(all. 4 - art. 1) (parte 4)
                          COMUNE DI MELDOLA
  (Forli' - Cesena)
  Il  comune  di MELDOLA (provincia di Forli'-Cesena) ha adottato, il
29  dicembre  1998,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire ai sensi  dell'art.  6  del  decreto  legislativo  n.
504/1992,   cosi'   come   modificato   ed   integrato,  le  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo:
  A) Aliquota ordinaria al 6,5 per mille nei seguenti casi:
   1) abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale  non
rientranti nei casi previsti al punto B)1;
   2)  immobili  di  categoria  C/2  e C/6 destinati a servizio delle
abitazioni possedute in aggiunta  dell'abitazione  principale,  quali
box,  posti  auto,  soffitte  e cantine, anche se tali fabbricati non
risultano accatastati insieme alla suddetta unita' immobiliare;
   3) unita' immobiliari utilizzate per lo svolgimento  di  attivita'
rientranti   nel   settore  bancario,  assicurativo,  finanziario  ed
immobiliare;
   4) tutti gli altri immobili non rientranti  nell'aliquota  ridotta
di cui al punto B e C;
   5) aree fabbricabili;
   6) Terreni agricoli.
  B) aliquota ridotta al 5,3 per mille nei seguenti casi:
   1)   unita'   immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione
principale da parte di persone fisiche, soggetti passivi e  dei  soci
di  cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune,
per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale,
nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che
le utilizzi come abitazione principale;
   2) immobili di categoria C/2 e  C/6  destinati  a  servizio  delle
abitazioni principali, quali box, autorimesse, posti auto, soffitte e
cantine,  anche  se tali fabbricati non risultano accatastati insieme
alla unita' immobiliare adibita  ad  abitazione  principale,  per  un
massimo  di  n.  2  unita'  immobiliari  per ogni categoria catastale
sopraspecificata;
   3) unita' immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  da  parte  di  anziani  o  disabili,  che  acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a  seguito  di  ricovero
permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
   4)  unita'  immobiliari diverse dalle abitazioni, di proprieta' di
societa' di persone,  societa'  di  capitale,  societa'  cooperative,
enti, associazioni, imprese individuali direttamente utilizzate dalle
stesse  per  lo svolgimento della propria attivita', ad esclusione di
immobili utilizzati per lo svolgimento di  attivita'  rientranti  nel
settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare;
   5)   immobili  assegnati  dagli  Istituti  autonomi  per  le  case
popolari.
  C) aliquota ridotta al 4,5 per mille per gli immobili previsti  nel
punto  B,  comma  4,  nel  caso in cui la costituzione dell'impresa e
l'inizio dell'attivita' economica sia successiva al 31 dicembre 1998.
Tale aliquota ridotta, viene applicata dalla data di utilizzo diretto
dell'immobile per lo svolgimento della propria attivita';
2. di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8  del  decreto
legislativo  n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55 della
legge n. 662/1996 e come modificato dall'art. 58, comma 3 del decreto
legislativo n. 446/1997 la detrazione di  L.  230.000  a  valere  per
l'anno   1999   per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale del soggetto passivo e ad abitazione principale  dei  soci
assegnatari delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, nonche'
gli  alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti dall'I.A.C.P.,
concessi in locazione  con  patto  di  futura  vendita,  direttamente
adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MELICUCCO
  (Reggio Calabria)
  Il  comune di MELICUCCO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato,
il  16  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di prendere atto dell'aliquota I.C.I.  per  l'anno  1999  determinata
dalla  giunta  con  delibera  n.  34  del  16  marzo 1999, stabilendo
l'aliquota nella misura del 5 per mille per la prima casa e del 6 per
mille per la seconda casa.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MELILLI
  (Siracusa)
  Il comune di MELILLI (provincia di Siracusa)  ha  adottato,  il  30
marzo  1999 e il 28 maggio 1999, le seguenti deliberazioni in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 l'aliquota unica I.C.I. del 4 per mille
stabilendo di applicare per l'abitazione  principale  una  detrazione
annua nel limite di L. 300.000;
di  incrementare  l'aliquota  I.C.I. al 6,5 per mille per le seguenti
categorie D1 opifici, D2 teatri  cinematografi,  sale  per  concerti,
spettacoli  e simili; D7 fabbricati costruiti o adattati per speciali
esigenze  di  cui  attivita'  industriali  e  non   suscettibili   di
detrazione diversa senza radicali trasformazioni.
  (Omissis).
apportare  alla delibera di giunta municipale n. 297/1999 le seguenti
rettifiche:
  la categoria D2 indicata erroneamente nella parte dispositiva, deve
intendersi D3;
  l'oggetto della categoria D7, sia nella premessa  che  nella  parte
dispositiva, viene sostituito come segue:
   D7  -  fabbricati  costruiti  o  adattati per speciali esigenze di
un'attivita' industriale e non suscettibili di  destinazione  diversa
senza radicali trasformazioni.
  (Omissis).
                           COMUNE DI MELLE
  (Cuneo)
  Il  comune  di  MELLE (provincia di Cuneo) ha adottato, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire  nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili, applicabile nel comune di  Melle,  dall'anno
1999.
  (Omissis).
                  COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO
  (Pesaro e Urbino)
  Il  comune di MERCATELLO SUL METAURO (provincia di Pesaro e Urbino)
ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione  in  materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.   di   stabilire   e   confermare,  per  l'anno  1999,  l'aliquota
dell'imposta comunale  sugli  immobili,  ai  sensi  dell'art.  6  del
decreto  legislativo  n.  504/1992  come  sostituito  dal  comma  53,
dell'art. 3, della legge n. 662/1996, nella misura del 6 per mille;
2. ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del  decreto  legislativo  n.
504/1992  come  sostituito  dal comma 55, dell'art. 3, della legge n.
662/1996, per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale
del  soggetto  passivo si detraggono L. 200.000 rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3. per l'applicazione dell'imposta, si fa esplicito riferimento  alla
normativa in vigore.
  (Omissis).
                          COMUNE DI MESSINA
  (Messina)
  Il  comune  di  MESSINA  ha  adottato, il 31 marzo 1999 la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. stabilite per l'anno
1998 e precisamente:
  abitazione  principale  4,5  per  mille,  detrazione  d'imposta  L.
200.000;
  altri immobili 5,5 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MEZZENILE
  (Torino)
  Il comune di MEZZENILE (provincia di Torino)  ha  adottato,  il  22
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  stabilire,  l'aliquota unica del 5 per mille, ai fini dell'I.C.I.
per l'anno 1999;
2. determinare  che  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare
adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono,
fino alla concorrenza del suo ammontare,  L.  200.000  rapportate  al
periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione. Se
l'unita' immobiliare e' adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'
soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta  a  ciascuno  di  essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
riferisce. Per abitazione principale si intende quella nella quale il
contribuente che la possiede a  titolo  di  proprieta',  usufrutto  o
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
3. determinare che ai fini della detrazione di imposta corrispondente
a  L.  200.000,  per  l'abitazione  principale si intendono come tali
anche l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da
anziani o disabili che  acquisiscano  la  residenza  in  istituti  di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che
la  suddetta  unita'  immobiliare  non risulti locata o ceduta in uso
grauito a parenti e affini.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MISSANELLO
  (Potenza)
  Il comune di MISSANELLO (provincia di Potenza) ha adottato,  il  30
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6
per mille e la detrazione per la prima casa di L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MOLOCHIO
  (Reggio Calabria)
  Il  comune  di MOLOCHIO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato,
il  20  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
_____________________________________________________________________
   N.
Ordine    Aliquota 1998            Riferita a               Aliquota
                                                            anno 1999
  (1)        (2)                      (3)                      (4)
_____________________________________________________________________
   1          6       Ordinaria                                 6
_____________________________________________________________________
   2          6       Abitazione principale                    5,5
_____________________________________________________________________
   3                  Abitazioni locate utilizzate come
                       abitazione principale, art. 4,
                       comma 1, legge 24 ottobre 1996,
                       n. 556                                  5,5
_____________________________________________________________________
   4                  Alloggi non locati                        6
_____________________________________________________________________
   5                  Fabbricati realizzati per la vendita
                       e non venduti, art. 3, comma 55,
                       legge 23 dicembre 1996, n. 662
_____________________________________________________________________
premesso  che  per  l'unita'  immobiliare   adibita   ad   abitazione
principale si detraggono L. 200.000 (legge n. 662/1996, art. 3, comma
55,  punto  2), in caso di delibera per l'anno 1999 di una detrazione
diversa da quella sopraindicata o, in alternativa,  di  delibera  per
l'anno  1999  di  una  riduzione  d'imposta  per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale sino al 50% (legge n. 662/1996, art.
3, comma 55, punto 3); (omissis).
  detrazione maggiore di L. 200.000 valida per tutti i  contribuenti,
fissata in L. 300.000.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MOMBASIGLIO
  (Cuneo)
  Il  comune  di  MOMBASIGLIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6
per mille per tutti gli immobili;
di determinare la detrazione da  applicarsi  alla  prima  casa  nella
misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                    COMUNE DI MOMBELLO MONFERRATO
  (Alessandria)
  Il  comune  di  MOMBELLO  MONFERRATO  (provincia di Alessandria) ha
adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
2. di fissare aliquote e tariffe tributarie secondo il prospetto  che
si  allega  sub  A alla presente e sulla base delle considerazioni di
cui alla premessa e che si intendono per interamente qui riportate:
  (Omissis).
        PROSPETTO DIMOSTRATIVO ALIQUOTE E TARIFFE TRIBUTARIE
                              ANNO 1999
                               I.C.I.
_____________________________________________________________________
             Fattispecie                       Aliquota o detrazione
_____________________________________________________________________
 Aliquota per tutte le unita' immobiliari           5,5, per mille
_____________________________________________________________________
 Aliquota agevolata per gli interventi di cui
  all'art. 1, legge n. 449/1997:                    2,5 per mille
 - unita' immobiliari inagibili, inabitabili;
 - interventi finalizzati al recupero di immobili
   di interesse artistico o storico localizzati
   nei centri storici;
 - interventi volti alla realizzazione di
   autorimesse o posti auto anche pertinenziali;
 - interventi volti alla realizzazione all'utilizzo
   dei sottotetti
_____________________________________________________________________
 Detrazione abitazione principale                    200.000
_____________________________________________________________________
  (Omissis).
                         COMUNE DI MONDAINO
  (Rimini)
  Il comune di MONDAINO (provincia di Rimini) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che
segue, le aliquote per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;
_____________________________________________________________________
N.D.                 Tipologia degli immobili       Aliquote proposte
                                                        per mille
_____________________________________________________________________
1    Immobili posseduti da persone fisiche, soggetti
      soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa
      per la sola unita' immobiliare direttamente
      adibita ad abitazione principale, nonche' le unita'
      immobiliari locate con contratto registrato a
      soggetto che la utilizzi come abitazione principale    5,75
_____________________________________________________________________
2    Tutti gli altri immobili diversi da quello di cui al
      precedente punto 1                                     6,50
_____________________________________________________________________
2.  di  determinare,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come  sostituito  dall'art.  3,
comma  55,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1999 le
seguenti ulteriori detrazioni d'imposta:
_____________________________________________________________________
N.O.   Tipologia degli immobili       Riduzione  Ulteriore detrazione
                                      d'imposta       di imposta
                                                  (lire in ragione
                                                       annua)
_____________________________________________________________________
01               02                      03             04
_____________________________________________________________________
01    Contribuenti appartenenti a
       nuclei familiari formati da
       soli pensionati ultrasessantenni
       con un reddito procapite non
       superiore a L. 10.500.000
       annue lorde                                   100.000
_____________________________________________________________________
  (Omissis).
                      COMUNE DI MONFORTE D'ALBA
  (Cuneo)
  Il comune di MONFORTE D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 1
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di prendere atto e di  approvare  la  deliberazione  della  giunta
comunale  n.  18  in  data  1  marzo  1999  dichiarata immediatamente
eseguibile con la quale e' stata determinata nella misura del  5  per
mille  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili per l'anno
1999;
2. di stabilire conseguenzialmente  nella  misura  del  5  per  mille
l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili per l'anno 1999 da
applicarsi  in  misura  unica  a  tutte  le  basi  imponibili   senza
l'applicazione  delle diversificazioni previste dall'art. 6, comma 2,
decreto legislativo n. 504/1992;
3. di non esercitare la facolta' di cui all'art. 8, comma 3,  decreto
legislativo  30  dicembre  1992, n. 504, come modificato dall'art. 3,
comma 55, legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  riguardanti  l'unita'
immobiliare adibite ad abitazione principale.
  (Omissis).
