(all. 1 - art. 1)
                    Schema generale di riferimento
                  per la predisposizione della carta
                    del servizio idrico integrato
                               PREMESSA
 Questo   documento  e'  stato  predisposto  dal  Dipartimento  della
funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
d'intesa  con  i  Ministeri dei Lavori Pubblici, dell'Ambiente, della
Sanita'  e  dell'Industria,  commercio  ed  artigianato  e   con   la
collaborazione  dei  rappresentanti  dei  gestori e dei fornitori del
servizio idrico.
 Esso  costituisce  lo  schema  generale  di   riferimento   per   la
predisposizione   della  carta  del  servizio  idrico  integrato,  in
attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto legge 12 maggio 1995, n.
163, convertito in legge 11 luglio 1995, n. 273 ("Misure urgenti  per
la   semplificazione   dei   procedimenti  amministrativi  e  per  il
miglioramento  dell'efficienza  delle  pubbliche  amministrazioni"  -
Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1995).
 Lo  schema  e  lo  strumento  attraverso  il  quale la direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994  ("Principi
sull'erogazione  dei servizi pubblici" - Gazzetta Ufficiale n. 43 del
22 febbraio 1994)  riceve  una  traduzione  settoriale,  al  fine  di
favorire  l'adozione della carta dei servizi da parte dei gestori del
servizio idrico integrato.
 La carta dei servizi si  prefigge  il  raggiungimento  dei  seguenti
obiettivi:
 - miglioramento della qualita' dei servizi forniti;
 - miglioramento del rapporto tra utenti e fornitori dei servizi.
 All'adozione  della  carta  dei  servizi  sono  tenuti gli enti e le
aziende che, a diverso titolo, gestiscono e  forniscono  il  servizio
idrico.
 DEFINIZIONI
 Nel presente testo s'intendono:
 -  per  direttiva,  la  direttiva  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27 gennaio 1994, concernente  "Principi  sull'erogazione
dei servizi pubblici"
 -  per  gestore  o  gestori,  gli  enti  o le aziende che, a diverso
titolo, gestiscono o forniscono il servizio idrico;
 - per schema, questo schema generale di riferimento;
 - per carta o carta aziendale, la carta dei  servizi  pubblici degli
enti e delle aziende del settore idrico;
 -  per  Dipartimento,  il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - per Ministeri, il Ministero dei  Lavori  Pubblici,  dell'Ambiente,
della Sanita' e dell'Industria, commercio ed artigianato.
 -  per Autorita' concedente, il titolare pubblico della funzione cui
il servizio si riferisce.
 - per Comitato, il Comitato permanente per l'attuazione della  carta
dei servizi pubblici, di cui alla direttiva.
 RIFERIMENTI NORMATIVI
 Il  presente  schema  s'inserisce in un quadro normativo di settore,
quello del servizio idrico, molto complesso, che ha subito di recente
grandi cambiamenti, ancora non giunti a compimento, e per il quale si
annunciano ulteriori evoluzioni.
 Il corpo normativo fondamentale e rappresentato:
 -  dal testo unico sulle opere idrauliche n. 523  del  1904;  -  dal
testo unico sulle acque n. 1775 del 1933;
 - dalla legge 4 febbraio 1963, n. 129, riguardante il Piano generale
degli acquedotti;
 -  dal  DPR 24 luglio 1977, n. 616, concernente i trasferimenti e le
deleghe alle Regioni ed alle Province Autonome;
 - dalla legge 10 maggio 1976,  n.  319,  sulla  tutela  delle  acque
dall'inquinamento,  integrata  e  modificata  dalla legge 24 dicembre
1979, n. 650 e da numerosi ulteriori provvedimenti;
 - dalla legge n. 349 dell'8 luglio 1986, di istituzione del Ministro
dell'Ambiente; - dalla legge 18 maggio 1989, n.  183,  relativa  alla
difesa   del  suolo  che  tra  l'altro  prevede  l'istituzione  delle
Autorita' di bacino e il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali;
 - dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, riguardante l'ordinamento delle
autonomie locali;
 - dalla legge 21  gennaio  1994,.  n.  61,  istitutiva  dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'Ambiente;
 - dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia
di risorse idriche, che si configura come una vera e propria legge di
riforma e di riordino dell'intero settore.
 Esistono,  inoltre,  numerose  disposizioni  (soprattutto  derivanti
dall'attuazione di  direttive  comunitarie)  relative  alla  qualita'
delle  acque  destinate  al  consumo  umano,  cosi come una normativa
specifica relativa agli agenti inquinanti.
 Ma e' la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (e la susseguente normativa  di
applicazione)  ad  avere  maggiori  punti di contatto con il presente
schema, in quanto disciplina aspetti  rilevanti  della  qualita'  del
servizio.
 Si  tratta  di  una  legge  che  ha l'obiettivo di favorire un serio
recupero di efficienza nella gestione del servizio  idrico  pubblico,
prevedendo:  la nascita del servizio idrico integrato; la definizione
degli ambiti territoriali ottimali, la  gestione  e  la  tariffa  del
servizio,  la  vigilanza  ed  il  controllo  sull'uso  delle  risorse
idriche.
 L'architettura della legge si  fonda  sulla  unitarieta'  del  ciclo
dell'acqua    (approvvigionamento,    distribuzione,    fognatura   e
depurazione) e sulla gestione imprenditoriale del  servizio,  proprio
per recuperare efficienza e migliorare la qualita' del servizio per i
cittadini.
