COMUNE DI ACICATENA (Catania) Il comune di ACICATENA (provincia di Catania) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). a) stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del: 4,9 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; 5,2 per mille per tutti gli altri immobili (terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati); b) determinare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). Delibera: di approvare la proposta di deliberazione dell'8 gennaio 1999 ad oggetto: imposta comunale sugli immobili (l.C.I.). Determinazione aliquota differenziata e detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale per l'anno 1999 "cosi' come emendata a seguito dell'emendamento approvato con la precedente votazione e che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale insieme all'emendamento approvato. (Omissis). Emendamento alla proposta di delibera del settore tributi n. 2 sostituire tutto il comma posto sotto la lettera "a" con il seguente: a) stabilire, per l'anno 1999 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del: 4,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; 5 per mille per tutte le altre unita' immobiliari regolarmente affittate; 5,2 per mille per tutte le altre unita' immobiliari sfitte; 5,2 per mille gli altri immobili (terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati). (Omissis). COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO (Catania) Il comune di ACI SANT'ANTONIO (provincia di Catania) ha adottato, il 16 marzo 1999 e 24 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille. (Omissis). 1. fabbricati inagibili o inabitabili e invenduti. (Omissis). 3. relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili l'aliquota viene stabilita nella misura del 4 per mille per un periodo non superiore a tre anni. (Omissis). di aumentare a partire dal 1o gennaio 1999, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, la detrazione per l'abitazione principale, da L. 200.000 a L. 500.000 annue. (Omissis). COMUNE DI ALA DI STURA (Torino) Il comune di ALA DI STURA (provincia di Torino) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). propone che il consiglio comunale Deliberi: di confermare (omissis), al 5 per mille la misura dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, ferma restando la detrazione di L. 200.000 per la prima casa; di applicare (omissis), l'aliquota ridotta al 3 per mille, per la durata di tre anni dalla data di inizio lavori per interventi di recupero di immobili o inabitabili o di interesse storico o architettonico ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto ed utilizzo dei sottotetti. (Omissis). Delibera: di accogliere ed approvare la succitata proposta. (Omissis). COMUNE DI ALANNO (Pescara) Il comune di ALANNO (provincia di Pescara) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o gennaio 1999: I) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per tutti gli immobili: 5 per mille; II) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III) l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; IV) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che: per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). COMUNE DI ALASSIO (Savona) Il comune di ALASSIO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune di Alassio, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle lo- cate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale nella misura del 4 per mille; 2. di determinare l'aliquota per i restanti immobili nella misura del 7 per mille (aliquota ordinaria); 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di elevare la detrazione prevista per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo da L. 200.000 a L. 350.000. (Omissis). COMUNE DI ALBENGA (Savona) Il comune di ALBENGA (provincia di Savona) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, nella misura di seguito indicata, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 53 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le motivazioni tutte di cui in premessa ed in relazione alla necessita' di copertura dei costi dei servizi e delle funzioni dell'ente: a) aliquota ordinaria: 5,6 per mille; b) aliquota per gli immobili delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille; c) aliquota per le unita' immobiliari adibite a civile abitazione possedute in aggiunta all'abitazione principale, non locate a persone che vi abbiano l'abitazione principale e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione a persone residenti per almeno due anni: 9 per mille; d) aliquota per le unita' immobiliari adibite a civile abitazione possedute in aggiunta all'abitazione principale, non locate a persone che vi abbiano l'abitazione principale, ad eccezione di quelle indi- cate nel precedente punto c) ed aliquota per le aree fabbricabili: 7 per mille; 2. di determinare in L. 200.000 l'importo della detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. di determinare in L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale a favore dei pensionati con solo reddito di pensione sociale, come determinata dalla vigente normativa in materia previdenziale. (Omissis). COMUNE DI ALBIOLO (Como) Il comune di ALBIOLO (provincia di Como) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille per tutti i tipi di aree e fabbricati ex art. 2, decreto legislativo n. 504/1992 siti in comune di Albiolo, con la sola eccezione degli alloggi non locati per cui viene disposta l'aliquota nella misura del 6,5 per mille; di dare atto che la detrazione prevista per l'abitazione principale viene fissata nella misura di L. 250.000. (Omissis). COMUNE DI ALFIANO NATTA (Alessandria) Il comune di ALFIANO NATTA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). a) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 1999, nelle misure specificate in premessa: 1) abitazione principale: aliquota del 4,5 per mille; 2) immobili diversi della abitazione principale: aliquota 5,5 per mille; b) di confermare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI ALI' (Messina) Il comune di ALI' (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 7 per mille, senza applicare aliquote differenziate per particolari categorie o riduzioni sulla prima casa oltre quelle previste per legge. (Omissis). COMUNE DI ALIFE (Caserta) Il comune di ALIFE (provincia di Caserta) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). a) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 1999, nella misura unica del 5 per mille; b) di determinare in L. 200.000 la detrazione di imposta relativa alla unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI ALIMENA (Palermo) Il comune di ALIMENA (provincia di Palermo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di adottare per l'anno 1999 per l'imposta comunale sugli immobili l'aliquota unica del 6 per mille; 2. di dare atto che le esenzioni, le riduzioni e le detrazioni sono quelle espressamente previste dal decreto legislativo n. 504/1992, e successive modifiche ed integrazioni. (Omissis). COMUNE DI ALTO (Cuneo) Il comune di ALTO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 6 per mille per la generalita' dei contribuenti; 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione relativa all'abitazione principale; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di dare atto, ai sensi del secondo comma dell'art. 58, decreto legislativo n. 446/1997, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992, relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui alI'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo; 5. di considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, come definite dall'art. 5 del regolamento sull'imposta comunale immobili; 6. di considerare abitazioni principali in uso gratuito a parenti fino al secondo grado o ad affini fino al primo grado, purche' dagli stessi adibite ad abitazione principale; 7. di fissare come di seguito indicato i valori medi venali delle aree fabbricabili site nel territorio comunale: valori delle aree fabbricabili site sul territorio comunale: L. 3.000 mq. (Omissis). COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA (Salerno) Il comune di ALTAVILLA SILENTINA (provincia di Salerno) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure ordinarie, differenziate e ridotte: aliquota ordinaria: 6 per mille; aliquota differenziata solo per gli immobili iscritti in catasto alla categoria C2: 5 per mille; aliquota ridotta o agevolata in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille; di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; di dare atto che ad integrazione di quanto stabilito con il presente deliberato saranno altresi' vigenti le norme stabilite nel richiamato regolamento I.C.I. se non in contrasto con quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia di I.C.I. (Omissis). COMUNE DI AMANDOLA (Ascoli Piceno) Il comune di AMANDOLA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di modificare il proprio atto n. 67 del 22 marzo 1999 determinando le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure: Descrizione aliquote Valori per mille __ __ Ordinaria (applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta che non rientrano nelle categorie diversamente specificate) 6,50 Abitazione principale 5,75 Abitazioni anziani o disabili, art. 3, comma 556, legge n. 662, non locate 5,75 Abitazioni locate come abitazione principale 5,75 Alloggi non locati 7 Detrazione (unica per tutti) 200.000 (Omissis). COMUNE DI AMARO (Udine) Il comune di AMARO (provincia di Udine) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare nella misura del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni; 2. di determinare nella misura del 4 per mille, l'aliquota dell'imposta sui fabbricati utilizzati da persone che dichiarano di non possedere alcun reddito escluso quello derivante da pensione sociale dell'I.N.P.S. e degli stessi fabbricati, e sui fabbricati utilizzati da nuclei familiari con persone di handicappato riconosciuto al 100%. (Omissis). COMUNE DI ANDRIANO - ANDRIAN (Bolzano) Il comune di ANDRIANO - ANDRIAN (provincia di Bolzano) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare per l'imposta comunale sugli immobili nell'anno 1999 le seguenti aliquote e detrazioni: aliquota ordinaria: 4 promille; aliquota per abitazioni secondarie libere non abitate: 6 promille; detrazione per l'abitazione principale: L. 500.000. (Omissis). COMUNE DI ANGHIARI (Arezzo) Il comune di ANGHIARI (provincia di Arezzo) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota da applicare alla base imponibile, sul valore degli