(all. 4 - art. 1) (parte 5)
                     COMUNE DI POLIGNANO A MARE
  (Bari)
  Il  comune  di POLIGNANO A MARE (provincia di Bari) ha adottato, il
18  febbraio  1999,  le  seguenti   deliberazioni   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare e fissare per l'anno 1999 nella misura del 5 per  mille
l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli immobili, istituita con
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
  (Omissis).
1. determinare per l'anno 1999 la detrazione  prevista  dall'art.  8,
comma  2,  3 del decreto legislativo n. 504/1992 in L. 500.000 per la
seguente categoria di contribuenti:
  contribuenti  titolari  di  pensione   sociale,   che   non   siano
proprietari  di altro immobile e/o titolari di altro diritto reale, e
sulla base di richieste opportunamente documentate, dove  il  reddito
familiare  complessivo  al  lordo  degli  oneri  deducibili  non  sia
superiore a L.  15.000.000;
2. determinare per l'anno 1999 la detrazione  prevista  dall'art.  8,
comma  2,  3 del decreto legislativo n. 504/1992 in L. 300.000 per la
seguente categoria di contribuenti:
  contribuenti titolari  di  pensione  minima  lnps,  che  non  siano
proprietari  di altro immobile e/o titolari di altro diritto reale, e
sulla base di richieste opportunamente documentate, dove  il  reddito
familiare  complessivo  al  lordo  degli  oneri  deducibili  non  sia
superiore a L.  15.000.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI POMARANCE
  (Pisa)
  Il comune di POMARANCE (provincia di Pisa) ha adottato, il 18 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
a)  l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili per l'anno 1999
relativa all'unita' immobiliare direttamente  adibita  ad  abitazione
principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di coop-
erative  edilizie  a  proprieta'  indivisa,  residenti nel comune, e'
determinata nella misura del 5 per mille;
b) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili  per  l'anno  1999
relativa a tutte le altre tipologie di immobili soggetti all'imposta,
diverse  da  quelle  di  cui  al  precedente  punto a) della presente
deliberazione, e' determinata nella misura del 5,75 per mille;
c) la detrazione relativa all'unita' immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo  e'  determinata  nella
misura prevista per legge, cioe' L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI POMARETTO
  (Torino)
  Il  comune  di  POMARETTO  (provincia di Torino) ha adottato, il 18
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di prendere atto delle deliberazioni della giunta comunale n.  9 e
10  del  16  febbraio  1999,  relative  alle  aliquote  e  detrazioni
dell'imposta    comunale   sugli   immobili   per   l'anno   1999   e
all'addizionale  comunale  sull'imposta  sui  redditi  delle  persone
fisiche;
2.  di  prendere  atto che, per l'anno 1999, le aliquote e detrazioni
per l'imposta sugli immobili risultano cosi' determinate:
  a) nella misura del 6 per mille in  favore  delle  persone  fisiche
soggetti   passivi  e  soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
  b) nella misura del 6  per  mille  per  le  abitazioni  locate  con
contratto  registrato  a  soggetto  che  ha in esso la residenza e le
abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il
primo grado o in linea collaterale entro il secondo grado  che  hanno
in  esso  la  residenza;  nella  misura  del 6 per mille per l'unita'
immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto  da  anziano
disabile  che  acquisisce  la  residenza  in  istituto  di ricovero o
sanitario, a seguito di  ricovero  permanente  a  condizione  che  la
stessa non risulti locata;
  c)  nella  misura  del  6,5  per mille per tutti gli altri soggetti
passivi;
  d) la  detrazione  d'imposta  spettante  per  l'unita'  immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  (punto  a) resta stabilita in L.
200.000, cosi' come fissata dall'art. 8, del decreto  legislativo  n.
504/1992,  sostituito  dall'art. 1, comma 55, della legge n. 662/1996
rapportata al periodo dell'anno durante  il  quale  si  protrae  tale
destinazione.
  (Omissis).
                     COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO
  (Napoli)
  Il  comune  di POMIGLIANO D'ARCO (provincia di Napoli) ha adottato,
il  22  gennaio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
aliquota per unita' immobiliari diverse dall'abitazione principale  7
per mille;
aliquota I.C.I. per abitazione principale 5 per mille;
detrazione per abitazione principale di L. 200.000;
sono  da  considerarsi abitazioni principali anche quelle possedute a
titolo  di  proprieta'  o  usufrutto  da  anziani  o   disabili   che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito di ricovero  permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non
risulti  locata  e  che  sia l'unico immobile posseduto, anche se con
pertinenza; l'agevolazione si applica esclusivamente  sull'abitazione
principale e non sulle relative pertinenze;
detrazione di L. 300.000 per le seguenti categorie di contribuenti:
  pensionati  I.N.P.S.  soggetti  passivi di imposta, con trattamento
minimo e con  reddito  annuo  lordo  complessivo  dell'intero  nucleo
familiare  non  superiore  a L. 18.500.000 con riferimento al reddito
imponibile dell'anno  precedente;  il  nucleo  familiare  non  dovra'
possedere  diritti  reali  di godimento su proprieta' immobiliari di-
verse dall'abitazione principale e annesse pertinenze. Sono  comunque
esclusi  dall'agevolazione  gli immobili classificati nelle categorie
catastali A/1, A/7, A/8, A/9, A/10,  A/11 e le  pertinenze  anche  se
relative all'immobile su cui si applica  l'agevolazione;
  nuclei  familiari  con  presenza  di  portatori  di  handicap,  con
invalidita'  totale  e  con  reddito  complessivo  annuo  lordo   non
superiore  a  L. 18.500.000; il nucleo familiare non dovra' possedere
diritti  reali  di  godimento  su  proprieta'   immobiliari   diverse
dall'abitazione  principale  e  annesse pertinenze; l'agevolazione si
applica esclusivamente sull'abitazione principale e non  sulle  rela-
tive pertinenze.
  L'aliquota  del  3  per  mille per i soggetti passivi d'imposta che
eseguono  interventi  volti  al  recupero  di  immobili  inagibili  o
inabitabili  o  interventi  finalizzati  al  recupero  di immobili di
interesse artistico o architettonico localizzati nel  centro  storico
ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto.
  L'aliquota   agevolata   e'  applicata  limitatamente  alle  unita'
immobiliari oggetto di detti interventi  con  decorrenza  dall'inizio
dei lavori e per la durata di tre anni.
  La  data  di  inizio  dei  lavori  decorre,  ai fini della presente
agevolazione, dal mese successivo a quello dell'inizio degli stessi.
  La  richiesta  di  agevolazione,  corredata  della   documentazione
comprovante i requisiti, deve avvenire, a pena di decadenza, entro un
mese dall'inizio dei lavori.
  (Omissis).
Delibera:
di  approvare  le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 cosi' come indicate
nella premessa come sopra articolata e che nel  presente  dispositivo
si intende integralmente riportata e trascritta.
  (Omissis).
                       COMUNE DI PONT CANAVESE
  (Torino)
  Il comune di PONT CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 16
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I)  nella  misura  del  5,5 per mille da applicarsi in
misura unica a tutte le basi imponibili.
  (Omissis).
                           COMUNE DI PONTE
  (Benevento)
  Il comune di PONTE (provincia di Benevento) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  riconfermare  per l'anno 1999 l'aliquota d'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille.
  (Omissis).
                        COMUNE DI PONTELATONE
  (Caserta)
  Il comune di PONTELATONE (provincia di Caserta) ha adottato, il  25
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di prendere atto ed approvare quanto deliberato dalla giunta comunale
con  proprio  provvedimento n. 25 del 26 febbraio 1999 in ordine alla
determinazione dell'aliquota I.C.I. e  per  l'effetto  stabilire  per
l'anno  1999  nelle  misure  del  5  e  5,5 per mille le aliquote per
l'I.C.I.   secondo la differenziazione proposta  in  premessa  e  qui
integralmente riportata.
  (Omissis).
                           COMUNE DI POPPI
  (Arezzo)
  Il  comune  di  POPPI (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire  le  seguenti  aliquote  per l'applicazione dell'l.C.l.
imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal  1
gennaio 1999:
  a)  7  per  mille  per  aree  fabbricabili  ed  immobili adibiti ad
abitazioni posseduti in  aggiunta  all'abitazione  principale  per  i
quali  non  risulti  stipulato  un  regolare  contratto di locazione,
comodato od uso gratuito di durata non inferiore ai 12 mesi nell'anno
solare a persone effettivamente dimoranti;
  b) 6 per mille per la restante tipologia di fabbricati;
confermando cosi' le tariffe gia' in vigore  per  l'anno  1998  cosi'
come approvate dalla deliberazione di C.C. n. 9 del 26 febbraio 1998.
  (Omissis).
                       COMUNE DI PORTO CERESIO
  (Varese)
  Il comune di PORTO CERESIO (provincia di Varese) ha adottato, il 24
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  gli  importi  delle imposte e tasse comunali nonche'
delle diverse entrate tributarie  come  risultano  dalla  tabella  A,
(omissis), allegate a far parte integrante e sostanziale del presente
atto  approvando,  comprensive  dei  tassi di copertura dei costi dei
servizi pubblici.
  (Omissis).
                             Allegato A
     DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 24 MARZO 1999
  (Omissis).
           Tariffa anno 1999 - Imposta comunale immobili:
         Unita' immobiliari adibite                   Aliquota
                     __                                  __
abitazione principale                                 5,50 per mille
diverse dalle precedenti                              7 per mille
detrazione abitazione principale                      L. 200.000
  (Omissis).
                       COMUNE DI PORTOFERRAIO
  (Livorno)
  Il comune di PORTOFERRAIO (provincia di Livorno) ha adottato, il 26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare nella misura del 5 per mille  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili da applicarsi, con decorrenza 1 gennaio 1999,
agli  immobili  costituenti  "abitazione  principale"  per le persone
fisiche   soggetti  passivi,  dei  soci  di  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa, ed all'unita' immobiliare posseduta a titolo di
proprieta' od usufrutto da anziani o  disabili  che  acquisiscono  la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
di dare atto che la detrazione per abitazione principale  determinata
ai  sensi  del  comma  secondo dell'art. 8 del decreto legislativo n.
504 del 30 dicembre 1992,  rimane  fissata  per  l'anno  1999  in  L.
200.000  salve  le  previsioni  di  ulteriore  detrazioni fissate con
delibera consiliare n. 22 del 27 febbraio 1998.
  (Omissis).
                        COMUNE DI PORTO TOLLE
  (Rovigo)
  Il  comune  di  PORTO  TOLLE  (provincia  di Rovigo) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 come segue:
  aliquota ordinaria: 7 per mille;
  abitazione principale: 4 per mille;
  terreni  agricoli  e  aree da considerare non fabbricabili ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 504/1992:
6 per mille;
  alle seguenti condizioni:
   a) il soggetto passivo dell'I.C.I. deve essere coltivatore diretto
o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli  appositi
elenchi  comunali  previsti  dall'art.  11 della legge n. 9/1963, con
obbligo di assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia;
   b) la base imponibile per il calcolo  dell'imposta,  calcolata  ai
sensi  dell'art.  5,  comma 7, del decreto legislativo n. 504/92, non
deve superare L. 250.000.000;
2. di determinare le seguenti detrazioni per gli immobili adibiti  ad
abitazione principale:
  A) detrazione sulla base del livello patrimoniale:
   abitazione di cat. catastale A/2: L. 240.000;
   abitazione di cat. catastale A/3: L. 250.000;
   abitazione di cat. catastale A/4: L. 260.000;
   abitazione di cat. catastale A/5: L. 270.000;
   abitazione di cat. catastale A/6: L. 280.000;
  B) detrazione sulla base di documentate situazioni sociali:
   B1)  L.  300.000, da concedersi a richiesta degli interessati, con
apposita delibera della Giunta comunale, ai proprietari  di  un'unica
casa  di abitazione civile che nel 1998 abbiano conseguito un reddito
lordo di L. 10.000.000, per ciascun componente  il  nucleo  familiare
anagraficamente  censito.  Tale  detrazione  non  e' applicabile alle
prime case di civile abitazione  esistenti  nel  territorio  comunale
aventi  classificazione catastale nelle categorie A/1, A/7, A/8, A/9,
indipendentemente dal livello  di  reddito  del  proprietario  e  del
nucleo familiare;
   B2)  L.  300.000, da concedersi a richiesta degli interessati, con
apposita delibera della giunta comunale, ai proprietari  di  un'unica
casa  di  abitazione  civile  con  familiari  conviventi portatori di
documentato handicap grave, avente un reddito lordo  complessivo  non
superiore a L. 100.000.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI POTENZA
  (Potenza)
  Il  comune  di  POTENZA  ha  adottato  la seguente deliberazione in
materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale  sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di fissare, nella misura del 7 per mille l'aliquota ordinaria per
l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999;
2. di ridurre l'imposta dovuta per l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  del soggetto passivo fissando l'aliquota al 5
per mille e fissando la detrazione annua a L. 200.000  rapportata  al
periodo  dell'anno  durante  il quale si protrae la destinazione.  La
medesima agevolazione si applica  alle  pertinenze  della  abitazione
principale  anche  se distintamente iscritte in catasto, a condizione
che il proprietario o titolare di diritto reale di  godimento,  anche
in  quota  parte, dell'abitazione nella quale dimora abitualmente sia
proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche in quota
parte,  della  pertinenza,  e  che   questa   sia   durevolmente   ed
esclusivamente  asservita  alla  predetta  abitazione. Si intende per
pertinenza il garage o box o posto auto, la  soffitta  e  la  cantina
ubicati  nello  stesso  edificio o complesso immobiliare nel quale e'
sita l'abitazione principale o ubicati in altro edificio o  complesso
immobiliare  purche'  dichiarati  come  pertinenze  della  abitazione
principale. Resta fermo che la  detrazione  predetta  di  L.  200.000
spetta  soltanto  per  l'abitazione  principale  sicche'  la medesima
agevolazione si traduce nella possibilita' di  detrarre  dall'imposta
dovuta per le pertinenze la parte della detrazione che non ha trovato
capienza in capo all'abitazione principale.
  Sono altresi' equiparate all'abitazione principale:
  due  o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione
dal contribuente  e  dai  suoi  familiari,  a  condizione  che  venga
comprovato  che  e'  stata  presentata  all'UTE regolare richiesta di
variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unita' medesime.
