Art. 2.
  I soggetti  che forniscono  i servizi  pubblici del  settore idrico
inviano  al   Dipartimento  della  funzione   pubblica  comunicazione
dell'avvenuta  adozione  della carta  dei  servizi  e dei  successivi
aggiornamenti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 aprile 1999
                  p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Piazza