COMUNE DI MELDOLA (Forli' - Cesena) Il comune di MELDOLA (provincia di Forli'-Cesena) ha adottato, il 29 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato ed integrato, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo: A) Aliquota ordinaria al 6,5 per mille nei seguenti casi: 1) abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale non rientranti nei casi previsti al punto B)1; 2) immobili di categoria C/2 e C/6 destinati a servizio delle abitazioni possedute in aggiunta dell'abitazione principale, quali box, posti auto, soffitte e cantine, anche se tali fabbricati non risultano accatastati insieme alla suddetta unita' immobiliare; 3) unita' immobiliari utilizzate per lo svolgimento di attivita' rientranti nel settore bancario, assicurativo, finanziario ed immobiliare; 4) tutti gli altri immobili non rientranti nell'aliquota ridotta di cui al punto B e C; 5) aree fabbricabili; 6) Terreni agricoli. B) aliquota ridotta al 5,3 per mille nei seguenti casi: 1) unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte di persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 2) immobili di categoria C/2 e C/6 destinati a servizio delle abitazioni principali, quali box, autorimesse, posti auto, soffitte e cantine, anche se tali fabbricati non risultano accatastati insieme alla unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di n. 2 unita' immobiliari per ogni categoria catastale sopraspecificata; 3) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da parte di anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; 4) unita' immobiliari diverse dalle abitazioni, di proprieta' di societa' di persone, societa' di capitale, societa' cooperative, enti, associazioni, imprese individuali direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attivita', ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attivita' rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo ed immobiliare; 5) immobili assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. C) aliquota ridotta al 4,5 per mille per gli immobili previsti nel punto B, comma 4, nel caso in cui la costituzione dell'impresa e l'inizio dell'attivita' economica sia successiva al 31 dicembre 1998. Tale aliquota ridotta, viene applicata dalla data di utilizzo diretto dell'immobile per lo svolgimento della propria attivita'; 2. di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 e come modificato dall'art. 58, comma 3 del decreto legislativo n. 446/1997 la detrazione di L. 230.000 a valere per l'anno 1999 per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e ad abitazione principale dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, nonche' gli alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti dall'I.A.C.P., concessi in locazione con patto di futura vendita, direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI MELICUCCO (Reggio Calabria) Il comune di MELICUCCO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di prendere atto dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 determinata dalla giunta con delibera n. 34 del 16 marzo 1999, stabilendo l'aliquota nella misura del 5 per mille per la prima casa e del 6 per mille per la seconda casa. (Omissis). COMUNE DI MELILLI (Siracusa) Il comune di MELILLI (provincia di Siracusa) ha adottato, il 30 marzo 1999 e il 28 maggio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota unica I.C.I. del 4 per mille stabilendo di applicare per l'abitazione principale una detrazione annua nel limite di L. 300.000; di incrementare l'aliquota I.C.I. al 6,5 per mille per le seguenti categorie D1 opifici, D2 teatri cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili; D7 fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di cui attivita' industriali e non suscettibili di detrazione diversa senza radicali trasformazioni. (Omissis). apportare alla delibera di giunta municipale n. 297/1999 le seguenti rettifiche: la categoria D2 indicata erroneamente nella parte dispositiva, deve intendersi D3; l'oggetto della categoria D7, sia nella premessa che nella parte dispositiva, viene sostituito come segue: D7 - fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attivita' industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. (Omissis). COMUNE DI MELLE (Cuneo) Il comune di MELLE (provincia di Cuneo) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, applicabile nel comune di Melle, dall'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI MERCATELLO SUL METAURO (Pesaro e Urbino) Il comune di MERCATELLO SUL METAURO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire e confermare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dal comma 53, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, nella misura del 6 per mille; 2. ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dal comma 55, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 3. per l'applicazione dell'imposta, si fa esplicito riferimento alla normativa in vigore. (Omissis). COMUNE DI MESSINA (Messina) Il comune di MESSINA ha adottato, il 31 marzo 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. stabilite per l'anno 1998 e precisamente: abitazione principale 4,5 per mille, detrazione d'imposta L. 200.000; altri immobili 5,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI MEZZENILE (Torino) Il comune di MEZZENILE (provincia di Torino) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. stabilire, l'aliquota unica del 5 per mille, ai fini dell'I.C.I. per l'anno 1999; 2. determinare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si riferisce. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente; 3. determinare che ai fini della detrazione di imposta corrispondente a L. 200.000, per l'abitazione principale si intendono come tali anche l'abitazione posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la suddetta unita' immobiliare non risulti locata o ceduta in uso grauito a parenti e affini. (Omissis). COMUNE DI MISSANELLO (Potenza) Il comune di MISSANELLO (provincia di Potenza) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille e la detrazione per la prima casa di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI MOLOCHIO (Reggio Calabria) Il comune di MOLOCHIO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 20 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). _____________________________________________________________________ N. Ordine Aliquota 1998 Riferita a Aliquota anno 1999 (1) (2) (3) (4) _____________________________________________________________________ 1 6 Ordinaria 6 _____________________________________________________________________ 2 6 Abitazione principale 5,5 _____________________________________________________________________ 3 Abitazioni locate utilizzate come abitazione principale, art. 4, comma 1, legge 24 ottobre 1996, n. 556 5,5 _____________________________________________________________________ 4 Alloggi non locati 6 _____________________________________________________________________ 5 Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662 _____________________________________________________________________ premesso che per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono L. 200.000 (legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, punto 2), in caso di delibera per l'anno 1999 di una detrazione diversa da quella sopraindicata o, in alternativa, di delibera per l'anno 1999 di una riduzione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sino al 50% (legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, punto 3); (omissis). detrazione maggiore di L. 200.000 valida per tutti i contribuenti, fissata in L. 300.000. (Omissis). COMUNE DI MOMBASIGLIO (Cuneo) Il comune di MOMBASIGLIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili; di determinare la detrazione da applicarsi alla prima casa nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI MOMBELLO MONFERRATO (Alessandria) Il comune di MOMBELLO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 2. di fissare aliquote e tariffe tributarie secondo il prospetto che si allega sub A alla presente e sulla base delle considerazioni di cui alla premessa e che si intendono per interamente qui riportate: (Omissis). PROSPETTO DIMOSTRATIVO ALIQUOTE E TARIFFE TRIBUTARIE ANNO 1999 I.C.I. _____________________________________________________________________ Fattispecie Aliquota o detrazione _____________________________________________________________________ Aliquota per tutte le unita' immobiliari 5,5, per mille _____________________________________________________________________ Aliquota agevolata per gli interventi di cui all'art. 1, legge n. 449/1997: 2,5 per mille - unita' immobiliari inagibili, inabitabili; - interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o storico localizzati nei centri storici; - interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali; - interventi volti alla realizzazione all'utilizzo dei sottotetti _____________________________________________________________________ Detrazione abitazione principale 200.000 _____________________________________________________________________ (Omissis). COMUNE DI MONDAINO (Rimini) Il comune di MONDAINO (provincia di Rimini) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni; _____________________________________________________________________ N.D. Tipologia degli immobili Aliquote proposte per mille _____________________________________________________________________ 1 Immobili posseduti da persone fisiche, soggetti soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa per la sola unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' le unita' immobiliari locate con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale 5,75 _____________________________________________________________________ 2 Tutti gli altri immobili diversi da quello di cui al precedente punto 1 6,50 _____________________________________________________________________ 2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1999 le seguenti ulteriori detrazioni d'imposta: _____________________________________________________________________ N.O. Tipologia degli immobili Riduzione Ulteriore detrazione d'imposta di imposta (lire in ragione annua) _____________________________________________________________________ 01 02 03 04 _____________________________________________________________________ 01 Contribuenti appartenenti a nuclei familiari formati da soli pensionati ultrasessantenni con un reddito procapite non superiore a L. 10.500.000 annue lorde 100.000 _____________________________________________________________________ (Omissis). COMUNE DI MONFORTE D'ALBA (Cuneo) Il comune di MONFORTE D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 1 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di prendere atto e di approvare la deliberazione della giunta comunale n. 18 in data 1 marzo 1999 dichiarata immediatamente