In tal caso l'equiparazione all'abitazione principale  decorre  dalla
stessa  data  in  cui risulta essere stata presentata la richiesta di
variazione;
  le unita' immobiliari non locate possedute a titolo di proprieta' o
di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di  ricovero
o sanitari a seguito di ricovero permanente;
  sono  infine  equiparate  all'abitazione  principale nel massimo di
due, quelle concesse in uso gratuito  a  parenti  in  linea  retta  o
collaterale fino al primo grado e che nelle stesse hanno stabilito la
propria  residenza.  Tale  beneficio  decorre  dall'anno successivo a
quello in cui si e' verificato l'uso descritto;
  se l'unita' e' adibita ad abitazione principale  da  piu'  soggetti
passivi,  la detrazione sara proporzionalmente ripartita in base alla
quota  per  la  quale  la  detrazione  medesima  si  riferisce.  Tale
agevolazione   si   applichera'   anche   alle   unita'   immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite
ad abitazione principale dei propri assegnatari nonche' agli  alloggi
regolarmente   assegnati   all'azienda   territoriale   di   edilizia
residenziale pubblica.
3. l'imposta comunale  sugli  Immobili  e'  ridotta  del  50%  per  i
fabbricati   dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto  non
utilizzati  limitatamente  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale
sussistono  dette  condizioni.    L'inagibilita'  o inabitabilita' e'
accertata mediante perizia tecnica richiesta dalla parte interessata,
all'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del contribuente. In
alternativa il contribuente ha facolta' di  presentare  dichiarazione
sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
4. l'I.C.I. e' altresi ridotta al 2 per mille per gli immobili locati
ai  sensi  del quarto comma dell'art. 2 della legge n. 431/1998, alle
seguenti  condizioni:
  a) che gli immobili  siano  ubicati  in  comuni  ad  alta  densita'
abitativa  (quelli elencati all'art. 1 del decreto-legge n. 551/1998,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 61/1998);
  b) che gli immobili siano stati concessi in locazione a  titolo  di
abitazione principale;
  c)  che  le locazioni siano stipulate secondo le regole del mercato
concertato, vale a dire a prezzi inferiori a quelli di mercato ed  in
base  a  contratti  tipo  concordati  in  sede locale fra le maggiori
organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori.  L'I.C.I.,
sempre  ai sensi dell'articolo si citato, e' viceversa aumentato al 9
per mille per gli immobili non  locati  per  i  quali  non  risultano
essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
  (Omissis).
                         COMUNE DI POZZUOLI
  (Napoli)
  Il  comune  di  POZZUOLI  (provincia  di Napoli) ha adottato, il 22
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
e' approvato la proposta della G.M., adottata  con  deliberazione  n.
146 del 22 marzo 1999, relativa all'argomento in oggetto, allegata al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
  (Omissis).
1.  fissare le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), da applicarsi per l'anno 1999:
  a) aliquota ordinaria in misura del 7 per mille;
  b) aliquota  in  misura  dell'8  per  mille  limitatamente  per  le
abitazioni,  diverse  da  quelle adibite ad abitazione principale e a
quelle  dichiarate  inabitabili,  non  locate  e  per  le  quali  non
risultino  essere  stati  registrati contratti di locazione da almeno
due anni ove ne sussisteva l'obbligo;
2. elevare a L. 300.000 (pari 154,94 Euro) la detrazione prevista dal
comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
come sostituito dal comma 55 dell'art.  3  della  legge  23  dicembre
1996,  n.  662,  spettante  per  l'abitazione principale del soggetto
passivo.
  (Omissis).
                      COMUNE DI PRATOLA PELIGNA
  (L'Aquila)
  Il comune di PRATOLA PELIGNA (provincia di L'Aquila)  ha  adottato,
il   25   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di rideterminare per l'anno 1999 la misura dell'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  nella  misura  del  5  per mille, ai sensi
dell'art.  3, commi 53 e seguenti della legge n. 662/1996.
  (Omissis).
                       COMUNE DI PRATOVECCHIO
  (Arezzo)
  Il  comune  di  PRATOVECCHIO  (provincia  di Arezzo) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  nella  misura  del  5 per mille l'aliquota I.C.I. per
l'anno 1998, con applicazione delle detrazioni previste  dalla  legge
per la prima casa, pari a L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI PRESICCE
  (L'Aquila)
  Il comune di PRESICCE (provincia di Lecce) ha adottato, il 25 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di determinare, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del decreto legislativo
 n.  504/1992  nella  misura  del 5 per mille l'aliquota dell'imposta
comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  per  l'anno   1999   (detrazione
abitazione
 principale L. 200.000).
  (Omissis).
                          COMUNE DI PRETORO
  (Chieti)
  Il  comune  di  PRETORO  (provincia  di  Chieti) ha adottato, il 13
novembre 1998 ed il 17 dicembre 1998, le  seguenti  deliberazioni  in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  proporre  al  consiglio  comunale  l'approvazione   delle   sopra
specificate  diverse  aliquote  in  materia di imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.),  dando  mandato  agli  uffici  di  predisporre  il
progetto  di  bilancio  per  l'anno  1999  tenendo conto di quanto in
premessa precisato.
  (Omissis).
ritenuto opportuno proporre l'applicazione di aliquote  diversificate
in materia di I.C.I. come segue:
  agevolata nella misura del 2 per mille a favore dei proprietari che
intendono eseguire interventi volti al recupero di unita' immobiliari
inegibili  o  inabitabili  o  interventi  finalizzati  al recupero di
immobili di interesse  artistico  o  architettonico  localizzati  nel
centro storico ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge n. 449 del 27
dicembre 1997;
  aumento della detrazione a L. 220.000 per le abitazioni principali,
mantenendo l'aliquota del 4,3 per mille;
  aumento  dell'aliquota al 5 per mille per le unita' immobiliari non
adibite ad abitazione principale;
  (Omissis).
di approvare e far proprio la deliberazione di giunta  municipale  n.
125 del 13 novembre 1998.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PREZZA
  (L'Aquila)
  Il comune di PREZZA (provincia di L'Aquila) ha adottato, l'11 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di   determinare  nel  5,5  per  mille  l'aliquota  da  applicare  in
territorio del comune di Prezza per il corrente anno  1999,  ottenuta
riducendo  di  mezzo punto l'aliquota in vigore negli anni precedenti
per la medesima imposta.
  (Omissis).
                          COMUNE DI PRIOLA
  (Cuneo)
  Il comune di PRIOLA (provincia di Cuneo) ha adottato, il  26  marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  -  (I.C.I.),  al  5  per  mille  per  la  generalita'   dei
contribuenti;
2.  di  fissare  in  L. 200.000 la detrazione relativa all'abitazione
principale;
3. di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani e disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa risulti non locata;
4. di dare atto, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del  decreto
legislativo  n.  446/1997, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto
legislativo n.  504/1992  relativo  alle  modalita'  di  applicazione
dell'imposta  ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti
od imprenditori agricoli  a  titolo  principale  le  persone  fisiche
iscritte  negli  appositi  elenchi  comunali di cui all'art. 11 della
legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo;  la
cancellazione  dai  predetti  elenchi  ha  effetto  a decorrere dal 1
gennaio dell'anno successivo;
5. di considerare parti integranti dell'abitazione principale le  sue
pertinenze,  come  definite  dall'art. 5 del regolamento sull'imposta
comunale immobili;
6. di  considerare  abitazioni  principali  quelle  concesse  in  uso
gratuito  a parenti fino al primo grado, purche' dagli stessi adibite
ad abitazione principale;
7. di fissare come di seguito indicato i  valori  medi  venali  delle
aree fabbricabili site nel territorio comunale:
  valore  delle  aree  fabbricabili  site sul territorio comunale: L.
10.000/mq.
  (Omissis).
                       COMUNE DI PUOS D'ALPAGO
  (Belluno)
  Il comune di PUOS D'ALPAGO (provincia di Belluno) ha  adottato,  il
22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille  per  gli  altri
fabbricati e per le aree fabbricabili;
2.  di  confermare  l'aliquota  nella  misura  del 5 per mille per le
abitazioni principali e di confermare in  L.  200.000  la  detrazione
d'imposta
 per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione principale, come
stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e  succes-
sive  modifiche  ed  integrazioni, come sostituito dall'art. 3, comma
55, della legge n. 662/1996;
3. di considerare parti integranti dell'abitazione principale le  sue
pertinenze, come definite dall'art. 817 del consiglio comunale, anche
se   distintamente  iscritte  in  catasto,  limitatamente  ai  locali
strettamente  funzionali  alla  stessa   abitazione   sia   ai   fini
dell'applicazione dell'imposta che della detrazione;
4.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da  anziani  o  disabili che acquisiscano la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                          COMUNE DI QUARTO
  (Napoli)
  Il  comune di QUARTO (provincia di Napoli) ha adottato, il 27 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di approvare, per l'anno finanziario 1999, la  seguente  tariffa  per
l'applicazione    dell'imposta   comunale   sugli   immobili,   cosi'
diversificata:
_____________________________________________________________________
N.                 Tipologia                 Aliquota    Detrazione
_____________________________________________________________________
1   Unita' immobiliari direttamente adibite
     ad abitazione principale, in favore
     delle persone fisiche soggetti privati
     e dei soci di cooperative edilizie a
     proprieta' indivisa                     6 per mille    200.000
_____________________________________________________________________
2   Unita' immobiliari concesse ad uso
     gratuito ai figli che nelle stesse
     hanno stabilito la propria residenza    6 per mille       __
_____________________________________________________________________
3   Unita' immobiliari con contratto
     registrato ad un soggetto che le
     utilizzi come abitazione principale     6 per mille       __
_____________________________________________________________________
4   Restanti immobili                        7 per mille       __
_____________________________________________________________________
  (Omissis).
                         COMUNE DI QUILIANO
  (Savona)
  Il  comune  di  QUILIANO  (provincia  di Savona) ha adottato, il 23
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  nella  misura   di   seguito   indicata   l'aliquota
dell'imposta  comunale  sugli  immobili  per  l'anno  1999  ai  sensi
dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
  (Omissis).
  5,3 per mille l'aliquota in favore delle persone fisiche,  soggetti
passivi  e dei soci delle cooperative edilizie a proprieta' indivisa,
residenti nel comune, per unita' immobiliare direttamente adibita  ad
abitazione principale;
  6,5 per mille l'aliquota riferita agli altri immobili.
  (Omissis).
                     COMUNE DI QUINTO VICENTINO
  (Vicenza)
  Il comune di QUINTO VICENTINO (provincia di Vicenza) ha adottato la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1999 nelle misure  di
seguito indicate:
  a) immobili destinati ad abitazione principale e loro pertinenze in
uso alla stessa abitazione: aliquota 4,5 per mille;
  b) altri fabbricati e terreni agricoli: aliquota 6,5 per mille;
  c)  aree  fabbricabili; alloggi non locati per un periodo superiore
ai sei mesi nell'arco dell'anno e loro pertinenze in uso alla  stessa
abitazione;  fabbricati  dichiarati inagibili, inabitabili e di fatto
non utilizzati non costituenti abitazione principale: aliquota 7  per
mille;   2.  di  fissare  le  seguenti  detrazioni  per  l'abitazione
principale:
  a) ordinaria: L. 200.000 (euro 103,29);
  b) per nuclei familiari con reddito complessivo lordo  inferiore  a
L.   50.000.000  (euro  25.822,85)  se  da  lavoro  dipendente  e  L.
30.000.000 (euro 15.493,71) se da lavoro autonomo,  con  presenza  al
nucleo  familiare  di  appartenenza  di  un  disabile con invalidita'
superiore ai 2/3; per nuclei familiari  con  un  reddito  complessivo
lordo  inferiore  a  L.  50.000.000  (euro  25.822,85)  se  da lavoro
dipendente e L. 30.000.000 (euro 15.493,71) se  da  lavoro  autonomo,
con  presenza  nel  nucleo  familiare  di appartenenza di tre figli a
carico e per unita' immobiliari iscritte  alle  categorie  A/2,  A/3,
A/4,  A/5  e  A/6;  per  nuclei  familiari  di almeno due persone con
reddito complessivo lordo da pensione inferiore a L. 25.000.000 (euro
12.911,43): L. 300.000 (euro 154,94);
  c) nucleo familiare titolare di reddito esclusivo da pensione  pari
o  inferiore  al  doppio  del  minimo  INPS  oltre  a quello relativo
all'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; per i nuclei
familiari con  reddito  complessivo  lordo  inferiore  o  pari  a  L.
25.000.000  (euro  12.911,43)  da lavoro dipendente, con presenza nel
nucleo familiare di appartenenza di una persona iscritta  alle  liste
di  collocamento  in  unita'  immobiliare  lunga:  L.  400.000  (euro
206,58).
  (Omissis).
                          COMUNE DI RAGOGNA
  (Udine)
  Il  comune  di  RAGOGNA  (provincia  di  Udine)  ha adottato, il 21
dicembre 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare l'aliquota ordinaria del 5 per mille per l'anno 1999
per quanto riguarda l'imposta comunale sugli immobili;
2.  di  fissare al 6 per mille l'aliquota I.C.I. sulle unita' adibite
ad alloggi e non locate.
  (Omissis).
                      COMUNE DI RANCIO VALCUVIA
  (Varese)
  Il comune di RANCIO VALCUVIA (provincia di Varese) ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di adottare, per l'anno 1999, la seguente classificazione di aliquote
per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
  1) aliquota ridotta nella misura del 5 per mille per:
   le  unita'  immobiliari   adibite   direttamente   ad   abitazione
principale del soggetto passivo;
   le unita' immobiliari locate;
   le  unita' immobiliari non locate possedute a titolo di proprieta'
o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito  la
residenza in istituti di ricovero o sanitari;
   alle  unita'  immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei   soci
assegnatari, residenti nel comune;
   agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le
case popolari;
   le  unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea
retta o collaterale fino al secondo grado;
  2) aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille  per  tutti  gli
altri immobili;
  3) determinazione detrazione I.C.I. per l'anno 1999 nella misura di
L. 200.000 per:
   le   unita'   immobiliari   adibite   direttamente  ad  abitazione
principale del soggetto passivo;
   le unita' immobiliari appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a
proprieta'   indivise  adibite  ad  abitazioni  principale  dei  soci
assegnatari, residenti nel comune;
   gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per  le
case popolari;
   per  le  unita'  immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in
linea retta o collaterale fino al secondo grado; di dare atto, che ai
sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n.   449/1997, l'imposta  e'
ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e
di  fatto  non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante
il quale sussistono tali condizioni;
di   dare   atto,  inoltre,  che  per  fruire  delle  agevolazioni  e
detrazioni, il soggetto passivo deve presentare:
  per le unita' immobiliari locate: copia del contratto di  locazione
regolarmente registrato;
  per  i  fabbricati  inagibili o inabitabili: relazione dell'ufficio
tecnico  comunale  con  perizia  a  carico  del  soggetto  passivo  o
dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  per i fabbricati concessi in uso gratuito ai parenti: dichiarazione
sostitutiva,  ai  sensi  della  legge 4 gennaio 1965, n. 15, resa dal
proprietario attestante la gratuita' dell'utilizzo.
