COMUNE DI Fiamignano (Rieti) Il comune di FIAMIGNANO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille, come gia' per l'anno precedente; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 1999 nella misura di L. 250.000, come gia' per l'anno precedente; 3. di confermare un'aliquota agevolata, pari al 1 per mille, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, per i proprietari che eseguano interventi volti ai recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. Di stabilire che tale agevolazione sia applicata per tre anni dall'inizio dei lavori. (Omissis). COMUNE DI Fiastra (Macerata) Il comune di FIASTRA (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, anche per l'anno 1999, l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 5,5 per mille; di fissare un'aliquota ridotta al 5 per mille, ai sensi dell'art. 8. comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996 in favore di: persone fisiche per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi delle case popolari; di dare atto che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale viene fissata nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI Ficarra (Messina) Il comune di FICARRA (provincia di Messina) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille l'aliquota unica da applicare alla base imponibile per il calcolo dell'imposta comunale di tutti gli immobili e in L. 300.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare direttamente adibita dal possessore ad abitazione principale, determinate ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modifiche ed integrazioni, dalla giunta comunale con deliberazione n. 345 del 29 ottobre 1998. (Omissis). COMUNE DI Fiesole (Firenze) Il comune di FIESOLE (provincia di Firenze) ha adottato, il 14 dicembre 1998 e il 1ù0 febbraio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.l.) nelle seguenti misure: a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale e come tale definite e considerate dall'art. 8, commi 2 e 3, del regolamento comunale in materia di l.C.l.: 5,8 per mille; b) immobili diversi da quelli di cui alla lettera a): 7 per mille; 2. di confermare, per l'anno 1999, la detrazione d'imposta (l.C.l.) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, nella misura di L. 200.000. (Omissis). di stabilire (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (l.C.I.), per l'anno 1999, nella misura del 9 per mille, limitatamente agli immobili non locati e per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due. (Omissis). COMUNE DI Figline Vegliaturo (Cosenza) Il comune di FIGLINE VEGLIATURO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'I.C.I. (imposta comunale immobili) nella misura unica del 6,5 per mille senza alcuna diversificazione; 2. di non stabilire alcuna riduzione dell'I.C.I. per l'abitazione principale; 3. di non aumentare l'imposta di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662 del 1996. (Omissis). COMUNE DI Filadelfia (Vibo Valentia) Il comune di FILADELFIA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare l'aliquota vigente dell'imposta sugli immobili nella misura del 4 per mille. (Omissis). COMUNE DI Filago (Bergamo) Il comune di FILAGO (provincia di Bergamo) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune con effetto dal 1ù0 gennaio 1999: 1) aliquota ordinaria per l'anno 1999: 5,75 per mille; 2) aliquota ridotta 5,50 per mille da applicare per le persone fisiche, soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 3. detrazione per l'abitazione principale L. 230.000 rapportata al periodo dell'anno nel quale l'immobile mantiene tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI Fiorano Canavese (Torino) Il comune di FIORANO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare integralmente la proposta di deliberazioni allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale; (Omissis); Propone A) di confermare, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e succes- sive modificazioni ed integrazioni; B) di stabilire che per l'anno 1999, dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale distribuzione. (Omissis). COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO (Cosenza) Il comune di FIUMEFREDDO BRUZIO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). a conferma della determinazione adottata dalla giunta comunale con atto n. 32 del 17 marzo 1999, per l'anno 1999 sono confermate, come segue l'aliquota, le detrazioni e riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura fissata per il 1998 con proprio atto n. 9 del 28 febbraio 1998 e cioe': aliquota al 6,50 per mille; detrazione di L. 300.000 per la prima abitazione; riduzione della tariffa al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili. (Omissis). COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE (Cagliari) Il comune di FLUMINIMAGGIORE (provincia di Cagliari) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1ù0 gennaio 1999: a) aliquota pari al 4 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, e per quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1ù0 grado; b) detrazione di L. 220.000 dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo o dai suoi parenti; c) detrazione di L. 280.000 dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo che sia in possesso dei seguenti requisiti: stato di disoccupazione, di cassaintegrazione o stato di mobilita'. Unitamente a queste condizioni specificatamente documentate, devono sussistere le seguenti condizioni: stato di disoccupazione nell'anno di competenza di tutti gli altri componenti il nucleo familiare; reddito accertato relativo all'anno precedente, riferito al nucleo familiare, non superiore al minimo vitale, cosi' come stabilito dalle tabelle del D.P.G.R. n. 145/90, e successive modificazioni ed integrazioni; assenza di titolarita' all'interno del nucleo familiare di altri di qualsiasi natura che potenzialmente possono produrre reddito in misura superiore al minimo vitale cosi' come determinato per il punto precedente; d) aliquota pari al 5 per mille per le aree fabbricabili e per altri fabbricati diversi da quelli di cui al punto a); 2. di determinare il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, ai sensi della lettera g) del primo comma dell'art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997, cosi' come segue: zona B L. 60.000; zona C L. 15.000; zona D L. 15.000; zona F L. 20.000; dando atto che la determinazione dei suddetti valori tiene conto dei seguenti elementi: zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilita', destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e prezzi medi rilevanti sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. (Omissis). Delibera: di approvare la suddetta proposta. (Omissis). COMUNE DI FOBELLO (Vercelli) Il comune di FOBELLO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, confermando in L. 200.000 la detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI FOLIGNO (Perugia) Il comune di FOLIGNO (provincia di Perugia) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare, per l'anno 1999, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., sia la detrazione per l'abitazione principale che le aliquote di imposta come dal seguente prospetto: Descrizione immobile Detrazione Aliquota per l'abitazione principale __ __ __ Aree fabbricabili - 7 per mille Abitazioni diverse dalle successive - 7 per mille Abitazioni principale 230.000 5,50 per mille Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado di parentela purche' utilizzate come abitazione principale - 5,50 per mille Abitazioni locate - 5,80 per mille Immobili diversi dall'abitazione - 5,80 per mille Pertinenza dell'abitazione (garage o box o posto auto, soffitta, cantina o fondo), durevolmente ed esclusivamente asservita all'abitazione principale ed ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la pare dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione della abitazione principale 5,50 per mille (Omissis). COMUNE DI FOLLO (La Spezia) Il comune di FOLLO (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. come segue: aliquota ordinaria 7 per mille; aliquota ridotta, ex ait. 4 decreto-legge n. 437/1996, 5,5 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; aliquota ridotta ex art. 2 legge n. 431/1998, 6 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi in sede locale tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative; 2. di dare atto che la detrazione dell'imposta di L. 200.000 prevista per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' elevata per l'anno 1999 e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, a L. 500.000 per i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni: soggetto passivo avente a carico un portatore di handicap risultante da idonea certificazione medica rilasciata dall'ufficio competente; soggetto passivo in documentate situazioni di carattere economico e sociale valide per ottenere il beneficio, attestate dall'ufficio assistenza del comune; soggetto passivo pensionato avente quale unico reddito del nucleo familiare un rateo mensile, rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento, non superiore al minimo di pensione I.N.P.S. al netto degli assegni familiari, oltre alla rendita catastale dell'abitazione; soggetto passivo che sia iscritto nelle liste dei disoccupati della sezione circoscrizionale del lavoro e massima occupazione e/o nelle liste di mobilita' da un periodo non inferiore a nove mesi al momento di presentazione della domanda, avente quale unico reddito familiare l'assegno di assistenza e mobilita', risultante da apposita dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro o dagli uffici preposti; soggetti passivi che rientrano nelle seguenti situazioni di reddito netto: a) nucleo familiare composto da una persona: reddito netto non superiore a L. 14.000.000; b) nucleo familiare composto da due persone: reddito netto complessivo non superiore a L. 16.500.000; c) nucleo familiare composto da tre persone: reddito netto complessivo non superiore a L. 19.000.000; d) nucleo familiare composto da quattro persone: reddito netto complessivo non superiore a L. 20.000.000; e) per ogni ulteriore componente il reddito viene elevato di L. 3.000.000; f) per i redditi derivanti da lavoro autonomo i limiti di reddito sopra riportati sono ridotti rispettivamente del 30%. (Omissis). COMUNE DI FOLLONICA (Grosseto) Il comune di FOLLONICA (provincia di Grosseto) ha adottato le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota ordinaria 7 per mille; aliquota riservata alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale 5,5 per mille; 2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). 