immobili, per l'anno 1999, onde determinare l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 2. di applicare una maggiore detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale elevata da L. 200.000 a L. 300.000 per coloro che si trovano nelle seguenti condizioni: a) pensionato, che vive da solo, con pensione nel limite di L. 12.000.000 annui lordi o che fa parte di un nucleo familiare composto da due pensionati entrambi titolari di trattamento pensionistico INPS al minimo; b) possesso a titolo di proprieta', uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, solo dell'abitazione principale, oltre ad eventuali pertinenze (garage o box); c) il fabbricato di cui trattasi sia classificato in una delle seguenti categorie catastali: A/3, A/4, A/5, A/6; d) non possieda altri redditi, oltre quelli di cui al punto a); 3. di applicare l'aliquota differenziata del 6,5 per mille per abitazioni non locate e per le abitazioni tenute a disposizione, comprese le relative pertinenze, significando che per abitazioni si intendono tutti gli immobili classificati nel gruppo catastale "A" escluso la categoria "A10" (uffici) e che per pertinenze si intendono i garages o box o posto auto distintamente iscritti in catasto; 4. di applicare l'aliquota agevolata al 4 per mille per i nuovi insediamenti produttivi che favoriscono I'occupazione, sulla base di un piano aziendale da sottoporsi all'approvazione del comune. (Omissis). COMUNE DI ANOIA (Reggio Calabria) Il comune di ANOIA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune per l'anno 1999, nella misura unica del 5,80 per mille; 2. di mantenere, per l'anno 1999, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di legge e cioe' in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI APRIGLIANO (Cosenza) Il comune di APRIGLIANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come per l'anno 1998, di cui alla delibera di C.C. n. 17 del 9 marzo 1998 e di seguito riportate: a) aliquota del 5 per mille, unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) aliquota del 6 per mille, per tutti gli altri cespiti imponibili; di precisare che saranno altresi' soggette all'aliquota del 5 per mille anche le pertinenze alle abitazioni principali in uso alle stesse e contraddistinte da un diverso numero di accatastamento. (Omissis). COMUNE DI ARAMENGO (Asti) Il comune di ARAMENGO (provincia di Asti) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del 5,5 per mille, con detrazione fissa per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI ARCEVIA (Ancona) Il comune di ARCEVIA (provincia di Ancona) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille; 2. di confermare, ai sensi del comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, la detrazione spettante per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, in L. 200.000; 3. di confermare per l'anno 1999, ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, adibita ad abitazione principale anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI ARDORE (Reggio Calabria) Il comune di ARDORE (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI ATESSA (Chieti) Il comune di ATESSA (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di esentare dall'imposta comunale sugli immobili i proprietari che effettuano interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili e inabitabili; 3. di fissare nella misura del 2 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili a favore dei proprietari che effettueranno interventi di recupero di immobili di interesse storico ed architettonico localizzati nei centri storici, di realizzazione di autorimesse e/o posti auto anche pertinenziali, di utilizzo di sottotetti; 4. l'aliquota agevolata di cui ai precedenti punti 2 e 3 e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di intervento e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; 5. di elevare la detrazione per l'unita' immobiliate adibita ad abitazione principale a L. 250.000. (Omissis). COMUNE DI AUDITORE (Pesaro Urbino) Il comune di AUDITORE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare nell'anno 1999: a) aliquota base 5,5 per mille; b) immobili diversi delle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o alloggi non locati aliquota 7 per mille; c) nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, decreto-legge n. 437/1996 convertito in legge n. 556/19896 aliquota 5,5 per mille, in quanto viene rispettata la condizione posta nella norma succitata del gettito almeno pari a quello dell'anno precedente; d) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti delle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' della costruzione o alienazione di immobili aliquota 5,5 per mille; e) non si prevedono ulteriori detrazioni. (Omissis). COMUNE DI AUGUSTA (Siracusa) Il comune di AUGUSTA (provincia di Siracusa) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. ferme restando le esenzioni, riduzioni ed agevolazioni contemplate dalla legge, per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili di questo comune e' stabilita al 6 per mille, con esclusione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo che resta fissata al 4 per mille; 2. con pari decorrenza, ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e' elevata a L. 250.000 ed e' usufruita, ai sensi dell'art. 6 del regolamento comunale, dal contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, fino all'assorbimento dell'imposta annuale ed e' rapportata al piu' breve periodo infrannuale e/o in proporzione aIla quota di utilizzo nel caso di coabitazione di piu' soggetti passivi. (Omissis). COMUNE DI AVEZZANO (L'Aquila) Il comune di AVEZZANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di rettificare la deliberazione di giunta comunale n. 115 del 16 marzo 1999 modificando l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999; 2. di stabilire che per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili e' fissata nella misura del 6,5 per mille; 3. di stabilire che per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e' fissata nella misura del 5 per mille per gli immobili direttamente adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo; 4. di stabilire che per l'anno 1999 la detrazione spettante al soggetto passivo per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e' fissata in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI AVOLA (Siracusa) Il comune di AVOLA (provincia di Siracusa) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 1999, le aliquote e la detrazione stabilite dal consiglio comunale per l'anno 1998 e cioe': a) aliquota ordinaria 5,5 per mille; b) aliquota ridotta per abitazione principale 4,5 per mille; c) detrazione per abitazione principale L. 500.000. (Omissis). COMUNE DI AZZONE (Bergamo) Il comune di AZZONE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura unica del 5 per mille; 2. di determinare la detrazione dell'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI BACOLI (Napoli) Il comune di BACOLI (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). A) di determinare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili secondo l'articolazione di seguito precisata: aliquota dell'I.C.I. del 4,5 per mille: per le abitazioni principali ivi comprese: abitazioni utilizzate dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa; per l'alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari; per abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari-parenti fino al secondo grado; per l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. Assimilazione alla abitazione principale dei garage, box, posto auto, soffitta, cantine ubicate nello stesso edificio dell'abitazione principale o ad una distanza non superiore a mt 20; aliquota I.C.I. del 5 per mille: per le abitazioni locate con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale; inoltre, la stessa aliquota I.C.I. va applicata, in forza dell'emendamento alla originaria stesura della presente delibera, per negozi e botteghe (categoria catastale C1) e per laboratori per arti e mestieri (categoria catastale C3) utilizzati dal proprietario, a titolo di bene strumentale, per attivita' imprenditoriali od artigianali oppure concessi in locazione con contratto regolarmente registrato per l'esercizio di dette attivita'; per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita' a titolo principale purche' dai medesimi condotti come previsto nell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992; aliquota I.C.I. del 6 per mille; per gli altri fabbricati nonche' per le aree fabbricabili ed i terreni agricoli non rientranti nei casi sopra indicati. Riduzione dell'I.C.I. nella misura del 50% per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo invalido civile, del lavoro o di guerra che presenta un grado di invalidita' superiore al 50% e che possegga i seguenti requisiti: 1) risultino proprietari, nell'intero territorio nazionale, della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 2) non esercitino alcuna attivita' retributiva di qualsiasi genere; 3) non risultino proprietari di terreni a vocazione edificatoria; 4) siano titolari di reddito derivante da pensione oltre a quello dell'immobile posseduto di cui al punto 1) e che non siano titolari di altri redditi fondiari; 5) sia titolare di un reddito imponibile IRPEF per l'anno 1998 non superiore a L. 24.000.000 al netto della rendita catastale dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; B) lasciare invariata la detrazione di L. 200.000 dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo come previsto dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). COMUNE DI BADALUCCO (Imperia) Il comune di BADALUCCO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare e approvare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille; evidenziare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, mentre se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; rilevare che ai sensi dell'art. 3, commi 48 e 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono state rivalutate le rendite catastali' urbane del 5%, nonche' i redditi dominicali del 25% ai fini della determinazione del valore imponibile l.C.l. (Omissis). COMUNE DI BAGNOLI DEL TRIGNO (Isernia) Il comune di BAGNOLI DEL TRIGNO (provincia di Isernia) ha adottato, il 31 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. e' fissata nella misura del 5,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI BALDISSERO TORINESE (Torino) Il comune di BALDISSERO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. determinare, per l'anno 1999, nella misura