(all. 4 - art. 1) (parte 1)
                         COMUNE DI ACICATENA
  (Catania)
  Il  comune  di  ACICATENA (provincia di Catania) ha adottato, il 31
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
a) stabilire, per l'anno  1999,  l'aliquota  per  l'imposta  comunale
sugli immobili nella misura del:
  4,9  per  mille  per  le unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione principale del soggetto passivo;
  5,2 per mille per tutti gli altri immobili (terreni agricoli,  aree
fabbricabili e altri fabbricati);
b)  determinare  la  detrazione  per  l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).  Delibera:
di approvare la proposta di  deliberazione  dell'8  gennaio  1999  ad
oggetto:  imposta  comunale  sugli  immobili (l.C.I.). Determinazione
aliquota differenziata e detrazione per l'unita' immobiliare  adibita
ad  abitazione  principale  per  l'anno  1999  "cosi' come emendata a
seguito dell'emendamento approvato con la precedente votazione e  che
allegata   al   presente  atto  ne  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale insieme all'emendamento approvato.
  (Omissis).   Emendamento alla  proposta  di  delibera  del  settore
tributi n. 2
sostituire tutto il comma posto sotto la lettera "a" con il seguente:
  a)  stabilire,  per  l'anno  1999 l'aliquota per l'imposta comunale
sugli immobili nella misura del:
   4,5 per mille per le unita' immobiliari  direttamente  adibite  ad
abitazione principale del soggetto passivo;
   5  per  mille  per  tutte le altre unita' immobiliari regolarmente
affittate;
   5,2 per mille per tutte le altre unita' immobiliari sfitte;
   5,2  per  mille  gli  altri  immobili  (terreni   agricoli,   aree
fabbricabili ed altri fabbricati).
  (Omissis).
                     COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
  (Catania)
  Il  comune  di ACI SANT'ANTONIO (provincia di Catania) ha adottato,
il 16 marzo 1999 e 24 febbraio 1999,  la  seguente  deliberazione  in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella
misura del 5 per mille.
  (Omissis).
1. fabbricati inagibili o inabitabili e invenduti.
  (Omissis).
3. relativamente ai  fabbricati  realizzati  per  la  vendita  e  non
venduti  dalle  imprese  che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili  l'aliquota
viene  stabilita  nella  misura  del  4  per mille per un periodo non
superiore a tre anni.
  (Omissis).
di  aumentare  a  partire  dal  1o gennaio 1999, ai fini dell'imposta
comunale sugli immobili, la detrazione per  l'abitazione  principale,
da L. 200.000 a L. 500.000 annue.
  (Omissis).
                       COMUNE DI ALA DI STURA
  (Torino)
  Il  comune di ALA DI STURA (provincia di Torino) ha adottato, il 16
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
propone che il consiglio comunale Deliberi:
di confermare (omissis), al  5  per  mille  la  misura  dell'aliquota
I.C.I.    per l'anno 1999, ferma restando la detrazione di L. 200.000
per la prima casa;
di applicare (omissis), l'aliquota ridotta al 3  per  mille,  per  la
durata  di  tre  anni  dalla  data di inizio lavori per interventi di
recupero  di  immobili  o  inabitabili  o  di  interesse  storico   o
architettonico  ovvero  per  la  realizzazione di autorimesse o posti
auto ed utilizzo dei sottotetti.
  (Omissis).  Delibera:
di accogliere ed approvare la succitata proposta.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ALANNO
  (Pescara)
  Il comune di ALANNO (provincia  di  Pescara)  ha  adottato,  il  30
ottobre  1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire  le  seguenti  norme  per  l'applicazione dell'I.C.I. -
imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1o
gennaio 1999:
  I) aliquota da applicare per i soggetti passivi  e  per  tutti  gli
immobili: 5 per mille;
  II)  per  la determinazione della base imponibile si tiene conto di
quanto stabilito dall'art. 5  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51 e  52,  lettera  a),  dell'art.  3  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662;
  III)  l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati
dichiarati inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,
limitatamente  al  periodo dell'anno durante il quale viene accertata
la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio  tecnico  del  comune,
con   perizia   a   carico   del   proprietario,  che  allega  idonea
documentazione alla dichiarazione.  In alternativa il contribuente ha
la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva  ai  sensi  della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare
la  data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile  e'  comunque  utilizzato.    Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
  IV)  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita   ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza del suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate  al  periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per  la
determinazione   dell'imposta   dovuta   per   le   predette   unita'
immobiliari, e' inoltre stabilito che:
   per  abitazione  principale  s'intende  quella  nella   quale   il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
   le disposizioni di cui al presente capo si  applicano  anche  alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei   soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case  popolari.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ALASSIO
  (Savona)
  Il comune di ALASSIO (provincia di Savona) ha adottato la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare l'aliquota ridotta  in  favore  delle  persone  fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa residenti nel comune di Alassio,  per  l'unita'  immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle lo-
cate  con  contratto  registrato  ad un soggetto che le utilizzi come
abitazione principale nella misura del 4 per mille;
2. di determinare l'aliquota per i restanti immobili nella misura del
7 per mille (aliquota ordinaria);
3. di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
4.  di  elevare  la  detrazione  prevista  per  l'unita'  immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo da
L. 200.000 a L. 350.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ALBENGA
  (Savona)
  Il comune di ALBENGA (provincia di Savona) ha adottato, il 31 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare,  nella  misura  di  seguito indicata, l'aliquota
dell'imposta comunale  sugli  immobili  per  l'anno  1999,  ai  sensi
dell'art.  6  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come
modificato dall'art.  3, comma 53 della legge 23  dicembre  1996,  n.
662, per le motivazioni tutte di cui in premessa ed in relazione alla
necessita'  di  copertura  dei  costi  dei  servizi  e delle funzioni
dell'ente:
  a) aliquota ordinaria: 5,6 per mille;
  b) aliquota  per  gli  immobili  delle  persone  fisiche,  soggetti
passivi  e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti nel comune, per l'unita' immobiliare  direttamente  adibita
ad abitazione principale: 5 per mille;
  c)  aliquota  per le unita' immobiliari adibite a civile abitazione
possedute in aggiunta all'abitazione principale, non locate a persone
che vi abbiano l'abitazione principale e per le quali  non  risultino
essere  stati  registrati  contratti di locazione a persone residenti
per almeno due anni: 9 per mille;
  d) aliquota per le unita' immobiliari adibite a  civile  abitazione
possedute in aggiunta all'abitazione principale, non locate a persone
che  vi abbiano l'abitazione principale, ad eccezione di quelle indi-
cate nel precedente punto c) ed aliquota per le aree fabbricabili:  7
per mille;
2.  di determinare in L. 200.000 l'importo della detrazione spettante
per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale,  ai  sensi
dell'art.  8  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come
modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23  dicembre  1996,  n.
662;
3.  di  determinare  in  L.  300.000  la  detrazione per l'abitazione
principale a favore dei  pensionati  con  solo  reddito  di  pensione
sociale,   come   determinata  dalla  vigente  normativa  in  materia
previdenziale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ALBIOLO
  (Como)
  Il comune di ALBIOLO (provincia di Como) ha adottato, il  31  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  determinare,  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille per tutti  i
tipi  di aree e fabbricati ex art. 2, decreto legislativo n. 504/1992
siti in comune di Albiolo, con la sola eccezione  degli  alloggi  non
locati  per  cui viene disposta   l'aliquota nella misura del 6,5 per
mille;
di dare atto che la detrazione prevista per  l'abitazione  principale
viene fissata nella misura di L. 250.000.
  (Omissis).
                       COMUNE DI ALFIANO NATTA
  (Alessandria)
  Il  comune  di ALFIANO NATTA (provincia di Alessandria) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
a)  di  determinare  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili,
istituita dal decreto legislativo n. 504 del 30  dicembre  1992,  per
l'anno 1999, nelle misure specificate in premessa:
  1) abitazione principale: aliquota del 4,5 per mille;
  2)  immobili  diversi della abitazione principale: aliquota 5,5 per
mille;
b) di confermare  la  detrazione  per  abitazione  principale  in  L.
200.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI ALI'
  (Messina)
  Il  comune  di  ALI' (provincia di Messina) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare,  per  l'anno  1999,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del  7  per  mille,  senza
applicare   aliquote   differenziate   per  particolari  categorie  o
riduzioni sulla prima casa oltre quelle previste per legge.
  (Omissis).
                           COMUNE DI ALIFE
  (Caserta)
  Il comune di ALIFE (provincia di Caserta) ha adottato, il 29  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
a)  di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504  del  30  dicembre
1992, per l'anno 1999, nella misura unica del 5 per mille;
b)  di  determinare  in  L. 200.000 la detrazione di imposta relativa
alla unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ALIMENA
  (Palermo)
  Il comune di ALIMENA (provincia di  Palermo)  ha  adottato,  il  26
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di adottare per l'anno 1999 per l'imposta comunale sugli immobili
l'aliquota unica del 6 per mille;
2. di dare atto che le esenzioni, le riduzioni e le  detrazioni  sono
quelle  espressamente previste dal decreto legislativo n. 504/1992, e
successive modifiche ed integrazioni.
  (Omissis).
                           COMUNE DI ALTO
  (Cuneo)
  Il comune di ALTO (provincia di Cuneo) ha  adottato,  il  24  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) al 6 per mille per la generalita' dei contribuenti;
2. di fissare in L. 200.000  la  detrazione  relativa  all'abitazione
principale;
3.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  e  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata;
4.  di  dare  atto,  ai sensi del secondo comma dell'art. 58, decreto
legislativo n. 446/1997, per l'applicazione dell'art. 9  del  decreto
legislativo  n.  504/1992,  relativo  alle  modalita' di applicazione
dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori  diretti
od  imprenditori  agricoli  a  titolo  principale  le persone fisiche
iscritte negli appositi elenchi comunali di  cui  alI'art.  11  della
legge n.  9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la
cancellazione  dai  predetti  elenchi  ha  effetto  a decorrere dal 1
gennaio dell'anno successivo;
5. di considerare parti integranti dell'abitazione principale le  sue
pertinenze,  come  definite  dall'art. 5 del regolamento sull'imposta
comunale immobili;
6. di considerare abitazioni principali in  uso  gratuito  a  parenti
fino  al secondo grado o ad affini fino al primo grado, purche' dagli
stessi adibite ad abitazione principale;
7. di fissare come di seguito indicato i  valori  medi  venali  delle
aree  fabbricabili  site  nel  territorio comunale: valori delle aree
fabbricabili site sul territorio comunale: L. 3.000 mq.
  (Omissis).
                    COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA
  (Salerno)
  Il  comune  di  ALTAVILLA  SILENTINA  (provincia  di  Salerno)   ha
adottato,  il  25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 nelle seguenti misure ordinarie, differenziate e ridotte:
  aliquota ordinaria: 6 per mille;
  aliquota differenziata solo per gli immobili  iscritti  in  catasto
alla categoria C2: 5 per mille;
  aliquota  ridotta  o  agevolata  in  favore  delle  persone fisiche
soggetti passivi e dei soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale: 5 per mille;
  di   considerare   adibita   ad   abitazione   principale  l'unita'
immobiliare posseduta a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata;
  di  dare  atto  che  ad  integrazione  di  quanto  stabilito con il
presente deliberato saranno altresi' vigenti le norme  stabilite  nel
richiamato   regolamento  I.C.I.  se  non  in  contrasto  con  quanto
stabilito dalle leggi vigenti in materia di I.C.I.
  (Omissis).
                         COMUNE DI AMANDOLA
  (Ascoli Piceno)
  Il  comune di AMANDOLA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il
30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di modificare il proprio atto n. 67 del 22 marzo 1999 determinando le
aliquote  dell'imposta  comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle
seguenti misure:
      Descrizione aliquote                                  Valori
                                                           per mille
               __                                             __
Ordinaria (applicabile a tutti gli immobili soggetti
 all'imposta che non rientrano nelle categorie diversamente
 specificate)                                                6,50
Abitazione principale                                        5,75
Abitazioni anziani o disabili, art. 3, comma 556, legge
 n. 662, non locate                                          5,75
Abitazioni locate come abitazione principale                 5,75
Alloggi non locati                                           7
Detrazione (unica per tutti)                               200.000
  (Omissis).
                           COMUNE DI AMARO
  (Udine)
  Il comune di AMARO (provincia di Udine) ha adottato,  il  26  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.   di   determinare  nella  misura  del  5  per  mille,  l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)  per  l'anno  1998,  ai
sensi  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni ed integrazioni;
2.  di  determinare  nella  misura  del  4  per   mille,   l'aliquota
dell'imposta  sui  fabbricati utilizzati da persone che dichiarano di
non possedere alcun reddito  escluso  quello  derivante  da  pensione
sociale  dell'I.N.P.S.    e degli stessi fabbricati, e sui fabbricati
utilizzati  da  nuclei  familiari   con   persone   di   handicappato
riconosciuto al 100%.
  (Omissis).