1. di confermare per l'esercizio 1999 la detrazione di L. 300.000 per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, prevista come facolta' dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive integrazioni e modificazioni; 2. di escludere dai benefici di cui al precedente dispositivo, riconoscendo pertanto la sola detrazione di L. 200.000 ai proprietari aventi immobili classificati catastalmente alle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville), A9 (costruzioni di particolare pregio storico ed artistico); 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI FONTANELLA (Bergamo) Il comune di FONTANELLA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I.. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999: 1) aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille. 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locale ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5,80 per mille; 3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5,80 per mille; 4) aliquota da apllicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5,80 per mille. (Omissis). 7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5,80 per mille. (Omissis). II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito da commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente. (Omissis). V. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale dle soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). VII. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta localta. (Omissis). X. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancelazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1ù0 gennaio dell'anno successivo. (Omissis). COMUNE DI FORENZA (Potenza) Il comune di FORENZA (provincia di Potenza) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, come determina, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille rapportato al valore sia della prima che per le altre case. (Omissis). COMUNE DI FOSSACESIA (Chieti) Il comune di FOSSACESIA (provincia di Chieti) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). A. di adeguare, in applicazione delle disposizioni normative e per tutte le motivazioni di merito descritte in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999 nella maniera seguente: prima abitazione 4,75 per mille; tutte le altre unita' immobiliari 7 per mille; immobili destinati ad attivita' produttive (commercio, artigianato, esercizi pubblici ed affini, attivita' sportive e ricreative) 6 per mille; terreni agricoli 4,75 per mille; fermo restando la detrazione per la prima abitazione nella misura di L. 200.000 e le altre riduzioni e detrazioni gia' in vigore che vengono contestualmente riportate e riapprovate nella maniera seguente: 1) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto re- ale, e i suoi familiari dimorano abitualmente). Sono altresi' consid- erate unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali quelle possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; 2) l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dall'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertato dall'Ufficio tecnico comunale, previa richiesta scritta del contribuente, e con perizia a carico del proprietario. Il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15; 3) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili - aliquota 4 per mille, per un periodo massimo di anni tre a partire dalla data di ultimazione della costruzione; 4) aumento della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 per i soggetti d'imposta che si trovano nelle seguenti condizioni: a) famiglie monoreddito composte da 5 o piu' persone con reddito imponibile relativo all'anno precedente non superiore a L. 20.000.000; b) famiglie plurireddito avendo reddito imponibile relativo all'anno precedente non superiore ai 30 milioni comprendenti nel loro nucleo familiare uno dei seguenti casi: due o piu' disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno due anni; uno o piu' disabili con invalidita' civile non inferiore al 75% risultante dal certificato di invalidita' civile rilasciato dalle competenti strutture pubbliche. c) pensioni con reddito familiare non superiore alla pensione minima sociale di reddito imponibile per l'anno precedente, ed in possesso del solo appartamento ed eventuale garage quale unica proprieta'. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo di diritto di usufrutto uso o abitazione il contribuente non dovra' possedere altra proprieta' immobiliare; d) occupanti unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale del socio assegnatario; e) assegnatari di alloggi degli istituti autonomi per le case popolari; 5) unita' immobiliari possedute da enti senza scopi di lucro aliquota 4 per mille; 6) alloggi locati, con contratto registrato, a soggetti residenti che li utilizzano come dimora abituale (sono esclusi in ogni caso gli alloggi locati ad uso stagionale) aliquota 4,75 per mille. (Omissis). COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO (Venezia) Il comune di FOSSALTA DI PORTOGRUARO (provincia di Venezia) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999, una doppia aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata come segue: aliquota 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dando atto che: 1) ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, e stata considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 2) in attuazione dell'art. 8, comma 3, lettera c), del regolamento per la disciplina dell'I.C.l. che, di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado di parentela; aliquota 6 per mille per tutti gli altri immobili; 2. di determinare, ai sensi dell'art. 5, comma 2), lettera d), punto 2) del regolamento per la disciplina dell'l.C.l., in attuazione dell'art. 59, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 446/1997, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche, i valori di riferimento delle aree fabbricabili nella misura prevista dalla tabella allegato sub. 2) alla presente deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale della stessa. (Omissis). COMUNE DI FOSSATO SERRALTA (Catanzaro) Il comune di FOSSATO SERRALTA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire che l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 e' stata fissata nella misura unica del 6,5 per mille. (Omissis). dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto ad altro diritto reale, ed ai suoi famigliari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA (Brindisi) Il comune di FRANCAVILLA FONTANA (provincia di Brindisi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999 nel 5,90 per mille l'aliquota unica di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), sui fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli soggetti a tale imposta; 2. di fissare, altresi', la detrazione d'imposta prevista dalla legge di L. 200.000 nella misura unica di L. 325.000 per immobili destinati ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta stessa. (Omissis). COMUNE DI FRASSINETO PO (Alessandria) Il comune di FRASSINETO PO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,50 per mille, dando atto di non provvedere all'applicazione delle riduzioni cosi' come previste dell'art. 3, commi 55 e successivi, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, ad eccezione della riduzione di L. 200.000 per le abitazioni a titolo principale. (Omissis). COMUNE DI FRASSINO (Cuneo) Il comune di FRASSINO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare al 6,5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999; di fissare in L. 250.000 la detrazione per la prima casa. (Omissis). COMUNE DI FRASSO TELESINO (Benevento) Il comune di FRASSO TELESINO (provincia di Benevento) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). stabilire, nella misura del 6 per mille, l'aliquota da applicarsi per l'anno 1999, alla base imponibile dell'imposta sugli immobili (I.C.I.). (Omissis). COMUNE DI FRISANCO (Pordenone) Il comune di FRISANCO (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure: 4,5 per mille per le abitazioni principali; 6 per mille per gli altri immobili; 2. di stabilire, per l'abitazione principale, la detrazione di L. 300.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI FRONT (Torino) Il comune di FRONT (provincia di Torino) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare nella misura del 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 504/1992; richiamare in ordine alla detrazione per la prima casa il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dalla legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI FURCI (Chieti) Il comune di FURCI (provincia di Chieti) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI GABICCE MARE (Pesaro e Urbino) Il comune di GABICCE MARE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire nel seguente modo le aliquote I.C.I. per il 1999: a) 5,2 per mille per abitazioni adibite a residenza principale dei soggetti passivi dell'imposta; b) 7 per mille per immobili diversi dalle abitazioni principali; c) L. 200.000 quale detrazione prevista per le abitazioni principali. (Omissis). COMUNE DI GAIBA (Rovigo) Il comune di GAIBA (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 5,8 per mille; 2. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota del 7 per mille per i possesori di alloggi non locati ed i terreni fabbricabili; 3. di confermare, altresi', la detrazione di L. 200.000 pari a euro 103 per unita' immobiliare adibite ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI GALLIERA VENETA (Padova) Il comune di GALLIERA VENETA (provincia di Padova) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4,7 per mille; 2. la detrazione per la prima abitazione resta fissata in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI GAMBASSI TERME (Firenze) Il comune di GAMBASSI TERME (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote l.C.l.: 5,25 per mille per le abitazioni principali ivi compresi gli alloggi locati con contratto registrato a tale titolo, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, limitatamente tra genitori e figli e viceversa e quelle possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 5,90 per mille per i restanti immobili con esclusione degli immobili di cui ai punti successivi; 7 per mille per le abitazioni non locate e comunque tenute a disposizione, non utilizzate come residenza da alcuna persona ad esclusione di quelle destinate ad attivita' imprenditoriale; 4 per mille per gli immobili di interesse artistico o architettonico compresi nel piano di recupero del centro storico approvato con delibera del consiglio comunale n. 8 del 2 marzo 1990 ai sensi della legge n. 457/1978 e della legge regionale n. 59/1980 relativamente agli interventi per i quali sono concesse le agevolazioni fiscali del 41% di cui all'art. 1, commi 1, 2, 3, 6, 7 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997. Tale aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dalla data di comunicazione di inizio lavori. (Per ottenere questa riduzione di aliquota, il contribuente dovra' presentare istanza su apposito stampato predi- sposto dall'ufficio tributi del comune entro il termine di pagamento dell'acconto l.C.l. o del saldo di ciascun anno per il quale spetta la suddetta riduzione); 2. di stabilire per l'anno 1999 la seguente maggiore detrazione di L. 350.000 per l'abitazione principale posseduta da soggetti che gia' rientrano nei parametri per l'accesso alle agevolazioni e ai servizi erogati (indigenti) previsti dalla deliberazione della giunta comunale n. 102 del 16 luglio 1998 prorogata per l'anno 1999, dalla deliberazione G.C. n. 180 del 16 dicembre 1998, esecutiva. (Per ottenere questa maggiore detrazione il contribuente dovra' presentare istanza su apposito stampato predisposto dall'ufficio tributi del comune entro il termine del pagamento dell'acconto l.C.l. o del saldo di ciascun anno per il quale spetta la maggiore detrazione). (Omissis). COMUNE DI GARLATE (Lecco) Il comune di GARLATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 1999, le seguenti misure dell'aliquota e della detrazione dell'imposta comunale sugli immobili: a) aliquota ordinaria 5,5 per mille, detrazione per l'abitazione principale L. 200.000; b) elevazione della detrazione da L. 200.000 a L. 500.000 per l'immobile adibito ad abitazione principale posseduto da soggetti con reddito complessivo del nucleo familiare costituito solo da pensione sociale, oppure nucleo familiare con a carico soggetti disabili al 100% riconosciuti dagli enti preposti e reddito complessivo non superiore a 40 milioni; c) elevazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 per l'immobile adibito ad abitazione principale posseduto da soggetti con reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a L. 10.000.000; d) aliquota 5,5 per mille per gli immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale; e) aliquota 7 per mille per gli immobili non locati o per gli immobili della categoria catastale "A" posseduti in aggiunta all'abitazione principale; f) aliquota 6 per mille per gli immobili diversi da abitazioni adibiti all'esercizio di imprese, ed aree fabbricabili; 2. (omissis); 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata. (Omissis). COMUNE DI GASPERINA (Catanzaro) Il comune di GASPERINA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1ù0 gennaio 1999, nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI GAVI (Alessandria) Il comune di GAVI (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, ai sensi di quanto in narrativa, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del comune di Gavi nelle seguenti misure: aliquota del 5,5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale; aliquota del 6,5 per mille per le altre unita' immobiliari, comprese eventuali pertinenze. (Omissis). COMUNE DI GAVORRANO (Grosseto) Il comune di GAVORRANO (provincia di Grosseto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare (omissis) per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, come sotto indicato: 4,7 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, nonche' agli assegnatari di alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita all'abitazione principale; 6,9 per mille per tutti gli altri soggetti passivi; mantenendo per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale, come previsto per legge, fino a concorrenza del suo ammontare, in L. 200.000 per tutti, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI GENIVOLTA (Cremona) Il comune di GENIVOLTA (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille. 2. di dare atto che, per le esenzioni, riduzioni, e detrazioni d'imposta, nonche' per ogni altro aspetto connesso all'applicazione dell'imposta, troveranno applicazione le disposizioni vigenti, contenute in particolare nel decreto legislativo n. 504/1992, e suc- cessive modificazioni; nonche' quelle ulteriori previste dal regolamento per l'applicazione dell'imposta, approvato in questa stessa seduta con deliberazione n. 11. (Omissis). COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA (Potenza) Il comune di GENZANO DI LUCANIA (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) siti nel comune di Genzano di Lucania (Potenza) nella misura unica del 5 per mille. La detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' stabilita in L. 200.000, senza altra detrazione o riduzione d'imposta. (Omissis). COMUNE DI GERMASINO (Como) Il comune di GERMASINO (provincia di Como) ha adottato, il 28 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, in applicazione dlele disposizioni normative di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, (omissis) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, al 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI GESTURI (Cagliari) Il comune di GESTURI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare (omissis) l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 4 per mille. (Omissis). COMUNE DI GHISLARENGO (Vercelli) Il comune di GHISLARENGO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, in relazione all'esercizio 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille; 2. di non procedere ad alcuna diversificazione dell'aliquota da applicare; 3. di confermare, anche per il corrente esercizio, la detrazione I.C.I. per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000; 4. di considerare abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata; 5. di non accordare alcuna ulteriore particolare riduzione od agevolazione in termini di applicazione all'aliquota I.C.I. (Omissis). COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA (Perugia) Il comune di GIANO DELL'UMBRIA (provincia di Perugia) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote I.C.I. con decorrenza 1ù0 gennaio 1999: a) aliquota fissa del 5,5 per mille per tutti gli immobili con esclusione di quelli al punto b); b) aliquota fissa del 7 per mille per gli alloggi non locati, posseduti in aggiunta all'abitazione principale; 2. di stabilire in L. 200.000, la detrazione d'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare. (Omissis). COMUNE DI GIBELLINA (Trapani) Il comune di GIBELLINA (provincia di Trapani) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota del 6 per mille; 2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI GIUSSANO (Milano) Il comune di GIUSSANO (provincia di Milano) ha adottato, l'8 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 5,2 per mille, senza differenziazioni, confermando l'aliquota gia' applicata nel decorso anno 1998; 2. di prendere atto che la misura della detrazione per la prima abitazione e' fissata nell'importo di L. 200.000 annue rapportate al periodo di possesso nell'anno 1999, considerate le rendite catastali gia' aumentate in ragione del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge n. 662/1996; 3. di prevedere, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, le seguenti ipotesi di maggiori detrazioni sull'abitazione principale o applicazione di detrazioni facoltative: a) nel caso in cui un componente del nucleo familiare sia portatore di handicap grave, attestato dagli uffici competenti, i soggetti passivi I.C.I. con redditi familiari inferiori ai 20 milioni annui, aumentati di 6 milioni per ogni familiare a carico, applicheranno una detrazione per prima abitazione pari a L. 350.000; b) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. L'applicazione della detrazione avverra' in questo caso in misura uguale all'importo stabilito per le abitazioni principali (L. 200.000); 4. di applicare altresi' per l'anno 1999 le ipotesi agevolative previste dal vigente Regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili adottato con deliberazione n. 90 del 23 novembre 1998, ed entrato in vigore dal 1ù0 gennaio 1999 nella precisazione che l'applicabilita' delle detrazioni o maggiori detrazioni per l'anno 1999 per le motivazioni di cui ai precedenti punti a) e b) o le agevolazioni previste dal suddetto regolamento sono subordinate alla presentazione di apposita comunicazione preventiva indirizzata al sindaco entro il 30 maggio 1999 dichiarando le condizioni che ne consentono l'applicazione. Il comune provvedera' a disporre i necessari accertamenti, ove ritenuto opportuno; 5. di respingere, per le motivazioni espresse in narrativa, la proposta presentata dal consigliere Roberto Soloni (Giussano Solidale Progressisti) in merito alla differenziazione dell'aliquota I.C.I., che viene allegata in copia alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A); 6. di trasmettere le previsioni della presente deliberazione alla prefettura di Milano al fine del successivo inoltro al Ministero delle finanze. (Omissis). Avvertenza: con la presente si provvede alla ripubblicazione della delibera del comune di Giussano integrata dal punto 1) precedentemente omesso nella pubblicazione del supplemento ordinario n. 60 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 30 marzo 1999, pagg. 40 e 41, perche' non pervenuto. COMUNE DI GOLFERENZO (Pavia) Il comune di GOLFERENZO (provincia di Pavia) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. (Omissis). COMUNE DI GOLFO ARANCI (Sassari) Il comune di GOLFO ARANCI (provincia di Sassari) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). Propone di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille, dando atto che pertanto l'imposta viene determinata applicando tale aliquota alla base imponibile; di stabilire la misura della detrazione per l'abitazione principale in L. 300.000. (Omissis). Delibera in conformita'. (Omissis). COMUNE DI GORGO AL MONTICANO (Treviso) Il comune di GORGO AL MONTICANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 4 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille. 2. di confermare in L. 200.000 la riduzione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI GORGONZOLA (Milano) Il comune di GORGONZOLA (provincia di Milano) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). delibera di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1ù0 gennaio 1999: a) 5,5 per mille per le abitazioni principali con la detrazione di L. 200.000; b) 5,5, per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a genitori o figli a condizione che gli stessi abbiano la propria residenza nell'immobile concesso in uso gratuito (senza detrazione); c) 5,5 per mille per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito ai famigliari di primo grado (detrazione L. 200.000); d) 6 per mille per terreni, altri fabbricati e immobili tenuti a disposizione come residenze secondarie; e) 7 per mille per gli immobili non locati, sfitti, (si considerano tali quegli immobili che seppur idonei all'uso sono sottratti volontariamente alla locazione), o locati senza contratto di locazione registrato. (Omissis). COMUNE DI GORO (Ferrara) Il comune di GORO (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota unica per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille. (Omissis). 