 A  seguito  della  legge  nazionale,  ogni  Regione  deve emanare un
proprio provvedimento di attuazione.  Le  procedure  sono  complesse,
richiedono  il coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali degli
enti locali ed un  elevato  grado  di  definizione  sia  tecnica  che
economica.    Si  ricorda,  infine,  il  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  del  4  marzo  1996  che,   in   attuazione
dall'articolo 4 della legge n. 36 del 5 gennaio 1994, disciplina:
 a)  le  direttive  generali  e  di  settore  per il censimento delle
risorse idriche, per la disciplina  dell'economia  idrica  e  per  la
protezione delle acque dall'inquinamento;
 b)  metodologie  generali  per  la  programmazione  della  razionale
utilizzazione delle risorse idriche e le linee  della  programmazione
degli usi plurimi delle risorse idriche;
 c) i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti
di acqua per il consumo umano;
 d)  le  metodologie  ed  i  criteri  generali  per  la  revisione  e
l'aggiornamento del piano regolatore degli acquedotti;
 e) le direttive e i parametri tecnici per  la  individuazione  delle
aree  a  rischio  di  crisi idrica con finalita' di prevenzione delle
emergenze idriche;
 f)  i  criteri  per  la  gestione  del  servizio  idrico  integrato,
costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione
e  distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione
delle acque reflue;
 g) i livell8 minimi dei  servizi  che  devono  essere  garantiti  in
ciascun  ambito  ottimale  nonche'  i  criteri e gli indirizzi per la
gestione dei  servizi  di  approvvigionamento,  di  captazione  e  di
accumulo per usi diversi da quello potabile.
 ARTICOLAZIONE DELLO SCHEMA
 Questo schema e' articolato in una premessa e due parti:
 a) la premessa descrive gli aspetti generali dello schema;
 b)  la  prima  parte  contiene  informazioni di carattere generale e
costituisce riferimento per la redazione delle  carte  da  parte  dei
singoli gestori;
 c)  la  seconda parte riporta quattro schede relative ad altrettanti
aspetti del servizio idrico e gli allegati.
 PARTE PRIMA
 ASPETTI GENERALI
 La carta del servizio  idrico  integrato  (acquedotto,  fognatura  e
depurazione) fissa principi e criteri per l'erogazione del servizio e
costituisce   elemento   integrativo   dei  contratti  di  fornitura.
Pertanto, tutte le condizioni piu'  favorevoli  nei  confronti  degli
utenti  contenute  nelle  carte  dei  servizi predisposte dai singoli
gestori si intendono sostitutive di quelle riportate nel contratti di
fornitura stessi.
 La  carta  si  riferisce, per il servizio di acquedotto, ai seguenti
usi potabili:
 a) uso civile domestico;
 b) uso avite non domestico, inteso come  consumi  pubblici  (scuole,
ospedali,   caserme,  edifici  pubblici;  centri  sportivi,  mercati,
stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.);
 c)  altri  usi,  relativi  ai  settori  commerciali  artigianali   e
terziario in genere, con esclusione di quello produttivo.
 Per  gli  usi  non  potabili  sono  previste  norme  e  limiti nella
regolamentazione adottata a livello locale, resi noti all'utenza  dal
gestore.
 Per  il  servizio  di fognatura e depurazione, la carta si riferisce
agli scarichi che hanno recapito nella pubblica fognatura.
 La carta  dei  servizi  assicura  la  partecipazione  dei  cittadini
riconoscendo  il  diritto  di accesso alle informazioni e di giudizio
sull'operato del gestore.
 Essa indica, altresi', precise  modalita'  per  le  segnalazioni  da
parte dei cittadini e per le relative risposte da parte dei gestori.
 Il  gestore  prevede le modalita' per rendere disponibile all'utente
la carta del servizio idrico integrato, oltre che  al  momento  della
sottoscrizione del contratto, anche su richiesta dell'utente stesso.
 I  contenuti  della  carta  dei  servizi  costituiscono  elemento di
valutazione  da  parte  dell'Autorita'  concedente  del  servizio  al
momento  dell'affidamento o del rinnovo del servizio idrico integrato
al gestore.
 I gestori provvedono, nelle  fasi  di  predisposizione,  attuazione,
verifica  o  in  caso  di  significative  modifiche  della  carta, ad
attivare  forme  di  consultazione  degli   utenti   e   delle   loro
Associazioni,  allo  scopo  di  favorire  la  loro  partecipazione al
miglioramento  della  qualita'  del  servizio  ed  al  rispetto   dei
diritti-obblighi derivanti dalla carta medesima.
 PRINCIPI FONDAMENTALI
 Il  servizio  idrico  integrato e' gestito nel rispetto dei principi
generali previsti dalla direttiva
 Eguaglianza ed imparzialita' di trattamento
 I gestori del servizio:
 - si ispirano ai principi di eguaglianza dei diritti degli utenti  e
di non discriminazione per gli stessi;
 -  garantiscono  la parita' di trattamento degli utenti a parita' di
condizioni  impiantistico-funzionali,   nell'ambito   di   tutto   il
territorio di competenza.
 Continuita'
 Costituisce  impegno  prioritario  dei gestori garantire un servizio
continuo e regolare ed evitare  eventuali  disservizi  o  ridurne  la
durata.
 Qualora  questi  si  dovessero  verificare per guasti o manutenzioni
necessarie al corretto funzionamento degli  impianti  utilizzati,  il
gestore si impegna ad attivare servizi sostitutivi di emergenza.
 Partecipazione
 L'utente  ha  diritto  di  richiedere  ed  ottenere  dal  gestore le
informazioni che lo riguardano, puo' avanzare proposte,  suggerimenti
e inoltrare reclami.
