(all. 4 - art. 1) (parte 3)
                        COMUNE DI Fiamignano
  (Rieti)
  Il comune  di  FIAMIGNANO  (provincia  di  Rieti)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli  immobili  per
l'anno  1999  nella  misura  del  6  per  mille, come gia' per l'anno
precedente;
2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale per  l'anno
1999 nella misura di L. 250.000, come gia' per l'anno precedente;
3. di confermare un'aliquota agevolata, pari al 1 per mille, ai sensi
dell'art.  1, comma 5, della legge n. 449/1997, per i proprietari che
eseguano interventi volti ai recupero di unita' immobiliari inagibili
o inabitabili o interventi finalizzati al  recupero  di  immobili  di
interesse  artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero volti alla realizzazione di autorimesse  o  posti  auto  anche
pertinenziali  oppure  all'utilizzo  di  sottotetti. Di stabilire che
tale agevolazione sia applicata per tre anni dall'inizio dei lavori.
  (Omissis).
                          COMUNE DI Fiastra
  (Macerata)
  Il comune  di  FIASTRA  (provincia  di  Macerata)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare, anche per l'anno 1999,  l'aliquota  ordinaria  I.C.I.
nella misura del 5,5 per mille;
di fissare un'aliquota ridotta al 5 per mille, ai sensi dell'art.  8.
comma  3  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, come
sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge n.  662/1996  in  favore
di:
  persone  fisiche  per le unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione principale;
  unita'  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative   edilizie   a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari;
  alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi  delle  case
popolari;
di  dare  atto  che  la  detrazione  dall'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad  abitazione  principale  viene  fissata  nella
misura di L.  200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI Ficarra
  (Messina)
  Il  comune  di  FICARRA  (provincia di Messina) ha adottato, il  26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare,  per  l'anno  1999,  nella  misura  del  5  per  mille
l'aliquota  unica  da  applicare  alla base imponibile per il calcolo
dell'imposta comunale di tutti  gli  immobili  e  in  L.  300.000  la
detrazione  d'imposta  per  l'unita' immobiliare direttamente adibita
dal possessore ad abitazione principale, determinate ai  sensi  degli
articoli  6  e  8  del  decreto legislativo n. 504/1992, e successive
modifiche ed integrazioni, dalla giunta comunale con deliberazione n.
345 del 29 ottobre 1998.
  (Omissis).
                          COMUNE DI Fiesole
  (Firenze)
  Il  comune  di  FIESOLE  (provincia di Firenze) ha adottato, il  14
dicembre 1998 e il 1ù0 febbraio 1999, le  seguenti  deliberazioni  in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire, per l'anno 1999,  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili (l.C.l.) nelle seguenti misure:
  a)  unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e come tale
definite e considerate dall'art. 8, commi  2  e  3,  del  regolamento
comunale in materia di l.C.l.: 5,8 per mille;
  b) immobili diversi da quelli di cui alla lettera a): 7 per mille;
2.  di  confermare, per l'anno 1999, la detrazione d'imposta (l.C.l.)
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto  passivo, di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo
n. 504/1992, nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
di  stabilire  (omissis)  l'aliquota  dell'imposta   comunale   sugli
immobili  (l.C.I.),  per  l'anno  1999, nella misura del 9 per mille,
limitatamente agli immobili non locati e per i  quali  non  risultino
essere stati registrati contratti di locazione da almeno due.
  (Omissis).
                    COMUNE DI Figline Vegliaturo
  (Cosenza)
  Il comune di FIGLINE VEGLIATURO (provincia di Cosenza) ha adottato,
il   27   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno 1999 l'aliquota dell'I.C.I. (imposta
comunale immobili) nella misura unica del 6,5 per mille senza  alcuna
diversificazione;
2.  di  non  stabilire  alcuna riduzione dell'I.C.I. per l'abitazione
principale;
3. di non aumentare l'imposta di cui all'art. 8, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come  sostituito  dall'art.  3,
comma 55 della legge n. 662 del 1996.
  (Omissis).
                        COMUNE DI Filadelfia
  (Vibo Valentia)
  Il  comune  di FILADELFIA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato,
il  25  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
confermare  l'aliquota  vigente  dell'imposta  sugli  immobili  nella
misura del 4 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI Filago
  (Bergamo)
  Il  comune  di FILAGO (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di stabilire le seguenti  norme  per  l'applicazione  dell'I.C.I.  in
questo comune con effetto dal 1ù0 gennaio 1999:
  1) aliquota ordinaria per l'anno 1999: 5,75 per mille;
  2)  aliquota  ridotta  5,50  per  mille da applicare per le persone
fisiche, soggetti  passivi  ed  i  soci  di  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa  residenti  nel  comune per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale;
  3. detrazione per l'abitazione principale L. 230.000 rapportata  al
periodo dell'anno nel quale l'immobile mantiene tale destinazione.
  (Omissis).
                     COMUNE DI Fiorano Canavese
  (Torino)
  Il  comune  di  FIORANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato,
l'8  marzo  1999,   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di approvare integralmente la proposta di deliberazioni  allegata  al
presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;
  (Omissis); Propone
A)  di  confermare,  per  l'anno  1999,  nella misura del 6 per mille
l'aliquota per l'applicazione della imposta comunale  sugli  immobili
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e succes-
sive modificazioni ed integrazioni;
B) di stabilire che per l'anno 1999, dell'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo,
 si  detraggono,  fino  a  concorrenza  del suo ammontare, L. 200.000
rapportate al periodo dell'anno durante  il  quale  si  protrae  tale
distribuzione.
  (Omissis).
                    COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO
  (Cosenza)
  Il comune di FIUMEFREDDO BRUZIO (provincia di Cosenza) ha adottato,
il   26   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
a  conferma  della  determinazione adottata dalla giunta comunale con
atto n. 32 del 17 marzo 1999, per l'anno 1999 sono  confermate,  come
segue  l'aliquota,  le  detrazioni  e riduzioni dell'imposta comunale
sugli immobili, nella misura fissata per il 1998 con proprio atto  n.
9 del 28 febbraio 1998 e cioe':
  aliquota al 6,50 per mille;
  detrazione di L. 300.000 per la prima abitazione;
  riduzione   della  tariffa  al  50%  per  i  fabbricati  dichiarati
inagibili ed inabitabili.
  (Omissis).
                      COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE
  (Cagliari)
  Il  comune  di FLUMINIMAGGIORE (provincia di Cagliari) ha adottato,
il  25  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I.    -
Imposta  comunale  sugli  immobili, in questo comune, con effetto dal
1ù0 gennaio 1999:
  a)  aliquota  pari  al  4  per  mille  per  le  unita'  immobiliari
direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, e
per quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il
1ù0 grado;
  b)  detrazione  di  L.  220.000  dall'imposta  dovuta  per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto  passivo  o
dai suoi parenti;
  c)  detrazione  di  L.  280.000  dall'imposta  dovuta  per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo che
sia in possesso dei seguenti requisiti: stato di  disoccupazione,  di
cassaintegrazione   o   stato   di  mobilita'.  Unitamente  a  queste
condizioni  specificatamente  documentate,   devono   sussistere   le
seguenti condizioni:
   stato di disoccupazione nell'anno di competenza di tutti gli altri
componenti il nucleo familiare;
   reddito accertato relativo all'anno precedente, riferito al nucleo
familiare, non superiore al minimo vitale, cosi' come stabilito dalle
tabelle  del  D.P.G.R.  n.  145/90,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
   assenza di titolarita' all'interno del nucleo familiare  di  altri
di    qualsiasi natura che potenzialmente possono produrre reddito in
misura superiore al minimo vitale cosi' come determinato per il punto
precedente;
  d) aliquota pari al 5 per mille per  le  aree  fabbricabili  e  per
altri fabbricati diversi da quelli di cui al punto a);
2.  di  determinare  il  valore venale in comune commercio delle aree
fabbricabili, ai sensi della lettera g) del primo comma dell'art.  59
del decreto legislativo n. 446/1997, cosi' come segue:
  zona B L. 60.000;
  zona C L. 15.000;
  zona D L. 15.000;
  zona F L. 20.000;
dando atto che la determinazione dei suddetti valori tiene conto  dei
seguenti   elementi:  zona  territoriale  di  ubicazione,  indice  di
edificabilita', destinazione d'uso consentita,  oneri  per  eventuali
lavori  di  adattamento  del  terreno  necessari per la costruzione e
prezzi medi rilevanti  sul  mercato  dalla  vendita  di  aree  aventi
analoghe caratteristiche.
  (Omissis).  Delibera:
di approvare la suddetta proposta.
  (Omissis).
                          COMUNE DI FOBELLO
  (Vercelli)
  Il  comune  di  FOBELLO  (provincia  di  Vercelli)  ha  adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  1999,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in  questo  comune  nella
misura unica del 5 per mille, confermando in L. 200.000 la detrazione
per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI FOLIGNO
  (Perugia)
  Il  comune  di  FOLIGNO  (provincia  di Perugia) ha adottato, il 26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare, per l'anno 1999, ai fini  dell'applicazione  dell'I.C.I.,
sia  la  detrazione  per  l'abitazione  principale che le aliquote di
imposta come dal seguente prospetto:
Descrizione immobile          Detrazione             Aliquota
                            per l'abitazione
                              principale
         __                       __                     __
Aree fabbricabili                  -                 7 per mille
Abitazioni diverse dalle
 successive                        -                 7 per mille
Abitazioni principale           230.000             5,50 per mille
Abitazioni concesse in uso
 gratuito a parenti in linea
 retta fino al secondo grado
 di parentela purche' utilizzate
 come abitazione principale        -                5,50 per mille
Abitazioni locate                  -                5,80 per mille
Immobili diversi dall'abitazione   -                5,80 per mille
Pertinenza dell'abitazione
 (garage o box o posto auto,
 soffitta, cantina o fondo),
 durevolmente ed esclusivamente
 asservita all'abitazione
 principale ed ubicata nello
 stesso edificio o complesso
 immobiliare nel quale e' sita
 l'abitazione principale
                         possibilita' di detrarre
                          dall'imposta dovuta per
                          le pertinenze la pare
                          dell'importo della
                          detrazione che non ha
                          trovato capienza in
                          sede di tassazione
                          della abitazione principale  5,50 per mille
  (Omissis).
                           COMUNE DI FOLLO
  (La Spezia)
  Il comune di FOLLO (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. come segue:
  aliquota ordinaria 7 per mille;
  aliquota  ridotta,  ex  ait.  4  decreto-legge n. 437/1996, 5,5 per
mille per le unita' immobiliari direttamente  adibite  ad  abitazione
principale;
  aliquota  ridotta  ex  art.  2 legge n. 431/1998, 6 per mille per i
proprietari  che  concedono  in  locazione  a  titolo  di  abitazione
principale  immobili  alle  condizioni definite negli accordi in sede
locale  tra  le  organizzazioni  della  proprieta'  edilizia   e   le
organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;
2. di dare atto che la detrazione dell'imposta di L. 200.000 prevista
per   l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  del
soggetto  passivo  e'  elevata  per  l'anno  1999  e   nel   rispetto
dell'equilibrio  di  bilancio,  a  L.  500.000  per i soggetti che si
trovano nelle seguenti condizioni:
  soggetto  passivo  avente  a  carico  un  portatore   di   handicap
risultante  da  idonea  certificazione medica rilasciata dall'ufficio
competente;
  soggetto passivo in documentate situazioni di carattere economico e
sociale valide per  ottenere  il  beneficio,  attestate  dall'ufficio
assistenza del comune;
  soggetto  passivo  pensionato avente quale unico reddito del nucleo
familiare  un  rateo  mensile,  rilevabile  dall'ultimo   avviso   di
pagamento,  non  superiore  al  minimo  di pensione I.N.P.S. al netto
degli   assegni   familiari,    oltre    alla    rendita    catastale
dell'abitazione;
  soggetto passivo che sia iscritto nelle liste dei disoccupati della
sezione  circoscrizionale  del lavoro e massima occupazione e/o nelle
liste di mobilita' da un periodo non inferiore a nove mesi al momento
di presentazione della domanda, avente quale unico reddito  familiare
l'assegno   di   assistenza   e  mobilita',  risultante  da  apposita
dichiarazione  rilasciata  dal  datore  di  lavoro  o  dagli   uffici
preposti;
  soggetti passivi che rientrano nelle seguenti situazioni di reddito
netto:
   a)  nucleo  familiare  composto  da una persona: reddito netto non
superiore a L. 14.000.000;
   b)  nucleo  familiare  composto  da  due  persone:  reddito  netto
complessivo non superiore a L. 16.500.000;
   c)  nucleo  familiare  composto  da  tre  persone:  reddito  netto
complessivo non superiore a L. 19.000.000;
   d) nucleo familiare composto da  quattro  persone:  reddito  netto
complessivo non superiore a L. 20.000.000;
   e)  per  ogni  ulteriore componente il reddito viene elevato di L.
3.000.000;
   f) per i redditi derivanti da lavoro autonomo i limiti di  reddito
sopra riportati sono ridotti rispettivamente del 30%.