2. di elevare per l'anno 1999 a L. 500.000 la detrazione per l'abitazione principale ai fini I.C.I. rapportata ad anno e quota di possesso, agli aventi diritto per il riconoscimento dello stato di non abbiente che risultano essere i seguenti: pensionati e portatori di handicap monoreddito non superiore a L. 14.823.000 ai fini Irpef per l'anno 1998; pensionati, portatori di handicap e disoccupati con reddito di tutti i componenti il nucleo famigliare non superiore a L. 23.944.000 oltre a L. 1.824.000 per ogni persona a carico ai fini Irpef per l'anno 1998; famiglie numerose (sei o piu' componenti al 1ù0 gennaio 1999) in possesso del solo appartamento abitato con eventuale garage annesso, quale unica proprieta' immobiliare con reddito non superiore a L. 88.936.000 per famiglie di sei componenti, a tal reddito si aggiungono L. 14.823.000 per ogni componente in piu' ai fini Irpef per l'anno 1998; titolari di assistenza sociale a livello comunale. (Omissis). COMUNE DI GOVONE (Cuneo) Il comune di GOVONE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire, come stabilisce, per i motivi e con le finalita' in premessa illustrate, l'aliquota d'imposta I.C.I. del comune di Govone, per il 1999, nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI GRADARA (Pesaro e Urbino) Il comune di GRADARA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire le aliquote I.C.I. da applicarsi nell'anno 1999 nel modo seguente: a) nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale, considerando con tale locuzione la fattispecie nella quale vi sia identita' tra soggetto obbligato al pagamento dell'I.C.I. e soggetto dimorante abitualmente nell'unita' immobiliare medesima, con detrazione pari a L. 200.000; b) nella misura del 5,6 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati; 2. di dare atto che l'imposta di cui al precedente punto verra' applicata secondo i criteri e la normativa prevista dagli articoli 1 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche' in base al regolamento per la disciplina dell'imposta comunale n. 75 del 28 dicembre 1998 e successivamente integrato con atto n. 7 del 5 marzo 1999. (Omissis). COMUNE DI GRAFFIGNANO (Viterbo) Il comune di GRAFFIGNANO (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire di conseguenza per l'esercizio 1999 la conferma dell'aliquota I.C.I. al 5,8 per mille. (Omissis). Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla legge si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. (Omissis). COMUNE DI GRANAGLIONE (Bologna) Il comune di GRANAGLIONE (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille; 2. dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e', ai sensi dell'art. 8, secondo comma del decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996, stabilita in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI GRANTORTO (Padova) Il comune di GRANTORTO (provincia di Padova) ha adottato, il 12 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 le aliquote e tariffe dei tributi/servizi comunali come segue: viene confermata l'aliquota I.C.I. 5 per mille con la detrazione dell'importo di L. 200.000, per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui alla delibera di C.C. n. 8/98. (Omissis). COMUNE DI GRATTERI (Palermo) Il comune di GRATTERI (provincia di Palermo) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI GREVE IN CHIANTI (Firenze) Il comune di GREVE IN CHIANTI (provincia di Firenze) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di applicare, ai fini della imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, le seguenti aliquote: aliquota generale 7 per mille; aliquota per l'unita' immobiliare di persone fisiche, residenti nel comune adibita ad abitazione principale nonche' per le unita' immobiliari previste dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. 5,5 per mille; aliquota per unita' immobiliari relative agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione negli anni 1997 e 1998, 9 per mille; di determinare in L. 200.000, la detrazione di imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione deve essere rapportata ai mesi in cui si protrae tale destinazione; di elevare a L. 300.000, sempre rapportata ai mesi in cui si protrae la destinazione, la detrazione di imposta per abitazione principale esclusivamente per i soggetti che si trovano in tutte le seguenti condizioni contemporaneamente alla data del 1ù0 gennaio 1999: ultrasessantacinquenni; non esercitanti alcuna attivita' fonte di reddito di qualsiasi genere; proprietari o usufruttuari della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A/2 o A/3 o A/4 o A/5 o A/6 o A/7 ed eventuali annessi di pertinenza; la cui famiglia sia composta da solo soggetto passivo o convivente con ultrasessantenni e/o con altri soggetti non possessori di redditi di qualsiasi genere; di stabilire che i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al precedente paragrafo debbono far pervenire al comune, entro la scadenza della 1a rata 99, o entro la scadenza della 2a rata per i soggetti passivi divenuti tali oltre la data del 15 giugno, autocertificazione da sottoscriversi ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.15 nella quale si attestano l'esistenza delle predette condizioni. (Omissis). COMUNE DI GRIGNASCO (Novara) Il comune di GRIGNASCO (provincia di Novara) ha adottato, il 1ù0 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata nel comune nella misura unica del 5,1 per mille; 2. di approvare per l'anno 1999, l'applicazione della detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, di L. 200.000, secondo le modalita' e termini di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.. (Omissis). COMUNE DI GROTTAFERRATA (Roma) Il comune di GROTTAFERRATA (provincia di Roma) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). per l'anno d'imposta 1999 l'aliquota prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni viene fissata nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale. Sono comunque esclusi dall'applicazione dell'aliquota agevolata gli immobili ceduti in locazione e utilizzati dal locatario come abitazione principale . Nella misura del 5,5 per mille per gli altri immobili e nella misura del 2 per mille per gli immobili i cui proprietari eseguono lavori volti al recupero di unita' di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico del paese. Ai fini della applicazione di detta aliquota gli interessati dovranno produrre richiesta scritta con allegata certificazione rilasciata dagli organi competenti; la detrazione di L. 200.000, prevista per l'abitazione principale, viene elevata a L. 400.000 per il nucleo familiare composto al massimo da 2 persone di eta' ciascuna superiore ad anni 60, il cui reddito complessivo, composto dalla sola pensione, non sia superiore a L. 20.000.000. La detrazione spetta anche se nel nucleo familiare, come sopra composto, sia presente un figlio portatore di handicap, pur se provvisto di reddito derivante esclusivamente dallo stato particolare dello stesso. Tale maggiore riduzione opera esclusivamente dietro richiesta scritta e documentazione del richiedente; per quanto non previsto nella deliberazione, valgono le norme di cui al regolamento I.C.I. approvato con deliberazione consiglio comunale n. 110 del 29 dicembre 1998. (Omissis). COMUNE DI GUARDAMIGLIO (Lodi) Il comune di GUARDAMIGLIO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI GUARDIA SAN FRAMONDI (Benevento) Il comune di GUARDIA SAN FRAMONDI (provincia di Benevento) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 la vigente aliquota del 5,5 per mille sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). (Omissis). COMUNE DI GUSPINI (Cagliari) Il comune di GUSPINI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di riconfermare, per il 1999, la misura della detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000, l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 4,5 per mille, e l'aliquota del 6 per mille per le aree fabbricabili. (Omissis). COMUNE DI IMPRUNETA (Firenze) Il comune di IMPRUNETA (provincia di Firenze) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modifiche ed integrazioni: A) 6 per mille per: 1) le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche; 2) le unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 3) gli alloggi adibiti ad abitazione principale regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 4) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata od occupata, anche temporaneamente a qualsiasi titolo; 5) le pertinenze dell'abitazione principale, ancorche' iscritte distintamente in catasto, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/6 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato, limitatamente ad una unita' immobiliare; 6) le unita' immobiliari locate sulla base di contratti di locazione stipulati secondo i disposti dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge n. 431/1998; B) 7 per mille per: 1) le abitazioni concesse, con atto scritto di comodato gratuito, dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado residenti in questo comune alla data del 1 gennaio 1999, che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che tale concessione risulti da autocertificazione presentata dal concessionario e dal cedente; 2) le unita' immobiliari locate con contratti di locazione liberi