eseguibile con la quale e' stata determinata nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999; 2. di stabilire conseguenzialmente nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili senza l'applicazione delle diversificazioni previste dall'art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992; 3. di non esercitare la facolta' di cui all'art. 8, comma 3, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguardanti l'unita' immobiliare adibite ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI MONOPOLI (Bari) Il comune di MONOPOLI (provincia di Bari) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): a) aliquota 5,25 per mille; b) L. 240.000 misura dell'importo detraibile dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; c) L. 350.000 importo detraibile dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo il cui nucleo familiare goda esclusivamente dell'unica fonte di reddito costituita da pensione sociale e/o rendita concessa da enti previdenziali o assistenziali di importo non superiore a quello di pensione sociale. (Omissis). COMUNE DI MONSERRATO (Cagliari) Il comune di MONSERRATO (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. gia' applicate per l'anno 1998 e precisamente: 1) aliquota ordinaria del 4,5 per mille; 2) aliquota agevolata del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale dai soggetti residenti nel comune oppure utilizzati da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, nonche' per le unita' immobiliari locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, con contratto regiistrato; 3) aliquota agevolata del 3 per mille, per gli anni 1999-2000-2001, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi; di considerare direttamente adibita ad abitazione principale: 1) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 2) l'abitazione concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, fratelli e sorelle) ovvero al coniuge, se separato o divorziato ovvero agli affini entro il primo grado (suoceri, generi e nuore) nelle quali hanno stabilito la propria residenza. (Omissis). di applicare anche per l'anno 1999 alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi d'imposta la detrazione I.C.I. di L. 250.000, gia' applicata per l'anno 1998, quando il reddito complessivo imponibile I.R.P.E.F., da assumersi al lordo di tutti gli eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, quali risultanti dall'anagrafe, non superi L. 20.000.000, fermo restando che nessun componente del nucleo familiare risulti proprietario nel territorio comunale di altra unita' immobiliare o di quota di essa oltre a quella adibita ad abitazione principale, da intendersi comprensiva di eventuali pertinenze (cantina, garage, posto auto); di stabilire che: 1) il periodo d'imposta cui far riferimento per il calcolo del reddito che da' titolo all'elevazione della detrazione e' quello relativo all'anno precedente il periodo d'imposta I.C.I.; 2) che i contribuenti che ne hanno titolo debbono presentare richiesta all'Ufficio tributi del comune entro il 31 dicembre 1999, con l'avvertenza che nel caso le richieste pervengano oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione; 3) che puo' essere presentata un'unica dichiarazione sottoscritta da tutti i contribuenti che ne hanno titolo quando l'unita' immobiliare e' l'abitazione principale di piu' soggetti; 4) che il soggetto tenuto al pagamento dell'I.C.I., in relazione alla richiesta presentata, dovra' detrarre direttamente dalla quota d'imposta dovuta la detrazione spettante. (Omissis). COMUNE DI MONTALDO BORMIDA (Alessandria) Il comune di MONTALDO BORMIDA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999, per le motivazioni citate in premessa, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: aliquota del 5,5 per mille per i terreni agricoli che non ricadono in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; aliquota del 5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; aliquota del 7 per mille da applicarsi a tutte le altre fattispecie di immobili; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica. (Omissis). COMUNE DI MONTALTO LIGURE (Imperia) Il comune di MONTALTO LIGURE (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare e approvare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; fissare l'aliquota per gli altri immobili al 7 per mille; evidenziare che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggello passivo di detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, mentre se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; rilevare che ai sensi dell'art. 3, commi 48 e 51 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono state rivalutate le rendite catastali ur- bane del 5%, nonche' i redditi dominicali del 25% ai fini della determinazione del valore imponibile I.C.I. (Omissis). COMUNE DI MONTAPPONE (Ascoli Piceno) Il comune di MONTAPPONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). a) 4 per mille: sui fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per obbligo esclusivo l'attivita' di costruzione e di alienazione di immobili; sui fabbricati di proprieta' di enti non aventi scopi di lucro; b) 5 per mille: per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. E' considerata abitazione principale anche I'unita' posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario, in via permanente, a condizione che la stessa non sia locata; per le unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale, destinate ad uso abitativo, locate con contratto di locazione; c) 5,5 per mille: le unita' immobiliari ad uso abitativo non locate; per le unita' immobiliari ad uso diverso da quello abitativo; riduzioni e detrazioni: 1. riduzione del 50 per cento dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e non utilizzabili; 2. detrazione d'imposta di L. 300.000 per le unita' immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, per alloggi E.r.p. assegnati dagli istituti case popolari, e per alloggi destinati ad abitazione principale di soggetti in situazioni di grave disagio economico e sociale. (Omissis). COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA (Pescara) Il comune di MONTEBELLO DI BERTONA (provincia di Pescara) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota unica da applicare alla base imponibile ai fini della determinazione dell'I.C.I., nella misura del 5 per mille senza apportare alcuna differenzazione di aliquota secondo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge (detrazione L. 200.000 per abitazione principale). (Omissis). COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO (Vicenza) Il comune di MONTEBELLO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.: 4,5 per mille sulla abitazione principale comprese le pertinenze di proprieta' del titolare dell'abitazione principale direttamente utilizzati o dallo stesso o dai componenti il suo nucleo familiare. Per pertinenze si intende la soffitta e la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale; il garage o box o posto auto anche se ubicato in altra sede a condizione che si tratti dell'unico garage, box o posto auto; 5,5 per mille sugli altri immobili. (Omissis). 3. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo previsto dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorche' iscritte distintamente in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione; 4. ai fini di cui al comma precedente, si intende per pertinenza, la soffitta e la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale. Il garage o box o posto auto viene considerato pertinenza anche se ubicato in altra sede a condizione che si tratti dell'unico garage, box o posto auto; 5. resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unita' immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresi', fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale; 6. si considerano abitazioni principali anche quelle abitazioni utilizzate e concesse in uso gratuito da: a) genitori verso figli; b) figli verso genitori; c) fratelli verso fratelli; per tali fattispecie viene applicata l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e la relativa detrazione. Il beneficio viene concesso solo a seguito di domanda presentata dal richiedente con allegata copia del contratto registrato di comodato gratuito e decorre dalla data di registrazione dello stesso; 7. la detrazione di cui al comma 3 e' elevata all'importo massimo previsto dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 per la seguente situazione di carattere sociale: a) possesso a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale esclusivamente dell'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; b) abitazione occupata da una o piu' persone con godimento di un solo reddito da pensione non superiore al minimo INPS oltre al reddito della sola prima casa; la richiesta di aumento della detrazione dovra' essere depositata all'ufficio protocollo entro il termine assegnato per la presentazione della dichiarazione I.C.I. con allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' da sottoscrivere presso l'ufficio tributi attestante il possesso dei requisiti di cui al punto a) e copia del modello 730 o modello di dichiarazione dei redditi e relativa certificazione annuale rilasciata dall'INPS ai sensi dell'art. 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; tale richiesta ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino variazioni degli elementi sopra descritti; in tal caso il soggetto interessato e' tenuto a denunciare la variazione dei requisiti che hanno originato la richiesta; 8. le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche: a) alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; b) per le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta', usufrutto o abitazione da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente o di lungo-degenza, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI MONTEBRUNO (Genova) Il comune di MONTEBRUNO (provincia di Genova) ha adottato, il 20 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire, nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi, per l'anno 1999 agli immobili di abitazione principale; 2. di stabilire, nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi, per l'anno 1999 agli immobili posseduti in addizione alla prima abitazione e per gli immobili sfitti; 3. di stabilire, nella misura del 3 per mille l'aliquota I.C.I. da applicarsi ai casi previsti dall'art. 1, quinto comma, legge n. 449/1997. (Omissis). COMUNE DI MONTE CAVALLO (Macerata) Il comune di MONTE CAVALLO (provincia di Macerata) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota unica I.C.I. del 6 per mille dell'intero territorio comunale, come gia' stabilito per l'anno 1997 con atto di consiglio comunale n. 2 del 22 febbraio 1997 e riconfermata per l'anno 1998 con atto di consiglio comunale n. 5 del 24 aprile 1998. (Omissis). COMUNE DI MONTECOSARO (Macerata) Il comune di MONTECOSARO (provincia di Macerata) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare per l'anno 1999 l'aliquota generalizzata I.C.I. del 5 per mille e la detrazione come per legge di L. 200.000 per le abitazioni principali. (Omissis). COMUNE DI MONTEFALCO (Perugia) Il comune di MONTEFALCO (provincia di Perugia) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di approvare (omissis) per l'anno 1999, per l'imposta comunale sugli immobili, le seguenti aliquote: una aliquota ordinaria pari al 6,8 per mille; una aliquota ridotta pari al 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intendendosi per tale quella in cui il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente; 2. di stabilire, ai sensi dell'art. 55 della legge n. 662/1996, in L. 210.