del 4,50 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) da applicare a tutti gli immobili, ad esclusione degli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale per i quali viene stabilita un'aliquota del 6 per mille; 2. approvare, per l'anno 1999, la detrazione di imposta prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 55 della legge n. 662/1996, per tutte le abitazioni principali, pari a L. 200.000 per tutte le categorie; 3. dare atto che l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. (Omissis). COMUNE DI BALESTRINO (Savona) Il comune di BALESTRINO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di differenziare, anche per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. cosi come segue: aliquota ordinaria 6 per mille; aliquota per abitazioni diverse da quella principale ed eventuali relative pertinenze 7 per mille; 2. di confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. di intendere per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi famigliari dimorano abitualmente. (Omissis). COMUNE DI BALMUCCIA (Vercelli) Il comune di BALMUCCIA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille e di applicare la riduzione d'imposta per la prima casa nella misura di L. 200.000; di non procedere ad ulteriori detrazioni o differenziazioni di aliquota per le abitazioni secondarie. (Omissis). COMUNE DI BARBANIA (Torino) Il comune di BARBANIA (provincia di Torino) ha adottato, il 10 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per tutti gli immobili e la detrazione per abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI BARBARANO VICENTINO (Vicenza) Il comune di BARBARANO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I, imposta comunale immobili che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille; 2. di confermare per l'anno 1999, la detrazione di imposta prevista ai fini I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, pari a L. 230.000. (Omissis). COMUNE DI BARDI (Parma) Il comune di BARDI (provincia di Parma) ha adottato, il 27 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 3. determinare e confermare, per l'anno 1999, nella misura unica del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992; 4. determinare e confermare nella misura di L. 230.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale come previsto dall'art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dallart. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662, e richiamato dall'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997. (Omissis). COMUNE DI BARGE (Cuneo) Il comune di BARGE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille, rendendo atto che: a) si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) la detrazione per abitazione principale e' fissata in L. 200.000, senza peraltro ridurre l'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI BARUMINI (Cagliari) Il comune di BARUMINI (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). l'aliquota dell'imposta sugli immobili di questo comune e' stabilita per l'anno 1999 nella misura del 4,3 per mille. (Omissis). COMUNE DI BASTIDA PANCARANA (Pavia) Il comune di BASTIDA PANCARANA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille; 2. di non apportare modifiche alla detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, che rimane stabilita dalla norma sopraindicata, in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI BEDERO VALCUVIA (Varese) Il comune di BEDERO VALCUVIA (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di adottare, per l'anno 1999, (omissis) l'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille per tutte le tipologie di immobili; 2. di determinare la detrazione I.C.I., per l'anno 1999, nella misura di L. 200.000 per: le unita' immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo; le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado; 3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 449/1997, l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni; 4. di dare atto, inoltre, che per fruire delle agevolazioni, il soggetto passivo deve presentare: per i fabbricati inagibili o inabitabili: relazione dell'ufficio tecnico comunale per perizia a carico del soggetto passivo o dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i fabbricati concessi in uso gratuito ai parenti: dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, resa dal proprietario attestante la gratuita' dell'utilizzo. (Omissis). COMUNE DI BELMONTE DEL SANNIO (Isernia) Il comune di BELMONTE DEL SANNIO (provincia di Isernia) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare: l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille; la riduzione del 30% dell'imposta dovuta per l'unita' immobillare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI BELMONTE PICENO (Ascoli Piceno) Il comune di BELMONTE PICENO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, (omissis) con riferimento all'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, l'aliquota ordinaria nella misura del 5 per mille e l'aliquota maggiorata per gli alloggi non locati nella misura del 7 per mille. (Omissis). COMUNE DI BELVEDERE DI SPINELLO (Crotone) Il comune di BELVEDERE DI SPINELLO (provincia di Crotone) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI BENESTARE (Reggio Calabria) Il comune di BENESTARE (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I., imposta comunale sugli immobili, nella misura unica del 5 per mille; 2. di dare atto che le esenzioni, riduzioni e detrazioni dell'imposta sono previste nel regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. approvato con atto deliberativo del C.C. n. 9 adottato nell'odierna seduta. (Omissis). COMUNE DI BERTINORO (Forli'-Cesena) Il comune di BERTINORO (provincia di Forli'-Cesena) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). Si propone 2. che pertanto, a seguito di tale rettifica, il punto 1) viene riscritto nel seguente testo: "1) di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) cosi come previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive integrazioni e modificazioni nella misura di seguito riportata: aliquota 6,50 per mille per tutti gli immobili; aliquota 5,70 per mille per: gruppo catastale C/1 (negozi e botteghe); gruppo catastale C/3 (laboratori artigianali); direttamente utilizzati per l'esercizio dell'attivita' d'impresa dal/dai soggetti passivi del tributo; aliquota 5,30 per mille per: le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e quelle ad esse equiparate: a) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; b) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al primo grado o ad affini fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale; c) due o piu unita immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal senso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; le pertinenze dell'abitazione principale; per pertinenza si intende il garage o box auto, la soffitta e la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale; detrazione annua dell'imposta comunale sugli immobili: L. 240.000 per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; nessuna detrazione per le unita' immobiliari equiparate; detrazione di L. 200.000 per le unita' immobiliari inscritte o inscrivibili in catasto alla categoria A7 abitazioni in villini e A8 abitazioni in ville". (Omissis). Delibera di approvarla a tutti gli effetti. (Omissis). COMUNE DI BERZANO SAN PIETRO (Asti) Il comune di BERZANO SAN PIETRO (provincia di Asti) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misura unica del 6 per mille, con detrazione fissa l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI BERZO SAN FERMO (Bergamo) Il comune di BERZO SAN FERMO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; determinare in L. 230.000 la detrazione per la prima abitazione. (Omissis). COMUNE DI BESENELLO (Trento) Il comune di BESENELLO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) per l'anno 1999: un'aliquota ordinaria del 4,5 per mille da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alla successiva diversa aliquota; un'aliquota massima del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendo per tali quelli comunque tenuti sfitti indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione od alla vendita; non si considerano sfitti gli alloggi utilizzati anche per brevi periodi a scopi turistici. (Omissis). COMUNE DI BIANZE' (Vercelli) Il comune di BIANZE' (provincia di Vercelli) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di approvare per l'esercizio 1999, la aliquota I.C.I. al 5,5 per mille, confermando inoltre la non diversificazione delle aliquote cosi' come precedentemente stabilito con delibera c.c. n. 9 del 28 febbraio 1998; 2. di confermare per l'esercizio 1999 la detrazione di L. 200.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996; 3. di confermare per il 1999 l'applicazione del dispositivo di cui al comma 56 dell'art. 3 Legge n. 662/1996, nel senso che dovra' essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI BEREGAZZO CON FIGLIARO (Como) Il comune di BEREGAZZO CON FIGLIARO (provincia di Como) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituite con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: 4,50 per mille, per tutte le abitazioni principali classificate come tali dall'art. 5 del regolamento; 5,50 per mille, per alloggi locati, alloggi non locati, abitazioni utilizzate dal proprietario come seconda casa; 4,75 per mille, per i terreni ed edifici diversi dalle abitazioni e loro pertinenze; 2,25 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449); 2. di determinare, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legisaltivo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, per l'anno 1999 le detrazioni d'imposta come segue: L. 230.000, per tutte le abitazioni principali, comprese quelle contemplate dall'art. 5 del vigente regolamento. (Omissis). COMUNE DI BERGAMO (Bergamo) Il comune di BERGAMO ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 in considerazione delle necessita' finanziarie determi- nate, al fine della continuita' della erogazione dei servizi comunali, nel progetto di bilancio di previsione per l'anno 1999 predisposto dalla giunta municipale e sottoposto all'approvazione del consiglio comunale, nonche' in considerazione di quanto disposto dai seguenti punti 2), 3) nelle seguenti misure: aliquota generale: 5,30 per mille; aliquota per alloggi non locati: 6 per mille, fatta eccezione per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; 2. di stabilire, per l'anno di imposta 1999 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, in L. 250.