 Per gli aspetti di relazione con l'utente, i gestori garantiscono la
identificabilita'  del  personale  e individuano i responsabili delle
strutture.
 Cortesia
 I gestori si impegnano a curare in modo particolare il rispetto e la
cortesia  nei  confronti  dell'utente,  fornendo  ai  dipendenti   le
opportune istruzioni.
 Efficacia ed efficienza
 I   gestori   perseguono   l'obiettivo   del  progressivo,  continuo
miglioramento  dell'efficienza   e   dell'efficacia   del   servizio,
adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali piu'
funzionali allo scopo.
 Chiarezza e comprensibilita' dei messaggi
 I  gestori  pongono  la  massima attenzione alla semplificazione del
linguaggio utilizzato nei rapporti con l'utente.
 Condizioni principali di fornitura
 Le condizioni principali di  fornitura  del  servizio  (tra  cui  ad
esempio entita' e tempi di applicazione degli interessi di mora) sono
riportate  in  allegato  alla  carta  come  estratto/spiegazione  del
contratto di fornitura.
 STRUTTURA TIPO DELLA CARTA DEL SERVlZ10 IDRICO INTEGRATO
 Ogni carta dei servizi deve contenere  un  indice  che  permetta  la
facile consultazione da parte degli utenti.
 A   titolo   puramente   esemplificativo,  si  propone  la  seguente
struttura-tipo di indice delle carte:
 Sez. I Presentazione del soggetto erogatore e principi fondamentali
 Sez. II Informazioni sintetiche sulle strutture e i servizi forniti
 Sez. III Impegni e standard di qualita' e modalita' di verifica
 Sez. IV Procedure di reclamo e modalita' di rimborso e ristoro.
 In alternativa, i contenuti delle sezioni II e  III  possono  essere
articolati per aree tematiche.
 In  ciascuna  carta,  inoltre,  i  soggetti  erogatori  provvedono a
definire, nell'ambito degli aspetti di relazione e  di  comunicazione
con l'utenza, precisi impegni in materia di:
 riconosabilita',  presentabilita',  comportamenti,  modi e linguaggi
del personale dipendente procedure di dialogo tra cliente ed azienda;
 procedure e casistiche per i rimborsi;
 copertura assicurativa per danni alle persone ed alle cose.
 Qualora il gestore operi su  piu'  servizi  che  possono  presentare
analogie  gestionali e contrattuali con il servizio idrico integrato,
puo' predisporre un'unica carta per piu' servizi; in  tal  caso,  nel
rispetto  delle  norme  e  delle specificita' di ciascun servizio, il
gestore dovra' possibilmente adottare criteri omogenei per  attivita'
similari  (tempi  caratteristici  criteri  di  accesso  al  servizio,
procedure  di  reclamo,  organi  di  tutela,  ecc.),  allo  scopo  di
semplificare complessivamente il rapporto con l'utente.
 FATTORI E INDICATORI Dl QUALITA DEL SERVIZIO E STANDARD
 Per  fattori  di  qualita' si intendono gli aspetti rilevanti per la
percezione della qualita' del servizio da parte dell'utente.
 Gli indicatori di qualita' sono variabili quantitative  o  parametri
qualitativi    in    grado   di   rappresentare   adeguatamente,   in
corrispondenza  di   ciascun   fattore   di   qualita',   i   livelli
prestazionali di servizio erogato.
 L'individuazione  di  indicatori di qualita' costituisce il punto di
partenza per avviare il processo di continua misurazione  e  migliora
manto  dei livelli di qualita' del servizio, intesa come capacita' di
soddisfare le aspettative della clientela nel tempo.
 Lo standard (o  livello  di  servizio  promesso)  e'  il  valore  da
prefissare,  da  parte  del  soggetto erogatore, in corrispondenza di
ciascun indicatore di qualita'.
 Lo standard puo' essere:
 - formulato sulla base di indicatori quantitativi cioe' direttamente
misurabili e puo' essere specifico o generale. E' specifico quando e'
riferito alla singola prestazione resa ed e' espresso da  una  soglia
minima  o massima e puo' essere verificato dal singolo utente. A tale
scopo, gli standard specifici devono essere adeguatamente  comunicati
all'utenza   (Esempio   di   standard  specifico:  numero  di  giorni
occorrente  per  l'attivazione  della  fornitura  a  decorrere  dalla
stipula del contratto).
 E'  generale  quando  e'  espresso  da  un  valore medio riferito al
complesso  delle  prestazioni  relative   al   medesimo   indicatore.
(Esempio di standard generale: tempo medio di attesa agli sportelli).
 - formulato in maniera qualitativa, senza fare diretto riferimento a
valori  misurabili  quantitativamente,  ma  esprimendo  una  garanzia
rispetto a specifici aspetti del  servizio.  (Esempio:  cortesia  del
personale).
 Lo standard ha, essenzialmente, due valenze:
 -  costituisce  un  obiettivo  dinamico prestabilito annualmente dal
gestore, come concretizzazione visibile dei risultati del processo di
miglioramento continuo della qualita' (v. Tit. II, paragrafo 1, comma
7, della direttiva);
 - costituisce un elemento di informazione trasparente nei  confronti
del  cittadino/cliente/utente  sul  livello  di qualita' del servizio
garantito.
 L'adozione  degli  standard  e   accompagnata   da   una   relazione
illustrativa  con  i  contenuti  previsti dal titolo II, paragrafo 1,
comma 3, della direttiva.