                         COMUNE DI MONOPOLI
  (Bari)
  Il  comune di MONOPOLI (provincia di Bari) ha adottato, il 26 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
  a) aliquota 5,25 per mille;
  b)  L.  240.000  misura dell'importo detraibile dall'imposta dovuta
per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale   del
soggetto passivo;
  c)  L.  350.000 importo detraibile dall'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo  il
cui  nucleo familiare goda esclusivamente dell'unica fonte di reddito
costituita  da  pensione  sociale  e/o  rendita  concessa   da   enti
previdenziali  o  assistenziali  di importo non superiore a quello di
pensione sociale.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MONSERRATO
  (Cagliari)
  Il comune di MONSERRATO (provincia  di  Cagliari)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. gia'  applicate  per
l'anno 1998 e precisamente:
  1) aliquota ordinaria del 4,5 per mille;
  2)  aliquota  agevolata del 4 per mille per gli immobili adibiti ad
abitazione  principale  dai  soggetti  residenti  nel  comune  oppure
utilizzati  da  soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa residenti nel comune, agli  alloggi  regolarmente  assegnati
dagli  istituti  autonomi per le case popolari, nonche' per le unita'
immobiliari locate ad un soggetto che  le  utilizzi  come  abitazione
principale, con contratto regiistrato;
  3) aliquota agevolata del 3 per mille, per gli anni 1999-2000-2001,
a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di
unita'  immobiliari  inagibili o inabitabili o interventi finalizzati
al recupero di  immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati  nei  centri  storici, ovvero volti alla realizzazione di
autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure  all'utilizzo  di
sottotetti,  limitatamente  alle  unita' immobiliari oggetto di detti
interventi;
di considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
  1) l'unita' immobiliare posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a
condizione che la stessa non risulti locata;
  2)  l'abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta
e collaterale fino al  secondo  grado  (genitori  e  figli,  nonni  e
nipoti,  fratelli  e  sorelle)  ovvero  al  coniuge,  se  separato  o
divorziato ovvero agli affini entro il primo grado (suoceri, generi e
nuore) nelle quali hanno stabilito la propria residenza.
  (Omissis).
di  applicare  anche  per  l'anno  1999   alle   unita'   immobiliari
direttamente  adibite  ad  abitazione principale dai soggetti passivi
d'imposta la detrazione I.C.I. di  L.  250.000,  gia'  applicata  per
l'anno  1998, quando il reddito complessivo imponibile I.R.P.E.F., da
assumersi al lordo di tutti gli eventuali oneri deducibili, di  tutti
i  componenti  del  nucleo familiare, quali risultanti dall'anagrafe,
non superi L. 20.000.000, fermo restando che  nessun  componente  del
nucleo  familiare  risulti  proprietario  nel  territorio comunale di
altra unita' immobiliare o di quota di essa oltre a quella adibita ad
abitazione  principale,  da  intendersi  comprensiva   di   eventuali
pertinenze (cantina, garage, posto auto);
di stabilire che:
  1)  il  periodo  d'imposta  cui  far riferimento per il calcolo del
reddito che da' titolo  all'elevazione  della  detrazione  e'  quello
relativo all'anno precedente il periodo d'imposta I.C.I.;
  2)  che  i  contribuenti  che  ne  hanno  titolo debbono presentare
richiesta all'Ufficio tributi del comune entro il 31  dicembre  1999,
con  l'avvertenza  che  nel  caso  le  richieste  pervengano oltre il
suddetto termine non saranno prese in considerazione;
  3) che puo' essere presentata un'unica  dichiarazione  sottoscritta
da   tutti  i  contribuenti  che  ne  hanno  titolo  quando  l'unita'
immobiliare e' l'abitazione principale di piu' soggetti;
  4) che il soggetto tenuto al pagamento  dell'I.C.I.,  in  relazione
alla  richiesta  presentata, dovra' detrarre direttamente dalla quota
d'imposta dovuta la detrazione spettante.
  (Omissis).
                     COMUNE DI MONTALDO BORMIDA
  (Alessandria)
  Il  comune  di  MONTALDO  BORMIDA  (provincia  di  Alessandria)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  1999,  per  le  motivazioni  citate  in
premessa, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
  aliquota  del 5,5 per mille per i terreni agricoli che non ricadono
in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'art. 15  della
legge 27 dicembre 1977, n. 984;
  aliquota  del 5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti
passivi e dei soci di cooperative a proprieta' indivisa residenti nel
comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita  ad  abitazione
principale;
  aliquota del 7 per mille da applicarsi a tutte le altre fattispecie
di immobili;
dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla  concorrenza
del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante
il  quale  si  protrae  tale destinazione; se l'unita' immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la detrazione medesima si verifica.
  (Omissis).
                      COMUNE DI MONTALTO LIGURE
  (Imperia)
  Il  comune di MONTALTO LIGURE (provincia di Imperia) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
confermare e approvare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura
del  5,5  per  mille  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale;
fissare l'aliquota per gli altri immobili al 7 per mille;
evidenziare  che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggello  passivo  di  detraggono,  fino
alla  concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale  destinazione,  mentre  se
l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione principale da piu'
soggetti  passivi,  la  detrazione  spetta   a   ciascuno   di   essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica;
rilevare  che  ai  sensi  dell'art.  3,  commi 48 e 51 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono state rivalutate le rendite catastali ur-
bane del 5%, nonche' i redditi  dominicali  del  25%  ai  fini  della
determinazione del valore imponibile I.C.I.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MONTAPPONE
  (Ascoli Piceno)
  Il comune di MONTAPPONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
a) 4 per mille:
  sui fabbricati realizzati per la vendita e non venduti  da  imprese
che  hanno  per  obbligo  esclusivo  l'attivita'  di costruzione e di
alienazione di immobili;
  sui fabbricati di proprieta' di enti non aventi scopi di lucro;
b) 5 per mille:
  per le unita' immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  del
soggetto passivo. E' considerata abitazione principale anche I'unita'
posseduta  a  titolo  di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario, in
via permanente, a condizione che la stessa non sia locata;
  per  le  unita'  immobiliari  diverse  dall'abitazione  principale,
destinate ad uso abitativo, locate con contratto di locazione;
c) 5,5 per mille:
  le unita' immobiliari ad uso abitativo non locate;
  per le unita' immobiliari ad uso diverso da quello abitativo;
riduzioni e detrazioni:
  1.  riduzione  del  50  per  cento  dell'imposta  per  i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e non utilizzabili;
  2. detrazione d'imposta di L. 300.000  per  le  unita'  immobiliari
appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad
abitazione  principale  dei  soci  assegnatari,  per  alloggi  E.r.p.
assegnati dagli istituti case popolari, e per  alloggi  destinati  ad
abitazione  principale  di  soggetti  in  situazioni di grave disagio
economico e sociale.
  (Omissis).
                   COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA
  (Pescara)
  Il comune di  MONTEBELLO  DI  BERTONA  (provincia  di  Pescara)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di  determinare  per  l'anno  1999 l'aliquota unica da applicare alla
base imponibile  ai  fini  della  determinazione  dell'I.C.I.,  nella
misura  del  5  per  mille  senza apportare alcuna differenzazione di
aliquota secondo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di  legge
(detrazione L. 200.000 per abitazione principale).
  (Omissis).
                   COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO
  (Vicenza)
  Il  comune  di  MONTEBELLO  VICENTINO  (provincia  di  Vicenza)  ha
adottato, le seguenti  deliberazioni  in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare anche per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:
  4,5 per mille sulla abitazione principale comprese le pertinenze di
proprieta'  del  titolare  dell'abitazione  principale   direttamente
utilizzati  o  dallo stesso o dai componenti il suo nucleo familiare.
Per pertinenze si intende la soffitta e la cantina che  sono  ubicati
nello  stesso  edificio  o  complesso  immobiliare  nel quale e' sita
l'abitazione principale; il garage  o  box  o  posto  auto  anche  se
ubicato  in  altra sede a condizione che si tratti dell'unico garage,
box o posto auto;
  5,5 per mille sugli altri immobili.
  (Omissis).
3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo si detrae, fino a concorrenza del suo
ammontare, l'importo  previsto  dall'art.  8,  comma  2  del  decreto
legislativo  n.   504/1992 rapportato al periodo dell'anno durante il
quale si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la  quale  la  destinazione  medesima  si  verifica.  Per  abitazione
principale  si  intende  quella  nella  quale il contribuente, che la
possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i
suoi  familiari  dimorano  abitualmente.   Sono   considerate   parti
integranti  dell'abitazione  principale  le sue pertinenze, ancorche'
iscritte distintamente in catasto. L'assimilazione opera a condizione
che il proprietario o titolare di diritto reale di  godimento,  anche
se  in  quota  parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora
sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento,  anche  se
in  quota  parte,  della  pertinenza e che questa sia durevolmente ed
esclusivamente asservita alla predetta abitazione;
4. ai fini di cui al comma precedente, si intende per pertinenza,  la
soffitta  e  la  cantina  che  sono  ubicati  nello stesso edificio o
complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale.   Il
garage  o  box  o  posto  auto  viene considerato pertinenza anche se
ubicato in altra sede a condizione che si tratti  dell'unico  garage,
box o posto auto;
5.  resta  fermo  che  l'abitazione  principale  e  le sue pertinenze
continuano ad essere unita' immobiliari distinte e separate, ad  ogni
altro  effetto  stabilito  nel  decreto  legislativo  n.  504  del 30
dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di  esse,
del  proprio  valore  secondo i criteri previsti nello stesso decreto
legislativo. Resta, altresi', fermo che la detrazione spetta soltanto
per   l'abitazione  principale,  traducendosi,  per  questo  aspetto,
l'agevolazione di cui al  comma  1  nella  possibilita'  di  detrarre
dall'imposta  dovuta  per  le  pertinenze la parte dell'importo della
detrazione  che  non  ha  trovato  capienza  in  sede  di  tassazione
dell'abitazione principale;
6.  si  considerano  abitazioni  principali  anche  quelle abitazioni
utilizzate e concesse in uso gratuito da:
  a) genitori verso figli;
  b) figli verso genitori;
  c) fratelli verso fratelli;
per  tali  fattispecie  viene  applicata   l'aliquota   ridotta   per
l'abitazione  principale e la relativa detrazione. Il beneficio viene
concesso solo a seguito di domanda  presentata  dal  richiedente  con
allegata  copia  del  contratto  registrato  di  comodato  gratuito e
decorre dalla data di registrazione dello stesso;
7. la detrazione di cui al comma 3  e'  elevata  all'importo  massimo
previsto dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 per
la seguente situazione di carattere sociale:
  a) possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale
esclusivamente   dell'unita'   immobiliare  direttamente  adibita  ad
abitazione principale;
  b) abitazione occupata da una o piu' persone con  godimento  di  un
solo  reddito  da  pensione  non  superiore  al  minimo INPS oltre al
reddito della sola prima casa;
la richiesta di aumento della  detrazione  dovra'  essere  depositata
all'ufficio   protocollo   entro   il   termine   assegnato   per  la
presentazione   della   dichiarazione   I.C.I.   con   allegata   una
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di notorieta' da sottoscrivere
presso l'ufficio tributi attestante il possesso dei requisiti di  cui
al  punto  a)  e copia del modello 730 o modello di dichiarazione dei
redditi e relativa certificazione  annuale  rilasciata  dall'INPS  ai
sensi dell'art. 7-bis del D.P.R.  29 settembre 1973, n. 600;
tale  richiesta  ha  effetto anche per gli anni successivi sempre che
non si verifichino variazioni degli elementi sopra descritti; in  tal
caso il soggetto interessato e' tenuto a denunciare la variazione dei
requisiti che hanno originato la richiesta;
8. le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche:
  a)  alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie
a proprieta' indivisa, adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case popolari;
  b) per le unita' immobiliari  possedute  a  titolo  di  proprieta',
usufrutto  o abitazione da cittadini che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente o di
lungo-degenza, a condizione che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MONTEBRUNO
  (Genova)
  Il comune di MONTEBRUNO (provincia di Genova) ha  adottato,  il  20
marzo  1999,  le  seguenti deliberazioni in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire,  nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. da
applicarsi, per l'anno 1999 agli immobili di abitazione principale;
2. di stabilire, nella misura del 7 per mille  l'aliquota  I.C.I.  da
applicarsi, per l'anno 1999 agli immobili posseduti in addizione alla
prima abitazione e per gli immobili sfitti;
3.  di  stabilire,  nella misura del 3 per mille l'aliquota I.C.I. da
applicarsi ai casi previsti  dall'art.  1,  quinto  comma,  legge  n.
449/1997.
  (Omissis).
                       COMUNE DI MONTE CAVALLO
  (Macerata)
  Il  comune di MONTE CAVALLO (provincia di Macerata) ha adottato, il
31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 l'aliquota unica I.C.I. del 6 per mille
dell'intero  territorio comunale, come gia' stabilito per l'anno 1997
con  atto  di  consiglio  comunale  n.  2  del  22  febbraio  1997  e
riconfermata  per l'anno 1998 con atto di consiglio comunale n. 5 del
24 aprile 1998.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MONTECOSARO
  (Macerata)
  Il comune di MONTECOSARO (provincia di Macerata) ha adottato, il 29
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare per l'anno 1999 l'aliquota generalizzata I.C.I. del 5  per
mille  e la detrazione come per legge di L. 200.000 per le abitazioni
principali.
  (Omissis).
                        COMUNE DI MONTEFALCO
  (Perugia)
  Il comune di MONTEFALCO (provincia di Perugia) ha adottato, il
 10  marzo  1999,   la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di approvare (omissis) per l'anno  1999,  per  l'imposta  comunale
sugli immobili, le seguenti aliquote:
  una aliquota ordinaria pari al 6,8 per mille;
  una  aliquota  ridotta  pari al 5 per mille in favore delle persone
fisiche soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa,  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale, intendendosi per  tale
quella in cui il contribuente che la possiede a titolo di proprieta',
usufrutto  od  altro  diritto  reale,  ed  i suoi familiari, dimorano
abitualmente;
2. di stabilire, ai sensi dell'art. 55 della legge n. 662/1996, in L.