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dal comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. di elevare, per l'anno d'imposta 1999, la detrazione di cui al precedente punto 2) a L. 350.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi dei commi 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni, in favore dei soggetti che si trovino in situazioni di particolare disagio economicosociale come definiti e secondo le modalita' indicate nell'allegato B; (Omissis). Allegato B MODALITA' E CRITERI APPLICATIVI DELLA ULTERIORE DETRAZIONE DI IMPOSTA ICI PER SOGGETTI IN SITUAZIONI DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE 1. Soggetti aventi diritto. Hanno diritto all'applicazione della ulteriore detrazione per abitazione principale di L.100.000 i soggetti passivi dell'imposta ICI in possesso di tutti i seguenti requisiti: a) reddito complessivo lordo conseguito dal nucleo familiare nell'anno 1998 secondo le seguenti fasce: Componenti la famiglia Reddito __ __ 1 PERSONA L. 11.800.000 2 PERSONE L. 19.500.000 3 PERSONE L. 23.600.000 4 o piu' PERSONE L. 27.900.000 b) possesso della sola unita' immobiliare abitata e sue pertinenze ed accessori, tra cui si ricomprendono il box o posto macchina; c) i componenti del nucleo familiare non devono possedere altre unita' immobiliari, anche al di fuori del comune di Bergamo, a titolo di proprieta', usufrutto, uso o abitazione; sono escluse dalla agevolazione di cui si tratta le abitazioni con rendita catastale superiore a L. 1.600.000 e quelle di cui alle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9. 2. Criteri applicativi. Il contribuente deve presentare apposita domanda nella quale deve altresi' dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale nonche' di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per il riconoscimento della ulteriore detrazione. La richiesta di cui sopra deve essere consegnata o spedita all'ufficio tributi del comune di Bergamo, piazza Matteotti 3, entro la data fissata per il versamento dell'acconto anno 1999. L'amministrazione comunale si riserva di richiedere la documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele vengono applicate le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti. COMUNE DI BERNALDA (Matera) Il comune di BERNALDA (provincia di Matera) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). per il periodo di imposta 1999 le aliquote e detrazioni I.C.l. sono stabilite come in appresso: aliquote: per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per mille; per le unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale, per le aree fabbricabili e per i terreni agricoli: 6,5 per mille; detrazioni: per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principai'e, compresa l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI BESOZZO (Varese) Il comune di BESOZZO (provincia di Varese) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.l. in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999: 1) aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie indivisa, residenti nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille; 2) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nella precedente classificazione: 7 per mille; 3) detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: L. 200.000 annue; L. 400.000 annue: se il contribuente rientra nella categoria delle famiglie residenti costituite da unico componente con i seguenti limiti di eta' anagrafica: a) donne 55 anni compiuti; b) uomini 60 anni compiuti; c) titolari di pensione al trattamento minimo. (Omissis). COMUNE DI BIANCO (Reggio Calabria) Il comune di BIANCO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota unica dell'imposta I.C.I. del 6 per mille da applicare in questo comune per l'anno 1999; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell' anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unita immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che: l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 220.000. (Omissis). COMUNE DI BINASCO (Milano) Il comune di BINASCO (provincia di Milano) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare (omissis) per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugi immobili e le detrazioni nel modo seguente: unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 6 per mille; unita' immobiliare adibita ad abitazione diversa da quella principale (case affittate) 6,75 per mille; altra unita' immobiliare: 6,50 per mille; unita' immobiliare adibita ad abitazione a disposizione: case sfitte da oltre un anno: 7 per mille; case sfitte per un periodo inferiore ad un anno: 6,75 per mille; detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: L. 200.000 (comma 55, art. 3, legge n. 662/1996); detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale della persona singola (come da documentazione anagrafica) titolare esclusivamente di pensione sociale (art. 3, comma 55, legge n. 662/1996 e art. 3, decreto-legge n. 50/1997, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122): L. 500.000. (Omissis). COMUNE DI BISACCIA (Avellino) Il comune di BISACCIA (provincia di Avellino) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale immobili) nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI BISEGNA (L'Aquila) Il comune di BISEGNA (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille del valore degli stessi; 2. prevedere la detrazione di L. 200.000 per l'uinita' immobiliare relativa ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI BISTAGNO (Alessandria) Il comune di BISTAGNO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare sul territorio comunale di Bistagno: 6 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze (anche se accatastate separatamente); 7 per mille per: i fabbricati diversi dalle abitazioni; le abitazioni possedute in aggiunta a quella principale, sia lo- cate che non locate; 2. di stabilire i sottoindicati importi della detrazione per l'abitazione principale: A - L. 300.000 per gli ultrasessantacinquenni titolari di assegno sociale o di pensione di qualsiasi categoria purche': a) siano in possesso di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF, riferito all'anno precedente non superiore a L. 12.000.000; b) non possiedano terreni diversi da quelli a destinazione agricola ne' fabbricati oltre l'alloggio o casa di proprieta' costituente abitazione principale e relative pertinenze (anche accatastate separatamente); B - L. 250.000 per l'abitazione principale posseduta all'interno del centro storico e nella quale il soggetto passivo dell'imposta abbia la residenza anagrafica; C - L. 200.000 per tutte le abitazioni principali non rientranti sotto le lettere A e B, del presente punto. (Omissis). COMUNE DI BIZZARONE (Como) Il comune di BIZZARONE (provincia di Como) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 54 del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. (Omissis). COMUNE DI BOJANO (Campobasso) Il comune di BOJANO (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare a decorrere dal 1 gennaio 1999, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle misure di seguito riportate: 4,30 per mille per le unita' immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale; 6,30 per mille per le unita' immobiliari adibite ad uso diverso di abitazione principale; di non apportare alcuna modifica alla detrazione di lire duecentomila stabilita per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI BORDIGHERA (Imperia) Il comune di BORDIGHERA (provincia di Imperia) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; in L. 290.000 la detrazione spettante sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, il cui valore catastale non superi L. 84 milioni di valore catastale; in L. 230.000 la detrazione spettante sull'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo oltre il limite di L. 84.000.000 di valore catastale, dando contestualmente atto che tali agevolazioni non compromettono l'equilibrio di bilancio; 2. di confermare quanto previsto per il 1998 e quindi di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che gli interessati presentino idonea documentazione entro il termine di versamento della 1a rata; 3. di stabilire per l'anno 1999: aliquota del 5,25 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Bordighera, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; aliquota del 6,75 per mille per tutti gli altri casi, quali: abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e appartenenti alla categoria catastale "A"; ai fabbricati a destinazione diversa da abitazione, appartenenti alle categorie catastali "B", "C" e "D", aree fabbricabili; aliquota del 5,25 per mile per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, che esplicano la loro attivita' a titolo principale, purche' dai medesimi condotti. (Omissis). COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO (Savona) Il comune di BORGHETTO SANTO SPIRITO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare (omissis) le aliquote relative all'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 cosi' come di seguito meglio specificate: 4.50 per mille per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, direttamente condotte dal proprietario residente nel comune; 4.50 per mille per unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto residente nel comune; 6.80 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; 2. di confermare nella somma di L. 200.000 l'importo quale detrazione da applicarsi per abitazione principale. (Omissis). Art. 4 Abitazione principale In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa ai fini dell'aliquota ridotta e della detrazine d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 se non diversamente disposto dal consiglio comunale: abitazione concessa a titolo gratuiro dal titolare ai suoi familiari parenti ed affini sino al primo grado purche' gli stessi vi abbiano la residenza anagrafica; l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto con residenza anagrafica; l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai parenti o affini di primo grado del possessore; esclusivamente la cantina (accatastata in categoria C2) pertinenza dell'abitazione principale, purche' ubicata nello stesso edificio nel quale e' sita l'abitazione principale, ancorche' distintamente iscritta a catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Il soggetto interessato puo' attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva. (Omissis). COMUNE DI BORORE (Nuoro) Il comune di BORORE (provincia di