  (Omissis).
                         COMUNE DI FOLLONICA
  (Grosseto)
  Il  comune  di  FOLLONICA  (provincia di Grosseto) ha adottato   le
seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote
 dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:
  aliquota ordinaria 7 per mille;
  aliquota  riservata  alle  unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale 5,5 per mille;
2. di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
1. di confermare per l'esercizio 1999 la detrazione di L. 300.000 per
le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione  principale,
prevista  come  facolta'  dall'art.  8  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504, e successive integrazioni e modificazioni;
2. di escludere  dai  benefici  di  cui  al  precedente  dispositivo,
riconoscendo pertanto la sola detrazione di L. 200.000 ai proprietari
aventi   immobili   classificati   catastalmente  alle  categorie  A1
(abitazioni  di  tipo  signorile),  A8  (abitazioni  in  ville),   A9
(costruzioni di particolare pregio storico ed artistico);
3.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                        COMUNE DI FONTANELLA
  (Bergamo)
  Il  comune  di FONTANELLA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 17
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I..   -
Imposta  comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1
gennaio 1999:
  1) aliquota ridotta, da applicare per le persone  fisiche  soggetti
passivi  ed  i  soci  di  cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti nel comune, per l'unita' immobiliare  direttamente  adibita
ad abitazione principale: 5 per mille.
  2)  aliquota  da applicare per le persone fisiche soggetti passivi,
per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  di  abitazione,  dagli  stessi
possedute  in  aggiunta  all'abitazione  principale  e  locale  ad un
soggetto che non le utilizza come  abitazione  principale:  5,80  per
mille;
  3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi
posseduti e non locati: 5,80 per mille;
  4)  aliquota  da  apllicare  ai  soggetti  passivi per gli immobili
diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5,80 per
mille.
  (Omissis).
  7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli  immobili
che    non   rientrano   fra   quelli   previsti   nelle   precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 5,80 per mille.
  (Omissis).
II.  per  la  determinazione  della base imponibile si tiene conto di
quanto stabilito dall'art. 5  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n. 504, e  successive modificazioni, compreso quanto stabilito
da commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23  dicembre
1996, n. 662;
III.  l'imposta  e'  ridotta  del  50%  per  i  fabbricati dichiarati
inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente  al
periodo  dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di
tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico
del   proprietario,   che   allega   idonea    documentazione    alla
dichiarazione.    In  alternativa  il  contribuente  ha  facolta'  di
presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge  4  gennaio
1968,  n.  15,  autenticata,  nella  quale  deve  dichiarare  la data
d'inizio  delle  condizioni  che  rendono  inabitabile   e   comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile  e'  comunque  utilizzato.    Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente.
  (Omissis).
V. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale dle soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante  il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
  (Omissis).
VII. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale
 l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  e  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulta localta.
  (Omissis).
X.  di  dare  atto  che,  ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del
decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  per  l'applicazione
dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si
considerano  coltivatori  diretti  od  imprenditori agricoli a titolo
principale  le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi   elenchi
comunali  di  cui  all'art.  11  della  legge  n. 9/1963, soggette al
corrispondente obbligo assicurativo;  la  cancelazione  dai  predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal 1ù0 gennaio dell'anno successivo.
  (Omissis).
                          COMUNE DI FORENZA
  (Potenza)
  Il  comune  di  FORENZA  (provincia  di Potenza) ha adottato, il 30
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  come  determina, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999,
nella misura del 5 per mille rapportato al valore sia della prima che
per le altre case.
  (Omissis).
                        COMUNE DI FOSSACESIA
  (Chieti)
  Il comune di FOSSACESIA (provincia di Chieti) ha  adottato,  il  16
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
A.  di  adeguare,  in applicazione delle disposizioni normative e per
tutte le motivazioni di merito  descritte  in  narrativa,  l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli immobili, per l'anno 1999 nella maniera
seguente:
  prima abitazione 4,75 per mille;
  tutte le altre unita' immobiliari 7 per mille;
  immobili destinati ad attivita' produttive (commercio, artigianato,
esercizi pubblici ed affini, attivita' sportive e ricreative)  6  per
mille;
  terreni agricoli 4,75 per mille;
fermo  restando la detrazione per la prima abitazione nella misura di
L. 200.000 e le altre riduzioni  e  detrazioni  gia'  in  vigore  che
vengono   contestualmente   riportate  e  riapprovate  nella  maniera
seguente:
  1)  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare   adibita   ad
abitazione  principale si detraggono L. 200.000 rapportate al periodo
dell'anno  durante  il  quale  si  protrae  tale  destinazione   (per
abitazione  principale si intende quella nella quale il contribuente,
che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto re-
ale, e i suoi familiari dimorano abitualmente). Sono altresi' consid-
erate unita' immobiliari  adibite  ad  abitazioni  principali  quelle
possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che  acquisiscono  la  residenza in Istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero  permanente,  a  condizione  che  le  stesse  non
risultino locate;
  2)  l'imposta  e'  ridotta  del  50%  per  i  fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non  utilizzati  limitatamente  al
periodo  dall'anno  durante  il  quale  sussistono  dette condizioni.
L'inagibilita' o inabitabilita'  e'  accertato  dall'Ufficio  tecnico
comunale,  previa richiesta scritta del contribuente, e con perizia a
carico del proprietario.  Il contribuente ha facolta'  di  presentare
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  3) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese
che   hanno   per  oggetto  esclusivo  o  prevalente  l'attivita'  di
costruzione e alienazione di immobili - aliquota 4 per mille, per  un
periodo massimo di anni tre a partire dalla data di ultimazione della
costruzione;
  4)  aumento  della  detrazione  da  L.  200.000  a L. 300.000 per i
soggetti d'imposta che si trovano nelle seguenti condizioni:
   a) famiglie monoreddito composte da 5 o piu' persone con   reddito
imponibile   relativo   all'anno   precedente   non  superiore  a  L.
20.000.000;
   b)   famiglie  plurireddito  avendo  reddito  imponibile  relativo
all'anno precedente non superiore ai 30 milioni comprendenti nel loro
nucleo familiare uno dei seguenti casi:
    due o piu' disoccupati iscritti nelle liste  di  collocamento  da
almeno due anni;
    uno  o  piu' disabili con invalidita' civile non inferiore al 75%
risultante dal certificato di  invalidita'  civile  rilasciato  dalle
competenti strutture pubbliche.
   c)  pensioni  con  reddito  familiare  non superiore alla pensione
minima sociale di reddito imponibile per  l'anno  precedente,  ed  in
possesso  del  solo  appartamento  ed  eventuale  garage  quale unica
proprieta'.  Nel caso in cui l'appartamento e' abitato  a  titolo  di
diritto  di  usufrutto  uso  o  abitazione il contribuente non dovra'
possedere altra proprieta' immobiliare;
   d) occupanti unita' immobiliari appartenenti alle cooperative
 edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale  del
socio assegnatario;
   e) assegnatari di alloggi degli istituti autonomi per le case
 popolari;
  5)  unita'  immobiliari  possedute  da  enti  senza  scopi di lucro
aliquota 4 per mille;
  6) alloggi locati, con contratto registrato, a  soggetti  residenti
che li utilizzano come dimora abituale (sono esclusi in ogni caso gli
alloggi locati ad uso stagionale) aliquota 4,75 per mille.
  (Omissis).
                  COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
  (Venezia)
  Il  comune  di  FOSSALTA  DI  PORTOGRUARO (provincia di Venezia) ha
adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare per  l'anno  1999,  una  doppia  aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata come segue:
  aliquota  5  per  mille  in  favore  delle persone fisiche soggetti
passivi e dei soci di cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa,
residenti  nel  comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale dando atto che:
   1) ai sensi dell'art. 3, comma 55,  della  legge  n.  662  del  23
dicembre 1996, e stata considerata direttamente adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili, che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di  ricovero  permanente  a
condizione che la stessa non risulti locata;
   2) in attuazione dell'art. 8, comma 3, lettera c), del regolamento
per   la   disciplina  dell'I.C.l.  che,  di  considerare  abitazioni
principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta  anche
della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito
ai parenti in linea retta fino al primo grado di parentela;
  aliquota  6 per mille per tutti gli altri immobili;
2.  di determinare, ai sensi dell'art. 5, comma 2), lettera d), punto
2)   del regolamento per la  disciplina  dell'l.C.l.,  in  attuazione
dell'art.  59,  comma  1,  lettera  g)  del  decreto  legislativo  n.
446/1997, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche, i
valori  di  riferimento delle aree fabbricabili nella misura prevista
dalla tabella allegato sub. 2) alla presente deliberazione, che forma
parte integrante e sostanziale della stessa.
  (Omissis).
                     COMUNE DI FOSSATO SERRALTA
  (Catanzaro)
  Il comune di FOSSATO SERRALTA (provincia di Catanzaro) ha adottato,
il  25  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire che l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 e'  stata  fissata
nella misura unica del 6,5 per mille.
  (Omissis).
dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante  il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita ad abitazione principale da soggetti passivi,  la  detrazione
spetta  a  ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale
la destinazione medesima si verifica;
per  abitazione  principale   s'intende   quella   nella   quale   il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto ad
altro diritto reale, ed ai suoi famigliari dimorano abitualmente.  Le
disposizioni  di  cui al presente capo si applicano anche alle unita'
immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei  soci  assegnatari
nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti    autonomi
per le case popolari;
viene  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  e  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                    COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
  (Brindisi)
  Il  comune  di  FRANCAVILLA  FONTANA  (provincia  di  Brindisi)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di fissare per l'anno 1999 nel 5,90 per mille l'aliquota unica di
imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  sui  fabbricati,  aree
fabbricabili e terreni agricoli soggetti a tale imposta;
2. di fissare, altresi', la detrazione d'imposta prevista dalla legge
di L. 200.000 nella misura unica di L. 325.000 per immobili destinati
ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta stessa.
  (Omissis).
                       COMUNE DI FRASSINETO PO
  (Alessandria)
  Il  comune  di FRASSINETO PO (provincia di Alessandria) ha adottato
la  seguente  deliberazione  in  materia  di   determinazione   delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili, I.C.I., che sara' applicata in questo comune  nella  misura
unica   del   5,50   per   mille,   dando   atto  di  non  provvedere
all'applicazione delle riduzioni cosi'  come  previste  dell'art.  3,
commi  55  e  successivi, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, ad
eccezione della riduzione di  L. 200.000 per le abitazioni  a  titolo
principale.
  (Omissis).
                         COMUNE DI FRASSINO
  (Cuneo)
  Il  comune di FRASSINO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 4 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di fissare al 6,5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999;
di fissare in L. 250.000 la detrazione per la prima casa.
  (Omissis).
                      COMUNE DI FRASSO TELESINO
  (Benevento)
  Il comune di FRASSO TELESINO (provincia di Benevento) ha  adottato,
il   25   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
stabilire, nella misura del 6 per mille, l'aliquota da applicarsi per
l'anno   1999,  alla  base  imponibile  dell'imposta  sugli  immobili
(I.C.I.).
  (Omissis).
                         COMUNE DI FRISANCO
  (Pordenone)
  Il comune di FRISANCO  (provincia  di  Pordenone)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  4,5 per mille per le abitazioni principali;
  6 per mille per gli altri immobili;
2. di stabilire, per l'abitazione principale,  la  detrazione  di  L.
300.000  rapportate  al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione.
  (Omissis).
                           COMUNE DI FRONT
  (Torino)
  Il  comune  di FRONT (provincia di Torino) ha adottato, il 26 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
confermare nella misura del 4,5  per  mille  l'aliquota  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  per  l'anno 1998 ai sensi dell'art. 18 del
decreto legislativo n. 504/1992;
richiamare in ordine alla detrazione per la prima  casa  il  disposto
dell'art.  8  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi'
come modificato dalla legge n. 662/1996.
  (Omissis).
                           COMUNE DI FURCI
  (Chieti)
  Il comune di FURCI (provincia di Chieti) ha adottato, il  30  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille.
  (Omissis).
                       COMUNE DI GABICCE MARE
  (Pesaro e Urbino)
  Il  comune  di  GABICCE  MARE  (provincia  di  Pesaro  e Urbino) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di stabilire nel seguente modo le aliquote I.C.I. per il 1999:
  a)  5,2 per mille per abitazioni adibite a residenza principale dei
soggetti passivi dell'imposta;
  b) 7 per mille per immobili diversi dalle abitazioni principali;
  c)  L.  200.000  quale  detrazione  prevista  per   le   abitazioni
principali.
  (Omissis).
                           COMUNE DI GAIBA
  (Rovigo)
  Il  comune  di  GAIBA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare  per  l'anno  1999  l'aliquota ordinaria I.C.I. nella
misura del 5,8 per mille;
2. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota del 7  per  mille  per  i
possesori di alloggi non locati ed i terreni fabbricabili;
3.  di  confermare, altresi', la detrazione di L. 200.000 pari a euro
103 per unita' immobiliare adibite ad abitazione principale.
  (Omissis).