210.000 la detrazione dall'imposta dovuta  per  l'unita'  immobiliare
adibita ad abitazione principale, intendendosi per tale quella in cui
il  contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente.
  (Omissis).
                    COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI
  (Asti)
  Il comune di MONTEGROSSO D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il
15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura  del
5,5 per mille per tutte le categorie di immobili soggetti;
2. di determinare in ragione di L. 270.000 la detrazione per la prima
casa.
  (Omissis).  Comune di MONTELANICO   (Roma)
  Il  comune  di  MONTELANICO  (provincia di Roma) ha adottato, il 25
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare, come di seguito, le tariffe ed aliquote d'imposta per
tributi e servizi locali:
  a)  I.C.I.  -  L'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli   immobili
(I.C.I.)  e'  fissata, a decorrere dal 1 gennaio 1999, al 7 per mille
per  tutti  gli usi (art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, e successive modifiche ed integrazioni).
  (Omissis).  Comune di Montella   (Avellino)
  Il comune di MONTELLA (provincia di Avellino) ha  adottato,  il  30
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare,  per  l'anno  1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo   30
dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5 per mille;
2.  di  mantenere,  altresi',  ferma  la detrazione per la prima casa
nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).  Comune di MONTEMONACO   (Ascoli Piceno)
  Il comune di MONTEMONACO (provincia di Ascoli Piceno)  ha  adottato
la   seguente   deliberazione  in  materia  di  determinazione  delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  applicare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili
(I.C.I.)  per l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  a) aliquota ordinaria 6 per mille;
  b) aliquota 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta
 all'abitazione principale e per gli alloggi non locati;
  c) aliquota 5 per mille gli interventi previsti  dal  quinto  comma
dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
2.  di  stabilire la detrazione per l'abitazione principale in misura
di L. 200.000.
  (Omissis).  Comune di MONTEPULCIANO   (Siena)
  Il  comune di MONTEPULCIANO (provincia di Siena) ha adottato, il 26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
A) di confermare per l'anno 1999 le  aliquote  I.C.I  deliberate  con
atto n. 13 del 27 febbraio 1998 nella seguente misura:
  1)  aliquota  per  prima  casa, compreso garage facente parte della
stessa unita' immobiliare 5,5 per mille;
  2) seconde case senza distinzione se locate o meno 6,5 per mille;
  3) altri immobili 5,8 per mille detrazione per  la  prima  casa  L.
200.000 come da normativa vigente;
B)  di confermare per l'anno 1999 l'incremento della detrazione per i
proprietari prima casa da L. 200.000 a L. 300.000 come  da  normativa
vigente.
  (Omissis).  Comune di Monterosso Almo   (Ragusa)
  Il  comune  di MONTEROSSO ALMO (provincia di Ragusa) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare,  per  l'anno  1999, le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili  come  determinate  con  provvedimento  del  consiglio
comunale n. 15 del 26 febbraio 1998.
  (Omissis).
Con deliberazione del 26 febbraio 1998 il comune ha stabilito:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per
l'anno 1998, in applicazione della  normativa  citata  in  narrativa,
nelle seguenti misure:
  abitazioni principali 4 per mille;
  altri fabbricati ed aree edificabili 6 per mille.
  (Omissis).  Comune di Monte San Giovanni Campano   (lire)
  Il comune di MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (provincia di Frosinone) ha
adottato,  il  18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. vengono fissate nella misura del 5
per  mille  per  le abitazioni principale e 6 per mille per gli altri
fabbricati da applicare sulla base imponibile degli immobili soggetti
all'imposta le cui superfici insistono interamente o  prevalentemente
sul territorio comunale.
  (Omissis).
                      COMUNE di MONTESCAGLIOSO
  (Matera)
  Il  comune  di  MONTESCAGLIOSO (provincia di Matera) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
stabilire  nella  msiura  del  5  per  mille  l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999;
dare atto che la detrazione  per  l'immobile  adibito  ad  abitazione
principale e' di L. 200.000.
  (Omissis).  Comune di Montescudo   (Rimini)
  Il  comune  di  MONTESCUDO (provincia di Rimini) ha adottato, il 12
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. vengono applicate per il 1998 relativamente all'I.C.I. le seguenti
 aliquote:
  aliquota base abitazione principale 5,5 per mille;
  aliquota per altri fabbricati e terreni edificabili 6 per mille;
  confermando in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale;
2. i terreni edificabili assoggettati all'aliquota del  6  per  mille
sono  quei  terreni  che,  in  base  alla  variante generale al piano
regolatore generale approvata dalla giunta regionale con atto n. 1133
del 28 marzo  1995  e  successive  varianti  perimetrate  e  speciali
adottate,  possono  essere  oggetto  di trasformazione urbanistica ed
edilizia.
  (Omissis).  Comune di Montopoli di Sabina   (lire)
  Il comune di MONTOPOLI DI SABINA (provincia di Rieti) ha  adottato,
il   23   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  come  segue  le aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) per l'anno 1999:
  a) aliquota ordinaria del  6  per  mille  per  tutti  gli  immobili
diversi dalle unita' immobiliari destinate ad abitazioni principali;
  b)  aliquota del 5 per mille per le unita' immobiliari destinate ad
abitazioni principali.
  (Omissis).  Comune di Montoro inferiore   (Avellino)
  Il comune di MONTORO INFERIORE (provincia di Avellino) ha adottato,
il  16  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
vista la deliberazione della giunta comunale n. 352  del  27  ottobre
1998,  esecutiuva  ai sensi di legge, con la quale sono state fissate
le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  1) unita' immobiliari, aliquota del 5,50 per mille;
  2) aree fabbricabili, aliquota del 6 per mille;
  3) detrazione per abitazione principale L. 250.000;
Ravvisata  la  necessita'  di  fissare  nella  misura del 6 per mille
l'aliquota per le abitazioni secondarie e/o non locate, ad esclusione
dell'abitazione concessa in  uso  gratuito  dal  possessore  ai  suoi
familiari  (parenti  fino  al  secondo grado) per la quale l'aliquota
resta fissata nella misura del 5,5 per mille, al  fine  di  garantire
una entrata pari a L. 1.300.000.000, cosi' come programmato al Titolo
I - Categoria I - del bilancio di previsione anno 1999.
  (Omissis).  Delibera:
2.  stabilire  ai  fini  dell'imposta I.C.I. le seguenti aliquote per
l'anno 1999:
  a) abitazione principale 5,50 per mille;
  b) aree fabbricabili 6,50 per mille.
  (Omissis).
Avvertenza: la presente deliberazione  integra  la  delibera  del  27
ottobre  1998,  gia'  pubblicata nel supplemento ordinario n. 37 alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 42 del  20  febbraio  1999,  a
pag. 44, prima colonna.  Comune di Morano Calabro   (Cosenza)
  Il  comune  di MORANO CALABRO (provincia di Cosenza) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 1999 le tariffe imposte e tasse, gia'
vigenti nel 1998 riguardanti:
  (Omissis).
  g) imposta comunale sugli immobili;
per l'anno 1998 il comune di Morano Calabro ha stabilito:
  (Omissis).
di approvare per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) anno 1998
le seguenti aliquote:
  a) aliquota 4,77 per mille generalizzata per  tutti  i  fabbricati,
gia' vigente nel 1997;
  b)  aliquota  2  per  mille  a  favore dei proprietari che eseguono
interventi per come al comma 5 dell'art. 1 della  legge  27  dicembre
1997, n.  449 "Finanziaria 1998" nel rispetto documentato di tutte le
leggi e norme regolamentarie vigenti in materia;
  c)  riduzione  di  L.  220.000  per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo, gia' vigente nel 1997.
  (Omissis).  Comune di MORIGERATI   (Salerno)
  Il comune di MORIGERATI (provincia di Salerno) ha adottato,  il  31
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di aumentare l'aliquota unica I.C.I. al 5 per mille per le abitazioni
e  al  6 per mille per gli immobili destinati ad attivita' produttive
imprenditoriali.
  (Omissis).  Comune di MORNESE   (Alessandria)
  Il comune di MORNESE (provincia di Alessandria) ha adottato, il  26
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella misura
unica del 5 per mille.
  (Omissis).  Comune di MOROlO   (Frosinone)
  Il  comune  di  MOROLO  (provincia di Frosinone) ha adottato, il 25
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e'  fissata,
a decorrere dal 1 gennaio 1999, al 6 per mille (art. n. 6 del decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  e successive modifiche ed
integrazioni)  con  detrazione  per  l'abitazione  principale  di  L.
200.000.
  (Omissis).
                        Comune di Morro D'Oro
  (Teramo)
  Il  comune  di MORRO D'ORO (provincia di Teramo) ha adottato, il 27
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di riconfermare, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nelle
misura unica del 5 per mille;
2. di riconfermare per l'anno 1999  la  detrazione  per  l'abitazione
principale,  ai  sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 in L. 200.000;
3. di determinare, cosi' come si determina, per l'anno 1999, i valori
venali medi  come  previsti  nella  tabella  A),  che  allagata  alla
presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale.
  (Omissis).
                                                           Allegato A
                      TABELLA DEI VALORI MINIMI
_____________________________________________________________________
ZONA URBANISTICA                              ZONA OMOGENEA
_____________________________________________________________________
                                     Capoluogo         F.ne Pagliare
_____________________________________________________________________
                                Lire/Mq.  Lire/Mq.  Lire/Mq. Lire/Mq.
_____________________________________________________________________
"A" - Insediamenti di antica
 formazione                      50.000    25,82
_____________________________________________________________________
"B1" - Aree residenziali di
 completamento                                       80.000    41,32
_____________________________________________________________________
"B1"-"B3" - Aree residenziali
 di completamento residenziale,
 "comparti edificatori" e
 "lottizzazioni approvate"       40.000    20,66     60.000    30,99
_____________________________________________________________________
"B4" - Aree residenziali di
 completamento residenziale      30.000    15,49     40.000    20,66
_____________________________________________________________________
"C1" - Espansione residenziale
 (dopo l'esecuzione delle opere
 di urbanizzazioni)              60.000    30,99     80.000    41,32
_____________________________________________________________________
"C2" - Espansione residenziale
 pubblica P.E.E.P. (dopo
 l'esecuzione delle opere di
 urbanizzazioni)                 40.000    20,66     60.000    30,99
_____________________________________________________________________
"C3" - Espansione residenziale
 P.E.E.P. esistente (dopo
 l'esecuzione delle opere di
 urbanizzazioni)                 40.000    20,66     60.000    30,99
_____________________________________________________________________
"D1" - Direzionale                                   80.000    46,48
_____________________________________________________________________
"D2" - Artigianale/commerciale                       60.000    41,32
_____________________________________________________________________
"D3" - Industriale/artigianale                       60.000    30,99
_____________________________________________________________________
"E2" - Nuclei di adeguamento e
 ristrutturazione                25.000              25.000    12,91
_____________________________________________________________________
  Per   le   aree  edificabili  soggette  a  realizzazione  di  piani
attuativi,  tipo   comparti,   lottizzazioni,   ecc.   e/o   comunque
assoggettate alla preventiva esecuzione di opere di urbanizzazione da
parte  dei  proprietari,  il valore venale indicato nella tabella dei
valori, deve essere ridotto del 60% per le aree  aventi  destinazioni
"D2 e D3" e del 50% per le restanti aree edificabili;
4.   di  dare  atto  che  per  quanto  non  previsto  dalla  presente
deliberazione  vengono  applicate  le  disposizioni   contenute   nel
regolamento  comunale  I.C.I. approvato con deliberazione n. 5 del 27
marzo 1999, che sara' trasmessa, ai  sensi  dell'art.  52,  comma  2,
decreto legislativo n.  446/1997, al Ministero delle finanze.
                         Comune di MORSASCO
  (Alessandria)
  Il  comune  di  MORSASCO  (provincia  di Alessndria) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili da applicare sul territorio comunale di Morsasco nella
misura unica del 5,5 per mille;
2. di dare atto che la detrazione  per  l'abitazione  principale  del
soggetto  passivo  ammonta  a  L.  200.000  rapportate  ad anno, come
stabilito dall'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, comma  2,
nel testo sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.
  (Omissis).  Comune di MOTTA MONTECORVINO   (Foggia)
  Il  comune di MOTTA MONTECORVINO (provincia di Foggia) ha adottato,
il  31  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare,  per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6
per mille, cosi' come adottata nell'anno 1998.
  (Omissis).  Comune di MOTTEGIANA   (Mantova)
  Il comune di MOTTEGIANA (provincia di Mantova) ha adottato,  il  24
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da
applicare per l'anno 1998 nelle seguenti misure:
  a) 4 per mille, a favore dei proprietari  che  eseguono  interventi
volti  al  recupero  di  unita' immobiliari inagibili o inabitabili o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o architettonico localizzati nei centri storici,  ovvero  volti  alla
realizzazione  di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure
l'utilizzo di sottotetti;
  b) 4 per mille per i fabbricati realizzati per  la  vendita  e  non
venduti  dalle  imprese  che  hanno  oggetto  esclusivo  o prevalente
dell'attivita' la costruzione e l'alienazione  di  immobili,  purche'
ultimati a decorrere dal 1 gennaio 1996;
  c)  5,50  per  mille  nel  caso  di  immobile adibito ad abitazione
principale da parte del proprietario o usufruttuario;
  d)  6  per  mille  nei  casi  di  immobili  posseduti  in  aggiunta
all'abitazione  principale  anche  se  utilizzati  a qualsiasi titolo
quali abitazioni principali da parte di altri soggetti e di  immobili
diversi dalle abitazioni;
  e) 7 per mille nei casi di alloggi non locati;
2.   di  considerare  "abitazione  principale"  l'unita'  immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero  o  sanitari  a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata;
3. di mantenere invariata nella misura di L. 200.000 l'entita'  della
detrazione  prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n.