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, intendendosi per tale quella in cui il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente. (Omissis). COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI (Asti) Il comune di MONTEGROSSO D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5,5 per mille per tutte le categorie di immobili soggetti; 2. di determinare in ragione di L. 270.000 la detrazione per la prima casa. (Omissis). Comune di MONTELANICO (Roma) Il comune di MONTELANICO (provincia di Roma) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, come di seguito, le tariffe ed aliquote d'imposta per tributi e servizi locali: a) I.C.I. - L'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e' fissata, a decorrere dal 1 gennaio 1999, al 7 per mille per tutti gli usi (art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni). (Omissis). Comune di Montella (Avellino) Il comune di MONTELLA (provincia di Avellino) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5 per mille; 2. di mantenere, altresi', ferma la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000. (Omissis). Comune di MONTEMONACO (Ascoli Piceno) Il comune di MONTEMONACO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di applicare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria 6 per mille; b) aliquota 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e per gli alloggi non locati; c) aliquota 5 per mille gli interventi previsti dal quinto comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in misura di L. 200.000. (Omissis). Comune di MONTEPULCIANO (Siena) Il comune di MONTEPULCIANO (provincia di Siena) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). A) di confermare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I deliberate con atto n. 13 del 27 febbraio 1998 nella seguente misura: 1) aliquota per prima casa, compreso garage facente parte della stessa unita' immobiliare 5,5 per mille; 2) seconde case senza distinzione se locate o meno 6,5 per mille; 3) altri immobili 5,8 per mille detrazione per la prima casa L. 200.000 come da normativa vigente; B) di confermare per l'anno 1999 l'incremento della detrazione per i proprietari prima casa da L. 200.000 a L. 300.000 come da normativa vigente. (Omissis). Comune di Monterosso Almo (Ragusa) Il comune di MONTEROSSO ALMO (provincia di Ragusa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili come determinate con provvedimento del consiglio comunale n. 15 del 26 febbraio 1998. (Omissis). Con deliberazione del 26 febbraio 1998 il comune ha stabilito: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, in applicazione della normativa citata in narrativa, nelle seguenti misure: abitazioni principali 4 per mille; altri fabbricati ed aree edificabili 6 per mille. (Omissis). Comune di Monte San Giovanni Campano (lire) Il comune di MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). per l'anno 1999 le aliquote I.C.I. vengono fissate nella misura del 5 per mille per le abitazioni principale e 6 per mille per gli altri fabbricati da applicare sulla base imponibile degli immobili soggetti all'imposta le cui superfici insistono interamente o prevalentemente sul territorio comunale. (Omissis). COMUNE di MONTESCAGLIOSO (Matera) Il comune di MONTESCAGLIOSO (provincia di Matera) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). stabilire nella msiura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999; dare atto che la detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale e' di L. 200.000. (Omissis). Comune di Montescudo (Rimini) Il comune di MONTESCUDO (provincia di Rimini) ha adottato, il 12 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. vengono applicate per il 1998 relativamente all'I.C.I. le seguenti aliquote: aliquota base abitazione principale 5,5 per mille; aliquota per altri fabbricati e terreni edificabili 6 per mille; confermando in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale; 2. i terreni edificabili assoggettati all'aliquota del 6 per mille sono quei terreni che, in base alla variante generale al piano regolatore generale approvata dalla giunta regionale con atto n. 1133 del 28 marzo 1995 e successive varianti perimetrate e speciali adottate, possono essere oggetto di trasformazione urbanistica ed edilizia. (Omissis). Comune di Montopoli di Sabina (lire) Il comune di MONTOPOLI DI SABINA (provincia di Rieti) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999: a) aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli immobili diversi dalle unita' immobiliari destinate ad abitazioni principali; b) aliquota del 5 per mille per le unita' immobiliari destinate ad abitazioni principali. (Omissis). Comune di Montoro inferiore (Avellino) Il comune di MONTORO INFERIORE (provincia di Avellino) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: vista la deliberazione della giunta comunale n. 352 del 27 ottobre 1998, esecutiuva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 nelle seguenti misure: 1) unita' immobiliari, aliquota del 5,50 per mille; 2) aree fabbricabili, aliquota del 6 per mille; 3) detrazione per abitazione principale L. 250.000; Ravvisata la necessita' di fissare nella misura del 6 per mille l'aliquota per le abitazioni secondarie e/o non locate, ad esclusione dell'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al secondo grado) per la quale l'aliquota resta fissata nella misura del 5,5 per mille, al fine di garantire una entrata pari a L. 1.300.000.000, cosi' come programmato al Titolo I - Categoria I - del bilancio di previsione anno 1999. (Omissis). Delibera: 2. stabilire ai fini dell'imposta I.C.I. le seguenti aliquote per l'anno 1999: a) abitazione principale 5,50 per mille; b) aree fabbricabili 6,50 per mille. (Omissis). Avvertenza: la presente deliberazione integra la delibera del 27 ottobre 1998, gia' pubblicata nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 42 del 20 febbraio 1999, a pag. 44, prima colonna. Comune di Morano Calabro (Cosenza) Il comune di MORANO CALABRO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 le tariffe imposte e tasse, gia' vigenti nel 1998 riguardanti: (Omissis). g) imposta comunale sugli immobili; per l'anno 1998 il comune di Morano Calabro ha stabilito: (Omissis). di approvare per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) anno 1998 le seguenti aliquote: a) aliquota 4,77 per mille generalizzata per tutti i fabbricati, gia' vigente nel 1997; b) aliquota 2 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi per come al comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Finanziaria 1998" nel rispetto documentato di tutte le leggi e norme regolamentarie vigenti in materia; c) riduzione di L. 220.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, gia' vigente nel 1997. (Omissis). Comune di MORIGERATI (Salerno) Il comune di MORIGERATI (provincia di Salerno) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di aumentare l'aliquota unica I.C.I. al 5 per mille per le abitazioni e al 6 per mille per gli immobili destinati ad attivita' produttive imprenditoriali. (Omissis). Comune di MORNESE (Alessandria) Il comune di MORNESE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). Comune di MOROlO (Frosinone) Il comune di MOROLO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e' fissata, a decorrere dal 1 gennaio 1999, al 6 per mille (art. n. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni) con detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000. (Omissis). Comune di Morro D'Oro (Teramo) Il comune di MORRO D'ORO (provincia di Teramo) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di riconfermare, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nelle misura unica del 5 per mille; 2. di riconfermare per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in L. 200.000; 3. di determinare, cosi' come si determina, per l'anno 1999, i valori venali medi come previsti nella tabella A), che allagata alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale. (Omissis). Allegato A TABELLA DEI VALORI MINIMI _____________________________________________________________________ ZONA URBANISTICA ZONA OMOGENEA _____________________________________________________________________ Capoluogo F.ne Pagliare _____________________________________________________________________ Lire/Mq. Lire/Mq. Lire/Mq. Lire/Mq. _____________________________________________________________________ "A" - Insediamenti di antica formazione 50.000 25,82 _____________________________________________________________________ "B1" - Aree residenziali di completamento 80.000 41,32 _____________________________________________________________________ "B1"-"B3" - Aree residenziali di completamento residenziale, "comparti edificatori" e "lottizzazioni approvate" 40.000 20,66 60.000 30,99 _____________________________________________________________________ "B4" - Aree residenziali di completamento residenziale 30.000 15,49 40.000 20,66 _____________________________________________________________________ "C1" - Espansione residenziale (dopo l'esecuzione delle opere di urbanizzazioni) 60.000 30,99 80.000 41,32 _____________________________________________________________________ "C2" - Espansione residenziale pubblica P.E.E.P. (dopo l'esecuzione delle opere di urbanizzazioni) 40.000 20,66 60.000 30,99 _____________________________________________________________________ "C3" - Espansione residenziale P.E.E.P. esistente (dopo l'esecuzione delle opere di urbanizzazioni) 40.000 20,66 60.000 30,99 _____________________________________________________________________ "D1" - Direzionale 80.000 46,48 _____________________________________________________________________ "D2" - Artigianale/commerciale 60.000 41,32 _____________________________________________________________________ "D3" - Industriale/artigianale 60.000 30,99 _____________________________________________________________________ "E2" - Nuclei di adeguamento e ristrutturazione 25.000 25.000 12,91 _____________________________________________________________________ Per le aree edificabili