                      COMUNE DI GALLIERA VENETA
  (Padova)
  Il  comune di GALLIERA VENETA (provincia di Padova) ha adottato, il
23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in  questo  comune  nella
misura unica del 4,7 per mille;
2. la detrazione per la prima abitazione resta fissata in L. 200.000.
  (Omissis).
                      COMUNE DI GAMBASSI TERME
  (Firenze)
  Il  comune  di GAMBASSI TERME (provincia di Firenze) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote l.C.l.:
  5,25  per  mille  per  le  abitazioni  principali  ivi compresi gli
alloggi  locati  con  contratto  registrato  a  tale  titolo,  quelle
concesse  in uso gratuito a parenti in linea retta, limitatamente tra
genitori  e  figli  e  viceversa  e  quelle  possedute  a  titolo  di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a  seguito  di  ricovero
permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
  5,90  per  mille  per  i  restanti  immobili  con  esclusione degli
immobili di cui ai punti successivi;
  7 per mille per le  abitazioni  non  locate  e  comunque  tenute  a
disposizione,  non  utilizzate  come  residenza  da alcuna persona ad
esclusione di quelle destinate ad attivita' imprenditoriale;
  4  per  mille  per  gli   immobili   di   interesse   artistico   o
architettonico  compresi  nel  piano  di  recupero del centro storico
approvato con delibera del consiglio comunale n. 8 del 2  marzo  1990
ai  sensi  della legge n. 457/1978 e della legge regionale n. 59/1980
relativamente  agli  interventi  per  i  quali   sono   concesse   le
agevolazioni  fiscali del 41% di  cui all'art. 1, commi 1, 2, 3, 6, 7
della legge n. 449 del 27 dicembre 1997. Tale aliquota  agevolata  e'
applicata  limitatamente  alle  unita'  immobiliari  oggetto di detti
interventi e per la durata di tre anni dalla data di    comunicazione
di  inizio  lavori.  (Per  ottenere  questa riduzione di aliquota, il
contribuente dovra' presentare istanza su  apposito  stampato  predi-
sposto  dall'ufficio tributi del comune entro il termine di pagamento
dell'acconto l.C.l. o del saldo di ciascun anno per il  quale  spetta
la  suddetta riduzione);
2. di stabilire per l'anno 1999 la seguente maggiore detrazione di L.
350.000  per  l'abitazione  principale posseduta da soggetti che gia'
rientrano nei parametri per l'accesso alle agevolazioni e ai  servizi
erogati   (indigenti)   previsti  dalla  deliberazione  della  giunta
comunale n. 102 del 16 luglio 1998 prorogata per l'anno  1999,  dalla
deliberazione  G.C.  n.  180  del  16  dicembre 1998, esecutiva. (Per
ottenere questa maggiore detrazione il contribuente dovra' presentare
istanza su apposito stampato  predisposto  dall'ufficio  tributi  del
comune entro il termine del pagamento dell'acconto l.C.l. o del saldo
di ciascun anno per il quale spetta la maggiore detrazione).
  (Omissis).
                          COMUNE DI GARLATE
  (Lecco)
  Il  comune di GARLATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 31 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di stabilire, per l'anno 1999, le seguenti misure dell'aliquota  e
della detrazione dell'imposta comunale sugli immobili:
  a)  aliquota  ordinaria  5,5 per mille, detrazione per l'abitazione
principale L. 200.000;
  b) elevazione della detrazione da  L.  200.000  a  L.  500.000  per
l'immobile adibito ad abitazione principale posseduto da soggetti con
reddito  complessivo del nucleo familiare costituito solo da pensione
sociale, oppure nucleo familiare con a carico  soggetti  disabili  al
100%  riconosciuti  dagli  enti  preposti  e  reddito complessivo non
superiore a 40 milioni;
  c) elevazione della detrazione da  L.  200.000  a  L.  300.000  per
l'immobile adibito ad abitazione principale posseduto da soggetti con
reddito   complessivo   del  nucleo  familiare  non  superiore  a  L.
10.000.000;
  d) aliquota 5,5 per mille per gli  immobili  locati  con  contratto
registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale;
  e)  aliquota  7  per  mille  per  gli immobili non locati o per gli
immobili  della  categoria  catastale  "A"  posseduti   in   aggiunta
all'abitazione principale;
  f)  aliquota  6  per  mille  per gli immobili diversi da abitazioni
adibiti all'esercizio di imprese, ed aree fabbricabili;
2. (omissis);
3. di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa risulti non locata.
  (Omissis).
                         COMUNE DI GASPERINA
  (Catanzaro)
  Il comune di GASPERINA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il  28
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli
immobili, in questo comune, con effetto dal 1ù0 gennaio  1999,  nella
misura unica del 6 per mille.
  (Omissis).
                           COMUNE DI GAVI
  (Alessandria)
  Il  comune  di  GAVI  (provincia  di  Alessandria)  ha  adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  ai  sensi  di quanto in narrativa, per l'anno 1999,
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del  comune  di  Gavi
nelle seguenti misure:
  aliquota del 5,5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione
principale;
  aliquota  del  6,5  per  mille  per  le  altre  unita' immobiliari,
comprese eventuali pertinenze.
  (Omissis).
                         COMUNE DI GAVORRANO
  (Grosseto)
  Il comune di GAVORRANO  (provincia  di  Grosseto)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  approvare  (omissis)  per  l'anno  1999  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili, come sotto indicato:
  4,7  per  mille  per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci
assegnatari di cooperative edilizie a  proprieta'  indivisa,  nonche'
agli  assegnatari  di  alloggi  regolarmente assegnati dagli istituti
autonomi per le case popolari, residenti  nel  comune,  per  l'unita'
immobiliare direttamente adibita all'abitazione principale;
  6,9 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;
mantenendo per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale,
come  previsto per legge, fino a concorrenza del suo ammontare, in L.
200.000 per tutti, rapportata al periodo dell'anno durante  il  quale
si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                         COMUNE DI GENIVOLTA
  (Cremona)
  Il  comune  di  GENIVOLTA (provincia di Cremona) ha adottato, il 27
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura unica del 5 per mille.
2. di dare atto  che,  per  le  esenzioni,  riduzioni,  e  detrazioni
d'imposta,  nonche'  per ogni altro aspetto connesso all'applicazione
dell'imposta,  troveranno  applicazione  le   disposizioni   vigenti,
contenute  in particolare nel decreto legislativo n. 504/1992, e suc-
cessive  modificazioni;  nonche'  quelle   ulteriori   previste   dal
regolamento  per  l'applicazione  dell'imposta,  approvato  in questa
stessa seduta con deliberazione n. 11.
  (Omissis).
                    COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA
  (Potenza)
  Il comune di GENZANO DI LUCANIA (provincia di Potenza) ha  adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) siti nel comune di  Genzano  di  Lucania  (Potenza)
nella misura unica del 5 per mille.
  La  detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto  passivo  e'  stabilita  in  L.
200.000, senza altra detrazione o riduzione d'imposta.
  (Omissis).
                         COMUNE DI GERMASINO
  (Como)
  Il  comune  di  GERMASINO  (provincia  di Como) ha adottato, il  28
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare,  in  applicazione dlele disposizioni normative di cui
all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, (omissis)  l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, al 5 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI GESTURI
  (Cagliari)
  Il  comune  di  GESTURI (provincia di Cagliari) ha adottato, il  27
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare (omissis) l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1999 nella
misura del 4 per mille.
  (Omissis).
                        COMUNE DI GHISLARENGO
  (Vercelli)
  Il comune di GHISLARENGO (provincia di  Vercelli)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare, in relazione all'esercizio 1999, l'aliquota  I.C.I.
nella misura del 5 per mille;
2.  di  non  procedere  ad  alcuna  diversificazione dell'aliquota da
applicare;
3. di confermare, anche per  il  corrente  esercizio,  la  detrazione
I.C.I.  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in
L. 200.000;
4.  di  considerare  abitazione   principale   l'unita'   immobiliare
posseduta  a  titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili
che acquistino la residenza permanente  in  istituti  di  ricovero  o
sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata;
5.  di  non  accordare  alcuna  ulteriore  particolare  riduzione  od
agevolazione in termini di applicazione all'aliquota I.C.I.
  (Omissis).
                     COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA
  (Perugia)
  Il comune di GIANO DELL'UMBRIA (provincia di Perugia) ha  adottato,
il   18   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  le  seguenti  aliquote  I.C.I.  con decorrenza 1ù0
gennaio 1999:
  a) aliquota fissa del 5,5 per mille  per  tutti  gli  immobili  con
esclusione di quelli al punto b);
  b)  aliquota  fissa  del  7  per  mille per gli alloggi non locati,
posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
2. di stabilire in L. 200.000, la  detrazione  d'imposta  dovuta  per
l'abitazione  principale  del  soggetto passivo fino alla concorrenza
del suo ammontare.
  (Omissis).
                         COMUNE DI GIBELLINA
  (Trapani)
  Il comune di GIBELLINA (provincia di Trapani) ha  adottato,  il  26
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota del 6 per mille;
2.  di fissare la detrazione per l'abitazione principale nella misura
di L. 200.000;
3. di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili residenti in istituti  a  seguito  di  ricovero
permanente,  a  condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi
dell'art.  3, comma 56, della legge n. 662/1996.
  (Omissis).
                         COMUNE DI GIUSSANO
  (Milano)
  Il comune di  GIUSSANO  (provincia  di  Milano)  ha  adottato,  l'8
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.)  per  l'anno  1999  nella  misura  del  5,2 per mille, senza
differenziazioni, confermando l'aliquota gia' applicata  nel  decorso
anno 1998;
2.  di  prendere  atto  che  la  misura della detrazione per la prima
abitazione e' fissata nell'importo di L. 200.000 annue rapportate  al
periodo  di possesso nell'anno 1999, considerate le rendite catastali
gia' aumentate in ragione del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma
48, della legge  n. 662/1996;
3. di prevedere, ai sensi dell'art.  8  del  decreto  legislativo  n.
504/1992,  le seguenti ipotesi di maggiori detrazioni sull'abitazione
principale o applicazione di detrazioni facoltative:
  a) nel caso in cui un componente del nucleo familiare sia portatore
di handicap grave, attestato  dagli  uffici  competenti,  i  soggetti
passivi  I.C.I.  con redditi familiari inferiori ai 20 milioni annui,
aumentati di 6 milioni per ogni familiare a carico, applicheranno una
detrazione per prima abitazione pari a L. 350.000;
  b) viene considerata direttamente adibita ad abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che
la   stessa  non  risulti  locata.  L'applicazione  della  detrazione
avverra' in questo caso in misura uguale all'importo stabilito per le
abitazioni principali  (L. 200.000);
4. di applicare altresi'  per  l'anno  1999  le  ipotesi  agevolative
previste dal vigente Regolamento in materia di imposta comunale sugli
immobili  adottato  con  deliberazione n. 90 del 23 novembre 1998, ed
entrato in  vigore  dal  1ù0  gennaio  1999  nella  precisazione  che
l'applicabilita'  delle  detrazioni  o maggiori detrazioni per l'anno
1999 per le motivazioni di cui ai precedenti  punti  a)  e  b)  o  le
agevolazioni  previste dal suddetto regolamento sono subordinate alla
presentazione di apposita  comunicazione  preventiva  indirizzata  al
sindaco  entro  il  30  maggio  1999 dichiarando le condizioni che ne
consentono l'applicazione.    Il  comune  provvedera'  a  disporre  i
necessari accertamenti, ove ritenuto opportuno;
5.  di  respingere,  per  le  motivazioni  espresse  in narrativa, la
proposta presentata dal consigliere Roberto Soloni (Giussano Solidale
Progressisti) in merito alla differenziazione  dell'aliquota  I.C.I.,
che  viene allegata in copia alla presente deliberazione, quale parte
integrante e sostanziale, sotto la lettera A);
6. di trasmettere le previsioni  della  presente  deliberazione  alla
prefettura  di  Milano  al  fine  del successivo inoltro al Ministero
delle finanze.
  (Omissis).
Avvertenza: con la presente si provvede  alla  ripubblicazione  della
delibera   del   comune   di   Giussano   integrata   dal   punto  1)
precedentemente omesso nella pubblicazione del supplemento  ordinario
n.  60  alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 30 marzo
1999, pagg. 40 e 41, perche' non pervenuto.
                        COMUNE DI GOLFERENZO
  (Pavia)
  Il comune di GOLFERENZO (provincia di Pavia) ha adottato,  il    30
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.)  nella misura del 6 per mille;
2. di stabilire l'importo della detrazione per  l'unita'  immobiliare
direttamente  adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo,
nelle misure di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento.
  (Omissis).
                       COMUNE DI GOLFO ARANCI
  (Sassari)
  Il comune di GOLFO ARANCI (provincia di Sassari) ha adottato, il 29
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).  Propone
di  stabilire  per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili nella misura unica del 6 per mille, dando atto che  pertanto
l'imposta  viene  determinata  applicando  tale  aliquota  alla  base
imponibile;
di  stabilire  la misura della detrazione per l'abitazione principale
in L. 300.000.