504/1992 come  sostituito  dall'art.  3,  comma  55  della  legge  n.
662/1996;
4.  di dare atto che l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui al
punto 1), lettera a) del presente atto si applica limitatamente  alle
unita'  immobiliari  oggetto  degli interventi e per la durata di tre
anni dall'inizio dei lavori, con riferimento alle spese sostenute nel
periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 1999 e  in  quello
successivo;
5.  di  dare  atto  che  l'imposta  e' ridotta del 50 per cento per i
fabbricati  dichiarati  inagibili  e   di   fatto   non   utilizzati,
limitatamente  al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette
condizioni.
  (Omissis).  Comune di MUGNANO DEL CARDINALE   (Avellino)
  Il comune di MUGNANO  DEL  CARDINALE  (provincia  di  Avellino)  ha
adottato,  il  24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire, come stabilisce, che le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili, per l'anno  1999,  vengono  confermate  nella  misura
seguente:
  a) aliquota su prima casa 4,5 per mille;
  b) aliquota su altri cespiti 5,5 per mille;
che, per gli immobili adibiti ad abitazione principale, la detrazione
viene  confermata  nella  misura  di  L. 200.000, rapportate ad anno,
senza altre agevolazioni o riduzioni.
  (Omissis).  Comune di MUGNANO DI NAPOLI   (Napoli)
  Il comune di MUGNANO DI NAPOLI (provincia di Napoli)  ha  adottato,
il   19   aprile  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
A) di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille.
  (Omissis).  Comune di MURAZZANO   (Cuneo)
  Il  comune  di  MURAZZANO  (provincia  di Cuneo) ha adottato, il 24
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare, fissare e determinare per l'anno  1999,  per  tutti
gli  immobili  soggetti  alla  disciplina dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), l'applicazione di una aliquota unica nella  misura
del 6 per mille;
2.  di  non  avvalersi della facolta' prevista dall'art. 8, comma 30,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,  come  sostituito
dall'art.  3,  comma  55,  della  legge  23  dicembre  1996,  n. 662,
concernente la possibilita' per le abitazioni principali di riduzione
dell'aliquota fino al 50% o in alternativa di aumentare la detrazione
fissa da L. 200.000 fino a L. 500.000 o di applicare le  agevolazioni
previste  dal terzo comma dell'art. 58 del citato decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446.
  (Omissis).  Comune di MURISENGO   (Alessandria)
  Il comune di MURISENGO (provincia di Alessandria)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare e stabilire, per i motivi  in  premessa  esposti,  per
l'anno 1999:
  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.) nella
misura del 4,8 per mille;
  la detrazione  per  l'abitazione  principale  nella  misura  di  L.
200.000.
  (Omissis).  Comune di NAPOLI   (Napoli)
  Il  comune  di  NAPOLI  ha  adottato, il 25 marzo 1999, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  determinare  le  seguenti  aliquote  dell'imposta  comunale sugli
immobili (I.C.I.), da applicarsi per l'anno 1999:
  a) aliquota ordinaria del 7 per mille;
  b) aliquota del 5,5 per mille per l'unita' immobiliare  adibita  ad
abitazione principale del soggetto passivo;
  c) aliquota del 6,5 per mille per le abitazioni locate;
  d) aliquota del 7 per mille per le abitazioni non locate;
  e)  aliquota  del 9 per mille per le abitazioni non locate e per le
quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da
almeno due anni;
2. elevare a L. 300.000 (pari a 154,94 euro), la  detrazione  di  cui
all'art.  3,  comma  55, punto 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662,
spettante per l'unita' immobiliare adibita ad  abitazione  principale
del soggetto passivo dell'imposta;
3.  considerare,  in  virtu'  del comma 56 dell'art. 3 della legge 23
dicembre  1996  n.  662,  come  direttamente  adibita  ad  abitazione
principale  l'unita'  immobiliare  non  locata, posseduta a titolo di
proprieta' ovvero di usufrutto,  da  anziani  o  disabili  aventi  la
residenza  anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente ed applicare alla stessa l'aliquota del  5,5  per
mille,  nonche'  la  detrazione di L. 300.000 (pari a 154,94 euro) di
cui al punto 2) del dispositivo;
4. subordinare il riconoscimento dell'aliquota e della detrazione  di
cui  al  punto 3) del dispositivo alla presentazione, al dipartimento
tributi (servizio l.C.l.), entro il primo semestre dell'anno 2000, di
apposita autocertificazione  attestante  il  possesso  dei  requisiti
richiesti;
5.  subordinare il riconoscimento dell'aliquota del 6,5 per mille, di
cui alla precedente lettera c), alla presentazione, presso gli uffici
comunali   (dipartimento   tributi   -   servizio    l.C.l.    ovvero
circoscrizioni  municipali),  nel  primo  semestre dell'anno 2000, di
apposita dichiarazione, da compilarsi su moduli all'uopo  predisposti
e  forniti  gratuitamente  dagli uffici innanzi detti, attestante che
l'unita' immobiliare risulta  occupata  in  virtu'  di  contratto  di
locazione  (semplice)  nonche'  il periodo dell'anno durante il quale
sussiste detta condizione;
6. subordinare il riconoscimento dell'aliquota del 7  per  mille,  di
cui  alla  lettera  d),  prevista  per le abitazioni non locate, alla
presentazione  di  apposita  dichiarazione  nei  termini  e  con   la
modalita'  di  cui  al  punto  5) attestante che, negli anni 1997 e/o
1998, l'immobile era adibito ad  abitazione  principale  del  soggeto
passivo ovvero concesso in locazione;
7. precisare, ai fini dell'applicazione della suddetta aliquota del 7
per  mille  per  le  abitazioni  non locate, che, per quelle occupate
nell'anno 1997 in virtu' di contratto di locazione  non  soggetto  ad
obbligo di registrazione, fara' luogo del contratto registrato idonea
autocertificazione,  allegata  alla  dichiarazione di cui al punto 6)
del dispositivo;
8. l'omissione ovvero infedelta' nelle dichiarazioni di  cui  innanzi
comporta   il   recupero   delle   maggiori  imposte  dovute  nonche'
l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
  (Omissis).  Comune di NASO   (Messina)
  Il comune di NASO (provincia di Messina) ha adottato, il  29  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  diversificare le aliquote relative all'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 1999 e fissarle come segue:
  abitazione principale 4 per mille;
  altri fabbricati 6 per mille;
  aree fabbricabili 5 per mille;
  terreni agricoli 5 per mille;
2.  di  fissare  la  detrazione  per  l'abitazione  principale  in L.
200.000;
3. di provvedere la riduzione del 50%  per  i  fabbricati  dichiarati
inagibili   o   inabitabili   e  di  fatto  non  utilizzati,  purche'
l'inabilita' o  l'inagibilita'  sia  accertata  dall'ufficio  tecnico
comunale  con  perizia  a  carico del proprietario, da allegarsi alla
dichiarazione I.C.I.,  oppure  sia  dichiarata  da  contribuente  con
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
4. di fissare nella misura del 4 per mille l'aliquota, per un periodo
non  superiore  a tre anni, relativamente all'invenduto delle imprese
che  hanno  per  oggetto  esclusivo  prevalente   dall'attivita'   la
costruzione e l'alienazione dl immobili;
5.  di  considerare  direttamente  adibite  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o dl  usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscono la residenza in istituti dl
rIcovero o sanItari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                  COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA
  (Treviso)
  Il  comune  di  NERVESA  DELLA  BATTAGLIA (provincia di Treviso) ha
adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare,  per  l'anno  1999,  le  seguenti  aliquote  per
l'imposta comunale sugli immobili:
  aliquota ordinaria: 5,30 per mille;
  detrazione abitazione principale: L. 200.000;
  altre aliquote:
   a)  4  per  mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non
venduti dalle imprese che hanno per oggetto  esclusivo  o  prevalente
l'attivita'  di costruzione e alienazione di immobili. Detta aliquota
e' applicata dalla data di ultimazione  della  costruzione  a  quella
della  stipulazione  del  contratto  di  vendita,  e  comunque per un
periodo non superiore  a  tre  anni.  Per  beneficiare  dell'aliquota
agevolata,   l'impresa   deve   effettuare   immediata  comunicazione
all'ufficio del comune della data di ultimazione  della  costruzione,
con  avviso  che  la stessa e' destinata alla vendita. L'impresa deve
comunicare all'ufficio  Tributi  del  comune  i  dati  relativi  agli
acquirenti e la data del contratto;
   b)  4  per  mille a favore dei proprietari che eseguano interventi
volti al recupero di unita' immobiliari  inagibili  o  inabitabili  o
interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o  architettonico  localizzati  nei centri storici, ovvero volti alla
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali  oppure
all'utilizzo   di   sottotetti.  L'aliquota  agevolata  e'  applicata
limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti  interventi  e
per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
  Detrazioni:
   L.  200.000 immobili, diversi dall'abitazione principale, concessi
in locazione a nuclei familiari in situazioni di  disagio  abitativo,
iscritti  negli  elenchi  per  l'accesso  agli  alloggi  di  edilizia
economico popolare e non abbiano avuto l'assegnazione a  causa  della
carenza degli stessi;
2.  sono considerate abitazioni principali, ai fini della detrazione,
le  unita'  immobiliari,  in   precedenza   adibite   ad   abitazione
principale,  possedute  a  titolo  di  proprieta'  o  di usufrutto da
anziani o disabili che  acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che le stesse non risultino locate.
  (Omissis).
                          COMUNE DI NETTUNO
  (Roma)
  Il comune di NETTUNO (provincia di Roma) ha  adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
per l'anno 1999 fissare le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:
  6.50 per mille, aliquota ordinaria;
  4.50 per mille, aliquota  da  applicare  per  l'imposta  dovuta  da
persone  fisiche  soggetti  passivi  e soci di cooperative edilizie a
proprieta' indivisa, residenti nel comune di  Nettuno,  per  l'unita'
immobiliare  direttamente  adibita  ad abitazione principale, nonche'
per quelle locate con contratto registrato  ad  un  soggetto  che  le
utilizzi come abitazione principale;
dall'imposta  dovuta  per  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del
suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante  il
quale  si  protrae  tale  destinazione;  se  l'unita'  immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica;
viene  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  e  disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa risulti non locata;
far  riferimento al relativo regolamento comunale, divenuto esecutivo
a norma di legge, per altre misure applicative  dell'imposta  di  cui
trattasi.
  (Omissis).
                     COMUNE DI NIZZA MONFERRATO
  (Asti)
  Il  comune  di NIZZA MONFERRATO (provincia di Asti) ha adottato, il
26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di prendere atto e di approvare le tariffe e le aliquote deliber-
ate dalla giunta comunale  con  i  succitati  distinti  provvedimenti
nelle seguenti misure:
  I.C.I.:
   a) aliquota ordinaria 6,5 per mille;
   b) aliquota agevolata per unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale 5 per mille;
   c)  unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizioni che non risulti locata, aliquota 5 per mille;
   d)  abitazioni  locate  con  contratti  tipo  del  secondo  canale
previsti dalla legge n. 431/1998 aliquota 6 per mille, con decorrenza
dalla data di stipulazione del contratto;
   e) detrazione abitazione principale L. 200.000.
  (Omissis).
                       COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
  (Verona)
  Il  comune  di  NOGAROLE ROCCA (provincia di Verona) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare  per  l'anno  1999,  (omissis),  l'aliquota  relativa
all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del  6  per
mille.
  (Omissis).
3.  di  determinare  in L. 250.000, fino a concorrenza dell'ammontare
dell'imposta,  la  detrazione  spettante  per  l'unita'   immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  del  soggetto  passivo, ai sensi
dell'art.  8 del decreto legislativo n. 504/1992.
  (Omissis).
                         COMUNE DI NOTARESCO
  (Teramo)
  Il comune di NOTARESCO (provincia di Teramo)  ha  adottato,  il  22
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
aliquota I.C.I.: 5,5 per mille per tutti i soggetti passivi;
detrazione: L. 300.000 per prima casa.
  (Omissis).
                COMUNE DI NOVA PONENTE - DEUTSCHNOFEN
  (Bolzano)
  Il  comune di NOVA PONENTE - DEUTSCHNOFEN (provincia di Bolzano) ha
adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione  in  materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
aliquota I.C.I: 4 per mille;
detrazione per l'abitazione principale: L. 580.000.
  (Omissis).
