COMUNE DI POLIGNANO A MARE (Bari) Il comune di POLIGNANO A MARE (provincia di Bari) ha adottato, il 18 febbraio 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare e fissare per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; (Omissis). 1. determinare per l'anno 1999 la detrazione prevista dall'art. 8, comma 2, 3 del decreto legislativo n. 504/1992 in L. 500.000 per la seguente categoria di contribuenti: contribuenti titolari di pensione sociale, che non siano proprietari di altro immobile e/o titolari di altro diritto reale, e sulla base di richieste opportunamente documentate, dove il reddito familiare complessivo al lordo degli oneri deducibili non sia superiore a L. 15.000.000; 2. determinare per l'anno 1999 la detrazione prevista dall'art. 8, comma 2, 3 del decreto legislativo n. 504/1992 in L. 300.000 per la seguente categoria di contribuenti: contribuenti titolari di pensione minima lnps, che non siano proprietari di altro immobile e/o titolari di altro diritto reale, e sulla base di richieste opportunamente documentate, dove il reddito familiare complessivo al lordo degli oneri deducibili non sia superiore a L. 15.000.000. (Omissis). COMUNE DI POMARANCE (Pisa) Il comune di POMARANCE (provincia di Pisa) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). a) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 relativa all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di coop- erative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, e' determinata nella misura del 5 per mille; b) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 relativa a tutte le altre tipologie di immobili soggetti all'imposta, diverse da quelle di cui al precedente punto a) della presente deliberazione, e' determinata nella misura del 5,75 per mille; c) la detrazione relativa all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e' determinata nella misura prevista per legge, cioe' L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI POMARETTO (Torino) Il comune di POMARETTO (provincia di Torino) ha adottato, il 18 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di prendere atto delle deliberazioni della giunta comunale n. 9 e 10 del 16 febbraio 1999, relative alle aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 e all'addizionale comunale sull'imposta sui redditi delle persone fisiche; 2. di prendere atto che, per l'anno 1999, le aliquote e detrazioni per l'imposta sugli immobili risultano cosi' determinate: a) nella misura del 6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze; b) nella misura del 6 per mille per le abitazioni locate con contratto registrato a soggetto che ha in esso la residenza e le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado o in linea collaterale entro il secondo grado che hanno in esso la residenza; nella misura del 6 per mille per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziano disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; c) nella misura del 6,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi; d) la detrazione d'imposta spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (punto a) resta stabilita in L. 200.000, cosi' come fissata dall'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, sostituito dall'art. 1, comma 55, della legge n. 662/1996 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO (Napoli) Il comune di POMIGLIANO D'ARCO (provincia di Napoli) ha adottato, il 22 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). aliquota per unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale 7 per mille; aliquota I.C.I. per abitazione principale 5 per mille; detrazione per abitazione principale di L. 200.000; sono da considerarsi abitazioni principali anche quelle possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che sia l'unico immobile posseduto, anche se con pertinenza; l'agevolazione si applica esclusivamente sull'abitazione principale e non sulle relative pertinenze; detrazione di L. 300.000 per le seguenti categorie di contribuenti: pensionati I.N.P.S. soggetti passivi di imposta, con trattamento minimo e con reddito annuo lordo complessivo dell'intero nucleo familiare non superiore a L. 18.500.000 con riferimento al reddito imponibile dell'anno precedente; il nucleo familiare non dovra' possedere diritti reali di godimento su proprieta' immobiliari di- verse dall'abitazione principale e annesse pertinenze. Sono comunque esclusi dall'agevolazione gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9, A/10, A/11 e le pertinenze anche se relative all'immobile su cui si applica l'agevolazione; nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, con invalidita' totale e con reddito complessivo annuo lordo non superiore a L. 18.500.000; il nucleo familiare non dovra' possedere diritti reali di godimento su proprieta' immobiliari diverse dall'abitazione principale e annesse pertinenze; l'agevolazione si applica esclusivamente sull'abitazione principale e non sulle rela- tive pertinenze. L'aliquota del 3 per mille per i soggetti passivi d'imposta che eseguono interventi volti al recupero di immobili inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi con decorrenza dall'inizio dei lavori e per la durata di tre anni. La data di inizio dei lavori decorre, ai fini della presente agevolazione, dal mese successivo a quello dell'inizio degli stessi. La richiesta di agevolazione, corredata della documentazione comprovante i requisiti, deve avvenire, a pena di decadenza, entro un mese dall'inizio dei lavori. (Omissis). Delibera: di approvare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 cosi' come indicate nella premessa come sopra articolata e che nel presente dispositivo si intende integralmente riportata e trascritta. (Omissis). COMUNE DI PONT CANAVESE (Torino) Il comune di PONT CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) nella misura del 5,5 per mille da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili. (Omissis). COMUNE DI PONTE (Benevento) Il comune di PONTE (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di riconfermare per l'anno 1999 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI PONTELATONE (Caserta) Il comune di PONTELATONE (provincia di Caserta) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di prendere atto ed approvare quanto deliberato dalla giunta comunale con proprio provvedimento n. 25 del 26 febbraio 1999 in ordine alla determinazione dell'aliquota I.C.I. e per l'effetto stabilire per l'anno 1999 nelle misure del 5 e 5,5 per mille le aliquote per l'I.C.I. secondo la differenziazione proposta in premessa e qui integralmente riportata. (Omissis). COMUNE DI POPPI (Arezzo) Il comune di POPPI (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'l.C.l. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999: a) 7 per mille per aree fabbricabili ed immobili adibiti ad abitazioni posseduti in aggiunta all'abitazione principale per i quali non risulti stipulato un regolare contratto di locazione, comodato od uso gratuito di durata non inferiore ai 12 mesi nell'anno solare a persone effettivamente dimoranti; b) 6 per mille per la restante tipologia di fabbricati; confermando cosi' le tariffe gia' in vigore per l'anno 1998 cosi' come approvate dalla deliberazione di C.C. n. 9 del 26 febbraio 1998. (Omissis). COMUNE DI PORTO CERESIO (Varese) Il comune di PORTO CERESIO (provincia di Varese) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare gli importi delle imposte e tasse comunali nonche' delle diverse entrate tributarie come risultano dalla tabella A, (omissis), allegate a far parte integrante e sostanziale del presente atto approvando, comprensive dei tassi di copertura dei costi dei servizi pubblici. (Omissis). Allegato A DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 24 MARZO 1999 (Omissis). Tariffa anno 1999 - Imposta comunale immobili: Unita' immobiliari adibite Aliquota __ __ abitazione principale 5,50 per mille diverse dalle precedenti 7 per mille detrazione abitazione principale L. 200.000 (Omissis). COMUNE DI PORTOFERRAIO (Livorno) Il comune di PORTOFERRAIO (provincia di Livorno) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi, con decorrenza 1 gennaio 1999, agli immobili costituenti "abitazione principale" per le persone fisiche soggetti passivi, dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, ed all'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; di dare atto che la detrazione per abitazione principale determinata ai sensi del comma secondo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, rimane fissata per l'anno 1999 in L. 200.000 salve le previsioni di ulteriore detrazioni fissate con delibera consiliare n. 22 del 27 febbraio 1998. (Omissis). COMUNE DI PORTO TOLLE (Rovigo) Il comune di PORTO TOLLE (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 come segue: aliquota ordinaria: 7 per mille; abitazione principale: 4 per mille; terreni agricoli e aree da considerare non fabbricabili ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 504/1992: 6 per mille; alle seguenti condizioni: a) il soggetto passivo dell'I.C.I. deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge n. 9/1963, con obbligo di assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia; b) la base imponibile per il calcolo dell'imposta, calcolata ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo n. 504/92, non deve superare L. 250.000.000; 2. di determinare le seguenti detrazioni per gli immobili adibiti ad abitazione principale: A) detrazione sulla base del livello patrimoniale: abitazione di cat. catastale A/2: L. 240.000; abitazione di cat. catastale A/3: L. 250.000; abitazione di cat. catastale A/4: L. 260.000; abitazione di cat. catastale A/5: L. 270.000; abitazione di cat. catastale A/6: L. 280.000; B) detrazione sulla base di documentate situazioni sociali: B1) L. 300.000, da concedersi a richiesta degli interessati, con apposita delibera della Giunta comunale, ai proprietari di un'unica casa di abitazione civile che nel 1998 abbiano conseguito un reddito lordo di L. 10.000.000, per ciascun componente il nucleo familiare anagraficamente censito. Tale detrazione non e' applicabile alle prime case di civile abitazione esistenti nel territorio comunale aventi classificazione catastale nelle categorie A/1, A/7, A/8, A/9, indipendentemente dal livello di reddito del proprietario e del nucleo familiare; B2) L. 300.000, da concedersi a richiesta degli interessati, con apposita delibera della giunta comunale, ai proprietari di un'unica casa di abitazione civile con familiari conviventi portatori di documentato handicap grave, avente un reddito lordo complessivo non superiore a L. 100.000.000. (Omissis). COMUNE DI POTENZA (Potenza) Il comune di POTENZA ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, nella misura del 7 per mille l'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999; 2. di ridurre l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fissando l'aliquota al 5 per mille e fissando la detrazione annua a L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione. La medesima agevolazione si applica alle pertinenze della abitazione principale anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell'abitazione nella quale dimora abitualmente sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche in quota parte, della pertinenza, e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale o ubicati in altro edificio o complesso immobiliare purche' dichiarati come pertinenze della abitazione principale. Resta fermo che la detrazione predetta di L. 200.000 spetta soltanto per l'abitazione principale sicche' la medesima agevolazione si traduce nella possibilita' di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte della detrazione che non ha trovato capienza in capo all'abitazione principale. Sono altresi' equiparate all'abitazione principale: due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; le unita' immobiliari non locate possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; sono infine equiparate all'abitazione principale nel massimo di due, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al primo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza. Tale beneficio decorre dall'anno successivo a quello in cui si e' verificato l'uso descritto; se l'unita' e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione sara proporzionalmente ripartita in base alla quota per la quale la detrazione medesima si riferisce. Tale agevolazione si applichera' anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei propri assegnatari nonche' agli alloggi regolarmente assegnati all'azienda territoriale di edilizia residenziale pubblica. 