soggette a realizzazione di piani attuativi, tipo comparti, lottizzazioni, ecc. e/o comunque assoggettate alla preventiva esecuzione di opere di urbanizzazione da parte dei proprietari, il valore venale indicato nella tabella dei valori, deve essere ridotto del 60% per le aree aventi destinazioni "D2 e D3" e del 50% per le restanti aree edificabili; 4. di dare atto che per quanto non previsto dalla presente deliberazione vengono applicate le disposizioni contenute nel regolamento comunale I.C.I. approvato con deliberazione n. 5 del 27 marzo 1999, che sara' trasmessa, ai sensi dell'art. 52, comma 2, decreto legislativo n. 446/1997, al Ministero delle finanze. Comune di MORSASCO (Alessandria) Il comune di MORSASCO (provincia di Alessndria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare sul territorio comunale di Morsasco nella misura unica del 5,5 per mille; 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo ammonta a L. 200.000 rapportate ad anno, come stabilito dall'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, comma 2, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996. (Omissis). Comune di MOTTA MONTECORVINO (Foggia) Il comune di MOTTA MONTECORVINO (provincia di Foggia) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, cosi' come adottata nell'anno 1998. (Omissis). Comune di MOTTEGIANA (Mantova) Il comune di MOTTEGIANA (provincia di Mantova) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 1998 nelle seguenti misure: a) 4 per mille, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo di sottotetti; b) 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili, purche' ultimati a decorrere dal 1 gennaio 1996; c) 5,50 per mille nel caso di immobile adibito ad abitazione principale da parte del proprietario o usufruttuario; d) 6 per mille nei casi di immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale anche se utilizzati a qualsiasi titolo quali abitazioni principali da parte di altri soggetti e di immobili diversi dalle abitazioni; e) 7 per mille nei casi di alloggi non locati; 2. di considerare "abitazione principale" l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 3. di mantenere invariata nella misura di L. 200.000 l'entita' della detrazione prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996; 4. di dare atto che l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui al punto 1), lettera a) del presente atto si applica limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, con riferimento alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 1999 e in quello successivo; 5. di dare atto che l'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. (Omissis). Comune di MUGNANO DEL CARDINALE (Avellino) Il comune di MUGNANO DEL CARDINALE (provincia di Avellino) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire, come stabilisce, che le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1999, vengono confermate nella misura seguente: a) aliquota su prima casa 4,5 per mille; b) aliquota su altri cespiti 5,5 per mille; che, per gli immobili adibiti ad abitazione principale, la detrazione viene confermata nella misura di L. 200.000, rapportate ad anno, senza altre agevolazioni o riduzioni. (Omissis). Comune di MUGNANO DI NAPOLI (Napoli) Il comune di MUGNANO DI NAPOLI (provincia di Napoli) ha adottato, il 19 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). A) di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille. (Omissis). Comune di MURAZZANO (Cuneo) Il comune di MURAZZANO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, fissare e determinare per l'anno 1999, per tutti gli immobili soggetti alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), l'applicazione di una aliquota unica nella misura del 6 per mille; 2. di non avvalersi della facolta' prevista dall'art. 8, comma 30, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la possibilita' per le abitazioni principali di riduzione dell'aliquota fino al 50% o in alternativa di aumentare la detrazione fissa da L. 200.000 fino a L. 500.000 o di applicare le agevolazioni previste dal terzo comma dell'art. 58 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. (Omissis). Comune di MURISENGO (Alessandria) Il comune di MURISENGO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare e stabilire, per i motivi in premessa esposti, per l'anno 1999: l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,8 per mille; la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). Comune di NAPOLI (Napoli) Il comune di NAPOLI ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. determinare le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi per l'anno 1999: a) aliquota ordinaria del 7 per mille; b) aliquota del 5,5 per mille per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; c) aliquota del 6,5 per mille per le abitazioni locate; d) aliquota del 7 per mille per le abitazioni non locate; e) aliquota del 9 per mille per le abitazioni non locate e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; 2. elevare a L. 300.000 (pari a 154,94 euro), la detrazione di cui all'art. 3, comma 55, punto 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta; 3. considerare, in virtu' del comma 56 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, come direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprieta' ovvero di usufrutto, da anziani o disabili aventi la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente ed applicare alla stessa l'aliquota del 5,5 per mille, nonche' la detrazione di L. 300.000 (pari a 154,94 euro) di cui al punto 2) del dispositivo; 4. subordinare il riconoscimento dell'aliquota e della detrazione di cui al punto 3) del dispositivo alla presentazione, al dipartimento tributi (servizio l.C.l.), entro il primo semestre dell'anno 2000, di apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti; 5. subordinare il riconoscimento dell'aliquota del 6,5 per mille, di cui alla precedente lettera c), alla presentazione, presso gli uffici comunali (dipartimento tributi - servizio l.C.l. ovvero circoscrizioni municipali), nel primo semestre dell'anno 2000, di apposita dichiarazione, da compilarsi su moduli all'uopo predisposti e forniti gratuitamente dagli uffici innanzi detti, attestante che l'unita' immobiliare risulta occupata in virtu' di contratto di locazione (semplice) nonche' il periodo dell'anno durante il quale sussiste detta condizione; 6. subordinare il riconoscimento dell'aliquota del 7 per mille, di cui alla lettera d), prevista per le abitazioni non locate, alla presentazione di apposita dichiarazione nei termini e con la modalita' di cui al punto 5) attestante che, negli anni 1997 e/o 1998, l'immobile era adibito ad abitazione principale del soggeto passivo ovvero concesso in locazione; 7. precisare, ai fini dell'applicazione della suddetta aliquota del 7 per mille per le abitazioni non locate, che, per quelle occupate nell'anno 1997 in virtu' di contratto di locazione non soggetto ad obbligo di registrazione, fara' luogo del contratto registrato idonea autocertificazione, allegata alla dichiarazione di cui al punto 6) del dispositivo; 8. l'omissione ovvero infedelta' nelle dichiarazioni di cui innanzi comporta il recupero delle maggiori imposte dovute nonche' l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. (Omissis). Comune di NASO (Messina) Il comune di NASO (provincia di Messina) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di diversificare le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 e fissarle come segue: abitazione principale 4 per mille; altri fabbricati 6 per mille; aree fabbricabili 5 per mille; terreni agricoli 5 per mille; 2. di fissare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000; 3. di provvedere la riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, purche' l'inabilita' o l'inagibilita' sia accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, da allegarsi alla dichiarazione I.C.I., oppure sia dichiarata da contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15; 4. di fissare nella misura del 4 per mille l'aliquota, per un periodo non superiore a tre anni, relativamente all'invenduto delle imprese che hanno per oggetto esclusivo prevalente dall'attivita' la costruzione e l'alienazione dl immobili; 5. di considerare direttamente adibite ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o dl usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti dl rIcovero o sanItari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA (Treviso) Il comune di NERVESA DELLA BATTAGLIA (provincia di Treviso) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili: aliquota ordinaria: 5,30 per mille; detrazione abitazione principale: L. 200.000; altre aliquote: a) 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione e alienazione di immobili. Detta aliquota e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella della stipulazione del contratto di vendita, e comunque per un periodo non superiore a tre anni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata, l'impresa deve effettuare immediata comunicazione all'ufficio del comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. L'impresa deve comunicare all'ufficio Tributi del comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto; b) 4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Detrazioni: L. 200.000 immobili, diversi dall'abitazione principale, concessi in locazione a nuclei familiari in situazioni di disagio abitativo, iscritti negli elenchi per l'accesso agli alloggi di edilizia economico popolare e non abbiano avuto l'assegnazione a causa della carenza degli stessi; 2. sono considerate abitazioni principali, ai fini della detrazione, le unita' immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. (Omissis). COMUNE DI NETTUNO (Roma) Il comune di NETTUNO (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). per l'anno 1999 fissare le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure: 6.50 per mille, aliquota ordinaria; 4.50 per mille, aliquota da applicare per l'imposta dovuta da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di Nettuno, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; far riferimento al relativo regolamento comunale, divenuto esecutivo a norma di legge, per altre misure applicative dell'imposta di cui trattasi. (Omissis). COMUNE DI NIZZA MONFERRATO (Asti) Il comune di NIZZA MONFERRATO (provincia di Asti) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di prendere atto e di approvare le tariffe e le aliquote deliber- ate dalla giunta comunale con i succitati distinti provvedimenti nelle seguenti misure: I.C.I.: a) aliquota ordinaria 6,5 per mille; b) aliquota agevolata per unita' immobiliari adibite ad abitazione principale 5 per mille; c) unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non risulti locata, aliquota 5 per mille; d) abitazioni locate con contratti tipo del secondo canale previsti dalla legge n. 431/1998 aliquota 6 per mille, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto; e) detrazione abitazione principale L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI NOGAROLE ROCCA (Verona) Il comune di NOGAROLE ROCCA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999, (omissis), l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille. (Omissis). 