  (Omissis).
                     COMUNE DI RASUN ANTERSELVA
                            RASEN ANTHOLZ
  (Bolzano)
  Il comune  di  RASUN  ANTERSELVA  -  RASEN  ANTHOLZ  (provincia  di
Bolzano)   ha  adottato  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  con  decorrenza  dal  1  gennaio 1999 vengono fissate le seguenti
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:
  a) 4 per mille per l'abitazione principale, compreso il garage, box
o un posto macchina; 6 per mille per le abitazioni secondarie che  in
base  alla  legge  regionale n. 10 del 29 agosto 1976 sono sottoposti
alla tassa di soggiorno;
  b) mantenuto invariato al 4,4 per mille per gli altri fabbricati ed
aree fabbricabili; 2. con decorrenza del 1 gennaio 1999 viene fissata
la detrazione d'impsota con L.  500.000  per  le  unita'  immobiliari
direttamente adibite ad abitazione principale.
  (Omissis).
                          COMUNE DI RESANA
  (Treviso)
  Il  comune di RESANA (provincia di Treviso) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di inserire dopo il punto 5) del dispositivo della propria precedente
deliberazione n. 2 in data 27 gennaio 1999 il seguente punto:
  5-bis)  di provvedere, per i fabbricati di cui all'art. 5, comma 4,
del  decreto  legislativo  n.  504/1992,  sulla  base  della  rendita
definitiva  attribuita  dall'U.T.E., alla liquidazione della maggiore
imposta  dovuta  aumentata  degli  interessi   di   legge   e   senza
applicazione  della  maggiorazione  d'imposta  prevista dall'art. 11,
primo comma, ultimo periodo, del decreto legisltivo n. 504/1992.
  (Omissis).
Avvertenza: la presente deliberazione integra la deliberazione del 27
gennaio  1999,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinazio  n.  73  alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1999 a pag.
117, prima colonna.
                        COMUNE DI REVINE LAGO
  (Treviso)
  Il  comune di REVINE LAGO (provincia di Treviso) ha adottato, il 23
febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  diversificare,  per  l'anno  1999,  le  aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.), nelle seguenti fattispecie:
  a) aliquota ridotta della misura del 4,5 per mille da applicare  in
favore  delle  persone  fisiche  soggetti  passivi esclusivamente per
l'abitazione principale e relative  pertinenze  cosi'  come  definite
dall'art.  8  del  regolamento comunale in materia di I.C.I. adottato
con deliberazione del consiglio comunale n. 62 del 21 dicembre 1998;
  b) aliquota nella misura del 6,5 per mille da applicare ai soggetti
passivi per le altre abitazioni diverse dall'abitazione principale  o
possedute  in  aggiunta  all'abitazione principale e loro pertinenze,
nonche' le aree edificabili  cosi'  come  definite  dall'art.  8  del
regolamento  comunale in materia di I.C.I. adottato con deliberazione
del consiglio comunale n. 62 del 21 dicembre 1998;
  c) aliquota ordinaria nella misura del 5 per mille da  applicare  a
tutti  gli  altri  fabbricati  o  immobili  non  compresi  nei  punti
precedenti; 2. di mantenere anche per  l'anno  1999  l'importo  della
detrazione  per   l'abitazione principale di cui all'art. 8, comma 2,
del decreto legislativo n. 504/1992 la somma di L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI RICADI
  (Vibo Valentia)
  Il comune di RICADI (provincia di Vibo  Valentia)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli   immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999, nella misura del 5 per mille per le unita'
immobiliari  adibite  ad  abitazione principale delle persone fisiche
soggetti passivi, e nella misura del 6 per mille per tutti gli  altri
immobili.
  (Omissis).
                           COMUNE DI RIETI
  (Rieti)
  Il  comune  di  RIETI  ha  adottato,  il 30 marzo 1999, la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  l'aliquota  ordinaria  I.C.I. - imposta comunale
sugli immobili, con effetto per l'anno 1999, nella misura del 5,9 per
mille l'abitazione principale;
2. di determinare l'aliquota I.C.I.  con  effetto  per  l'anno  1999,
nella  misura  del  6  per  mille  per  i  terreni  agricoli, le aree
fabbricabili e gli altri fabbricati;
3.  di  fissare  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad   abitazione
principale una detrazione ordinaria pari a L. 200.000;
4.   di  determinare  altresi'  le  maggiori  detrazioni  I.C.I.  per
l'abitazione principale, cosi' come stabilito dalla deliberazione del
commissario straordinario n. 126 del 25 febbraio 1994, delle seguenti
categorie di contribuenti:
  a) persone o nuclei familiari iscritti  nell'albo  dei  beneficiari
del  comune  che abbiano usufruito di contributi o sussidi sulla base
del vigente regolamento comunale: detrazione L. 250.000;
  b)  persone  o nucleo familiare il cui reddito non sia superiore al
minimo vitale  identificato  secondo  quanto  stabilito  dal  vigente
regolamento comunale: detrazione L. 250.000;
  c) persone titolari di solo reddito di pensione sociale e di quello
relativo  all'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale,
sole o con coniuge nella medesima situazione  reddituale:  detrazione
L. 250.000.
  (Omissis).
                     COMUNE DI RIMA SAN GIUSEPPE
  (Vercelli)
  Il comune di RIMA SAN GIUSEPPE (provincia di Vercelli) ha  adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura unica
del 6 per mille;
2. di determinare, per l'anno 1999, l'aumento  della  detrazione  per
l'abitazione  principale  agli effetti dell'I.C.I. da L. 200.000 a L.
250.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI RIMASCO
  (Vercelli)
  Il comune  di  RIMASCO  (provincia  di  Vercelli)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella  misura  unica
del 6 per mille;
2.  di  determinare,  per l'anno 1999, l'aumento della detrazione per
l'abitazione principale agli effetti dell'I.C.I. da L. 200.000  a  L.
250.000.
  (Omissis).
                        COMUNE DI RIPARBELLA
  (Pisa)
  Il comune di RIPARBELLA (provincia di Pisa) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
2.  di  approvare  per  l'esercizio  finanziario   1999,   l'aliquota
dell'imposta   comunale   sugli   immobili  (I.C.I.),  nonche'  della
detrazione  per  abitazione  principale  nella  misura   di   seguito
elencate:
  aliquota ordinaria: 5,5 per mille;
  abitazione principale: 5,5 per mille;
   alloggi locati a terzi e adibiti ad abitazione principale: 5,5 per
mille;
  alloggi non locati: 7 per mille;
  detrazione per abitazione principale: L. 230.000.
  (Omissis).
                       COMUNE DI RIVA DI SOLTO
  (Bergamo)
  Il  comune  di  RIVA DI SOLTO (provincia di Bergamo) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella misura unica
del 6 per mille;
di  determinare,  per l'anno 1999, la detrazione da applicare ai fini
del  calcolo  I.C.I.  a  tutte  le  unita'  immobiliari  adibite   ad
abitazione principale nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI RIVALBA
  (Torino)
  Il comune di RIVALBA (provincia di Torino) ha adottato, il 22 marzo
1999,  la  seguente  deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno  1999  l'aliquota  del  5  per  mille
uniformente per tutti i fabbricati e le aree  fabbricabili  siti  sul
territorio comunale;
2.  di  stabilire  che  dall'imposta  dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale si detraggono fino alla  concorrenza
del  suo  ammontare L. 200.000 rapportato al periodo dell'anno solare
durante il quale di protrae tale destinazione;
3. di  dare  atto  che  secondo  quanto  previsto  dall'art.  20  del
regolamento  in  materia  di  I.C.I.  approvato con deliberazione del
consiglio comunale n. 36 del 22 dicembre 1998:
  le unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a
condizione che non risultino locate;
  le  unita'  immobiliari  possedute  a  titolo  di  proprieta'  o di
usufrutto da cittadini italiani non residenti  nel  territorio  dello
Stato, a condizione che non risultino locate;
  sono  altresi'  equiparate  alle  abitazioni  principali  le unita'
immobiliari concesse in uso gratuito:
   a) ai genitori e figli;
   b) al coniuge, ancorche' separato o divorziato.
  (Omissis).
                    COMUNE DI RIVAROLO MANTOVANO
  (Mantova)
  Il comune di RIVAROLO MANTOVANO (provincia di Mantova) ha adottato,
il  30  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
aliquota del 4 per mille:
  per gli interventi di ristrutturazione  di  cui  agli  articoli  31
lettera  c)  e  lettera  d)  della  legge n. 457/1978 che interessano
l'intero fabbricato vincolato  ai  sensi  dell'art.  49  delle  norme
tecniche di attuazione del P.R.G.C.
  L'applicazione dell'aliquota ridotta decorre dalla data di rilascio
della  concessione  edilizia e fino alla comunicazione di fine lavori
che non deve superare il limite dei tre anni dalla data del  rilascio
della  concessione.  L'eventuale  proroga  della  concessione non da'
diritto all'applicazione dell'aliquota ridotta.
  La  comunicazione  dell'applicazione  dell'aliquota  ridotta   deve
essere  effettuata  in  sede  di denuncia I.C.I.. Nel caso di mancata
esecuzione dei lavori il  contribuente  deve  versare  la  differenza
I.C.I.   (tra   l'aliquota   dovuta  e  quella  agevolata  applicata)
maggiorata delle relative soprattasse e interessi;
  per    gli   immobili   messi   a   disposizione   della   pubblica
amministrazione per interventi di edilizia residenziale pubblica.
  L'applicazione di una aliquota agevolata e' giustificata dal  fatto
che  il  proprietario,  concordando  con  la  P.A. un affitto secondo
quanto stabilito  dalle  norme  di  E.R.P.,  consente  alla  pubblica
amministrazione di risolvere situazioni di tensione abitativa;
aliquota del 5,10 per mille:
  per  gli  immobili  adibiti  ad  abitazione principale del soggetto
passivo. A questi immobili si applica la destrazione di imposta di L.
200.000 (fissata dall'art. 8, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662). La stessa detrazione si applica agli
alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi  per  le  case
popolari.
  Per  gli  immobili  adibiti  ad  abitazione principale del soggetto
passivo avente redditi familiari pari o inferiori a L. 12.000.000  si
applica la detrazione di imposta di L. 400.000. Per beneficiare della
detrazione  di  L.  400.000  il  soggetto  passivo  di  imposta  deve
presentare  all'ufficio  tributi  del  comune   un'autocertificazione
comprovante  la situazione reddittuale del nucleo familiare, entro il
termine stabilito per la presentazione della denuncia I.C.I.
  Deve considerarsi direttamente adibita ad abitazione principale
 l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza  in  Istituti  di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che
la stessa non risulti locata;
  per  gli  immobili dati in uso gratuito ad ascendenti e discendenti
di primo grado che li utilizzano come abitazione principale;
  per gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti  che  le
utilizzino  come  abitazione  principale  (art. 4 comma 1 del decreto
legislativo 8 agosto 1996, n.  437,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 24 ottobre 1996, n. 556);
  per  l'abitazione  (da intendersi una sola abitazione) posseduta in
aggiunta alla abitazione  principale  e  tenuta  a  disposizione  dal
proprietario  (immobile  con  allacciamento utenze e assoggettato per
l'intera superficie a tassa rifiuti).
  La comunicazione  per  l'individuazione  dell'abitazione  tenuta  a
disposizione dovra' essere effettuata in sede di denuncia I.C.I.;
  agli immobili (terreni e fabbricati) diversi dalle abitazioni.
aliquota del 7 per mille:
  per  tutti  gli  immobili  posseduti  e  non  rientranti  nei  casi
specificatamente individuati nelle precedentementi aliquote.
  L'applicazione di una aliquota superiore per detti  immobili  vuole
disincentivare  situazioni  frequenti  nella nostra realta' locale di
tenere alloggi in  condizioni  di  inagibilita'  o  non  affittati  e
stimolare  i proprietari a ristrutturare il patrimonio esistente e la
locazione degli immobili. Si  ritiene  utile  l'immissione  di  detto
patrimonio  del  circuito  produttivo con conseguente possibilita' di
aumento  della  popolazione  residente  e  ripartizione  degli  oneri
relativi  ai  vari  servizi  presenti  nella comunita' tra un maggior
numero di persone.
  (Omissis).
                          COMUNE DI RIVELLO
  (Potenza)
  Il comune di RIVELLO (provincia di Potenza) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di riconfermare, per l'anno  1999,  l'aliquota  I.C.I.  -  imposta
comunale immobiliare - nella misura del 5 per mille;
2.  di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
  (Omissis).
                           COMUNE DI ROANA
  (Vicenza)
  Il comune di ROANA  (provincia  di  Vicenza)  ha  adottato,  il  28
ottobre  1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  per l'anno 1999, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura
del 4,5 per mille da applicare sul valore delle abitazioni principali
come definiti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992  e  del
5,8 per mille da applicare al valore di tutti gli altri immobili.
  (Omissis).
                      COMUNE DI ROCCA CANAVESE
  (Torino)
  Il comune di ROCCA CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 3
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili che sara' applicata in questo comune nella misura unica  del
5,5  per  mille,  nonche'  la  detrazione per l'abitazione principale
nella misura prevista pari a L. 200.000.
  (Omissis).