purche' stipulati ai sensi del comma 1, art. 2 della legge n. 431/1998; 3) le aree edificabili; 4) terreni agricoli; 5) tutte le altre unita' immobiliari non comprese nel punto A) o nel punto C) seguente; C) 9 per mille per: 1) le unita' immobiliari non locate per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 4 della legge n. 431/1998; 2. di determinare, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modifiche ed integrazioni, la detrazione I.C.I. applicabile per l'anno 1999 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo come segue: a) L. 400.000 detrazione di imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi che si trovino in tutte le seguenti condizioni: abbiano compiuto al 31 dicembre 1998 il 65 anno di eta'; siano titolari nell'anno 1999 di solo reddito da pensione non superiore all'importo 1999 della pensione minima INPS, comprese le eventuali maggiorazioni sociali, o con reddito familiare pro-capite, derivante da sola pensione, pari o inferiore all'importo annuo della pensione minima INPS calcolata come sopra; non esercitino attivita' retribuita di alcun genere; siano proprietari (o titolari di diritti reali che danno luogo a soggettivita' passiva ai fini I.C.I.) sull'intero territorio nazionale della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, compresi garage, cantine, soffitte e simili, purche' annessi all'abitazione ed utilizzati in modo durevole al suo servizio; che non abbiano altre persone di fatto conviventi, titolari di redditi diversi da pensione o titolari di diritti reali che danno luogo a soggettivita' passiva ai fini I.C.I. su immobili diversi da quello oggetto del presente beneficio; per nucleo familiare si intendono tutte le persone di fatto conviventi anche se non risultanti da certificazione anagrafiche; b) L. 290.000 detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale; 3. di disporre che i contribuenti che si trovino nella condizione di fruire della maggiore detrazione di cui al punto 2) lettera a) e per quelli di cui al punto B) 1) del punto 1) del dispositivo, debbano far pervenire al comune entro la scadenza della prima rata una dichiarazione sostitutiva, redatta sui modelli disponibili presso gli uffici competenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 20 ottobre 1998 n. 403 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997 n. 127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative", nella quale attestino l'esistenza di tutte le predette condizioni, salvo accertamenti da parte del comune con conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera art. 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per falsa dichiarazione. (Omissis). COMUNE DI INDUNO OLONA (Varese) Il comune di INDUNO OLONA (provincia di Varese) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille; 2. di riconoscere, ai fini del calcolo dell'I.C.I., la detrazione di L. 200.000 sia per le abitazioni principali che per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). COMUNE DI INGRIA (Torino) Il comune di INGRIA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 (omissis) l'aliquota I.C.I. attualmente in vigore; di dare atto che per effetto della suddetta conferma tali tariffe ed aliquota risultano essere le seguenti: (Omissis). aliquota I.C.I. 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI INTRAGNA (Verbano-Cusio-Ossola) Il comune di INTRAGNA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 20 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per tutte le unita' immobiliari; di confermare la misura della detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI INTROBIO (Lecco) Il comune di INTROBIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare per l'anno 1999 la regolamentazione dell'aliquota e dell'imposta I.C.I. nel modo risultante nell'allegato sub A) che espressamente si approva, quale parte integrante e sostanziale della presente delibera. (Omissis). Allegato A I.C.I. aliquote anno 1999 aree fabbricabili ................... 6 per mille terreni agricoli .................... esenti ai sensi art. 7 comma 11, decreto legislativo n. 504/1992 immobili diversi da abitazioni ...... 6 per mille abitazione principale .............. 4,5 per mille abitazione in aggiunta alla principale 6 per mille alloggi non locati ................. 6 per mille Il comune di Introbio non intende avvalersi della possibilita' offerta agli enti senza scopi di lucro prevista all'ultimo periodo del secondo comma, art. 6 decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996. Il comune di Introbio considera come abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati in via permanente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata. Detrazioni d'imposta anno 1999: L. 200.000 per l'abitazione principale. COMUNE DI IRMA (Brescia) Il comune di IRMA (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sara' applicata in questo comune, nella misura del 6 per mille; 2. di determinare per l'anno 1999, la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 200.000 indistintamente per tutte le abitazioni principali occupate dal soggetto passivo nel rispetto degli equilibri di bilancio e ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI ISASCA (Cuneo) Il comune di ISASCA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999; di non stabilire, come del resto gia' lo scorso anno, alcuna agevolazione tra quelle previste del legislatore, in considerazione del fatto che la casistica contenuta nelle leggi (omissis) trova scarso riscontro nel territorio comunale date le modestissime dimensioni dell'ente. (Omissis). COMUNE DI ISOLA DEL LIRI (Frosinone) Il comune di ISOLA DEL LIRI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). Infine viene messa ai voti la proposta dell'assessore alle finanze di determinazione dell'aliquota I.C.I. al 6,3 per mille riformulando cosi' la proposta iniziale dell'atto deliberativo. Il consiglio approva. (Omissis). COMUNE DI JONADI (Vibo Valentia) Il comune di JONADI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 3 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999: un'aliquota unica nella misura del 5,5 per mille; 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). COMUNE DI LAMPORO (Vercelli) Il comune di LAMPORO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'esercizio 1999, l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille, confermando inoltre la non diversificazione delle aliquote cosi' come precedentemente stabilito con deliberazione della giunta comunale n. 12 del 27 febbraio 1998; di confermare, per l'esercizio 1999, la detrazione di L. 200.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; di confermare, per il 1999, l'applicazione del disposto di cui al comma 56, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, nel senso che dovra' essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero sanitari e simili, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI LANCIANO (C,) Il comune di LANCIANO (provincia di Chieti) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 6 per mille; 2. di stabilire l'aliquota I.C.I., per l'anno 1999, in ragione del 4 per mille, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, entro i tre anni dalla data di ultimazione, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' di costruzione e alienazione di immobili; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 4. di aumentare da L. 200.000 a L. 500.000 e, comunque, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che compete per le abitazioni principali a favore di proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, appartenenti alle seguenti categorie: A) famiglie composte da piu' di cinque componenti - o nelle quali siano compresi uno o piu' disabili con invalidita' civile non inferiore al 75% - con reddito familiare imponibile, relativo all'anno 1998, non superiore a lire 30 milioni; B) pensionati con reddito familiare non superiore a L. 20.000.000 di reddito imponibile anno 1998, in possesso del solo appartamento ed eventuale garage o posto macchina quale unica proprieta' del contribuente alla data del 1 gennaio 1999. Nel caso in cui l'appartamento e' abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare; La nozione di famiglia, ai fini dell'applicazione della maggiorazione prevista dal presente provvedimento, e' quella risultante dal vigente ordinamento anagrafico; C) di escludere dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000 a L. 500.000 tutte le unita' immobiliare classificate in catasto A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici); D) di fissare al 31 luglio 1999 il termine ultimo per la presentazione delle istanze, nonche' la relativa documentazione, per beneficiare della maggiorazione della detrazione. Il termine e' perentorio, pena la decadenza del beneficio della maggiorazione. L'istanza e la relativa documentazione devono essere consegnate direttamente al comune ovvero a mezzo raccomandata semplice, fa fede la data del timbro postale. Le dichiarazioni devono essere rese con atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15; E) di accogliere le istanze con riserva, al fine di poter provvedere entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione, alla eventuale motivata rettifica per mancanza delle condizioni previste. (Omissis). COMUNE DI LANZADA (Sondrio) Il comune di LANZADA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 29 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e nella misura del 5,5 per mille per tutti gli altri immobili diversi dell'abitazione principale; di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI LARI (Pisa) Il comune di LARI (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune con effetto dal 1 gennaio 1999: 1) di confermare l'aliquota di imposizione I.C.I. per l'anno 1999, nella misura del 4,8 per mille per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune; 2) di stabilire l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili; 3) di stabilire l'aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli immobili posseduti e non locati nella misura del 7 per mille; 4) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo detratte fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI LASCARI (Palermo) Il comune di LASCARI (provincia di Palermo) ha adottato, il 6 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). Propone di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili: 1) aliquota ordinaria 6 per mille; 2) aliquota ridotta per abitazione principale 4,5 per mille. (Omissis). Delibera approvare la proposta in oggetto. (Omissis). COMUNE DI LAURITO (Salerno) Il comune di LAURITO (provincia di Salerno) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure: 5 per mille prima casa o abitazione principale; 6 per mille ogni altra ipotesi impositiva. (Omissis). COMUNE DI LAZZATE (Milano) Il comune di LAZZATE (provincia di Milano) ha adottato, il 5 dicembre 1994, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1995: (Omissis). di confermare per l'anno 1995 l'aliquota del 4 per mille dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune. (Omissis). Avvertenza: lo stesso comune ha dato notizia che l'aliquota I.C.I. rimane invariata anche per il 1999. COMUNE DI LEGNANO (Milano) Il comune di LEGNANO (provincia di Milano) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure: abitazione principale 4,9 per mille; immobili diversi dell'abitazione principale 5,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI LEI (Nuoro) Il comune di LEI (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del 4 per mille. (Omissis). COMUNE DI LEMIE (Torino) Il comune di LEMIE (provincia di Torino) ha adottato, il 3 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire come in premessa specificato per l'anno 1999 una unica aliquota I.C.I. corrispondente al 5 per mille; 2. determinare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione aspetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si riferisce. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; 3. determinare che ai fini della detrazione di imposta corrispondente a L. 200.000 per l'abitazione principale si intendono come tali anche l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la suddetta unita' immobiliare non risulti locata o ceduta in uso gratuito a parenti e' affini. (Omissis). COMUNE DI LEPORANO (Taranto) Il comune di LEPORANO (provincia di Taranto) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille. (Omissis). 4. di stabilire la detrazione nella misura di L. 200.000, elevando la stessa a L. 250.000 per abitazione principale solo nel caso in cui la stessa sia l'unica unita' abitativa di proprieta' su tutto il territorio nazionale. (Omissis). COMUNE DI LEVERANO (Lecce) Il comune di LEVERANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), a modifica di quanto stabilito con la citata deliberazione commissariale n. 68 del 25 febbraio 1993, nella misura del 5 per mille, rimanendo invariate tutte le altre disposizioni in essa contenute. (Omissis). COMUNE DI LICODIA EUBEA (Catania) Il comune di LICODIA EUBEA (provincia di Catania) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). approvare, (omissis), l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille con decorrenza dal 1 gennaio 1999. (Omissis). COMUNE DI LISCIA (Chieti) Il comune di LISCIA (provincia di Chieti) ha adottato, il 13 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille. (Omissis). COMUNE DI LONDA (Firenze) Il comune di LONDA (provincia di Firenze) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 1999, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, le aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili come segue: 5,50 per mille per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e pertinenze; 7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali; 2. di stabilire come segue, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, la misura della detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000 detrazione ordinaria per l'abitazione principale; L. 300.000 detrazione a favore di nuclei familiari con reddito complessivo da L. 12.000.000 a L. 15.000.000; L. 400.000 detrazione per nuclei familiari con reddito complessivo da L. 9.000.000 a L. 12.000.000; L. 500.000 detrazione per nuclei familiari con reddito complessivo fino a L. 9.000.000. 3. di stabilire come segue le modalita' e condizioni per usufruire delle maggiori detrazioni di imposta fissare con il precedente punto 2: a) per nucleo familiare si intendono il titolare del diritto reale di godimento sull'immobile e i familiari fiscalmente a carico; b) per usufruire della detrazione e' necessario presentare autocertificazione a cura del contribuente secondo moduli predisposti dall'ufficio tributi del comune entro il 30 giugno mediante raccomandata a.r.; c) le condizioni per usufruire della maggiore detrazione sono: possesso di unica abitazione nel territorio dello Stato italiano; residenza nell'abitazione dell'intero nucleo familiare. (Omissis). COMUNE DI LONIGO (Vicenza) Il comune di LONIGO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote differenziate in conformita' all'art. 4 del decreto-legge n. 437/1996 e art. 7 del regolamento comunale sopracitato per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili: a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dai successivi punti b) e c), nella misura del 5,3 per mille; b) aliquota ridotta a favore delle persone fisiche soggeffi passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti in questo comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nella misura del 4 per mille; c) aliquota maggiorata, per gli alloggi non locati, nella misura del 6 per mille nell'intesa che detta aliquota verra' applicata agli alloggi non locati posseduti oltre l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI LORANZE' (Torino) Il comune di LORANZE' (provincia di Torino) ha adottato, il 17 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare integralmente la proposta di deliberazione allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. (Omissis). A) di confermare, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e suc- cessive modifiche ed integrazioni; B) di stabilire che per l'anno 1999, dell'imposta dovuta per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale distribuzione. (Omissis). COMUNE DI LORENZANA (Pisa) Il comune di LORENZANA (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., nella misura del 5 per mille, confermando quella gia' in vigore per l'anno 1998. (Omissis). COMUNE DI LUCCA (Lucca) Il comune di LUCCA ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di adottare le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1999: a) aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli immobili, ad eccezione dl quelli indicati nel successivo punto b); b) aliquota ridotta del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Lucca, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; c) detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 240.000 annue, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed in proporzione al numero dei soggetti passivi per i quali si verifica la medesima destinazione; d) aliquota del 5,5 per mille nei casi previsti dall'art. 5-bis del regolamento per la disciplina dell'I.C.I. approvato con deliberazione c.c. n. 166 del 22 dicembre 1998 ed ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 2. di aumentare altresi', sempre per l'anno 1999, la detrazione per l'abitazione principale, stabilendola nella misura di L. 500.000 annue, a favore dei contribuentl per i quali ricorrano tutte le seguenti condizioni: aver compiuto il 650 anno di eta' alla data del 10 gennaio 1999; essere proprietario sull'intero territorio nazionale della sola unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, eventualmente comprensiva di locali accessori e pertinenziali quali cantina, autorimessa, box, anche se accatastati autonomamente; essere pensionato o comunque non esercitare attivita' lavorative; aver avuto nell'anno 1998 un reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF non superiore a L. 16.000.000 per nucleo familiare. Tale limite di reddito viene incrementato di L. 6.000000 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare o convivente; gli ulteriori componenti del nucleo familiare non devono comunque essere possessori di' altri immobili o quote di essi oltre a quello adibito ad abitazione principale; presentare al comune di Lucca (U.O. entrate tributarie), entro il termine del 30 giugno 1999, apposita autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti sopra descritti. (Omissis). COMUNE DI LUCO DEI MARSI (L'Aquila) Il comune di LUCO DEI MARSI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1ù0 gennaio 1998: a) aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (4 per mille); b) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni principali dagli stessi posseduti nel comune (5 per mille); 2. di tenere conto, per la determinazione della base imponibile, di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. di ridurre l'imposta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e, comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4. di detrarre dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a decorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmemte alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto, altro diritto reale o ceduta ad uso gratuito a parenti in linea retta di 10 grado, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI LUNANO (Pesaro e Urbino) Il comune di LUNANO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999: immobili adibiti ad abitazione principale aliquota del 5 per mille; tutti gli altri immobili aliquota del 6,5 per mille; detrazione per abitazione principale L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI LUOGOSANO (Avellino) Il comune di LUOGOSANO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al 6 per mille; di stabilire che la detrazione dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, viene fissata nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI MADONNA DEL SASSO (Verbano-Cusio-Ossola) Il comune di MADONNA DEL SASSO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 15 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999 aliquote differenziate per gli immobili destinati ad abitazione principale da un lato e gli altri immobili (residenze secondarie, alloggi non locati, ecc.) dall'altro rispettivamente del 5,5 per mille e 6,5 per mille. 