                    COMUNE DI ANDRIANO - ANDRIAN
  (Bolzano)
  Il comune di ANDRIANO - ANDRIAN (provincia di Bolzano) ha adottato,
il   28  gennaio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  fissare  per  l'imposta comunale sugli immobili nell'anno 1999 le
seguenti aliquote e detrazioni:
  aliquota ordinaria: 4 promille;
  aliquota per abitazioni secondarie libere non abitate: 6 promille;
  detrazione per l'abitazione principale: L. 500.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI ANGHIARI
  (Arezzo)
  Il  comune  di  ANGHIARI  (provincia  di Arezzo) ha adottato, il 24
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota da  applicare
alla  base  imponibile,  sul  valore degli immobili, per l'anno 1999,
onde determinare l'ammontare  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.);
2.  di  applicare  una  maggiore  detrazione  per  unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale elevata da L. 200.000 a  L.  300.000
per coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:
  a)  pensionato,  che  vive  da  solo, con pensione nel limite di L.
12.000.000 annui lordi o che fa parte di un nucleo familiare composto
da due pensionati entrambi titolari di trattamento pensionistico INPS
al minimo;
  b) possesso a titolo di proprieta', uso, usufrutto o altro  diritto
reale   di  godimento,  solo  dell'abitazione  principale,  oltre  ad
eventuali pertinenze (garage o box);
  c) il fabbricato di cui trattasi  sia  classificato  in  una  delle
seguenti categorie catastali: A/3, A/4, A/5, A/6;
  d) non possieda altri redditi, oltre quelli di cui al punto a);
3.  di  applicare  l'aliquota  differenziata  del  6,5  per mille per
abitazioni non locate e per  le  abitazioni  tenute  a  disposizione,
comprese  le  relative pertinenze, significando che per abitazioni si
intendono tutti gli immobili classificati nel  gruppo  catastale  "A"
escluso la categoria "A10" (uffici) e che per pertinenze si intendono
i garages o box o posto auto distintamente iscritti in catasto;
4.  di  applicare  l'aliquota  agevolata  al  4 per mille per i nuovi
insediamenti produttivi che favoriscono I'occupazione, sulla base  di
un piano aziendale da sottoporsi all'approvazione del comune.
  (Omissis).
                           COMUNE DI ANOIA
  (Reggio Calabria)
  Il  comune  di ANOIA (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il
26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da
applicare in questo comune per l'anno 1999, nella  misura  unica  del
5,80 per mille;
2.  di  mantenere,  per  l'anno  1999,  la  detrazione  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale  del  soggetto  passivo,
nella misura di legge e cioe' in L. 200.000.
  (Omissis).
                        COMUNE DI APRIGLIANO
  (Cosenza)
  Il  comune  di APRIGLIANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) come per l'anno 1998, di cui alla delibera di  C.C.
n. 17 del 9 marzo 1998 e di seguito riportate:
  a)  aliquota  del  5  per  mille,  unita'  immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale;
  b)  aliquota  del  6  per  mille,  per  tutti  gli  altri   cespiti
imponibili;
di  precisare  che  saranno  altresi' soggette all'aliquota del 5 per
mille anche le pertinenze alle  abitazioni  principali  in  uso  alle
stesse e contraddistinte da un diverso numero di accatastamento.
  (Omissis).
                         COMUNE DI ARAMENGO
  (Asti)
  Il  comune di ARAMENGO (provincia di Asti) ha adottato, il 27 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare, per l'anno  1999,  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  che  sara'  applicata in questo comune, nella misura
unica  del  5,5  per  mille,  con  detrazione  fissa   per   l'unita'
immobiliare  adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di
L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ARCEVIA
  (Ancona)
  Il comune di ARCEVIA (provincia  di  Ancona)  ha  adottato,  il  25
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura  del
6 per mille;
2.  di  confermare,  ai sensi del comma 53 dell'art. 3 della legge n.
662/1996, la detrazione spettante per unita' immobiliare  adibita  ad
abitazione principale, in L. 200.000;
3.  di confermare per l'anno 1999, ai sensi del comma 56 dell'art.  3
della legge n.  662/1996,  adibita  ad  abitazione  principale  anche
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ARDORE
  (Reggio Calabria)
  Il comune di ARDORE (provincia di Reggio Calabria) ha adottato,
 il   24   marzo  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura unica
del  6 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ATESSA
  (Chieti)
  Il  comune  di ATESSA (provincia di Chieti) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare  per  l'anno  1999,  nella  misura  del 4,5 per mille
l'aliquota per l'applicazione dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.)  istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2. di esentare dall'imposta comunale sugli immobili i proprietari che
effettuano  interventi  di recupero di unita' immobiliari inagibili e
inabitabili;
3.  di  fissare  nella  misura  del  2  per  mille   l'aliquota   per
l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  a favore dei
proprietari che effettueranno interventi di recupero di  immobili  di
interesse  storico  ed architettonico localizzati nei centri storici,
di realizzazione di autorimesse e/o posti auto  anche  pertinenziali,
di utilizzo di sottotetti;
4. l'aliquota agevolata di cui ai precedenti punti 2 e 3 e' applicata
limitatamente  alle unita' immobiliari oggetto di intervento e per la
durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
5. di elevare la  detrazione  per  l'unita'  immobiliate  adibita  ad
abitazione principale a L. 250.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI AUDITORE
  (Pesaro Urbino)
  Il  comune  di AUDITORE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato,
il  31  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare come segue le aliquote dell'imposta comunale  sugli
immobili da applicare nell'anno 1999:
  a) aliquota base 5,5 per mille;
  b)  immobili  diversi  delle  abitazioni,  o  posseduti in aggiunta
all'abitazione principale, o alloggi non locati aliquota 7 per mille;
  c) nei  casi  previsti  dall'art.  4,  comma  1,  decreto-legge  n.
437/1996  convertito in legge n. 556/19896 aliquota 5,5 per mille, in
quanto viene rispettata la condizione posta nella norma succitata del
gettito almeno pari a quello dell'anno precedente;
  d) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti delle imprese
che hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente  l'attivita'  della
costruzione o alienazione di immobili aliquota 5,5 per mille;
  e) non si prevedono ulteriori detrazioni.
  (Omissis).
                          COMUNE DI AUGUSTA
  (Siracusa)
  Il  comune  di  AUGUSTA  (provincia di Siracusa) ha adottato, il 30
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. ferme restando le esenzioni, riduzioni ed agevolazioni contemplate
dalla legge, per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria  per  il  pagamento
dell'imposta comunale sugli immobili di questo comune e' stabilita al
6   per  mille,  con  esclusione  dell'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo che
resta fissata al 4 per mille;
2. con pari decorrenza, ai sensi e per gli effetti di  cui  al  terzo
comma  dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione
dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale  e'  elevata  a  L.  250.000  ed  e'  usufruita,  ai sensi
dell'art.   6 del  regolamento  comunale,  dal  contribuente  che  la
possiede  a  titolo  di  proprieta', usufrutto o altro diritto reale,
fino all'assorbimento dell'imposta annuale ed e' rapportata  al  piu'
breve  periodo  infrannuale e/o in proporzione aIla quota di utilizzo
nel caso di coabitazione di piu' soggetti passivi.
  (Omissis).
                         COMUNE DI AVEZZANO
  (L'Aquila)
  Il comune di AVEZZANO (provincia di L'Aquila) ha  adottato,  il  19
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  rettificare la deliberazione di giunta comunale n. 115 del 16
marzo 1999 modificando  l'aliquota  ordinaria  dell'imposta  comunale
sugli immobili per l'anno 1999;
2. di stabilire che per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale sugli immobili e' fissata nella misura del 6,5 per mille;
3.  di stabilire che per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili e' fissata nella  misura  del  5  per  mille  per  gli
immobili  direttamente  adibiti ad abitazione principale del soggetto
passivo;
4. di stabilire che  per  l'anno  1999  la  detrazione  spettante  al
soggetto  passivo  per  l'unita'  immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale e' fissata in L. 200.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI AVOLA
  (Siracusa)
  Il comune di AVOLA (provincia di Siracusa) ha adottato, il 29 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare,  per  l'anno  1999,  le  aliquote e la detrazione
stabilite dal consiglio comunale per l'anno 1998 e cioe':
  a) aliquota ordinaria 5,5 per mille;
  b) aliquota ridotta per abitazione principale 4,5 per mille;
  c) detrazione per abitazione principale L. 500.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI AZZONE
  (Bergamo)
  Il comune di AZZONE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota  ordinaria  I.C.I.  nella
misura unica del  5 per mille;
2.   di   determinare   la  detrazione  dell'imposta  per  le  unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo  in
L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BACOLI
  (Napoli)
  Il  comune  di BACOLI (provincia di Napoli) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
A)  di  determinare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale
sugli  immobili  secondo  l'articolazione   di   seguito   precisata:
aliquota dell'I.C.I. del 4,5 per mille:
  per  le  abitazioni  principali ivi comprese: abitazioni utilizzate
dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
  per l'alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo  per  le
case popolari;
  per  abitazione  concessa  in  uso  gratuito dal possessore ai suoi
familiari-parenti fino al secondo grado;
  per l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da
soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto
di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione
che la stessa non risulti locata.
  Assimilazione alla abitazione principale  dei  garage,  box,  posto
auto, soffitta, cantine ubicate nello stesso edificio dell'abitazione
principale  o  ad una distanza non superiore a mt 20; aliquota I.C.I.
del 5 per mille:
  per le abitazioni locate con contratto registrato a soggetto che la
utilizza come abitazione  principale;  inoltre,  la  stessa  aliquota
I.C.I.  va  applicata,  in  forza  dell'emendamento  alla  originaria
stesura della presente delibera, per  negozi  e  botteghe  (categoria
catastale  C1)  e  per  laboratori  per  arti  e  mestieri (categoria
catastale  C3)  utilizzati  dal  proprietario,  a  titolo   di   bene
strumentale,  per  attivita'  imprenditoriali  od  artigianali oppure
concessi in  locazione  con  contratto  regolarmente  registrato  per
l'esercizio di dette attivita';
  per  i  terreni  agricoli  posseduti  da  coltivatori  diretti o da
imprenditori agricoli  che  esplicano  la  loro  attivita'  a  titolo
principale  purche'  dai  medesimi condotti come previsto nell'art. 9
del decreto legislativo n. 504/1992; aliquota I.C.I. del 6 per mille;
  per  gli  altri  fabbricati  nonche'  per le aree fabbricabili ed i
terreni agricoli non rientranti nei casi sopra indicati.
  Riduzione dell'I.C.I. nella misura del 50% per l'unita' immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo  invalido
civile,  del  lavoro o di guerra che presenta un grado di invalidita'
superiore al 50% e che possegga i seguenti requisiti:
   1) risultino proprietari, nell'intero territorio nazionale,  della
sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
   2)  non  esercitino  alcuna  attivita'  retributiva  di  qualsiasi
genere;
   3) non risultino proprietari di terreni a vocazione edificatoria;
   4) siano titolari di reddito derivante da pensione oltre a  quello
dell'immobile  posseduto  di cui al punto 1) e che non siano titolari
di altri redditi fondiari;
   5) sia titolare di un reddito imponibile IRPEF per l'anno 1998 non
superiore  a  L.  24.000.000  al  netto   della   rendita   catastale
dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale;
B)  lasciare  invariata  la  detrazione  di  L. 200.000 dalla imposta
dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale  del
soggetto  passivo  come  previsto  dall'art.  8,  comma 2 del decreto
legislativo n. 504/1992.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BADALUCCO
  (Imperia)
  Il comune di  BADALUCCO  (provincia  di  Imperia)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
confermare e approvare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura
del 5,5 per mille;
evidenziare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare  adibita
ad  abitazione  principale  del  soggetto passivo si detraggono, fino
alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al  periodo
dell'anno  durante  il  quale si protrae tale destinazione, mentre se
l'unita' immobiliare e' adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica;
rilevare che ai sensi dell'art. 3, commi 48  e  51,  della  legge  23
dicembre  1996,  n.  662, sono state rivalutate le rendite catastali'
urbane del 5%, nonche' i redditi dominicali del  25%  ai  fini  della
determinazione del valore imponibile l.C.l.
  (Omissis).
                    COMUNE DI BAGNOLI DEL TRIGNO
  (Isernia)
  Il comune di BAGNOLI DEL TRIGNO (provincia di Isernia) ha adottato,
il   31  ottobre  1998,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. e' fissata nella misura del 5,5 per
mille.
  (Omissis).
                    COMUNE DI BALDISSERO TORINESE
  (Torino)
  Il  comune di BALDISSERO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. determinare, per l'anno 1999, nella  misura  del  4,50  per  mille
l'aliquota  dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) da applicare a
tutti  gli  immobili,  ad  esclusione  degli  immobili  posseduti  in
aggiunta  all'abitazione  principale  per  i  quali  viene  stabilita
un'aliquota del 6 per mille;
2. approvare, per l'anno 1999,  la  detrazione  di  imposta  prevista
dall'art.  8,  comma  2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, cosi' come modificato dall'art. 55 della legge n. 662/1996,  per
tutte  le  abitazioni  principali,  pari  a  L.  200.000 per tutte le
categorie;
3. dare atto che l'imposta  e'  ridotta  del  50%  per  i  fabbricati
dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale  sussistono  tali
condizioni.