                       COMUNE DI ROCCARAINOLA
  (Napoli)
  Il comune di ROCCARAINOLA (provincia di Napoli) ha adottato, il  26
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno
1999 nella misura unica  del  6  per  mille,  riferita  alle  diverse
tipologie  di  immobili,  secondo  i principi e i criteri dettati dal
titolo 1, capo 1, nel decreto legislativo  n.  504  del  30  dicembre
1992,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  ad eccezione degli
immobili adibiti ad abitazione principale per i quali  l'aliquota  e'
fissata al 5 per mille.
  (Omissis).
                        COMUNE DI ROCCASICURA
  (Isernia)
  Il comune di ROCCASICURA (provincia di Isernia) ha adottato, il
 1 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 e' stabilita nella misura unica del
6 per mille.
  (Omissis).
                        COMUNE DI ROCCASTRADA
  (Grosseto)
  Il  comune  di  ROCCASTRADA  (provincia di Grosseto) ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare per il 1999 tutte le seguenti misure, gia' in vigore
per l'anno 1998, in materia di I.C.I.:
  a)   di  considerare,  ai  fini  I.C.I.,  direttamente  adibita  ad
abitazione principale l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di
proprieta'  o  di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero permanente;
  b)  di  aumentare  da  L.  200.000  a  L.  300.000  la   detrazione
dell'I.C.I.   spettante per l'unita' immobiliare direttamente adibita
ad abitazione principale, in cui dimorano abitualmente, da soli o con
altri familiari privi di reddito, i  proprietari  pensionati  sociali
con  un  reddito  annuo  non  superiore  a L. 14.000.000; la maggiore
detrazione e' concessa dai responsabile della  gestione  dell'imposta
su apposita richiesta e documentazione, relativa alle condi'zioni che
ne danno il diritto, da presentare all'ufficio tributi;
  c)  di  determinare  l'aliquota  dell'I.C.I. nella misura del 7 per
mille, per l'anno 1999, al fine di concedere le agevolazioni ad altri
contribuenti e mantenere il gettito I.C.I. pari a quello del 1998;
  d) di concedere  la  riduzione  dell'1,5  per  mille  dell'aliquota
I.C.I.,  fissandola pertanto al 5,5 per mille per l'anno 1999, per le
seguenti unita' immobili:
   adibite direttamente ad abitazioni principale;
   locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione  principale,
a condizione che venga fornita copia del contratto di locazione;
   adibite   ad   attivita'   artigianali,  commerciali,  industriali
classificati nelle categorie catastali C/1, C/3 e "D" con  esclusione
di quelli compresi nei gruppi D/4, D/5, D/6;
  e)  di  determinare  l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille
per i fabbricati ubicati nei centri storici  cosi'  come  individuati
nelle  zone "A" del vigente piano di fabbricazione per gli interventi
di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 31 della legge n.  457/1978
(interventi    di    recupero,    ristrutturazione   e   manutenzione
straordinaria) regolarmente concessionati o  autorizzati  sulla  base
del  vigente  regolamento  edilizio,  limitatamente  all'anno  in cui
vengono effettuati  detti  interventi.  L'applicazione  dell'aliquota
agevolata  viene  concessa  previa  richiesta  dell'interessato nella
quale occorre fare riferimento ai  documenti  presentati  all'ufficio
urbanistica del comune;
2.  di  considerare,  ai  fini  I.C.I.,  abitazioni principali quelle
abitazioni concesse in uso gratuito a parenti fino al  secondo  grado
(genitori  -  figli,  nonni  -  nipoti,  fratelli) se nelle stesse il
parente medesimo ha stabilito la propria residenza.  Su  tali  unita'
immobiliari  si  rendono applicabili sia l'aliquota agevolata del 5,5
per mille che la detrazione di L. 200.000.
La  concessione  in  uso  gratuito  si rileva dall'autocertificazione
presentata dal concessionario e del concedente al sensi  della  legge
n.   15/1968  e  si  ritiene  tacitamente  rinnovata  fino  a  quando
sussistono le condizioni. L'autocertificazione deve essere presentata
entro il  30  giugno  dell'anno  successivo  a  quello  dell'avvenuta
concessione;
3.  di  stabilire  l'aliquota  ridotta al 4 per mille, per un periodo
massimo di tre anni dalla conclusione dei lavori, per i fabbricati  o
le  porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti da
imprese che hanno per oggetto escIusivo o principale  l'attivita'  di
costruzione  ed  alienazione  di  immobili.  Per  beneficiare di tale
riduzione l'impresa deve comunicare all'ufficio tributi  la  data  di
ultimazione  della costruzione con la specificazione che la stessa e'
destinata  alla  vendita.  Entro  sessanta  giorni   dalla   cessione
l'impresa  deve  comunicare i dati relativi agli acquirenti e la data
del contratto.
  (Omissis).
                      COMUNE DI ROCCHETTA BELBO
  (Cuneo)
  Il comune di ROCCHETTA BELBO (provincia di Cuneo) ha  adottato,  il
24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire per  l'anno  1999  l'aliquota  dell'imposta  comunale
sugli immobili nella misura del 5,75 per mille;
2.  di  dare atto che la quota detraibile per l'abitazione principale
e' di L. 200.000.
  (Omissis).
                     COMUNE DI ROCCHETTA DI VARA
  (La Spezia)
  Il comune di ROCCHETTA DI VARA (provincia di La Spezia) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di  confermare  anche  per  l'anno  1999  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugIi immobili (I.C.I.) nella seguente misura:
  a) casa adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;
  b)  immobili  diversi,  o  posseduti  in  aggiunta  alla abitazione
principale:  5,5 per mille;
2. di dare atto che la suddetta imposta verra' applicata e gestita in
base alle disposizioni contenute negli articoli 1/18  del  Capo  I  -
Titolo  I  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni:
3. e 4. (omissis);
5. di determinare, anche per l'anno 1999 in L. 200.000 la  detrazione
annua  valevole  per  la prima casa, prevista dall'art. 8 del decreto
legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 2, comma 55, della
legge n. 662/1996.
  (Omissis).
                     COMUNE DI ROCCHETTA TANARO
  (Asti)
  Il comune di ROCCHETTA TANARO (provincia di Asti) ha  adottato,  il
18   febbraio   1999,   la   seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
determinare, per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. che sara' applicata in
questo comune nella misura unica del 4,75 per mille.
  (Omissis).
                      COMUNE DI RODI GARGANICO
  (Foggia)
  Il  comune  di RODI GARGANICO (provincia di Foggia) ha adottato, il
30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare,  ai  sensi  del  comma  1,  dell'art. 6, del decreto
legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504,  cosi'  come  modificato  ed
integrato  con  la  legge  n.  662/1996,  e dall'art. 58, del decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,   aliquote   diversificate
dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 1999 nel
territorio del comune di Rodi Garganico come appresso specificato:
  1) aliquota ordinaria 6 per mille;
  2) aliquota per immobili diversi dalle abitazioni 6 per mille;
  3)  aliquota  per  immobili  posseduti  in aggiunta alle abitazioni
principali 7 per mille;
  4) aliquota per alloggi non locati 7 per mille;
  5) aliquota per alloggi adibiti  ad  abitazione  principale  6  per
mille;
  6)  aliquota  per  alloggi  locati  con  contratto registrato ad un
soggetto che li utilizzi come abitazione principale 6 per mille;
di stabilire, altresi', in L. 300.000  l'ammontare  delle  detrazioni
per  l'imposta  dovuta per l'unita' immobiliare adibita da abitazione
principale.
  (Omissis).
                     COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO
  (Vicenza)
  Il comune di ROMANO D'EZZELINO (provincia di Vicenza) ha  adottato,
il   22   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  per  l'anno  1999,  per  l'imposta  comunale  sugli  immobili  si
applicano le seguenti aliquote:
  a) aliquota ridotta 5,5,  per  mille  per  l'abitazione  principale
cosi'  come definita dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992,
ed integrato dall'art. 4 del regolamento comunale I.C.I.;
  b)  aliquota  6  per  mille  per  gli  altri   fabbricati   diversi
dall'abitazione principale, terreni agricoli ed aree fabbricabili;
2.  per l'abitazione principale in luogo della riduzione dell'imposta
prevista dal terzo comma  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  504,  cosi' come sostituito dall'art. 3 comma 55
legge n.  662/1996, si applica per l'anno 1999 la detrazione  annuale
di L.  264.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI ROMENTINO
  (Novara)
  Il  comune  di  ROMENTINO  (provincia di Novara) ha adottato, il 26
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999  nella  misura  del
4,5 per mille;
2. di non prevedere diversificazioni di aliquota.
  (Omissis).
                      COMUNE DI RONCO CANAVESE
  (Torino)
  Il  comune  di RONCO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il
13 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
2.  di  deteminare  per  l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili nella misura del 5 per mille da applicarsi  in  misura
unica  a  tutte  le  basi imponibili ed una detrazione per abitazione
principale fisata in L. 200.000.
  (Omissis).
                       COMUNE DI RONCO SCRIVIA
  (Genova)
  Il comune di RONCO SCRIVIA (provincia di  Genova)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
la misura della aliquota I.C.I. relativa alla prima abitazione al 5,5
per mille, e, per gli altri immobili al  6,8  per  mille,  mantenendo
invariata,  altresi',  la  detrazione per abitazione principale nella
misura minima consentita di L. 200.000.
  (Omissis).
                         COMUNE DI ROSOLINA
  (Rovigo)
  Il comune di ROSOLINA (provincia di  Rovigo)  ha  adottato,  il  26
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
richiamata  la  delibera  consiliare  n.  49  del  28  novembre 1997,
esecutiva ai sensi di legge, con la  quale,  per  l'anno  1998,  sono
state  determinate nel rispetto della normativa sopra evidenziata, le
seguenti aliquote:
  a) aliquota del 6 per  mille  per  i  fabbricati  non  destinati  a
abitazione  principale  (con  esclusione  degli immobili classificati
nelle categorie catastali C/6 e C/7) e per le aree fabbricabili;
  b)  aliquota  del  4  per  mille  per  i  fabbricati  destinati  ad
abitazione  principale e per gli immobili classificati nelle cateorie
catastali C/6 e C/7 direttamente asserviti all'abitazione principale;
  c) aliquota del 4 per mille per i terreni agricoli;
dato atto  che  con  la  stessa  deliberazione  sopra  richiamata  il
consiglio  comunale  ha  elevato  la maggiore detrazione dall'imposta
dovuta per abitazione principale, adibita a dimora  abituale,  da  L.
220.000 a L. 250.000.
  (Omissis).  Delibera:
1.  di confermare per l'anno 1999, con effetto dal 1 gennaio 1999, le
aliquote e le detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), cosi' come determinate dal Consiglio comunale, per il 1998,
con provvedimento n. 49 del 28 novembre 1997, esecutivo ai  sensi  di
legge;
2.  di  dare  atto  che all'art. 5 del regolamento per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili, adottato dal Consiglio comunale
con  delibera   n.   5   del   26   febbraio   1999,   agli   effetti
dell'applicazione  delle  aliquote  e delle agevolazioni d'imposta si
considerano  parti  integranti  dell'abitazione  principale  le   sue
pertinenze  anche  se iscritte distintamente in catasto purche' siano
durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.
  (Omissis).
                           COMUNE DI ROSSA
  (Vercelli)
  Il comune di ROSSA (provincia di Vercelli) ha adottato la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di fissare per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I. nella  misura  unica
del 5 per mille;
2.  di  stabilire  in  L.  200.000  la  detrazione  per  l'abitazione
principale.
  (Omissis).
                      COMUNE DI SALA CONSILINA
  (Salerno)
  Il comune di SALA CONSILINA (provincia di Salerno) ha adottato,  il
27 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare per l'anno 1999, nella  misura  unica  del  5  per  mille,
l'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) istituita
con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  (Omissis).
                           COMUNE DI SALLE
  (Pescara)
  Il comune di SALLE (provincia di Pescara) ha adottato, il 30  marzo
1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
 aliquote  dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di riproporre per l'anno 1999 nella misura del 6 per mille l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili.
  (Omissis).
                           COMUNE DI SAMO
  (Reggio Calabria)
  Il comune di SAMO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 22
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. - Imposta comunale
sugli immobili - nella misura unica del 6 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI SANARICA
  (Lecce)
  Il comune di SANARICA (provincia di Lecce) ha adottato, il 26 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999 l'aliquota d'imposta comunale sugli
immobili di prima casa al 5 per mille, confermando  l'aliquota  unica
del 6 per mille per gli immobili a destinazione diversa;
2.  di  confermare  in L. 220.000 la detrazione d'imposta sulla prima
casa.
  (Omissis).
                    COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE
  (Torino)
  Il comune di SAN CARLO CANAVESE (provincia di Torino)  ha  adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare  ai  sensi  dell'art.  6  del  decreto ligislativo n.
504/1992, cosi' modificato dal comma 53 dell'art. 3  della  legge  n.
662/1996,  l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno
1999 nella misura unica del 5 per mille.
  (Omissis).
di stabilire ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992
come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996,  la
detrazione per l'abitazione principale in L. 240.000.
  (Omissis).
                        COMUNE DI SAN CESAREO
  (Roma)
  Il  comune  di  SAN  CESAREO (provincia di Roma) ha adottato, il 30
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire le seguenti aliquote per  l'applicazione  dell'I.C.I.
-  Imposta comunale sugli immobili - in questo comune con effetto dal
1 gennaio 1999:
  a) per le persone fisiche soggetti passivi  residenti  nel  comune,
per   l'unita'   immobiliare   direttamente   adibita  ad  abitazione
principale, comprese le relative pertinenze 5,5 per mille;
  b) per le unita' immobiliare locate con contratto registrato ad  un
soggetto che le utilizzi come abitazione principale 5,5 per mille;
  c)  aliquota  da applicare per le persone fisiche soggetti passivi,
per le unita' immobiliari ad uso abitazione, dagli  stessi  possedute
in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non
le utilizza come abitazione principale 7 per mille;
  d) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi
posseduti e non locati 7 per mille;
  e)  alliquota  da  applicare  ai  soggetti passivi per gli immobili
diversi dalle abitazioni dagli stessi  posseduti  nel  comune  7  per
mille;
detrazione  dell'imposta  per  l'abitazione  principale e' confermata
nella misura di L. 200.000.
  (Omissis).