                     COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE
  (Venezia)
  Il  comune  di NOVENTA DI PIAVE (provincia di Venezia) ha adottato,
il  5  marzo  1999,  la  seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare,  per  l'anno  1999,  l'aliquota  I.C.I.  che  sara'
applicata in questo comune nella misura del 5 per mille;
2.  di confermare l'aliquota del 7 per mille, agli immobii sfitti, al
fine di incentivare l'effettivo utilizzo dei locali  sia  adibiti  ad
abitazione, che destinati ad attivita' produttive;
3.  di confermare l'adeguamento del 5% sugli estimi catastali urbani,
del 25%  sul  reddito  dominicale  e  la  detrazione  per  abitazione
principale  pari  a  L.  200.000  previsti dalla legge finanziaria n.
662/1996;
4. di prevedere, dal 1 gennaio 1999,  relativamente  alla  detrazione
per la prima casa:
   a)  detrazione  fino  a  L.  260.000,  in  presenza delle seguenti
condizioni:
    limite di reddito 19.000.000;
    in presenza di coniuge elevato a L. 24.000.000;
    per ogni familiare convivente L. 2.500.000;
    per  ogni  familiare  convivente  con  handicap  superiore  a  L.
3.000.000;
   b)  detrazione  fino  a  L.  320.000,  in  presenza delle seguenti
condizioni:
    limite di reddito L. 16.000.000;
    in presenza di coniuge elevato a L. 21.000.000;
    per ogni familiare convivente L. 2.500.000;
    per  ogni  familiare  convivente  con  handicap  superiore  a  L.
3.000.000.
(In riferimento all'ultima riga della tabella si precisa che trattasi
di handicap previsto dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104).
5.  dare  atto  delle  disposizioni  contenute nel regolamento I.C.I.
approvato con delibera CC 1/99, ed in particolare gli articoli 3 e  4
riguardanti l'abitazione principale e benefici connessi.
  (Omissis).
                           COMUNE DI NUORO
  (Nuoro)
  Il  comune  di  NUORO  ha  adottato, il 13 aprile 1999, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.   per  l'anno  1999  l'aliquota  per  l'applicazione  dell'imposta
comunale sugli immobili sono cosi' stabilite:
  aliquota ordinaria 7 per mille;
  aliquota abitazione principale 4 per mille;
  aliquota immobili di cui all'art. 1, comma 5 della legge n. 449 del
27 dicembre 1997 del 3 per mille;
2.  sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le
unita' immobiliari di anziani o disabili di cui all'art. 3, comma  56
della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
3.  l'aliquota prevista per l'abitazione principale oltre ai soggetti
indicati nell'art. 4 comma 1 del decreto-legge n.  437/96  convertito
nella  legge  n. 556 del 24 ottobre 1996 viene altresi' applicata per
le unita' immobiliari previste nello stesso provvedimento locate  con
contratto  registrato  ad un soggetto che le utilizzi come abitazione
principale.
  (Omissis).
                            COMUNE DI NUS
  (Aosta)
  Il comune di NUS (provincia  di  Aosta)  ha  adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno  1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili (I.C.I.), istituita a decorrere dall'anno 1993 con il
decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e ai sensi  della  legge
finanziaria n. 662, del 23 dicembre 1996 e degli articoli 58 e 59 del
decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997:
  nella misura del 4 per mille, senza nessuna diversificazione; 2. di
stabilire in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale.
  (Omissis).
                      COMUNE DI OLEVANO ROMANO
  (Roma)
  Il  comune di OLEVANO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. distinguere per l'anno 1999 le aliquote di imposta come segue:
  aliquota ordinaria 5 per mille;
  aliquota ridotta per le abitazioni ricadenti  nella  perimetrazione
del centro storico, allegata alla presente, 4 per mille;
2.   aumentare   la  detrazione  di  imposta  dovuta  per  le  unita'
immobiliari adibite ad abitazione  principale  a  L.  300.000  per  i
seguenti casi:
  i  coniugi  o  persone singole con eta' superiore ai sessantacinque
anni e con reddito annuo non superiore a L 20.000.000 (L.  10.000.000
se singoli);
  le  giovani  coppie  fino  al  raggiungimento  del  quinto  anno di
matrimonio con limite del reddito annuo lordo di L. 40.000.000.
  (Omissis).
                   COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO
  (Salerno)
  Il comune  di  OLEVANO  SUL  TUSCIANO  (provincia  di  Salerno)  ha
adottato,  il  23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili e' applicata con le
aliquote di seguito riportate:
  1) aliquota ordinaria: 5 per mille;
  2) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali
da  persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a
proprieta' indivisa residenti nel comune: 5 per mille;
  3)  unita'  immobiliari  locate  con  contratto  registrato  ad  un
soggetto che le utilizza come abitazione principale: 5 per mille;
  4) immobili diversi dalle abitazioni: 5 per mille;
  5) immobili posseduti oltre l'abitazione principale: 5 per mille;
  6) alloggi non locati: 5 per mille;
  7) immobili appartenenti ad Enti senza fine di lucro: 5 per mille;
  8) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese
che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente  dell'attivita' la
costruzione e l'alienazione di immobili in base ad  apposita  istanza
presentata dagli interessati: 5 per mille.
  (Omissis).
                       COMUNE DI OLIVETO CITRA
  (Salerno)
  Il  comune  di OLIVETO CITRA (provincia di Salerno) ha adottato, il
29  ottobre  1998,  la   seguente   deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
confermare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I., cosi'  come  stabilito
con delibera c.c. 2 del 25 febbraio 1998 e qui di seguito riportate:
  1)  abitazione  principale  fasce  sociali - I.C.I. 4,50 per mille.
Detrazione L. 280.000, solo cittadini titolari di  pensione  sociale,
titolari  di  una  pensione al minimo, quale unico reddito del nucleo
familiare, e nuclei familiari con presenza di disabili;
  2) abitazione principale - I.C.I. 4,50  per  mille.  Detrazione  L.
200.000 - per tutti i cittadini ad eccezione di quelli al punto 1);
  3)  seconde case - altri fabbricati ed aree edificabili I.C.I. 5,50
per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ONCINO
  (Cuneo)
  Il comune di ONCINO (provincia di Cuneo) ha adottato, il  24  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di determinare l'aliquota l.C.l. per l'anno 1999 nella misura del
6 per mille, per quanto riguarda le abitazioni principali;
2. di stabilire nel 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale  per
l'anno  1999,  per le seconde case o abitazioni comunque possedute in
aggiunta all'abitazione principale;
3. di rendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma  3,  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992  n. 504, come sostituito dall'art. 3,
comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ed ai sensi  dell'art.
58,  comma  3  del  decreto  legislativo  15 dicembre 1997 n. 446, la
detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione  principale
del soggetto passivo rimane invariata, pari a L. 200.000, rapportando
detta riduzione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione.
  (Omissis).
                           COMUNE DI OPERA
  (Milano)
  Il  comune  di  OPERA (provincia di Milano) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare  per  il 1999 le seguenti aliquote d'imposta comunale
degli immobili (l.C.l):
  aliquota 5,5  per  mille  per  le  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazioni principali;
  aliquota 7 per mille per le abitazioni non locate;
  aliquota  6 per mille per le altre unita' immobiliari diverse dalle
precedenti;
2. di dare atto che la detrazione  per  l'abitazione  principale,  ad
eccezione  dei casi previsti nel regolamento I.C.I., viene fissata in
L. 200.000;
2-bis.  di  dare  atto  che  ai  sensi  dell'art.  10  comma  4   del
regolamento,  vengono  considerate  come  l'abitazione  principale le
pertinenze quali cantine, box, posti macchina coperti  e  scoperti  e
percio' per l'anno 1999 l'aliquota da applicare e' il 5,5 per mille.
  (Omissis).
                            COMUNE DI OPI
  (L'Aquila)
  Il  comune  di  OPI (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
approvare  il  bilancio  di  previsione  relativo  all'esercizio 1999
(omissis),  facendo  propria  (omissis)  la  proposta  di  variazione
dell'aliquota I.C.I. del 4 per mille al 5 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI OROTELLI
  (Nuoro)
  Il  comune di OROTELLI (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI ORTONA
  (Chieti)
  Il  comune di ORTONA (provincia di Chieti) ha adottato, il 24 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli  immobili (I.C.I.) prevlsta dall'art. 6 del decreto legislativo
n. 504/92, nella misura del 5,5 per mille e le  detrazioni  di  legge
per  la casa di abitazione principale fruibile da parte delle persone
fisiche e residenti  nel  comune  e  da  parte  delle  cooperative  a
proprieta'  indivisa  limitatamente  agli  immobili  utilizzati quali
abitazioni principali dei soci assegnatari residenti nel comune;
2.  di  riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli  immobili  (I.C.I.)  nella  misura  del  5,8  per  mille  e  le
detrazioni di legge per tutti gli altri casi;
  (Omissis).
                        COMUNE DI OSIO SOTTO
  (Bergamo)
  Il  comune  di OSIO SOTTO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di approvare  in  via  definitiva,  le  aliquote  e  le  agevolazioni
d'imposta ai fini I.C.I., da valere per l'esercizio 1999, in ossequio
alla normativa e negli estremi in premessa indicati e precisamente:
A. Aliquota d'imposta:
            Tipologia immobile                    Aliquota '99
                    ____
Abitazione principale                             4.5 per mille
Abitazioni concesse in uso gratuito parentale
 (art. 2 regolamento I.C.I.) o posseduta da
 soggetto con residenza c/o Casa di riposo
 e/o cura                                         4,5 per mille
Altri fabbricati (escluse seconde abitazioni
 non locate) e abitazioni destinate ad uso
 parentale a appartenenti a soggetti con
 residenza c/o Casa di riposo e/o cura            6.5 per mille
Terreni                                           6,5 per mille
Seconde abitazioni non locate                     7 per mille
Aree edificablii                                  7 per mille
Immobili inagiblii e inabitabili oggetto di
 intervento di recupero a cura del proprietario   4 per mille
B. Detrazioni d'imposta per abitazioni principali: L. 210.000
C. Maggiore detrazione per abitazione principale:
  L.  350.000  e  L.  500.000  in funzione del possesso dei requisiti
oggettivi e soggettivi e  secondo  i  criteri  operativi  di  cui  ad
alIegato  n.  1),  disciplinante  altresi'  le modalita' di fruizione
dell'aliquota agevolata per intervento di recupero  immobiliare.  che
costituisce parte integrante ed inscindibile della presente.
1  -  I.C.I.  REQUISITI E MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLA MAGGIORE
DETRAZIONE D'IMPOSTA SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE  -  ANNO  1999.    A)
Requisiti:
  La  detrazione  d'imposta e' elevata, nelle misure di seguito indi-
cate e sino ad un massimo  di  L.  500.000,  a  favore  dei  soggetti
passivi che siano in possesso dei seguenti requisiti:
  1) TIPOLOGIA DEI FABBRICATI
  Possono  fruire  della  maggiore detrazione i proprietari (ovvero i
titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione) di un unico immo-
bile adibito ad  abitazione  principale,  purche'  appartenente  alle
categorie catastali A3/A4/A5/A6;
  2) SITUAZIONE REDDITUALE
  Possono  fruire della maggiore detrazione i soggetti passivi di cui
al punto 1), con reddito  imponibile  IRPEF  complessivo  per  nucleo
familiare  (riferito all'anno d'imposta 1998) non superiore ai limiti
di seguito indicati, in base alla composizione  numerica  del  nucleo
stesso:
       N.
dei componenti            Prima fascia           Seconda fascia
                        da            a       da               a
1                         0         12.500  12.501          15.620
2                         0         13.540  13.541          16.670
3                         0         17.700  17.701          24.990
4                         0         18.750  18.751          26.030
5                         0         26.550  26.551          32.280
6                         0         27.600  27.601          33.320
  7 e piu'    I redditi di riferimento di cui al punto precedente
               vanno incrementati di L. 1.000.000 per ogni componente
               in piu' del nucleo familiare.
Detrazione              L. 500.000             L. 350.000
 spettante        (100% maggiorazione)    (48% maggiorazione)
i  limiti delle fasce di reddito di cui alla tabella sopra riportata,
possono essere incrementati fino ad un massimo di L..  1.000.000  nei
seguenti casi:
  1)  nuclei  familiari con la presenza di portatore di handicap e di
disabili (con invalidita' superiore al 50%);
  2)  nuclei   familiari   di   cui   un   componente   sia   seguito
continuativamente dai servizi dell'ASL;
  3) nuclei familiari composti al massimo di due persone, delle quali
almeno una ultrasettantenne;
  4)  nuclei familiari che sostengano spese gravose per garantirsi il
soddisfacimento di bisogni o diritti essenziali, ad esempio spese  di
locazione o sanitarie.  B) Modalita':
  Il  beneficio  della  maggiore  detrazione,  determinata  secondo i
requisiti suddetti, sara' comunque condizionato alla presentazione di
apposita domanda, da produrre entro e non oltre il 31 maggio di  ogni
anno.
  Sulle  istanze  l'amministrazione si riserva comunque ogni facolta'
di  verifica  rispetto  alla  veridicita'  dei  dati   nelle   stesse
contenute.
  Le  dichiarazioni  mendaci  verranno  punite  con  sanzioni pari al
doppio della maggiore detrazione richiesta.
Il beneficio spetta anche ai lavoratori in stato di disoccupazione  o
in  cassa  integrazione  per l'anno corrente.   2. I.C.I. REQUISITI E
MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLA ALIQUOTA DI IMPOSTA RIDOTTA  AL  4
PER MILLE EX ART. 1, COMMA 4, LEGGE 449/1997, ANNO 1999.