3. l'imposta comunale sugli Immobili e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata mediante perizia tecnica richiesta dalla parte interessata, all'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del contribuente. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15; 4. l'I.C.I. e' altresi ridotta al 2 per mille per gli immobili locati ai sensi del quarto comma dell'art. 2 della legge n. 431/1998, alle seguenti condizioni: a) che gli immobili siano ubicati in comuni ad alta densita' abitativa (quelli elencati all'art. 1 del decreto-legge n. 551/1998, convertito, con modificazioni, nella legge n. 61/1998); b) che gli immobili siano stati concessi in locazione a titolo di abitazione principale; c) che le locazioni siano stipulate secondo le regole del mercato concertato, vale a dire a prezzi inferiori a quelli di mercato ed in base a contratti tipo concordati in sede locale fra le maggiori organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori. L'I.C.I., sempre ai sensi dell'articolo si citato, e' viceversa aumentato al 9 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. (Omissis). COMUNE DI POZZUOLI (Napoli) Il comune di POZZUOLI (provincia di Napoli) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). e' approvato la proposta della G.M., adottata con deliberazione n. 146 del 22 marzo 1999, relativa all'argomento in oggetto, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale. (Omissis). 1. fissare le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi per l'anno 1999: a) aliquota ordinaria in misura del 7 per mille; b) aliquota in misura dell'8 per mille limitatamente per le abitazioni, diverse da quelle adibite ad abitazione principale e a quelle dichiarate inabitabili, non locate e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni ove ne sussisteva l'obbligo; 2. elevare a L. 300.000 (pari 154,94 Euro) la detrazione prevista dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, spettante per l'abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI PRATOLA PELIGNA (L'Aquila) Il comune di PRATOLA PELIGNA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di rideterminare per l'anno 1999 la misura dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille, ai sensi dell'art. 3, commi 53 e seguenti della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI PRATOVECCHIO (Arezzo) Il comune di PRATOVECCHIO (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, con applicazione delle detrazioni previste dalla legge per la prima casa, pari a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI PRESICCE (L'Aquila) Il comune di PRESICCE (provincia di Lecce) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del decreto legislativo n. 504/1992 nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 (detrazione abitazione principale L. 200.000). (Omissis). COMUNE DI PRETORO (Chieti) Il comune di PRETORO (provincia di Chieti) ha adottato, il 13 novembre 1998 ed il 17 dicembre 1998, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di proporre al consiglio comunale l'approvazione delle sopra specificate diverse aliquote in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), dando mandato agli uffici di predisporre il progetto di bilancio per l'anno 1999 tenendo conto di quanto in premessa precisato. (Omissis). ritenuto opportuno proporre l'applicazione di aliquote diversificate in materia di I.C.I. come segue: agevolata nella misura del 2 per mille a favore dei proprietari che intendono eseguire interventi volti al recupero di unita' immobiliari inegibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997; aumento della detrazione a L. 220.000 per le abitazioni principali, mantenendo l'aliquota del 4,3 per mille; aumento dell'aliquota al 5 per mille per le unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale; (Omissis). di approvare e far proprio la deliberazione di giunta municipale n. 125 del 13 novembre 1998. (Omissis). COMUNE DI PREZZA (L'Aquila) Il comune di PREZZA (provincia di L'Aquila) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare nel 5,5 per mille l'aliquota da applicare in territorio del comune di Prezza per il corrente anno 1999, ottenuta riducendo di mezzo punto l'aliquota in vigore negli anni precedenti per la medesima imposta. (Omissis). COMUNE DI PRIOLA (Cuneo) Il comune di PRIOLA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - (I.C.I.), al 5 per mille per la generalita' dei contribuenti; 2. di fissare in L. 200.000 la detrazione relativa all'abitazione principale; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; 4. di dare atto, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo; 5. di considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, come definite dall'art. 5 del regolamento sull'imposta comunale immobili; 6. di considerare abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti fino al primo grado, purche' dagli stessi adibite ad abitazione principale; 7. di fissare come di seguito indicato i valori medi venali delle aree fabbricabili site nel territorio comunale: valore delle aree fabbricabili site sul territorio comunale: L. 10.000/mq. (Omissis). COMUNE DI PUOS D'ALPAGO (Belluno) Il comune di PUOS D'ALPAGO (provincia di Belluno) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili; 2. di confermare l'aliquota nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e di confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, come stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e succes- sive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996; 3. di considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, come definite dall'art. 817 del consiglio comunale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione sia ai fini dell'applicazione dell'imposta che della detrazione; 4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI QUARTO (Napoli) Il comune di QUARTO (provincia di Napoli) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di approvare, per l'anno finanziario 1999, la seguente tariffa per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, cosi' diversificata: _____________________________________________________________________ N. Tipologia Aliquota Detrazione _____________________________________________________________________ 1 Unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, in favore delle persone fisiche soggetti privati e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa 6 per mille 200.000 _____________________________________________________________________ 2 Unita' immobiliari concesse ad uso gratuito ai figli che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza 6 per mille __ _____________________________________________________________________ 3 Unita' immobiliari con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale 6 per mille __ _____________________________________________________________________ 4 Restanti immobili 7 per mille __ _____________________________________________________________________ (Omissis). COMUNE DI QUILIANO (Savona) Il comune di QUILIANO (provincia di Savona) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare nella misura di seguito indicata l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: (Omissis). 5,3 per mille l'aliquota in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; 6,5 per mille l'aliquota riferita agli altri immobili. (Omissis). COMUNE DI QUINTO VICENTINO (Vicenza) Il comune di QUINTO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 nelle misure di seguito indicate: a) immobili destinati ad abitazione principale e loro pertinenze in uso alla stessa abitazione: aliquota 4,5 per mille; b) altri fabbricati e terreni agricoli: aliquota 6,5 per mille; c) aree fabbricabili; alloggi non locati per un periodo superiore ai sei mesi nell'arco dell'anno e loro pertinenze in uso alla stessa abitazione; fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati non costituenti abitazione principale: aliquota 7 per mille; 2. di fissare le seguenti detrazioni per l'abitazione principale: a) ordinaria: L. 200.000 (euro 103,29); b) per nuclei familiari con reddito complessivo lordo inferiore a L. 50.000.000 (euro 25.822,85) se da lavoro dipendente e L. 30.000.000 (euro 15.493,71) se da lavoro autonomo, con presenza al nucleo familiare di appartenenza di un disabile con invalidita' superiore ai 2/3; per nuclei familiari con un reddito complessivo lordo inferiore a L. 50.000.000 (euro 25.822,85) se da lavoro dipendente e L. 30.000.000 (euro 15.493,71) se da lavoro autonomo, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di tre figli a carico e per unita' immobiliari iscritte alle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6; per nuclei familiari di almeno due persone con reddito complessivo lordo da pensione inferiore a L. 25.000.000 (euro 12.911,43): L. 300.000 (euro 154,94); c) nucleo familiare titolare di reddito esclusivo da pensione pari o inferiore al doppio del minimo INPS oltre a quello relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; per i nuclei familiari con reddito complessivo lordo inferiore o pari a L. 25.000.000 (euro 12.911,43) da lavoro dipendente, con presenza nel nucleo familiare di appartenenza di una persona iscritta alle liste di collocamento in unita' immobiliare lunga: L. 400.000 (euro 206,58). (Omissis). COMUNE DI RAGOGNA (Udine) Il comune di RAGOGNA (provincia di Udine) ha adottato, il 21 dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota ordinaria del 5 per mille per l'anno 1999 per quanto riguarda l'imposta comunale sugli immobili; 2. di fissare al 6 per mille l'aliquota I.C.I. sulle unita' adibite ad alloggi e non locate. (Omissis). COMUNE DI RANCIO VALCUVIA (Varese) Il comune di RANCIO VALCUVIA (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di adottare, per l'anno 1999, la seguente classificazione di aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): 1) aliquota ridotta nella misura del 5 per mille per: le unita' immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo; le unita' immobiliari locate; le unita' immobiliari non locate possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari; alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, residenti nel comune; agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado; 2) aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili; 3) determinazione detrazione I.C.I. per l'anno 1999 nella misura di L. 200.000 per: le unita' immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo; le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivise adibite ad abitazioni principale dei soci assegnatari, residenti nel comune; gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; per le unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado; di dare atto, che ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 