Art. 4.
1.  I modelli, debitamente compilati e sottoscritti, in base all'art.
5  del decreto ministeriale 30 marzo 1999, concernente l'approvazione
degli studi di settore relativi alle attivita' economiche nel settore
delle   manifatture,   devono  essere  trasmessi  all'Amministrazione
finanziaria,  in  allegato  alla  dichiarazione  dei redditi, entro i
termini stabiliti per la presentazione della stessa.
2.  Gli  utenti del servizio Telematico, diversi dalle banche e dalle
Poste  italiane  S.p.a., devono trasmettere i dati dei modelli di cui
all'art.  1  in  via  telematica,  anche oltre l'ordinario termine di
presentazione delle dichiarazioni e fino al 30 novembre 1999, secondo
le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto. E
fatto  comunque  obbligo  di  rilasciare  al  contribuente  copia dei
predetti   modelli,   conforme   a  quanto  previsto  dagli  articoli
precedenti.