                     COMUNE DI SAN CHIRICO NUOVO
  (Potenza)
  Il  comune di SAN CHIRICO NUOVO (provincia di Potenza) ha adottato,
il  27  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare
sugli immobili ricadenti interamente o prevalentemente sul territorio
di questo comune e' determinata per l'anno 1999 nella  misura  del  5
per   mille,   dando   atto  che  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo  si
detraggono,   fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000
rapportate al periodo dell'anno durante  il  quale  si  protrae  tale
destinazione.
  (Omissis).
                  COMUNE DI SAN COSTANTINO ALBANESE
  (Potenza)
  Il  comune  di  SAN  COSTANTINO  ALBANESE (provincia di Potenza) ha
adottato, il 28 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire, per l'anno 1999,  l'aliquota  sull'imposta  comunale
sugli  immobili  (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille da applicare
alla base imponibile o valore degli immobili siti nel territorio  del
comune di San Costantino Albanese, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
2. di dare atto che la detrazione per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione  principale del soggetto passivo, altrimenti detta, per la
prima casa, e'  stabilita  nella  misura  di  L.  200.000,  ai  sensi
dell'art.  8,  comma  3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge  23  dicembre
1996, n. 662;
3.  di  dare  atto  che  sono  esenti  da  imposta i soggetti passivi
indicati dall'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
e s.m.i.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA
  (MESSINA)
  Il comune di  SAN  FILIPPO  DEL  MELA  (provincia  di  Messina)  ha
adottato,  il  30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 l''aliquota del 5 per mille a titolo di
imposta I.C.I.
  (Omissis).
Delibera:
la  proposta,  di  cui  in  premessa avente l'oggetto ivi indicato e'
approvata.
  (Omissis).
                        COMUNE DI SAN FIORANO
  (LODI)
  Il comune di  SAN  FIORANO  (provincia  di  Lodi)  ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
I.C.I. per l'anno 1999:
  aliquota ordinaria: l'amministrazione comunale  intende  confermare
l'aliquota ordinaria gia' in vigore nel 1998, pari al 6 per mille.
  (Omissis).
Delibera:
di  adottare  le determinazioni in materia di aliquote, cosi' come in
premessa  meglio  precisato  che  qui  si  intendono   confermate   e
trascritte.
  (Omissis).
                  COMUNE DI SAN FLORIANO DEL COLLIO
  (GORIZIA)
  Il  comune  di  SAN  FLORIANO  DEL COLLIO (provincia di Gorizia) ha
adottato, il 9 febbraio 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 l'aliquota per l'imposta comunale sugli
immobili, nella misura del 6 per mille.
  (Omissis).
                  COMUNE DI SAN GIACOMO VERCELLESE
  (VERCELLI)
  Il  comune  di  SAN  GIACOMO  VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha
adottato, il 5 marzo 1999, la seguente deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di fissare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura pari al:
  4,75 per mille, ad eccezione degli insediamenti  produttivi  per  i
quali viene fissata nel 5,25 per mille;
  riduzione prima casa L. 200.000.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE
  (TORINO)
  Il  comune  di  SAN  GIORGIO  CANAVESE  (provincia  di  Torino)  ha
adottato, il 28 gennaio 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di determinare, per l'anno 1999, l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata in  questo  comune  nella
misura  unica  del  4,75  per  mille  a  conferma  dell'aliquota gia'
stabilita per l'anno 1997;
2. di operare quale unica variazione  delle  riduzioni  o  elevazioni
stabilite dalla legge, l'elevazione della detrazione per l'abitazione
principale  in  L. 230.000 rapportate al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA
  (BENEVENTO)
  Il  comune  di  SAN  GIORGIO  LA MOLARA (provincia di Benevento) ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.),  per  l'anno
1999:
  (Omissis).
di  determinare  l'aliquota  I.C.I.  per l'anno 1999 nella misura del
5,75 per mille, cosi' come per il decorso anno.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO
  (FROSINONE)
  Il comune di SAN GIOVANNI  INCARICO  (provincia  di  Frosinone)  ha
adottato,  il  25 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare  l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 6
per mille.
2. di determinare la detrazione d'imposta per le  unita'  immobiliari
adibite ad abitazione principale nella misura minima di L. 200.000.
  (Omissis).
                    COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE
  (TORINO)
  Il comune di SAN GIUSTO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato,
il  23  febbraio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire,  come  gia'  previsto  con  deliberazione della giunta
comunale n. 12 del 23  febbraio  1999  -  per  l'anno  1999  un'unica
aliquota  I.C.I.   (imposta comunale sugli immobili) nella misura del
4,90 per  mille,  senza  aumento  di  detrazione  per  le  abitazioni
principali  e  senza  ulteriori  varianti  facoltative previste dalla
normativa vigente.
  (Omissis).
                  COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
  (CATANIA)
  Il comune di SAN GREGORIO DI  CATANIA  (provincia  di  Catania)  ha
adottato,  il  16 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
approvare la proposta di deliberazione come entro riportata.
  (Omissis).
1.  di  assimilare all'abitazione principale l'unita' immobiliare non
locata a titolo di proprieta' o di usufrutto da  anziani  o  disabili
residenti  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente;
2. di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:
  aliquota del 5 per mille per  "abitazione  principale"  (detrazione
pari a L. 250.000);
  aliquota  del  5  per  mille  per  "abitazioni  secondarie  locate"
(soltanto per alloggi locati con contratto registrato a soggetti  che
le  utilizzano come dimora abituale - circolare n. 96/E del Ministero
delle finanze del 4 aprile 1997);
  aliquota del 6 per mille per "secondarie non locate";
  aliquota del 4 per mille per fabbricati realizzati per la vendita e
non venduti dalle imprese;
3. di elevare la detrazione per abitazione principale  a  L.  360.000
per le seguenti categorie:
  aventi a carico portatore di handicap, risultante da certificazione
rilasciata dall'unita' sanitaria locale;
  pensionati con un reddito imponibile del nucleo familiare, riferito
all'anno  precedente,  non  superiore a L. 14.000.000 e che non hanno
altre proprieta' immobiliari all'infuori della casa di abitazione per
la quale viene richiesta la maggiore detrazione.
  (Omissis).
                  COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI
  (BELLUNO)
  Il comune di SAN GREGORIO NELLE  ALPI  (provincia  di  Belluno)  ha
adottato,  il  24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire  per  l'anno  1999  le  seguenti  aliquote e detrazioni
dell'applicazione dell'imposta comunale  sugli  immobili  di  cui  in
premessa:
  aliquota ordinaria 6 per mille;
  aliquota  ridotta  a favore delle persone fisiche, soggetti passivi
ed i soci di cooperative edilizie proprieta' indivisa  residente  nel
comune  per  unita'  immobiliare  direttamente  adibita ad abitazione
principale 4,8 per mille;
  l'aliquota ridotta non si applica ai box, autorimesse, posti  auto,
soffitte  accatastati  separatamente  dall'abitazione, ne' si applica
alle abitazioni locate a soggetti che le utilizzano  come  abitazioni
principali;
  l'aliquota  ridotta  viene  invece applicata all'unita' immobiliare
posseduta da ospiti di istituti di ricovero e sanitaria a seguito  di
ricovero    permanente purche' la stessa non risulti locata (art.  3,
comma 56, legge n. 662/1996);
  detrazioni per l'abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e'
fissata  una detrazione di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno
durante il quale si protrae la destinazione predetta.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
  (BOLOGNA)
  Il comune di SAN  LAZZARO  DI  SAVENA  (provincia  di  Bologna)  ha
adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
di confermare  per  l'anno  1999  nella  misura  del  5,2  per  mille
l'aliquota ordinaria dell'imposta I.C.I. applicabile alla generalita'
degli immobili con esclusione:
  degli  alloggi  non locati o comunque tenuti a disposizione e rela-
tive pertinenze, anche se catastalmente  distinti,  per  i  quali  si
applica  l'aliquota  del  7 per mille, esclusi quelli concessi in uso
gratuito a propri familiari, con contratto di comodato registrato;
  di confermare altresi' per il 1999 nella misura di  L.  250.000  la
detrazione  d'imposta  per l'abitazione principale, ricomprendendo in
tale fattispecie, oltre ai casi espressamente previsti dalla legge, i
seguenti:
   a) l'unita' immobiliare posseduta a  titolo  di  proprieta'  o  di
usufrutto  o  di  abitazione  da anziano o disabile che acquisisce la
residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito  di  ricovero
permanente,  a  condizione  che  la  stessa  costituisse l'abitazione
principale dell'anziano o disabile prima del ricovero e  non  risulti
locata;
   b)  l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti
fino al 2 grado o ad affini fino al 1 grado, che  la  occupano  quale
loro abitazione principale;
   c)  due  o  piu'  unita'  immobiliari  contigue,  occupate  ad uso
abitazione dal contribuente e dai suoi familiari,  a  condizione  che
venga  comprovato  che  sono  state  rispettate  le  norme in materia
urbanistica  ed  in  materia  igienico  sanitaria  e  che  e'   stata
presentata  all'ufficio  del  territorio  del Ministero delle finanze
regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione  catastale
delle  unita'  medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione
principale decorre dalla stessa data  in  cui  risulta  essere  stata
presentata la richiesta di variazione;
   d)  l'abitazione  posseduta  da un soggetto che la legge obbliga a
risiedere in altro comune per ragioni di servizio,  qualora  l'unita'
immobiliare   risulti  occupata,  quale  abitazione  principale,  dai
familiari del possessore.
  (Omissis).
                     COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO
  (VITERBO)
  Il comune di SAN LORENZO NUOVO (provincia di Viterbo) ha  adottato,
l'11   marzo   1999,   la   seguente   deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  confermare  per  l'anno  1999  le  aliquote vigenti in materia di
imposta  comunale  sugli  immobili  (I.C.I.)  al  5  per  mille   con
detrazione di L. 200.000 per unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo.
  (Omissis).
                        COMUNE DI SAN LUCIDO
  (COSENZA)
  Il  comune  di  SAN LUCIDO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 6
maggio 1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire, a norma dell'art. 6  n.  504/1992,  come  sostituito
dall'art.  3,  comma 53 della legge n. 662/1996 l'aliquota I.C.I. per
l'anno 1999 nella misura massima del 7 per mille, essendo  il  comune
di San Lucido in stato di dissesto finanziario.
2.  di confermare, a norma dell'art. 8 stesso decreto come sostituito
dall'art.  3  comma  55  legge  n.  662/1996,  che  l'importo   della
detrazione  per  unita'  immobiliari adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo sia di L. 200.000.
  (Omissis).
                    COMUNE DI SAN MARTINO D'AGRI
  (POTENZA)
  Il comune di SAN MARTINO D'AGRI (provincia di Potenza) ha  adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  l'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.) per
l'anno 1999 nella misura del 6 per mille;
2. di stabilire in L. 500.000 la detrazione per la prima casa.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE
  (PALERMO)
  Il comune di  SAN  MAURO  CASTELVERDE  (provincia  di  Palermo)  ha
adottato,  il  24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 al 5 per mille per
la prima casa e per i residenti e di aumentarla al 6 per mille per le
abitazioni dei non residenti;
2.  di  detrarre dall'imposta dovuta per abitazione principale fino a
concorrenza del suo  ammontare  L.  200.000,  rapportato  al  periodo
durante   il  quale  si  protrae  la  destinazione  dell'immobile  ad
abitazione principale;
3. di ridurre l'imposta fino ad un massimo del 50% per  i  fabbricati
inagibili o inabitabili previa dichiarazione rilasciata dal sindaco;
4.  di  esonerare  dal  pagamento  dell'imposta i terreni agricoli ai
sensi   dell'art.  15  della  legge  n.  984/1977,  giusta  circolare
Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
  (Omissis).
                     COMUNE DI SAN MAURO CILENTO
  (SALERNO)
  Il  comune di SAN MAURO CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato,
il  31  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille  per  le
prime case e l'aliquota del 5,5 per mille per le altre case.
  (Omissis).
                COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
  (VENEZIA)
  Il  comune  di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (provincia di Venezia) ha
adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  determinare  per  i  motivi  esposti nelle premesse, ai sensi
dell'art.  7 del regolamento comunale in materia di  I.C.I.  adottato
con  deliberazione del consiglio comunale n. 135 del 15 ottobre 1998,
esecutiva, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno
1999, nelle seguenti misure:
  per  le  unita'  immobiliari  direttamente  adibite  ad  abitazione
principale:  5 per mille;
  per i terreni agricoli: 6 per mille;
  per  le  rimanenti  unita' immobiliari, e le aree fabbricabili: 6,5
per mille;
2.  di  determinare  in  L.  500.000  la  detrazione  per  le  unita'
immobiliari  direttamente  adibite  ad  abitazione  principale  e sue
pertinenze, ai sensi del comma 4 dell'art. 9 e commi 2 e 3  dell'art.
11 del vigente regolamento comunale dell'imposta;
3. di dare atto che:
  per   abitazione   principale   si  intende  quella  nel  quale  il
contribuente, che la possiede a titolo  di  proprieta',  usufrutto  o
altro  diritto  reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente (art.
11 comma 1 regolamento comunale);
  ai fini dell'applicazione  dell'aliquota  ridotta,  si  considerano
parti   integranti   dell'abitazione  le  sue  pertinenze,  anche  se
distintamente iscritte in catasto, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art.
11 del regolamento comunale;
  sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione
dell'aliquota  ridotta  e  della  detrazione,  quelle  concesse   dal
contribuente  in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale,
entro il secondo grado ai sensi dell'art. 11 comma 6 del  regolamento
comunale;
4.  di  considerare  direttamente adibita a prima abitazione l'unita'
immobiliare posseduta a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da
anziani  o  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che  la stessa non risulti locata (ai sensi del comma 56 art. 3 della
legge 23 dicembre 1996 n. 662);
5. di  dare  atto  che  i  soggetti  che  intendono  avvalersi  delle
agevolazioni  di  cui  ai  punti  4.  del presente deliberato, devono
presentare nel periodo dal 1 al 30 giugno 1999 all'ufficio protocollo
comunale apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto  di  notorieta'
che   attesti   l'esistenza   delle   condizioni   per   ottenere  le
agevolazioni.   La   mancata   o   ritardata   presentazione    della
dichiarazione   suddetta  comporta  la  decadenza  del  diritto  alle
maggiori detrazioni ed agevolazioni.
  (Omissis).