449/1997, l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni; di dare atto, inoltre, che per fruire delle agevolazioni e detrazioni, il soggetto passivo deve presentare: per le unita' immobiliari locate: copia del contratto di locazione regolarmente registrato; per i fabbricati inagibili o inabitabili: relazione dell'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del soggetto passivo o dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i fabbricati concessi in uso gratuito ai parenti: dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1965, n. 15, resa dal proprietario attestante la gratuita' dell'utilizzo. (Omissis). COMUNE DI RASUN ANTERSELVA RASEN ANTHOLZ (Bolzano) Il comune di RASUN ANTERSELVA - RASEN ANTHOLZ (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. con decorrenza dal 1 gennaio 1999 vengono fissate le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili: a) 4 per mille per l'abitazione principale, compreso il garage, box o un posto macchina; 6 per mille per le abitazioni secondarie che in base alla legge regionale n. 10 del 29 agosto 1976 sono sottoposti alla tassa di soggiorno; b) mantenuto invariato al 4,4 per mille per gli altri fabbricati ed aree fabbricabili; 2. con decorrenza del 1 gennaio 1999 viene fissata la detrazione d'impsota con L. 500.000 per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI RESANA (Treviso) Il comune di RESANA (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di inserire dopo il punto 5) del dispositivo della propria precedente deliberazione n. 2 in data 27 gennaio 1999 il seguente punto: 5-bis) di provvedere, per i fabbricati di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, sulla base della rendita definitiva attribuita dall'U.T.E., alla liquidazione della maggiore imposta dovuta aumentata degli interessi di legge e senza applicazione della maggiorazione d'imposta prevista dall'art. 11, primo comma, ultimo periodo, del decreto legisltivo n. 504/1992. (Omissis). Avvertenza: la presente deliberazione integra la deliberazione del 27 gennaio 1999, pubblicata nel Supplemento ordinazio n. 73 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1999 a pag. 117, prima colonna. COMUNE DI REVINE LAGO (Treviso) Il comune di REVINE LAGO (provincia di Treviso) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di diversificare, per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti fattispecie: a) aliquota ridotta della misura del 4,5 per mille da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi esclusivamente per l'abitazione principale e relative pertinenze cosi' come definite dall'art. 8 del regolamento comunale in materia di I.C.I. adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 62 del 21 dicembre 1998; b) aliquota nella misura del 6,5 per mille da applicare ai soggetti passivi per le altre abitazioni diverse dall'abitazione principale o possedute in aggiunta all'abitazione principale e loro pertinenze, nonche' le aree edificabili cosi' come definite dall'art. 8 del regolamento comunale in materia di I.C.I. adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 62 del 21 dicembre 1998; c) aliquota ordinaria nella misura del 5 per mille da applicare a tutti gli altri fabbricati o immobili non compresi nei punti precedenti; 2. di mantenere anche per l'anno 1999 l'importo della detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 la somma di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI RICADI (Vibo Valentia) Il comune di RICADI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi, e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili. (Omissis). COMUNE DI RIETI (Rieti) Il comune di RIETI ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota ordinaria I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, con effetto per l'anno 1999, nella misura del 5,9 per mille l'abitazione principale; 2. di determinare l'aliquota I.C.I. con effetto per l'anno 1999, nella misura del 6 per mille per i terreni agricoli, le aree fabbricabili e gli altri fabbricati; 3. di fissare per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale una detrazione ordinaria pari a L. 200.000; 4. di determinare altresi' le maggiori detrazioni I.C.I. per l'abitazione principale, cosi' come stabilito dalla deliberazione del commissario straordinario n. 126 del 25 febbraio 1994, delle seguenti categorie di contribuenti: a) persone o nuclei familiari iscritti nell'albo dei beneficiari del comune che abbiano usufruito di contributi o sussidi sulla base del vigente regolamento comunale: detrazione L. 250.000; b) persone o nucleo familiare il cui reddito non sia superiore al minimo vitale identificato secondo quanto stabilito dal vigente regolamento comunale: detrazione L. 250.000; c) persone titolari di solo reddito di pensione sociale e di quello relativo all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima situazione reddituale: detrazione L. 250.000. (Omissis). COMUNE DI RIMA SAN GIUSEPPE (Vercelli) Il comune di RIMA SAN GIUSEPPE (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille; 2. di determinare, per l'anno 1999, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'I.C.I. da L. 200.000 a L. 250.000. (Omissis). COMUNE DI RIMASCO (Vercelli) Il comune di RIMASCO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille; 2. di determinare, per l'anno 1999, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'I.C.I. da L. 200.000 a L. 250.000. (Omissis). COMUNE DI RIPARBELLA (Pisa) Il comune di RIPARBELLA (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 2. di approvare per l'esercizio finanziario 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nonche' della detrazione per abitazione principale nella misura di seguito elencate: aliquota ordinaria: 5,5 per mille; abitazione principale: 5,5 per mille; alloggi locati a terzi e adibiti ad abitazione principale: 5,5 per mille; alloggi non locati: 7 per mille; detrazione per abitazione principale: L. 230.000. (Omissis). COMUNE DI RIVA DI SOLTO (Bergamo) Il comune di RIVA DI SOLTO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille; di determinare, per l'anno 1999, la detrazione da applicare ai fini del calcolo I.C.I. a tutte le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI RIVALBA (Torino) Il comune di RIVALBA (provincia di Torino) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota del 5 per mille uniformente per tutti i fabbricati e le aree fabbricabili siti sul territorio comunale; 2. di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportato al periodo dell'anno solare durante il quale di protrae tale destinazione; 3. di dare atto che secondo quanto previsto dall'art. 20 del regolamento in materia di I.C.I. approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 36 del 22 dicembre 1998: le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate; le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate; sono altresi' equiparate alle abitazioni principali le unita' immobiliari concesse in uso gratuito: a) ai genitori e figli; b) al coniuge, ancorche' separato o divorziato. (Omissis). COMUNE DI RIVAROLO MANTOVANO (Mantova) Il comune di RIVAROLO MANTOVANO (provincia di Mantova) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). aliquota del 4 per mille: per gli interventi di ristrutturazione di cui agli articoli 31 lettera c) e lettera d) della legge n. 457/1978 che interessano l'intero fabbricato vincolato ai sensi dell'art. 49 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. L'applicazione dell'aliquota ridotta decorre dalla data di rilascio della concessione edilizia e fino alla comunicazione di fine lavori che non deve superare il limite dei tre anni dalla data del rilascio della concessione. L'eventuale proroga della concessione non da' diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta. La comunicazione dell'applicazione dell'aliquota ridotta deve essere effettuata in sede di denuncia I.C.I.. Nel caso di mancata esecuzione dei lavori il contribuente deve versare la differenza I.C.I. (tra l'aliquota dovuta e quella agevolata applicata) maggiorata delle relative soprattasse e interessi; per gli immobili messi a disposizione della pubblica amministrazione per interventi di edilizia residenziale pubblica. L'applicazione di una aliquota agevolata e' giustificata dal fatto che il proprietario, concordando con la P.A. un affitto secondo quanto stabilito dalle norme di E.R.P., consente alla pubblica amministrazione di risolvere situazioni di tensione abitativa; aliquota del 5,10 per mille: per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo. A questi immobili si applica la destrazione di imposta di L. 200.000 (fissata dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). La stessa detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo avente redditi familiari pari o inferiori a L. 12.000.000 si applica la detrazione di imposta di L. 400.000. Per beneficiare della detrazione di L. 400.000 il soggetto passivo di imposta deve presentare all'ufficio tributi del comune un'autocertificazione comprovante la situazione reddittuale del nucleo familiare, entro il termine stabilito per la presentazione della denuncia I.C.I. Deve considerarsi direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; per gli immobili dati in uso gratuito ad ascendenti e discendenti di primo grado che li utilizzano come abitazione principale; per gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale (art. 4 comma 1 del decreto legislativo 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, nella legge 24 ottobre 1996, n. 556); per l'abitazione (da intendersi una sola abitazione) posseduta in aggiunta alla abitazione principale e tenuta a disposizione dal proprietario (immobile con allacciamento utenze e assoggettato per l'intera superficie a tassa rifiuti). La comunicazione per l'individuazione dell'abitazione tenuta a disposizione dovra' essere effettuata in sede di denuncia I.C.I.; agli immobili (terreni e fabbricati) diversi dalle abitazioni. aliquota del 7 per mille: per tutti gli immobili posseduti e non rientranti nei casi specificatamente individuati nelle precedentementi aliquote. L'applicazione di una aliquota superiore per detti immobili vuole disincentivare situazioni frequenti nella nostra realta' locale di tenere alloggi in condizioni di inagibilita' o non affittati e stimolare i proprietari a ristrutturare il patrimonio esistente e la locazione degli immobili. Si ritiene utile l'immissione di detto patrimonio del circuito produttivo con conseguente possibilita' di aumento della popolazione residente e ripartizione degli oneri relativi ai vari servizi presenti nella comunita' tra un maggior numero di persone. (Omissis). COMUNE DI RIVELLO (Potenza) Il comune di RIVELLO (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di riconfermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. - imposta comunale immobiliare - nella misura del 5 per mille; 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI ROANA (Vicenza) Il comune di ROANA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 28 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 4,5 per mille da applicare sul valore delle abitazioni principali come definiti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e del 5,8 per mille da applicare al valore di tutti gli altri immobili. (Omissis). COMUNE DI ROCCA CANAVESE (Torino) Il comune di ROCCA CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 3 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille, nonche' la detrazione per l'abitazione principale nella misura prevista pari a L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI ROCCARAINOLA (Napoli) Il comune di ROCCARAINOLA (provincia di Napoli) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura unica del 6 per mille, riferita alle diverse tipologie di immobili, secondo i principi e i criteri dettati dal titolo 1, capo 1, nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e successive modifiche e integrazioni, ad eccezione degli immobili adibiti ad abitazione principale per i quali l'aliquota e' fissata al 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI ROCCASICURA (Isernia) Il comune di ROCCASICURA (provincia di Isernia) ha adottato, il 1 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 e' stabilita nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI ROCCASTRADA (Grosseto) Il comune di ROCCASTRADA (provincia di Grosseto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per il 1999 tutte le seguenti misure, gia' in vigore per l'anno 1998, in materia di I.C.I.: a) di considerare, ai fini I.C.I., direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente; b) di aumentare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione dell'I.C.I. spettante per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in cui dimorano abitualmente, da soli o con altri familiari privi di reddito, i proprietari pensionati sociali con un reddito annuo non superiore a L. 14.000.000; la maggiore detrazione e' concessa dai responsabile della gestione dell'imposta su apposita richiesta e documentazione, relativa alle condi'zioni che ne danno il diritto, da presentare all'ufficio tributi; c) di determinare l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 7 per mille, per l'anno 1999, al fine di concedere le agevolazioni ad altri contribuenti e mantenere il gettito I.C.I. pari a quello del 1998; d) di concedere la riduzione dell'1,5 per mille dell'aliquota I.C.I., fissandola pertanto al 5,5 per mille per l'anno 1999, per le seguenti unita' immobili: adibite direttamente ad abitazioni principale; locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che venga fornita copia del contratto di locazione; adibite ad attivita' artigianali, commerciali, industriali classificati nelle categorie catastali C/1, C/3 e "D" con esclusione di quelli compresi nei gruppi D/4, D/5, D/6; e) di determinare l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille per i fabbricati ubicati nei centri storici cosi' come individuati nelle zone "A" del vigente piano di fabbricazione per gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 31 della legge n. 457/1978 (interventi di recupero, ristrutturazione e manutenzione straordinaria) regolarmente concessionati o autorizzati sulla base del vigente regolamento edilizio, limitatamente all'anno in cui vengono effettuati detti interventi. L'applicazione dell'aliquota agevolata viene concessa previa richiesta dell'interessato nella quale occorre fare riferimento ai documenti presentati all'ufficio urbanistica del comune; 2. di considerare, ai fini I.C.I., abitazioni principali quelle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado (genitori - figli, nonni - nipoti, fratelli) se nelle stesse il parente medesimo ha stabilito la propria residenza. Su tali unita' immobiliari si rendono applicabili sia l'aliquota agevolata del 5,5 per mille che la detrazione di L. 200.000. La concessione in uso gratuito si rileva dall'autocertificazione presentata dal concessionario e del concedente al sensi della legge n. 15/1968 e si ritiene tacitamente rinnovata fino a quando sussistono le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'avvenuta concessione; 3. di stabilire l'aliquota ridotta al 4 per mille, per un periodo massimo di tre anni dalla conclusione dei lavori, per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto escIusivo o principale l'attivita' di costruzione ed alienazione di immobili. Per beneficiare di tale riduzione l'impresa deve comunicare all'ufficio tributi la data di ultimazione della costruzione con la specificazione che la stessa e' destinata alla vendita. Entro sessanta giorni dalla cessione l'impresa deve comunicare i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. (Omissis). COMUNE DI ROCCHETTA BELBO (Cuneo) Il comune di ROCCHETTA BELBO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,75 per mille; 2. di dare atto che la quota detraibile per l'abitazione principale e' di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI ROCCHETTA DI VARA (La Spezia) Il comune di ROCCHETTA DI VARA (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare anche per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugIi immobili (I.C.I.) nella seguente misura: a) casa adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille; b) immobili diversi, o posseduti in aggiunta alla abitazione principale: 5,5 per mille; 2. di dare atto che la suddetta imposta verra' applicata e gestita in base alle disposizioni contenute negli articoli 1/18 del Capo I - Titolo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e succes- sive modificazioni ed integrazioni: 3. e 4. (omissis); 5. di determinare, anche per l'anno 1999 in L. 200.000 la detrazione annua valevole per la prima casa, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 2, comma 55, della legge n. 662/1996. (Omissis). COMUNE DI ROCCHETTA TANARO (Asti) Il comune di ROCCHETTA TANARO (provincia di Asti) ha adottato, il 18 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare, per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4,75 per mille. (Omissis). COMUNE DI RODI GARGANICO (Foggia) Il comune di RODI GARGANICO (provincia di Foggia) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare, ai sensi del comma 1, dell'art. 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato ed integrato con la legge n. 662/1996, e dall'art. 58, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aliquote diversificate dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 1999 nel territorio del comune di Rodi Garganico come appresso specificato: 1) aliquota ordinaria 6 per mille; 2) aliquota per immobili diversi dalle abitazioni 6 per mille; 3) aliquota per immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali 7 per mille; 4) aliquota per alloggi non locati 7 per mille; 5) aliquota per alloggi adibiti ad abitazione principale 6 per mille; 6) aliquota per alloggi locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale 6 per mille; di stabilire, altresi', in L. 300.000 l'ammontare delle detrazioni per l'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita da abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO (Vicenza) Il comune di ROMANO D'EZZELINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. per l'anno 1999, per l'imposta comunale sugli immobili si applicano le seguenti aliquote: a) aliquota ridotta 5,5, per mille per l'abitazione principale cosi' come definita dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, ed integrato dall'art. 4 del regolamento comunale I.C.I.; b) aliquota 6 per mille per gli altri fabbricati diversi dall'abitazione principale, terreni agricoli ed aree fabbricabili; 2. per l'abitazione principale in luogo della riduzione dell'imposta prevista dal terzo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come sostituito dall'art. 3 comma 55 legge n. 662/1996, si applica per l'anno 1999 la detrazione annuale di L. 264.000. (Omissis). COMUNE DI ROMENTINO (Novara) Il comune di ROMENTINO (provincia di Novara) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 4,5 per mille; 2. di non prevedere diversificazioni di aliquota. (Omissis). COMUNE DI RONCO CANAVESE (Torino) Il comune di RONCO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 13 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 2. di deteminare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili ed una detrazione per abitazione principale fisata in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI RONCO SCRIVIA (Genova) Il comune di RONCO SCRIVIA (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). la misura della aliquota I.C.I. relativa alla prima abitazione al 5,5 per mille, e, per gli altri immobili al 6,8 per mille, mantenendo invariata, altresi', la detrazione per abitazione principale nella misura minima consentita di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI ROSOLINA (Rovigo) Il comune di ROSOLINA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). richiamata la delibera consiliare n. 49 del 28 novembre 1997, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, per l'anno 1998, sono state determinate nel rispetto della normativa sopra evidenziata, le seguenti aliquote: a) aliquota del 6 per mille per i fabbricati non destinati a abitazione principale (con esclusione degli immobili classificati nelle categorie catastali C/6 e C/7) e per le aree fabbricabili; b) aliquota del 4 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione principale e per gli immobili classificati nelle cateorie catastali C/6 e C/7 direttamente asserviti all'abitazione principale; c) aliquota del 4 per mille per i terreni agricoli; dato atto che con la stessa deliberazione sopra richiamata il consiglio comunale ha elevato la maggiore detrazione dall'imposta dovuta per abitazione principale, adibita a dimora abituale, da L. 220.000 a L. 250.000. (Omissis). Delibera: 1. di confermare per l'anno 1999, con effetto dal 1 gennaio 1999, le aliquote e le detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), cosi' come determinate dal Consiglio comunale, per il 1998, con provvedimento n. 49 del 28 novembre 1997, esecutivo ai sensi di legge; 2. di dare atto che all'art. 5 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, adottato dal Consiglio comunale con delibera n. 5 del 26 febbraio 1999, agli effetti dell'applicazione delle aliquote e delle agevolazioni d'imposta si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze anche se iscritte distintamente in catasto purche' siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione. (Omissis). COMUNE DI ROSSA (Vercelli) Il comune di ROSSA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille; 2. di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI SALA CONSILINA (Salerno) Il comune di SALA CONSILINA (provincia di Salerno) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare per l'anno 1999, nella misura unica del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. (Omissis). COMUNE DI SALLE (Pescara) Il comune di SALLE (provincia di Pescara) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di riproporre per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili. (Omissis). COMUNE DI SAMO (Reggio Calabria) Il comune di SAMO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - nella misura unica del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI SANARICA (Lecce) Il comune di SANARICA (provincia di Lecce) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili di prima casa al 5 per mille, confermando l'aliquota unica del 6 per mille per gli immobili a destinazione diversa; 2. di confermare in L. 220.000 la detrazione d'imposta sulla prima casa. (Omissis). COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE (Torino) Il comune di SAN CARLO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare ai sensi dell'art. 6 del decreto ligislativo n. 504/1992, cosi' modificato dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille. (Omissis). di stabilire ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, la detrazione per l'abitazione principale in L. 240.000. (Omissis). COMUNE DI SAN CESAREO (Roma) Il comune di SAN CESAREO (provincia di Roma) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - in questo comune con effetto dal 1 gennaio 1999: a) per le persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze 5,5 per mille; b) per le unita' immobiliare locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale 5,5 per