  E' determinata l'aliquota di imposta agevolata ai fini I.C.I. nella
misura  del  4  per  mille  a  favore  dei  proprietari  che eseguono
interventi volti  al  recupero  di  unita'  immobiliari  inagibili  o
inabitabili.  DECORRENZA E DURATA DELL'AGEVOLAZIONE
  Il diritto all'agevolazione e' correlato alla data di presentazione
della   dichiarazione   di   inizio   attivita'   edilizia.  Se  tale
dichiarazione  viene  presentata  nei  primi  15  giorni   del   mese
l'agevolazione   spettera'  per  l'intero  mese,  in  caso  contrario
l'agevolazione iniziera' a decorrere dal mese successivo.  La  durata
dell'agevolazione  e'  fissata  in  tre  anni  dall'inizio come sopra
determinato.  MODALITA' DI FRUIZIONE.
  Al  fine  di  fruire  dell'agevolazione  il   proprietario   dovra'
presentare  apposita  domanda all'ufficio tributi comunale, indicando
nella stessa gli estremi  della  dichiarazione  di  inizio  attivita'
edilizia.
  (Omissis).
                           COMUNE DI OSTRA
  (Ancona)
  Il  comune  di OSTRA (provincia di Ancona) ha adottato, il 25 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare (omissis)  le  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  per  l'anno  1999,  immutate  rispetto all'anno 1998, nelle
seguenti misure:
  a) aliquota ordinaria: 6 per mille;
  b)  immobili  adibiti  ad  uso  abitativo  posseduti  in   aggiunta
all'abitazione principale e le relative pertinenze: 6,8 per mille;
  c) detrazione per abitazione principale: L. 200.000;
  d)  detrazione  per  immobile  adibito  ad abitazione principale da
parte del contribuente che vive da solo e che abbia compiuto 65  anni
al 31 dicembre 1998: L. 300.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PADULI
  (Benevento)
  Il  comune  di  PADULI  (provincia di Benevento) ha adottato, il 31
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999, confermando pertanto  quanto  gia'
stabilito  negli  anni  precedenti,  l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in  questo  comune  nella
misura unica del 6 per mille;
2.  di  determinare  (ai  sensi  dell'art.  8,  comma  3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come  sostituito  dall'art.  3,
comma  55,  della  legge  23 dicembre 1996 n. 662) per l'anno 1999 la
detrazione  d'imposta  di  L.  200.000   per   l'unita'   immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente.
  (Omissis).
                        COMUNE DI PAGO VEIANO
  (Benevento)
  Il  comune  di  PAGO VEIANO (provincia di Benevento) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  riconfermare  per l'anno 1999 l'aliquota d'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.
  (Omissis).
                       COMUNE DI PAISCO LOVENO
  (Brescia)
  Il comune di PAISCO LOVENO (provincia di Brescia) ha  adottato,  il
13 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di determinare per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune  nella
misura unica del 5 per mille;
2. di dare atto che l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad  abitazione  principale  da  soggetto passivo si detraggono fino a
concorrenza del suo ammontare,  L.  200.000,  rapportate  al  periodo
dell'anno durante il quale si protrae questa destinazione.
  (Omissis).
                   COMUNE DI PALAZZOLO VERCELLESE
  (Vercelli)
  Il  comune  di  PALAZZOLO  VERCELLESE  (provincia  di  Vercelli) ha
adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli  immobili  per
l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  abitazione principale (prima casa): aliquota 4 per mille;
  aree fabbricabili: aliquota 4 per mille;
  terreni agricoli: aliquota 4 per mille;
  altri fabbricati: aliquota 5 per mille;
di  considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare
posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero  o  sanitari  a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PALENA
  (Chieti)
  Il comune di PALENA (provincia di Chieti) ha adottato, il 27  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  confermare  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili per
l'anno 1999 nella misura del 6 per mille rapportato al  valore  degli
immobili.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PALIANO
  (Frosinone)
  Il  comune  di  PALIANO  (provincia di Frosinone) ha adottato, il 9
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. del 5,75 per  mille
gia' in vigore.
  (Omissis).
Avvertenza:  lo  stesso  comune  ha  dato  notizia che per il 1999 le
detrazioni sono fissate nelle misure seguenti:
  detrazione  abitazione  principale  L.  200.000  aumentabile  a  L.
300.000 per le seguenti categorie:
   capofamiglia   non   in   mobilita';   iscritto   nelle  liste  di
collocamento al 1 gennaio 1999 da almeno 2 anni, il cui familiare non
abbia alcun reddito;
   aventi nel proprio nucleo familiare persone conviventi  con  grado
di invalidita' non inferiore al 75%.
                        COMUNE DI PALLAGORIO
  (Crotone)
  Il  comune  di PALLAGORIO (provincia di Crotone) ha adottato, il 30
gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,
istituita  con  decreto  legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per
l'anno 1999, nella misura unica del 6 per mille.
  (Omissis).
                        COMUNE DI PALMARIGGI
  (Lecce)
  Il comune di PALMARIGGI (provincia di Lecce)  ha  adottato,  il  22
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  stabilire per l'anno 1999 due diverse aliquote per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita  con  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come segue:
  aliquota  del  4,5 per mille per abitazione principale, fissando la
detrazione nella misura di L. 200.000;
  aliquota del 5,5 per mille per gli  altri  immobili  diversi  dalla
abitazione principale;
2.  dare  atto  che oltre quelle previste dalla legge si considerano,
altresi', abitazioni principali, ai sensi  dell'art.  4  del  vigente
regolamento comunale sull'applicazione dell'I.C.I. le seguenti:
  a)  le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina,
soffitta, ecc.) purche' ubicate nello  stesso  edificio  o  complesso
immobiliare  nel  quale  e'  sita  l'abitazione principale, ancorche'
distintamente descritte in catasto, a condizione che il  proprietario
o  titolare  di  diritto reale di godimento, anche se in quota parte,
dell'abitazione nella quale abitualmente dimora  sia  proprietario  o
titolare  di  diritto  reale  di  godimento, anche se in quota parte,
della pertinenza e che  questa  sia  durevolmente  ed  esclusivamente
asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione
della   detrazione   si   concretizza   nella  facolta'  di  detrarre
dall'imposta dovuta per la pertinenza  la  parte  dell'importo  della
detrazione  che  non  ha  trovato  capienza  in  sede  di  tassazione
dell'abitazione principale.    La  determinazione  del  valore  delle
pertinenze continua ad essere effettuata secondo i criteri generali;
  b)  quelle  concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro
il primo grado e da questi utilizzata come abitazione principale;
  c) l'unita' imobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto
da anziani disabili che acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata;
  d)  le  unita'  immobiliari  possedute  a titolo di proprieta' o di
usufrutto da cittadini italiani non residenti  nel  territorio  dello
Stato,  a  condizione  che non risultino locate (art. 1, comma 4-bis,
del decreto legislativo 23 gennaio 1993, n. 16, come convertito dalla
legge 24 marzo 1993, n. 75);
3. dare atto che oltre che nei casi previsti dalla legge  si  applica
l'esenzione  nelle seguenti fattispecie in conformita' all'art. 5 del
citato regolamento:
  a)  per  gli  immobili  non  destinati  esclusivamente  a   compiti
istituzionali,  posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province,
nonche' dagli altri comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi fra
detti enti, dalle aziende unita' sanitarie locali;
  b) per i fabbricati posseduti a titolo di proprieta' o  di  diritto
reale  di  godimento  o  in  qualita'  di  locatore  finanziario,  ed
utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c),  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita'
assistenziali,   previdenziali,   sanitarie,  didattiche,  ricettive,
culturali, ricreative e sportive,  nonche'  delle  attivita'  di  cui
all'art.  16,  lettera  a),  della legge 20 maggio 1985, n. 222 senza
scopo di lucro.
  (Omissis).
                     COMUNE DI PALOMBARA SABINA
  (Roma)
  Il comune di PALOMBARA SABINA (provincia di Roma) ha  adottato,  il
30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella seguente misura:
  per la sola abitazione principale del soggetto d'imposta:  aliquota
5 per mille;
  detrazione per la sola abitazione principale: L. 300.000;
  per tutti gli altri immobili: aliquota del 6 per mille.
  (Omissis).
                        COMUNE DI PAPASIDERO
  (Cosenza)
  Il  comune  di PAPASIDERO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 23
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare per l'anno 1999,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.
504/1992,
 l'aliquota   dell'imposta   comunale   sugli  immobili  (I.C.I.)  da
applicare sul territorio di questo comune  nella  misura  del  5  per
mille  per  le  prime case e loro pertinenze e del 6 per mille per le
seconde  case  e  restanti  categorie  di  immobili,  per  tutto   il
territorio comunale;
di  confermare  la  detrazione  per  le prime case nella misura di L.
200.000 annue.
  (Omissis).
                         COMUNE DI PARABITA
  (Lecce)
  Il comune di PARABITA (provincia di Lecce) ha adottato la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. (omissis) determinare per l'anno d'imposta 1999 l'aliquota  I.C.I.
(imposta comunale sugli immobili) nella misura unica del 5 per mille;
2. (omissis).
  Di  determinare,  inoltre,  che  a  soggetti passivi che si trovano
nelle sottoindicate condizioni,  le  detrazioni  dell'imposta  di  L.
200.000  prevista  dal suddetto articolo e' elevata per l'anno 1999 a
L. 300.000:
   a) pensionati aventi  un  rateo  mensile,  rilevabile  dall'ultimo
avviso  di  pagamento, non superiore al minimo INPS e che non abbiano
proprieta' immobiliari all'infuori della casa di  abitazione  per  la
quale viene richiesta la detrazione;
   b) coloro che sono portatori di grave handicaps, o aventi a carico
un   portatore  handicaps  risultante  da  certificazione  rilasciata
dall'unita' sanitaria locale, ai sensi della legge 5  febbraio  1992,
n.  104, comunque acquisita o da acquisire l'ufficio e il cui reddito
mensile non  sia  superiore  al  rateo  di  pensione  minima  erogata
dall'INPS  e che non abbiano altre proprieta' immobiliari all'infuori
della casa di abitazione per la quale  viene  richiesta  la  maggiore
detrazione.
  Le  maggiori  detrazioni  saranno  concesse  con determinazione del
funzionario responsabile per i casi di cui ai punti a) e b).
  (Omissis).
                          COMUNE DI PARETE
  (Caserta)
  Il comune di PARETE (provincia di Caserta) ha adottato la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,
istituita con decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno 1999, nella
misura del 6 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI PARZANICA
  (Bergamo)
  Il comune di PARZANICA (provincia di Bergamo) ha  adottato,  il  10
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota unica del 6 per mille;
2.   di   stabilire  la  detrazione  per  l'abitazione  di  residenza
principale in L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PATRICA
  (Frosinone)
  Il comune di PATRICA (provincia di Frosinone) ha  adottato,  il  29
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di approvare per l'anno 1999 le aliquote per l'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) come di seguito riportate:
  aliquota ordinaria: 7 per mille;
  aliquota abitazione principale: 5 per mille;
  detrazione abitazione principale: L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PAULARO
  (Udine)
  Il  comune  di PAULARO (provincia di Udine) ha adottato, l'11 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di fissare, per l'esercizio finanziario 1999, nella misura  del  5
per  mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.),  senza  alcuna   diversificazione   dell'aliquota
stessa;
2.  di  fissare, per l'esercizio finanziario 1999, nella misura di L.
200.000 (euro 103,29)  la  detrazione  per  l'abitazione  principale,
senza alcuna elevazione della detrazione e riduzione dell'imposta.
  (Omissis).
                      COMUNE DI PAVIA DI UDINE
  (Udine)
  Il comune di PAVIA DI UDINE (provincia di Udine) ha adottato, il 15
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 1999, l'liquota dell'I.C.I. - imposta
comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille, gia' applicata
nell'anno 1998;
2.  di  dare  atto  che  dall'imposta  dovuta per l'unita' adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo si detraggono  L.  200.000
annue,  ai  sensi  e  con  le  modalita'  previste  dal secondo comma
dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  cosi'
come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996;
3.  per il 1999 non trova applicazione il terzo comma dell'art. 8 del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   504,   e   successive
modificazioni ed integrazioni; tale comma non si applica nemmeno alle
unita' immobiliari indicate nel quarto comma dell'articolo citato.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PEDARA
  (Catania)
  Il  comune  di PEDARA (provincia di Catania) ha adottato, l'8 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. gia'  deliberata  per
il  1998, con delibera di giunta municipale n. 20 del 9 febbraio 1998
nella misura del 4,5 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI PEDRENGO
  (Bergamo)
  Il comune  di  PEDRENGO  (provincia  di  Bergamo)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  relativamente  a  questo  comune  con  la  doppia
aliquota del:
  5,5  per  mille  per  l'abitazione  principale  e sue pertinenze ed
accessori;
  6 per mille per gli alloggi non residenziali, per le abitazioni non
locate  e  per  tutti  gli  immobili  che  non   siano   l'abitazione
principale.
  (Omissis).
                           COMUNE DI PELLA
  (Novara)
  Il  comune  di PELLA (provincia di Novara) ha adottato, il 23 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di applicare per l'anno 1999, per le motivazioni in premessa indi-
cate, l'aliquota I.C.I. ordinaria del 6,5 e l'aliquota I.C.I. ridotta
al 5,5 per mille esclusivamente per l'unita' immobiliare  adibita  ad
abitazione principale;
2. (Omissis).
