Art. 4. 1. I modelli, debitamente compilati e sottoscritti, in base all'art. 5 del decreto ministeriale 30 marzo 1999, concernente l'approvazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche nel settore delle manifatture, devono essere trasmessi all'Amministrazione finanziaria, in allegato alla dichiarazione dei redditi, entro i termini stabiliti per la presentazione della stessa. 2. Gli utenti del servizio Telematico, diversi dalle banche e dalle Poste italiane S.p.a., devono trasmettere i dati dei modelli di cui all'art. 1 in via telematica, anche oltre l'ordinario termine di presentazione delle dichiarazioni e fino al 30 novembre 1999, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto. E fatto comunque obbligo di rilasciare al contribuente copia dei predetti modelli, conforme a quanto previsto dagli articoli precedenti.