mille; c) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unita' immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale 7 per mille; d) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati 7 per mille; e) alliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni dagli stessi posseduti nel comune 7 per mille; detrazione dell'imposta per l'abitazione principale e' confermata nella misura di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SAN CHIRICO NUOVO (Potenza) Il comune di SAN CHIRICO NUOVO (provincia di Potenza) ha adottato, il 27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare sugli immobili ricadenti interamente o prevalentemente sul territorio di questo comune e' determinata per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille, dando atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI SAN COSTANTINO ALBANESE (Potenza) Il comune di SAN COSTANTINO ALBANESE (provincia di Potenza) ha adottato, il 28 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 1999, l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille da applicare alla base imponibile o valore degli immobili siti nel territorio del comune di San Costantino Albanese, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 2. di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, altrimenti detta, per la prima casa, e' stabilita nella misura di L. 200.000, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3. di dare atto che sono esenti da imposta i soggetti passivi indicati dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. (Omissis). COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA (MESSINA) Il comune di SAN FILIPPO DEL MELA (provincia di Messina) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l''aliquota del 5 per mille a titolo di imposta I.C.I. (Omissis). Delibera: la proposta, di cui in premessa avente l'oggetto ivi indicato e' approvata. (Omissis). COMUNE DI SAN FIORANO (LODI) Il comune di SAN FIORANO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I.C.I. per l'anno 1999: aliquota ordinaria: l'amministrazione comunale intende confermare l'aliquota ordinaria gia' in vigore nel 1998, pari al 6 per mille. (Omissis). Delibera: di adottare le determinazioni in materia di aliquote, cosi' come in premessa meglio precisato che qui si intendono confermate e trascritte. (Omissis). COMUNE DI SAN FLORIANO DEL COLLIO (GORIZIA) Il comune di SAN FLORIANO DEL COLLIO (provincia di Gorizia) ha adottato, il 9 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI SAN GIACOMO VERCELLESE (VERCELLI) Il comune di SAN GIACOMO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di fissare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura pari al: 4,75 per mille, ad eccezione degli insediamenti produttivi per i quali viene fissata nel 5,25 per mille; riduzione prima casa L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE (TORINO) Il comune di SAN GIORGIO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura unica del 4,75 per mille a conferma dell'aliquota gia' stabilita per l'anno 1997; 2. di operare quale unica variazione delle riduzioni o elevazioni stabilite dalla legge, l'elevazione della detrazione per l'abitazione principale in L. 230.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA (BENEVENTO) Il comune di SAN GIORGIO LA MOLARA (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5,75 per mille, cosi' come per il decorso anno. (Omissis). COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO (FROSINONE) Il comune di SAN GIOVANNI INCARICO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille. 2. di determinare la detrazione d'imposta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura minima di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE (TORINO) Il comune di SAN GIUSTO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 23 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire, come gia' previsto con deliberazione della giunta comunale n. 12 del 23 febbraio 1999 - per l'anno 1999 un'unica aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 4,90 per mille, senza aumento di detrazione per le abitazioni principali e senza ulteriori varianti facoltative previste dalla normativa vigente. (Omissis). COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA (CATANIA) Il comune di SAN GREGORIO DI CATANIA (provincia di Catania) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). approvare la proposta di deliberazione come entro riportata. (Omissis). 1. di assimilare all'abitazione principale l'unita' immobiliare non locata a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; 2. di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.: aliquota del 5 per mille per "abitazione principale" (detrazione pari a L. 250.000); aliquota del 5 per mille per "abitazioni secondarie locate" (soltanto per alloggi locati con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come dimora abituale - circolare n. 96/E del Ministero delle finanze del 4 aprile 1997); aliquota del 6 per mille per "secondarie non locate"; aliquota del 4 per mille per fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese; 3. di elevare la detrazione per abitazione principale a L. 360.000 per le seguenti categorie: aventi a carico portatore di handicap, risultante da certificazione rilasciata dall'unita' sanitaria locale; pensionati con un reddito imponibile del nucleo familiare, riferito all'anno precedente, non superiore a L. 14.000.000 e che non hanno altre proprieta' immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione. (Omissis). COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI (BELLUNO) Il comune di SAN GREGORIO NELLE ALPI (provincia di Belluno) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire per l'anno 1999 le seguenti aliquote e detrazioni dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di cui in premessa: aliquota ordinaria 6 per mille; aliquota ridotta a favore delle persone fisiche, soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie proprieta' indivisa residente nel comune per unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 4,8 per mille; l'aliquota ridotta non si applica ai box, autorimesse, posti auto, soffitte accatastati separatamente dall'abitazione, ne' si applica alle abitazioni locate a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali; l'aliquota ridotta viene invece applicata all'unita' immobiliare posseduta da ospiti di istituti di ricovero e sanitaria a seguito di ricovero permanente purche' la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996); detrazioni per l'abitazione principale del soggetto passivo e' fissata una detrazione di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione predetta. (Omissis). COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BOLOGNA) Il comune di SAN LAZZARO DI SAVENA (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 nella misura del 5,2 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta I.C.I. applicabile alla generalita' degli immobili con esclusione: degli alloggi non locati o comunque tenuti a disposizione e rela- tive pertinenze, anche se catastalmente distinti, per i quali si applica l'aliquota del 7 per mille, esclusi quelli concessi in uso gratuito a propri familiari, con contratto di comodato registrato; di confermare altresi' per il 1999 nella misura di L. 250.000 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale, ricomprendendo in tale fattispecie, oltre ai casi espressamente previsti dalla legge, i seguenti: a) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto o di abitazione da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa costituisse l'abitazione principale dell'anziano o disabile prima del ricovero e non risulti locata; b) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 2 grado o ad affini fino al 1 grado, che la occupano quale loro abitazione principale; c) due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che sono state rispettate le norme in materia urbanistica ed in materia igienico sanitaria e che e' stata presentata all'ufficio del territorio del Ministero delle finanze regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; d) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore. (Omissis). COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO (VITERBO) Il comune di SAN LORENZO NUOVO (provincia di Viterbo) ha adottato, l'11 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 le aliquote vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 5 per mille con detrazione di L. 200.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). COMUNE DI SAN LUCIDO (COSENZA) Il comune di SAN LUCIDO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 6 maggio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire, a norma dell'art. 6 n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996 l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura massima del 7 per mille, essendo il comune di San Lucido in stato di dissesto finanziario. 2. di confermare, a norma dell'art. 8 stesso decreto come sostituito dall'art. 3 comma 55 legge n. 662/1996, che l'importo della detrazione per unita' immobiliari adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sia di L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SAN MARTINO D'AGRI (POTENZA) Il comune di SAN MARTINO D'AGRI (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille; 2. di stabilire in L. 500.000 la detrazione per la prima casa. (Omissis). COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE (PALERMO) Il comune di SAN MAURO CASTELVERDE (provincia di Palermo) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al 5 per mille per la prima casa e per i residenti e di aumentarla al 6 per mille per le abitazioni dei non residenti; 2. di detrarre dall'imposta dovuta per abitazione principale fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000, rapportato al periodo durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale; 3. di ridurre l'imposta fino ad un massimo del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili previa dichiarazione rilasciata dal sindaco; 4. di esonerare dal pagamento dell'imposta i terreni agricoli ai sensi dell'art. 15 della legge n. 984/1977, giusta circolare Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993. (Omissis). COMUNE DI SAN MAURO CILENTO (SALERNO) Il comune di SAN MAURO CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille per le prime case e l'aliquota del 5,5 per mille per le altre case. (Omissis). COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VENEZIA) Il comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (provincia di Venezia) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per i motivi esposti nelle premesse, ai sensi dell'art. 7 del regolamento comunale in materia di I.C.I. adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 135 del 15 ottobre 1998, esecutiva, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, nelle seguenti misure: per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale: 5 per mille; per i terreni agricoli: 6 per mille; per le rimanenti unita' immobiliari, e le aree fabbricabili: 6,5 per mille; 2. di determinare in L. 500.000 la detrazione per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e sue pertinenze, ai sensi del comma 4 dell'art. 9 e commi 2 e 3 dell'art. 11 del vigente regolamento comunale dell'imposta; 3. di dare atto che: per abitazione principale si intende quella nel quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente (art. 11 comma 1 regolamento comunale); ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, si considerano parti integranti dell'abitazione le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 11 del regolamento comunale; sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, quelle