  (Omissis).
                        COMUNE DI BALESTRINO
  (Savona)
  Il  comune  di  BALESTRINO  (provincia  di  Savona)  ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  differenziare,  anche per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. cosi
come segue:
  aliquota ordinaria 6 per mille;
  aliquota per abitazioni diverse da quella principale  ed  eventuali
relative pertinenze 7 per mille;
2.  di  confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
3. di intendere per  abitazione  principale  quella  nella  quale  il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale, ed i suoi famigliari dimorano abitualmente.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BALMUCCIA
  (Vercelli)
  Il comune di BALMUCCIA (provincia di Vercelli) ha  adottato,  il  5
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili nella misura del 4 per mille e  di  applicare  la  riduzione
d'imposta per la prima casa nella misura di L. 200.000;
di  non  procedere  ad  ulteriori  detrazioni  o  differenziazioni di
aliquota per le abitazioni secondarie.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BARBANIA
  (Torino)
  Il  comune  di  BARBANIA  (provincia  di Torino) ha adottato, il 10
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5
per mille per tutti gli  immobili  e  la  detrazione  per  abitazione
principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                    COMUNE DI BARBARANO VICENTINO
  (Vicenza)
  Il   comune  di  BARBARANO  VICENTINO  (provincia  di  Vicenza)  ha
adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione  in  materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di confermare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I, imposta comunale
immobili che sara' applicata in questo comune nella misura unica  del
4,5 per mille;
2.  di  confermare per l'anno 1999, la detrazione di imposta prevista
ai  fini  I.C.I.  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale, pari a L. 230.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI BARDI
  (Parma)
  Il  comune di BARDI (provincia di Parma) ha adottato, il 27 gennaio
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
3. determinare e confermare, per l'anno 1999, nella misura unica  del
6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita
con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;
4.  determinare e confermare nella misura di L. 230.000 la detrazione
per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  come
previsto dall'art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, cosi'
come sostituito dallart. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e richiamato dall'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997.
  (Omissis).
                           COMUNE DI BARGE
  (Cuneo)
  Il  comune  di  BARGE  (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili, nella misura del 5 per mille, rendendo atto che:
  a)  si  considera  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata;
  b)  la  detrazione  per  abitazione  principale  e'  fissata  in L.
200.000,  senza  peraltro  ridurre  l'imposta   dovuta   per   unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BARUMINI
  (Cagliari)
  Il  comune  di  BARUMINI  (provincia  di  Cagliari)  ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
l'aliquota  dell'imposta sugli immobili di questo comune e' stabilita
per l'anno 1999 nella misura del 4,3 per mille.
  (Omissis).
                     COMUNE DI BASTIDA PANCARANA
  (Pavia)
  Il comune di BASTIDA PANCARANA (provincia di Pavia) ha adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999,  in  attuazione  dell'art.  6  del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  come  modificato
dall'art.   3 della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;
2. di non apportare modifiche alla detrazione d'imposta dovuta per
 l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale, che rimane
stabilita dalla norma sopraindicata, in L. 200.000.
  (Omissis).
                      COMUNE DI BEDERO VALCUVIA
  (Varese)
  Il comune di BEDERO VALCUVIA (provincia di Varese) ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di adottare, per l'anno 1999, (omissis) l'imposta  comunale  sugli
immobili nella misura unica del 6 per mille per tutte le tipologie di
immobili;
2. di determinare la detrazione I.C.I., per l'anno 1999, nella misura
di L. 200.000 per:
  le unita' immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale
del soggetto passivo;
  le  unita'  immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea
retta o collaterale fino al secondo grado;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della  legge  n.
449/1997,  l'imposta  e'  ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,  limitatamente  al
periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni;
4.  di  dare  atto,  inoltre,  che  per fruire delle agevolazioni, il
soggetto passivo deve presentare:
  per i fabbricati inagibili o  inabitabili:  relazione  dell'ufficio
tecnico  comunale  per  perizia  a  carico  del  soggetto  passivo  o
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  per i fabbricati concessi in uso gratuito ai parenti: dichiarazione
sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio  1968,  n.  15,  resa  dal
proprietario attestante la gratuita' dell'utilizzo.
  (Omissis).
                    COMUNE DI BELMONTE DEL SANNIO
  (Isernia)
  Il  comune  di  BELMONTE  DEL  SANNIO  (provincia  di  Isernia)  ha
adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare:
  l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille;
  la riduzione del 30% dell'imposta dovuta per  l'unita'  immobillare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
  (Omissis).
                      COMUNE DI BELMONTE PICENO
  (Ascoli Piceno)
  Il  comune  di  BELMONTE  PICENO  (provincia  di  Ascoli Piceno) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  confermare,  (omissis) con riferimento all'imposta comunale sugli
immobili, per l'anno 1999, l'aliquota ordinaria nella  misura  del  5
per  mille  e  l'aliquota maggiorata per gli alloggi non locati nella
misura del 7 per mille.
  (Omissis).
                   COMUNE DI BELVEDERE DI SPINELLO
  (Crotone)
  Il comune di  BELVEDERE  DI  SPINELLO  (provincia  di  Crotone)  ha
adottato,  il  31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di   stabilire   (omissis)  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BENESTARE
  (Reggio Calabria)
  Il comune di BENESTARE (provincia di Reggio Calabria) ha  adottato,
il   26   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I., imposta comunale
sugli immobili, nella misura unica del 5 per mille;
2. di dare atto che le esenzioni, riduzioni e detrazioni dell'imposta
sono   previste   nel   regolamento  per  l'applicazione  dell'I.C.I.
approvato con atto deliberativo del C.C. n. 9  adottato  nell'odierna
seduta.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BERTINORO
  (Forli'-Cesena)
  Il comune di BERTINORO (provincia di Forli'-Cesena) ha adottato, il
30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
Si propone
2.  che  pertanto,  a  seguito  di  tale rettifica, il punto 1) viene
riscritto nel seguente testo:
  "1) di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  cosi come previsto dall'art. 6 del decreto
legislativo n. 504/1992, e successive  integrazioni  e  modificazioni
nella misura di seguito riportata:
   aliquota 6,50 per mille per tutti gli immobili;
   aliquota 5,70 per mille per:
    gruppo catastale C/1 (negozi e botteghe);
    gruppo catastale C/3 (laboratori artigianali);
    direttamente utilizzati per l'esercizio dell'attivita' d'impresa
 dal/dai  soggetti  passivi  del  tributo;
   aliquota 5,30 per mille per:
    le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo e quelle ad esse equiparate:
     a) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di  proprieta'  o  di
usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente,  a
condizione che la stessa risulti non locata;
     b)  l'abitazione  concessa  dal  possessore  in  uso  gratuito a
parenti fino al primo grado o ad affini fino al primo grado,  che  la
occupano quale loro abitazione principale;
     c)  due  o  piu  unita  immobiliari  contigue,  occupate  ad uso
abitazione dal contribuente e dai suoi familiari,  a  condizione  che
venga  comprovato  che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta
di  variazione  ai  fini  dell'unificazione  catastale  delle  unita'
medesime.  In  tal  senso,  l'equiparazione all'abitazione principale
decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata  presentata  la
richiesta di variazione;
   le   pertinenze  dell'abitazione  principale;  per  pertinenza  si
intende il garage o box auto, la soffitta  e  la  cantina,  che  sono
ubicati  nello  stesso  edificio o complesso immobiliare nel quale e'
sita l'abitazione principale;
  detrazione annua dell'imposta comunale sugli immobili:
   L. 240.000 per  le  unita'  immobiliari  direttamente  adibite  ad
abitazione principale del soggetto passivo;
   nessuna detrazione per le unita' immobiliari equiparate;
   detrazione  di  L.  200.000  per le unita' immobiliari inscritte o
inscrivibili in catasto alla categoria A7 abitazioni in villini e  A8
abitazioni in ville".
  (Omissis).
Delibera
di approvarla a tutti gli effetti.
  (Omissis).
                    COMUNE DI BERZANO SAN PIETRO
  (Asti)
  Il  comune  di  BERZANO SAN PIETRO (provincia di Asti) ha adottato,
l'11  marzo  1999,  la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo  comune,  nella
misura   unica  del  6  per  mille,  con  detrazione  fissa  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo  di
L. 200.000.
  (Omissis).
                      COMUNE DI BERZO SAN FERMO
  (Bergamo)
  Il comune di BERZO SAN FERMO (provincia di Bergamo) ha adottato, il
23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta  comunale  sugli
immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella misura
unica del 6 per mille;
determinare in L. 230.000 la detrazione per la prima abitazione.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BESENELLO
  (Trento)
  Il comune  di  BESENELLO  (provincia  di  Trento)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare  le  seguenti  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli
immobili (l.C.l.) per l'anno 1999:
  un'aliquota  ordinaria  del 4,5 per mille da applicarsi a tutti gli
immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di  quelli  soggetti  alla
successiva diversa aliquota;
  un'aliquota  massima  del  7  per mille per gli alloggi non locati,
intendendo per tali quelli comunque tenuti  sfitti  indipendentemente
dal  fatto che siano destinati alla locazione od alla vendita; non si
considerano sfitti gli alloggi utilizzati anche per brevi  periodi  a
scopi turistici.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BIANZE'
  (Vercelli)
  Il  comune  di  BIANZE'  (provincia di Vercelli) ha adottato, il 25
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di approvare per l'esercizio 1999, la aliquota I.C.I. al  5,5  per
mille,  confermando  inoltre  la  non diversificazione delle aliquote
cosi' come precedentemente stabilito con delibera c.c. n.  9  del  28
febbraio 1998;
2. di confermare per l'esercizio 1999 la detrazione di L. 200.000 per
unita'   immobiliare   adibita  ad  abitazione  principale  ai  sensi
dell'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996;
3. di confermare per il 1999 l'applicazione del dispositivo di cui al
comma 56 dell'art. 3 Legge n. 662/1996, nel senso che  dovra'  essere
considerata  direttamente  adibita  ad abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da
anziani  o  disabili  che  acquisiscano  la  residenza in istituti di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                  COMUNE DI BEREGAZZO CON FIGLIARO
  (Como)
  Il  comune  di  BEREGAZZO  CON  FIGLIARO  (provincia  di  Como)  ha
adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto  che
segue,  l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale sugli
immobili (I.C.I.), istituite  con  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 504:
  4,50  per  mille,  per  tutte le abitazioni principali classificate
come tali dall'art. 5 del regolamento;
  5,50 per mille, per alloggi locati, alloggi non locati,  abitazioni
utilizzate dal proprietario come seconda casa;
  4,75 per mille, per i terreni ed edifici diversi dalle abitazioni e
loro pertinenze;
  2,25  per  mille,  a  favore di proprietari che eseguano interventi
volti al recupero di unita' immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o  architettonico  localizzati  nei centri storici, ovvero volti alla
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali  oppure
all'utilizzo  di sottotetti (ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge
27 dicembre 1997, n. 449);
2.  di  determinare,  ai  sensi  dell'art.  8  comma  3  del  decreto
legisaltivo  30  dicembre  1992,  n. 504, come sostituito dall'art. 3
comma 55 della legge 23 dicembre 1996,  n.  662  e  dall'art.  3  del
decreto-legge  11  marzo  1997,  n. 50, per l'anno 1999 le detrazioni
d'imposta come segue:
  L. 230.000, per tutte le  abitazioni  principali,  comprese  quelle
contemplate dall'art. 5 del vigente regolamento.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BERGAMO
  (Bergamo)
  Il  comune  di  BERGAMO  ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare  le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 in considerazione delle necessita'  finanziarie  determi-
nate,   al  fine  della  continuita'  della  erogazione  dei  servizi
comunali, nel progetto di bilancio  di  previsione  per  l'anno  1999
predisposto dalla giunta municipale e sottoposto all'approvazione del
consiglio  comunale, nonche' in considerazione di quanto disposto dai
seguenti punti 2), 3) nelle seguenti misure:
  aliquota generale: 5,30 per mille;
  aliquota per alloggi non locati: 6 per mille, fatta eccezione per i
fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese  che
hanno   per   oggetto   esclusivo   o  prevalente  dell'attivita'  la
costruzione e l'alienazione di immobili;
2.  di  stabilire,  per  l'anno  di  imposta   1999   la   detrazione
dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale dal soggetto passivo, in L. 250.000, rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi del
comma 3  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  n.  504/1992,  come
sostituito dal comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
3.  di  elevare,  per  l'anno d'imposta 1999, la detrazione di cui al
precedente punto 2) a L. 350.000,  rapportate  al  periodo  dell'anno
durante  il  quale si protrae tale destinazione, ai sensi dei commi 3
dell'art.  8  del  decreto  legislativo  n.  504/1992,  e  successive
modificazioni, in favore dei soggetti che si trovino in situazioni di
particolare  disagio  economicosociale  come  definiti  e  secondo le
modalita' indicate nell'allegato B;
  (Omissis).