  (Omissis).  Delibera
in conformita'.
  (Omissis).
                    COMUNE DI GORGO AL MONTICANO
  (Treviso)
  Il comune di GORGO AL MONTICANO (provincia di Treviso) ha adottato,
il  4  febbraio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella
misura del 5,5 per mille.
2. di confermare in L. 200.000 la riduzione dell'imposta dovuta per
 l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale  del  soggetto
passivo.
  (Omissis).
                        COMUNE DI GORGONZOLA
  (Milano)
  Il  comune  di  GORGONZOLA (provincia di Milano) ha adottato, il 26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
delibera  di  stabilire  le  seguenti  aliquote  per   l'applicazione
dell'I.C.I.   - imposta comunale sugli immobili, in questo comune con
effetto dal
 1ù0 gennaio 1999:
  a) 5,5 per mille per le abitazioni principali con la detrazione  di
L. 200.000;
  b)  5,5,  per  mille  per  le abitazioni concesse in uso gratuito a
genitori o figli a condizione  che  gli  stessi  abbiano  la  propria
residenza nell'immobile concesso in uso gratuito (senza detrazione);
  c)  5,5  per  mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di
proprieta' o di usufrutto da anziano o  disabile  che  acquisisca  la
residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a condizione che la
stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito ai famigliari di
primo grado (detrazione L. 200.000);
  d) 6 per mille per terreni, altri fabbricati e  immobili  tenuti  a
disposizione come residenze secondarie;
  e) 7 per mille per gli immobili non locati, sfitti, (si considerano
tali  quegli  immobili  che  seppur  idonei  all'uso  sono  sottratti
volontariamente  alla  locazione),  o  locati  senza   contratto   di
locazione registrato.
  (Omissis).
                           COMUNE DI GORO
  (Ferrara)
  Il  comune  di  GORO (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  anche  per l'anno 1999 l'aliquota unica per l'imposta
comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille.
  (Omissis).
2. di elevare  per  l'anno  1999  a  L.  500.000  la  detrazione  per
l'abitazione  principale ai fini I.C.I. rapportata ad anno e quota di
possesso, agli aventi diritto per il riconoscimento  dello  stato  di
non abbiente che risultano essere i seguenti:
  pensionati e portatori di handicap monoreddito non superiore a
 L. 14.823.000 ai fini Irpef per l'anno 1998;
  pensionati,  portatori  di  handicap  e  disoccupati con reddito di
tutti i componenti il nucleo famigliare non superiore a L. 23.944.000
oltre a  L. 1.824.000 per ogni persona a carico  ai  fini  Irpef  per
l'anno 1998;
  famiglie  numerose  (sei  o piu' componenti al 1ù0 gennaio 1999) in
possesso del solo appartamento abitato con eventuale garage  annesso,
quale  unica  proprieta'  immobiliare con reddito non superiore a  L.
88.936.000  per  famiglie  di  sei  componenti,  a  tal  reddito   si
aggiungono  L.  14.823.000  per ogni componente in piu' ai fini Irpef
per l'anno 1998;
  titolari di assistenza sociale a livello comunale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI GOVONE
  (Cuneo)
  Il comune di GOVONE (provincia di Cuneo) ha  adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire, come stabilisce, per i motivi e  con  le  finalita'  in
premessa  illustrate,  l'aliquota  d'imposta  I.C.I.  del  comune  di
Govone, per il 1999, nella misura unica del 6 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI GRADARA
  (Pesaro e Urbino)
  Il comune di GRADARA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il
26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire le aliquote I.C.I. da applicarsi nell'anno 1999 nel
modo seguente:
  a) nella misura  del  5  per  mille  per  l'abitazione  principale,
considerando  con  tale  locuzione  la fattispecie nella quale vi sia
identita' tra soggetto obbligato al pagamento dell'I.C.I. e  soggetto
dimorante   abitualmente   nell'unita'   immobiliare   medesima,  con
detrazione pari a L. 200.000;
  b) nella misura del  5,6  per  mille  per  terreni  agricoli,  aree
fabbricabili ed altri fabbricati;
2.  di  dare  atto  che  l'imposta  di cui al precedente punto verra'
applicata secondo i criteri e la normativa prevista dagli articoli  1
e  seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche'
in base al regolamento per la disciplina dell'imposta comunale n.  75
del  28 dicembre 1998 e successivamente integrato con atto n. 7 del 5
marzo 1999.
  (Omissis).
                        COMUNE DI GRAFFIGNANO
  (Viterbo)
  Il  comune  di  GRAFFIGNANO  (provincia  di Viterbo) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di   stabilire  di  conseguenza  per  l'esercizio  1999  la  conferma
dell'aliquota I.C.I. al 5,8 per mille.
  (Omissis).
  Agli effetti dell'applicazione delle  agevolazioni  previste  dalla
legge  si  considerano parti integranti dell'abitazione principale le
sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto.
  (Omissis).
                        COMUNE DI GRANAGLIONE
  (Bologna)
  Il comune di GRANAGLIONE (provincia  di  Bologna)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. determinare l'aliquota dell'imposta comunale  sugli  immobili  per
l'anno 1999 nella misura del 6 per mille;
2.  dare  atto  che  la  detrazione  dell'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e', ai  sensi  dell'art.
8,  secondo  comma  del  decreto  legislativo  n. 504/1992 cosi' come
modificato dall'art.  3, comma 55, legge n. 662/1996, stabilita in L.
200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale  si  protrae
tale destinazione.
  (Omissis).
                         COMUNE DI GRANTORTO
  (Padova)
  Il  comune  di  GRANTORTO (provincia di Padova) ha adottato, il  12
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di   confermare   per   l'anno   1999   le  aliquote  e  tariffe  dei
tributi/servizi comunali come segue:
  viene confermata l'aliquota I.C.I. 5 per mille  con  la  detrazione
dell'importo  di  L.  200.000,  per  unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale del soggetto passivo, di cui alla  delibera  di
C.C. n.  8/98.
  (Omissis).
                         COMUNE DI GRATTERI
  (Palermo)
  Il  comune  di  GRATTERI  (provincia di Palermo) ha adottato,  l'11
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
confermare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  per
l'anno 1999, nella misura del 6 per mille.
  (Omissis).
                     COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
  (Firenze)
  Il  comune  di GREVE IN CHIANTI (provincia di Firenze) ha adottato,
il  24  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di applicare, ai fini della  imposta  comunale  sugli  immobili,  per
l'anno 1999, le seguenti aliquote:
  aliquota generale 7 per mille;
  aliquota per l'unita' immobiliare di persone fisiche, residenti nel
comune  adibita  ad  abitazione  principale  nonche'  per  le  unita'
immobiliari   previste   dal   vigente   regolamento   comunale   per
l'applicazione dell'I.C.I. 5,5 per mille;
  aliquota  per  unita' immobiliari relative agli immobili non locati
per i quali  non  risultino  essere  stati  registrati  contratti  di
locazione negli anni 1997 e 1998, 9 per mille;
di  determinare  in L. 200.000, la detrazione di imposta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la
detrazione deve essere rapportata ai mesi  in  cui  si  protrae  tale
destinazione;
di  elevare a L. 300.000, sempre rapportata ai mesi in cui si protrae
la destinazione, la detrazione di imposta per  abitazione  principale
esclusivamente  per  i  soggetti  che si trovano in tutte le seguenti
condizioni contemporaneamente alla data del 1ù0 gennaio 1999:
  ultrasessantacinquenni;
  non esercitanti alcuna attivita'  fonte  di  reddito  di  qualsiasi
genere;
  proprietari o usufruttuari della sola unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale di categoria catastale A/2 o A/3 o A/4 o A/5 o
A/6 o A/7 ed eventuali annessi di pertinenza;
  la cui famiglia sia composta da solo soggetto passivo o  convivente
con ultrasessantenni e/o con altri soggetti non possessori di redditi
di qualsiasi genere;
di stabilire che i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al
precedente  paragrafo  debbono  far  pervenire  al  comune,  entro la
scadenza della 1a rata 99, o entro la scadenza della 2a  rata  per  i
soggetti   passivi  divenuti  tali  oltre  la  data  del  15  giugno,
autocertificazione da sottoscriversi ai sensi della legge  4  gennaio
1968  n.15  nella  quale  si  attestano    l'esistenza delle predette
condizioni.
  (Omissis).
                         COMUNE DI GRIGNASCO
  (Novara)
  Il  comune  di GRIGNASCO (provincia di Novara) ha adottato, il  1ù0
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.) che sara' applicata nel comune nella misura
unica del 5,1 per mille;
2. di approvare per l'anno 1999, l'applicazione della detrazione  per
unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale del soggetto
passivo, fino alla concorrenza del  suo  ammontare,  di  L.  200.000,
secondo  le  modalita'  e  termini  di  cui  all'art.  8  del decreto
legislativo n. 504/1992 e s.m.i..
  (Omissis).
                       COMUNE DI GROTTAFERRATA
  (Roma)
  Il comune di GROTTAFERRATA (provincia di Roma) ha adottato,  il  31
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
per l'anno d'imposta 1999 l'aliquota prevista dall'art. 6 del decreto
legislativo  30  dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed
integrazioni  viene  fissata  nella  misura  del  4  per  mille   per
l'abitazione  principale.  Sono  comunque  esclusi  dall'applicazione
dell'aliquota agevolata gli immobili ceduti in locazione e utilizzati
dal locatario come abitazione principale . Nella misura del  5,5  per
mille  per  gli altri immobili e nella misura del 2 per mille per gli
immobili i cui proprietari  eseguono  lavori  volti  al  recupero  di
unita' di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro
storico  del paese.  Ai fini della applicazione di detta aliquota gli
interessati  dovranno  produrre  richiesta   scritta   con   allegata
certificazione rilasciata dagli organi competenti;
la  detrazione  di  L. 200.000, prevista per l'abitazione principale,
viene elevata a L.  400.000  per  il  nucleo  familiare  composto  al
massimo  da  2  persone di eta' ciascuna superiore ad anni 60, il cui
reddito complessivo, composto dalla sola pensione, non sia  superiore
a L.  20.000.000. La detrazione spetta anche se nel nucleo familiare,
come  sopra  composto,  sia presente un figlio portatore di handicap,
pur se provvisto di  reddito  derivante  esclusivamente  dallo  stato
particolare    dello    stesso.   Tale   maggiore   riduzione   opera
esclusivamente  dietro  richiesta  scritta   e   documentazione   del
richiedente;
per  quanto non previsto nella deliberazione, valgono le norme di cui
al regolamento I.C.I. approvato con deliberazione consiglio  comunale
n. 110 del 29 dicembre 1998.
  (Omissis).
                       COMUNE DI GUARDAMIGLIO
  (Lodi)
  Il  comune  di  GUARDAMIGLIO  (provincia  di  Lodi)  ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.)  nella misura unica del 6 per mille.
  (Omissis).
                   COMUNE DI GUARDIA SAN FRAMONDI
  (Benevento)
  Il comune di GUARDIA  SAN  FRAMONDI  (provincia  di  Benevento)  ha
adottato,  il  27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per l'anno 1999 la vigente aliquota del 5,5 per mille
sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
  (Omissis).
                          COMUNE DI GUSPINI
  (Cagliari)
  Il comune di GUSPINI (provincia di Cagliari)  ha  adottato,  il  31
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  riconfermare,  per  il  1999,  la  misura  della  detrazione  per
l'abitazione principale di L. 200.000,  l'aliquota  ordinaria  I.C.I.
nella  misura  del 4,5 per mille, e l'aliquota del 6 per mille per le
aree fabbricabili.
  (Omissis).
                         COMUNE DI IMPRUNETA
  (Firenze)
  Il comune di IMPRUNETA (provincia di Firenze) ha  adottato,  il  31
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992,
e successive modifiche ed integrazioni:
  A) 6 per mille per:
   1)  le  unita'  immobiliari  direttamente  adibite  ad  abitazione
principale dei soggetti passivi persone fisiche;
   2)  le  unita'  immobiliari  appartenenti a cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei   soci
assegnatari;
   3)  gli  alloggi  adibiti  ad  abitazione  principale regolarmente
assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
   4) le unita' immobiliari possedute a titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  da  soggetto  anziano  o  disabile  che  ha  acquisito  la
residenza in istituto di ricovero sanitario  a  seguito  di  ricovero
permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non  risulti  locata  od
occupata, anche temporaneamente a qualsiasi titolo;
   5) le pertinenze dell'abitazione  principale,  ancorche'  iscritte
distintamente   in   catasto,  classificate  o  classificabili  nelle
categorie catastali C/6 destinate  ed  effettivamente  utilizzate  in
modo  durevole  a  servizio  dell'abitazione principale, anche se non
appartengono  allo  stesso  fabbricato,  limitatamente  ad una unita'
immobiliare;
   6) le  unita'  immobiliari  locate  sulla  base  di  contratti  di
locazione stipulati secondo i disposti dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2
della legge n. 431/1998;
  B) 7 per mille per:
   1)  le abitazioni concesse, con atto scritto di comodato gratuito,
dal soggetto passivo ad  ascendenti  o  discendenti  di  primo  grado
residenti  in  questo  comune  alla  data  del 1 gennaio 1999, che la
utilizzano  come  abitazione  principale,  a  condizione   che   tale
concessione    risulti    da    autocertificazione   presentata   dal
concessionario e dal cedente;
   2) le unita' immobiliari locate con contratti di locazione  liberi
purche'  stipulati  ai  sensi  del  comma  1,  art.  2 della legge n.