 Gli standard devono essere sottoposti a continuo monitoraggio.
 La funzione  di  verifica  dei  livelli  di  qualita'  del  servizio
conseguiti  e',  in  primo  luogo,  a  carico  del soggetto erogatore
(monitoraggio  interno),  il  quale  deve  rilevare   il   grado   di
raggiungimento  degli  obiettivi  fissati nell'ottica del processo di
continuo miglioramento del servizio, ed utilizzare i dati provenienti
dal  monitoraggio  delle  prestazioni  per  definire  un   piano   di
miglioramento progressivo delle stesse.
 I  risultati  conseguiti  (livelli  di qualita' raggiunti), rispetto
agli obiettivi, devono essere  pubblicati  periodicamente,  affinche'
gli  utenti  e  gli organismi preposti al monitoraggio della qualita'
del servizio possano verificare  il  grado  di  raggiungimento  degli
standard generali prefissati (monitoraggio esterno), ossia il livello
di  qualita'  del  servizio  conseguito in rapporto a quanto promesso
nella carta aziendale.
 Entro il  31  marzo  di  ciascun  anno,  i  gestori  sono  tenuti  a
predisporre  una  relazione, da sottoporre al Comitato, sui risultati
conseguiti nel precedente esercizio, con  i  contenuti  previsti  dal
titolo II, paragrafo 5, comma 2, della direttiva.
 GLI ASPETTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
 Avvio del rapporto contrattuale (Scheda n. 1)
 I tempi di prestazioni indicati di seguito sono considerati al netto
del  tempo  necessario  al  rilascio  di autorizzazioni o permessi da
parte di terzi, alla  predisposizione  di  opere  edili  e  di  altri
adempimenti a carico dell'utente.
 Nel  caso  in  cui per cause di forza maggiore o imputabili a terzi,
insorgano  difficolta'  rispettare  le  scadenze  garantite  o   gia'
comunicate,  i gestori comunicano tempestivamente all'utente il nuovo
termine ed il motivo del rinvio.
 Ove non diversamente specificato e  se  riferiti  a  date,  i  tempi
devono  essere espressi in giorni di calendario.
 Nelle  rispettive carte, i gestori definiscono i seguenti fattori di
qualita':
 Tempo di preventivazione
 E',  per  le  diverse  tipologie  di  utenza,   il   tempo   massimo
intercorrente  tra la richiesta documentata dell'utente ed il momento
in cui  il  preventivo  e'  a  sua  disposizione  per  le  necessarie
determinazioni.
 I  tempi  di  preventivazione  definito  e'  diverso a seconda della
necessita'  o  meno  del  gestore  di  effettuare   il   sopralluogo.
 Situazioni piu'  complesse  in  cui  dovranno essere effettuati piu'
sopralluoghi e/o posa di tubazioni stradali e/o  si  devono  ricevere
permessi  di  terzi,  il  gestore  fornisce risposta scritta entro un
termine piu' ampio precisando i  tempi  necessari  per  i  successivi
interventi.
 Tempo di esecuzione dellĂ´allacciamento di una nuova utenza idrica
 E'  il  tempo  massimo  tra  la  data  di  accettazione  formale del
preventivo da parte dell'utente e la completa esecuzione di  tutti  i
lavori  necessari  per  l'attivazione  della  fornitura  (con o senza
l'installazione del contatore, a seconda della procedura adottata  da
Le  aziende)  che non necessiti di lavori di intervento, estensione o
adeguamento sulla rete stradale.
 In tutti gli altri casi, il tempo di  esecuzione  dell'allacciamento
e'  comunicato  di volta in volta all'utente dalle aziende sulla base
dei tempi per la realizzazione dei lavori sulla rete.
 Tempo per l'attivazione e la riattivazione della fornitura idrica
 E'  il  tempo  massimo  intercorrente fra la data di definizione del
contratto di fornitura e l'avvio della fornitura stessa nel  caso  di
attivazione  della  fornitura,  di  riapertura  del  contatore  senza
modifica della sua portata o di  riattivazione  della  fornitura  nei
casi di subentro.
 Tempo per la cessazione della fornitura
 E'  il  tempo  massimo a disposizione del gestore per disattivare la
fornitura  idrica,  a  decorrere  dalla  data  di  ricevimento  della
richiesta dell'utente, salvo particolari esigenze dello stesso.
 Allaccio alla pubblica fognatura
 E'  il  tempo  massimo tra la data di richiesta documentata da parte
dell'utente  e  l'esecuzione  dell'allaccio,   nel   rispetto   delle
disposizioni  previste  dai  singoli  regolamenti  comunali,  il  cui
stralcio dovra' essere riportato nelle singole carte.
 Accessibilita' al servizio (Scheda n. 2)
 Periodo di apertura al pubblico agli sportelli
 I gestori definiscono i giorni e le ore di apertura degli  sportelli
(dedicati  o  partecipati)  al  pubblico,  presso i quali e possibile
effettuare la stipula e la  risoluzione  dei  contratti,  assicurando
orari compatibili con le esigenze diversificate dell'utenza.
 Dopo  la  realizzazione  del servizio idrico integrato di ambito, ai
sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, i gestori  assicurano  orari
di apertura non inferiore alle 8 ore giornaliere nell'intervallo 8.00
-   18.00   nei   giorni   feriali,   e  non  inferiore  alle  4  ore
nell'intervallo 8.00 - 13,00 il sabato.
 Svolgimento di pratiche per via telefonica e/o per corrispondenza  -
servizio informazioni
 I  gestori  indicano quali pratiche possono essere espletate per via
telefonica ed in quali giorni ed orari non  che  quelle  che  possono
essere espletate per corrispondenza.