                  COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
  (PAVIA)
  Il comune di  SANNAZZARO  DE'  BURGONDI  (provincia  di  Pavia)  ha
adottato,  il  24 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  applicare con effetto dal 1 gennaio 1999 l'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.) con le aliquote seguenti:
  aliquota  del  5,5  per  mille  per unita' immobiliari destinate ad
abitazione principale;
  aliquota del 6 per mille per  unita'  immobiliari  non  adibite  ad
abitazione principale;
  aliquota del 6,5 per mille per unita' immobiliari sfitte adibite ad
abitazione;
  aliquota  del  4  per  mille  per  unita'  immobiliari fatiscenti o
inabitabili, per le quali e' richiesta la ristrutturazione;
  aliquota del 7 per mille per unita' immobiliari classificate  nelle
categorie D/1 - D/7;
  aliquota del 6 per mille per i terreni agricoli;
  aliquota del 7 per mille per le aree edificabili;
di  stabilire  l'importo  della  detrazione  per l'unita' immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in
L. 200.000.
  (Omissis).
                 COMUNE DI SAN NAZZARO VAL CAVARGNA
  (COMO)
  Il comune di SAN  NAZZARO  VAL  CAVARGNA  (provincia  di  Como)  ha
adottato,  il  30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che
segue, le aliquote per  l'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli
immobili  (I.C.I.),  istituita  con  decreto  legislativo 30 dicembre
1992, n. 504:
  abitazione principale 6 per mille;
  terreni agricoli, aree  fabbricabili  ed  altri  fabbricati  6  per
mille.
2.  determinare,  per  l'anno  1999,  le  riduzioni  e  le detrazioni
d'imposta da prospetto che segue:
  abitazione principale L. 200.000.
  (Omissis).
                  COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE
  (UDINE)
  Il comune di  SAN  PIETRO  AL  NATISONE  (provincia  di  Udine)  ha
adottato, il 30 ottobre 1998, la seguente deliberazione in materia di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
determinare  come  segue  le  aliquote  e  i  criteri  in   relazione
all'I.C.I.    da  applicarsi nel territorio comunale di San Pietro al
Natisone per l'anno 1999:
  a) abitazione principale e sue pertinenze, fabbricati posseduti  da
imprese, terreni fabbricabili aliquota 4,5 per mille;
  b)  immobili  abitativi sfitti posseduti in aggiunta all'abitazione
principale aliquota 6 per mille;
  c) in sede di applicazione delle aliquote di cui  sopra  si  dovra'
tenere  conto  della  rivalutazione  del  5%  prevista dalla legge n.
662/1996 art. 3, comma 48;
  d) detrazione per la prima abitazione L. 200.000;
  e) esenzione totale per i terreni agricoli.
  (Omissis).
                       COMUNE DI SAN PROCOPIO
  (REGGIO CALABRIA)
  Il  comune  di  SAN  PROCOPIO  (provincia  di  Reggio  Calabria) ha
adottato, il 4 marzo 1999, la seguente deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire, per gli immobili la cui superficie insiste  interamente
o  prevalentemente  nel  territorio  del  comune di San Procopio, per
l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili  (I.C.I.)
nella misura del 5 per mille.
  (Omissis).
                         COMUNE DI SAN REMO
  (IMPERIA)
  Il  comune  di  SAN  REMO  (provincia  di  Imperia)  ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per
l'anno 1999 nelle seguenti misure:
  aliquota ridotta al 4 per mille in  favore  delle  persone  fisiche
soggetti  passivi  e  dei  soci  di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, residenti nel comune di San Remo, per le unita' immobiliari
direttamente adibite ad abitazione principale, escluse quelle  locate
con  contratto  registrato  ad  un  soggetto  che  le  utilizzi  come
abitazione principale;
  aliquota del 4,8 per mille per i fabbricati a destinazione  diversa
da  abitazione,  appartenenti alle categorie catastali A/10 - B - C -
D, e per le aree fabbricabili;
  aliquota del 4 per mille per i terreni agricoli;
  aliquota del 6 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta
 all'abitazione  principale  o   comunque   diverse   dall'abitazione
principale   (fabbricati  appartenenti  alla  categoria  catastale  A
esclusi A/10);
2. di fissare, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge  n.  449/97,
l'aliquota  agevolata  del 3,8 per mille a favore dei proprietari che
eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili
o inabitabili o interventi finalizzati al  recupero  di  immobili  di
interesse artistico o architettonico, intesi come soggetti al vincolo
di  cui alla legge n. 1089/1939, localizzati nei centri storici (zone
A del P.R.G. ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968), ovvero
volti  alla  realizzazione  di  autorimesse  o   posti   auto   anche
pertinenziali, oppure all'utilizzo di sottotetti;
3.  di  precisare che l'aliquota agevolata di cui al precedente punto
2) si applichera' limitatamente alle unita' immobiliari oggetto degli
interventi suddetti, per  la  durata  di  tre  anni  dall'inizio  dei
lavori, previa presentazione al servizio tributi della documentazione
che  sara'  richiesta  al fine di consentire i necessari controlli ed
acquisire il parere  dell'ufficio  tecnico  comunale  attestante  che
l'intervento rientra nelle tipologie previste al suddetto punto 2);
4.  di  elevare  per  il 1999 a L. 230.000 l'importo della detrazione
d'imposta spettante per l'unita' immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale  del  soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come sostituito dall'art.   3,
comma  55,  della legge n. 662/1996, dando atto che tale agevolazione
non compromette  l'equilibrio del bilancio di previsione 1999;
5.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da anziani o di disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata e che gli interessati presentino  la
documentazione attestante il possesso dei requisiti suddetti entro il
termine per il versamento della prima rata.
  (Omissis).
                        COMUNE DI SAN SEVERO
  (FOGGIA)
  Il  comune  di  SAN SEVERO (provincia di Foggia) ha adottato, il 22
dicembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  stabilire, per l'anno 1999, nelle seguenti misure le aliquote
dell'imposta  comunale   sugli   immobili   istituita   con   decreto
legislativo n. 504/1992:
  immobili adibiti ad abitazione principale: 5 per mille;
  immobili  posseduti  da  anziani  o  disabili ai sensi dell'art. 3,
comma 56, della legge n. 662/1996: 5 per mille;
  altri immobili: 5,75 per mille;
2. di stabilire, per l'anno 1999, la detrazione d'imposta dovuta  per
l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di
L. 250.000.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
  (FOGGIA)
  Il comune di SANT'AGATA DI PUGLIA (provincia di Foggia) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  stabilire  nella  misura del 5 per mille l'aliquota da applicare,
per l'anno 1999 all'imponibile  per  la  determinazione  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.);
che il versamento deve essere effettuato sul c/c postale n. 11811718,
intestato "Tesoreria comunale - Sant'Agata di Puglia".
  (Omissis).
                    COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE
  (NAPOLI)
  Il  comune di SANT'ANTONIO ABATE (provincia di Napoli) ha adottato,
il  19  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di determinare per l'anno 1999 l'aliquota nella misura  differenziata
in   relazione   alla  tipologia  d'uso  degli  immobili:  abitazione
principale aliquota pari al 5,50 per mille; altri  immobili  aliquota
ordinaria al 6 per mille.
  (Omissis).
di  prendere  atto che per l'anno 1999 la detrazione per l'abitazione
principale e' di L. 200.000;
di  considerare  regolarmente  eseguiti i versamenti effettuati da un
contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.
  (Omissis).
                        COMUNE DI SANT'ARSENIO
  (Salerno)
  Il comune di SANT'ARSENIO (provincia di Salerno) ha adottato, il 26
novembre 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
fissare,  per  l'anno  1999, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per
mille confermando la percentuale gia' precedentemente applicata.
  (Omissis).
                    COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE
  (Pisa)
  Il  comune  di SANTA MARIA A MONTE (provincia di Pisa) ha adottato,
il  25  marzo  1999,  la  seguente  deliberazione   in   materia   di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare le aliquote per l'anno 1999 nella misura seguente:
_____________________________________________________________________
5 per mille
               in favore delle persone fisiche e dei soci di  cooper-
              ative  edilizie  a  proprieta'  indivisa, residenti nel
              comune, per l'unita' immobiliare  direttamente  adibita
              ad abitazione principale, nonche' per quelle locate con
              contratto  registrato  ad  un  soggetto che le utilizzi
              come abitazione principale;
               per  l'unita'  immobiliare  posseduta  a   titolo   di
              proprieta'  o  di  usufrutto  da anziani o disabili che
              acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o
              sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
              che la stessa non risulti locata;
               per  l'unita'  immobiliare  posseduta  a   titolo   di
              proprieta'  o  di  usufrutto  in  Italia  dai cittadini
              italiani non residenti nel territorio  dello  Stato,  a
              condizione che non risulti locata;
               per  tutte  le  fattispecie non soggette ad aliquota 7
              per mille e 3 per mille;
_____________________________________________________________________
7 per mille
               per gli alloggi non locati, intendendosi  tali  quelli
              sfitti per almeno 6 mesi;
_____________________________________________________________________
3 per mille
               a  favore di proprietari che eseguano interventi volti
              al  recupero  di   unita'   immobiliari   inagibili   o
              inabitabili  o  interventi  finalizzati  al recupero di
              immobili  di  interesse  artistico   o   architettonico
              localizzati  nei  centri  storici,  ovvero  volti  alla
              realizzazione  di  autorimesse  o  posti   auto   anche
              pertinenziali   oppure   all'utilizzo   di  sottotetti.
              L'aliquota agevolata e'  applicata  limitatamente  alle
              unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la
              durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
_____________________________________________________________________
2. di determinare la misura della detrazione per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 220.000;
3.  di determinare, altresi', la misura della detrazione per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale  del  soggetto  passivo,
che  si  trovi  in  una delle situaizoni di disagio economico sociale
descritte in premessa, in L. 500.000, fissando al 20 maggio  1999  il
termine  per  la  presentazione  della  relativa  istanza indirizzata
all'ufficio tributi con allegata documentazione.
  (Omissis).
1.  detrazione  di  importo  pari a L. 500.000, rapportata al periodo
dell'anno il quale si protraggono i presupposti;
2. presupposto n. 1. Famiglie di soli  ultrasessantenni  con  reddito
procapite  non  superiore a L. 11.000.000, prodotto da pensione INPS,
comprensiva della maggiorazione sociale ex  art.  1  della  legge  n.
544/1988   e   della   maggiorazione  riconosciuta  a  pensionati  ex
combattenti, non proprietari di altri immobili oltre quello  abitato.
Il reddito derivante dal possesso del fabbricato abitato non concorre
alla determinazione del reddito procapite;
3.  presupposto  n.  2. Famiglie che abbiano al loro interno soggetti
portatori di handicap tali cosi' come  riconosciuti  dalla  legge  n.
104/1992,  in  condizioni di assoluta non autosufficienza permanente,
certificata dal  Servizio  sanitario  dell'Asl,  purche'  non  tenuti
presso  strutture  pubbliche  o  private,  con  reddito procapite non
superiore al limite di cui al punto 2). Per  la  quantificazione  del
reddito  procapite il numero dei componenti il nucleo familiare viene
convenzionalmente aumentato di una unita';
4. accesso alla maggiore  detrazione  tramite  richiesta  scritta  in
carta   libera   indirizzata   all'ufficio   tributi,   con  allegata
documentazione comprovante lo stato di soggetto portatore di handicap
o non autosufficienza permanente ed autocertificazione,  prodotta  in
conformita'   della  legge  27  maggio  1997,  n.  127,  dalla  quale
risultino:
  il reddito imponibile lordo ai fini IRPEF per gli anni 1997 e  1998
quali  risultano  da  dichiarazione  dei redditi o da certificati del
datore di lavoro o dall'INPS o diversa documentazione per  i  redditi
di altra fonte;
  la  dichiarazione  di non aver percepito, per gli anni 1997 e 1998,
redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a  titolo  definitivo
di importo superiore a L. 2.000.000 procapite annue;
  la dichiarazione di non possedere altri beni immobili oltre la casa
di abitazione.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA
  (Sassari)
  Il  comune  di  SANTA  TERESA  GALLURA  (provincia  di  Sassari) ha
adottato, il 26 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
I. di stabilire le  seguenti  norme  per  l'applicazione  dell'I.C.I.
(imposta comunale sugli immobili), in questo comune con effetto dal 1
gennaio 1999:
  a)  aliquota  del  5 per mille per le unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale dalla persona fisica  soggetto  passivo  e  dai
soci  delle  cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel
comune, nonche' agli alloggi regolarmente  assegnati  dagli  istituti
autonomi   per   le   case   popolari.   Si   considerano  equiparati
all'abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'aliquota, le
pertinenze quali, box, autorimesse, solai e cantine site nel medesimo
fabbricato, iscritte  unitariamente  in  catasto,  appartenenti  alla
stessa categoria e/o classe;
  b)  aliquota  dle 5,6 per mille per le altre unita' immobiliari di-
verse da quelle di cui alla precedente  lettera  a)  possedute  dalle
persone  fisiche e dagli altri soggetti passivi destinate a qualunque
uso;
  c) aliquota del 7 per mille per le aree fabbricabili;
II. dare atto che per abitazione principale s'intende quella  che  il
contribuente  ed i suoi familiari dimoranti abitualmente possiedono a
titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto  reale,  nonche'  le
unita'   immobiliari   appartenenti   alle   cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa  adibite  ad  abitazione  principale  dei   soci
assegnatari  e  gli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli istituti
autonomi per le case popolari;
III. precisato  che  dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare
adibita  ad  abitazione  principale  del soggetto passivo di cui alla
precedente lettera a), sono detratte,  fino  a  concorrenza  del  suo
ammontare,  L.  200.000  rapportate  al  periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO
  (Frosinone)
  Il comune di SANT'ELIA  FIUMERAPIDO  (provincia  di  Frosinone)  ha
adottato,  il  30 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  riconfermare per l'anno 1999, per l'abitazione principale del
soggetto passivo l'aliquota del 5,5  per  mille  con  L.  200.000  di
detrazione d'imposta, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 55 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
2.  di  stabilire,  per i terreni edificabili, le aree fabbricabili e
tutte le altre unita' immobiliari diverse dall'abitazione  principale
esistenti sul territorio comunale, l'aliquota del 6,7 per mille;
3.  di  adottare, a favore dei proprietari che eseguono interventi di
recupero di unita' immobiliari inagibili  o  inabitabili,  l'aliquota
agevolata del 3 per mille.
