Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato PREMESSA Questo documento e' stato predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministeri dei Lavori Pubblici, dell'Ambiente, della Sanita' e dell'Industria, commercio ed artigianato e con la collaborazione dei rappresentanti dei gestori e dei fornitori del servizio idrico. Esso costituisce lo schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge 11 luglio 1995, n. 273 ("Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni" - Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1995). Lo schema e lo strumento attraverso il quale la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 ("Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" - Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994) riceve una traduzione settoriale, al fine di favorire l'adozione della carta dei servizi da parte dei gestori del servizio idrico integrato. La carta dei servizi si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi: - miglioramento della qualita' dei servizi forniti; - miglioramento del rapporto tra utenti e fornitori dei servizi. All'adozione della carta dei servizi sono tenuti gli enti e le aziende che, a diverso titolo, gestiscono e forniscono il servizio idrico. DEFINIZIONI Nel presente testo s'intendono: - per direttiva, la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, concernente "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" - per gestore o gestori, gli enti o le aziende che, a diverso titolo, gestiscono o forniscono il servizio idrico; - per schema, questo schema generale di riferimento; - per carta o carta aziendale, la carta dei servizi pubblici degli enti e delle aziende del settore idrico; - per Dipartimento, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; - per Ministeri, il Ministero dei Lavori Pubblici, dell'Ambiente, della Sanita' e dell'Industria, commercio ed artigianato. - per Autorita' concedente, il titolare pubblico della funzione cui il servizio si riferisce. - per Comitato, il Comitato permanente per l'attuazione della carta dei servizi pubblici, di cui alla direttiva. RIFERIMENTI NORMATIVI Il presente schema s'inserisce in un quadro normativo di settore, quello del servizio idrico, molto complesso, che ha subito di recente grandi cambiamenti, ancora non giunti a compimento, e per il quale si annunciano ulteriori evoluzioni. Il corpo normativo fondamentale e rappresentato: - dal testo unico sulle opere idrauliche n. 523 del 1904; - dal testo unico sulle acque n. 1775 del 1933; - dalla legge 4 febbraio 1963, n. 129, riguardante il Piano generale degli acquedotti; - dal DPR 24 luglio 1977, n. 616, concernente i trasferimenti e le deleghe alle Regioni ed alle Province Autonome; - dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, integrata e modificata dalla legge 24 dicembre 1979, n. 650 e da numerosi ulteriori provvedimenti; - dalla legge n. 349 dell'8 luglio 1986, di istituzione del Ministro dell'Ambiente; - dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, relativa alla difesa del suolo che tra l'altro prevede l'istituzione delle Autorita' di bacino e il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali; - dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, riguardante l'ordinamento delle autonomie locali; - dalla legge 21 gennaio 1994,. n. 61, istitutiva dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'Ambiente; - dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche, che si configura come una vera e propria legge di riforma e di riordino dell'intero settore. Esistono, inoltre, numerose disposizioni (soprattutto derivanti dall'attuazione di direttive comunitarie) relative alla qualita' delle acque destinate al consumo umano, cosi come una normativa specifica relativa agli agenti inquinanti. Ma e' la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (e la susseguente normativa di applicazione) ad avere maggiori punti di contatto con il presente schema, in quanto disciplina aspetti rilevanti della qualita' del servizio. Si tratta di una legge che ha l'obiettivo di favorire un serio recupero di efficienza nella gestione del servizio idrico pubblico, prevedendo: la nascita del servizio idrico integrato; la definizione degli ambiti territoriali ottimali, la gestione e la tariffa del servizio, la vigilanza ed il controllo sull'uso delle risorse idriche. L'architettura della legge si fonda sulla unitarieta' del ciclo dell'acqua (approvvigionamento, distribuzione, fognatura e depurazione) e sulla gestione imprenditoriale del servizio, proprio per recuperare efficienza e migliorare la qualita' del servizio per i cittadini. A seguito della legge nazionale, ogni Regione deve emanare un proprio provvedimento di attuazione. Le procedure sono complesse, richiedono il coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali degli enti locali ed un elevato grado di definizione sia tecnica che economica. Si ricorda, infine, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 1996 che, in attuazione dall'articolo 4 