3. di determinare in L. 250.000, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta, la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). COMUNE DI NOTARESCO (Teramo) Il comune di NOTARESCO (provincia di Teramo) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). aliquota I.C.I.: 5,5 per mille per tutti i soggetti passivi; detrazione: L. 300.000 per prima casa. (Omissis). COMUNE DI NOVA PONENTE - DEUTSCHNOFEN (Bolzano) Il comune di NOVA PONENTE - DEUTSCHNOFEN (provincia di Bolzano) ha adottato, il 21 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). aliquota I.C.I: 4 per mille; detrazione per l'abitazione principale: L. 580.000. (Omissis). COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE (Venezia) Il comune di NOVENTA DI PIAVE (provincia di Venezia) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura del 5 per mille; 2. di confermare l'aliquota del 7 per mille, agli immobii sfitti, al fine di incentivare l'effettivo utilizzo dei locali sia adibiti ad abitazione, che destinati ad attivita' produttive; 3. di confermare l'adeguamento del 5% sugli estimi catastali urbani, del 25% sul reddito dominicale e la detrazione per abitazione principale pari a L. 200.000 previsti dalla legge finanziaria n. 662/1996; 4. di prevedere, dal 1 gennaio 1999, relativamente alla detrazione per la prima casa: a) detrazione fino a L. 260.000, in presenza delle seguenti condizioni: limite di reddito 19.000.000; in presenza di coniuge elevato a L. 24.000.000; per ogni familiare convivente L. 2.500.000; per ogni familiare convivente con handicap superiore a L. 3.000.000; b) detrazione fino a L. 320.000, in presenza delle seguenti condizioni: limite di reddito L. 16.000.000; in presenza di coniuge elevato a L. 21.000.000; per ogni familiare convivente L. 2.500.000; per ogni familiare convivente con handicap superiore a L. 3.000.000. (In riferimento all'ultima riga della tabella si precisa che trattasi di handicap previsto dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104). 5. dare atto delle disposizioni contenute nel regolamento I.C.I. approvato con delibera CC 1/99, ed in particolare gli articoli 3 e 4 riguardanti l'abitazione principale e benefici connessi. (Omissis). COMUNE DI NUORO (Nuoro) Il comune di NUORO ha adottato, il 13 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. per l'anno 1999 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili sono cosi' stabilite: aliquota ordinaria 7 per mille; aliquota abitazione principale 4 per mille; aliquota immobili di cui all'art. 1, comma 5 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 del 3 per mille; 2. sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le unita' immobiliari di anziani o disabili di cui all'art. 3, comma 56 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996; 3. l'aliquota prevista per l'abitazione principale oltre ai soggetti indicati nell'art. 4 comma 1 del decreto-legge n. 437/96 convertito nella legge n. 556 del 24 ottobre 1996 viene altresi' applicata per le unita' immobiliari previste nello stesso provvedimento locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI NUS (Aosta) Il comune di NUS (provincia di Aosta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita a decorrere dall'anno 1993 con il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e ai sensi della legge finanziaria n. 662, del 23 dicembre 1996 e degli articoli 58 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997: nella misura del 4 per mille, senza nessuna diversificazione; 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI OLEVANO ROMANO (Roma) Il comune di OLEVANO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. distinguere per l'anno 1999 le aliquote di imposta come segue: aliquota ordinaria 5 per mille; aliquota ridotta per le abitazioni ricadenti nella perimetrazione del centro storico, allegata alla presente, 4 per mille; 2. aumentare la detrazione di imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale a L. 300.000 per i seguenti casi: i coniugi o persone singole con eta' superiore ai sessantacinque anni e con reddito annuo non superiore a L 20.000.000 (L. 10.000.000 se singoli); le giovani coppie fino al raggiungimento del quinto anno di matrimonio con limite del reddito annuo lordo di L. 40.000.000. (Omissis). COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO (Salerno) Il comune di OLEVANO SUL TUSCIANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). per l'anno 1999 l'imposta comunale sugli immobili e' applicata con le aliquote di seguito riportate: 1) aliquota ordinaria: 5 per mille; 2) unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune: 5 per mille; 3) unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale: 5 per mille; 4) immobili diversi dalle abitazioni: 5 per mille; 5) immobili posseduti oltre l'abitazione principale: 5 per mille; 6) alloggi non locati: 5 per mille; 7) immobili appartenenti ad Enti senza fine di lucro: 5 per mille; 8) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili in base ad apposita istanza presentata dagli interessati: 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI OLIVETO CITRA (Salerno) Il comune di OLIVETO CITRA (provincia di Salerno) ha adottato, il 29 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare per l'anno 1999 le aliquote I.C.I., cosi' come stabilito con delibera c.c. 2 del 25 febbraio 1998 e qui di seguito riportate: 1) abitazione principale fasce sociali - I.C.I. 4,50 per mille. Detrazione L. 280.000, solo cittadini titolari di pensione sociale, titolari di una pensione al minimo, quale unico reddito del nucleo familiare, e nuclei familiari con presenza di disabili; 2) abitazione principale - I.C.I. 4,50 per mille. Detrazione L. 200.000 - per tutti i cittadini ad eccezione di quelli al punto 1); 3) seconde case - altri fabbricati ed aree edificabili I.C.I. 5,50 per mille. (Omissis). COMUNE DI ONCINO (Cuneo) Il comune di ONCINO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota l.C.l. per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille, per quanto riguarda le abitazioni principali; 2. di stabilire nel 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale per l'anno 1999, per le seconde case o abitazioni comunque possedute in aggiunta all'abitazione principale; 3. di rendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ed ai sensi dell'art. 58, comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rimane invariata, pari a L. 200.000, rapportando detta riduzione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI OPERA (Milano) Il comune di OPERA (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per il 1999 le seguenti aliquote d'imposta comunale degli immobili (l.C.l): aliquota 5,5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazioni principali; aliquota 7 per mille per le abitazioni non locate; aliquota 6 per mille per le altre unita' immobiliari diverse dalle precedenti; 2. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento I.C.I., viene fissata in L. 200.000; 2-bis. di dare atto che ai sensi dell'art. 10 comma 4 del regolamento, vengono considerate come l'abitazione principale le pertinenze quali cantine, box, posti macchina coperti e scoperti e percio' per l'anno 1999 l'aliquota da applicare e' il 5,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI OPI (L'Aquila) Il comune di OPI (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). approvare il bilancio di previsione relativo all'esercizio 1999 (omissis), facendo propria (omissis) la proposta di variazione dell'aliquota I.C.I. del 4 per mille al 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI OROTELLI (Nuoro) Il comune di OROTELLI (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI ORTONA (Chieti) Il comune di ORTONA (provincia di Chieti) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) prevlsta dall'art. 6 del decreto legislativo n. 504/92, nella misura del 5,5 per mille e le detrazioni di legge per la casa di abitazione principale fruibile da parte delle persone fisiche e residenti nel comune e da parte delle cooperative a proprieta' indivisa limitatamente agli immobili utilizzati quali abitazioni principali dei soci assegnatari residenti nel comune; 2. di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,8 per mille e le detrazioni di legge per tutti gli altri casi; (Omissis). COMUNE DI OSIO SOTTO (Bergamo) Il comune di OSIO SOTTO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare in via definitiva, le aliquote e le agevolazioni d'imposta ai fini I.C.I., da valere per l'esercizio 1999, in ossequio alla normativa e negli estremi in premessa indicati e precisamente: A. Aliquota d'imposta: Tipologia immobile Aliquota '99 ____ Abitazione principale 4.5 per mille Abitazioni concesse in uso gratuito parentale (art. 2 regolamento I.C.I.) o posseduta da soggetto con residenza c/o Casa di riposo e/o cura 4,5 per mille Altri fabbricati (escluse seconde abitazioni non locate) e abitazioni destinate ad uso parentale a appartenenti a soggetti con residenza c/o Casa di riposo e/o cura 6.5 per mille Terreni 6,5 per mille Seconde abitazioni non locate 7 per mille Aree edificablii 7 per mille Immobili inagiblii e inabitabili oggetto di intervento di recupero a cura del proprietario 4 per mille B. Detrazioni d'imposta per abitazioni principali: L. 210.000 C. Maggiore detrazione per abitazione principale: L. 350.000 e L. 500.000 in funzione del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi e secondo i criteri operativi di cui ad alIegato n. 1), disciplinante altresi' le modalita' di fruizione dell'aliquota agevolata per intervento di recupero immobiliare. che costituisce parte integrante ed inscindibile della presente. 