Art. 4. 1. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati dei modelli di cui all'art. 1 secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto. t fatto comunque obbligo di rilasciare copia della dichiarazione, di cui all'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con l'art. I del presente decreto, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato I. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 maggio 1999 Il direttore generale: ROMANO