della legge n. 36 del 5 gennaio 1994, disciplina: a) le direttive generali e di settore per il censimento delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento; b) metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e le linee della programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche; c) i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano; d) le metodologie ed i criteri generali per la revisione e l'aggiornamento del piano regolatore degli acquedotti; e) le direttive e i parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalita' di prevenzione delle emergenze idriche; f) i criteri per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue; g) i livell8 minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito ottimale nonche' i criteri e gli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile. ARTICOLAZIONE DELLO SCHEMA Questo schema e' articolato in una premessa e due parti: a) la premessa descrive gli aspetti generali dello schema; b) la prima parte contiene informazioni di carattere generale e costituisce riferimento per la redazione delle carte da parte dei singoli gestori; c) la seconda parte riporta quattro schede relative ad altrettanti aspetti del servizio idrico e gli allegati. PARTE PRIMA ASPETTI GENERALI La carta del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) fissa principi e criteri per l'erogazione del servizio e costituisce elemento integrativo dei contratti di fornitura. Pertanto, tutte le condizioni piu' favorevoli nei confronti degli utenti contenute nelle carte dei servizi predisposte dai singoli gestori si intendono sostitutive di quelle riportate nel contratti di fornitura stessi. La carta si riferisce, per il servizio di acquedotto, ai seguenti usi potabili: a) uso civile domestico; b) uso avite non domestico, inteso come consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici; centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.); c) altri usi, relativi ai settori commerciali artigianali e terziario in genere, con esclusione di quello produttivo. Per gli usi non potabili sono previste norme e limiti nella regolamentazione adottata a livello locale, resi noti all'utenza dal gestore. Per il servizio di fognatura e depurazione, la carta si riferisce agli scarichi che hanno recapito nella pubblica fognatura. La carta dei servizi assicura la partecipazione dei cittadini riconoscendo il diritto di accesso alle informazioni e di giudizio sull'operato del gestore. Essa indica, altresi', precise modalita' per le segnalazioni da parte dei cittadini e per le relative risposte da parte dei gestori. Il gestore prevede le modalita' per rendere disponibile all'utente la carta del servizio idrico integrato, oltre che al momento della sottoscrizione del contratto, anche su richiesta dell'utente stesso. I contenuti della carta dei servizi costituiscono elemento di valutazione da parte dell'Autorita' concedente del servizio al momento dell'affidamento o del rinnovo del servizio idrico integrato al gestore. I gestori provvedono, nelle fasi di predisposizione, attuazione, verifica o in caso di significative modifiche della carta, ad attivare forme di consultazione degli utenti e delle loro Associazioni, allo scopo di favorire la loro partecipazione al miglioramento della qualita' del servizio ed al rispetto dei diritti-obblighi derivanti dalla carta medesima. PRINCIPI FONDAMENTALI Il servizio idrico integrato e' gestito nel rispetto dei principi generali previsti dalla direttiva Eguaglianza ed imparzialita' di trattamento I gestori del servizio: - si ispirano ai principi di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione per gli stessi; - garantiscono la parita' di trattamento degli utenti a parita' di condizioni impiantistico-funzionali, nell'ambito di tutto il territorio di competenza. Continuita' Costituisce impegno prioritario dei gestori garantire un servizio continuo e regolare ed evitare eventuali disservizi o ridurne la durata. Qualora questi si dovessero verificare per guasti o manutenzioni necessarie al corretto funzionamento degli impianti utilizzati, il gestore si impegna ad attivare servizi sostitutivi di emergenza. Partecipazione L'utente ha diritto di richiedere ed ottenere dal gestore le informazioni che lo riguardano, puo' avanzare proposte, suggerimenti e inoltrare reclami. Per gli aspetti di relazione con l'utente, i gestori garantiscono la identificabilita' del personale e individuano i responsabili delle strutture. Cortesia I gestori si impegnano a curare in modo particolare il rispetto e la cortesia nei confronti dell'utente, fornendo ai dipendenti le opportune istruzioni. Efficacia ed efficienza I gestori perseguono l'obiettivo del progressivo, continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali piu' funzionali allo scopo. Chiarezza e comprensibilita' dei messaggi I gestori pongono la massima attenzione alla semplificazione del linguaggio utilizzato nei rapporti con l'utente. Condizioni principali di fornitura Le condizioni principali di fornitura del