1 - I.C.I. REQUISITI E MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLA MAGGIORE DETRAZIONE D'IMPOSTA SULL'ABITAZIONE PRINCIPALE - ANNO 1999. A) Requisiti: La detrazione d'imposta e' elevata, nelle misure di seguito indi- cate e sino ad un massimo di L. 500.000, a favore dei soggetti passivi che siano in possesso dei seguenti requisiti: 1) TIPOLOGIA DEI FABBRICATI Possono fruire della maggiore detrazione i proprietari (ovvero i titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione) di un unico immo- bile adibito ad abitazione principale, purche' appartenente alle categorie catastali A3/A4/A5/A6; 2) SITUAZIONE REDDITUALE Possono fruire della maggiore detrazione i soggetti passivi di cui al punto 1), con reddito imponibile IRPEF complessivo per nucleo familiare (riferito all'anno d'imposta 1998) non superiore ai limiti di seguito indicati, in base alla composizione numerica del nucleo stesso: N. dei componenti Prima fascia Seconda fascia da a da a 1 0 12.500 12.501 15.620 2 0 13.540 13.541 16.670 3 0 17.700 17.701 24.990 4 0 18.750 18.751 26.030 5 0 26.550 26.551 32.280 6 0 27.600 27.601 33.320 7 e piu' I redditi di riferimento di cui al punto precedente vanno incrementati di L. 1.000.000 per ogni componente in piu' del nucleo familiare. Detrazione L. 500.000 L. 350.000 spettante (100% maggiorazione) (48% maggiorazione) i limiti delle fasce di reddito di cui alla tabella sopra riportata, possono essere incrementati fino ad un massimo di L.. 1.000.000 nei seguenti casi: 1) nuclei familiari con la presenza di portatore di handicap e di disabili (con invalidita' superiore al 50%); 2) nuclei familiari di cui un componente sia seguito continuativamente dai servizi dell'ASL; 3) nuclei familiari composti al massimo di due persone, delle quali almeno una ultrasettantenne; 4) nuclei familiari che sostengano spese gravose per garantirsi il soddisfacimento di bisogni o diritti essenziali, ad esempio spese di locazione o sanitarie. B) Modalita': Il beneficio della maggiore detrazione, determinata secondo i requisiti suddetti, sara' comunque condizionato alla presentazione di apposita domanda, da produrre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Sulle istanze l'amministrazione si riserva comunque ogni facolta' di verifica rispetto alla veridicita' dei dati nelle stesse contenute. Le dichiarazioni mendaci verranno punite con sanzioni pari al doppio della maggiore detrazione richiesta. Il beneficio spetta anche ai lavoratori in stato di disoccupazione o in cassa integrazione per l'anno corrente. 2. I.C.I. REQUISITI E MODALITA' PER L'APPLICAZIONE DELLA ALIQUOTA DI IMPOSTA RIDOTTA AL 4 PER MILLE EX ART. 1, COMMA 4, LEGGE 449/1997, ANNO 1999. E' determinata l'aliquota di imposta agevolata ai fini I.C.I. nella misura del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili. DECORRENZA E DURATA DELL'AGEVOLAZIONE Il diritto all'agevolazione e' correlato alla data di presentazione della dichiarazione di inizio attivita' edilizia. Se tale dichiarazione viene presentata nei primi 15 giorni del mese l'agevolazione spettera' per l'intero mese, in caso contrario l'agevolazione iniziera' a decorrere dal mese successivo. La durata dell'agevolazione e' fissata in tre anni dall'inizio come sopra determinato. MODALITA' DI FRUIZIONE. Al fine di fruire dell'agevolazione il proprietario dovra' presentare apposita domanda all'ufficio tributi comunale, indicando nella stessa gli estremi della dichiarazione di inizio attivita' edilizia. (Omissis). COMUNE DI OSTRA (Ancona) Il comune di OSTRA (provincia di Ancona) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare (omissis) le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, immutate rispetto all'anno 1998, nelle seguenti misure: a) aliquota ordinaria: 6 per mille; b) immobili adibiti ad uso abitativo posseduti in aggiunta all'abitazione principale e le relative pertinenze: 6,8 per mille; c) detrazione per abitazione principale: L. 200.000; d) detrazione per immobile adibito ad abitazione principale da parte del contribuente che vive da solo e che abbia compiuto 65 anni al 31 dicembre 1998: L. 300.000. (Omissis). COMUNE DI PADULI (Benevento) Il comune di PADULI (provincia di Benevento) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999, confermando pertanto quanto gia' stabilito negli anni precedenti, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille; 2. di determinare (ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662) per l'anno 1999 la detrazione d'imposta di L. 200.000 per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente. (Omissis). COMUNE DI PAGO VEIANO (Benevento) Il comune di PAGO VEIANO (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI PAISCO LOVENO (Brescia) Il comune di PAISCO LOVENO (provincia di Brescia) ha adottato, il 13 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nella misura unica del 5 per mille; 2. di dare atto che l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae questa destinazione. (Omissis). COMUNE DI PALAZZOLO VERCELLESE (Vercelli) Il comune di PALAZZOLO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure: abitazione principale (prima casa): aliquota 4 per mille; aree fabbricabili: aliquota 4 per mille; terreni agricoli: aliquota 4 per mille; altri fabbricati: aliquota 5 per mille; di considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI PALENA (Chieti) Il comune di PALENA (provincia di Chieti) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili. (Omissis). COMUNE DI PALIANO (Frosinone) Il comune di PALIANO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 9 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. del 5,75 per mille gia' in vigore. (Omissis). Avvertenza: lo stesso comune ha dato notizia che per il 1999 le detrazioni sono fissate nelle misure seguenti: detrazione abitazione principale L. 200.000 aumentabile a L. 300.000 per le seguenti categorie: capofamiglia non in mobilita'; iscritto nelle liste di collocamento al 1 gennaio 1999 da almeno 2 anni, il cui familiare non abbia alcun reddito; aventi nel proprio nucleo familiare persone conviventi con grado di invalidita' non inferiore al 75%. COMUNE DI PALLAGORIO (Crotone) Il comune di PALLAGORIO (provincia di Crotone) ha adottato, il 30 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 1999, nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI PALMARIGGI (Lecce) Il comune di PALMARIGGI (provincia di Lecce) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. stabilire per l'anno 1999 due diverse aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come segue: aliquota del 4,5 per mille per abitazione principale, fissando la detrazione nella misura di L. 200.000; aliquota del 5,5 per mille per gli altri immobili diversi dalla abitazione principale; 2. dare atto che oltre quelle previste dalla legge si considerano, altresi', abitazioni principali, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento comunale sull'applicazione dell'I.C.I. le seguenti: a) le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) purche' ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, ancorche' distintamente descritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Per questo aspetto l'agevolazione della detrazione si concretizza nella facolta' di detrarre dall'imposta dovuta per la pertinenza la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. La determinazione del valore delle pertinenze continua ad essere effettuata secondo i criteri generali; b) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado e da questi utilizzata come abitazione principale; c) l'unita' imobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; d) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate (art. 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 23 gennaio 1993, n. 16, come convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75); 3. dare atto che oltre che nei casi previsti dalla legge si applica l'esenzione nelle seguenti fattispecie in conformita' all'art. 5 del citato regolamento: a) per gli immobili non destinati esclusivamente a compiti istituzionali, posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonche' dagli altri comuni, dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unita' sanitarie locali; b) per i fabbricati posseduti a titolo di proprieta' o di diritto reale di godimento o in qualita' di locatore finanziario, ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonche' delle attivita' di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 senza scopo di lucro. (Omissis). COMUNE DI PALOMBARA SABINA (Roma) Il comune di PALOMBARA SABINA (provincia di Roma) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella seguente misura: per la sola abitazione principale del soggetto d'imposta: aliquota 5 per mille; detrazione per la sola abitazione principale: L. 300.000; per tutti gli altri immobili: aliquota del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI PAPASIDERO (Cosenza) Il comune di PAPASIDERO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare per l'anno 1999, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare sul territorio di questo comune nella misura del 5 per mille per le prime case e loro pertinenze e del 6 per mille per le seconde case e restanti categorie di immobili, per tutto il territorio comunale; di confermare la detrazione per le prime case nella misura di L. 200.000 annue. (Omissis). COMUNE DI PARABITA (Lecce) Il comune di PARABITA (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. (omissis) determinare per l'anno d'imposta 1999 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura unica del 5 per mille; 2. (omissis). Di determinare, inoltre, che a soggetti passivi che si trovano nelle sottoindicate condizioni, le detrazioni dell'imposta di L. 200.000 prevista dal suddetto articolo e' elevata per l'anno 1999 a L. 300.000: a) pensionati aventi un rateo mensile, rilevabile dall'ultimo avviso di pagamento, non superiore al minimo INPS e che non abbiano proprieta' immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la detrazione; b) coloro che sono portatori di grave handicaps, o aventi a carico un portatore handicaps risultante da certificazione rilasciata dall'unita' sanitaria locale, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunque acquisita o da acquisire l'ufficio e il cui reddito mensile non sia superiore al rateo di pensione minima erogata dall'INPS e che non abbiano altre proprieta' immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione. Le maggiori detrazioni saranno concesse con determinazione del funzionario responsabile per i casi di cui ai punti a) e b). (Omissis). COMUNE DI PARETE (Caserta) Il comune di PARETE (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504/1992, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI PARZANICA (Bergamo) Il comune di PARZANICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 10 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota unica del 6 per mille; 2. di stabilire la detrazione per l'abitazione di residenza principale in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI PATRICA (Frosinone) Il comune di PATRICA (provincia di Frosinone) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare per l'anno 1999 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come di seguito riportate: aliquota ordinaria: 7 per mille; aliquota abitazione principale: 5 per mille; detrazione abitazione principale: L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI PAULARO (Udine) Il comune di PAULARO (provincia di Udine) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'esercizio finanziario 1999, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), senza alcuna diversificazione dell'aliquota stessa; 2. di fissare, per