Nuoro) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). per l'anno 1999 l'aliquota ICI e' fissata al 4,5 per mille per tutti gli immobili ubicati nel comune; di stabilire inoltre, che per le sole unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, dall'imposta dovuta del soggetto passivo dovranno essere detratte L. 200.000 rapportate all'anno. (Omissis). COMUNE DI BOZZOLE (Alessandria) Il comune di BOZZOLE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI BRACCIANO (Roma) Il comune di BRACCIANO (provincia di Roma) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). approvare, per quanto concerne la determinazione dell'I.C.I. per l'anno 1999, la manovra tariffaria articolata nei punti 1, 2, 3 di seguito elencati: 1) stabilire, come previsto dall'art. 3, comma 53. della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, per l'anno 1999 aliquote differenziate diminuendo l'aliquota per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal 5,5 per mille al 5,4 per mille ed aumentando l'aliquota per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale dal 6,4 per mille al 6,7 per mille; 2) confermare, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione pari a L. 210.000; 3) elevare, per l'anno 1999, la detrazione per l'abitazione principale da L. 210.000 a L. 400.000 per le seguenti categorie; A) Portatori di handicap: i nuclei familiari con almeno un convivente disabile con invalidita' non inferiore al 75%, risultante dal certificato di riconoscimento dell'invalidita' civile, rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, con un reddito complessivo, per l'anno 1998, riferito all'intero nucleo familiare, non superiore a L. 26.730.000; B) Pensionati: i pensionati che dal 1 gennaio 1999 hanno compiuto 65 anni d'eta', il cui reddito familiare, per l'anno 1998 non superi L. 17.820.400; C) Famiglie numerose: nucleo familiare al 1 gennaio 1999 composto da sei o piu' persone, con un reddito totale, riferito all'anno 1998, non superiore a L. 50.000.000 con possesso del solo appartamento abitativo ed eventuale annesso garage o box quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo del diritto di usufrutto, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; D) Cassa integrati: i non occupati che hanno perso le indennita' di cassa integrazione o di mobilita' nel corso dell'anno precedente che hanno reddito del nucleo familiare che non superi, per l'anno 1998, L. 17.820.400. La domanda di detrazione, deve essere compilata sull'apposito modulo, distribuito gratuitamente presso la sede comunale e riconsegnata al protocollo entro il 31 dicembre di ogni anno. Alla domanda devono essere allegati i certificati che attestano le condizioni per aver diritto alla detrazione o, in alternativa, certificazione sostitutiva da redigersi su carta semplice; Per l'anno 1999 la domanda deve essere presentata entro il 31 maggio 1999. 3) ridurre dell'80% fino ad un massimo annuo di L. 800.000, l'imposta comunale sugli immobili per chi restaura intere facciate o sostituisce integralmente gli infissi esterni di immobili siti nel centro urbano e nel centro storico. La suddetta riduzione spetta per ogni fabbricato cosi' come definito ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. sempre che si proceda ad intervenire (con rifacimento facciata o rifacimento infissi) sull'intero edificio a prescindere dalla consistenza e volumetria ed a prescindere dall'appartenenza dello stesso ad un unico o ad una pluralita' di proprietari. La riduzione spetta per due anni di imposta decorrenti dalla presentazione della richiesta di usufruire dell'agevolazione e per una sola volta ogni dieci anni. Coloro che intendono beneficiare della riduzione di cui al punto tre, devono presentare domanda di riduzione su apposito modulo, distribuito gratuitamente presso la sede comunale e riconsegnata al protocollo entro il 31 dicembre di ogni anno. Alla domanda devono essere allegati documenti comprovanti il diritto alla riduzione e l'avvenuta esecuzione dei lavori o, in alternativa, certificazione sostitutiva da redigersi su carta semplice. Il comune, provvedera' a verificare l'avvenuta esecuzione dei lavori e, laddove la dichiarazione del contribuente risultasse mendace, al recupero coattivo dell'imposta non pagata oltre all'applicazione delle sanzioni previste per legge. (Omissis). COMUNE DI BREMBATE (Bergamo) Il comune di BREMBATE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). Premesso 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili come segue: abitazione principale: aliquota pari al 5 per mille; aree fabbricabili: aliquota pari al 6,75 per mille; altri immobili (inclusi i box anche se di pertinenza) e terreni agricoli: aliquota pari al 6,5 per mille. 2. di differenziare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale, al fine di facilitare particolari situazioni disagiate, come segue: L. 200.000 per abitazione principale ex art. 8 comma due; L. 300.000 per abitazione principale ex art. 8 comma tre, limitatamente alle seguenti categorie di contribuenti: nuclei familiari con un reddito rientrante nella tabella sottoindicata; pensionati; portatori di handicap con attestato di invalidita' civile; disoccupati; lavoratori posti in cassa integrazione e mobilita che possiedano congiuntamente i seguenti requisiti: A) reddito annuale imponibile IRPEF di tutti i componenti il nucleo miliare rientrante nella seguente tabella: _____________________________________________________________________ Componenti il nucleo familiare | Reddito nucleo familiare ____________________________________|________________________________ 1 8.918.000 2 14.714.000 3 18.906.160 4 22.562.540 5 26.308.100 6 29.786.120 7 33.264.140 B) immobile accatastato in una delle categorie A/3, A/4, A/5 o ad esse equivalenti in caso di revisione catastale. Delibera 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nelle misure e secondo i criteri specificati in premessa e che qui si intendono riportati. (Omissis). COMUNE DI BRENDOLA (Vicenza) Il comune di BRENDOLA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota da applicarsi nell'anno 1999 per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili insistenti sul territorio di questo comune e' fissata nella misura diversificata del 4 per mille per l'abitazione principale e del 5,3 per mille per l'aliquota ordinaria; che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' fissata in L. 250.000, fino a concorrenza del suo ammontare. (Omissis). COMUNE DI BRENTA (Varese) Il comune di BRENTA (provincia di Varese) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure: 1) aliquota ordinaria, 7 per mille; 2) aliquota agevolata, 5,5 per mille; da applicarsi alle abitazioni principali intendendosi per tale quella posseduta titolo di proprieta, usufrutto o altro diritto reale, e destinata a dimora abituale dal contribuente e dai suoi familiari, in conformita' alle risultanze anagrafiche (art. 19 del regolamento). In aggiunta alla fattispecie di cui sopra si rinvia all'art. 20 del regolamento; di determinare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI BRESSANVIDO (Vicenza) Il comune di BRESSANVIDO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (IC.I.) che sara' applicata nel 1999 in questo comune nel modo seguente: aliquota ordinaria 5 per mille; aliquota per la prima casa 4,5 per mille; aliquota per la seconda casa 6 per mille; aliquota per le aree fabbrlcabili 6 per mille. Per "Prima casa" si intende l'abitazione principale, vale a dire "quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto, ed i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformita' alle risultanze anagrafiche". "Sono equiparate alle abitazioni principali le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate" (Art. 8, comma 3, regolamento comunale I.C.I.)". Per "Seconda casa" intendesi: "tutti i fabbricati ad uso abitazione, e loro pertinenze ed accessori, posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non locati, cioe' tenuti o rimasti sfitti". 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI BRESSO (Milano) Il comune di BRESSO (provincia di Milano) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle seguenti misure: 6 per mille per l'abitazione principale; 7 per mille per tutti gli altri immobili (compresi i box anche se di pertinenza dell'abitazione principale); 8,5 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 2. di prendere atto che per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale viene stabilita in L. 200.000 ad esclusione dei nuclei familiari nei quali e' componente una persona portatrice di handicap grave, per i quali si stabilisce una detrazione pari a L. 400.000 con le modalita' indicate dal provvedimento in premessa citato. (Omissis). COMUNE DI BRICHERASIO (Torino) Il comune di BRICHERASIO (provincia di Torino) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare le seguenti aliquote I.C.I. valevoli dal 1 gennaio 1999 proposta a questo consiglio comunale della giunta comunale: aliquota ordinaria: 6,50 per mille. aliquota ridotta: 4 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi ed i soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Si intende per pertinenza, il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il terzo grado. E' considerata unita' immobiliare principale l'unita' posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; aree fabbricabili: 7 per mille; alloggi non locati: 7 per mille, con esclusione delle abitazioni possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. 2. di confermare in L. 230.000 la detrazione I.C.I. per l'anno 1999 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Si intende per pertinenza il ga- rage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il terzo grado. E' considerata unita' immobiliare principale l'unita' posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI BRIGA ALTA (Cuneo) Il comune di BRIGA ALTA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 5 pro mille per la generalita' dei contribuenti; 2. di non apportare all'articolazione della tariffa modifiche sia per quanto concerne il sistema delle detrazioni e delle riduzioni d'imposta, sia per quanto attiene alla diversificazione dell'aliquota con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locali, ovvero oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio; 3. di fissare in L. 200.000 la detrazione relativa all'abitazione principale; 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; 5. di dare atto, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone soggette al corrispondente obbligo assicurativo la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo; 6. di considerare abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado civile, purche' dagli stessi adibite ad abitazione principale; (Omissis). 