 Dopo  la  realizzazione  del servizio idrico integrato di ambito, ai
sensi della legge 5 gennaio 1994, n.  36,  i  gestori  assicurano  un
servizio  informazioni  per via telefonica per un orario di almeno 10
ore al giorno nei giorni feriali e di 5 ore il sabato.
 Differenziazione delle forme e delle modalita' di pagamento
 I   gestori indicano i giorni e le  ore  nelle  quali  e'  possibile
effettuare il pagamento delle bollette presso gli sportelli aziendali
o secondo altre modalita' previste, il piu' possibile differenziate.
 Facilitazioni per utenti particolari
 Vengono  indicate le possibilita' offerte dai gestori per facilitare
l'accesso di alcune categorie di utenti (es. portatori  di  handicap)
ai servizi, quali:
 -  procedure e tempi di allacciamento, trasferimento, ripristino del
servizio piu'  rapidi  rispetto  a  quelli  espressi  negli  standard
applicabili alla  totalita' della clientela per portatori di handicap
e  per  i  cittadini  segnalati  dai  servizi  sociali  del Comune di
appartenenza;
 - facilitazioni di accesso  ai  servizi  aziendali  (rampe,  servizi
igienici, porte automatiche) per portatori di handicap;
 -  percorsi preferenziali agli sportelli per portatori di handicap e
per cittadini con malattie o condizioni fisiche  per  le  quali  sono
controindicate attese.
 Rispetto degli appuntamenti concordati
 I  gestori si impegnano a rispettare gli appuntamenti concordati con
l'utente.
 Gli appuntamenti con gli utenti sono concordati,  entro  un  periodo
massimo  differenziato  in  funzione  della tipologia dell'intervento
indicato, a partire  dal  giorno  della  richiesta,  aumentabile  per
espressa richiesta dell'utente.
 Viene, altresi', indicata la fascia oraria massima di disponibilita'
(che  comunque  non  puo'  essere  superiore  alle  4  ore) richiesta
all'utente, da  concordarsi  anche  in  relazione  alle  esigenze  di
quest'ultimo.  La percentuale annua degli appuntamenti rispettati sul
totale degli appuntamenti concordati, (ad esclusione  di  quelli  non
rispettati   per  causa  dell'utente),  deve  essere  indicata  nella
relazione annuale ai Comitato.
 Tempi di attesa agli sportelli
 I gestori indicano i tempi medi e massimi di attesa agli  sportelli,
in funzione della tipologia di sportello.
 Risposta alle richieste senne dagli utenti
 I gestori indicano un tempo entro il quale si impegnano a rispondere
alle  richieste  di informazioni pervenute per iscritto, che comunque
deve essere inferiore  a  trenta  giorni  di  calendario,  decorrenti
dall'arrivo  della richiesta dell'utente (fa fede il timbro postale o
la  data  di  protocollo  di  arrivo  al  gestore)  e   puo'   essere
eccezionalmente anche il tempo di prima risposta.
 Tutta  la corrispondenza dovra' riportare l'indicazione del refer0te
dell'utente ed il numero telefonico interno.
 Risposta ai reclami scritti
 Vengono indicati i tempi entro i quali  i  gestori  si  impegnano  a
rispondere  ai  reclami,  a seconda che la risposta stessa richieda o
meno un sopralluogo (anche in questo caso fa fede  la  certificazione
postale  o  la  data  di  protocollo di arrivo ai gestore ed il tempo
stesso non puo' superare i trenta giorni di calendario), nella  forma
piu' adeguata.
 Se la complessita' del reclamo non consente il rispetto del tempo di
risposta prefissato,
 L'utente  viene  tempestivamente informato sullo stato d'avanzamento
della pratica di reclamo e sulla fissazione di un nuovo termine.
 Gestione del rapporto contrattuale (Scheda n. 3)
 Fatturazione
 I gestori indicano, per ogni tipologia di  utenza,  la  periodicita'
della  fatturazione,  che  deve  avere  cadenza almeno semestrale, le
modalita'  di  rilevazione  dei  consumi   e   di   svolgimento   del
procedimento di fatturazione.
 La  lettura  dei  contatori  deve  essere effettuata alm0a due volte
l'anno.
 E'  assicurata  all'utente  almeno  nei  casi  di  collocazione   in
proprieta' privata del contatore, la possibilita' di auto lettura.
 Vengono  altresi',  indicate le modalita' con le quali l'utente puo'
comunicare i propri consumi.
 Rettifiche di fatturazione
 Qualora nel processo di fatturazione vengano evidenzia ti errori  in
eccesso  o  in  difetto,  la individuazione e correzione degli stessi
avviene  d'ufficio,  anche  mediante  l'esecuzione  di  verifiche   e
controlli presso il luogo di fornitura.
 Per i casi in cui l'errore yoga segnalato dall'utente, sono indicati
i  tempi  massimi di rettifica della fatturazione riconosciuta errata
dalle aziende decorrenti dalla  data  della  comunicazione  da  parte
dell'utente  (fa  fede  il timbro postale o, in caso di presentazione
direttamente  agli  uffici  dell'azienda, la data di protocollo della
comunicazione).
 Sono altresi' fissati  i  tempi  massimi  per  la  restituzione  dei
pagamenti  in  eccesso  a  partire dal momento in cui viene segnalato
l'errore di fatturazione.