l'esercizio finanziario 1999, nella misura di L. 200.000 (euro 103,29) la detrazione per l'abitazione principale, senza alcuna elevazione della detrazione e riduzione dell'imposta. (Omissis). COMUNE DI PAVIA DI UDINE (Udine) Il comune di PAVIA DI UDINE (provincia di Udine) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999, l'liquota dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille, gia' applicata nell'anno 1998; 2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 200.000 annue, ai sensi e con le modalita' previste dal secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996; 3. per il 1999 non trova applicazione il terzo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni; tale comma non si applica nemmeno alle unita' immobiliari indicate nel quarto comma dell'articolo citato. (Omissis). COMUNE DI PEDARA (Catania) Il comune di PEDARA (provincia di Catania) ha adottato, l'8 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. gia' deliberata per il 1998, con delibera di giunta municipale n. 20 del 9 febbraio 1998 nella misura del 4,5 per mille. (Omissis). COMUNE DI PEDRENGO (Bergamo) Il comune di PEDRENGO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativamente a questo comune con la doppia aliquota del: 5,5 per mille per l'abitazione principale e sue pertinenze ed accessori; 6 per mille per gli alloggi non residenziali, per le abitazioni non locate e per tutti gli immobili che non siano l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI PELLA (Novara) Il comune di PELLA (provincia di Novara) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di applicare per l'anno 1999, per le motivazioni in premessa indi- cate, l'aliquota I.C.I. ordinaria del 6,5 e l'aliquota I.C.I. ridotta al 5,5 per mille esclusivamente per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; 2. (Omissis). 3. di stabilire che l'esazione dell'imposta in questione dovra' essere effettuata secondo una delle due seguenti modalita' previste dall'art. 7 del vigente regolamento sull'I.C.I.: mediante versamente su appositi modelli di conto corrente postale n. 17356288 intestati al comune di Pella servizio tesoreria (disponibili presso gli uffici comunali); mediante versamento diretto presso la tesoreria comunale CA.RI. PLO, agenzia di Pella. (Omissis). COMUNE DI PERLEDO (Lecco) Il comune di PERLEDO (provincia di Lecco) ha adottato, il 26 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille. L'aliquota suddetta e' stata applicata per: aree fabbricabili; terreni agricoli; fabbricati: abitazione principale in aggiunta alla principale alloggi non locati; 2. la detrazione per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e' stata confermata in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI PERLO (Cuneo) Il comune di PERLO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille per la prima casa e del 7 per mille per gli altri fabbricati; di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare ad abitazione principale, e' fissata in L. 200.000 dall'art. 3, comma 55, punto 2 della succitata legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI PERO (Milano) Il comune di PERO (provincia di Milano) ha adottato, il 26 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, ai fini della previsione del gettito I.C.I. nel comune di Pero, per l'anno 1999: l'aliquota ordinaria al 6,6 per mille; l'aliquota agevolata al 5 per mille nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; l'elevazione della detrazione per l'abitazione principale da L. 200000 a L. 250.000 solo ed esclusivamente per i soggetti in possesso di particolari requisiti indicati nell'allegato A, previa presentazione di apposita denuncia corredata da idonea docuentazione; l'aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari non locate, aventi i requisiti di abitabilita' e rientranti nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/7, A/8 e A/10; di approvare, (omissis) i requisiti per l'applicazione della maggiore detrazione per l'abitazione principale che sono quelli indicati nell'allegato "A", da considerarsi parte integrante della presente deliberazione. (Omissis). Allegato A I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI REQUISITI PER AVERE DIRITTO ALL'AUMENTO DELLA DETRAZIONE DALL'IMPOSTA DOVUTA PER L'UNITA' IMMOBILIARE DIRETTAMENTE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO. (art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 15, comma 6, della legge n. 573/1993) 1. Proprieta' di una abitazione appartenente ad una delle seguenti categorie catastali: A2 - A3 - A4 - A5 - A6. 2. Reddito annuo imponibile lordo prevalente da lavoro dipendente o da pensione, ai fini l.R.P.E.F. anno 1998 di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 25.000.000, piu' L. 1.500.000 per ogni persona a carico oppure reddito annuo imponibile lordo prevalente da lavoro autonomo, ai fini l.R.P.E.F. anno 1998 di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 8.000.000 piu' L. 1.500.000 per ogni persona a carico. Si intende che per ottenere la maggiore detrazione i soggetti interessati devono possedere entrambi i requisiti richiesti ai punti 1 e 2. Per ottenere il beneficio, gli aventi diritto devono presentare apposita denuncia, predisposta dall'ufficio tributi, corredata da idonea documentazione comprovante il possesso del requisito previsto al punto 2 entro il termine perentorio indicato in apposito avviso che sara' pubblicato in tempo utile a cura del competente ufficio comunale. COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI (Cremona) Il comune di PESCAROLO ED UNITI (provincia di Cremona) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999: 1) aliquota da applicare: per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille; per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille; 2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille; 3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille; 4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille; 5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie: 5.1) organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5 per mille; 5.2) cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 5 per mille; 6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti: a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 5 per mille; b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 5 per mille; c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 5 per mille; d) all'utilizzo di sottotetti: 5 per mille, da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille; 8) aliquota agevolata speciale del 5 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998; 9) aliquota speciale del 5 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; III. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; IV. l'aliquota e' stabilita nella misura del 4 per mille per un periodo non superiore a 3 anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa e' destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicre al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente Capo e' applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita; V. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. (Omissis). Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. (Omissis). VII. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata. (Omissis). X. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli apposti elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1รน0 gennaio dell'anno successivo; (Omissis). COMUNE DI PESCOLANCIANO (Isernia) Il comune di PESCOLANCIANO (provincia di Isernia) ha adottato, il 6 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 e' stabilita nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI PESSINA CREMONESE (Cremona) Il comune di PESSINA CREMONESE (provincia di Cremona) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999: aliquota da applicare in misura unica per tutti i soggetti passivi e per tutti gli immobili 5,5 per mille. II. (Omissis). III. l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verilicare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; IV. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; V. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI PETRALIA SOTTANA (Palermo) Il comune di PETRALIA SOTTANA (provincia di Palermo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare le agevolazioni fissate per l'anno 1998 nella misura del 4 per mille per l'abitazione principale e del 4,75 per mille per i fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI PETRIANO (Pesaro e Urbino) Il comune di PETRIANO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,50 per mille; 2. di confermare ancora la detrazione di L. 200.000 (art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI PEVERAGNO (Cuneo) Il comune di PEVERAGNO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I., attualmente fissata nella misura unica del 5,5 per mille e la detrazione d'imposta di L. 230.000 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI PEZZANA (Vercelli) Il comune di PEZZANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5 per mille; 2. di non operare alcuna diversificazione d'aliqota d'imposta di cui al comma 2, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 504/1992, e suc- cessive modificazioni, ne' alcuna riduzione od elevazione di cui al comma 3 dell'art. 8 del medesimo decreto. (Omissis). COMUNE DI PIACENZA (Piacenza) Il comune di PIACENZA ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare al 3,8 per mille l'aliquota ridotta per gli immobili concessi in locazione, a titolo di abitazione principale, con contratto stipulato ai sensi del comma 3, dell'art. 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431; di integrare conseguentemente la deliberazione del consiglio comunale n. 108 del 14 dicembre 1998, che pertanto viene modificata in tal senso dal presente provvedimento. (Omissis). Avvertenze: la deliberazione del 14 dicembre 1998 e' stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 60 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 30 marzo 1999, alla pag. 57, seconda colonna. COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA (Caserta) Il comune di PIANA DI MONTE VERNA (provincia di Caserta) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 e' determinata nella seguente misura: a) 6 per mille, per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente; b) 7 per mille, per tutti gli altri immobili. 