431/1998;
   3) le aree edificabili;
   4) terreni agricoli;
   5) tutte le altre unita' immobiliari non comprese nel punto  A)  o
nel punto C) seguente;
  C) 9 per mille per:
   1)  le  unita'  immobiliari  non  locate per i quali non risultino
essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni  in
base  a quanto previsto dall'art. 2, comma 4 della legge n. 431/1998;
2. di determinare, ai sensi dell'art. 8 del  decreto  legislativo  n.
504/1992,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  la detrazione
I.C.I.  applicabile per l'anno 1999 per le unita' immobiliari adibite
ad abitazione principale del soggetto passivo come segue:
  a) L. 400.000 detrazione  di  imposta  per  le  unita'  immobiliari
adibite  ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovino
in tutte le seguenti condizioni:
   abbiano compiuto al 31 dicembre 1998 il 65 anno di eta';
   siano titolari nell'anno 1999 di  solo  reddito  da  pensione  non
superiore  all'importo  1999  della pensione minima INPS, comprese le
eventuali maggiorazioni sociali, o con reddito familiare  pro-capite,
derivante  da sola pensione, pari o inferiore all'importo annuo della
pensione minima INPS calcolata come sopra;
   non esercitino attivita' retribuita di alcun genere;
   siano proprietari (o titolari di diritti reali che danno  luogo  a
soggettivita'   passiva   ai   fini  I.C.I.)  sull'intero  territorio
nazionale  della  sola  unita'  immobiliare  adibita  ad   abitazione
principale,  compresi  garage,  cantine,  soffitte  e simili, purche'
annessi  all'abitazione  ed  utilizzati  in  modo  durevole  al   suo
servizio;
   che  non  abbiano  altre  persone di fatto conviventi, titolari di
redditi diversi da pensione o titolari di  diritti  reali  che  danno
luogo  a  soggettivita' passiva ai fini I.C.I. su immobili diversi da
quello oggetto del presente beneficio;
   per nucleo familiare  si  intendono  tutte  le  persone  di  fatto
conviventi anche se non risultanti da certificazione anagrafiche;
  b)  L.  290.000  detrazione  d'imposta  per  le  unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale;
3.  di disporre che i contribuenti che si trovino nella condizione di
fruire della maggiore detrazione di cui al punto 2) lettera a) e  per
quelli  di  cui  al punto B) 1) del punto 1) del dispositivo, debbano
far pervenire al comune  entro  la  scadenza  della  prima  rata  una
dichiarazione sostitutiva, redatta sui modelli disponibili presso gli
uffici   competenti,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 20 ottobre 1998 n. 403 "Regolamento di attuazione degli
articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997 n.  127  in  materia  di
semplificazione  delle  certificazioni  amministrative",  nella quale
attestino  l'esistenza  di  tutte  le  predette   condizioni,   salvo
accertamenti  da  parte  del  comune  con  conseguente  decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla
base  della  dichiarazione non veritiera art. 11, comma 3 del decreto
del Presidente della  Repubblica  n.  403/1998  oltre  alle  sanzioni
penali  previste  dall'art.  26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per
falsa dichiarazione.
  (Omissis).
                       COMUNE DI INDUNO OLONA
  (Varese)
  Il comune di INDUNO OLONA (provincia di Varese)  ha  adottato,  l'8
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire  per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del
5,5 per mille;
2. di riconoscere, ai fini del calcolo dell'I.C.I., la detrazione  di
L.  200.000  sia  per  le  abitazioni  principali  che  per le unita'
immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei soci assegnatari,
nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli  istituti  autonomi
per le case popolari.
  (Omissis).
                          COMUNE DI INGRIA
  (Torino)
  Il  comune  di INGRIA (provincia di Torino) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 (omissis) l'aliquota I.C.I. attualmente
in vigore;
di  dare atto che per effetto della suddetta conferma tali tariffe ed
aliquota risultano essere le seguenti:
  (Omissis).
  aliquota I.C.I. 5 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI INTRAGNA
  (Verbano-Cusio-Ossola)
  Il  comune  di  INTRAGNA  (provincia  di  Verbano-Cusio-Ossola)  ha
adottato,  il  20 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  per  l'anno  1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 5  per  mille  per  tutte  le  unita'
immobiliari;
di  confermare  la  misura della detrazione per le unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale in L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI INTROBIO
  (Lecco)
  Il comune di INTROBIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 16 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di approvare per l'anno  1999  la  regolamentazione  dell'aliquota  e
dell'imposta  I.C.I.  nel  modo  risultante  nell'allegato sub A) che
espressamente si approva, quale parte integrante e sostanziale  della
presente delibera.
  (Omissis).
                                                           Allegato A
                      I.C.I. aliquote anno 1999
aree fabbricabili ...................  6 per mille
terreni agricoli ....................  esenti ai sensi art. 7 comma
                                        11, decreto legislativo n.
                                        504/1992
immobili diversi da abitazioni ......  6 per mille
abitazione principale  ..............  4,5 per mille
abitazione in aggiunta alla principale 6 per mille
alloggi non locati  .................  6 per mille
  Il  comune  di  Introbio  non  intende avvalersi della possibilita'
offerta  agli enti senza scopi di lucro prevista  all'ultimo  periodo
del  secondo  comma,  art.  6  decreto  legislativo n. 504/1992, come
sostituito dall'art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996.
  Il comune di Introbio considera come abitazione principale l'unita'
immobiliare posseduta a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da
anziani  o  disabili  ricoverati  in  via  permanente  in istituti di
ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata.
  Detrazioni  d'imposta  anno  1999:  L.  200.000  per   l'abitazione
principale.
                           COMUNE DI IRMA
  (Brescia)
  Il  comune  di  IRMA (provincia di Brescia) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune, nella misura
del 6 per mille;
2.  di  determinare  per  l'anno 1999, la detrazione per l'abitazione
principale agli effetti dell'imposta comunale sugli  immobili  in  L.
200.000  indistintamente  per tutte le abitazioni principali occupate
dal soggetto passivo nel rispetto degli equilibri di  bilancio  e  ai
sensi  di quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del decreto legislativo
n. 504/1992, come modificato dall'art. 3  comma  55  della  legge  n.
662/1996.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ISASCA
  (Cuneo)
  Il  comune  di  ISASCA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  fissare  nella  misura  del  5  per mille l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili per l'anno 1999;
di non  stabilire,  come  del  resto  gia'  lo  scorso  anno,  alcuna
agevolazione  tra  quelle previste del legislatore, in considerazione
del fatto che la casistica  contenuta  nelle  leggi  (omissis)  trova
scarso   riscontro  nel  territorio  comunale  date  le  modestissime
dimensioni dell'ente.
  (Omissis).
                      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
  (Frosinone)
  Il comune di ISOLA DEL LIRI (provincia di Frosinone)  ha  adottato,
il   22   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
Infine viene messa ai voti la proposta dell'assessore alle finanze di
determinazione  dell'aliquota  I.C.I.  al  6,3 per mille riformulando
cosi' la  proposta  iniziale  dell'atto  deliberativo.  Il  consiglio
approva.
  (Omissis).
                          COMUNE DI JONADI
  (Vibo Valentia)
  Il  comune di JONADI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 3
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire le  seguenti  norme  per  l'applicazione  dell'I.C.I.
imposta  comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1
gennaio 1999:
  un'aliquota unica nella misura del 5,5 per mille;
2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante  il
quale si potrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita
ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per  la  quale
la destinazione medesima si verifica.
  Per   abitazione   principale   s'intende  quella  nella  quale  il
contribuente, che la possiede a titolo di  proprieta',  usufrutto  od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
  Le  disposizioni  di  cui  al presente capo si applicano anche alle
unita'  immobiliari  appartenenti   alle   cooperative   edilizie   a
proprieta'  adibita  ad  abitazione  principale dei soci assegnatari,
nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli  Istituti  autonomi
per le case popolari.
  (Omissis).
                          COMUNE DI LAMPORO
  (Vercelli)
  Il  comune  di  LAMPORO  (provincia  di  Vercelli)  ha  adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare,  per  l'esercizio  1999, l'aliquota I.C.I. al 5,5 per
mille, confermando inoltre la  non  diversificazione  delle  aliquote
cosi'  come  precedentemente stabilito con deliberazione della giunta
comunale n. 12 del 27 febbraio 1998;
di confermare, per l'esercizio 1999, la detrazione di L. 200.000  per
unita'   immobiliare   adibita  ad  abitazione  principale  ai  sensi
dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;
di confermare, per il 1999, l'applicazione del  disposto  di  cui  al
comma  56, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, nel senso che dovra'
essere considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscano la residenza  in  istituti  di
ricovero  sanitari  e  simili,  a  seguito  di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                         COMUNE DI LANCIANO
  (C,)
  Il comune di LANCIANO (provincia di  Chieti)  ha  adottato,  il  18
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per  l'anno  1999  l'aliquota per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), prevista  dall'art.  6
del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 6
per mille;
2. di stabilire l'aliquota I.C.I., per l'anno 1999, in ragione del  4
per  mille, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti,
entro i tre anni dalla data di ultimazione, dalle imprese  che  hanno
per  oggetto  esclusivo  o prevalente dell'attivita' di costruzione e
alienazione di immobili;
3. di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata;
4.  di  aumentare  da  L. 200.000 a L. 500.000 e, comunque, fino alla
concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione dall'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che compete per le abitazioni principali a
favore di proprietari o titolari del  diritto  di  usufrutto,  uso  o
abitazione, appartenenti alle seguenti categorie:
  A)  famiglie  composte da piu' di cinque componenti - o nelle quali
siano compresi  uno  o  piu'  disabili  con  invalidita'  civile  non
inferiore  al  75%  -  con  reddito  familiare  imponibile,  relativo
all'anno 1998, non superiore a lire 30 milioni;
  B) pensionati con reddito familiare non superiore a  L.  20.000.000
di reddito imponibile anno 1998, in possesso del solo appartamento ed
eventuale   garage  o  posto  macchina  quale  unica  proprieta'  del
contribuente  alla  data  del  1  gennaio  1999.  Nel  caso  in   cui
l'appartamento  e'  abitato  a  titolo di diritto di usufrutto, uso o
abitazione  il  contribuente  non  deve  avere   nessuna   proprieta'
immobiliare;
  La   nozione   di   famiglia,   ai   fini  dell'applicazione  della
maggiorazione  prevista  dal  presente   provvedimento,   e'   quella
risultante dal vigente ordinamento anagrafico;
  C)  di escludere dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000
a L. 500.000 tutte le unita' immobiliare classificate in catasto  A/1
(abitazioni  signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni
in ville), A/9 (castelli,  palazzi  di  eminenti  pregi  artistici  o
storici);
  D)  di  fissare  al  31  luglio  1999  il  termine  ultimo  per  la
presentazione delle istanze, nonche' la relativa documentazione,  per
beneficiare della maggiorazione della detrazione.
  Il  termine  e'  perentorio,  pena la decadenza del beneficio della
maggiorazione. L'istanza e la relativa documentazione  devono  essere
consegnate   direttamente  al  comune  ovvero  a  mezzo  raccomandata
semplice, fa fede la data del timbro postale. Le dichiarazioni devono
essere rese con atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio  1968  n.
15;
  E)  di  accogliere  le  istanze  con  riserva,  al  fine  di  poter
provvedere entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di
presentazione, alla eventuale motivata rettifica per  mancanza  delle
condizioni previste.
  (Omissis).
                          COMUNE DI LANZADA
  (Sondrio)
  Il  comune  di  LANZADA  (provincia  di Sondrio) ha adottato, il 29
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare l'aliquota dell'imposta comunale  sugli  immobili  per
l'anno  1999  nella  misura  del 5 per mille per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e nella misura del 5,5 per mille per
tutti gli altri immobili diversi dell'abitazione principale;
di  confermare  in  L.  200.000  la   detrazione   per   l'abitazione
principale.
  (Omissis).
                           COMUNE DI LARI
  (Pisa)
  Il  comune  di  LARI  (provincia  di  Pisa) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire  le  seguenti  norme  per l'applicazione dell'I.C.I. in
questo comune con effetto dal 1 gennaio 1999:
  1) di confermare l'aliquota di imposizione I.C.I. per l'anno  1999,
nella  misura  del  4,8  per  mille per unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale delle persone fisiche, soggetti passivi e  soci
di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune;
  2)  di stabilire l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per
tutti gli altri immobili;
  3) di stabilire l'aliquota da applicare a tutti i soggetti  passivi
per gli immobili posseduti e non locati nella misura del 7 per mille;
  4)   dall'imposta   dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto   passivo   detratte   fino   a
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                          COMUNE DI LASCARI
  (Palermo)
  Il comune di LASCARI (provincia di Palermo) ha adottato, il 6 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).  Propone
di  stabilire  per  l'anno  1999  le   seguenti   aliquote   relative
all'imposta comunale sugli immobili:
  1) aliquota ordinaria 6 per mille;
  2) aliquota ridotta per abitazione principale 4,5 per mille.
