Art. 8.
                           Confezionamento
  I vini  di cui  al presente disciplinare  devono essere  immessi al
consumo  confezionati   in  bottiglie  di  vetro   di  forma  renana,
borgognotta e bordolese con capacita' da litri 0,250 a litri 0,750.
  Non sono ammesse le chiusure con  tappi a corona, capsule a strappo
o altre chiusure analoghe.
  E' ammessa la chiusura a vite  per le bottiglie di capacita' fino a
litri 0,375.