 La rettifica della fatturazione  ed  il  relativo  rimborso  possono
essere  effettuati  con la fattura successiva, salvo espressa diversa
richiesta da parte dell'utente.
 In caso di morosita' e' prevista la sospensione del servizio.
 I gestori indicano i mezzi con i quali e'  preavvisato  l'utente  di
tale sospensione e le modalita' per evitare la sospensione stessa.
 Tale  preavviso  non  potra' comunque essere inferiore a 20 giorni e
dovra' essere accompagnato dal duplicato della fattura non pagata.
 I gestori comunicano le modalita' ed i tempi per il ripristino della
fornitura, che  dovra'  avvenire  entro  due  giorni  lavorativi  dal
pagamento ovvero a seguito di intervento dell'Autorita' competente.
 In quest'ultimo caso, e' facolta' del gestore porre in atto mezzi di
limitazione  della portata e della pressione di fornitura, comunicati
in forma scritta all'utente.
 I gestori individuano procedure specifiche per  i  casi  di  erronea
azione per morosita'.
 In  nessun  caso e' addebitabile all'utente subentrante la morosita'
pregressa.
 Verifica del contatore
 Vengono indicate le condizioni alle quali l'utente  puo'  richiedere
la   verifica   del   corretto   funzionamento   del   misuratore  in
contraddittorio con i tecnici del gestore.
 I gestori indicano il tempo massimo di intervento  per  la  verifica
del   contatore,  fissato  a  partire  dalla  segnalazione  richiesta
dall'utente, il quale  ha  facolta'  di  presenziare  alla  prova  di
verifica.
 Vengono,  altresi'  indicate  le  modalita'  con  le quali i gestori
comunicano  all'utente  i  risultati  della  verifica  e  quelle   di
ricostruzione dei consumi non correttamente misurati.
 Verifica del livello di pressione
 Vengono  indicate  le condizioni alle quali l'utente puo' richiedere
la verifica del livello di pressione della rete nei pressi del  punto
di consegna.
 I  gestori  indicano  il  tempo massimo entro il quale provvedono ad
effettuare tale verifica, a partire dalla richiesta dell'utente.
 Qualora sia necessaria la presenza dell'utente, tale tempo  coincide
invece  con il periodo massimo entro il quale i gestori sono tenuti a
concordare l'appuntamento con l'utente.
 Continuita' del servizio (Scheda n. 4)
 Continuita' e servizio di emergenza
 Il  gestore  fornisce  un  servizio  continuo,  regolare   e   senza
interruzioni.  La mancanza del servizio puo' essere imputabile solo a
eventi di forza maggiore, a guasti o a manutenzioni necessarie per il
corretto funzionam0to degli impianti utilizzati e per la garanzia  di
qualita'  e di sicurezza del servizio, fornendo adeguate e tempestive
informazioni all'utenza.
 Comunque, il gestore si impegna qualora cio' si dovesse verificare a
limitare   al  minimo  necessario  i  tempi  di  disservizio,  sempre
compatibilmente con i problemi tecnici insorti.
 Qualora, per i motivi sopra esposti, si dovessero verificare carenze
o sospensioni del  servizio  idropotabile  per  un  tempo  limite  da
indicare  non  superiore alle 48 ore, il gestore e tenuto ad attivare
un servizio sostitutivo di emergenza, nel rispetto delle disposizioni
della competente Autorita' sanitaria.
 Tempi di preavviso per interventi programmati
 Vengono indicate, con un periodo di tempo indicato dal  gestore  non
inferiore  a  due  giorni  di  anticipo, le modalita' di preavviso di
lavori da effettuare  sulla  rete  ove  non  sia  possibile  adottare
accorgimenti per evitare sospensioni dell'erogazione del servizio.
 Durata delle sospensioni programmate
 I  gestori  indicano  i  tempi  di durata massima delle interruzioni
programmate, che comunque non devono essere superiori a 24 ore.
 Pronto intervento
 I  gestori  comunicano  la  disponibilita'  di  servizi  di   pronto
intervento  e  relative  modalita'  di  accesso  in  tutti  i periodi
dell'anno e del giorno.
 Vengono inoltre indicati sia  per  servizio  di  acquedotto  che  di
fognatura:
 -  il  tempo  massimo  per primo intervento in caso di situazioni di
pericolo, connesse anche al determinarsi di  situazioni  di  qualita'
dell'acqua nocive per la salute umana;
 - le prime indicazioni comportamentali fornite dai tecnici, nel caso
di  piu'  segnalazioni  contemporanee di pericolo e di un conseguente
aumento del tempo di intervento;
 - il tempo massimo, dalla segnalazione, per primo intervento in caso
di guasto del contatore o di altri apparecchi accessori di proprieta'
del gestore installati fuori terra;
 - il tempo massimo, dalla segnalazione, per primo intervento in caso
di guasto o occlusione di tubazione o canalizzazione interrata;
 - il tempo massimo per  il  ripristino  del  servizio  interrotto  a
seguito di guasto;
 -  il  tempo  massimo  per  avvio  interventi  di pulizia e spurgo a
seguito di esondazioni e rigurgiti.    Vene,  altresi',  indicato  il
numero  telefonico,  attraverso  il  quale  l'utente puo' accedere al
servizio.
 Crisi idrica da scarsita'
 In caso di scarsita', prevedibile  o  in  atto,  dovuta  a  fenomeni
naturali o a fattori antropici comunque non dipendenti dall'attivita'
di  gestione,  il  gestore,  con  adeguato  preavviso, deve informare
l'utenza, proponendo all'Autorita' concedente le misure  da  adottare
per coprire il periodo di crisi.