  (Omissis).
                  COMUNE DI SANTO STEFANO DI CADORE
  (Belluno)
  Il  comune  di  SANTO  STEFANO  DI CADORE (provincia di Belluno) ha
adottato, il 31 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire le aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili  per
l'anno 1999:
  nella  misura  del  4  per  mille per i fabbricati o le porzioni di
fabbricato  realizzati  per  la  vendita  e   non   venduti   (unita'
immobiliari  invendute  e non locate, vuote da persone e cose), dalle
imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attivita',  la
costruzione  e l'alienazione di immobili, per un periodo comunque non
superiore a tre anni;
  di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota per tutti gli
altri immobili;
di considerare abitazione principale:
  l'unita' immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a
titolo  di  proprieta',  usufrutto  od altro diritto reale, ed i suoi
familiari, dimorino abitualmente;
  l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o   di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscano la residenza in
istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente,  a
condizione che la stessa non risulti locata;
  le  unita'  possedute  da soci di cooperative edilizie a proprieta'
indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  gli  alloggi  regolarmente  assegnati  dall'A.T.E.R.  (ex  istituti
autonomi per le case popolari);
  le  abitazioni  concesse in uso gratuito a parenti in linea diretta
fino al terzo grado e in linea collaterale fino al secondo grado;
  l'abitazione principale del proprietario iscritto all'A.I.R.E.  del
comune, a condizione che non risulti locata;
  le abitazioni  dei  custodi,  cosi'  come  definite  dal  contratto
nazionale  di  lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del
codice di procedura civlle;
di determinare per l'anno 1999  la  detrazione  di  imposta  comunale
sugli  immobili  per  l'abitazione  principale  nella  misura  di  L.
200.000, comprese le unita' immobiliari:
  l'unita' immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a
titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto  reale,  ed  i  suoi
familiari, dimorino abitualmente;
  appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indisa, adibite
ad  abitazione  principale  dei soci assegnatari, nonche' gli alloggi
regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. (ex  istituti  autonomi  per  le
case popolari);
  concesse  in  uso  gratuito  a parenti in linea retta fino al terzo
grado o in linea collaterale fino al secondo grado;
  dal proprietario iscritto all'A.I.R.E. del comune, a condizione che
non risulti locata;
  dai custodi, cosi' come definite dal contratto nazionale di  lavoro
per  la  categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura
civile;
  possedute a titolo di  proprieta'  o  di  usufrutto  da  anziani  o
disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata.
  (Omissis).
                    COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO
  (Cuneo)
  Il comune di SANTO STEFANO ROERO (provincia di Cuneo)  ha  adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di  prendere  atto  che  per  l'anno  1999 l'aliquota I.C.I. e' stata
confermata al 6 per mille, giusta deliberazione della giunta comunale
n. 13 del 27 febbraio 1999;
di dare atto che l'imposta  e'  ridotta  del  50%  per  i  fabbricati
dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono  dette
condizioni;
di   non   considerare  adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
immobiliare posseduta a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto  da
anziani  e  disabili  che  acquisiscono  la  residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che   la   stessa  non  risulti  locata,  come  gia'  deliberata  con
deliberazione n. 5/1997 del Codice civile del 19 febbraio 1997.
  (Omissis).
di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono,  fino  a
concorrenza  del  suo  ammontare,  L.  200.000  rapportate al periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
  (Omissis).
                     COMUNE DI SAN VITO AL TORRE
  (Udine)
  Il comune di SAN VITO AL TORRE (provincia di Udine) ha adottato, il
16 marzo 1999 ed il 25  marzo  1999,  le  seguenti  deliberazioni  in
materia  di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare, quindi, per il 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:
  5,3 per mille sulla prima casa;
  6,5 per mille sui terreni, aree fabbricabili ed altri fabbricati;
  2 per mille su immobili oggetto di recupero.
  (Omissis).
sentito il sindaco-presidente, il quale propone, ai  sensi  dell'art.
4,  comma  8,  del  citato  regolamento  di applicare delle riduzioni
dell'aliquota I.C.I. per situazioni di particolare disagio  economico
e sociale e cioe':
  prima casa riduzione del 20% per:
   a)  singoli o nucleo di pensionati con reddito complessivo ai fini
IRPEF, relativo  all'ultima  dichiarazione  dei  redditi,  presentata
antecedentemente  alla  richiesta  di riduzione, fino a L. 12.000.000
per singoli piu' L. 5.000.000 per ogni persona superiore ad una;
   b) presenze nel nucleo familiare di invalidi o portatori di  hand-
icap;
  seconda  casa  equiparata  alla  prima  casa nell'ipotesi in cui la
stessa vanga adibita ad alloggio  a  titolo  gratuito  in  favore  di
persone di cui ai punti a) e b).
  (Omissis).
1. di approvare, siccome approva, la proposta del sindaco-presidente,
di cui in premessa.
  (Omissis).
                   COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO
  (Milano)
  Il comune di SAN ZENONE AL LAMBRO (provincia di Milano) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare, per quanto riguarda l'I.C.I., l'aliquota d'imposta
unica  per tutte le tipologie di immobili al 5 per mille, fatte salve
le riduzioni obbligatorie previste dalla legge;
2.  di  fissare  l'importo  della  detrazione  d'imposta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo  in
L. 200.000.
  (Omissis).
                          COMUNE DI SARCEDO
  (Vicenza)
  Il  comune  di  SARCEDO  (provincia  di Vicenza) ha adottato, il 30
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire, per  l'anno  1999,  le  seguenti  aliquote  ai  fini
dell'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  di questo
comune:
  aliquota ordinaria: 4,7 per mille;
  aliquota ridotta: 4 per mille limitatamente all'unita'  immobiliare
direttamente  adibita  ad abitazione principale delle persone fisiche
soggetti passivi e dei soci  di  cooperative  edilizie  a  proprieta'
indivisa,  residenti  nel  comune,  oltre  che  nei casi previsti nel
regolamento comunale sull'I.C.I.;
  detrazione di L.  200.000  per  l'abitazione  principale  ai  sensi
dell'art.   3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha
sostituito l'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.
  (Omissis).
                          COMUNE DI SARDARA
  (Cagliari)
  Il comune di SARDARA (provincia di Cagliari)  ha  adottato,  il  22
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  applicare  per  l'anno 1999 l'Imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) nella seguente misura:
  a) aliquota 4,5 per mille per la prima abitazione;
  b) aliquota 6 per mille per la seconda casa e per i terreni fabbri-
cabili.
  (Omissis).
                          COMUNE DI SARNICO
  (Bergamo)
  Il comune di SARNICO (provincia di  Bergamo)  ha  adottato,  il  25
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di  determinare per i motivi suddetti nella misura del 7 per mille la
tariffa dell'I.C.I. da applicarsi per l'anno 1999.
  (Omissis).
                         COMUNE DI SARTEANO
  (Siena)
  Il comune di SARTEANO (provincia di Siena) ha adottato, il 25 marzo
1999, la seguente deliberazione in materia  di  determinazione  delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
1999:
  (Omissis).
l'aliquota  dell'imposta  comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita
dall'art. 1 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504,  e'
determinata  per  tutto  il territorio del comune di Sarteano, per il
1999, nelle seguenti misure:
  5 per mille per le abitazioni principali (prima  casa)  e  per  gli
altri fabbricati;
  5,5  per  mille  per le abitazioni e loro pertinenze non adibite ad
abitazione principale;
  (Omisis).
1. di determinare in conformita' a quanto previsto dall'art. 8, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,  e  successive
modificazioni,  in  L.  250.000 la detrazione dell'imposta I.C.I. per
l'anno 1999,  per  le  unita'  immobiliari  direttamente  adibite  ad
abitazione  principale (prima casa) situata nel territorio del comune
di Sarteano;
2. di  estendere,  per  le  motivazioni  di  cui  alla  premessa,  la
detrazione  di L. 250.000 alla prima abitazione non locata di anziani
ricoverati in casa di riposo in forma stabile;
3. di determinare in L. 300.000 per l'anno 1999, la  detrazione,  per
tutti   i  pensionati  ultrasessantacinquenni,  possessori  di  unica
abitazione (in presenza anche di superfici accessorie quali:  garage,
fondi,  box,  cantine)  e  con  il seguente reddito riferito all'anno
precedente:
  pensionato  ultrasessantacinquenne  unico  componente   il   nucleo
familiare, con reddito non superiore a L. 11.000.000;
  altri  anziani  ultrasessantacinquenni, con reddito complessivo del
nucleo familiare non superiore a L. 21.000.000.
  Il diritto alla detrazione di L. 300.000 viene  conseguito  tramite
compilazione e sottoscrizione di apposito modulo fornito dal comune o
di  dichiarazione contenente gli stessi dati, che pervengano all'enti
entro il 28  giugno  1999.  Il  predetto  modulo  verra'  predisposto
dall'apposito ufficio comunale.
  (Omissis).
                       COMUNE DI SASSOFERRATO
  (Ancona)
  Il  comune  di SASSOFERRATO (provincia di Ancona) ha adottato, il 4
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
confermare le vigenti aliquote dell'imposta comunale sugli  immobili,
approvate  con  deliberazione  del  consiglio  comunale  n. 35 del 27
aprile 1998, anche per l'anno 1999.
  (Omisis).
di approvare la sopratrascritta proposta di deliberazione.
  (Omissis).  Avvertenza: lo stesso comune ha  dato  notizia  che  le
aliquote I.C.I.  sono state riconfermate nei seguenti valori:
  1)   2  per  mille:  sugli  immobili  oggetto  di  ristrutturazione
localizzati nel centro storico, rione Castello (art. 1, commi 5, 6  e
7 della legge n. 449/1997);
  2)  5 per mille: sulle prime abitazioni comprese le pertinenze, ove
per prima abitazione si intende quella di  proprieta'  anche  se  non
abitata  a  condizione che il proprietario sia comunque residente nel
comune di Sassoferrato;
  3) 6 per mille: su tutti gli altri immobili;
  4) L. 200.000: detrazione per abitazione principale.
                       COMUNE DI SAUZE D'OULX
  (Torino)
  Il  comune di SAUZE D'OULX (provincia di Torino) ha adottato, il 23
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
2. di stabilire per l'anno 1999 un'aliquota unica di imposta comunale
sugli immobili nella misura del 6 per mille;
3. di confermare per l'anno 1999, a norma dell'art. 8, comma  3,  del
decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, cosi' come modificato
dall'art. 3, comma 55 legge 23 dicembre 1996, n. 662 la detrazione di
L. 300.000 dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione
principale.
  (Omissis).
                         COMUNE DI SCANDICCI
  (Firenze)
  Il comune di SCANDICCI (provincia di Firenze) ha  adottato,  il  22
febbraio  1999  e 18 marzo 1999, le seguenti deliberazioni in materia
di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote per  l'imposta
comunale sugli immobili:
  abitazione principale: 5,3 per mille;
  altri immobili: 6,6 per mille;
  alloggi non locati: 9 per mille;
2. di determinare per l'anno 1999 in L. 200.000 la maggior detrazione
di imposta per abitazione principale del soggetto passivo.
  (Omissis).
1. di modificare il punto 1) della deliberazione consiliare n. 36 del
22 febbraio 1999 nel modo seguente:
  1)  di  determinare  per  l'anno  1999  le  seguenti  aliquote  per
l'imposta comunale sugli immobili:
   abitazione principale: 5,3 per mille;
   altri immobili: 6,6 per mille;
   alloggi non locati: 7 per mille;
   alloggi  non  locati  per  i  quali  non  risultino  essere  stati
registrati  contratti  di  locazione almeno due anni antecedenti al 1
gennaio 1999:  9 per mille.
  (Omissis).
                     COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA
  (Cremona)
  Il comune di SCANDOLARA RAVARA (provincia di Cremona) ha  adottato,
il   16   marzo   1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione delle aliquote dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  diminuire,  in  via  definitiva,  per l'anno 1999, l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sara' applicata  in
questo   comune  nella  misura  del  6  per  mille  per  l'abitazione
principale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
2. di mantenre per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli
immobili  (I.C.I.)  che sara' applicata in questo comune nella misura
del 6,5 per mille per le altre abitazioni, ai sensi  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662.
  (Omissis).
                     COMUNE DI SCANO MONTIFERRO
  (Oristano)
  Il  comune di SCANO MONTIFERRO (provincia di Oristano) ha adottato,
il  17  febbraio  1999,  la  seguente  deliberazione  in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare per l'anno 1999 la tariffa I.C.I. al 4 per mille.
  (Omissis).
                          COMUNE DI SCORDIA
  (Catania)
  Il comune di SCORDIA (provincia di Catania) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
A) Tariffa:
               Specifica immobili                         Aliquota
                       __                                    __
  a) abitazione principale                             4,50 per mille
  b) appartamento concesso in uso gratuito come
   abitazione principale ai seguenti parenti, in
   linea retta e collaterale: genitori, suoceri,
   figli, coniuge, generi, nuore                       4,50 per mille
  c) altra abitazione a disposizione, alloggio non
   locato, immobili adibiti ad uso diverso da
   abitazione                                          5,75 per mille
  d) area edificabile                                  5,75 per mille
  e) terreni agricoli                                  4,00 per mille
B) Detrazione:
maggiore  detrazione  per  l'abitazione principale da L. 200.000 a L.
300.000 per i seguenti soggetti:
  a)  pensionati  ultra  sessantacinquenni  che  non  possiedano  sul
territorio  nazionale  altre  unita' immobiliari oltre all'abitazione
principale,  se  accatastata  nelle  categorie  A/2   (civile),   A/3
(economico),  A/4  (popolare),  A/5  (ultrapopolare),  ed al garage -
categoria C/6 - asservita all'abitazione,  titolari  di  reddito  non
superiore a L. 10.000.000 annue se il nucleo familiare e' composto da
una  unita'  e  con reddito non superiore a L. 16.000.000 annue se il
nucleo familiare e' composto da due unita';
  b) contribuenti nel cui nucleo familiare, a prescindere dai  limiti
e  dalla tipologia dei redditi, sia presente un portatore di handicap
con grado di invalidita' pari al 100 per cento;
maggiore detrazione per l'abitazione principale da L.  200.000  a  L.