concesse dal contribuente in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado ai sensi dell'art. 11 comma 6 del regolamento comunale; 4. di considerare direttamente adibita a prima abitazione l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (ai sensi del comma 56 art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662); 5. di dare atto che i soggetti che intendono avvalersi delle agevolazioni di cui ai punti 4. del presente deliberato, devono presentare nel periodo dal 1 al 30 giugno 1999 all'ufficio protocollo comunale apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' che attesti l'esistenza delle condizioni per ottenere le agevolazioni. La mancata o ritardata presentazione della dichiarazione suddetta comporta la decadenza del diritto alle maggiori detrazioni ed agevolazioni. (Omissis). COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI (PAVIA) Il comune di SANNAZZARO DE' BURGONDI (provincia di Pavia) ha adottato, il 24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di applicare con effetto dal 1 gennaio 1999 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con le aliquote seguenti: aliquota del 5,5 per mille per unita' immobiliari destinate ad abitazione principale; aliquota del 6 per mille per unita' immobiliari non adibite ad abitazione principale; aliquota del 6,5 per mille per unita' immobiliari sfitte adibite ad abitazione; aliquota del 4 per mille per unita' immobiliari fatiscenti o inabitabili, per le quali e' richiesta la ristrutturazione; aliquota del 7 per mille per unita' immobiliari classificate nelle categorie D/1 - D/7; aliquota del 6 per mille per i terreni agricoli; aliquota del 7 per mille per le aree edificabili; di stabilire l'importo della detrazione per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SAN NAZZARO VAL CAVARGNA (COMO) Il comune di SAN NAZZARO VAL CAVARGNA (provincia di Como) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: abitazione principale 6 per mille; terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati 6 per mille. 2. determinare, per l'anno 1999, le riduzioni e le detrazioni d'imposta da prospetto che segue: abitazione principale L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE (UDINE) Il comune di SAN PIETRO AL NATISONE (provincia di Udine) ha adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). determinare come segue le aliquote e i criteri in relazione all'I.C.I. da applicarsi nel territorio comunale di San Pietro al Natisone per l'anno 1999: a) abitazione principale e sue pertinenze, fabbricati posseduti da imprese, terreni fabbricabili aliquota 4,5 per mille; b) immobili abitativi sfitti posseduti in aggiunta all'abitazione principale aliquota 6 per mille; c) in sede di applicazione delle aliquote di cui sopra si dovra' tenere conto della rivalutazione del 5% prevista dalla legge n. 662/1996 art. 3, comma 48; d) detrazione per la prima abitazione L. 200.000; e) esenzione totale per i terreni agricoli. (Omissis). COMUNE DI SAN PROCOPIO (REGGIO CALABRIA) Il comune di SAN PROCOPIO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire, per gli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio del comune di San Procopio, per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille. (Omissis). COMUNE DI SAN REMO (IMPERIA) Il comune di SAN REMO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nelle seguenti misure: aliquota ridotta al 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune di San Remo, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, escluse quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; aliquota del 4,8 per mille per i fabbricati a destinazione diversa da abitazione, appartenenti alle categorie catastali A/10 - B - C - D, e per le aree fabbricabili; aliquota del 4 per mille per i terreni agricoli; aliquota del 6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale o comunque diverse dall'abitazione principale (fabbricati appartenenti alla categoria catastale A esclusi A/10); 2. di fissare, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 449/97, l'aliquota agevolata del 3,8 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, intesi come soggetti al vincolo di cui alla legge n. 1089/1939, localizzati nei centri storici (zone A del P.R.G. ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968), ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti; 3. di precisare che l'aliquota agevolata di cui al precedente punto 2) si applichera' limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli interventi suddetti, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, previa presentazione al servizio tributi della documentazione che sara' richiesta al fine di consentire i necessari controlli ed acquisire il parere dell'ufficio tecnico comunale attestante che l'intervento rientra nelle tipologie previste al suddetto punto 2); 4. di elevare per il 1999 a L. 230.000 l'importo della detrazione d'imposta spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, dando atto che tale agevolazione non compromette l'equilibrio del bilancio di previsione 1999; 5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o di disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che gli interessati presentino la documentazione attestante il possesso dei requisiti suddetti entro il termine per il versamento della prima rata. (Omissis). COMUNE DI SAN SEVERO (FOGGIA) Il comune di SAN SEVERO (provincia di Foggia) ha adottato, il 22 dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 1999, nelle seguenti misure le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504/1992: immobili adibiti ad abitazione principale: 5 per mille; immobili posseduti da anziani o disabili ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996: 5 per mille; altri immobili: 5,75 per mille; 2. di stabilire, per l'anno 1999, la detrazione d'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 250.000. (Omissis). COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA (FOGGIA) Il comune di SANT'AGATA DI PUGLIA (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota da applicare, per l'anno 1999 all'imponibile per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); che il versamento deve essere effettuato sul c/c postale n. 11811718, intestato "Tesoreria comunale - Sant'Agata di Puglia". (Omissis). COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE (NAPOLI) Il comune di SANT'ANTONIO ABATE (provincia di Napoli) ha adottato, il 19 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per l'anno 1999 l'aliquota nella misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili: abitazione principale aliquota pari al 5,50 per mille; altri immobili aliquota ordinaria al 6 per mille. (Omissis). di prendere atto che per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione principale e' di L. 200.000; di considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati. (Omissis). COMUNE DI SANT'ARSENIO (Salerno) Il comune di SANT'ARSENIO (provincia di Salerno) ha adottato, il 26 novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). fissare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille confermando la percentuale gia' precedentemente applicata. (Omissis). COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE (Pisa) Il comune di SANTA MARIA A MONTE (provincia di Pisa) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare le aliquote per l'anno 1999 nella misura seguente: _____________________________________________________________________ 5 per mille in favore delle persone fisiche e dei soci di cooper- ative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; per l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata; per tutte le fattispecie non soggette ad aliquota 7 per mille e 3 per mille; _____________________________________________________________________ 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendosi tali quelli sfitti per almeno 6 mesi; _____________________________________________________________________ 3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; _____________________________________________________________________ 2. di determinare la misura della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 220.000; 3. di determinare, altresi', la misura della detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, che si trovi in una delle situaizoni di disagio economico sociale descritte in premessa, in L. 500.000, fissando al 20 maggio 1999 il termine per la presentazione della relativa istanza indirizzata all'ufficio tributi con allegata documentazione. (Omissis). 1. detrazione di importo pari a L. 500.000, rapportata al periodo dell'anno il quale si protraggono i presupposti; 2. presupposto n. 1. Famiglie di soli ultrasessantenni con reddito procapite non superiore a L. 11.000.000, prodotto da pensione INPS, comprensiva della maggiorazione sociale ex art. 1 della legge n. 544/1988 e della maggiorazione riconosciuta a pensionati ex combattenti, non proprietari di altri immobili oltre quello abitato. Il reddito derivante dal possesso del fabbricato abitato non concorre alla determinazione del reddito procapite; 3. presupposto n. 2. Famiglie che abbiano al loro interno soggetti portatori di handicap tali cosi' come riconosciuti dalla legge n. 104/1992, in condizioni di assoluta non autosufficienza permanente, certificata dal Servizio sanitario dell'Asl, purche' non tenuti presso strutture pubbliche o private, con reddito procapite non superiore al limite di cui al punto 2). Per la quantificazione del reddito procapite il numero dei componenti il nucleo familiare viene convenzionalmente aumentato di una unita'; 4. accesso alla maggiore detrazione tramite richiesta scritta in carta libera indirizzata all'ufficio tributi, con allegata documentazione comprovante lo stato di soggetto portatore di handicap o non autosufficienza permanente ed autocertificazione, prodotta in conformita' della legge 27 maggio 1997, n. 127, dalla quale risultino: il reddito imponibile lordo ai fini IRPEF per gli anni 1997 e 1998 quali risultano da dichiarazione dei redditi o da certificati del datore di lavoro o dall'INPS o diversa documentazione per i redditi di altra fonte; la dichiarazione di non aver percepito, per gli anni 1997 e 1998, redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo definitivo di importo superiore a L. 2.000.000 procapite annue; la dichiarazione di non possedere altri beni immobili oltre la casa di abitazione. (Omissis). COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (Sassari) Il comune di SANTA TERESA GALLURA (provincia di Sassari) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), in questo comune con effetto dal 1 gennaio 1999: a) aliquota del 5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dalla persona fisica soggetto passivo e dai soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. Si considerano equiparati all'abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'aliquota, le pertinenze quali, box, autorimesse, solai e cantine site nel medesimo fabbricato, iscritte unitariamente in catasto, appartenenti alla stessa categoria e/o classe; b) aliquota dle 5,6 per mille per le altre unita' immobiliari di- verse da quelle di cui alla precedente lettera a) possedute dalle persone fisiche e dagli altri soggetti passivi destinate a qualunque uso; c) aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili; II. dare atto che per abitazione principale s'intende quella che il contribuente ed i suoi familiari dimoranti abitualmente possiedono a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, nonche' le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; III. precisato che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di cui alla precedente lettera a), sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO (Frosinone) Il comune di SANT'ELIA FIUMERAPIDO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di riconfermare per l'anno 1999, per l'abitazione principale del soggetto passivo l'aliquota del 5,5 per mille con L. 200.000 di detrazione d'imposta, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 2. di stabilire, per i terreni edificabili, le aree fabbricabili e tutte le altre unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale esistenti sul territorio comunale, l'aliquota del 6,7 per mille; 3. di adottare, a favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili, l'aliquota agevolata del 3 per mille. (Omissis). COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE (Belluno) Il comune di SANTO STEFANO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999: nella misura del 4 per mille per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti (unita' immobiliari invendute e non locate, vuote da persone e cose), dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita', la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a tre anni; di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota per tutti gli altri immobili; di considerare abitazione principale: l'unita' immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorino abitualmente; l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; le unita' possedute da soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari; gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. (ex istituti autonomi per le case popolari); le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta fino al terzo grado e in linea collaterale fino al secondo grado; l'abitazione principale del proprietario iscritto all'A.I.R.E. del comune, a condizione che non risulti locata; le abitazioni dei custodi, cosi' come definite dal contratto nazionale di lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civlle; di determinare per l'anno 1999 la detrazione di imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000, comprese le unita' immobiliari: l'unita' immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorino abitualmente; appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. (ex istituti autonomi per le case popolari); concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado o in linea collaterale fino al secondo grado; dal proprietario iscritto all'A.I.R.E. del comune, a condizione che non risulti locata; dai custodi, cosi' come definite dal contratto nazionale di lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civile; possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO (Cuneo) Il comune di SANTO STEFANO ROERO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di prendere atto che per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. e' stata confermata al 6 per mille, giusta deliberazione della giunta comunale n. 13 del 27 febbraio 1999; di dare atto che l'imposta e' ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; di non considerare adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, come gia' deliberata con deliberazione n. 5/1997 del Codice civile del 19 febbraio 1997. (Omissis). di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. (Omissis). COMUNE DI SAN VITO AL TORRE (Udine) Il comune di SAN VITO AL TORRE (provincia di Udine) ha adottato, il 16 marzo 1999 ed il 25 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, quindi, per il 1999 le seguenti aliquote I.C.I.: 5,3 per mille sulla prima casa; 6,5 per mille sui terreni, aree fabbricabili ed altri fabbricati; 2 per mille su immobili oggetto di recupero. (Omissis). sentito il sindaco-presidente, il quale propone, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del citato regolamento di applicare delle riduzioni dell'aliquota I.C.I. per situazioni di particolare disagio economico e sociale e cioe': prima casa riduzione del 20% per: a) singoli o nucleo di pensionati con reddito complessivo ai fini IRPEF, relativo all'ultima dichiarazione dei redditi, presentata antecedentemente alla richiesta di riduzione, fino a L. 12.000.000 per singoli piu' L. 5.000.000 per ogni persona superiore ad una; b) presenze nel nucleo familiare di invalidi o portatori di hand- icap; seconda casa equiparata alla prima casa nell'ipotesi in cui la stessa vanga adibita ad alloggio a titolo gratuito in favore di persone di cui ai punti a) e b). (Omissis). 1. di approvare, siccome approva, la proposta del sindaco-presidente, di cui in premessa. (Omissis). COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO (Milano) Il comune di SAN ZENONE AL LAMBRO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare, per quanto riguarda l'I.C.I., l'aliquota d'imposta unica per tutte le tipologie di immobili al 5 per mille, fatte salve le riduzioni obbligatorie previste dalla legge; 2. di fissare l'importo della detrazione d'imposta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SARCEDO (Vicenza) Il comune di SARCEDO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire, per l'anno 1999, le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di questo comune: aliquota ordinaria: 4,7 per mille; aliquota ridotta: 4 per mille limitatamente all'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, oltre che nei casi previsti nel regolamento comunale sull'I.C.I.; detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha sostituito l'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992. (Omissis). COMUNE DI SARDARA (Cagliari) Il comune di SARDARA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di applicare per l'anno 1999 l'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura: a) aliquota 4,5 per mille per la prima abitazione; b) aliquota 6 per mille per la seconda casa e per i terreni fabbri- cabili. (Omissis). COMUNE DI SARNICO (Bergamo) Il comune di SARNICO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di determinare per i motivi suddetti nella misura del 7 per mille la tariffa dell'I.C.I. da applicarsi per l'anno 1999. (Omissis). COMUNE DI SARTEANO (Siena) Il comune di SARTEANO (provincia di Siena) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' determinata per tutto il territorio del comune di Sarteano, per il 1999, nelle seguenti misure: 5 per mille per le abitazioni principali (prima casa) e per gli altri fabbricati; 5,5 per mille per le abitazioni e loro pertinenze non adibite ad abitazione principale; (Omisis). 1. di determinare in conformita' a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, in L. 250.000 la detrazione dell'imposta I.C.I. per l'anno 1999, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (prima casa) situata nel territorio del comune di Sarteano; 2. di estendere, per le motivazioni di cui alla premessa, la detrazione di L. 250.000 alla prima abitazione non locata di anziani ricoverati in casa di riposo in forma stabile; 3. di determinare in L. 300.000 per l'anno 1999, la detrazione, per tutti i pensionati ultrasessantacinquenni, possessori di unica abitazione (in presenza anche di superfici accessorie quali: garage, fondi, box, cantine) e con il seguente reddito riferito all'anno precedente: pensionato ultrasessantacinquenne unico componente il nucleo familiare, con reddito non superiore a L. 11.000.000; altri anziani ultrasessantacinquenni, con reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a L. 21.000.000. Il diritto alla detrazione di L. 300.000 viene conseguito tramite compilazione e sottoscrizione di apposito modulo fornito dal comune o di dichiarazione contenente gli stessi dati, che pervengano all'enti entro il 28 giugno 1999. Il predetto modulo verra' predisposto dall'apposito ufficio comunale. (Omissis). COMUNE DI SASSOFERRATO (Ancona) Il comune di SASSOFERRATO (provincia di Ancona) ha adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). confermare le vigenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, approvate con deliberazione del consiglio comunale n. 35 del 27 aprile 1998, anche per l'anno 1999. (Omisis). di approvare la sopratrascritta proposta di deliberazione. (Omissis). Avvertenza: lo stesso comune ha dato notizia che le aliquote I.C.I. sono state riconfermate nei seguenti valori: 1) 2 per mille: sugli immobili oggetto di ristrutturazione localizzati nel centro storico, rione Castello (art. 1, commi 5, 6 e 7 della legge n. 449/1997); 2) 5 per mille: sulle prime abitazioni comprese le pertinenze, ove per prima abitazione si intende quella di proprieta' anche se non abitata a condizione che il proprietario sia comunque residente nel comune di Sassoferrato; 3) 6 per mille: su tutti gli altri immobili; 4) L. 200.000: detrazione per abitazione principale. COMUNE DI SAUZE D'OULX (Torino) Il comune di SAUZE D'OULX (provincia di Torino) ha adottato, il 23 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 2. di stabilire per l'anno 1999 un'aliquota unica di imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille; 3. di confermare per l'anno 1999, a norma dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 55 legge 23 dicembre 1996, n. 662 la detrazione di L. 300.000 dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI SCANDICCI (Firenze) Il comune di SCANDICCI (provincia di Firenze) ha adottato, il 22 febbraio 1999 e 18 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili: abitazione principale: 5,3 per mille; altri immobili: 6,6 per mille; alloggi non locati: 9 per mille; 2. di determinare per l'anno 1999 in L. 200.000 la maggior detrazione di imposta per abitazione principale del soggetto passivo. (Omissis). 1. di modificare il punto 1) della deliberazione consiliare n. 36 del 22 febbraio 1999 nel modo seguente: 1) di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili: abitazione principale: 5,3 per mille; altri immobili: 6,6 per mille; alloggi non locati: 7 per mille; alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione almeno due anni antecedenti al 1 gennaio 1999: 9 per mille. (Omissis). COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA (Cremona) Il comune di SCANDOLARA RAVARA (provincia di Cremona) ha adottato, il 16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di diminuire, in via definitiva, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 6 per mille per l'abitazione principale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 2. di mantenre per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in questo comune nella misura del 6,5 per mille per le altre abitazioni, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (Omissis). COMUNE DI SCANO MONTIFERRO (Oristano) Il comune di SCANO MONTIFERRO (provincia di Oristano) ha adottato, il 17 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare per l'anno 1999 la tariffa I.C.I. al 4 per mille. (Omissis). COMUNE DI SCORDIA (Catania) Il comune di SCORDIA (provincia di Catania) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). A) Tariffa: Specifica immobili Aliquota __ __ a) abitazione principale 4,50 per mille b) appartamento concesso in uso gratuito come abitazione principale ai seguenti parenti, in linea retta e collaterale: genitori, suoceri, figli, coniuge, generi, nuore 4,50 per mille c) altra abitazione a disposizione, alloggio non locato, immobili adibiti ad uso diverso da abitazione 5,75 per mille d) area edificabile 5,75 per mille e) terreni agricoli 4,00 per mille B) Detrazione: maggiore detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 per i seguenti soggetti: a) pensionati ultra sessantacinquenni che non possiedano sul territorio nazionale altre unita' immobiliari oltre all'abitazione principale, se accatastata nelle categorie A/2 (civile), A/3 (economico), A/4 (popolare), A/5 (ultrapopolare), ed al garage - categoria C/6 - asservita all'abitazione, titolari