  (Omissis).  Delibera
approvare la proposta in oggetto.
  (Omissis).
                          COMUNE DI LAURITO
  (Salerno)
  Il  comune  di  LAURITO  (provincia  di Salerno) ha adottato, il 26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli  immobili  per
l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  5 per mille prima casa o abitazione principale;
  6 per mille ogni altra ipotesi impositiva.
  (Omissis).
                          COMUNE DI LAZZATE
  (Milano)
  Il  comune  di  LAZZATE  (provincia  di  Milano)  ha adottato, il 5
dicembre 1994, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1995:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1995 l'aliquota del 4 per mille dell'imposta
comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune.
  (Omissis).
Avvertenza:  lo  stesso  comune ha dato notizia che l'aliquota I.C.I.
rimane invariata anche per il 1999.
                          COMUNE DI LEGNANO
  (Milano)
  Il comune di LEGNANO (provincia  di  Milano)  ha  adottato,  il  23
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  fissare  per  l'anno  1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:
  abitazione principale 4,9 per mille;
  immobili diversi dell'abitazione principale 5,5 per mille.
  (Omissis).
                            COMUNE DI LEI
  (Nuoro)
  Il  comune  di  LEI  (provincia  di  Nuoro) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili del 4 per mille.
  (Omissis).
                           COMUNE DI LEMIE
  (Torino)
  Il  comune  di  LEMIE (provincia di Torino) ha adottato, il 3 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di stabilire come in premessa  specificato  per  l'anno  1999  una
unica aliquota I.C.I. corrispondente al 5 per mille;
2.  determinare  che  dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si  detraggono,
fino  alla  concorrenza  del  suo ammontare, L. 200.000 rapportare al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale  destinazione.  Se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti  passivi,  la  detrazione  aspetta  a   ciascuno   di   essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
riferisce. Per abitazione principale si intende quella nella quale il
contribuente  che  la  possiede  a  titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
3. determinare che ai fini della detrazione di imposta corrispondente
a L. 200.000 per l'abitazione principale si intendono come tali anche
l'abitazione posseduta a titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che
la suddetta unita' immobiliare non risulti locata  o  ceduta  in  uso
gratuito a parenti e' affini.
  (Omissis).
                         COMUNE DI LEPORANO
  (Taranto)
  Il  comune  di  LEPORANO  (provincia di Taranto) ha adottato, il 25
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille.
  (Omissis).
4. di stabilire la detrazione nella misura di L. 200.000, elevando la
stessa a L. 250.000 per abitazione principale solo nel caso in cui la
stessa  sia  l'unica  unita'  abitativa  di  proprieta'  su  tutto il
territorio nazionale.
  (Omissis).
                         COMUNE DI LEVERANO
  (Lecce)
  Il comune di LEVERANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 31 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale
sugli immobili),  a  modifica  di  quanto  stabilito  con  la  citata
deliberazione  commissariale n. 68 del 25 febbraio 1993, nella misura
del 5 per mille, rimanendo invariate tutte le altre  disposizioni  in
essa contenute.
  (Omissis).
                       COMUNE DI LICODIA EUBEA
  (Catania)
  Il  comune  di LICODIA EUBEA (provincia di Catania) ha adottato, il
26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
approvare,  (omissis), l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille
con decorrenza dal 1 gennaio 1999.
  (Omissis).
                          COMUNE DI LISCIA
  (Chieti)
  Il comune di LISCIA  (provincia  di  Chieti)  ha  adottato,  il  13
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare, per l'anno  1999,  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili  che  sara'  applicata  in questo comune nella misura
unica del 4 per mille.
  (Omissis).
                           COMUNE DI LONDA
  (Firenze)
  Il comune di LONDA (provincia di Firenze) ha adottato, il 25  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire,  per  l'anno  1999,  ai  sensi  e  per gli effetti
dell'art.   6 del  decreto  legislativo  n.  504/1992,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  le  aliquote  ai  fini dell'imposta
comunale sugli immobili come segue:
  5,50 per mille per le unita' immobiliari  direttamente  adibite  ad
abitazione principale e pertinenze;
  7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali;
2.  di stabilire come segue, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto
legislativo n. 504/1992, la misura della detrazione per  l'abitazione
principale:
  L. 200.000 detrazione ordinaria per l'abitazione principale;
  L.  300.000  detrazione  a  favore  di nuclei familiari con reddito
complessivo da L. 12.000.000 a L. 15.000.000;
  L. 400.000 detrazione per nuclei familiari con reddito  complessivo
da L. 9.000.000 a L. 12.000.000;
  L.  500.000 detrazione per nuclei familiari con reddito complessivo
fino a L. 9.000.000.
3. di stabilire come segue le modalita' e  condizioni  per  usufruire
delle  maggiori detrazioni di imposta fissare con il precedente punto
2:
  a) per nucleo familiare si intendono il titolare del diritto  reale
di godimento sull'immobile e i familiari fiscalmente a carico;
  b)   per   usufruire  della  detrazione  e'  necessario  presentare
autocertificazione a cura del contribuente secondo moduli predisposti
dall'ufficio  tributi  del  comune  entro  il  30   giugno   mediante
raccomandata a.r.;
  c) le condizioni per usufruire della maggiore detrazione sono:
   possesso di unica abitazione nel territorio dello Stato italiano;
   residenza nell'abitazione dell'intero nucleo familiare.
  (Omissis).
                          COMUNE DI LONIGO
  (Vicenza)
  Il  comune di LONIGO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire  per  l'anno 1999 le seguenti aliquote differenziate in
conformita' all'art. 4 del decreto-legge n. 437/1996  e  art.  7  del
regolamento  comunale  sopracitato  per  l'applicazione  dell'imposta
comunale sugli immobili:
   a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto  previsto  dai
successivi punti b) e c), nella misura del 5,3 per mille;
   b)  aliquota  ridotta  a  favore  delle  persone  fisiche soggeffi
passivi e dei soci di cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa,
residenti  in  questo  comune,  per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale, nella misura del 4 per mille;
   c) aliquota maggiorata, per gli alloggi non locati,  nella  misura
del  6 per mille nell'intesa che detta aliquota verra' applicata agli
alloggi non locati posseduti oltre l'abitazione principale.
  (Omissis).
                         COMUNE DI LORANZE'
  (Torino)
  Il comune di LORANZE' (provincia di  Torino)  ha  adottato,  il  17
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  approvare  integralmente la proposta di deliberazione allegata al
presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.
  (Omissis).
A) di confermare, per l'anno 1999,  nella  misura  del  6  per  mille
l'aliquota  per  l'applicazione della imposta comunale sugli immobili
istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.   504, e  suc-
cessive modifiche ed integrazioni;
B)  di  stabilire che per l'anno 1999, dell'imposta dovuta per unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si
detraggono,  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  L.   200.000
rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae tale
distribuzione.
  (Omissis).
                         COMUNE DI LORENZANA
  (Pisa)
  Il  comune di LORENZANA (provincia di Pisa) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  1999  l'aliquota  relativa  all'imposta
comunale sugli immobili - I.C.I.,  nella  misura  del  5  per  mille,
confermando quella gia' in vigore per l'anno 1998.
  (Omissis).
                           COMUNE DI LUCCA
  (Lucca)
  Il  comune  di  LUCCA  ha  adottato,  il 18 marzo 1999, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  adottare  le  seguenti  aliquote  e  detrazioni  dell'imposta
comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1999:
  a) aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti  gli  immobili,  ad
eccezione dl quelli indicati nel successivo punto b);
  b)  aliquota  ridotta  del  5,5  per  mille in favore delle persone
fisiche soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa,  residenti  nel  comune  di Lucca, per l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
  c) detrazione  per  l'abitazione  principale  nella  misura  di  L.
240.000  annue,  rapportate  al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione ed in proporzione al  numero  dei  soggetti
passivi per i quali si verifica la medesima destinazione;
  d) aliquota del 5,5 per mille nei casi previsti dall'art. 5-bis del
regolamento per la disciplina dell'I.C.I. approvato con deliberazione
c.c.  n.  166  del  22 dicembre 1998 ed ai sensi dell'art. 1, comma 5
della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
2. di aumentare altresi', sempre per l'anno 1999, la  detrazione  per
l'abitazione  principale,  stabilendola  nella  misura  di L. 500.000
annue, a favore dei contribuentl  per  i  quali  ricorrano  tutte  le
seguenti condizioni:
  aver compiuto il 650 anno di eta' alla data del 10 gennaio 1999;
  essere  proprietario  sull'intero  territorio  nazionale della sola
unita' immobiliare adibita ad  abitazione  principale,  eventualmente
comprensiva  di  locali  accessori  e  pertinenziali  quali  cantina,
autorimessa, box, anche se accatastati autonomamente;
  essere pensionato o comunque non esercitare attivita' lavorative;
  aver avuto nell'anno 1998 un reddito complessivo imponibile ai fini
IRPEF non superiore a L. 16.000.000 per nucleo familiare. Tale limite
di reddito viene incrementato  di  L.  6.000000  per  ogni  ulteriore
componente il nucleo familiare o convivente;
  gli  ulteriori  componenti del nucleo familiare non devono comunque
essere possessori di' altri immobili o quote di essi oltre  a  quello
adibito ad abitazione principale;
  presentare  al  comune di Lucca (U.O. entrate tributarie), entro il
termine del 30 giugno 1999, apposita autocertificazione attestante il
possesso di tutti i requisiti sopra descritti.
  (Omissis).
                      COMUNE DI LUCO DEI MARSI
  (L'Aquila)
  Il comune di LUCO DEI MARSI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il
29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I.  -
imposta comunale sugli immobili, in questo comune,  con  effetto  dal
1ù0 gennaio 1998:
  a)  aliquota  ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti
passivi ed i soci di  cooperative  edilizie  a  proprieta'  indivisa,
residenti  nel  comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale (4 per mille);
   b) aliquota da applicare ai  soggetti  passivi  per  gli  immobili
diversi dalle abitazioni principali dagli stessi posseduti nel comune
(5 per mille);
2.  di  tenere conto, per la determinazione della base imponibile, di
quanto stabilito dall'art. 5  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992,  n.  504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
3. di ridurre l'imposta del cinquanta  per  cento  per  i  fabbricati
dichiarati  inagibili  od  inabitabili  e  di  fatto  non utilizzati,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale  viene  accertata
la  sussistenza  di  tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune,
con  perizia  a  carico   del   proprietario,   che   allega   idonea
documentazione alla dichiarazione.  In alternativa il contribuente ha
la  facolta'  di  presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare
la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e, comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla  quale
l'immobile  e'  comunque  utilizzato.    Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
4.  di  detrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a decorrenza  del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmemte alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
  Per  abitazione  principale  si  intende  quella  nella  quale   il
contribuente,  che  la  possiede  a  titolo di proprieta', usufrutto,
altro diritto reale o ceduta ad uso gratuito a parenti in linea retta
di  10  grado,  ed  i  suoi  familiari  dimorano   abitualmente.   Le
disposizioni  di  cui al presente capo si applicano anche alle unita'
immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dai  soci assegnatari,
nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli  istituti  autonomi
per le case popolari;
5.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  e  disabili  che  acquistano la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                          COMUNE DI LUNANO
  (Pesaro e Urbino)
  Il  comune  di LUNANO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  come  segue  le  aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 1999:
  immobili adibiti ad abitazione principale aliquota del 5 per mille;
  tutti gli altri immobili aliquota del 6,5 per mille;
  detrazione per abitazione principale L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI LUOGOSANO
  (Avellino)
  Il comune di LUOGOSANO  (provincia  di  Avellino)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al 6 per mille;
di stabilire che la detrazione dovuta per l'unita immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo,  viene  fissata  nella
misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                     COMUNE DI MADONNA DEL SASSO
  (Verbano-Cusio-Ossola)
  Il  comune di MADONNA DEL SASSO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola)
ha adottato, il 15 dicembre    1998,  la  seguente  deliberazione  in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare per l'anno 1999 aliquote differenziate per gli immobili
destinati ad abitazione principale da un lato e  gli  altri  immobili
(residenze   secondarie,   alloggi   non   locati,  ecc.)  dall'altro
rispettivamente del 5,5 per mille e 6,5 per mille.
2. di determinare in L. 500.00,  per  l'anno  1999,  l'importo  della
detrazione  per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo.
  (Omissis).