                                                           Allegato B
     MODALITA' E CRITERI APPLICATIVI DELLA ULTERIORE DETRAZIONE
              DI IMPOSTA ICI PER SOGGETTI IN SITUAZIONI
                    DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE
1. Soggetti aventi diritto.
  Hanno  diritto  all'applicazione  della  ulteriore  detrazione  per
abitazione  principale  di  L.100.000 i soggetti passivi dell'imposta
ICI in possesso di tutti i seguenti requisiti:
   a) reddito  complessivo  lordo  conseguito  dal  nucleo  familiare
nell'anno 1998 secondo le seguenti fasce:
  Componenti la famiglia                  Reddito
            __                               __
1 PERSONA                               L. 11.800.000
2 PERSONE                               L. 19.500.000
3 PERSONE                               L. 23.600.000
4 o piu' PERSONE                        L. 27.900.000
   b) possesso della sola unita' immobiliare abitata e sue pertinenze
ed accessori, tra cui si ricomprendono il box o posto macchina;
   c)  i  componenti  del nucleo familiare non devono possedere altre
unita' immobiliari, anche al di fuori del comune di Bergamo, a titolo
di proprieta', usufrutto, uso o abitazione;
  sono escluse dalla agevolazione di cui si tratta le abitazioni  con
rendita  catastale  superiore  a  L.  1.600.000  e quelle di cui alle
categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9.  2. Criteri applicativi.
  Il contribuente deve presentare apposita domanda nella  quale  deve
altresi' dichiarare:
   nome,  cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale nonche'
di  essere  in  possesso  di  tutti  i  requisiti  previsti  per   il
riconoscimento della ulteriore detrazione.
  La  richiesta  di  cui  sopra  deve  essere  consegnata  o  spedita
all'ufficio tributi del comune di Bergamo, piazza Matteotti 3,  entro
la data fissata per il versamento dell'acconto anno 1999.
  L'amministrazione    comunale   si   riserva   di   richiedere   la
documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.
  Nel caso di dichiarazione infedele vengono  applicate  le  sanzioni
previste dalle disposizioni vigenti.
                         COMUNE DI BERNALDA
  (Matera)
  Il  comune  di  BERNALDA  (provincia  di Matera) ha adottato, il 24
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
per il periodo di imposta 1999 le aliquote e detrazioni  I.C.l.  sono
stabilite come in appresso:
  aliquote:
   per  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione principale: 5 per
mille;
   per le unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale,  per
le aree fabbricabili e per i terreni agricoli: 6,5 per mille;
  detrazioni:
   per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principai'e,
compresa l'unita' immobiliare posseduta a  titolo  di  proprieta'  od
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a
condizione che la stessa non risulti locata: L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BESOZZO
  (Varese)
  Il comune di BESOZZO (provincia di Varese) ha adottato, il 31 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.l.  in
questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999:
  1) aliquota ridotta da applicare per le  persone  fisiche  soggetti
passivi  ed  i  soci  di cooperative edilizie indivisa, residenti nel
comune, per unita' immobiliare  direttamente  adibita  ad  abitazione
principale: 5 per mille;
  2)  aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili
che   non   rientrano   fra   quelli   previsti   nella    precedente
classificazione:  7 per mille;
  3)   detrazione   per  unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale del soggetto passivo:
   L. 200.000 annue;
   L. 400.000 annue: se il contribuente rientra nella categoria delle
famiglie residenti costituite da  unico  componente  con  i  seguenti
limiti di eta' anagrafica:
    a) donne 55 anni compiuti;
    b) uomini 60 anni compiuti;
    c) titolari di pensione al trattamento minimo.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BIANCO
  (Reggio Calabria)
  Il  comune di BIANCO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il
27  febbraio  1999,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire l'aliquota unica dell'imposta I.C.I. del 6 per  mille
da applicare in questo comune per l'anno 1999;
2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell' anno durante il
quale si protrae tale destinazione, se l'unita immobiliare e' adibita
ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per  la  quale
la   destinazione   medesima   si  verifica.  Per  la  determinazione
dell'imposta dovuta per le predette unita'  immobiliari,  e'  inoltre
stabilito che:
  l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 220.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BINASCO
  (Milano)
  Il comune di BINASCO (provincia di Milano) ha adottato, il 25 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  determinare  (omissis)  per  l'anno  1999 l'aliquota dell'imposta
comunale sugi immobili e le detrazioni nel modo seguente:
  unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale  del  soggetto
passivo 6 per mille;
  unita'   immobiliare   adibita  ad  abitazione  diversa  da  quella
principale (case affittate) 6,75 per mille;
  altra unita' immobiliare: 6,50 per mille;
  unita' immobiliare adibita ad abitazione a disposizione:
   case sfitte da oltre un anno: 7 per mille;
   case sfitte per un periodo inferiore ad un anno: 6,75 per mille;
  detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo: L. 200.000 (comma 55,
art. 3, legge n. 662/1996);
  detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita  ad
abitazione  principale  della persona singola (come da documentazione
anagrafica) titolare esclusivamente  di  pensione  sociale  (art.  3,
comma  55,  legge  n.  662/1996  e  art. 3, decreto-legge n. 50/1997,
convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122): L. 500.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BISACCIA
  (Avellino)
  Il  comune  di  BISACCIA (provincia di Avellino) ha adottato, il 30
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota  I.C.I.  (imposta  comunale
immobili) nella misura unica del 5 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BISEGNA
  (L'Aquila)
  Il  comune  di  BISEGNA  (provincia  di  L'Aquila)  ha  adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6
per mille del valore degli stessi;
2.  prevedere  la  detrazione di L. 200.000 per l'uinita' immobiliare
relativa ad abitazione principale.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BISTAGNO
  (Alessandria)
  Il comune di BISTAGNO (provincia di  Alessandria)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire per l'anno 1999  le  seguenti  aliquote  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  da  applicare  sul  territorio comunale di
Bistagno:
  6 per mille  per  l'abitazione  principale  e  relative  pertinenze
(anche se accatastate separatamente);
  7 per mille per:
   i fabbricati diversi dalle abitazioni;
   le  abitazioni  possedute in aggiunta a quella principale, sia lo-
cate che non locate;
2.  di  stabilire  i  sottoindicati  importi  della  detrazione   per
l'abitazione principale:
  A  -  L. 300.000 per gli ultrasessantacinquenni titolari di assegno
sociale o di pensione di qualsiasi categoria purche':
   a) siano in possesso di un reddito personale  imponibile  ai  fini
IRPEF, riferito all'anno precedente non superiore a L. 12.000.000;
   b)  non  possiedano  terreni  diversi  da  quelli  a  destinazione
agricola  ne'  fabbricati  oltre  l'alloggio  o  casa  di  proprieta'
costituente   abitazione  principale  e  relative  pertinenze  (anche
accatastate separatamente);
  B - L. 250.000 per l'abitazione  principale  posseduta  all'interno
del  centro  storico  e  nella quale il soggetto passivo dell'imposta
abbia la residenza anagrafica;
  C  -  L.  200.000 per tutte le abitazioni principali non rientranti
sotto le lettere A e B, del presente punto.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BIZZARONE
  (Como)
  Il comune di BIZZARONE (provincia  di  Como)  ha  adottato,  il  12
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale  sugli
immobili  nella  misura  del  5  per  mille  ai sensi dell'art. 6 del
decreto  legislativo  n.  504/1992  e  dell'art.   54   del   decreto
legislativo n.  446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BOJANO
  (Campobasso)
  Il  comune  di  BOJANO  (provincia  di  Campobasso)  ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di   fissare  a  decorrere  dal  1  gennaio  1999,  le  aliquote  per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli  immobili,  istituita  con
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle misure di seguito
riportate:
  4,30  per  mille  per le unita' immobiliari adibite direttamente ad
abitazione principale;
  6,30 per mille per le unita' immobiliari adibite ad uso diverso  di
abitazione principale;
  di   non   apportare   alcuna  modifica  alla  detrazione  di  lire
duecentomila stabilita per l'abitazione principale.
  (Omissis).
                        COMUNE DI BORDIGHERA
  (Imperia)
  Il comune di BORDIGHERA (provincia di Imperia) ha adottato,  il  26
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire per l'anno 1999, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dall'art.   3,
comma 55, della legge n. 662/1996;
  in  L.  290.000  la  detrazione  spettante  sull'imposta dovuta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, il cui  valore
catastale non superi L. 84 milioni di valore catastale;
  in  L.  230.000  la  detrazione  spettante  sull'imposta dovuta per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale  del  soggetto
passivo  oltre  il limite di L. 84.000.000 di valore catastale, dando
contestualmente  atto  che  tali   agevolazioni   non   compromettono
l'equilibrio di bilancio;
2.  di confermare quanto previsto per il 1998 e quindi di considerare
direttamente adibita ad abitazione  principale  l'unita'  immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata e che gli interessati presentino idonea documentazione
entro il termine di versamento della 1a rata;
3. di stabilire per l'anno 1999:
  aliquota del  5,25  per  mille  in  favore  delle  persone  fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa,  residenti  nel  comune  di  Bordighera,  per   le   unita'
immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
  aliquota  del  6,75  per  mille  per  tutti  gli altri casi, quali:
abitazioni  possedute  in  aggiunta   all'abitazione   principale   e
appartenenti   alla   categoria   catastale   "A";  ai  fabbricati  a
destinazione  diversa  da  abitazione,  appartenenti  alle  categorie
catastali "B", "C" e "D", aree fabbricabili;
  aliquota  del  5,25  per  mile  per i terreni agricoli posseduti da
coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, che esplicano la loro
attivita' a titolo principale, purche' dai medesimi condotti.
  (Omissis).
                  COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
  (Savona)
  Il comune di BORGHETTO  SANTO  SPIRITO  (provincia  di  Savona)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di approvare (omissis)  le  aliquote  relative  all'Imposta  comunale
sugli   immobili  per  l'anno  1999  cosi'  come  di  seguito  meglio
specificate:
  4.50  per  mille  per  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale,  direttamente  condotte  dal  proprietario  residente nel
comune;
  4.50  per  mille  per  unita'  immobiliari  locate  con   contratto
registrato ad un soggetto residente nel comune;
  6.80  per  mille  per  tutte  le  altre  unita'  immobiliari; 2. di
confermare nella somma di L. 200.000 l'importo  quale  detrazione  da
applicarsi per abitazione principale.
  (Omissis).  Art. 4 Abitazione principale
In  aggiunta  alle  fattispecie di abitazione principale, considerate
tali  per  espressa  previsione  legislativa  ai  fini  dell'aliquota
ridotta  e  della detrazine d'imposta, sono equiparate all'abitazione
principale come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto  legislativo
n. 504/1992 se non diversamente disposto dal consiglio comunale:
  abitazione   concessa  a  titolo  gratuiro  dal  titolare  ai  suoi
familiari parenti ed affini sino al primo grado purche' gli stessi vi
abbiano la residenza anagrafica;
  l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o   di
usufrutto  da  anziano  o  disabile  che  acquisisce  la residenza in
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente,  a
condizione che la stessa non risulti locata;
  l'abitazione  locata,  con  contratto  registrato,  a  soggetto con
residenza anagrafica;
  l'abitazione posseduta da  un  soggetto  che  la  legge  obbliga  a
risiedere  in  altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita'
immobiliare  risulti  occupata,  quale  abitazione  principale,   dai
parenti o affini di primo grado del possessore;
  esclusivamente  la cantina (accatastata in categoria C2) pertinenza
dell'abitazione principale, purche' ubicata nello stesso edificio nel
quale  e'  sita  l'abitazione  principale,  ancorche'   distintamente
iscritta  a  catasto,  a condizione che il proprietario o titolare di
diritto reale di godimento, anche se in quota parte,  dell'abitazione
nella  quale  abitualmente  dimora  sia  proprietario  o titolare del
diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza
e che  questa  sia  durevolmente  ed  esclusivamente  asservita  alla
predetta abitazione.
Il   soggetto   interessato   puo'  attestare  la  sussistenza  delle
condizioni di diritto e di fatto, richieste per  la  fruizione  della
detrazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BORORE
  (Nuoro)
  Il  comune  di BORORE (provincia di Nuoro) ha adottato, il 22 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
per l'anno 1999 l'aliquota ICI e' fissata al 4,5 per mille per  tutti
gli immobili ubicati nel comune;
di  stabilire  inoltre, che per le sole unita' immobiliari adibite ad
abitazione  principale,  dall'imposta  dovuta  del  soggetto  passivo
dovranno essere detratte L. 200.000 rapportate all'anno.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BOZZOLE
  (Alessandria)
  Il  comune di BOZZOLE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella  misura  del  5
per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BRACCIANO
  (Roma)
  Il comune di BRACCIANO (provincia di Roma) ha adottato, il 26 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
approvare,  per  quanto  concerne  la  determinazione dell'I.C.I. per
l'anno 1999, la manovra tariffaria articolata nei punti 1,  2,  3  di
seguito elencati:
  1)  stabilire,  come previsto dall'art. 3, comma 53. della legge n.