250.000 per i proprietari o titolari di diritti reali immobiliari, in
tutto  il  territorio  nazionale,  di  una  sola  unita' immobiliare,
adibita ad abitaizone principale, classificata fra le  categorie  A/2
(civile),  A/3  (economico), A/4 (popolare), A/5 (ultrapopolare), A/6
(rurale) con la sola pertinenza di un garage o di un  box,  anche  se
non facente parte dello stesso stabile o area condominiale, ancorche'
distinta in catasto;
2.  per  poter  usufruire dell'aliquota prevista al punto 1, tariffa,
lettera b), e' fatto obbligo agli aventi diritto di produrre atto  di
notorieta'  presso la sezione tributi in data anteriore al versamento
annuale dell'I.C.I.;
Per poter usufruire della maggiore detrazione di L. 300.000 e'  fatto
obbligo  agli  aventi diritto di presentare presso la sezione tributi
in data anteriore al versamento annuale dell'I.C.I., apposita istanza
corredata da documentazione atta a comprovare le condizioni richieste
per  il beneficio, dimostrando la  situazione  reddituale  ovvero  lo
stato di  invalidita';
per  poter usufruire della maggiore detrazione di L. 250.000 e' fatto
obbligo agli aventi diritto di produrre atto di notorieta' presso  la
sezione tributi in data anteriore al versamento annuale dell'I.C.I.
  (Omissis).
                         COMUNE DI SEDRIANO
  (Milano)
  Il comune di SEDRIANO (provincia di Milano) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire e determinare  le  seguenti  norme  ed  aliquote  per
l'applicazione  dell'I.C.I.  (imposta  comunale  sugli  immobili)  in
questo comune, con effetto dal 1 gennaio 1999:
  aliquota ordinaria del 5,5 per mille;
  aliquota ridotta al 4,5  per  mille  per  l'abitazione  principale,
secondo  le  individuazioni  previste  dall'art.  7  del  regolamento
approvato con atto di c.c. n. 70/1998;
  aliquota del 7 per mille per gli alloggi non  locati,  sfitti  o  a
disposizione;
  aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi
volti:
   a) al recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili:  2,5
per mille;
   b)   alla   realizzaizone   di  autorimesse  o  posti  auto  anche
pertinenziali:  4 per mille.
  Tali aliquote agevolate sono da applicare limitatamente alle unita'
immobiliari oggetto di detti interventi, per la durata  di  tre  anni
dall'inizio  dei  lavori (art. 1, 5 comma, legge 27 dicembre 1997, n.
449).
2. dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla  concorrenza
del suo ammontare, L. 200.000 rapportato al periodo dell'anno durante
il  quale  si  protrae  tale destinazione; se l'unita' immobiliare e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
  Elevazione  della  detrazione  per  l'abitazione  principale  a  L.
300.000 per  coloro  che  percepiscono  la  sola  pensione  minima  o
sociale.
  (Omissis).
                           COMUNE DI SEFRO
  (Macerata)
  Il  comune di SEFRO (provincia di Macerata) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'esercizio  1999 le tariffe in vigore per i
seguenti servizi e tributi comunali:
  (Omissis).
  I.C.I.;
  (Omissis).
Avvertenza: lo stesso comune ha dato notizia che  le  tariffe  I.C.I.
rimaste invariate sono le seguenti:
  aliquota  I.C.I.  nella  misura  unica del 6 per mille senza alcuna
particolare riduzione o detrazione;
  detrazione  di  L.  200.000  per  unita'  immobiliare  adibita   ad
abitazione principale.
                         COMUNE DI SEGGIANO
  (Grosseto)
  Il  comune  di  SEGGIANO  (provincia  di  Grosseto)  ha adottato la
seguente deliberazione in materia di  determinazione  delle  aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  fissare  per  l'anno  1998, per tutti gli immobili oggetto di
tassazione presenti sul territorio comunale ad  eccezione  di  quanto
previsto al punto 2. del presente dispositivo l'aliquota I.C.I. mella
misura  del  6  per  mille  dando  atto che le esenzioni e detrazioni
dell'imposta,  nonche'  le  riduzioni  dell'imposta  restano   quelle
ordinarie previste dal decreto  legislativo n. 504/1992, e successive
modificazioni;
2.  di  stabilire  l'aliquota  I.C.I.  nella misura del 2 per mille a
favore dei proprietari che eseguono interventi volti al  recupero  di
unita'  immobiliari  inagibili o inabitabili o interventi finalizzati
al recupero di  immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico
localizzati  nei  centiri  storici  o  finalizzati  all'utilizzo  dei
sottotetti.  L'aliquota  del  2  per  mille  e'  limitata  all'unita'
immobiliare  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio lavori ai sensi  dell'art.  1  comma  5  della  legge  27
dicembre 1997 n. 449;
3.  di  dare  atto  che  anche per gli immobili di cui al punto 2 del
presente dispositivo le detrazioni e le esenzioni di imposta  nonche'
le    riduzioni  di  imposta  restano  quelle ordinarie stabilite dal
decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni.
  (Omissis).
                          COMUNE DI SENAGO
  (Milano)
  Il comune di SENAGO (provincia di Milano) ha adottato  la  seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 cosi' di seguito
diversificata:
  aliquota anno 1999: 5,7 per mille;
  alloggi non locati: 6,2 per mille;
  fabbricati realizzati per la vendita e non  venduti  dalle  imprese
che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o  prevalente  dell'attivita' la
costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di anni uno: 4
per mille.
  Il contribuente per poter usufruire di  questa  aliquota  agevolata
dovra'  presentare entro il 15 aprile 1999, richiesta motivata che ne
comprovi l'effettivo diritto.
  Tale richiesta, previa istruttoria dei competenti uffici  comunali,
sara'  esaminata  da  un'apposita commissione tecnica per il relativo
parere. Il responsabile I.C.I. rilascera' la relativa autorizzazione,
se dovuta, entro  il 15 aprile 1999;
2. di estendere la detrazione di L. 200.000 anche:
  a) alle abitazioni dei custodi, cosi' come definite  dal  contratto
nazionale  di  lavoro per la categoria e richiamate dall'art. 659 del
codice civile;
  b) alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,   nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli
istituti autonomi per le case popolari;
  c) alle unita' immobiliari  possedute  a  titolo  di  proprieta'  o
usufrutto  da  cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la stessa non risulti utilizzata;
  d)  alle  abitazioni  concesse  in uso gratuito ai parenti in linea
retta. La concessione in uso gratuito ed il  grado  di  parentela  si
rilevano dalla autocertificazione presentata dal concessionario e dal
concedente  ai sensi della legge n. 15 del 1968. L'autocertificazione
deve  essere  presentata  entro  centottanta   giorni   dall'avvenuta
concessione;
3.  di  aumentare la detrazione per l'abilitazione principale rlativa
all'imposta comunale sugli immobili  per  l'anno  1999  nel  seguente
modo:
  da L. 200.000 a L. 300.000:
   portatori  di  handicap, titolari di pensione, lavoratori in cassa
integrazione, in mobilita', nuclei familiari monoreddito  disoccupati
e  contribuenti  iscritti  nell'albo  degli  indigenti, proprietari o
usufruttuari di  una  unica  unita'  immobiliare  classificata  nelle
categorie  catastali A/2 (limitatamente alle classe 1 e 2), A/3, A/4,
A/5, A/6, A/7 (limitatamente alle classi 1  e  2)  -  oltre  boxes  e
cantine e/o pertinenze - con reddito imponibile:
   1)  pari  a  L. 15.000.000 per il nucleo familiare composto da una
persona;
   2) pari a L. 23.000.000 per il nucleo familiare  composto  da  due
persone;  tale  limite di reddito e' elevato di L. 2.000.000 per ogni
altro familiare.
  Il contribuente  per  poter  usufruire  della  maggiore  detrazione
dovra'  presentare  entro  il  15  aprile 1999 la richiesta corredata
dalla documentazione che comprovi l'effettivo diritto. Tale richiesta
sara' esaminata da un'apposita commissione tecnica che esprimera'  il
parere  per  il rilascio della relativa autorizzazione, se dovuta, da
parte del responsabile I.C.I., entro il 30 aprile 1999.
  (Omissis).
                         COMUNE DI SENERCHIA
  (Avellino)
  Il comune di SENERCHIA (provincia di Avellino) ha adottato,  il  26
marzo  1999,  la  seguente deliberazione in materia di determinazione
delle aliquote dell'imposta comunale  sugli  immobili  (I.C.I.),  per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1.  di  confermare  per  l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.) gia' in vigore nell'anno precedente in questo
comune, nella misura unica del 6 per mille del valore degli  immobili
di  cui  all'art.  1 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive
modificazioni;
2. di confermare, altresi', la detrazione sull'abitazione  principale
del  soggetto  passivo in L. 200.000 annue, in ragione di legge (art.
8  del  decreto  legislaitivo  n.  504/1992,  cosi'  come  sostituito
dall'art.  3, comma 55 del decreto legislativo n. 662/1996).
  (Omissis).
                          COMUNE DI SENISE
  (Potenza)
  Il  comune di SENISE (provincia di Potenza) ha adottato la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
riconfermare   (omissis)  per  l'anno  1999  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili (I.C.I.),  istituita  ai  sensi  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504, e successive modifiche, con
delibera consiliare n. 1 del 30 gennaio 1993,  al  6  per  mille  per
tutti i soggetti passivi;
fissare in L. 350.000 la detrazione per l'abitazione principale.
  (Omissis).
                         COMUNE DI SERAVEZZA
  (Lucca)
  Il  comune  di  SERAVEZZA  (provincia  di Lucca) ha adottato, il 29
marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di  determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di stabilire per  l'anno  1999  le  seguenti  misure  di  aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili:
  4  per  mille  per  l'abitazione principale ed immobili equiparati,
secondo la definizione di cui all'art. 6 del regolamento comunale per
la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;
  6 per mille per tutti gli altri immobili,  fatta  eccezione  per  i
fabbricati  ad  uso  abitativo  non  affittati  ed a disposizione del
soggetto passivo di imposta;
  7 per mille per i fabbricati ad uso abitativo non  affittati  ed  a
disposizione del soggetto passivo di imposta;
2.   di   dare   atto  che  la  quantificazione  della  aliquota  per
l'abitazione principale in misura inferiore agli anni  precedenti  e'
resa  possibile  dai  risultati conseguuiti da questa amministrazione
nella  lotta  all'evasione;  di  dare  altresi'  atto  che  l'aumento
dell'aliquota per le abitazioni non affittate e' motivato dallo scopo
di  introdurre  un  incentivo  alla  collocazione  nel  mercato degli
affitti del maggior numero di alloggi possibile;
3. di stabilire la misura della  detrazine  spettante  all'abitazione
principale e locali equiparati nella misura di L. 200.000;
4.  di  conservare  per  l'anno  1999 l'aumento della detrazione a L.
300.000 per  i  soggetti  che  versino  in  condizioni  di  accertata
indigenza.    Si  considera  tale  la situazione del contribuente che
possiede  unicamente  reddito  da  pensione,  lavoro  dipendente  e/o
fabbricato,  riferito unicamente alla casa di abitazione che non deve
essere  di  categoria  catastale  A1,  A7,  A8,  A9,  per  un  totale
complessivo   lordo   non   superiore   ai  limiti  previsti  per  la
presentazione della  denuncia  dei  redditi  delle  persone  fisiche,
comprensivo  di  contributi  e sussidi per qualsiasi motivo erogati e
riferito all'intero nucleo familiare;  il  contribuente  che  intende
beneficiare   della  ulteriore  detrazione  deve  presentare  domanda
corredata  da   autocertificazione   relativa   all'esistenza   delle
condizioni  che  danno  luogo  all'agevolazione  entro  il  31 maggio
dell'anno in cui  il  pagamento  dell'imposta  deve  essere  esguito.
L'elenco   dei   contribuenti  cui  e'  accordata  l'agevolazione  e'
approvato  dal  funzionario  responsabile,  esperite   le   opportune
verifiche;
5.  di  non  stabilire  in  questa  sede ulteriori agevolazioni per i
pensionati,  dando  atto  che   all'accordo   sottoscritto   con   le
associazioni   di   categoria   e   richiamato   in  premessa  questa
amministrazione  intende  dare  esecuzione  mediante  erogazione   di
contributi  da  assegnare  da  parte  dell'ufficio affari sociali che
diporra' di apposito capitolo in bilancio.
  (Omissis).
                      COMUNE DI SERRA D'AIELLO
  (Cosenza)
  Il comune di SERRA D'AIELLO (provincia di Cosenza) ha  adottato  la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare  agli  effetti  dell'imposta  comunale  sugli  immobili
(I.C.I.)  per l'anno 1999, l'aliquota unica del 6 per mille.
  (Omissis).
                    COMUNE DI SERRALUNGA DI CREA
  (Alessandria)
  Il  comune  di  SERRALUNGA  DI  CREA  (provincia di Alessandria) ha
adottato, il 25 marzo 1999, la seguente deliberazione in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sara' applicata da
questo comune per l'anno 1999 con l'aliquota unica del 5 per mille;
di confermare la detrazione prevista per la prima casa in L. 200.000.
  (Omissis).
                     COMUNE DI SESTO AL REGHENA
  (Pordenone)
  Il  comune di SESTO AL REGHENA (provincia di Pordenone) ha adottato
la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:
  (Omissis).
1. di determinare l'aliquota I.C.I. da applicarsi nel comune di Sesto
al Reghena, per l'anno 1999, avvalendosi  delle  diversificazioni  di
cui  all'art.  3, comma 53, della legge n. 662/1996, determinato come
di seguito le aliquote da applicare:
  abitazione principale: 5 per mille;
  altri fabbricati: 6 per mille;
  aree fabbricabili: 6 per mille;
  terreni agricoli: 5,50 per mille;
2. di aumentare  la  detrazione  per  l'abitazione  principale  a  L.
220.000 annue;
3.  di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto,
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero  e  sanitari  a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
  (Omissis).
                       COMUNE DI SESTO CAMPANO
  (Isernia)
  Il comune di SESTO CAMPANO (provincia di Isernia) ha  adottato,  il
26 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione
delle  aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per
l'anno 1999:
  (Omissis).
di confermare, per l'anno 1999, l'aliquota I.C.I.  nella  misura  del
5,5 per mille rapportata al valore degli immobili.
  (Omissis).