servizio (tra cui ad esempio entita' e tempi di applicazione degli interessi di mora) sono riportate in allegato alla carta come estratto/spiegazione del contratto di fornitura. STRUTTURA TIPO DELLA CARTA DEL SERVlZ10 IDRICO INTEGRATO Ogni carta dei servizi deve contenere un indice che permetta la facile consultazione da parte degli utenti. A titolo puramente esemplificativo, si propone la seguente struttura-tipo di indice delle carte: Sez. I Presentazione del soggetto erogatore e principi fondamentali Sez. II Informazioni sintetiche sulle strutture e i servizi forniti Sez. III Impegni e standard di qualita' e modalita' di verifica Sez. IV Procedure di reclamo e modalita' di rimborso e ristoro. In alternativa, i contenuti delle sezioni II e III possono essere articolati per aree tematiche. In ciascuna carta, inoltre, i soggetti erogatori provvedono a definire, nell'ambito degli aspetti di relazione e di comunicazione con l'utenza, precisi impegni in materia di: riconosabilita', presentabilita', comportamenti, modi e linguaggi del personale dipendente procedure di dialogo tra cliente ed azienda; procedure e casistiche per i rimborsi; copertura assicurativa per danni alle persone ed alle cose. Qualora il gestore operi su piu' servizi che possono presentare analogie gestionali e contrattuali con il servizio idrico integrato, puo' predisporre un'unica carta per piu' servizi; in tal caso, nel rispetto delle norme e delle specificita' di ciascun servizio, il gestore dovra' possibilmente adottare criteri omogenei per attivita' similari (tempi caratteristici criteri di accesso al servizio, procedure di reclamo, organi di tutela, ecc.), allo scopo di semplificare complessivamente il rapporto con l'utente. FATTORI E INDICATORI Dl QUALITA DEL SERVIZIO E STANDARD Per fattori di qualita' si intendono gli aspetti rilevanti per la percezione della qualita' del servizio da parte dell'utente. Gli indicatori di qualita' sono variabili quantitative o parametri qualitativi in grado di rappresentare adeguatamente, in corrispondenza di ciascun fattore di qualita', i livelli prestazionali di servizio erogato. L'individuazione di indicatori di qualita' costituisce il punto di partenza per avviare il processo di continua misurazione e migliora manto dei livelli di qualita' del servizio, intesa come capacita' di soddisfare le aspettative della clientela nel tempo. Lo standard (o livello di servizio promesso) e' il valore da prefissare, da parte del soggetto erogatore, in corrispondenza di ciascun indicatore di qualita'. Lo standard puo' essere: - formulato sulla base di indicatori quantitativi cioe' direttamente misurabili e puo' essere specifico o generale. E' specifico quando e' riferito alla singola prestazione resa ed e' espresso da una soglia minima o massima e puo' essere verificato dal singolo utente. A tale scopo, gli standard specifici devono essere adeguatamente comunicati all'utenza (Esempio di standard specifico: numero di giorni occorrente per l'attivazione della fornitura a decorrere dalla stipula del contratto). E' generale quando e' espresso da un valore medio riferito al complesso delle prestazioni relative al medesimo indicatore. (Esempio di standard generale: tempo medio di attesa agli sportelli). - formulato in maniera qualitativa, senza fare diretto riferimento a valori misurabili quantitativamente, ma esprimendo una garanzia rispetto a specifici aspetti del servizio. (Esempio: cortesia del personale). Lo standard ha, essenzialmente, due valenze: - costituisce un obiettivo dinamico prestabilito annualmente dal gestore, come concretizzazione visibile dei risultati del processo di miglioramento continuo della qualita' (v. Tit. II, paragrafo 1, comma 7, della direttiva); - costituisce un elemento di informazione trasparente nei confronti del cittadino/cliente/utente sul livello di qualita' del servizio garantito. L'adozione degli standard e accompagnata da una relazione illustrativa con i contenuti previsti dal titolo II, paragrafo 1, comma 3, della direttiva. Gli standard devono essere sottoposti a continuo monitoraggio. La funzione di verifica dei livelli di qualita' del servizio conseguiti e', in primo luogo, a carico del soggetto erogatore (monitoraggio interno), il quale deve rilevare il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati nell'ottica del processo di continuo miglioramento del servizio, ed utilizzare i dati provenienti dal monitoraggio delle prestazioni per definire un piano di miglioramento progressivo delle stesse. I risultati conseguiti (livelli di qualita' raggiunti), rispetto agli obiettivi, devono essere pubblicati periodicamente, affinche' gli utenti e gli organismi preposti al monitoraggio della qualita' del servizio possano verificare il grado di raggiungimento degli standard generali prefissati (monitoraggio esterno), ossia il livello di qualita' del servizio conseguito in rapporto a quanto promesso nella carta aziendale. Entro il 31 marzo di ciascun anno, i gestori sono tenuti a predisporre una relazione, da sottoporre al Comitato, sui