662 del 23 dicembre 1996,  per  l'anno  1999  aliquote  differenziate
diminuendo  l'aliquota per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale  dal  5,5  per  mille  al  5,4  per  mille  ed  aumentando
l'aliquota  per  tutti  gli  altri  immobili  diversi dall'abitazione
principale dal 6,4 per mille al 6,7 per mille;
  2)  confermare,  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione
principale la detrazione pari a L. 210.000;
  3)  elevare,  per  l'anno  1999,  la  detrazione  per  l'abitazione
principale da L. 210.000 a L. 400.000 per le seguenti categorie;
   A) Portatori di handicap:
    i   nuclei  familiari  con  almeno  un  convivente  disabile  con
invalidita' non inferiore  al  75%,  risultante  dal  certificato  di
riconoscimento  dell'invalidita'  civile, rilasciato dalle competenti
strutture pubbliche, con un reddito  complessivo,  per  l'anno  1998,
riferito all'intero nucleo familiare, non superiore a L. 26.730.000;
   B) Pensionati:
    i  pensionati  che  dal  1  gennaio  1999  hanno compiuto 65 anni
d'eta', il cui reddito familiare,  per  l'anno  1998  non  superi  L.
17.820.400;
   C) Famiglie numerose:
    nucleo  familiare  al  1  gennaio  1999  composto  da  sei o piu'
persone, con un reddito totale, riferito all'anno 1998, non superiore
a L.   50.000.000 con possesso del  solo  appartamento  abitativo  ed
eventuale annesso garage o box quale unica proprieta' immobiliare del
contribuente  al  1  gennaio  1999. Nel caso in cui l'appartamento e'
abitato a titolo del diritto di usufrutto, il contribuente  non  deve
avere nessuna proprieta' immobiliare;
   D) Cassa integrati:
    i   non   occupati   che  hanno  perso  le  indennita'  di  cassa
integrazione o di mobilita' nel corso dell'anno precedente che  hanno
reddito  del  nucleo  familiare  che  non superi, per l'anno 1998, L.
17.820.400.
  La domanda  di  detrazione,  deve  essere  compilata  sull'apposito
modulo,   distribuito   gratuitamente   presso  la  sede  comunale  e
riconsegnata al protocollo entro il 31 dicembre di  ogni  anno.  Alla
domanda  devono  essere  allegati  i  certificati  che  attestano  le
condizioni per  aver  diritto  alla  detrazione  o,  in  alternativa,
certificazione sostitutiva da redigersi su carta semplice;
  Per  l'anno  1999  la  domanda  deve  essere presentata entro il 31
maggio 1999.
   3) ridurre dell'80% fino  ad  un  massimo  annuo  di  L.  800.000,
l'imposta  comunale sugli immobili per chi restaura intere facciate o
sostituisce integralmente gli infissi esterni di  immobili  siti  nel
centro urbano e nel centro storico.
  La  suddetta  riduzione  spetta  per  ogni  fabbricato  cosi'  come
definito ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. sempre che si  proceda
ad  intervenire  (con  rifacimento  facciata  o  rifacimento infissi)
sull'intero edificio a prescindere dalla consistenza e volumetria  ed
a  prescindere  dall'appartenenza  dello  stesso ad un unico o ad una
pluralita' di proprietari.
  La riduzione spetta  per  due  anni  di  imposta  decorrenti  dalla
presentazione  della  richiesta  di usufruire dell'agevolazione e per
una sola volta ogni dieci anni.
  Coloro che intendono beneficiare della riduzione di  cui  al  punto
tre,  devono  presentare  domanda  di  riduzione  su apposito modulo,
distribuito gratuitamente presso la sede comunale e  riconsegnata  al
protocollo  entro  il  31  dicembre di ogni anno. Alla domanda devono
essere allegati documenti comprovanti il  diritto  alla  riduzione  e
l'avvenuta  esecuzione  dei  lavori o, in alternativa, certificazione
sostitutiva da redigersi su carta semplice.
  Il  comune,  provvedera'  a  verificare  l'avvenuta  esecuzione dei
lavori  e,  laddove  la  dichiarazione  del  contribuente  risultasse
mendace,   al   recupero   coattivo  dell'imposta  non  pagata  oltre
all'applicazione delle sanzioni previste per legge.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BREMBATE
  (Bergamo)
  Il comune di BREMBATE (provincia di Bergamo)  ha  adottato,  il  15
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
Premesso
1.  di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura differenziata in relazione alla tipologia
d'uso degli immobili come segue:
  abitazione principale: aliquota pari al 5 per mille;
  aree fabbricabili: aliquota pari al 6,75 per mille;
  altri immobili (inclusi i box anche se  di  pertinenza)  e  terreni
agricoli: aliquota pari al 6,5 per mille.
2.   di   differenziare  la  detrazione  d'imposta  per  l'abitazione
principale, al fine di facilitare particolari  situazioni  disagiate,
come segue:
  L. 200.000 per abitazione principale ex art. 8 comma due;
  L.   300.000  per  abitazione  principale  ex  art.  8  comma  tre,
limitatamente alle seguenti categorie di contribuenti:
   nuclei  familiari  con  un  reddito   rientrante   nella   tabella
sottoindicata;
   pensionati;
   portatori di handicap con attestato di invalidita' civile;
   disoccupati;
   lavoratori  posti  in cassa integrazione e mobilita che possiedano
congiuntamente i seguenti requisiti:
  A) reddito annuale imponibile IRPEF di tutti i componenti il nucleo
miliare rientrante nella seguente tabella:
_____________________________________________________________________
 Componenti il nucleo familiare     |     Reddito nucleo familiare
____________________________________|________________________________
1                                                8.918.000
2                                               14.714.000
3                                               18.906.160
4                                               22.562.540
5                                               26.308.100
6                                               29.786.120
7                                               33.264.140
  B) immobile accatastato in una delle categorie A/3, A/4, A/5  o  ad
esse equivalenti in caso di revisione catastale.  Delibera
1.  di  determinare  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili,
nelle misure e secondo i criteri specificati in premessa e che qui si
intendono riportati.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BRENDOLA
  (Vicenza)
  Il  comune  di  BRENDOLA  (provincia di Vicenza) ha adottato, il 26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
che, ai sensi dell'art.  6,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  504,  e  successive modificazioni, l'aliquota da
applicarsi nell'anno 1999  per  il  pagamento  dell'imposta  comunale
sugli  immobili insistenti sul territorio di questo comune e' fissata
nella  misura  diversificata  del  4  per  mille   per   l'abitazione
principale e del 5,3 per mille per l'aliquota ordinaria;
che  la  detrazione  per  l'unita'  immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e' fissata  in  L.  250.000,  fino  a
concorrenza del suo ammontare.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BRENTA
  (Varese)
  Il  comune di BRENTA (provincia di Varese) ha adottato, il 22 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999,  l'aliquota  per  l'imposta  comunale
sugli immobili nelle seguenti misure:
  1) aliquota ordinaria, 7 per mille;
  2) aliquota agevolata, 5,5 per mille;
da applicarsi alle abitazioni principali intendendosi per tale quella
posseduta  titolo  di  proprieta,  usufrutto o altro diritto reale, e
destinata a dimora abituale dal contribuente e dai suoi familiari, in
conformita' alle risultanze anagrafiche (art. 19 del regolamento).
  In aggiunta alla fattispecie di cui sopra si rinvia all'art. 20 del
regolamento;
di determinare la detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000.
  (Omissis).
                        COMUNE DI BRESSANVIDO
  (Vicenza)
  Il  comune  di  BRESSANVIDO  (provincia  di Vicenza) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili
(IC.I.) che sara' applicata  nel  1999  in  questo  comune  nel  modo
seguente:
  aliquota ordinaria 5 per mille;
  aliquota per la prima casa 4,5 per mille;
  aliquota per la seconda casa 6 per mille;
  aliquota per le aree fabbrlcabili 6 per mille.
  Per  "Prima  casa"  si intende l'abitazione principale, vale a dire
"quella nella quale il contribuente, che  la  possiede  a  titolo  di
proprieta',  usufrutto  o altro diritto, ed i suoi familiari dimorano
abitualmente, in conformita' alle risultanze anagrafiche".
  "Sono equiparate alle abitazioni principali le  unita'  immobiliari
possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero  permanente,  a  condizione  che  le  stesse  non
risultino locate" (Art. 8, comma 3, regolamento comunale I.C.I.)".
  Per   "Seconda   casa"   intendesi:  "tutti  i  fabbricati  ad  uso
abitazione, e loro pertinenze ed  accessori,  posseduti  in  aggiunta
all'abitazione  principale  e  non  locati,  cioe'  tenuti  o rimasti
sfitti".
2. di fissare in L. 200.000 la detrazione  per  l'unita'  immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
  (Omissis).
                          COMUNE DI BRESSO
  (Milano)
  Il  comune di BRESSO (provincia di Milano) ha adottato, il 30 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nelle
seguenti misure:
  6 per mille per l'abitazione principale;
  7 per mille per tutti gli altri immobili (compresi i box  anche  se
di pertinenza dell'abitazione principale);
  8,5 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino
essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
2.   di   prendere  atto  che  per  l'anno  1999  la  detrazione  per
l'abitazione principale viene stabilita in L. 200.000  ad  esclusione
dei  nuclei  familiari nei quali e' componente una persona portatrice
di handicap grave, per i quali si stabilisce una detrazione pari a L.
400.000 con le  modalita'  indicate  dal  provvedimento  in  premessa
citato.
  (Omissis).
                        COMUNE DI BRICHERASIO
  (Torino)
  Il  comune  di BRICHERASIO (provincia di Torino) ha adottato, il 25
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare le seguenti aliquote I.C.I. valevoli dal  1  gennaio
1999 proposta a questo consiglio comunale della giunta comunale:
  aliquota ordinaria: 6,50 per mille.
  aliquota  ridotta:  4  per  mille  per le persone fisiche, soggetti
passivi ed i soci delle cooperative edilizie a  proprieta'  indivisa,
residenti  nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale  le  sue  pertinenze,  anche  se  distintamente
iscritte  in  catasto.  L'assimilazione  opera  a  condizione  che il
proprietario o titolare di diritto reale di godimento,  anche  se  in
quota  parte,  dell'abitazione  nella  quale  abitualmente dimora sia
proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se quota
parte,  della  pertinenza  e   che   questa   sia   durevolmente   ed
esclusivamente  asservita  alla  predetta  abitazione. Si intende per
pertinenza, il garage o box o posto auto, la  soffitta,  la  cantina,
che  sono  ubicati  nello stesso edificio o complesso immobiliare nel
quale e' sita  l'abitazione principale.
  Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione
dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste  previste,
quelle   concesse  in  uso  gratuito  a  parenti  in  linea  retta  o
collaterale, entro il terzo grado.
  E'  considerata  unita' immobiliare principale l'unita' posseduta a
titolo di proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito di ricovero  permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non
risulti locata;
  aree fabbricabili: 7 per mille;
  alloggi  non  locati:  7 per mille, con esclusione delle abitazioni
possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da  anziani  o  disabili
che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente.
2.  di  confermare in L. 230.000 la detrazione I.C.I. per l'anno 1999
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto  passivo.  Si  considerano  parti integranti dell'abitazione
principale le sue pertinenze,  anche  se  distintamente  iscritte  in
catasto.  L'assimilazione  opera  a  condizione che il proprietario o
titolare di diritto reale di godimento,  anche  se  in  quota  parte,
dell'abitazione  nella  quale  abitualmente dimora sia proprietario o
titolare di diritto reale di godimento,  anche  se  in  quota  parte,
della  pertinenza  e  che  questa  sia durevolmente ed esclusivamente
asservita alla predetta abitazione.  Si intende per pertinenza il ga-
rage o box o posto auto, la soffitta, la cantina,  che  sono  ubicati
nello  stesso  edificio  o  complesso  immobiliare  nel quale e' sita
l'abitazione principale.
  Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione
dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste  previste,
quelle   concesse  in  uso  gratuito  a  parenti  in  linea  retta  o
collaterale, entro il terzo grado.
  E' considerata unita' immobiliare principale l'unita'  posseduta  a
titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  o disabili che
acquisiscono la residenza in  istituti  di  ricovero  o  sanitario  a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata.
  (Omissis).
                        COMUNE DI BRIGA ALTA
  (Cuneo)
  Il comune di BRIGA ALTA (provincia di Cuneo)  ha  adottato,  il  22
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) al 5 pro mille per la generalita' dei contribuenti;
2. di non apportare all'articolazione della tariffa modifiche sia per
quanto  concerne  il  sistema  delle  detrazioni  e  delle  riduzioni
d'imposta, sia per quanto attiene alla diversificazione dell'aliquota
con  riferimento  ai  casi  di  immobili  diversi  dalle abitazioni o
posseduti in aggiunta all'abitazione principale,  o  di  alloggi  non
locali,  ovvero  oggetto  di  interventi  di  recupero del patrimonio
edilizio;
3. di fissare in L. 200.000  la  detrazione  relativa  all'abitazione
principale;
4.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  e  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa risulti non locata;
5.  di dare atto, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto
legislativo n. 446/1997, per l'applicazione dell'art. 9  del  decreto
legislativo  n.  504/1992  relativo  alle  modalita'  di applicazione
dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori  diretti
od  imprenditori  agricoli a titolo principale le persone soggette al
corrispondente obbligo assicurativo  la  cancellazione  dai  predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo;
6.  di  considerare  abitazioni  principali  quelle  concesse  in uso
gratuito a parenti fino al primo grado civile, purche'  dagli  stessi
adibite ad abitazione principale;
  (Omissis).