3.  di  stabilire  che  l'esazione  dell'imposta  in questione dovra'
essere effettuata secondo una delle due seguenti  modalita'  previste
dall'art.  7 del vigente regolamento sull'I.C.I.:
  mediante  versamente  su appositi modelli di conto corrente postale
n.  17356288  intestati  al  comune  di  Pella   servizio   tesoreria
(disponibili presso gli uffici comunali);
  mediante  versamento  diretto  presso  la tesoreria comunale CA.RI.
PLO, agenzia di Pella.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PERLEDO
  (Lecco)
  Il comune di PERLEDO  (provincia  di  Lecco)  ha  adottato,  il  26
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6
per mille.
  L'aliquota suddetta e' stata applicata per:
   aree fabbricabili;
   terreni agricoli;
   fabbricati: abitazione  principale  in  aggiunta  alla  principale
alloggi non locati;
2.  la  detrazione  per le unita' immobiliari direttamente adibite ad
abitazione principale e' stata confermata in L. 200.000.
  (Omissis).
                           COMUNE DI PERLO
  (Cuneo)
  Il comune di PERLO (provincia di Cuneo)  ha  adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  per
l'anno  1999  nella  misura del 5 per mille per la prima casa e del 7
per mille per gli altri fabbricati;
di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare ad abitazione
principale, e' fissata in L. 200.000 dall'art. 3, comma 55,  punto  2
della succitata legge n. 662/1996.
  (Omissis).
                           COMUNE DI PERO
  (Milano)
  Il  comune di PERO (provincia di Milano) ha adottato, il 26 gennaio
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare, ai fini  della  previsione  del  gettito  I.C.I.  nel
comune di Pero, per l'anno 1999:
  l'aliquota ordinaria al 6,6 per mille;
  l'aliquota  agevolata  al  5  per mille nei confronti delle persone
fisiche  soggetti  passivi  e  di  soci  di  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa  residenti  nel comune, per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale;
  l'elevazione della detrazione per  l'abitazione  principale  da  L.
200000    a  L.  250.000  solo  ed  esclusivamente  per i soggetti in
possesso di particolari requisiti indicati  nell'allegato  A,  previa
presentazione di apposita denuncia corredata da idonea docuentazione;
l'aliquota  del  7  per  mille  per le unita' immobiliari non locate,
aventi i requisiti  di  abitabilita'  e  rientranti  nelle  categorie
catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/7, A/8 e A/10;
di approvare, (omissis) i requisiti per l'applicazione della maggiore
detrazione  per  l'abitazione  principale  che  sono  quelli indicati
nell'allegato "A", da considerarsi parte  integrante  della  presente
deliberazione.
  (Omissis).
Allegato  A  I.C.I.  -  IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI REQUISITI PER
AVERE DIRITTO ALL'AUMENTO DELLA DETRAZIONE  DALL'IMPOSTA  DOVUTA  PER
L'UNITA'  IMMOBILIARE  DIRETTAMENTE  ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE
DEL SOGGETTO PASSIVO.  (art. 8, comma 3, del decreto  legislativo  n.
504/1992
   come modificato dall'art. 15, comma 6, della legge n. 573/1993)
  1.  Proprieta' di una abitazione appartenente ad una delle seguenti
categorie catastali: A2 - A3 - A4 - A5 - A6.
  2. Reddito annuo imponibile lordo prevalente da lavoro dipendente o
da pensione, ai fini l.R.P.E.F. anno 1998 di tutti i  componenti  del
nucleo  familiare,  fino  a L. 25.000.000, piu' L. 1.500.000 per ogni
persona a carico oppure reddito annuo imponibile lordo prevalente  da
lavoro  autonomo,  ai fini l.R.P.E.F. anno 1998 di tutti i componenti
del nucleo familiare, fino a L. 8.000.000 piu' L. 1.500.000 per  ogni
persona a carico.
  Si  intende  che  per  ottenere  la  maggiore detrazione i soggetti
interessati devono possedere entrambi i requisiti richiesti ai  punti
1 e 2.
  Per  ottenere  il  beneficio,  gli aventi diritto devono presentare
apposita denuncia, predisposta  dall'ufficio  tributi,  corredata  da
idonea  documentazione comprovante il possesso del requisito previsto
al punto 2 entro il termine perentorio indicato  in  apposito  avviso
che  sara'  pubblicato  in  tempo utile a cura del competente ufficio
comunale.
                    COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI
  (Cremona)
  Il comune di PESCAROLO ED UNITI (provincia di Cremona) ha adottato,
il  24  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I.    -
Imposta  comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1
gennaio 1999:
  1) aliquota da applicare:
   per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci  di  cooperative
edilizie  a  proprieta'  indivisa, residenti nel comune, per l'unita'
immobiliare direttamente adibita  ad  abitazione  principale:  5  per
mille;
   per  le  unita'  immobiliari locate con contratto registrato ad un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille;
  2) aliquota da applicare per le persone fisiche  soggetti  passivi,
per  le  unita'  immobiliari  ad  uso  di  abitazione,  dagli  stessi
possedute in  aggiunta  all'abitazione  principale  e  locate  ad  un
soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille;
  3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi
posseduti e non locati: 5 per mille;
  4)  aliquota  da  applicare  ai  soggetti  passivi per gli immobili
diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel  comune:  5  per
mille;
  5)  aliquota  agevolata  per  gli  immobili  posseduti  da  enti od
organismi senza scopo di lucro  che  non  rientrano  nelle  esenzioni
dall'imposta  previste  dall'art.  7 della legge 30 dicembre 1992, n.
504, compresi nelle seguenti tipologie:
   5.1) organizzazioni di volontariato di cui alla  legge  11  agosto
1991,  n.  266,  iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5 per
mille;
   5.2) cooperative sociali di cui alla legge  8  novembre  1991,  n.
381, iscritte nell'albo regionale: 5 per mille;
  6)  aliquota  agevolata  in  favore  di  proprietari  che  eseguono
interventi volti:
   a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili:    5
per mille;
   b)   al   recupero   di   immobili   di   interesse  artistico  od
architettonico localizzati nel centro storico: 5 per mille;
   c)  alla  realizzazione  di  autorimesse  o   posti   auto   anche
pertinenziali:  5 per mille;
   d)   all'utilizzo   di  sottotetti:  5  per  mille,  da  applicare
limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per
la durata di tre anni dall'inizio dei  lavori,  cosi'  come  previsto
dall'art.  1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  7)  aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili
che   non   rientrano   fra   quelli   previsti   nelle    precedenti
classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;
  8)  aliquota  agevolata  speciale  del  5  per  mille per le unita'
immobiliari concesse in locazione a titolo di  abitazione  principale
alle  condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma
3, della legge
 n. 431/1998;
  9) aliquota speciale del 5 per mille per gli  immobili  non  locati
per  i  quali  non  risultino  essere  stati  registrati contratti di
locazione da almeno due anni; II. per la  determinazione  della  base
imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504, e successive modificazioni,
compreso quanto  stabilito  dai  commi  48,  51  e  52,  lettera  a),
dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
III.  l'imposta  e'  ridotta  del  50%  per  i  fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,  limitatamente  al
periodo  dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di
tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico
del   proprietario,   che   allega   idonea    documentazione    alla
dichiarazione.    In  alternativa  il  contribuente ha la facolta' di
presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge  4  gennaio
1968,  n.  15,  autenticata,  nella  quale  deve  dichiarare  la data
d'inizio  delle  condizioni  che  rendono  inabitabile   e   comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile  comunque  utilizzato.     Il   comune   puo'   effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verificare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
IV.  l'aliquota  e'  stabilita  nella  misura  del 4 per mille per un
periodo non superiore a 3 anni, per i fabbricati  realizzati  per  la
vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di beni. Per
beneficiare   dell'aliquota   agevolata   l'impresa  deve  effettuare
immediata dichiarazione al comune della  data  di  ultimazione  della
costruzione,  con  avviso  che  la  stessa e' destinata alla vendita.
Entro quindici giorni dalla  cessione  dell'immobile  l'impresa  deve
comunicre  al  comune  i  dati relativi agli acquirenti e la data del
contratto. L'aliquota stabilita dal presente Capo e' applicata  dalla
data  di  ultimazione  della  costruzione  a  quella del contratto di
vendita; V. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza del suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate  al  periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'   soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
  (Omissis).
  Per  abitazione  principale  s'intende  quella   nella   quale   il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
  Le disposizioni di cui al presente capo  si  applicano  anche  alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei   soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case  popolari.
  (Omissis).
VII. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale
 l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani e disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizioni
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
X. di dare atto che, ai sensi del  secondo  comma  dell'art.  58  del
decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, per l'applicazione
dell'art.  9  del  decreto  legislativo  n.  504/1992  relativo  alle
modalita'  di  applicazione  dell'imposta  ai  terreni  agricoli,  si
considerano coltivatori diretti od  imprenditori  agricoli  a  titolo
principale le persone fisiche iscritte negli apposti elenchi comunali
di  cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente
obbligo  assicurativo;  la  cancellazione  dai  predetti  elenchi  ha
effetto a decorrere dal 1รน0 gennaio dell'anno successivo;
  (Omissis).
                       COMUNE DI PESCOLANCIANO
  (Isernia)
  Il comune di PESCOLANCIANO (provincia di Isernia) ha adottato, il 6
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 e' stabilita nella misura unica del
5 per mille.
  (Omissis).
                     COMUNE DI PESSINA CREMONESE
  (Cremona)
  Il  comune di PESSINA CREMONESE (provincia di Cremona) ha adottato,
il  25  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I.    -
Imposta  comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1
gennaio 1999:
  aliquota da applicare in misura unica per tutti i soggetti  passivi
e per tutti gli immobili 5,5 per mille.
II. (Omissis).
III.  l'imposta  e'  ridotta  del  50%  per  i  fabbricati dichiarati
inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,  limitatamente  al
periodo  dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di
tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico
del   proprietario,   che   allega   idonea    documentazione    alla
dichiarazione.    In  alternativa  il  contribuente ha la facolta' di
presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge  4  gennaio
1968,  n.  15,  autenticata,  nella  quale  deve  dichiarare  la data
d'inizio  delle  condizioni  che  rendono  inabitabile   e   comunque
inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare
al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di
ricostruzione  o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale
l'immobile  e'  comunque  utilizzato.    Il  comune  puo'  effettuare
accertamenti  d'ufficio  per  verilicare  la  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal contribuente;
IV.  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'   immobiliare   adibita   ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo  sono detratte, fino a
concorrenza del suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate  al  periodo
dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita'
immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti
passivi,  la  detrazione  spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
  Per  abitazione  principale  s'intende  quella   nella   quale   il
contribuente,  che  la  possiede a titolo di proprieta', usufrutto od
altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
  Le disposizioni di cui al presente capo  si  applicano  anche  alle
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa  adibita  ad  abitazione  principale  dei   soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
Istituti autonomi per le case popolari;
V. viene considerata direttamente adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani e disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizioni
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                     COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
  (Palermo)
  Il comune di PETRALIA SOTTANA (provincia di Palermo)  ha  adottato,
il   26   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  le  agevolazioni fissate per l'anno 1998 nella misura
del 4 per mille per l'abitazione principale e del 4,75 per mille  per
i fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale.
  (Omissis).
                         COMUNE DI PETRIANO
  (Pesaro e Urbino)
  Il  comune  di PETRIANO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato,
il  19  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare per l'anno 1999,  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura  del 5,50 per mille;
2.  di  confermare  ancora la detrazione di L. 200.000 (art. 3, comma
55, della legge n. 662/1996)  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale.
  (Omissis).
                         COMUNE DI PEVERAGNO
  (Cuneo)
  Il  comune  di  PEVERAGNO  (provincia  di Cuneo) ha adottato, il 26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I., attualmente fissata
nella misura unica del 5,5 per mille e la detrazione d'imposta di  L.
230.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PEZZANA
  (Vercelli)
  Il  comune  di  PEZZANA  (provincia di Vercelli) ha adottato, il 23
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale  sugli
immobili I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura unica del
5 per mille;
2.  di non operare alcuna diversificazione d'aliqota d'imposta di cui
al comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992, e  suc-
cessive  modificazioni,  ne' alcuna riduzione od elevazione di cui al
comma 3 dell'art. 8 del medesimo decreto.
  (Omissis).
                         COMUNE DI PIACENZA
  (Piacenza)
  Il comune di PIACENZA ha adottato, il 26 marzo  1999,  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  fissare  al  3,8  per  mille  l'aliquota ridotta per gli immobili
concessi  in  locazione,  a  titolo  di  abitazione  principale,  con
contratto  stipulato ai sensi del comma 3, dell'art. 2, della legge 9
dicembre 1998, n.  431;
di integrare conseguentemente la deliberazione del consiglio comunale
n. 108 del 14 dicembre 1998, che pertanto  viene  modificata  in  tal
senso dal presente provvedimento.
  (Omissis).
Avvertenze: la deliberazione del 14 dicembre 1998 e' stata pubblicata
nel  supplemento  ordinario  n.  60  alla  Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 74 del 30 marzo 1999, alla pag. 57, seconda colonna.