 Tali misure possono comprendere:
 -  invito  al  risparmio  idrico  ed  alla limitazione degli usi non
essenziali;
 - utilizzo di risorse destinate ad altri usi;
 - limitazione dei consumi  mediante  riduzione  della  pressione  in
rete;
 - turnazione delle utenze.
 Servizio preventivo di ricerca programmata delle perdite
 Le  aziende  effettuano,  secondo  propri  piani  di  intervento, un
servizio di ricerca programmata delle perdite  sulle  reti  di  acqua
potabile  e  reflua,  indicando nella relazione annuale al Comitato i
risultati della ricerca.
 INFORMAZIONE ALL'UTENZA
 Per garantire all'utente la costante informazione sulle procedure  e
sulle  iniziative  aziendali  che  possono  interessarlo,  i  gestori
definiscono gli strumenti da utilizzare.
 I gestori individuano, inoltre, idonee  modalita'  di  comunicazione
per   informare   gli   utenti   sui  principali  aspetti  normativi,
contrattuali e tariffari, e loro modificazioni, che caratterizzano la
fornitura del servizio.
 In particolare, ciascun gestore:
 - assicura  l'utente  della  corrispondenza  dell'acqua  erogata  ai
vigenti  standard  di  legge; in particolare, e' tenuto a fornire, su
richiesta di questo, i valori caratteristici indicativi dei  seguenti
parametri relativi all'acqua distribuita per ambiti il piu' possibile
omogenei:
 - durezza totale in gradi idrotimetrici (F) ovvero in mg/l di Ca
 - concentrazione ioni idrogeno in unita e decimi di pH
 - residuo fisso a 180 C in mg/l
 - nitrati in mg/l di NO in base 3
 - nitriti in mg/l di NO in base 2
 - ammoniaca in mg/l di NH in base 4,
 - fluoro in micron/l di F
 - cloruri in mg/l di Cl
 - rende note agli utenti, tramite appositi opuscoli le condizioni di
somministrazione  del servizio e le regole del rapporto intercorrente
fra le due parti:
 -  informa  sulle  procedure  di  pagamento  delle  bollette   sulle
modalita'  di lettura contatori, nonche' sulle agevolazioni esistenti
per ogni eventuale iniziativa promozionale. Al fine di  agevolare  la
pianificazione delle spese familiari il gestore informa annualmente e
di volta in volta sul calendario delle scadenze delle bollette;
 -  informa l'utenza circa il meccanismo di composizione e variazione
della tariffa nonche' di  ogni  variazione  della  medesima  e  degli
elementi che l'hanno determinata;
 -  informa  l'utenza  circa  l'andamento del servizio di fognatura e
depurazione; in particolare  e'  tenuto  a  fornire  informazioni  in
merito  ai  fattori di utili degli impianti di depurazione, ai limiti
allo  scarico,  alle  caratteristiche  di  qualita'  degli  effluenti
depurati,   alla   qualita'  e  destinazione  finale  dei  fanghi  di
depurazione;
 - informa l'utenza, su specifica richiesta, sugli effetti  a  carico
del  corpo  idrico  recettore  determinato  dagli effluenti depurati,
anche in considerazione dei fattori di utilizzo degli impianti;
 -  rende  note,  nei  locali  accessibili  agli   utenti   o   nelle
comunicazioni  periodiche,  le  procedure  per  la  presentazione  di
eventuali reclami;
 - predispone procedure per  la  rilevazione  e  la  segnalazione  di
consumi    anomali   onde   suggerire   agli   utenti   miglioramenti
sull'utilizzo tecnico/contrattuale del servizio;
 - predispone servizi telefonici  adatti  a  soddisfare  le  esigenze
informative   relativamente   a  tutto  quanto  attiene  il  rapporto
commerciale    (contratti,    volture,    informazioni,     bollette,
allacciamenti, ecc.);
 -  assicura  inoltre un servizio di informazioni relative al gestore
ed alla generalita' dei servizi;
 - si impegna ad assicurare chiarezza  e  comprensibilita'  di  tutto
cio' che viene segnalato all'utente adottando un linguaggio facile ed
accessibile;
 -  effettua  periodici  sondaggi  per  accertare  l'efficacia  delle
informazioni e comunicazioni  effettuate  e  per  recepire  eventuali
ulteriori esigenze dell'utente in questo campo.
 I gestori, inoltre, si impegnano:
 -  a  curare  la  funzionalita' degli uffici per le relazioni con il
pubblico, prevedendo, in particolare, l'accesso dell'utenza  per  via
telefonica.
 -  a riportare nella carta, in sintesi, le modalita' di accesso agli
atti, in conformita' alle norme vigenti.
 I gestori, infine,  rendono  noti  agli  utenti  i  contenuti  della
relazione annuale sui risultati conseguiti nel precedente esercizio.
 LA TUTELA
 La gestione dei reclami
 I  gestori  definiscono,  nelle  carte  aziendali,  una procedura di
reclamo.