8. di fissare come di seguito indicato i valori medi venali delle aree fabbricabili site nel territorio comunale: valore delle aree fabbricabili site sul territorio comunale: L. 10.000/mq. (Omissis). COMUNE DI BRUGHERIO (Milano) Il comune di BRUGHERIO (provincia di Milano) ha adottato, il 18 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. fissare, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille, l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. fissare, per l'anno 1999, nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota agevolata relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 3. fissare, per l'anno 1999, nella misura del 7 per mille, l'aliquota applicabile agli alloggi non locati, locati ad uso foresteria o con contratti non registrati; 4. riconoscere ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 5. elevare a L. 500.000 la detrazione spettante ai soggetti passivi dell'I.C.I. che versino in gravi e comprovate situazioni di disagio economico-sociale che costituiscano presupposto di diritto per l'accesso ai contributi economici erogati dal servizio sociale in base al combinato disposto degli articoli 5, 6, 7 e 8 del "Regolamento per la disciplina dell'erogazione di interventi e servizi sociali" approvato con deliberazione del consiglio comunale del 10 luglio 1998, n. 77; 6. elevare a L. 300.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi, limitatamente ai soggetti pensionati, lavoratori dipendenti, disoccupati, portatori di handicap che presentino i seguenti requisiti: siano possessori della sola casa di abitazione con eventuale pertinenza (box); rientrino nei limiti di reddito del nucleo familiare (lordo imponibile anno 1998), riportati nella seguente tabella: Componenti del nucleo familiare Reddito annuo complessivo __ __ 1 persona L. 12.000.000 2 persone L. 20.000.000 tali limiti di reddito sono incrementati di L. 2.000.000 per ogni ulteriore familiare a carico. Per il calcolo del reddito vanno considerati anche i redditi soggetti a tassazione separata (es. T.F.R.), i redditi esenti o tassati alla fonte (bot, cct, cc). l'immobile rientri nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7. (Omissis). COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO (Trapani) Il comune di BUSETO PALIZZOLO (provincia di Trapani) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999: a) che l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili sara' applicata nella misura del 6 per mille, pari a quella applicata per l'anno 1998; b) che per le abitazioni principali spettera' la detrazione pari a L. 250.000. (Omissis). COMUNE DI BUSSO (Campobasso) Il comune di BUSSO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI CAGLI (Pesaro e Urbino) Il comune di CAGLI (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 28 febbraio 1997, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1997: (Omissis). 1. di determinare le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1997 per le motivazioni di cui sopra come segue: a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera b) della presente delibera nella misura del 5,5 per mille; b) aliquota ridotta: nella misura del 5 per mille per le unita' immobiliari classificate C.1, C.2, C.3, C.4, D.1, D.2, e D.10 a condizione che l'attivita' sia svolta nella unita' medesima direttamente dal soggetto passivo cosi' come individuato dall'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). Avvertenza: lo stesso comune ha dato notizia che con deliberazione n. 3 del 31 marzo 1999 le aliquote soprariportate sono state confermate anche per l'anno 1999. COMUNE DI CAGLIARI (Cagliari) Il comune di CAGLIARI ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,30 per mille per le abitazioni principali e del 4,50 per mille per tutte le altre unita immobiliari; 2. di approvare per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale nelle seguenti misure: a) L. 350.000 in caso di reddito del nucleo familiare fino a L. 25.000.000; b) L. 280.000 in caso di reddito del nucleo familiare compreso tra L. 25.000.001 e L. 35.000.000; c) L. 200.000 (previste per legge) in caso di reddito del nucleo familiare superiore a L. 35.000.000; 3. di escludere l'applicazione delle detrazioni di cui ai punti a) e b) per le unita' immobiliari classificate in catasto nelle categorie A/1, A/7, A/8; 4. di fissare altresi' i seguenti criteri e modalita' per poter usufruire delle detrazioni di cui ai punti a) e b): 4.1) i contribuenti interessati che possiedono i suddetti requisiti dovranno presentare apposita richiesta al comune entro la data prevista per l'effettuazione del primo versamento I.C.I. o, nel caso l'immobile venga acquisito nel corso del secondo semestre, entro la data del secondo e unico versamento. Le richieste hanno validita' annuale e non saranno considerate valide se presentate oltre i termini suddetti. Le richieste dovranno essere compilate su modelli autocertificativi predisposti dal comune e messi a disposizione gratuitamente dei contribuenti interessati; 4.2) il reddito del nucleo familiare di cui al punto 2) corrisponde all'imponibile IRPEF del precedente anno quale risulta: a) dal modello unico 99 (ex modello 740) quadro RN-IRPEF rigo RN4; b) dalla certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite consegnata dal datore di lavoro o ente pensionistico (ex modelli 101 e 201) righi 1 e/o 24; c) dal modello 730 al rigo 6; d) dalla comunicazione della corresponsione dell'indennita' di fine rapporto da parte dell'ente erogante; 4.3) in caso di contitolarita' la richiesta potra' essere presentata congiuntamente dai contitolari che dovranno debitamente sottoscriverla. Il contribuente in relazione alla richiesta provvedera' all'autoliquidazione dell'imposta e procedera' ai dovuti versamenti operando le detrazioni spettanti in ragione del periodo di possesso e di residenza. In caso di contitolarita' la detrazione sara' ripartita tra i contitolari per la quota di spettanza; 4.4) nel caso in cui i controlli effettuati dalla divisione tributi accertassero l'applicazione di detrazioni non spettanti sara' richiesto ai rispettivi contribuenti il rimborso della maggiore detrazione operata maggiorata degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge; 4.5) sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. Le detrazioni sopracitate si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa e adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 4.6) per nucleo familiare si intende quello composto da tutte le persone che risiedono nell'abitazione pertanto ai fini del calcolo del reddito del nucleo familiare di cui al punto 2) dovranno essere sommati i redditi degli abitanti. Nessun componente del nucleo familiare dovra' essere proprietario o usufruttuario di altro immo- bile nel comune di Cagliari; 4.7) sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze direttamente asservite all'abitazione ancorche' distintamente iscritte in catasto quali garage o cantine. (Omissis). COMUNE DI CALASCIBETTA (Enna) Il comune di CALASCIBETTA (provincia di Enna) ha adottato, il 3 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili soggetti a tale imposta; 2. stabilire le riduzioni e detrazioni dell'imposta, per l'anno 1999, come previsto nell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, commi 1, 2 e 4, nonche' nel comma 56 dello stesso art. 3 legge n. 662/1996, e successive modifiche ed integrazioni. (Omissis). COMUNE DI CALCATA (Viterbo) Il comune di CALCATA (provincia di Viterbo) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di elevare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 6,50 per mille. (Omissis). COMUNE DI CALCIO (Bergamo) Il comune di CALCIO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e suc- cessive modifiche e integrazioni, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille; 2. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille per alloggi posseduti e non locati; 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 4. l'importo di L. 200.000 di cui sopra e' elevato a L. 300.000, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta, per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i soggetti passivi dell'imposta che si trovino contemporaneamente nelle seguenti due condizioni: reddito familiare derivante esclusivamente da pensione e che non superi l'importo di due pensioni integrate INPS (nel reddito familiare cosi' calcolato non si tiene conto ovviamente del reddito derivante dall'abitazione tassata); possesso di abitazione principale appartenente ad una delle seguenti categorie catastali: A/2 abitazioni di tipo civile; A/3 abitazioni di tipo economico; A/4 abitazioni di tipo popolare; A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare A/6 abitazioni di tipo rurale. (Omissis). COMUNE DI CALCO (Lecco) Il comune di CALCO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare la misura dell'aliquota unica per tutti i soggetti passivi al 4,55 per mille, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 che disciplina la materia, ed entro il termine del 31 marzo 1999, stabilito dal decreto-legge n. 8 del 26 gennaio 1999, per l'anno di previsione 1999; 2. di confermare altresi', per effetto dell'art. 3 legge n. 662/1996, comma 55, la detrazione dall'imposta, per quelle unita' immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto passivo, fissata in L. 200.000. anche per l'anno 1999, proporzionata comunque ai mesi dell'anno durante i quali e' adibita a tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI CALDIERO (Verona) Il comune di CALDIERO (provincia di Verona) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. determinare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6,5 per mille; 2. determinare, per l'anno 1999, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale l'aliquota nella misura del 5 per mille; 3. determinare per l'anno 1999, per l'unita' immobiliare adibita a dimora abituale dal contribuente che la detenga a titolo di proprieta' o di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, una detrazione d'imposta di L. 200.000 annue da rapportare ai mesi per i quali sussista tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI Calvi (Benevento) Il comune di CALVI (provincia di Benevento) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare le aliquote I.C.I. e la detrazione da applicare alla prima abitazione per l'anno 1999 come di seguito riportato: aliquota del 6 per mille da