2. di determinare in L. 500.00, per l'anno 1999, l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI MAGLIANO SABINA (Rieti) Il comune di MAGLIANO SABINA (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI MAGLIOLO (Savona) Il comune di MAGLIOLO (provincia di Savona) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille per l'anno 1999 senza applicare differenziazioni. (Omissis). COMUNE DI MALBORGHETTO - VALBRUNA (Udine) Il comune di MALBORGHETTO - VALBRUNA (provincia di Udine) ha adottato, il 14 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 2. di confermare per l'anno 1999, per i motivi meglio esposti in premessa, l'aliquota differenziata da applicare in questo comune, ai fini I.C.I. nella seguente misura: 4,5 per mille: abitazione principale; 6,5 per mille: immobili diversi abitazione principale o alloggi non locati; 3. di mantenere invariata la detrazione minima prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, elevata a L. 200.000 dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, per gli immobili adibiti ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI MALCESINE (Verona) Il comune di MALCESINE (provincia di Verona) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. approvare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota ordinaria del 6,4 per mille per gli immobili, le aree fabbricabili e i terreni agricoli situati nel comune di Malcesine ad eccezione di: a) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale intesa nei sensi voluti dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, possedute da persone fisiche, aventi residenza anagrafica nel comune di Malcesine, ed estesa alle fattispecie previste dal regolamento comunale imposta comunale sugli immobili, per le quali viene stabilita l'aliquota ridotta del 4 per mille e la detrazione prevista dall'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 pari a L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; b) unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale individuata come al punto a), per le quali viene stabilita l'aliquota ridotta del 4 per mille; c) unita' immobiliari ad uso abitazione, classificate nelle categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e A/11, possedute in aggiunta all'abitazione principale o non locate, per le quali viene stabilita l'aliquota del 7 per mille; 2. di confermare anche per l'anno 1998 la detrazione prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 pari a L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI MALETTO (Catania) Il comune di MALETTO (provincia di Catania) ha adottato, il 22 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). a) di applicare per l'anno 1999 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille; b) di applicare per l'anno 1999 l'aliquota ridotta della imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille, in favore delle persone fisiche residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI MANDURIA (Taranto) Il comune di MANDURIA (provincia di Taranto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille per l'anno 1999; di stabilire per l'anno 1999 la detrazione d'imposta pari a L. 250.000 relativamente all'abitazione principale; di dare atto altresi' che il valore delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta e' quella corrente di mercato. (Omissis). COMUNE DI MARCIGNAGO (Pavia) Il comune di MARCIGNAGO (provincia di Pavia) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., nella misura del 6 per mille; 2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. (Omissis). ALLEGATO TABELLA PER L'APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE I.C.I PER ABITAZIONE PRINCIPALE _____________________________________________________________________ Limite del reddito Importo della maggiore familiare detrazione _____________________________________________________________________ Nucleo familiare (reddito base da applicare alla generalita' dei contribuenti) Nucleo familire con presenza di disoccupati, cassintegrati, inabili a proficuo lavoro o anziani ultra 65enni (reddito base maggiorato del 50 per cento) Nucleo familiare con presenza di soggetti portatori di handicap o no autosufficienti (reddito base maggiorato del 70 per cento) Nucleo familiare con presenza di soggetti apparte- nenti alle categorie di cui alle due colonne precedenti (reddito base maggiorato del 100 per cento) _____________________________________________________________________ Numero dei componenti del nucleo familiare _____________________________________________________________________ 1 persona 2 persone 3 persone 4 persone 5 persone ed oltre _____________________________________________________________________ Fino a 20.000.000 100.000 Fino a 30.000.000 150.000 Fino a 34.000.000 200.000 Fino a 40.000.000 250.000 300.000 Fino a 22.000.000 50.000 Fino a 33.000.000 100.000 Fino a 37.400.000 150.000 Fino a 44.000.000 200.000 250.000 Fino a 24.000.000 20.000 Fino a 36.000.000 50.000 Fino a 40.800.000 100.000 Fino a 48.000.000 150.000 200.000 Fino a 26.000.000 - Fino a 39.000.000 20.000 Fino a 44.200.000 50.000 Fino a 52.000.000 100.000 150.000 Fino a 28.000.000 - Fino a 42.000.000 - Fino a 47.600.000 20.000 Fino a 56.000.000 50.000 100.000 Fino a 30.000.000 - Fino a 45.000.000 - Fino a 51.000.000 - Fino a 60.000.000 20.000 50.000 Oltre 30.000.000 - Oltre 45.000.000 - Oltre 51.000.000 - Oltre 60.000.000 - 20.000 COMUNE DI MARONE (Brescia) Il comune di MARONE (provincia di Brescia) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) che sara' applicata in questo comune nel modo seguente: 5,5 per mille per le abitazioni principali e sue pertinenze; 6,3 per mille per le abitazioni in aggiunta a quelle principali; 6,3 per mille per le unita' immobiliari diverse dalle abitazioni; 2. di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale escluse le pertinenze. (Omissis). COMUNE DI MAROSTICA (Vicenza) Il comune di MAROSTICA (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare (omissis) le aliquote per l'abitazione principale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 come ridefinito dall'art. 5 del vigente regolamento comunale, come segue: a) aliquota del 5 per mille sui fabbricati urbani destinati ad abitazione principale come definita dal comma 2 dell'art. 8 decreto legislativo n. 504/1992, e art. 5 del regolamento comunale; b) aliquota del 6 per mille sui seguenti immobili: 1) fabbricati urbani classificati nelle categorie catastali dei gruppi: A) diversi dall'abitazione principale (abitazioni, uffici, ecc.); B) collegi, scuole, uffici pubblici, ecc.; C) negozi, magazzini; D) alberghi, fabbricati commerciali, industriali, ecc. 2) aree fabbricabili; 3) terreni agricoli. c) detrazione per l'abitazione principale e' di L. 200.000. (cfr. comma 2, art. 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662) limitatamente ai soggetti di cui alle lettere a), b) dell'art. 5 del nuovo regolamento comunale; 2. di dare atto che ai sensi dell'art. 5 del nuovo regolamento comunale, agli effetti dell'applicazione dell'I.C.I., le pertinenze si considerano parte integrante dell'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI MARRADI (Firenze) Il comune di MARRADI (provincia di Firenze) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999 nelle seguenti misure: a) 5,50 per mille per l'unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale; b) 7 per mille per tutte le altre unita' immobiliari; 2. di confermare, per l'anno 1999, la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione e proporzionata alla percentuale di possesso; 3. di stabilire, per l'anno 1999, le seguenti agevolazioni: equiparare ad abitazione principale, in aggiunta alle fattispecie considerate per espressa previsione legislativa e regolamentare, l'immobile posseduto a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanenti, a condizione che non risultino locato; elevare a L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale per i soggetti che dimostrino di trovarsi in una delle seguenti situazioni di disagio economico o sociale: famiglie di soli ultra sessantacinquenni con reddito procapite non superiore a L. 11.500.000 riferito all'anno 1998 e non proprietari o titolari di diritti reali di altri beni immobili soggetti ad I.C.I. oltre quello abitato ivi compreso l'eventuale garage. I redditi derivanti dal fabbricato abitato e dall'eventuale garage, non concorrono alla daterminazione del reddito procapite. Non concorrono alla determinazione del reddito procapite i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte fino all'ammontare di L. 2.000.000 procapite; famiglie nelle quali siano presenti soggetti disabili gravi o soggetti non autosufficienti riconosciuti come invalidi con totale permanente inabilita' lavorativa al 100% e con impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (legge n. 18/1980) ed invalidi con totale permanente invalidita' lavorativa al 100% e con necessita' di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (legge n. 18/1980), purche' non tenuti presso strutture pubbliche o private, senza alcuna limitazione di reddito. (Omissis). COMUNE DI MARSCIANO (Perugia) Il comune di MARSCIANO (provincia di Perugia) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 1999, per tutte le tipologie di immobili e/o contribuenti; 2. di elevare, per l'anno 1999, la detrazione I.C.I. relativa alle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, prevista in L. 200.000 dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a L. 3000.000, in presenza di tutte le seguenti condizioni: a) il reddito complessivo annuo ai fini IRPEF, conseguito nell'anno immediatamente precedente quello di applicazione del tributo dal nucleo familiare di convivenza del soggetto che chiede la maggiore detrazione, non deve superare i seguenti limiti: nucleo familiare con unico componente: L. 10.000.000; nucleo familiare con due componenti: L. 18.000.000; nucleo familiare con piu' di due componenti: L. 18.000.000, piu' ulteriori L. 4.000.000 per ogni componente eccedente i due; b) l'unita' immobiliare cui si riferisce la maggiore detrazione deve avere un valore imponibile, ai fini dell'I.C.I., non superiore a L. 120.000.000; c) i singoli componenti il nucleo familiare di convivenza del contribuente I.C.I: non debbono essere possessori di ulteriori unita' immobiliari di tipo abitativo nell'anno di applicazione del tributo e in quello immediatamente precedente; 3. di stabilire che per l'applicazione della suddetta maggiore detrazione valgono le seguenti modalita': a) i contribuenti che intendono beneficiare della menzionata maggiore detrazione, debbono inoltrare all'ufficio tributi del comune, entro il mese di giugno, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui sia attestata la sussistenza dei requisiti sopra indicati; b) l'amministrazione comunale si riserva di verificare la veridicita' di quanto dichiarato dai contribuenti e provvedera' all'applicazione del maggior tributo, nonche' delle sanzioni e degli interessi previsti dalla legge, nel caso in cui sia accertata l'assenza dei requisiti prescritti per beneficiare della elevazione della summenzionata detrazione I.C.I. (Omissis). COMUNE DI MASCALI (Catania) Il comune di MASCALI (provincia di Catania) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura cosi' specificata: 5,40 per mille per l'abitazione principale dei residenti; 6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale; 6 per mille per le aree fabbricabili; 2. di elevare a L. 300.000 la detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei cittadini residenti nel comune. (Omissis). COMUNE DI MASCHITO (Potenza) Il comune di MASCHITO (provincia di Potenza) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di riconfermare per l'anno 1999 la tariffa unica I.C.I. applicata per l'anno 1998 pari al 5 per mille sulla base imponibile del valore dell'immobile con una detrazione per la prima casa pari a L. 200.000 (al cambio di L. 1936,27 per euro). (Omissis). COMUNE DI MASERA' DI PADOVA (Padova) Il comune di MASERA' DI PADOVA (provincia di Padova) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'esercizio 1999: aliquota del 4,9 per mille per le abitazioni principali; aliquota del 5,3 per mille per le altre unita' immobiliari diverse dalle abitazioni principali; aliquota del 5,3 per mille per i terreni agricoli; aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati e per le aree fabbricabili; detrazione per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000 annue; ulteriore detrazione di L. 100.