                      COMUNE DI MAGLIANO SABINA
  (Rieti)
  Il comune di MAGLIANO SABINA (provincia di Rieti)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  unica  per  l'applicazione  dell'imposta
comunale sugli immobili di cui al  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n.  504, nella misura del 6 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MAGLIOLO
  (Savona)
  Il  comune  di  MAGLIOLO  (provincia di Savona) ha adottato, il  26
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella
misura  del  4  per   mille   per   l'anno   1999   senza   applicare
differenziazioni.
  (Omissis).
                  COMUNE DI MALBORGHETTO - VALBRUNA
  (Udine)
  Il  comune  di  MALBORGHETTO  -  VALBRUNA  (provincia  di Udine) ha
adottato, il 14 dicembre 1998, la seguente deliberazione  in  materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
2.  di  confermare  per  l'anno  1999, per i motivi meglio esposti in
premessa, l'aliquota differenziata da applicare in questo comune,  ai
fini I.C.I. nella seguente misura:
  4,5 per mille: abitazione principale;
  6,5 per mille: immobili diversi abitazione principale o alloggi non
locati;
3. di mantenere invariata la detrazione minima prevista dall'art.  8,
comma  2,  del  decreto legislativo n. 504/1992, elevata a L. 200.000
dall'art. 3, comma 55, della legge  n.  662/1996,  per  gli  immobili
adibiti ad abitazione principale.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MALCESINE
  (Verona)
  Il  comune  di  MALCESINE  (provincia di Verona) ha adottato, il 10
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. approvare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:
  aliquota ordinaria del 6,4 per mille  per  gli  immobili,  le  aree
fabbricabili  e i terreni agricoli situati nel comune di Malcesine ad
eccezione di:
   a)  unita'  immobiliari   direttamente   adibite   ad   abitazione
principale  intesa nei sensi voluti dall'art. 8, comma 2, del decreto
legislativo  n.  504/1992,  possedute  da  persone  fisiche,   aventi
residenza   anagrafica  nel  comune  di  Malcesine,  ed  estesa  alle
fattispecie previste dal regolamento comunale imposta comunale  sugli
immobili,  per  le quali viene stabilita l'aliquota ridotta del 4 per
mille e la detrazione  prevista  dall'art.  8  comma  2  del  decreto
legislativo  n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55
della legge n. 662/1996 pari  a  L.  200.000  rapportate  al  periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
   b)  unita'  immobiliari  locate  con  contratto  registrato  ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale individuata  come
al  punto  a),  per le quali viene stabilita l'aliquota ridotta del 4
per mille;
   c)  unita'  immobiliari  ad  uso  abitazione,  classificate  nelle
categorie  A/1,  A/2,  A/3,  A/4,  A/5,  A/6,  A/7,  A/8, A/9 e A/11,
possedute in aggiunta all'abitazione principale o non locate, per  le
quali viene stabilita l'aliquota del 7 per mille;
2.  di  confermare  anche  per  l'anno  1998  la  detrazione prevista
dall'art.  8, comma 2, del decreto  legislativo  n.  504/1992,  cosi'
come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 pari a
L.  200.000  rapportate  al  periodo  dell'anno  durante  il quale si
protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MALETTO
  (Catania)
  Il comune di MALETTO (provincia di  Catania)  ha  adottato,  il  22
gennaio  1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
a)  di  applicare  per  l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta
comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille;
b) di applicare per l'anno  1999  l'aliquota  ridotta  della  imposta
comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille, in favore delle
persone  fisiche  residenti  nel  comune,  per  l'unita'  immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MANDURIA
  (Taranto)
  Il comune  di  MANDURIA  (provincia  di  Taranto)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5  per  mille  per
l'anno 1999;
di  stabilire  per  l'anno  1999  la  detrazione  d'imposta pari a L.
250.000 relativamente all'abitazione principale;
di dare atto altresi' che il valore delle aree fabbricabili  ai  fini
dell'imposta e' quella corrente di mercato.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MARCIGNAGO
  (Pavia)
  Il  comune  di  MARCIGNAGO  (provincia di Pavia) ha adottato, il 15
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili - I.C.I., nella misura del 6 per mille;
2.  di  stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale del  soggetto  passivo,
nelle misure di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento.
  (Omissis).
                                                             ALLEGATO
          TABELLA PER L'APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE I.C.I
                      PER ABITAZIONE PRINCIPALE
_____________________________________________________________________
   Limite del reddito                       Importo della maggiore
       familiare                                   detrazione
_____________________________________________________________________
Nucleo familiare
(reddito base da
applicare alla
generalita' dei
 contribuenti)
          Nucleo familire
          con presenza di
          disoccupati,
          cassintegrati,
          inabili a proficuo
          lavoro o anziani
          ultra 65enni
          (reddito base
          maggiorato del 50
          per cento)
                    Nucleo familiare
                    con presenza di
                    soggetti portatori
                    di handicap o no
                    autosufficienti
                    (reddito base
                    maggiorato del 70
                    per cento)
                               Nucleo familiare
                               con presenza di
                               soggetti apparte-
                               nenti alle categorie
                               di cui alle due
                               colonne precedenti
                               (reddito base
                               maggiorato del 100
                               per cento)
_____________________________________________________________________
                                                Numero dei componenti
                                                 del nucleo familiare
_____________________________________________________________________
                                               1
                                            persona
                                                   2
                                                persone
                                                       3
                                                    persone
                                                             4
                                                          persone
                                                                 5
                                                              persone
                                                             ed oltre
_____________________________________________________________________
Fino a 20.000.000                           100.000
         Fino a 30.000.000                        150.000
                   Fino a 34.000.000                  200.000
                            Fino a 40.000.000              250.000
                                                              300.000
Fino a 22.000.000                            50.000
         Fino a 33.000.000                        100.000
                   Fino a 37.400.000                  150.000
                            Fino a 44.000.000              200.000
                                                              250.000
Fino a 24.000.000                            20.000
         Fino a 36.000.000                         50.000
                   Fino a 40.800.000                  100.000
                            Fino a 48.000.000              150.000
                                                              200.000
Fino a 26.000.000                              -
         Fino a 39.000.000                         20.000
                   Fino a 44.200.000
                                                       50.000
                            Fino a 52.000.000              100.000
                                                              150.000
Fino a 28.000.000                              -
         Fino a 42.000.000                         -
                   Fino a 47.600.000                   20.000
                            Fino a 56.000.000               50.000
                                                              100.000
Fino a 30.000.000                              -
         Fino a 45.000.000                         -
                   Fino a 51.000.000                     -
                            Fino a 60.000.000               20.000
                                                               50.000
Oltre 30.000.000                               -
         Oltre 45.000.000                          -
                   Oltre 51.000.000                      -
                            Oltre 60.000.000                  -
                                                               20.000
                          COMUNE DI MARONE
  (Brescia)
  Il  comune di MARONE (provincia di Brescia) ha adottato, il 4 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta  comunale
sugli  immobili (I.C.I) che sara' applicata in questo comune nel modo
seguente:
  5,5 per mille per le abitazioni principali e sue pertinenze;
  6,3 per mille per le abitazioni in aggiunta a quelle principali;
  6,3 per mille per le unita' immobiliari diverse dalle abitazioni;
2.  di  determinare  in  L.  200.000  la  detrazione per l'abitazione
principale escluse le pertinenze.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MAROSTICA
  (Vicenza)
  Il  comune  di  MAROSTICA  (provincia  di  Vicenza)  ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  (omissis) le aliquote per l'abitazione principale
per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)  per
l'anno 1999 come  ridefinito  dall'art.  5  del  vigente  regolamento
comunale, come segue:
  a)  aliquota  del  5  per  mille sui fabbricati urbani destinati ad
abitazione principale come definita dal comma 2 dell'art.  8  decreto
legislativo n. 504/1992, e art. 5 del regolamento comunale;
  b) aliquota del 6 per mille sui seguenti immobili:
   1)  fabbricati  urbani  classificati nelle categorie catastali dei
gruppi:
    A) diversi dall'abitazione principale (abitazioni, uffici, ecc.);
    B) collegi, scuole, uffici pubblici, ecc.;
    C) negozi, magazzini;
    D) alberghi, fabbricati commerciali, industriali, ecc.
   2) aree fabbricabili;
   3) terreni agricoli.
  c) detrazione per l'abitazione principale e' di L.  200.000.  (cfr.
comma  2,  art.  55, legge 23 dicembre 1996, n. 662) limitatamente ai
soggetti di cui alle lettere a), b) dell'art. 5 del nuovo regolamento
comunale;
2. di dare atto che  ai  sensi  dell'art.  5  del  nuovo  regolamento
comunale,  agli  effetti dell'applicazione dell'I.C.I., le pertinenze
si considerano parte integrante dell'abitazione principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MARRADI
  (Firenze)
  Il comune di MARRADI (provincia di  Firenze)  ha  adottato,  il  25
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  a) 5,50 per mille per l'unita' immobiliari direttamente adibite  ad
abitazione principale;
  b) 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari;
2.  di  confermare,  per  l'anno 1999, la detrazione per l'abitazione
principale in L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante  il
quale si potrae tale destinazione e proporzionata alla percentuale di
possesso;
3. di stabilire, per l'anno 1999, le seguenti agevolazioni:
  equiparare  ad  abitazione principale, in aggiunta alle fattispecie
considerate per  espressa  previsione  legislativa  e  regolamentare,
l'immobile  posseduto a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o
disabili che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero
permanenti, a condizione che non risultino locato;
  elevare  a L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale per
i  soggetti  che  dimostrino  di  trovarsi  in  una  delle   seguenti
situazioni di disagio economico o sociale:
   famiglie di soli ultra sessantacinquenni con reddito procapite non
superiore  a L. 11.500.000 riferito all'anno 1998 e non proprietari o
titolari di diritti reali di altri beni immobili soggetti  ad  I.C.I.
oltre  quello  abitato  ivi  compreso  l'eventuale  garage. I redditi
derivanti  dal  fabbricato  abitato  e  dall'eventuale  garage,   non
concorrono  alla daterminazione del reddito procapite. Non concorrono
alla determinazione del reddito procapite i redditi esenti o soggetti
a ritenuta alla fonte fino all'ammontare di L. 2.000.000 procapite;
   famiglie nelle quali siano  presenti  soggetti  disabili  gravi  o
soggetti  non  autosufficienti  riconosciuti come invalidi con totale
permanente inabilita' lavorativa al  100%  e  con  impossibilita'  di
deambulare  senza  l'aiuto  permanente di un accompagnatore (legge n.
18/1980) ed invalidi con totale permanente invalidita' lavorativa  al
100%  e con necessita' di assistenza continua non essendo in grado di
compiere gli atti quotidiani della vita (legge n.  18/1980),  purche'
non  tenuti  presso  strutture  pubbliche  o  private,  senza  alcuna
limitazione di reddito.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MARSCIANO
  (Perugia)
  Il comune di MARSCIANO (provincia di Perugia) ha  adottato,  il  29
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.   di   determinare   nella  misura  del  6  per  mille  l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili  I.C.I.  per  l'anno  1999,  per
tutte le tipologie di immobili e/o contribuenti;
2.  di  elevare,  per l'anno 1999, la detrazione I.C.I. relativa alle
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, prevista  in  L.
200.000  dall'art.  8,  comma  2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, a  L.  3000.000,  in  presenza  di  tutte  le  seguenti
condizioni:
  a) il reddito complessivo annuo ai fini IRPEF, conseguito nell'anno
immediatamente  precedente  quello  di  applicazione  del tributo dal
nucleo familiare di convivenza del soggetto che  chiede  la  maggiore
detrazione, non deve superare i seguenti limiti:
   nucleo familiare con unico componente: L. 10.000.000;
   nucleo familiare con due componenti: L. 18.000.000;
   nucleo  familiare  con piu' di due componenti: L. 18.000.000, piu'
ulteriori L. 4.000.000 per ogni componente eccedente i due;
  b) l'unita' immobiliare cui si  riferisce  la  maggiore  detrazione
deve avere un valore imponibile, ai fini dell'I.C.I., non superiore a
L. 120.000.000;
   c)  i  singoli  componenti  il  nucleo familiare di convivenza del
contribuente I.C.I: non debbono essere possessori di ulteriori unita'
immobiliari di tipo abitativo nell'anno di applicazione del tributo e
in quello immediatamente precedente;
3.  di  stabilire  che  per  l'applicazione  della  suddetta maggiore
detrazione valgono le seguenti modalita':
  a)  i  contribuenti  che  intendono  beneficiare  della  menzionata
maggiore   detrazione,  debbono  inoltrare  all'ufficio  tributi  del
comune, entro il mese di giugno, dichiarazione  sostitutiva  di  atto
notorio  in  cui  sia  attestata  la  sussistenza dei requisiti sopra
indicati;
  b)  l'amministrazione  comunale  si  riserva   di   verificare   la
veridicita'  di  quanto  dichiarato  dai  contribuenti  e provvedera'
all'applicazione del maggior tributo, nonche' delle sanzioni e  degli
interessi  previsti  dalla  legge,  nel  caso  in  cui  sia accertata
l'assenza dei requisiti prescritti per beneficiare  della  elevazione
della summenzionata detrazione I.C.I.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MASCALI
  (Catania)
  Il comune di MASCALI (provincia di Catania) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota I.C.I.  per  l'anno  1999  nella  misura
cosi' specificata:
  5,40 per mille per l'abitazione principale dei residenti;
  6  per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione
principale;
  6 per mille per le aree fabbricabili;
2. di elevare a L. 300.000 la detrazione per  le  unita'  immobiliari
adibite ad abitazione principale dei cittadini residenti nel comune.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MASCHITO
  (Potenza)
  Il  comune  di  MASCHITO  (provincia di Potenza) ha adottato, il 22
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di riconfermare per l'anno 1999 la tariffa unica I.C.I. applicata per
l'anno 1998 pari al 5 per mille  sulla  base  imponibile  del  valore
dell'immobile  con una detrazione per la prima casa pari a L. 200.000
(al cambio di L. 1936,27 per euro).