8.  di  fissare  come  di seguito indicato i valori medi venali delle
aree fabbricabili site nel territorio  comunale:  valore  delle  aree
fabbricabili site sul territorio comunale: L. 10.000/mq.
  (Omissis).
                         COMUNE DI BRUGHERIO
  (Milano)
  Il  comune  di  BRUGHERIO  (provincia di Milano) ha adottato, il 18
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. fissare, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille, l'aliquota
ordinaria  per  l'applicazione  dell'imposta  comunale sugli immobili
(I.C.I.), istituita con decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.
504;
2.  fissare,  per  l'anno  1999,  nella  misura  del  5,5  per mille,
l'aliquota agevolata relativa  all'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.)  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale del soggetto passivo;
3. fissare, per l'anno 1999, nella misura del 7 per mille, l'aliquota
applicabile agli alloggi non locati, locati ad uso foresteria  o  con
contratti non registrati;
4.  riconoscere  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  56,  della legge 23
dicembre  1996,  n.  662,   come   abitazione   principale   l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani o disabili che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
5. elevare a L. 500.000 la detrazione spettante ai  soggetti  passivi
dell'I.C.I.  che  versino in gravi e comprovate situazioni di disagio
economico-sociale  che  costituiscano  presupposto  di  diritto   per
l'accesso  ai  contributi  economici  erogati dal servizio sociale in
base  al  combinato  disposto  degli  articoli  5,  6,  7  e  8   del
"Regolamento  per  la  disciplina  dell'erogazione  di  interventi  e
servizi sociali" approvato con deliberazione del  consiglio  comunale
del 10 luglio 1998, n. 77;
6.  elevare  a  L.  300.000  la  detrazione  per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi,  limitatamente
ai soggetti pensionati, lavoratori dipendenti, disoccupati, portatori
di handicap che presentino i seguenti requisiti:
  siano  possessori  della  sola  casa  di  abitazione  con eventuale
pertinenza (box);
  rientrino  nei  limiti  di  reddito  del  nucleo  familiare  (lordo
imponibile anno 1998), riportati nella seguente tabella:
Componenti del nucleo familiare             Reddito annuo complessivo
               __                                       __
1 persona                                          L. 12.000.000
2 persone                                          L. 20.000.000
tali  limiti  di  reddito  sono incrementati di L. 2.000.000 per ogni
ulteriore familiare a  carico.  Per  il  calcolo  del  reddito  vanno
considerati  anche  i  redditi  soggetti  a  tassazione separata (es.
T.F.R.), i redditi esenti o tassati alla fonte (bot, cct, cc).
  l'immobile rientri nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5,  A6  e
A7.
  (Omissis).
                     COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
  (Trapani)
  Il  comune  di BUSETO PALIZZOLO (provincia di Trapani) ha adottato,
il  25  febbraio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire per l'anno 1999:
  a)  che  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  sara'
applicata  nella  misura del 6 per mille, pari a quella applicata per
l'anno 1998;
  b) che per le abitazioni principali spettera' la detrazione pari  a
L. 250.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI BUSSO
  (Campobasso)
  Il  comune  di  BUSSO  (provincia di Campobasso) ha adottato, il 25
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire nella misura del 5  per  mille  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 1999.
  (Omissis).
                           COMUNE DI CAGLI
  (Pesaro e Urbino)
  Il  comune  di CAGLI (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il
28  febbraio  1997,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1997:
  (Omissis).
1.  di  determinare  le  aliquote  per  l'applicazione   dell'imposta
comunale  sugli  immobili (I.C.I.) per l'anno 1997 per le motivazioni
di cui sopra come segue:
  a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto  dalla
lettera b) della presente delibera nella misura del 5,5 per mille;
  b)  aliquota  ridotta:  nella  misura del 5 per mille per le unita'
immobiliari classificate C.1, C.2, C.3,  C.4,  D.1,  D.2,  e  D.10  a
condizione   che   l'attivita'   sia  svolta  nella  unita'  medesima
direttamente dal soggetto passivo cosi' come individuato dall'art.  3
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  (Omissis).
Avvertenza: lo stesso comune ha dato notizia che con deliberazione n.
3  del 31 marzo 1999 le aliquote soprariportate sono state confermate
anche per l'anno 1999.
                         COMUNE DI CAGLIARI
  (Cagliari)
  Il comune di CAGLIARI ha adottato, il 30 marzo  1999,  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire per  l'anno  1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  nella  misura  del  4,30 per mille per le abitazioni
principali e del 4,50 per mille per tutte le altre unita immobiliari;
2. di approvare  per  l'anno  1999  la  detrazione  per  l'abitazione
principale nelle seguenti misure:
  a)  L.  350.000  in  caso di reddito del nucleo familiare fino a L.
25.000.000;
  b) L. 280.000 in caso di reddito del nucleo familiare compreso  tra
L. 25.000.001 e L. 35.000.000;
  c)  L.  200.000  (previste per legge) in caso di reddito del nucleo
familiare superiore a L. 35.000.000;
3. di escludere l'applicazione delle detrazioni di cui ai punti a)  e
b)  per le unita' immobiliari classificate in catasto nelle categorie
A/1, A/7, A/8;
4. di fissare altresi' i  seguenti  criteri  e  modalita'  per  poter
usufruire delle detrazioni di cui ai punti a) e b):
  4.1) i contribuenti interessati che possiedono i suddetti requisiti
dovranno  presentare  apposita  richiesta  al  comune  entro  la data
prevista per l'effettuazione del primo versamento I.C.I. o, nel  caso
l'immobile  venga  acquisito nel corso del secondo semestre, entro la
data del secondo e unico versamento.  Le  richieste  hanno  validita'
annuale  e  non  saranno  considerate  valide  se  presentate oltre i
termini suddetti.  Le richieste dovranno essere compilate su  modelli
autocertificativi  predisposti  dal  comune  e  messi  a disposizione
gratuitamente dei contribuenti interessati;
  4.2) il reddito del nucleo familiare di cui al punto 2) corrisponde
all'imponibile IRPEF del precedente anno quale risulta:
   a) dal modello unico 99 (ex modello 740) quadro RN-IRPEF rigo RN4;
   b) dalla certificazione dei redditi  percepiti  e  delle  ritenute
subite  consegnata  dal  datore  di  lavoro  o ente pensionistico (ex
modelli 101 e 201) righi 1 e/o 24;
   c) dal modello 730 al rigo 6;
   d) dalla comunicazione  della  corresponsione  dell'indennita'  di
fine rapporto da parte dell'ente erogante;
  4.3)   in   caso  di  contitolarita'  la  richiesta  potra'  essere
presentata congiuntamente dai contitolari  che  dovranno  debitamente
sottoscriverla.      Il  contribuente  in  relazione  alla  richiesta
provvedera' all'autoliquidazione dell'imposta e procedera' ai  dovuti
versamenti operando le detrazioni spettanti in ragione del periodo di
possesso  e  di  residenza.  In  caso di contitolarita' la detrazione
sara' ripartita tra i contitolari per la quota di spettanza;
  4.4) nel caso in cui i controlli effettuati dalla divisione tributi
accertassero   l'applicazione   di  detrazioni  non  spettanti  sara'
richiesto ai  rispettivi  contribuenti  il  rimborso  della  maggiore
detrazione  operata  maggiorata  degli  interessi  e  delle  sanzioni
previste dalla legge;
  4.5) sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale
le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che le stesse non risultino  locate.  Le  detrazioni  sopracitate  si
applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie  a  proprieta'   indivisa e adibite ad abitazione principale
dei soci assegnatari, nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati
dagli istituti autonomi per le case popolari;
  4.6)  per  nucleo  familiare si intende quello composto da tutte le
persone che risiedono nell'abitazione pertanto ai  fini  del  calcolo
del  reddito  del nucleo familiare di cui al punto 2) dovranno essere
sommati i  redditi  degli  abitanti.  Nessun  componente  del  nucleo
familiare  dovra'  essere proprietario o usufruttuario di altro immo-
bile nel comune di Cagliari;
  4.7) sono considerate parti integranti  dell'abitazione  principale
le   pertinenze   direttamente   asservite  all'abitazione  ancorche'
distintamente iscritte in catasto quali garage o cantine.
  (Omissis).
                       COMUNE DI CALASCIBETTA
  (Enna)
  Il comune di CALASCIBETTA (provincia di Enna)  ha  adottato,  il  3
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili nella misura del  5,5  per  mille  per  tutti  gli  immobili
soggetti a tale imposta;
2. stabilire le riduzioni e detrazioni dell'imposta, per l'anno 1999,
come  previsto  nell'art.  8  del  decreto  legislativo  n. 504/1992,
sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, commi 1,
2 e 4, nonche' nel comma 56 dello stesso art. 3 legge n. 662/1996,  e
successive modifiche ed integrazioni.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CALCATA
  (Viterbo)
  Il  comune  di  CALCATA  (provincia  di Viterbo) ha adottato, il 29
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di elevare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 6,50 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CALCIO
  (Bergamo)
  Il comune di CALCIO (provincia di Bergamo) ha adottato la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili,
istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e suc-
cessive modifiche e integrazioni, per l'anno 1999, nella misura del 5
per mille;
2. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili,  per
l'anno 1999, nella misura del 6 per mille per alloggi posseduti e non
locati;
3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione;
4. l'importo di L. 200.000 di cui sopra e' elevato a  L.  300.000,  e
comunque  non  oltre  l'importo dell'imposta dovuta, per gli immobili
adibiti ad abitazione principale per i soggetti passivi  dell'imposta
che si trovino contemporaneamente nelle seguenti due condizioni:
  reddito  familiare  derivante  esclusivamente da pensione e che non
superi  l'importo  di  due  pensioni  integrate  INPS  (nel   reddito
familiare  cosi'  calcolato non si tiene conto ovviamente del reddito
derivante dall'abitazione tassata);
  possesso  di  abitazione  principale  appartenente  ad  una   delle
seguenti categorie catastali:
   A/2 abitazioni di tipo civile;
   A/3 abitazioni di tipo economico;
   A/4 abitazioni di tipo popolare;
   A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare
   A/6 abitazioni di tipo rurale.
  (Omissis).
                           COMUNE DI CALCO
  (Lecco)
  Il  comune  di  CALCO  (provincia di Lecco) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare la misura dell'aliquota unica per tutti i soggetti
passivi al 4,55 per  mille,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.
504/1992  che disciplina la materia, ed entro il termine del 31 marzo
1999, stabilito dal decreto-legge n.  8  del  26  gennaio  1999,  per
l'anno di previsione 1999;
2. di confermare altresi', per effetto dell'art. 3 legge n. 662/1996,
comma 55, la detrazione dall'imposta, per quelle unita' immobiliari
 destinate  ad abitazione principale del soggetto passivo, fissata in
L. 200.000. anche per l'anno 1999, proporzionata comunque ai mesi
 dell'anno durante i quali e' adibita a tale destinazione.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CALDIERO
  (Verona)
  Il comune di CALDIERO (provincia di  Verona)  ha  adottato,  il  26
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  determinare  per  l'anno  1999  l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6,5 per mille;
2. determinare, per l'anno 1999, per l'unita' immobiliare adibita  ad
abitazione principale l'aliquota nella misura del 5 per mille;
3.  determinare  per  l'anno 1999, per l'unita' immobiliare adibita a
dimora  abituale  dal  contribuente  che  la  detenga  a  titolo   di
proprieta'  o  di  diritto  reale di usufrutto, uso o abitazione, una
detrazione d'imposta di L. 200.000 annue da rapportare ai mesi per  i
quali sussista tale destinazione.
  (Omissis).
                           COMUNE DI Calvi
  (Benevento)
  Il  comune  di  CALVI  (provincia  di Benevento) ha adottato, il 25
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare le aliquote I.C.I. e la detrazione da  applicare  alla
prima abitazione per l'anno 1999 come di seguito riportato:
  aliquota  del  6 per mille da applicarsi alle aree fabbricabili e a
tutte le unita' immobiliari soggette all'imposta, diverse  da  quelle
adibite ad abitazione principale per il soggetto passivo;
  aliquota  del  5,5  per mille da applicarsi alle unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
di applicare per l'anno 1999  una  detrazione  d'imposta  dovuta  per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo,  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  di  L.  200.000
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
destinazione;
se l'unita' immobiliare adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale  il
contribuente,  che  la  possiede  a titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale, e i suoi familari dimorano abitualmente.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CALVISANO
  (Brescia)
  Il comune di CALVISANO (provincia di Brescia) ha  adottato,  il  19
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare per l'anno 1999 l'aliquota nella misura differenziata
in relazione alla tipologia diversa degli immobili e precisamente:
  abitazione principale aliquota del 5,5 per mille;
  terreni aliquota del 6,75 per mille;
  aree fabbricabili aliquota del 6,75 per mille;
  altri fabbricati aliquota del 6,75 per mille.