 A tale scopo, si attengono alle segu0ti indicazioni:
 a) qualsiasi violazione  dei  principi  indicati  nella  carta  puo'
essere  segnalata  al  gestore  dall'utente  attraverso un reclamo in
forma scritta o verbalmente di persona presso l'ufficio indicato  dal
gestore  ed  il  cui  indirizzo  e numero telefonico e' riportato nei
documenti contrattuali. Nel caso di  reclamo  fatto  di  persona,  e'
compito   dell'addetto   redigere   verbale   da   far  sottoscrivere
all'utente;
  b) al  momento  della  presentazione  del  reclamo,  l'utente  deve
fornire  tutti  gli estremi in suo possesso (nome del funzionario che
aveva seguito la pratica, eventuali fotocopie della  medesima,  ecc.)
relativamente  a  quanto  si  ritiene oggetto di violazione affinche'
l'ufficio stesso possa  provvedere  ad  una  ricostruzione  dell'iter
seguito;
 c)  entro  il termine di 30 giorni che decorrono dalla presentazione
del reclamo sulla presunta violazione, d gestore riferisce all'utente
l'esito degli accertamenti compiuti e si impegna anche  a  fornire  i
tempi  entro  i  quali provvedera' alla rimozione delle irregolarita'
riscontrate;
 d) semestralmente il gestore e' tenuto a riferire al Comitato  circa
il numero e il tipo di reclami ed il seguito dato ad essi;
 e)  almeno  una volta all'anno, d gestore predispone un resoconto, a
disposizione degli utenti che ne fanno richiesta,  contenente,  oltre
alle  informazioni  di  cui al punto d), indici sui tassi di reclamo,
confronto  con  i   dati   precedentemente   riscontrati,   eventuali
suggerimenti e segnalazioni di disfunzioni;
 Per   la   definizione   delle  procedure  di  reclamo,  puo'  farsi
riferimento alla norma UNI 10600; in  particolare,  il  gestore  deve
prevedere  una  apposita  funzione  o  procedura  che  garantisca  lo
svolgimento   di   tutta   l'attivita'   in   materia   di   reclami,
finalizzandola  anche  al  miglioramento  continuo della qualita' del
servizio.
 Controlli esterni
 L'utente,  nel  caso  di  mancata  o insufficiente risposta entro il
termine previsto dal punto precedente, puo' rivolgere reclamo, con la
relativa documentazione, al Comitato per la vigilanza sull'uso  delle
risorse  idriche, presso il Ministero dei Lavori pubblici. Il reclamo
stesso e' invece rivolto all'organo di  vigilanza  o  di  garanzia  a
livello  regionale  o di ambito, qualora questo sia stato costituito,
con atto notificato al pubblico, ai sensi  dell'art.  21,  comma.  5,
della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
 L'utente,   prima  di  attivare  la  procedura  prevista  dal  comma
precedente, puo' rivolgersi ad  altri  eventuali  organi  di  tutela,
indicati  nella carta dei servizi nelle forme e nei modi dalla stessa
previsti.
 VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL'UTENTE
 I  gestori  effettuano   rilevazioni   periodiche   sul   grado   di
soddisfazione  dell'utenza,  al  fine  di  migliorare  i  livelli  di
qualita' del servizio erogato.
 I gestori indicano, inoltre, con quali mezzi gli utenti possono  far
pervenire i propri suggerimenti.
 Sulla  base  delle  rilevazioni effettuate, i gestori si impegnano a
pubblicare annualmente un rapporto  sulla  qualita'  del  servizio  e
sulla  valutazione  del  grado  di  soddisfazione  dell'utente  ed  a
renderlo disponibile agli utenti e alle Associazioni dei consumatori.
 SERVIZI DI CONSULENZA AGLI UTENTI
 I gestori indicano i settori per i quali viene offerto  agli  utenti
un servizio di consulenza e le modalita' di accesso al servizio.
 RIMBORSO PER IL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI
 I   gestori  individuano  ed  indicano  gli  standard  specifici  da
assoggettare a rimborso, nel caso  in  cui  la  mancata  o  ritardata
prestazione dipenda dal soggetto erogatore.
 I gestori riconoscono agli utenti che ne fanno richiesta, sulla base
di  documentazione  comprovarlo il mancato rispetto di tali standard,
un rimborso forfetario unico per  ogni  contratto  d'utenza,  la  cui
entita'  deve essere preventivamente stabilita per ciascuno di essi e
riportata nelle carte.
 Le richieste, corredate  dalle  informazioni  e  dei  documenti  che
possano servire alle aziende per ricostruire ed accertare l'accaduto,
sono  inviate per iscritto all'indirizzo indicato entro trenta giorni
dalla scadenza del termine garantito (fa fede la data di spedizione o
del protocollo dei gestori in caso di recapito diretto).
 Riconosciuta la validita' della  richiesta,  i  gestori  accreditano
l'importo  sulla  prima  bolletta  utile,  o  adottano altra forma di
accredito ritenuta opportuna; in caso negativo ne danno comunicazione
scritta e motivata all'utente.
 VALIDITA' DELLA CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
 Gli utenti sono portati a conoscenza di  eventuali  revisioni  delle
carte   tramite  gli  strumenti  informativi  indicati  al  paragrafo
Informazione all'utenza.
 Gli  standard  di  continuita',  regolarita'  di  erogazione  e   di
tenmpestivita'  del  ripristino  del  servizio  sono  da considerarsi
validi in condizioni  normali  di  esercizio,  con  esclusione  delle
situazioni straordinarie dovute a  eventi naturali eccezionali eventi
causati  da  terzi, scioperi diretti o indiretti, atti dell'Autorita'
pubblica.
 PRIMA ATTUAZIONE
 In  attesa  della  realizzazione  del  servizio  idrico integrato di
ambito, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n.  36,  i  gestori  che
operano  su  singoli  o  multipli  segmenti del ciclo integrato delle
acque (acquedotto, fognatura e depurazione) provvedono in  ogni  caso
alla predisposizione di carte dei servizi riferite ai singoli servizi
gestiti,  ricercando  il massimo livello di coordinamento all'interno
del ciclo.