risultati conseguiti nel precedente esercizio, con i contenuti previsti dal titolo II, paragrafo 5, comma 2, della direttiva. GLI ASPETTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Avvio del rapporto contrattuale (Scheda n. 1) I tempi di prestazioni indicati di seguito sono considerati al netto del tempo necessario al rilascio di autorizzazioni o permessi da parte di terzi, alla predisposizione di opere edili e di altri adempimenti a carico dell'utente. Nel caso in cui per cause di forza maggiore o imputabili a terzi, insorgano difficolta' rispettare le scadenze garantite o gia' comunicate, i gestori comunicano tempestivamente all'utente il nuovo termine ed il motivo del rinvio. Ove non diversamente specificato e se riferiti a date, i tempi devono essere espressi in giorni di calendario. Nelle rispettive carte, i gestori definiscono i seguenti fattori di qualita': Tempo di preventivazione E', per le diverse tipologie di utenza, il tempo massimo intercorrente tra la richiesta documentata dell'utente ed il momento in cui il preventivo e' a sua disposizione per le necessarie determinazioni. I tempi di preventivazione definito e' diverso a seconda della necessita' o meno del gestore di effettuare il sopralluogo. Situazioni piu' complesse in cui dovranno essere effettuati piu' sopralluoghi e/o posa di tubazioni stradali e/o si devono ricevere permessi di terzi, il gestore fornisce risposta scritta entro un termine piu' ampio precisando i tempi necessari per i successivi interventi. Tempo di esecuzione dellĂ´allacciamento di una nuova utenza idrica E' il tempo massimo tra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell'utente e la completa esecuzione di tutti i lavori necessari per l'attivazione della fornitura (con o senza l'installazione del contatore, a seconda della procedura adottata da Le aziende) che non necessiti di lavori di intervento, estensione o adeguamento sulla rete stradale. In tutti gli altri casi, il tempo di esecuzione dell'allacciamento e' comunicato di volta in volta all'utente dalle aziende sulla base dei tempi per la realizzazione dei lavori sulla rete. Tempo per l'attivazione e la riattivazione della fornitura idrica E' il tempo massimo intercorrente fra la data di definizione del contratto di fornitura e l'avvio della fornitura stessa nel caso di attivazione della fornitura, di riapertura del contatore senza modifica della sua portata o di riattivazione della fornitura nei casi di subentro. Tempo per la cessazione della fornitura E' il tempo massimo a disposizione del gestore per disattivare la fornitura idrica, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta dell'utente, salvo particolari esigenze dello stesso. Allaccio alla pubblica fognatura E' il tempo massimo tra la data di richiesta documentata da parte dell'utente e l'esecuzione dell'allaccio, nel rispetto delle disposizioni previste dai singoli regolamenti comunali, il cui stralcio dovra' essere riportato nelle singole carte. Accessibilita' al servizio (Scheda n. 2) Periodo di apertura al pubblico agli sportelli I gestori definiscono i giorni e le ore di apertura degli sportelli (dedicati o partecipati) al pubblico, presso i quali e possibile effettuare la stipula e la risoluzione dei contratti, assicurando orari compatibili con le esigenze diversificate dell'utenza. Dopo la realizzazione del servizio idrico integrato di ambito, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, i gestori assicurano orari di apertura non inferiore alle 8 ore giornaliere nell'intervallo 8.00 - 18.00 nei giorni feriali, e non inferiore alle 4 ore nell'intervallo 8.00 - 13,00 il sabato. Svolgimento di pratiche per via telefonica e/o per corrispondenza - servizio informazioni I gestori indicano quali pratiche possono essere espletate per via telefonica ed in quali giorni ed orari non che quelle che possono essere espletate per corrispondenza. Dopo la realizzazione del servizio idrico integrato di ambito, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, i gestori assicurano un servizio informazioni per via telefonica per un orario di almeno 10 ore al giorno nei giorni feriali e di 5 ore il sabato. Differenziazione delle forme e delle modalita' di pagamento I gestori indicano i giorni e le ore nelle quali e' possibile effettuare il pagamento delle bollette presso gli sportelli aziendali o secondo altre modalita' previste, il piu' possibile differenziate. Facilitazioni per utenti particolari Vengono indicate le possibilita' offerte dai gestori per facilitare l'accesso di alcune categorie di utenti (es. portatori di handicap) ai servizi, quali: - procedure e tempi di allacciamento, trasferimento, ripristino del servizio piu' rapidi rispetto a quelli espressi negli standard applicabili alla totalita' della clientela per portatori di handicap e per i cittadini segnalati dai servizi sociali del Comune di appartenenza; - facilitazioni di accesso ai servizi aziendali (rampe, servizi igienici, porte automatiche) per portatori di handicap; - percorsi preferenziali agli