2. la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' fissata per l'anno 1999 in L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI PIANE CRATI (Cosenza) Il comune di PIANE CRATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). a conferma di quanto disposto da questa giunta comunale con la deliberazione n. 35 del 18 marzo 1999, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), e' definitivamente adeguata, per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille; di determinare, quale detrazione per abitazione principale, la misura unica di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI PIETRABBONDANTE (Isernia) Il comune di PIETRABBONDANTE (provincia di Isernia) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare anche per il corrente anno l'aliquota del 4,75 per mille. (Omissis). COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO (Foggia) Il comune di PIETRAMONTECORVINO (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure: prima abitazione 5 per mille e la detrazione ordinaria di L. 200.000; seconda abitazione ed altre 7 per mille. (Omissis). COMUNE DI PIETRASANTA (Lucca) Il comune di PIETRASANTA (provincia di Lucca) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure: a) 4,1 per mille per l'unita' direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo; b) 4,1 per mille per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto dagli anziani o disabili, che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; c) 4,1 per mille per le unita' immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; d) 4,1 per mille per le abitazioni utilizzate dai soci delle coop- erative a proprieta' indivisa; e) 4,1 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati ad istituto per le case popolari; f) 4,1 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti in linea retta (figli e genitori); g) 6,8 per mille per alloggi e case di civile abitazione non locati o affittati per periodi di tempo inferiori all'anno solare, posseduti dal soggetto passivo in aggiunta all'abitazione principale o detenuti, per un periodo superiore ai tre anni, da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; h) 5,8 per mille per tutti gli immobili, soggetti a tassazione, e non rientranti nei casi di cui ai punti a), b), c), d), e), f); i) per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale di soggetti passivi ultrasessantacinquenni, al 1 gennaio dell'anno d'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 300.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, purche' proprietari e/o titolari di diritto reale di godimento della sola unita' immobiliare occupata. La maggiore detrazione di L. 100.000 si applica unicamente a seguito di richiesta del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO (Pavia) Il comune di PIEVE DEL CAIRO (provincia di Pavia) ha adottato, il 27 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). abitazione principale 4,8 per mille seconde case locate e altri immobili 5,8 per mille alloggi non locati 8 per mille insediamenti produttivi 5,5 per mille detrazione per l'abitazione principale L. 200.000 (Omissis). COMUNE DI PIEVE D'OLMI (Cremona) Il comune di PIEVE D'OLMI (provincia di Cremona) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate da questo comune nelle seguenti misure: a) unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 5 per mille. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) altre tipologie di immobili 5,30 per mille; 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA (Lodi) Il comune di PIEVE FISSIRAGA (provincia di Lodi) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire le seguenti modalita' di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da valere per questo comune con effetto dal 1 gennaio 1999: aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille; aliquota ridotta, nella misura del 5 per mille per l'immobile (ed annessa autorimessa) adibito ad abitazione principale nonche' per gli altri immobili in premessa elencati; detrazione ordinaria L. 500.000 annue per le abitazioni principali. (Omissis). COMUNE DI PIGNA (Imperia) Il comune di PIGNA (provincia di Imperia) ha adottato, il 2 aprile 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al 5 per mille senza applicare ulteriori detrazioni, maggiorazioni o riduzioni. (Omissis). COMUNE DI PINAROLO PO (Pavia) Il comune di PINAROLO PO (provincia di Pavia) ha adottato, il 20 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille; 2. di stabilire per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione di L. 200.000; 3. di stabilire ulteriore detrazione per le categorie di cui al protocollo d'intesa allegato. (Omissis). Allegato PROTOCOLLO D'INTESA Tra l'amministrazione comunale di Pinarolo Po, rappresentata dal commissario straordinario dott. Eugenio Solda' e le OO.SS. dei pensionati SPI-CGIL, FNP-CISL e UILP-UIL, rappresentate dai sigg. Pastorelli Luigi e Perotti Giulio, si e' svolto l'incontro a suo tempo richiesto e dopo ampio confronto, precisato che le premesse all'intesa del 24 febbraio 1997 sono per intero confermate, si e' convenuto quanto segue: il commissario straordinario si impegna ad adottare una delibera riguardante l'applicazione dell'I.C.I. che fissi l'ulteriore detrazione, fino ad un massimo di L. 500.000 per gli immobili di valore catastale fino a L. 80.000.000, secondo l'allegata tabella, per le seguenti categorie di cittadini: a) pensionati; b) coniugi a carico dei pensionati; c) portatori di handicap con attestato di invalidita' civile; d) disoccupati, per almeno sei mesi nell'anno 1998, regolarmente iscritti nelle liste di collocamento; e) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilita', per almeno sei mesi, nell'anno 1998; f) alle famiglie monoreddito da lavoro dipendente fino a L. 32.000.000; g) composte da almeno 3 persone si applicheranno le ulteriori detrazioni di L. 250.000; che non possiedano, anche a titoli di usufrutto, altri immobili o quote non superiori ad 1/3 del secondo immobile escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale; al fine di agevolare i contribuenti, si ritiene legittimo e sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 attestante: 1) la condizione di appartenenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione; 2) il reddito complessivo del nucleo familiare; 3) il non possesso di altri immobili escluso, il garage di pertinenza all'abitazione principale. La dichiarazione, redatta in carta semplice, va sottoscritta dal contribuente avanti un funzionario comunale competente a ricevere la documentazione. Di tali ulteriori detrazioni, non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati a catasto come: A/1, A/8, A/9. Il commissario straordinario, nel percorso di perfezionamento di un rapporto sempre piu' puntuale tra l'ammontare della tassa ed i rifiuti solidi effettivamente prodotti, conferma la riduzione di tale tassa in misura del 30% per i cittadini che vivono soli. DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE in rapporto al reddito escluso quello della casa Componenti nucleo familiare 500.000 400.000 300.000 250.000 I fascia II fascia III fascia IV fascia __ __ __ __ __ 1 persona 12.000.000 13.000.000 15.000.000 16.000.000 2 persone 18.000.000 20.000.000 23.000.000 26.000.000 3 persone 21.000.000 25.000.000 28.000.000 32.000.000 4 persone 25.000.000 29.000.000 34.000.000 38.000.000 5 persone 28.000.000 34.000.000 39.000.000 44.000.000 6 persone 32.000.000 42.000.000 48.000.000 55.000.000 COMUNE DI PIOZZO (Cuneo) Il comune di PIOZZO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille; di non avvalersi della facolta' di apportare eventuali riduzioni di imposta, detrazioni o elevazioni conformemente alle possibilita' accordate dalla legge. (Omissis). COMUNE DI PISCINAS (Cagliari) Il comune di PISCINAS (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinazione aliquota anno 1999, 5 per mille art. 6 decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. (Omissis). COMUNE DI PITIGLIANO (Grosseto) Il comune di PITIGLIANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di modificare, attese le premesse, quanto disposto con propria deliberazione n. 55 del 29 ottobre 1998, stabilendo che per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e' stabilita nella misura del 5 per mille sulla prima casa e del 7 per mille sugli altri fabbricati; 2. di confermare la detrazione sulla prima casa a L. 250.000. (Omissis). COMUNE DI PLOAGHE (Sassari) Il comune di PLOAGHE (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare (omissis), per l'anno 1999, nelle seguenti misure le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504/1992: aliquota del 4 per mille per le abitazioni principali; aliquota del 5 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI POGGIO MIRTETO (Rieti) Il comune di POGGIO MIRTETO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. ritenuto di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. differenziata per tipologia di immobile nel modo seguente: abitazione principale 5,7 per mille abitazioni secondarie 7 per mille abitazioni non locate 7 per mille immobili diversi dalle abitazioni (cat. A/10 B - C - D) 5,7 per mille aree edificabili 7 per mille immobili invenduti nel triennio per la vendita delle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita' di costruzione di immobili 5,7 per mille (Omissis). Delibera 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504/1992 per l'anno 1999 nelle misure specificate in premessa; 2. di determinare la detrazione per la prima casa in L. 300.000. (Omissis). COMUNE DI POGLIANO MILANESE (Milano) Il comune di POGLIANO MILANESE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare per l'anno 1999 ai fini dell'imposta comunale sugli immobili le aliquote e le detrazioni vigenti, adottate con la deliberazione di C.C. n. 19 del 27 febbraio 1998; (Omissis). Con delibera del 27 febbraio 1998 il comune di Pogliano Milanese ha stabilito: (Omissis). 1. determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nel modo seguente: a) abitazione principale: 5 per mille. Per abitazione principale si intende quella abitata dal contribuente titolare del diritto di proprieta', usufrutto o altro diritto reale e quella abitata dai soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa; b) altri immobili: 6,5 per mille: abitazioni possedute in aggiunta alla principale da persone fisiche e non locale; abitazioni possedute da persone fisiche in aggiunta alla principale e locate; abitazioni possedute da soggetti diversi da persone fisiche; fabbricati diversi dalle abitazioni e terreni; box con specifica rendita catastale diversa da quella dell'abitazione principale; 2. confermare, per l'anno 1998, in L. 230.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per le unita' immobiliari da adibirsi ad abitazione principale; 3. elevare a L. 350.000 detta detrazione per i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni: a) persone singole (come da documentazione anagrafica) titolari esclusivamente di pensione sociale; b) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente convivente portatore di handicap con attestato di invalidita' civile non inferiore al 74%; c) contribuenti affidatari di minori; d) soggetti in particolari situazioni di disagio socio-economico, opportunamente documentati e segnalati dai servizi sociali. (Omissis).