applicarsi alle aree fabbricabili e a tutte le unita' immobiliari soggette all'imposta, diverse da quelle adibite ad abitazione principale per il soggetto passivo; aliquota del 5,5 per mille da applicarsi alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo; di applicare per l'anno 1999 una detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familari dimorano abitualmente. (Omissis). COMUNE DI CALVISANO (Brescia) Il comune di CALVISANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota nella misura differenziata in relazione alla tipologia diversa degli immobili e precisamente: abitazione principale aliquota del 5,5 per mille; terreni aliquota del 6,75 per mille; aree fabbricabili aliquota del 6,75 per mille; altri fabbricati aliquota del 6,75 per mille. (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo del 30 dicembre 1992, per l'anno 1999, nelle misure specificate in premessa; di confermare per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI Camerano Casasco (Asti) Il comune di CAMERANO CASASCO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI Camino (Alessandria) Il comune di CAMINO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille invariabile per tutti gli immobili; 2. di stabilire nell'importo di L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI Campagnatico (Grosseto) Il comune di CAMPAGNATICO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire nella misura del 6 per mille, l'aliquota della imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999; 2. di dare atto che la detrazione spettante per l'unita' immobiliare, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e' pari a L. 200.000, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). COMUNE DI Campi Bisenzio (Firenze) Il comune di CAMPI BISENZIO (provincia di Firenze) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili relativamente all'anno 1999: a) un'aliquota ordinaria pari al 5,7 per mille; b) un'aliquota ridotta pari al 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; c) un'aliquota maggiorata pari al 9 per mille per gli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998; 2. di determinare la detrazione relativa all'abitazione principale in L. 210.000, ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 3), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per tutti i soggetti passivi di imposta; 3. di determinare la detrazione relativa all'abitazione principale in L. 500.000, ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 3), della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, esclusivamente per le seguenti categorie di contribuenti: 3.1) contribuente residente nel comune di Campi Bisenzio, unico occupante dell'abitazione; 3.2) nucleo familiare anagrafico residente nel comune di Campi Bisenzio composto da due a quattro persone; 3.3) nucleo familiare anagrafico residente nel comune di Campi Bisenzio composto da almeno cinque persone; 3.4) nucleo familiare anagrafico con persona riconosciuta handicappata ex legge n. 104/1992, a condizione che si verifichino contestualmente anche tutte le seguenti ulteriori condizioni: a) che l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale comprese le relative pertinenze sia l'unico immobile per il quale il contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare anagrafico sono soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili; b) che l'unita' immobiliare per la quale si richiede la maggiore detrazione sia iscritta al catasto edilizio urbano nelle categorie catastali da A/2 ad A/6; c) che il reddito imponibile IRPEF relativo all'anno 1998, derivante esclusivamente da lavoro dipendente e/o da pensione, riferito al nucleo familiare anagrafico del contribuente sia inferiore ai valori della seguente tabella: una persona: L. 15.000.000; da due a quattro persone: L. 28.000.000; cinque persone: L. 32.000.000; d) che il nucleo familiare sia l'unico domiciliato presso l'abitazione per la quale si richiede la maggiore detrazione. Nel caso contemplato al punto 3.4), i limiti di reddito della tabella sono i seguenti: una persona: L. 25.000.000; due persone: L. 30.000.000; tre persone: L. 35.000.000; quattro persone: L. 40.000.000; cinque persone: L. 45.000.000, per ulteriori componenti si aggiungono L. 5.000.000 cadauno; 4. di stabilire che il beneficio suddetto sia subordinato alla preventiva presentazione da parte del contribuente, entro e non oltre il termine di scadenza di pagamento dell'acconto, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, cosi' come integrato dall'art. 3, comma 9, della legge n. 127/1997, sui moduli forniti dall'ufficio tributi, contenente: le generalita' del soggetto passivo di imposta; la composizione del nucleo familiare; i dati relativi all'immobile; la certificazione dalla quale risultino le condizioni di cui al punto 3.4); 5. di determinare, altresi', la maggiore detrazione di L. 500.000 a favore dei proprietari di unita' immobiliari che concludano contratti di locazione con l'amministrazione comunale, secondo quanto previsto nella deliberazione del consiglio comunale n. 224 del 25 novembre 1996. (Omissis). COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO (Padova) Il comune di CAMPO SAN MARTINO (provincia di Padova) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999, le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni relative all'imposta comunale come segue: a) tipologia: aliquota ordinaria 6 per mille; abitazione principale, comprese le pertinenze dell'abitazione principale 5,5 per mille; abitazioni locate utilizzate come abitazione principale 5,5 per mille; abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado 5,5 per mille; abitazioni non locate 6 per mille; immobili diversi dalle abitazioni 6 per mille; b) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' irnmobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' confermata in L. 200.000; c) ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge n. 662/1996, e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE (Macerata) Il comune di CAMPOROTONDO DI FIASTRONE (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per il 1999 l'aliquota dell'I.C.I. nella seguenti misure: 5 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione principale; 6 per mille per tutti gli altri fabbricati; 2. di confermare la misura della detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000; 3. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguino interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; 4. di dare atto che l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori. (Omissis). COMUNE DI CANDA (Rovigo) Il comune di CANDA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare, sul territorio comunale di Canda, per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. come segue: a) aliquota unica per i fabbricati e i terreni al 6 per mille; b) detrazione per la sola abitazione principale L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CANTIANO (Pesaro e Urbino) Il comune di CANTIANO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I. di approvare la suestesa proposta di deliberazione. (Omissis). 1) di determinare, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille e di stabilire la detrazione d'imposta, dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 230.000; 2) di stabilire l'esenzione completa dall'imposta dei proprietari di unita' immobiliari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero architettonico di immobili locati nel centro storico, intendendo per recupero architettonico l'esecuzione dei seguenti lavori: a) rifacimento delle facciate; b) rifacimento dei tetti. L'esenzione si intende accordata per la durata di tre anni dal servizio dei lavori; 3) di dare atto di quanto stabilito dall'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 il quale stabilisce che fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e di ogni altra imposta. (Omissis). COMUNE DI CAPANNORI (Lucca) Il comune di CAPANNORI (provincia di Lucca) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille e nella misura ridotta del 5,30 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, o condotte da familiari; 2. di confermare l'aumento della detrazione I.C.I. sull'abitazione principale a favore delle fasce maggiormente disagiate del territorio comunale da L. 200.000 a L. 300.000 per l'anno 1999 con le modalita' e la misura stabilita nel regolamento allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. (Omissis). Allegato AUMENTO DELLA DETRAZIONE I.C.I. SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE A FAVORE DELLE FASCE MAGGIORMENTE DISAGIATE DEL TERRITORIO COMUNALE. REGOLAMENTO 1) La detrazione d'imposta I.C.I. per l'abitazione principale relativa all'anno 1999 e' aumentata da L. 200.000 a L. 300.000 nei seguenti casi: a) abitazioni occupate da una unica persona ultrasessantacinquenne, che possegga un reddito complessivo non superiore a L. 16.000.000 annue; b) abitazioni occupate da due o tre persone con eta' media superiore ai 65 anni, e comunque con eta' individuale superiore ai 60 anni, con un reddito complessivo non superiore a L. 24.000.000 annui; c) abitazioni occupate da nuclei familiari formati da 5 o piu' componenti, con un reddito complessivo non superiore a L. 50.000.000. I cittadini di cui ai punti a), b), c), dovranno essere proprietari, nell'intero territorio nazionale, della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. 2) Allo scopo di cui alle lettere a), b), c) del comma 2 costituiscono il reddito: redditi assoggettabili ad IRPEF (imponibile complessivo al lordo degli oneri deducibili); pensioni di guerra e relative indennita' accessorie; pensioni privilegiate; pensioni, assegni ed indennita' erogate dal Ministero dell'interno agli invalidi civili, ciechi e sordomuti; pensioni sociali; rendite infortunistiche INAIL; interessi sui depositi bancari, postali, ecc.; rendite di capitali, di titoli di stato e obbligazioni; somme o contributi erogati a qualsiasi titolo da enti pubblici o privati. Costituiscono detrazioni al reddito annuo: rate di affitto casa; quote ammortamento mutui prima casa; spese mediche e assistenziali relative al nucleo familiare documentate; tasse scolastiche di iscrizione alla scuola pubblica; tasse scolastiche di iscrizione alle scuole private per un importo non superiore a quello previsto per le scuole pubbliche di pari grado. 3) I familiari conviventi portatori di handicap, riconosciuti tali ai sensi della legge del 17 febbraio 1992, n. 104, sono da computare in maniera doppia. 