di reddito non superiore a L. 10.000.000 annue se il nucleo familiare e' composto da una unita' e con reddito non superiore a L. 16.000.000 annue se il nucleo familiare e' composto da due unita'; b) contribuenti nel cui nucleo familiare, a prescindere dai limiti e dalla tipologia dei redditi, sia presente un portatore di handicap con grado di invalidita' pari al 100 per cento; maggiore detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 250.000 per i proprietari o titolari di diritti reali immobiliari, in tutto il territorio nazionale, di una sola unita' immobiliare, adibita ad abitaizone principale, classificata fra le categorie A/2 (civile), A/3 (economico), A/4 (popolare), A/5 (ultrapopolare), A/6 (rurale) con la sola pertinenza di un garage o di un box, anche se non facente parte dello stesso stabile o area condominiale, ancorche' distinta in catasto; 2. per poter usufruire dell'aliquota prevista al punto 1, tariffa, lettera b), e' fatto obbligo agli aventi diritto di produrre atto di notorieta' presso la sezione tributi in data anteriore al versamento annuale dell'I.C.I.; Per poter usufruire della maggiore detrazione di L. 300.000 e' fatto obbligo agli aventi diritto di presentare presso la sezione tributi in data anteriore al versamento annuale dell'I.C.I., apposita istanza corredata da documentazione atta a comprovare le condizioni richieste per il beneficio, dimostrando la situazione reddituale ovvero lo stato di invalidita'; per poter usufruire della maggiore detrazione di L. 250.000 e' fatto obbligo agli aventi diritto di produrre atto di notorieta' presso la sezione tributi in data anteriore al versamento annuale dell'I.C.I. (Omissis). COMUNE DI SEDRIANO (Milano) Il comune di SEDRIANO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire e determinare le seguenti norme ed aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999: aliquota ordinaria del 5,5 per mille; aliquota ridotta al 4,5 per mille per l'abitazione principale, secondo le individuazioni previste dall'art. 7 del regolamento approvato con atto di c.c. n. 70/1998; aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, sfitti o a disposizione; aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti: a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili: 2,5 per mille; b) alla realizzaizone di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille. Tali aliquote agevolate sono da applicare limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (art. 1, 5 comma, legge 27 dicembre 1997, n. 449). 2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Elevazione della detrazione per l'abitazione principale a L. 300.000 per coloro che percepiscono la sola pensione minima o sociale. (Omissis). COMUNE DI SEFRO (Macerata) Il comune di SEFRO (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'esercizio 1999 le tariffe in vigore per i seguenti servizi e tributi comunali: (Omissis). I.C.I.; (Omissis). Avvertenza: lo stesso comune ha dato notizia che le tariffe I.C.I. rimaste invariate sono le seguenti: aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille senza alcuna particolare riduzione o detrazione; detrazione di L. 200.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. COMUNE DI SEGGIANO (Grosseto) Il comune di SEGGIANO (provincia di Grosseto) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di fissare per l'anno 1998, per tutti gli immobili oggetto di tassazione presenti sul territorio comunale ad eccezione di quanto previsto al punto 2. del presente dispositivo l'aliquota I.C.I. mella misura del 6 per mille dando atto che le esenzioni e detrazioni dell'imposta, nonche' le riduzioni dell'imposta restano quelle ordinarie previste dal decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni; 2. di stabilire l'aliquota I.C.I. nella misura del 2 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centiri storici o finalizzati all'utilizzo dei sottotetti. L'aliquota del 2 per mille e' limitata all'unita' immobiliare oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449; 3. di dare atto che anche per gli immobili di cui al punto 2 del presente dispositivo le detrazioni e le esenzioni di imposta nonche' le riduzioni di imposta restano quelle ordinarie stabilite dal decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni. (Omissis). COMUNE DI SENAGO (Milano) Il comune di SENAGO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 cosi' di seguito diversificata: aliquota anno 1999: 5,7 per mille; alloggi non locati: 6,2 per mille; fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di anni uno: 4 per mille. Il contribuente per poter usufruire di questa aliquota agevolata dovra' presentare entro il 15 aprile 1999, richiesta motivata che ne comprovi l'effettivo diritto. Tale richiesta, previa istruttoria dei competenti uffici comunali, sara' esaminata da un'apposita commissione tecnica per il relativo parere. Il responsabile I.C.I. rilascera' la relativa autorizzazione, se dovuta, entro il 15 aprile 1999; 2. di estendere la detrazione di L. 200.000 anche: a) alle abitazioni dei custodi, cosi' come definite dal contratto nazionale di lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del codice civile; b) alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; c) alle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti utilizzata; d) alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano dalla autocertificazione presentata dal concessionario e dal concedente ai sensi della legge n. 15 del 1968. L'autocertificazione deve essere presentata entro centottanta giorni dall'avvenuta concessione; 3. di aumentare la detrazione per l'abilitazione principale rlativa all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999 nel seguente modo: da L. 200.000 a L. 300.000: portatori di handicap, titolari di pensione, lavoratori in cassa integrazione, in mobilita', nuclei familiari monoreddito disoccupati e contribuenti iscritti nell'albo degli indigenti, proprietari o usufruttuari di una unica unita' immobiliare classificata nelle categorie catastali A/2 (limitatamente alle classe 1 e 2), A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 (limitatamente alle classi 1 e 2) - oltre boxes e cantine e/o pertinenze - con reddito imponibile: 1) pari a L. 15.000.000 per il nucleo familiare composto da una persona; 2) pari a L. 23.000.000 per il nucleo familiare composto da due persone; tale limite di reddito e' elevato di L. 2.000.000 per ogni altro familiare. Il contribuente per poter usufruire della maggiore detrazione dovra' presentare entro il 15 aprile 1999 la richiesta corredata dalla documentazione che comprovi l'effettivo diritto. Tale richiesta sara' esaminata da un'apposita commissione tecnica che esprimera' il parere per il rilascio della relativa autorizzazione, se dovuta, da parte del responsabile I.C.I., entro il 30 aprile 1999. (Omissis). COMUNE DI SENERCHIA (Avellino) Il comune di SENERCHIA (provincia di Avellino) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) gia' in vigore nell'anno precedente in questo comune, nella misura unica del 6 per mille del valore degli immobili di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni; 2. di confermare, altresi', la detrazione sull'abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000 annue, in ragione di legge (art. 8 del decreto legislaitivo n. 504/1992, cosi' come sostituito dall'art. 3, comma 55 del decreto legislativo n. 662/1996). (Omissis). COMUNE DI SENISE (Potenza) Il comune di SENISE (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). riconfermare (omissis) per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche, con delibera consiliare n. 1 del 30 gennaio 1993, al 6 per mille per tutti i soggetti passivi; fissare in L. 350.000 la detrazione per l'abitazione principale. (Omissis). COMUNE DI SERAVEZZA (Lucca) Il comune di SERAVEZZA (provincia di Lucca) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di stabilire per l'anno 1999 le seguenti misure di aliquota dell'imposta comunale sugli immobili: 4 per mille per l'abitazione principale ed immobili equiparati, secondo la definizione di cui all'art. 6 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili; 6 per mille per tutti gli altri immobili, fatta eccezione per i fabbricati ad uso abitativo non affittati ed a disposizione del soggetto passivo di imposta; 7 per mille per i fabbricati ad uso abitativo non affittati ed a disposizione del soggetto passivo di imposta; 2. di dare atto che la quantificazione della aliquota per l'abitazione principale in misura inferiore agli anni precedenti e' resa possibile dai risultati conseguuiti da questa amministrazione nella lotta all'evasione; di dare altresi' atto che l'aumento dell'aliquota per le abitazioni non affittate e' motivato dallo scopo di introdurre un incentivo alla collocazione nel mercato degli affitti del maggior numero di alloggi possibile; 3. di stabilire la misura della detrazine spettante all'abitazione principale e locali equiparati nella misura di L. 200.000; 4. di conservare per l'anno 1999 l'aumento della detrazione a L. 300.000 per i soggetti che versino in condizioni di accertata indigenza. Si considera tale la situazione del contribuente che possiede unicamente reddito da pensione, lavoro dipendente e/o fabbricato, riferito unicamente alla casa di abitazione che non deve essere di categoria catastale A1, A7, A8, A9, per un totale complessivo lordo non superiore ai limiti previsti per la presentazione della denuncia dei redditi delle persone fisiche, comprensivo di contributi e sussidi per qualsiasi motivo erogati e riferito all'intero nucleo familiare; il contribuente che intende beneficiare della ulteriore detrazione deve presentare domanda corredata da autocertificazione relativa all'esistenza delle condizioni che danno luogo all'agevolazione entro il 31 maggio dell'anno in cui il pagamento dell'imposta deve essere esguito. L'elenco dei contribuenti cui e' accordata l'agevolazione e' approvato dal funzionario responsabile, esperite le opportune verifiche; 5. di non stabilire in questa sede ulteriori agevolazioni per i pensionati, dando atto che all'accordo sottoscritto con le associazioni di categoria e richiamato in premessa questa amministrazione intende dare esecuzione mediante erogazione di contributi da assegnare da parte dell'ufficio affari sociali che diporra' di apposito capitolo in bilancio. (Omissis). COMUNE DI SERRA D'AIELLO (Cosenza) Il comune di SERRA D'AIELLO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1999, l'aliquota unica del 6 per mille. (Omissis). COMUNE DI SERRALUNGA DI CREA (Alessandria) Il comune di SERRALUNGA DI CREA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sara' applicata da questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota unica del 5 per mille; di confermare la detrazione prevista per la prima casa in L. 200.000. (Omissis). COMUNE DI SESTO AL REGHENA (Pordenone) Il comune di SESTO AL REGHENA (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota I.C.I. da applicarsi nel comune di Sesto al Reghena, per l'anno 1999, avvalendosi delle diversificazioni di cui all'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, determinato come di seguito le aliquote da applicare: abitazione principale: 5 per mille; altri fabbricati: 6 per mille; aree fabbricabili: 6 per mille; terreni agricoli: 5,50 per mille; 2. di aumentare la detrazione per l'abitazione principale a L. 220.000 annue; 3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Omissis). COMUNE DI SESTO CAMPANO (Isernia) Il comune di SESTO CAMPANO (provincia di Isernia) ha adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999: (Omissis). di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille rapportata al valore degli immobili. (Omissis).