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed accatastata nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 per nucleo familiare titolare di sola pensione sociale e che non possegga a titolo di proprieta', uso, usufrutto, o altro diritto reale di godimento altri fabbricati su tutto il territorio nazionale; ulteriore detrazione di L. 100.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed accatastata nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 per nucleo familiare con soggetti portatori di handicap con invalidita' al 100%; ulteriore detrazione di L. 100.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale ed accatastata nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 per nucleo familiare con tre o piu' figli di eta' inferiore a 18 anni, studenti o disoccupati alla data del 1 gennaio 1999. Le suddette detrazioni sono comulabili. (Omissis). COMUNE DI MASSAFRA (Taranto) Il comune di MASSAFRA (provincia di Taranto) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I. di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999: 1) aliquota da applicare nella misura del 5,50 per mille: a) pur terreni, aree fabbricabili e fabbricati classificabili nel gruppo catastale D); b) pur le persone fisiche soggetti passivi di imposta per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; c) per le unita' immobiliari locate ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale; d) per gli alloggi posseduti e non locati; e) per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune; f) per i soggetti passivi di imposta e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni; 2) aliquota da applicare nella misura del 5 per mille: a) per le persone fisiche soggetti passivi di imposta e dei soci di cooperative edilizia a proprieta' indivisa per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 3) aliquota da applicare nella misura del 4,50 per mille: per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 giugno 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni e cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale, previa presentazione di certificazione di iscrizione nel registro e/o nell'albo; istituti di beneficenza ed assistenza (IPAB); II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documntazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomndata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; IV. l'imposta e' ridotta del 50% per i proprietari di unita' immobiliari sottoposte ad interventi di recupero di particolare interesse artistico o architettonico nel centro storico. Tale riduzione ha validita' per tre anni con decorrenza dal 1 gennaio successivo alla data di inizio dei lavori. L'agevolazione e' concessa ad istanza di parte corredata di attestazione sulla idonea valutazione effettuata dalla C.E.C. circa l'intervento e della comunicazione di inizio dei lavori all'U.T.C.; V. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. (art. 1, comma 6, legge n. 537/1993); VI. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; VII. la detrazione da L. 200.000 e' elevata a L. 260.000: a) per le persone fisiche soggetti passivi di imposta e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, appartenenti a nucleo familiare sino a tre persone, il cui reddito globale lordo ai fini IRPEF, determinato dalla sommatoria dei redditi di tutti i componenti, non superi l'importo di L. 30.000.000 annue, e che non siano titolari di diritti reali su altri fabbricati, la cui rendita catastale, rivalutata del 5,% ai fini I.C.I. non superi l'importo di L. 500.000, previa presentazione di dichiarazioni sottoscrit- ta dai soggetti passivi di imposta relativi ai redditi posseduti da tutto il nucleo familiare oltre alla dichiarazione che non siano titolari di altri fabbricati, la cui rendita catastale, rivalutata del 5% ai fini I.C.I., non superi l'importo di L. 500.000 e, salvo produzione di ulteriore documentazione a richiesta d'ufficio; b) fermo restando tutte le altre disposizioni riportate nel precedente punto a), il limite di reddito globale lordo ai fini IRPEF e' elevato di L. 2.000.000 per ogni altro componente il nucleo familiare; c) considerando che il reddito di riferimento e' quello dell'anno precedente (1998) e che la composizione del nucleo familiare e' quella esistente presso l'ufficio anagrafe alla data del 31 dicembre 1998; VIII. la detrazione da L. 200.000 e' elevata a L. 500.000: per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale occupate da persone svantaggiate, intendendosi per persone svantaggiate, i nuclei familiari nei quali e' compreso almeno un soggetto che e' stato sottoposto al trapianto di organi ed il cui reddito familiare non supera i 35 milioni. (Omissis). COMUNE DI MASSAROSA (Lucca) Il comune di MASSAROSA (provincia di Lucca) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 per il comune di Massarosa l'aliquota del 4,90 per mille dell'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali e relative pertinenze di cui in narrativa e l'aliquota del 5,50 per mille dell'imposta comunale sugli immobili sugli altri immobili, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 50, e della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). 1. detrazione I.C.I. fino a concorrenza dell'imposta dovuta: per i nuclei familiari (formati da una o piu' persone) che percepiscono solo una pensione al minimo INPS (L. 10.110.000 lordi annui) o livelli di reddito inferiori non tenendo conto della maggiorazione del coniuge a carico o di redditi derivanti da pensioni d'invalidita'; 2. detrazione di L. 350.000 per i nuclei familiari con i seguenti tre requisiti: proprietari di non piu' di una unita' immobiliare sul territorio nazionale, comprese le pertinenze ed i garage, utilizzata quale abitazione principale; non proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2135 del Codice civile); nuclei familiari con reddito complessivo, unicamente da pensione, non superiore a L. 23.000.000 lordi annui con rivalutazione annua in base all'indice ISTAT. La richiesta deve essere inviata al sindaco che provvedera' ad effettuare le apposite verifiche. Ritenuto altresi' di dover stabilire le modalita' di richiesta e documentazione da produrre per tale agevolazione, puo' essere costituita da quanto segue: domanda in carta libera; copia certificati di pensione firmati dall'interessato attestanti la conformita' all'originale relativi all'anno in corso o dichiarazioni dell'importo e della categoria e numero di pensione; dichiarazione di non possedere altri fabbricati oltre alla casa di abitazione e dell'ammontare dei redditi dell'anno precedente; dichiarazione di non essere proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2135 del codice civile); autocertificazione di stato di famiglia, in carta semplice quale attestazione del nucleo familiare. (Omissis). Delibera: 1. di riconoscere ai soggetti che si trovano nelle condizioni di cui alla situazione di carattere sociale l'elevazione delle detrazioni, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. sull'abitazione principale per l'anno 1999, nella misura citata in narrativa, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione e situazione in applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50; 2. di stabilire che tale agevolazione debba essere riconosciuta a domanda dei soggetti stessi previa produzione della documentazione in premessa. (Omissis). COMUNE DI MEDA (Milano) Il comune di MEDA (provincia di Milano) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. 1999 nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili ad eccezione delle abitazioni diverse dalla principale e sue pertinenze, tenute a disposizione e non locate e/o affittate, per le quali l'aliquota viene fissata nella misura del 6 per mille; 2. di avvalersi della facolta' prevista dall'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992, e dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 e del decreto-legge n. 50 dell'11 marzo 1997, art. 3, aumentando da L. 200.000 a L. 500.000 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'anno 1999 dai proprietari o titolari di usufrutto, uso o abitazione a condizione che al 1 gennaio 1999: l'immobile sia destinato ad abitazione principale; il reddito annuo dell'intero nucleo familiare, riferentesi ai redditi di qualsiasi natura compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, relativo all'anno 1998 non sia superiore a L. 18.000.000 piu' 2.000.000 per ogni persona a carico, elevato di 2.000.000, per maggior importo di L. 4.000.000, qualora la persona a carico sia portatrice di handicap; e che i richiedenti appartengano, alla data del 1 gennaio 1999, alle categorie di seguito indicate: a) pensionati oltre i 60 anni di eta'; b) coniugi a carico di pensionati; c) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile; d) disoccupati, per almeno sei mesi, nell'anno 1998; e) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita', per almeno sei mesi, nell'anno 1998. (Omissis).