4) Per usufruire delle agevolazioni I.C.I. di cui al comma 1, gli interessati dovranno rivolgersi all'ufficio tributi per compilare apposito modulo, entro il 31 dicembre 1999. I cittadini dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilita', di possedere i requisiti richiesti ed allegare la relativa documentazione. COMUNE DI CAPESTRANO (L'Aquila) Il comune di CAPESTRANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI CAPODIMONTE (Viterbo) Il comune di CAPODIMONTE (provincia di Viterbo) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999: aliquota da applicare per l'anno 1999 nell'ambito del territorio comunale: 6 per mille. II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. III. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque unitilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente. IV. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che: l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 220.000, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). VIII. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992, relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE (Treviso) Il comune di CAPPELLA MAGGIORE (provincia di Treviso) ha adottato, il 17 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire (omissis), per l'anno 1999, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili: 4,3 per mille per l'abitazione principale; 5 per mille per tutti gli altri edifici posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 7 per mille aree edificabili; 2. di considerare ad uso abitazione principale le unita' immobiliari in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufruffo, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse risultino non locale e occupate dai conviventi dell'anziano o disabile al momento del ricovero. (Omissis). COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO (Bergamo) Il comune di CAPRIATE SAN GERVASIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare nel 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, da applicarsi nell'anno 1999, sugli immobili utilizzati come abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta; 2. di fissare nel 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi nell'anno 1999 sugli immobili utilizzati diversamente da abitazione principale del soggetto passivo d'imposta; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di stabilire in L. 200.000 da rapportarsi al periodo per cui l'immobile e' stato adibito ad abitazione principale, l'importo della detrazione per immobili utilizzati come abitazione principale, l'importo della detrazione per immobili utilizzati come abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta; 5. di fissare per l'anno 1999 la detrazione ai fini l.C.l. in L. 300.000 a favore delle abitazioni principali di cui sono proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni in presenza dei seguenti requisiti: I - abitazioni appartenenti a proprietari che siano: a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 25.000.000, piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; b) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 25.000.000, piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; c) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 25.000.000, piu' L. 1.600.000 per ogni persona a carico; d) lavoratori posti in cassa integrazione con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 25.000.000, piu' l. 1.600.000 per ogni persona a carico; e) nel caso di presenza nei nuclei familiari suddetti di portatori di handicap, con attestato di invalidita' civile, o nel caso di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della USSL, sempre se conviventi, l'aumento del reddito e' elevato da L. 1.600.000 a L. 2.500.000; Il - immobile accatastato in una delle seguenti categorie catastali: A3 - A4 - A5. Il richiedente dovra' possedere congiuntamente almeno uno dei requisiti del punto I e uno del punto II. Gli interessati dovranno produrre apposita istanza al comune entro il 30 giugno 1999, corredata da qualsiasi utile documentazione comprovanti i requisiti richiesti per l'esenzione. Per i contribuenti che diventino proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, dopo la data del 30 giugno 1999 il termine e' spostato alla fine del mese successivo a quello in cui e' sorto il diritto di proprieta' o titolarita' di usufrutto, uso o abitazione. (Omissis). COMUNE DI CAPURSO (Bari) Il comune di CAPURSO (provincia di Bari) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, elevata al 6 per mille per i fabbricati ad uso abitazione non locati. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 250.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi dell'art. 8, secondo e terzo comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. La detrazione e' elevata fino a concorrenza dell'imposta e comunque nel limite di L. 500.000 nei confronti dei soggetti possessori di una sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, per i quali l'unico reddito familiare sia rappresentato dalla pensione sociale INPS. (Omissis). COMUNE DI CARAFFA DI CATANZARO (Catanzaro) Il comune di CARAFFA DI CATANZARO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare, per l'anno 1999 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misurta del 6 per mille per la generalita' degli immobili e terreni e del 5 per mille a favore di coloro che recuperano immobili inagibili o inabilitati o edifici di interesse storico, artistico e architettonico; lo sconto dell'imposta e' previsto anche per coloro che realizzano autorimesse o posti auto anche pertinenziali o rendono utilizzabili i sottotetti; l'aliquota agevolata si applica limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi suddetti e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori; determinare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI CARASCO (Genova) Il comune di CARASCO (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura: 4,5 per mille: aliquota ordinaria per l'immobile adibito ad abitazione principale. Per appartamento concesso con contratto in comodato ad un parente residente di primo grado del proprietario per almeno 270 giorni nel periodo d'imposta. A queste abitazioni e' applicata la detrazione prevista per le abitazioni principali; 5,5 per mille: aliquota riferita a tutti gli altri immobili (compresa la seconda casa); 2. di applicare una detrazione d'imposta di L. 200.000 per le unita' immobiliari ad abitazione principale ai sensi del comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 che ha sostituito l'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). COMUNE DI CARATE BRIANZA (Milano) Il comune di CARATE BRIANZA (provincia di Milano) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per i motivi esposti in narrativa, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure: mantenere invariata l'aliquota del 5,5 per mille per le case adibite ad abitazione principale e per i fabbricati produttivi e commerciali, comprese le relative pertinenze; elevare l'aliquota dal 5,5 al 6,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione diversa da quella principale (seconde case) comprese le relative pertinenze; elevare l'aliquota dal 5,5 per mille al 7 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni non locate (seconde case sfitte) comprese le relative pertinenze; elevare la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo da L. 200.000. a L. 210.000; aumentare la detrazione da L. 210.000 a L. 400.000 per i soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale in possesso di particolari requisiti, per usufruire della quale occorrera' attenersi scrupolosamente ai termini ed alle disposizioni di seguito indicate e presentare domanda su apposito modulo disponibile presso l'ufficio tributi del comune entro il 30 maggio 1999. Questi soggetti vengono individuati nelle due seguenti categorie, per appartenere alle quali e' necessario il rispetto delle condizioni previste ai seguenti punti a) e b): a) reddito annuo lordo, ai fini IRPEF 1998, del nucleo familiare non superiore a lire 30 milioni, piu' 6 milioni per ogni persona a carico e convivente; la presenza nel nucleo familiare di un componente convivente: portatore di handicap, non autosufficiente o invalido; anziano non autosufficiente; minore in affido; nonche' la titolarita' del diritto di proprieta' o altro diritto re- ale esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale, con la condizione che i componenti del nucleo familiare non posseggano altre unita' immobiliari; b) pensionati, invalidi e portatori di handicap, disoccupati e lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita', con reddito annuo lordo, ai fini IRPEF 1998, del nucleo familiare non superiore a lire 20 milioni, piu' lire 6 milioni per ogni persona a carico e convivente, a condizione che: il nucleo familiare non possegga altre abitazioni oltre a quella principale sul territorio comunale ed altrove, autoveicoli superiori a cc. 1600 se alimentati a benzina e cc. 2000 se alimentati a gasolio. Oggetto dell'imposta Aliquota Detrazione Note __ __ __ __ 1) Aliquota ordinaria 5,5 per mille 2) Abitazione principale 5,5 per mille L. 210.000 Maggiore detrazione L. 400.000 3) Pertinenze dell'abitazione principale 5,5 per mille 4) Abitazioni locate di proprieta' 6,5 per mille 5) Pertinenze delle abitazioni di cui al punto 4 6,5 per mille 6) Abitazioni non locate piu' pertinenze 7 per mille 7) Immobili inagibili o oggetto di ristrutturazione edilizia 5,5 per mille Riduzione al 50% in base art. 8, decreto legisla- tivo n. 504/1992 8) Terreni ad uso agricolo 5,5 per mille 9) Terreni edificabili 5,5 per mille (Omissis). COMUNE DI CARATE URIO (Como) Il comune di CARATE URIO (provincia di Como) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 2. di mantenere per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. al 6 per mille dal valore catastale degli immobili come gia' adottata durante l'eserciio 1998; 3. di mantenere in L. 250.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, come gia' applicata durante l'esercizio 1998; 4. di dare atto che, ai sesni del decreto-legge n. 8 del 1999, art. 1, comma 2, le aliquote I.C.I. hanno effetto dal 10 gennaio 1999. (Omissis). COMUNE DI CARBONARA SCRIVIA (Alessandria) Il comune di CARBONARA SCRIVIA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di mantenere inviariata per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI CARCOFORO (Vercelli) Il comune di CARCOFORO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille; 2. di determinare, per l'anno 1999, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'I.C.I. da L. 200.000 a L. 250.000. (Omissis).