  (Omissis).
                     COMUNE DI MASERA' DI PADOVA
  (Padova)
  Il comune di MASERA' DI PADOVA (provincia di Padova)  ha  adottato,
il   15   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  fissare  le  seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale
sugli immobili per l'esercizio 1999:
  aliquota del 4,9 per mille per le abitazioni principali;
  aliquota del 5,3 per mille per le altre unita' immobiliari  diverse
dalle abitazioni principali;
  aliquota del 5,3 per mille per i terreni agricoli;
  aliquota  del  7 per mille per gli alloggi non locati e per le aree
fabbricabili;
  detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale
L. 200.000 annue;
  ulteriore  detrazione  di L. 100.000 per unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale ed accatastata  nelle  categorie  A/2,  A/3,
A/4,  A/5, A/6 per nucleo familiare titolare di sola pensione sociale
e che non possegga a titolo di proprieta', uso,  usufrutto,  o  altro
diritto  reale  di  godimento altri fabbricati su tutto il territorio
nazionale;
  ulteriore detrazione di L. 100.000 per unita'  immobiliare  adibita
ad  abitazione  principale  ed  accatastata nelle categorie A/2, A/3,
A/4, A/5, A/6 per nucleo familiare con soggetti portatori di handicap
con invalidita' al 100%;
  ulteriore detrazione di L. 100.000 per unita'  immobiliare  adibita
ad  abitazione  principale  ed  accatastata nelle categorie A/2, A/3,
A/4, A/5, A/6 per nucleo familiare con  tre  o  piu'  figli  di  eta'
inferiore  a  18 anni, studenti o disoccupati alla data del 1 gennaio
1999.
  Le suddette detrazioni sono comulabili.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MASSAFRA
  (Taranto)
  Il comune di MASSAFRA (provincia di Taranto)  ha  adottato,  il  26
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
I.  di  stabilire  le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione
dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune,  con
effetto dal 1 gennaio 1999:
  1) aliquota da applicare nella misura del 5,50 per mille:
   a)  pur terreni, aree fabbricabili e fabbricati classificabili nel
gruppo catastale D);
   b) pur le persone fisiche  soggetti  passivi  di  imposta  per  le
unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che
le utilizzi come abitazione principale;
   c)  per  le  unita'  immobiliari  locate  ad uso abitazione, dagli
stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale;
   d) per gli alloggi posseduti e non locati;
   e) per  gli  immobili,  diversi  dalle  abitazioni,  dagli  stessi
posseduti nel comune;
   f)  per  i  soggetti passivi di imposta e per gli immobili che non
rientrano fra quelli previsti  nelle  precedenti  classificazioni  ed
utilizzazioni;
  2) aliquota da applicare nella misura del 5 per mille:
   a)  per  le persone fisiche soggetti passivi di imposta e dei soci
di  cooperative  edilizia  a   proprieta'   indivisa   per   l'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
  3) aliquota da applicare nella misura del 4,50 per mille:
   per  gli  immobili  posseduti  da enti ed organismi senza scopo di
lucro,  che  non  rientrano  nelle  esenzioni  dall'imposta  previste
dall'art.    7  del  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 504,
compresi nelle seguenti tipologie: organizzazioni di volontariato  di
cui  alla  legge  11  giugno  1991,  n.  266,  iscritte  nel registro
istituito dalle regioni e cooperative sociali di  cui  alla  legge  8
novembre   1991,   n.   381,  iscritte  nell'albo  regionale,  previa
presentazione  di  certificazione  di  iscrizione  nel  registro  e/o
nell'albo;
   istituti di beneficenza ed assistenza (IPAB);
II.  per  la  determinazione  della base imponibile si tiene conto di
quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504,  del  30
dicembre  1992, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito
dai commi 48, 51, 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
III. l'imposta  e'  ridotta  del  50%  per  i  fabbricati  dichiarati
inagibili  od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza  di
tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico
del proprietario, che allega idonea documntazione alla dichiarazione.
In   alternativa   il   contribuente   ha   facolta'   di  presentare
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
autenticata, nella quale deve dichiarare  la  data  di  inizio  delle
condizioni   che   rendono   inabitabile  e  comunque  inutilizzabile
l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con
raccomndata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o
restauro ovvero, se antecedente, la data dalla  quale  l'immobile  e'
comunque   utilizzato.     Il  comune  puo'  effettuare  accertamenti
d'ufficio per verificare la  veridicita'  di  quanto  dichiarato  dal
contribuente;
IV.  l'imposta  e'  ridotta  del  50%  per  i  proprietari  di unita'
immobiliari sottoposte  ad  interventi  di  recupero  di  particolare
interesse   artistico  o  architettonico  nel  centro  storico.  Tale
riduzione ha validita' per tre anni  con  decorrenza  dal  1  gennaio
successivo alla data di inizio dei lavori. L'agevolazione e' concessa
ad   istanza   di   parte  corredata  di  attestazione  sulla  idonea
valutazione  effettuata  dalla  C.E.C.  circa  l'intervento  e  della
comunicazione di inizio dei lavori all'U.T.C.;
V. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo  ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
  Per  abitazione  principale  s'intende  quella   nella   quale   il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
  Le disposizioni di cui al presente comma si  applicano  anche  alle
unita'  immobiliari  appartenenti  alle cooperative edilizie dei soci
assegnatari,  nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati   dagli
istituti autonomi per le case popolari.
  Per  i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato,
si considera direttamente adibita ad abitazione  principale  l'unita'
immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto in
Italia, a condizione che non risulti locata.  (art. 1, comma 6, legge
n.  537/1993);
VI. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale
 l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da  anziani  e  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata;
VII. la detrazione da L. 200.000 e' elevata a L. 260.000:
  a) per le persone fisiche soggetti passivi di imposta e dei soci di
cooperative  edilizie  a proprieta' indivisa per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale, appartenenti a  nucleo
familiare  sino  a  tre persone, il cui reddito globale lordo ai fini
IRPEF,  determinato  dalla  sommatoria  dei  redditi   di   tutti   i
componenti,  non  superi  l'importo di L. 30.000.000 annue, e che non
siano titolari di diritti reali su altri fabbricati, la  cui  rendita
catastale,  rivalutata del 5,% ai fini I.C.I. non superi l'importo di
L. 500.000, previa presentazione di dichiarazioni sottoscrit- ta  dai
soggetti passivi di imposta relativi ai redditi posseduti da tutto il
nucleo  familiare  oltre alla dichiarazione che non siano titolari di
altri fabbricati, la cui rendita catastale, rivalutata del 5% ai fini
I.C.I., non superi l'importo di L. 500.000  e,  salvo  produzione  di
ulteriore documentazione a richiesta d'ufficio;
  b)  fermo  restando  tutte  le  altre  disposizioni  riportate  nel
precedente punto a), il limite di reddito globale lordo ai fini IRPEF
e' elevato di L.  2.000.000  per  ogni  altro  componente  il  nucleo
familiare;
  c)  considerando  che il reddito di riferimento e' quello dell'anno
precedente (1998) e che  la  composizione  del  nucleo  familiare  e'
quella  esistente presso l'ufficio anagrafe alla data del 31 dicembre
1998;
VIII. la detrazione da L. 200.000 e' elevata a L. 500.000:
  per  l'unita'  immobiliare  direttamente  adibita   ad   abitazione
principale occupate da persone svantaggiate, intendendosi per persone
svantaggiate,  i  nuclei  familiari  nei  quali e' compreso almeno un
soggetto che e' stato sottoposto al trapianto di  organi  ed  il  cui
reddito familiare non supera i 35 milioni.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MASSAROSA
  (Lucca)
  Il  comune  di  MASSAROSA  (provincia  di Lucca) ha adottato, il 22
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 per il comune di Massarosa  l'aliquota
del  4,90  per  mille  dell'imposta  comunale  sugli  immobili per le
abitazioni principali e relative pertinenze di  cui  in  narrativa  e
l'aliquota  del  5,50  per mille dell'imposta comunale sugli immobili
sugli altri immobili, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1992, n.
50, e della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  (Omissis).
1. detrazione I.C.I. fino a concorrenza dell'imposta dovuta:
  per i  nuclei  familiari  (formati  da  una  o  piu'  persone)  che
percepiscono  solo  una  pensione al minimo INPS (L. 10.110.000 lordi
annui) o  livelli  di  reddito  inferiori  non  tenendo  conto  della
maggiorazione del coniuge a carico o di redditi derivanti da pensioni
d'invalidita';
2. detrazione di L. 350.000 per i nuclei familiari con i seguenti tre
requisiti:
  proprietari  di  non  piu' di una unita' immobiliare sul territorio
nazionale, comprese le  pertinenze  ed  i  garage,  utilizzata  quale
abitazione principale;
  non   proprietari   di   terreni   agricoli   condotti   in   forma
imprenditoriale (art. 2135 del Codice civile);
  nuclei familiari con reddito complessivo, unicamente  da  pensione,
non  superiore a L. 23.000.000 lordi annui con rivalutazione annua in
base all'indice ISTAT.
  La richiesta deve essere inviata  al  sindaco  che  provvedera'  ad
effettuare le apposite verifiche.
  Ritenuto  altresi'  di  dover stabilire le modalita' di richiesta e
documentazione  da  produrre  per  tale  agevolazione,  puo'   essere
costituita da quanto segue:
   domanda in carta libera;
   copia  certificati di pensione firmati dall'interessato attestanti
la  conformita'  all'originale   relativi   all'anno   in   corso   o
dichiarazioni dell'importo e della categoria e numero di pensione;
   dichiarazione di non possedere altri fabbricati oltre alla casa di
abitazione e dell'ammontare dei redditi dell'anno precedente;
   dichiarazione  di  non  essere  proprietari  di  terreni  agricoli
condotti in forma imprenditoriale (art. 2135 del codice civile);
   autocertificazione di stato di famiglia, in carta  semplice  quale
attestazione del nucleo familiare.
  (Omissis).  Delibera:
1.  di riconoscere ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui
alla situazione di carattere sociale l'elevazione  delle  detrazioni,
ai  fini dell'applicazione dell'I.C.I. sull'abitazione principale per
l'anno 1999, nella misura citata in narrativa, rapportata al  periodo
dell'anno  durante  il quale si potrae tale destinazione e situazione
in applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50;
2. di stabilire che tale agevolazione  debba  essere  riconosciuta  a
domanda dei soggetti stessi previa produzione della documentazione in
premessa.
  (Omissis).
                           COMUNE DI MEDA
  (Milano)
  Il  comune  di  MEDA (provincia di Milano) ha adottato, il 19 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota I.C.I. 1999 nella  misura  del  5,5  per
mille  per  tutti  gli immobili ad eccezione delle abitazioni diverse
dalla principale e sue pertinenze, tenute a disposizione e non locate
e/o affittate, per le quali l'aliquota viene fissata nella misura del
6 per mille;
2. di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 8, comma 2, decreto
legislativo n. 504/1992, e dell'art. 3,  comma  55,  della  legge  n.
662/1996  e  del  decreto-legge  n.  50  dell'11  marzo 1997, art. 3,
aumentando da L. 200.000  a  L.  500.000  la  detrazione  dell'I.C.I.
dovuta per l'anno 1999 dai proprietari o titolari di usufrutto, uso o
abitazione a condizione che al 1 gennaio 1999:
  l'immobile sia destinato ad abitazione principale;
  il  reddito  annuo  dell'intero  nucleo  familiare,  riferentesi ai
redditi di qualsiasi natura compresi i redditi esenti  da  imposte  e
quelli  soggetti  a  ritenuta  alla  fonte  a  titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva, relativo all'anno 1998 non sia  superiore  a  L.
18.000.000  piu'  2.000.000  per  ogni  persona  a carico, elevato di
2.000.000, per maggior importo di L. 4.000.000, qualora la persona  a
carico sia portatrice di handicap;
  e  che  i  richiedenti  appartengano, alla data del 1 gennaio 1999,
alle categorie di seguito indicate:
   a) pensionati oltre i 60 anni di eta';
   b) coniugi a carico di pensionati;
   c) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile;
   d) disoccupati, per almeno sei mesi, nell'anno 1998;
   e) lavoratori posti in cassa  integrazione  o  in  mobilita',  per
almeno sei mesi, nell'anno 1998.
  (Omissis).