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,
istituita  con  decreto  legislativo del 30 dicembre 1992, per l'anno
1999, nelle misure specificate in premessa;
di  confermare  per  l'anno  1999  la  detrazione  per   l'abitazione
principale in L. 200.000.
  (Omissis).
                     COMUNE DI Camerano Casasco
  (Asti)
  Il  comune  di  CAMERANO CASASCO (provincia di Asti) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno 1999, l'aliquota che sara' applicata in
questo comune nella misura unica del 5 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI Camino
  (Alessandria)
  Il comune di CAMINO (provincia di Alessandria) ha adottato,  il  25
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare  per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5
per mille invariabile per tutti gli immobili;
2.  di  stabilire  nell'importo  di  L.  200.000  la  detrazione  per
l'abitazione
 principale.
  (Omissis).
                        COMUNE DI Campagnatico
  (Grosseto)
  Il  comune  di CAMPAGNATICO (provincia di Grosseto) ha adottato, il
26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  nella  misura  del  6  per mille, l'aliquota della
imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999;
2. di dare atto che la detrazione spettante per l'unita' immobiliare,
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e' pari  a  L.
200.000,  ai  sensi  dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n.
504/1992.
  (Omissis).
                      COMUNE DI Campi Bisenzio
  (Firenze)
  Il comune di CAMPI BISENZIO (provincia di Firenze) ha adottato,  il
29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare le seguenti aliquote  dell'imposta  comunale  sugli
immobili relativamente all'anno 1999:
   a) un'aliquota ordinaria pari al 5,7 per mille;
   b) un'aliquota ridotta pari al 5 per mille in favore delle persone
fisiche  soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative  edilizie a
proprieta' indivisa, residenti nel comune, per le unita'  immobiliari
direttamente adibite ad abitazione principale;
   c)  un'aliquota maggiorata pari al 9 per mille per gli alloggi non
locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di
locazione da almeno due anni, secondo quanto previsto  dall'art.    4
della legge n. 431 del 9 dicembre 1998;
2. di determinare la detrazione relativa all'abitazione principale in
L.  210.000, ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 3), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per tutti i soggetti passivi di imposta;
3. di determinare la detrazione relativa all'abitazione principale in
L. 500.000, ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 3), della legge  n.
662 del 23 dicembre 1996, esclusivamente per le seguenti categorie di
contribuenti:
  3.1)  contribuente  residente  nel  comune di Campi Bisenzio, unico
occupante dell'abitazione;
  3.2) nucleo familiare anagrafico  residente  nel  comune  di  Campi
Bisenzio composto da due a quattro persone;
  3.3)  nucleo  familiare  anagrafico  residente  nel comune di Campi
Bisenzio composto da almeno cinque persone;
  3.4)  nucleo  familiare   anagrafico   con   persona   riconosciuta
handicappata ex legge n. 104/1992,
a  condizione  che  si  verifichino  contestualmente  anche  tutte le
seguenti ulteriori condizioni:
  a)  che  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale
comprese  le relative pertinenze sia l'unico immobile per il quale il
contribuente e/o gli altri componenti il nucleo familiare  anagrafico
sono soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili;
  b)  che  l'unita'  immobiliare per la quale si richiede la maggiore
detrazione sia iscritta al catasto edilizio  urbano  nelle  categorie
catastali da A/2 ad A/6;
  c)   che  il  reddito  imponibile  IRPEF  relativo  all'anno  1998,
derivante  esclusivamente  da  lavoro  dipendente  e/o  da  pensione,
riferito   al   nucleo  familiare  anagrafico  del  contribuente  sia
inferiore ai valori della seguente tabella:
   una persona: L. 15.000.000;
   da due a quattro persone: L. 28.000.000;
   cinque persone: L. 32.000.000;
  d)  che  il  nucleo  familiare  sia  l'unico   domiciliato   presso
l'abitazione per la quale si richiede la maggiore detrazione.
  Nel  caso  contemplato  al  punto  3.4),  i limiti di reddito della
tabella sono i seguenti:
  una persona: L. 25.000.000;
  due persone: L. 30.000.000;
  tre persone: L. 35.000.000;
  quattro persone: L. 40.000.000;
  cinque persone: L. 45.000.000,
per ulteriori componenti si aggiungono L. 5.000.000 cadauno;
4. di stabilire  che  il  beneficio  suddetto  sia  subordinato  alla
preventiva presentazione da parte del contribuente, entro e non oltre
il  termine  di  scadenza  di  pagamento  dell'acconto,  di  apposita
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art.  4
della  legge  n.  15/1968, cosi' come integrato dall'art. 3, comma 9,
della legge n. 127/1997, sui  moduli  forniti  dall'ufficio  tributi,
contenente:
  le generalita' del soggetto passivo di imposta;
  la composizione del nucleo familiare;
  i dati relativi all'immobile;
  la  certificazione  dalla  quale  risultino le condizioni di cui al
punto 3.4);
5. di determinare, altresi', la maggiore detrazione di L.  500.000  a
favore dei proprietari di unita' immobiliari che concludano contratti
di  locazione con l'amministrazione comunale, secondo quanto previsto
nella deliberazione del consiglio comunale n.  224  del  25  novembre
1996.
  (Omissis).
                     COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO
  (Padova)
  Il  comune  di CAMPO SAN MARTINO (provincia di Padova) ha adottato,
il  25  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999,  le  aliquote,  le  detrazioni  e  le
agevolazioni relative all'imposta comunale come segue:
  a) tipologia:
   aliquota ordinaria 6 per mille;
   abitazione  principale,  comprese  le  pertinenze  dell'abitazione
principale 5,5 per mille;
   abitazioni locate utilizzate come abitazione  principale  5,5  per
mille;
   abitazioni  concesse  in  uso  gratuito a parenti in linea retta o
collaterale fino al secondo grado 5,5 per mille;
   abitazioni non locate 6 per mille;
   immobili diversi dalle abitazioni 6 per mille;
  b) la detrazione  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  irnmobiliare
adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo e' confermata
in L. 200.000;
  c) ai sensi dell'art. 3  comma  56  della  legge  n.  662/1996,  e'
considerata  direttamente  adibita ad abitazione principale, l'unita'
immobiliare posseduta a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che l'abitazione non risulti locata.
  (Omissis).
                 COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE
  (Macerata)
  Il  comune  di CAMPOROTONDO DI FIASTRONE (provincia di Macerata) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per il 1999 l'aliquota dell'I.C.I. nella seguenti
misure:
  5 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione principale;
  6 per mille per tutti gli altri fabbricati;
2.  di  confermare  la  misura  della  detrazione  per   l'abitazione
principale in L. 200.000;
3.  di  determinare  per  l'anno  1999 l'aliquota agevolata del 4 per
mille a favore dei  proprietari  che  eseguino  interventi  volti  al
recupero  di  unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati  al  recupero  di  immobili  di  interesse  artistico   o
architettonico  localizzati  nei  centri  storici,  ovvero volti alla
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali  oppure
all'utilizzo di sottotetti;
4.  di  dare atto che l'aliquota agevolata e' applicata limitatamente
alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per  la  durata
di anni tre dall'inizio dei lavori.
  (Omissis).
                           COMUNE DI CANDA
  (Rovigo)
  Il  comune  di  CANDA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  fissare,  sul  territorio  comunale  di  Canda,  per  l'anno 1999
l'aliquota I.C.I. come segue:
  a) aliquota unica per i fabbricati e i terreni al 6 per mille;
  b) detrazione per la sola abitazione principale L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CANTIANO
  (Pesaro e Urbino)
  Il comune di CANTIANO (provincia di Pesaro e Urbino)  ha  adottato,
il   26   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
I. di approvare la suestesa proposta di deliberazione.
  (Omissis).
  1)  di  determinare, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura
del 5 per mille e di stabilire la detrazione  d'imposta,  dovuta  per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo nella misura di L. 230.000;
  2) di stabilire l'esenzione completa dall'imposta  dei  proprietari
di  unita'  immobiliari  che eseguano interventi volti al recupero di
unita' immobiliari inagibili o inabitabili o  interventi  finalizzati
al  recupero  architettonico  di  immobili locati nel centro storico,
intendendo per  recupero  architettonico  l'esecuzione  dei  seguenti
lavori:
   a) rifacimento delle facciate;
   b) rifacimento dei tetti.
  L'esenzione  si  intende  accordata  per  la durata di tre anni dal
servizio dei lavori;
  3) di dare atto di quanto stabilito dall'art. 3,  comma  48,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 il quale stabilisce che fino alla data
di  entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite
catastali urbane sono rivalutate del  5%  ai  fini  dell'applicazione
dell'I.C.I. e di ogni altra imposta.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CAPANNORI
  (Lucca)
  Il  comune  di  CAPANNORI  (provincia  di Lucca) ha adottato, il 23
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire per  l'anno  1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  nella  misura del 6 per mille e nella misura ridotta
del 5,30 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi  e
dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune  per  le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione
principale nonche' per quelle locate con contratto registrato  ad  un
soggetto  che  le  utilizzi come abitazione principale, o condotte da
familiari;
2. di confermare l'aumento della  detrazione  I.C.I.  sull'abitazione
principale a favore delle fasce maggiormente disagiate del territorio
comunale  da L. 200.000 a L. 300.000 per l'anno 1999 con le modalita'
e la misura stabilita nel regolamento allegato quale parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione.
  (Omissis).
Allegato AUMENTO DELLA DETRAZIONE I.C.I. SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE A
FAVORE DELLE FASCE MAGGIORMENTE DISAGIATE  DEL  TERRITORIO  COMUNALE.
REGOLAMENTO
  1)  La  detrazione  d'imposta  I.C.I.  per  l'abitazione principale
relativa all'anno 1999 e' aumentata da L. 200.000 a  L.  300.000  nei
seguenti casi:
   a)     abitazioni     occupate     da     una     unica    persona
ultrasessantacinquenne,  che  possegga  un  reddito  complessivo  non
superiore a L. 16.000.000 annue;
   b)  abitazioni  occupate  da  due  o  tre  persone  con eta' media
superiore ai 65 anni, e comunque con eta' individuale superiore ai 60
anni, con un reddito complessivo non superiore a L. 24.000.000 annui;
   c) abitazioni occupate da nuclei familiari formati  da  5  o  piu'
componenti, con un reddito complessivo non superiore a L. 50.000.000.
  I   cittadini   di  cui  ai  punti  a),  b),  c),  dovranno  essere
proprietari, nell'intero  territorio  nazionale,  della  sola  unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale.
  2)  Allo  scopo  di  cui  alle  lettere  a),  b),  c)  del  comma 2
costituiscono il reddito:
   redditi assoggettabili ad IRPEF (imponibile complessivo  al  lordo
degli oneri deducibili);
   pensioni di guerra e relative indennita' accessorie;
   pensioni privilegiate;
   pensioni, assegni ed indennita' erogate dal Ministero dell'interno
agli invalidi civili, ciechi e sordomuti;
   pensioni sociali;
   rendite infortunistiche INAIL;
   interessi sui depositi bancari, postali, ecc.;
   rendite di capitali, di titoli di stato e obbligazioni;
   somme  o  contributi erogati a qualsiasi titolo da enti pubblici o
privati.
  Costituiscono detrazioni al reddito annuo:
   rate di affitto casa;
   quote ammortamento mutui prima casa;
   spese  mediche  e  assistenziali  relative  al  nucleo   familiare
documentate;
   tasse scolastiche di iscrizione alla scuola pubblica;
   tasse scolastiche di iscrizione alle scuole private per un importo
non  superiore  a  quello  previsto  per  le scuole pubbliche di pari
grado.
  3) I familiari conviventi portatori di handicap, riconosciuti  tali
ai  sensi della legge del 17 febbraio 1992, n. 104, sono da computare
in maniera doppia.
  4)  Per  usufruire delle agevolazioni I.C.I. di cui al comma 1, gli
interessati dovranno rivolgersi  all'ufficio  tributi  per  compilare
apposito modulo, entro il 31 dicembre 1999.
  I  cittadini dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilita',
di  possedere  i  requisiti  richiesti  ed   allegare   la   relativa
documentazione.
                        COMUNE DI CAPESTRANO
  (L'Aquila)
  Il  comune di CAPESTRANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 25
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare, per l'anno  1999,  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili nella misura del 6 per mille.
  (Omissis).
                        COMUNE DI CAPODIMONTE
  (Viterbo)
  Il  comune di CAPODIMONTE (provincia di Viterbo) ha adottato, il 23
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
I.  di  stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I.  -
imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal  1
gennaio 1999:
  aliquota  da  applicare  per l'anno 1999 nell'ambito del territorio
comunale: 6 per mille.
