Art. 8. Confezionamento I vini di cui al presente disciplinare devono essere immessi al consumo confezionati in bottiglie di vetro di forma renana, borgognotta e bordolese con capacita' da litri 0,250 a litri 0,750. Non sono ammesse le chiusure con tappi a corona, capsule a strappo o altre chiusure analoghe. E' ammessa la chiusura a vite per le bottiglie di capacita' fino a litri 0,375.