                   COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA
  (Caserta)
  Il comune di  PIANA  DI  MONTE  VERNA  (provincia  di  Caserta)  ha
adottato,  il  23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 e'
determinata nella seguente misura:
  a)  6  per  mille,  per le unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale del contribuente;
  b) 7 per mille, per tutti gli altri immobili.
2. la detrazione  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale  del  soggetto  passivo  e'  fissata per l'anno 1999 in L.
200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si  protrae
tale destinazione.
  (Omissis).
                        COMUNE DI PIANE CRATI
  (Cosenza)
  Il  comune di PIANE CRATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
a conferma di quanto  disposto  da  questa  giunta  comunale  con  la
deliberazione  n. 35 del 18 marzo 1999, l'aliquota per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli  immobili  (I.C.I.),  e'  definitivamente
adeguata, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille;
di determinare, quale detrazione per abitazione principale, la misura
unica di L. 200.000.
  (Omissis).
                      COMUNE DI PIETRABBONDANTE
  (Isernia)
  Il comune di PIETRABBONDANTE (provincia di Isernia) ha adottato, il
26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare anche per il corrente  anno  l'aliquota  del  4,75  per
mille.
  (Omissis).
                    COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO
  (Foggia)
  Il  comune  di PIETRAMONTECORVINO (provincia di Foggia) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:
  prima abitazione 5 per  mille  e  la  detrazione  ordinaria  di  L.
200.000;
  seconda abitazione ed altre 7 per mille.
  (Omissis).
                        COMUNE DI PIETRASANTA
  (Lucca)
  Il  comune  di  PIETRASANTA (provincia di Lucca) ha adottato, il 25
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli  immobili  per
l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  a)  4,1  per  mille per l'unita' direttamente adibita ad abitazione
principale dal soggetto passivo;
  b) 4,1 per mille per l'unita' immobiliare  posseduta  a  titolo  di
proprieta'  o  di  usufrutto  dagli  anziani  o  disabili,  che hanno
acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari  a  seguito
di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la  stessa non risulti
locata;
  c) 4,1 per mille per le unita' immobiliari  locate,  con  contratto
registrato,   ad   un   soggetto  che  le  utilizzi  come  abitazione
principale;
  d) 4,1 per mille per le abitazioni utilizzate dai soci delle  coop-
erative a proprieta' indivisa;
  e) 4,1 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati ad istituto
per le case popolari;
  f)  4,1  per  mille  per le abitazioni concesse in uso gratuito dal
possessore ai suoi parenti in linea retta (figli e genitori);
  g) 6,8 per mille per alloggi e case di civile abitazione non locati
o affittati per periodi di tempo inferiori all'anno solare, posseduti
dal  soggetto  passivo  in  aggiunta  all'abitazione   principale   o
detenuti,  per un periodo superiore ai tre anni, da imprese che hanno
per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita'  la  costruzione  e
l'alienazione di immobili;
  h)  5,8  per mille per tutti gli immobili, soggetti a tassazione, e
non rientranti nei casi di cui ai punti a), b), c), d), e), f);
  i) per l'unita' immobiliare adibita  ad  abitazione  principale  di
soggetti  passivi  ultrasessantacinquenni,  al  1  gennaio  dell'anno
d'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del  suo  ammontare,  L.
300.000,  rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione, purche' proprietari e/o titolari di diritto  reale
di  godimento  della  sola  unita'  immobiliare occupata. La maggiore
detrazione di L. 100.000 si applica unicamente a seguito di richiesta
del soggetto passivo.
  (Omissis).
                      COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
  (Pavia)
  Il comune di PIEVE DEL CAIRO (provincia di Pavia) ha  adottato,  il
27   febbraio   1999,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
abitazione principale                  4,8 per mille
seconde case locate e altri immobili   5,8 per mille
alloggi non locati                     8   per mille
insediamenti produttivi                5,5 per mille
detrazione per l'abitazione principale    L. 200.000
  (Omissis).
                       COMUNE DI PIEVE D'OLMI
  (Cremona)
  Il comune di PIEVE D'OLMI (provincia di Cremona) ha adottato, il 24
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire, per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate da questo comune  nelle
seguenti misure:
  a) unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale
5   per  mille.  Si  considera  direttamente  adibita  ad  abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
istituto  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
  b) altre tipologie di immobili 5,30 per mille;
2. di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'abitazione principale.
  (Omissis).
                      COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA
  (Lodi)
  Il comune di PIEVE FISSIRAGA (provincia di Lodi) ha adottato, il 29
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire  le  seguenti  modalita'  di  applicazione  dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  da  valere per questo comune con
effetto dal 1 gennaio 1999:
  aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille;
  aliquota ridotta, nella misura del 5 per mille per  l'immobile  (ed
annessa autorimessa) adibito ad abitazione principale nonche' per gli
altri immobili in premessa elencati;
  detrazione ordinaria L. 500.000 annue per le abitazioni principali.
  (Omissis).
                           COMUNE DI PIGNA
  (Imperia)
  Il  comune di PIGNA (provincia di Imperia) ha adottato, il 2 aprile
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al 5 per mille senza
applicare ulteriori detrazioni, maggiorazioni o riduzioni.
  (Omissis).
                        COMUNE DI PINAROLO PO
  (Pavia)
  Il comune di PINAROLO PO (provincia di Pavia) ha  adottato,  il  20
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille;
2. di  stabilire  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale la detrazione di L. 200.000;
3.  di  stabilire  ulteriore  detrazione  per  le categorie di cui al
protocollo d'intesa allegato.
  (Omissis).
Allegato PROTOCOLLO D'INTESA
  Tra l'amministrazione comunale di Pinarolo  Po,  rappresentata  dal
commissario  straordinario  dott.  Eugenio  Solda'  e  le  OO.SS. dei
pensionati SPI-CGIL, FNP-CISL e  UILP-UIL,  rappresentate  dai  sigg.
Pastorelli  Luigi  e  Perotti  Giulio,  si e' svolto l'incontro a suo
tempo richiesto e dopo ampio confronto,  precisato  che  le  premesse
all'intesa  del  24  febbraio  1997 sono per intero confermate, si e'
convenuto quanto segue:
  il commissario straordinario si impegna ad  adottare  una  delibera
riguardante   l'applicazione   dell'I.C.I.   che   fissi  l'ulteriore
detrazione, fino ad un massimo di L.  500.000  per  gli  immobili  di
valore  catastale  fino  a L. 80.000.000, secondo l'allegata tabella,
per le seguenti categorie di cittadini:
   a) pensionati;
   b) coniugi a carico dei pensionati;
   c) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile;
   d) disoccupati, per almeno sei mesi nell'anno  1998,  regolarmente
iscritti nelle liste di collocamento;
   e)  lavoratori  posti  in  cassa  integrazione o in mobilita', per
almeno sei mesi, nell'anno 1998;
   f) alle famiglie  monoreddito  da  lavoro  dipendente  fino  a  L.
32.000.000;
   g)  composte  da  almeno  3  persone si applicheranno le ulteriori
detrazioni di L. 250.000;
  che non possiedano, anche a titoli di usufrutto, altri  immobili  o
quote  non  superiori  ad  1/3 del secondo immobile escluso il box di
pertinenza dell'abitazione principale;
al  fine  di  agevolare  i  contribuenti,  si  ritiene  legittimo   e
sufficiente  la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa
ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 attestante:
  1)  la  condizione  di  appartenenza  ad  una   categoria   ammessa
all'ulteriore detrazione;
  2) il reddito complessivo del nucleo familiare;
  3)  il  non  possesso  di  altri  immobili  escluso,  il  garage di
pertinenza all'abitazione principale.
  La dichiarazione, redatta in carta semplice,  va  sottoscritta  dal
contribuente  avanti un funzionario comunale competente a ricevere la
documentazione.
  Di tali ulteriori detrazioni, non potranno  usufruire  i  cittadini
non  appartenenti  alle  categorie  citate  e  quelli  possessori  di
immobili classificati a catasto come: A/1, A/8, A/9.
  Il commissario straordinario, nel percorso di perfezionamento di un
rapporto sempre piu'  puntuale  tra  l'ammontare  della  tassa  ed  i
rifiuti solidi effettivamente prodotti, conferma la riduzione di tale
tassa in misura del 30% per i cittadini che vivono soli.
                  DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
          in rapporto al reddito escluso quello della casa
    Componenti
nucleo familiare     500.000     400.000      300.000     250.000
                    I fascia    II fascia   III fascia  IV fascia
        __              __          __           __         __
1 persona           12.000.000   13.000.000   15.000.000  16.000.000
2 persone           18.000.000   20.000.000   23.000.000  26.000.000
3 persone           21.000.000   25.000.000   28.000.000  32.000.000
4 persone           25.000.000   29.000.000   34.000.000  38.000.000
5 persone           28.000.000   34.000.000   39.000.000  44.000.000
6 persone           32.000.000   42.000.000   48.000.000  55.000.000
                          COMUNE DI PIOZZO
  (Cuneo)
  Il  comune  di  PIOZZO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  per
l'anno 1999, nella misura del 5 per mille;
di non avvalersi della facolta' di apportare eventuali  riduzioni  di
imposta,  detrazioni  o  elevazioni  conformemente  alle possibilita'
accordate dalla legge.
  (Omissis).
                         COMUNE DI PISCINAS
  (Cagliari)
  Il comune di  PISCINAS  (provincia  di  Cagliari)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
determinazione aliquota  anno  1999,  5  per  mille  art.  6  decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
  (Omissis).
                        COMUNE DI PITIGLIANO
  (Grosseto)
  Il  comune di PITIGLIANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 25
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di modificare, attese le premesse,  quanto  disposto  con  propria
deliberazione  n.  55  del 29 ottobre 1998, stabilendo che per l'anno
1999 l'aliquota dell'imposta comunale  sugli  immobili  e'  stabilita
nella misura del 5 per mille sulla prima casa e del 7 per mille sugli
altri fabbricati;
2. di confermare la detrazione sulla prima casa a L. 250.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PLOAGHE
  (Sassari)
  Il comune di PLOAGHE (provincia di Sassari) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  (omissis), per l'anno 1999, nelle seguenti misure le
aliquote per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
istituita con decreto legislativo n. 504/1992:
  aliquota del 4 per mille per le abitazioni principali;
  aliquota del 5 per mille per tutti gli altri immobili.
  (Omissis).
di   determinare   in  L.  200.000  la  detrazione  per  l'abitazione
principale.
  (Omissis).
                      COMUNE DI POGGIO MIRTETO
  (Rieti)
  Il comune di POGGIO MIRTETO (provincia di  Rieti)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  ritenuto  di  determinare  per  l'anno  1999  l'aliquota   I.C.I.
differenziata per tipologia di immobile nel modo seguente:
  abitazione principale             5,7 per mille
  abitazioni secondarie               7 per mille
  abitazioni non locate               7 per mille
  immobili diversi dalle abitazioni
   (cat. A/10 B - C - D)            5,7 per mille
  aree edificabili                    7 per mille
  immobili invenduti nel triennio
   per la vendita delle imprese che
   hanno per oggetto esclusivo o
   prevalente l'attivita' di
   costruzione di immobili          5,7 per mille
  (Omissis).
Delibera
1.  di  determinare  l'aliquota  dell'imposta comunale sugli immobili
istituita con decreto legislativo n. 504/1992 per l'anno  1999  nelle
misure specificate in premessa;
2. di determinare la detrazione per la prima casa in L. 300.000.
  (Omissis).
                     COMUNE DI POGLIANO MILANESE
  (Milano)
  Il comune di POGLIANO MILANESE (provincia di Milano) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
confermare per  l'anno  1999  ai  fini  dell'imposta  comunale  sugli
immobili
 le  aliquote  e le detrazioni vigenti, adottate con la deliberazione
di  C.C. n. 19 del 27 febbraio 1998;
  (Omissis).
  Con delibera del 27 febbraio 1998 il comune di Pogliano Milanese ha
stabilito:
  (Omissis).
1. determinare l'aliquota dell'imposta comunale  sugli  immobili  per
l'anno 1998 nel modo seguente:
  a) abitazione principale: 5 per mille. Per abitazione principale si
intende  quella  abitata  dal  contribuente  titolare  del diritto di
proprieta', usufrutto o altro diritto reale e quella abitata dai soci
di cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
  b) altri immobili: 6,5 per mille:
   abitazioni  possedute  in  aggiunta  alla  principale  da  persone
fisiche e non locale;
   abitazioni   possedute   da   persone  fisiche  in  aggiunta  alla
principale e locate;
   abitazioni possedute da soggetti diversi da persone fisiche;
   fabbricati diversi dalle abitazioni e terreni;
   box  con   specifica   rendita   catastale   diversa   da   quella
dell'abitazione principale;
2.   confermare,  per  l'anno  1998,  in  L.  230.000  la  detrazione
dell'imposta comunale sugli immobili per  le  unita'  immobiliari  da
adibirsi ad abitazione principale;
3.  elevare  a  L. 350.000 detta detrazione per i contribuenti che si
trovano nelle seguenti condizioni:
  a) persone singole (come  da  documentazione  anagrafica)  titolari
esclusivamente di pensione sociale;
  b) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente
convivente  portatore di handicap con attestato di invalidita' civile
non inferiore al 74%;
  c) contribuenti affidatari di minori;
  d) soggetti in particolari situazioni di  disagio  socio-economico,
opportunamente documentati e segnalati dai servizi sociali.
  (Omissis).