II. per la determinazione della base imponibile  si  tiene  conto  di
quanto  stabilito  dall'art.  5  del  decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso  quanto  stabilito
dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
III.  l'imposta  e'  ridotta  del  50%  per  i  fabbricati dichiarati
inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente  al
periodo  dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di
tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico
del   proprietario,   che   allega   idonea    documentazione    alla
dichiarazione.    In  alternativa  il  contribuente ha la facolta' di
presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge  4  gennaio
1968,  n.  15,  autenticata,  nella  quale  deve  dichiarare  la data
d'inizio  delle  condizioni  che  rendono  inabitabile   e   comunque
unitilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile  e'  comunque  utilizzato.    Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente.
IV.  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'   immobiliare   adibita   ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza del suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate  al  periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla  quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la
determinazione   dell'imposta   dovuta   per   le   predette   unita'
immobiliari, e' inoltre stabilito che:
  l'importo  di  L.  200.000 di cui sopra sia elevato a L. 220.000, e
comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta.
  Per  abitazione  principale  s'intende  quella   nella   quale   il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
  Le disposizioni di cui al presente capo  si  applicano  anche  alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'
 indivisa adibita ad  abitazione  principale  dei  soci  assegnatari,
nonche'  agli  alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi
per le case popolari.
  (Omissis).
VIII. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art.  58  del
decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, per l'applicazione
dell'art. 9  del  decreto  legislativo  n.  504/1992,  relativo  alle
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si
considerano coltivatori diretti od  imprenditori  agricoli  a  titolo
principale   le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi  elenchi
comunali di cui all'art.  11  della  legge  n.  9/1963,  soggette  al
corrispondente  obbligo  assicurativo;  la cancellazione dai predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
                     COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
  (Treviso)
  Il comune di CAPPELLA MAGGIORE (provincia di Treviso) ha  adottato,
il  17  febbraio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di stabilire (omissis), per l'anno 1999, le seguenti aliquote per
l'imposta comunale sugli immobili:
  4,3 per mille per l'abitazione principale;
  5 per mille per tutti  gli  altri  edifici  posseduti  in  aggiunta
all'abitazione principale;
  7 per mille aree edificabili;
2.  di considerare ad uso abitazione principale le unita' immobiliari
in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di
proprieta' o di usufruffo, da anziani o disabili che acquisiscono  la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a  condizione  che  le  stesse  risultino  non  locale  e
occupate  dai  conviventi  dell'anziano  o  disabile  al  momento del
ricovero.
  (Omissis).
                   COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO
  (Bergamo)
  Il comune di  CAPRIATE  SAN  GERVASIO  (provincia  di  Bergamo)  ha
adottato,  il  25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di fissare nel 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili, da applicarsi nell'anno  1999,  sugli  immobili  utilizzati
come abitazione principale dal soggetto passivo d'imposta;
2.  di  fissare  nel  6,5  per mille l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili da applicarsi nell'anno 1999 sugli immobili utilizzati
diversamente da abitazione principale del soggetto passivo d'imposta;
3. di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscano la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
4. di stabilire in L. 200.000  da  rapportarsi  al  periodo  per  cui
l'immobile e' stato adibito ad abitazione principale, l'importo della
detrazione   per  immobili  utilizzati  come  abitazione  principale,
l'importo della detrazione per immobili  utilizzati  come  abitazione
principale dal soggetto passivo d'imposta;
5.  di  fissare  per  l'anno  1999 la detrazione ai fini l.C.l. in L.
300.000 a favore delle abitazioni principali di cui sono  proprietari
o  titolari  del  diritto  di  usufrutto,  uso  o abitazione di dette
abitazioni in presenza dei seguenti requisiti:
  I - abitazioni appartenenti a proprietari che siano:
   a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai  fini  IRPEF,  di
tutti  i  componenti del nucleo familiare, fino a L. 25.000.000, piu'
L. 1.600.000 per ogni persona a carico;
   b) portatori di handicap con attestato di invalidita'  civile  con
reddito  annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del
nucleo familiare, fino a L. 25.000.000, piu' L.  1.600.000  per  ogni
persona a carico;
   c)  disoccupati  con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di
tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L.  25.000.000,  piu'
L. 1.600.000 per ogni persona a carico;
   d)  lavoratori  posti  in  cassa  integrazione con reddito annuale
imponibile,  ai  fini  IRPEF,  di  tutti  i  componenti  del   nucleo
familiare, fino a L. 25.000.000, piu' l. 1.600.000 per ogni persona a
carico;
   e) nel caso di presenza nei nuclei familiari suddetti di portatori
di  handicap,  con  attestato  di  invalidita'  civile, o nel caso di
persone anziane non autosufficienti con certificazione  medica  della
USSL,  sempre  se  conviventi, l'aumento del reddito e' elevato da L.
1.600.000 a L. 2.500.000;
  Il  -  immobile  accatastato  in  una  delle   seguenti   categorie
catastali:
   A3 - A4 - A5.
  Il  richiedente  dovra'  possedere  congiuntamente  almeno  uno dei
requisiti del punto I e uno del punto II.
  Gli interessati dovranno produrre apposita istanza al comune  entro
il  30  giugno  1999,  corredata  da  qualsiasi  utile documentazione
comprovanti i requisiti richiesti per l'esenzione.
  Per i contribuenti che diventino proprietari o titolari del diritto
di usufrutto, uso o abitazione, dopo la data del 30  giugno  1999  il
termine  e' spostato alla fine del mese successivo a quello in cui e'
sorto il diritto di proprieta' o  titolarita'  di  usufrutto,  uso  o
abitazione.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CAPURSO
  (Bari)
  Il  comune  di CAPURSO (provincia di Bari) ha adottato, il 25 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta  comunale  sugli
immobili  (I.C.I.)  nella  misura  del  5 per mille, elevata al 6 per
mille  per i fabbricati ad uso abitazione  non  locati.  Dall'imposta
dovuta per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto  passivo  si  detraggono,  fino  alla  concorrenza  del  suo
ammontare, L. 250.000   rapportate al periodo  dell'anno  durante  il
quale  si  protrae tale destinazione, ai sensi dell'art. 8, secondo e
terzo comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,  come
modificato  dall'art.  3,  comma  55,  della  legge  n.  662/1996. La
detrazione e' elevata fino a concorrenza dell'imposta e comunque  nel
limite  di  L.  500.000  nei confronti dei soggetti possessori di una
sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, per i quali
l'unico reddito familiare sia rappresentato  dalla  pensione  sociale
INPS.
  (Omissis).
                   COMUNE DI CARAFFA DI CATANZARO
  (Catanzaro)
  Il  comune  di  CARAFFA  DI  CATANZARO  (provincia di Catanzaro) ha
adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
confermare, per l'anno 1999 l'aliquota per l'imposta  comunale  sugli
immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune, nella misurta
del  6  per mille per la generalita' degli immobili e terreni e del 5
per mille a favore di coloro  che  recuperano  immobili  inagibili  o
inabilitati   o   edifici   di   interesse   storico,   artistico   e
architettonico; lo sconto dell'imposta e' previsto anche  per  coloro
che realizzano autorimesse o posti auto anche pertinenziali o rendono
utilizzabili   i   sottotetti;   l'aliquota   agevolata   si  applica
limitatamente  alle  unita'  immobiliari  oggetto  degli   interventi
suddetti e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori;
determinare   la  detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  nella  misura  di  L.
200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI CARASCO
  (Genova)
  Il  comune di CARASCO (provincia di Genova) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  1998,  l'aliquota  I.C.I.  (imposta
comunale sugli immobili) nella misura:
  4,5  per  mille:  aliquota  ordinaria  per  l'immobile  adibito  ad
abitazione  principale.  Per  appartamento  concesso con contratto in
comodato ad un parente residente di primo grado del proprietario  per
almeno  270  giorni  nel  periodo  d'imposta.  A queste abitazioni e'
applicata la detrazione prevista per le abitazioni principali;
  5,5  per  mille:  aliquota  riferita  a  tutti  gli  altri immobili
(compresa  la  seconda  casa);     2.  di  applicare  una  detrazione
d'imposta di L. 200.000 per le unita'
 immobiliari ad abitazione principale ai sensi del comma 55 dell'art.
3  della  legge  n.  662/1996  che ha sostituito l'art. 8 del decreto
legislativo n. 504/1992.
  (Omissis).
                      COMUNE DI CARATE BRIANZA
  (Milano)
  Il comune di CARATE BRIANZA (provincia di Milano) ha  adottato,  il
25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare, per  i  motivi  esposti  in  narrativa,  le  aliquote
dell'imposta  comunale  sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti
misure:
  mantenere invariata l'aliquota  del  5,5  per  mille  per  le  case
adibite  ad  abitazione  principale  e  per i fabbricati produttivi e
commerciali, comprese le relative pertinenze;
  elevare  l'aliquota  dal  5,5  al  6,5  per  mille  per  le  unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazione  diversa  da  quella  principale
(seconde case) comprese le relative pertinenze;
  elevare l'aliquota dal 5,5 per mille al 7 per mille per  le  unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazioni non locate (seconde case sfitte)
comprese le relative pertinenze;
  elevare  la  detrazione  per  l'unita'   immobiliare   adibita   ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  da  L.  200.000. a L.
210.000;
  aumentare la detrazione da L. 210.000 a L. 400.000 per  i  soggetti
in  situazioni di particolare disagio economico e sociale in possesso
di  particolari  requisiti,  per  usufruire  della  quale  occorrera'
attenersi  scrupolosamente ai termini ed alle disposizioni di seguito
indicate e presentare domanda su apposito modulo  disponibile  presso
l'ufficio tributi del comune entro il 30 maggio 1999.
  Questi  soggetti  vengono individuati nelle due seguenti categorie,
per appartenere alle quali e' necessario il rispetto delle condizioni
previste ai seguenti punti a) e b):
   a) reddito annuo lordo, ai fini IRPEF 1998, del  nucleo  familiare
non  superiore  a  lire 30 milioni, piu' 6 milioni per ogni persona a
carico  e  convivente;  la  presenza  nel  nucleo  familiare  di   un
componente
 convivente:
    portatore di handicap, non autosufficiente o invalido;
    anziano non autosufficiente;
    minore in affido;
nonche'  la titolarita' del diritto di proprieta' o altro diritto re-
ale esclusivamente sull'immobile adibito  ad  abitazione  principale,
con   la  condizione  che  i  componenti  del  nucleo  familiare  non
posseggano altre unita' immobiliari;
   b) pensionati, invalidi e portatori di handicap, disoccupati e
 lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita', con reddito
 annuo  lordo, ai fini IRPEF 1998, del nucleo familiare non superiore
a lire 20 milioni, piu' lire 6 milioni per ogni persona  a  carico  e
convivente, a condizione che:
    il  nucleo familiare non possegga altre abitazioni oltre a quella
principale sul territorio comunale ed altrove, autoveicoli  superiori
a  cc.  1600  se  alimentati  a  benzina  e  cc. 2000 se alimentati a
gasolio.
Oggetto dell'imposta             Aliquota   Detrazione      Note
        __                          __           __          __
1) Aliquota ordinaria         5,5 per mille
2) Abitazione principale      5,5 per mille L. 210.000  Maggiore
                                                        detrazione
                                                        L. 400.000
3) Pertinenze dell'abitazione
 principale                   5,5 per mille
4) Abitazioni locate di
 proprieta'                   6,5 per mille
5) Pertinenze delle abitazioni
 di cui al punto 4            6,5 per mille
6) Abitazioni non locate
 piu' pertinenze              7 per mille
7) Immobili inagibili o oggetto
 di ristrutturazione edilizia 5,5 per mille          Riduzione al 50%
                                                     in base art. 8,
                                                     decreto legisla-
                                                     tivo n. 504/1992
8) Terreni ad uso agricolo    5,5 per mille
9) Terreni edificabili        5,5 per mille
  (Omissis).
                        COMUNE DI CARATE URIO
  (Como)
  Il comune di CARATE URIO (provincia di Como)  ha  adottato,  il  29
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
2. di mantenere per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. al 6 per mille dal
valore catastale degli immobili come gia' adottata durante l'eserciio
1998;
3.  di mantenere in L. 250.000 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, come
gia' applicata durante l'esercizio 1998;
4. di dare atto che, ai sesni del decreto-legge n. 8 del  1999,  art.
1, comma 2, le aliquote I.C.I. hanno effetto dal 10 gennaio 1999.
  (Omissis).
                     COMUNE DI CARBONARA SCRIVIA
  (Alessandria)
  Il  comune  di  CARBONARA  SCRIVIA  (provincia  di  Alessandria) ha
adottato, il 25 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  mantenere  inviariata  per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 5 per
mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI CARCOFORO
  (Vercelli)
  Il comune di CARCOFORO  (provincia  di  Vercelli)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella  misura  unica
del 6 per mille;
2.  di  determinare,  per l'anno 1999, l'aumento della detrazione per
l'abitazione principale agli effetti dell'I.C.I. da L. 200.000  a  L.
250.000.
  (Omissis).