Art. 4.
   1.  Gli  utenti  del servizio telematico devono trasmettere in via
telematica i dati dei modelli di cui all'art. 1 secondo le specifiche
tecniche  che  saranno  indicate  con  successivo  decreto.  t  fatto
comunque  obbligo  di  rilasciare  copia  della dichiarazione, di cui
all'art.  3,  comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio  1998,  n. 322, su modelli conformi per struttura e sequenza a
quelli  approvati  con  l'art. I del presente decreto, anche se privi
delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato I.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 21 maggio 1999
                                        Il direttore generale: ROMANO