sportelli per portatori di handicap e per cittadini con malattie o condizioni fisiche per le quali sono controindicate attese. Rispetto degli appuntamenti concordati I gestori si impegnano a rispettare gli appuntamenti concordati con l'utente. Gli appuntamenti con gli utenti sono concordati, entro un periodo massimo differenziato in funzione della tipologia dell'intervento indicato, a partire dal giorno della richiesta, aumentabile per espressa richiesta dell'utente. Viene, altresi', indicata la fascia oraria massima di disponibilita' (che comunque non puo' essere superiore alle 4 ore) richiesta all'utente, da concordarsi anche in relazione alle esigenze di quest'ultimo. La percentuale annua degli appuntamenti rispettati sul totale degli appuntamenti concordati, (ad esclusione di quelli non rispettati per causa dell'utente), deve essere indicata nella relazione annuale ai Comitato. Tempi di attesa agli sportelli I gestori indicano i tempi medi e massimi di attesa agli sportelli, in funzione della tipologia di sportello. Risposta alle richieste senne dagli utenti I gestori indicano un tempo entro il quale si impegnano a rispondere alle richieste di informazioni pervenute per iscritto, che comunque deve essere inferiore a trenta giorni di calendario, decorrenti dall'arrivo della richiesta dell'utente (fa fede il timbro postale o la data di protocollo di arrivo al gestore) e puo' essere eccezionalmente anche il tempo di prima risposta. Tutta la corrispondenza dovra' riportare l'indicazione del refer0te dell'utente ed il numero telefonico interno. Risposta ai reclami scritti Vengono indicati i tempi entro i quali i gestori si impegnano a rispondere ai reclami, a seconda che la risposta stessa richieda o meno un sopralluogo (anche in questo caso fa fede la certificazione postale o la data di protocollo di arrivo ai gestore ed il tempo stesso non puo' superare i trenta giorni di calendario), nella forma piu' adeguata. Se la complessita' del reclamo non consente il rispetto del tempo di risposta prefissato, L'utente viene tempestivamente informato sullo stato d'avanzamento della pratica di reclamo e sulla fissazione di un nuovo termine. Gestione del rapporto contrattuale (Scheda n. 3) Fatturazione I gestori indicano, per ogni tipologia di utenza, la periodicita' della fatturazione, che deve avere cadenza almeno semestrale, le modalita' di rilevazione dei consumi e di svolgimento del procedimento di fatturazione. La lettura dei contatori deve essere effettuata alm0a due volte l'anno. E' assicurata all'utente almeno nei casi di collocazione in proprieta' privata del contatore, la possibilita' di auto lettura. Vengono altresi', indicate le modalita' con le quali l'utente puo' comunicare i propri consumi. Rettifiche di fatturazione Qualora nel processo di fatturazione vengano evidenzia ti errori in eccesso o in difetto, la individuazione e correzione degli stessi avviene d'ufficio, anche mediante l'esecuzione di verifiche e controlli presso il luogo di fornitura. Per i casi in cui l'errore yoga segnalato dall'utente, sono indicati i tempi massimi di rettifica della fatturazione riconosciuta errata dalle aziende decorrenti dalla data della comunicazione da parte dell'utente (fa fede il timbro postale o, in caso di presentazione direttamente agli uffici dell'azienda, la data di protocollo della comunicazione). Sono altresi' fissati i tempi massimi per la restituzione dei pagamenti in eccesso a partire dal momento in cui viene segnalato l'errore di fatturazione. La rettifica della fatturazione ed il relativo rimborso possono essere effettuati con la fattura successiva, salvo espressa diversa richiesta da parte dell'utente. In caso di morosita' e' prevista la sospensione del servizio. I gestori indicano i mezzi con i quali e' preavvisato l'utente di tale sospensione e le modalita' per evitare la sospensione stessa. Tale preavviso non potra' comunque essere inferiore a 20 giorni e dovra' essere accompagnato dal duplicato della fattura non pagata. I gestori comunicano le modalita' ed i tempi per il ripristino della fornitura, che dovra' avvenire entro due giorni lavorativi dal pagamento ovvero a seguito di intervento dell'Autorita' competente. In quest'ultimo caso, e' facolta' del gestore porre in atto mezzi di limitazione della portata e della pressione di fornitura, comunicati in forma scritta all'utente. I gestori individuano procedure specifiche per i casi di erronea azione per morosita'. In nessun caso e' addebitabile all'utente subentrante la morosita' pregressa. Verifica del contatore Vengono indicate le condizioni alle quali l'utente puo' richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore in contraddittorio con i tecnici del gestore. I gestori indicano il tempo massimo di intervento per la verifica del contatore, fissato a partire dalla segnalazione richiesta dall'utente, il quale ha facolta' di presenziare alla prova di verifica. Vengono, altresi' indicate le modalita' con le quali i gestori comunicano all'utente i risultati della verifica e quelle di ricostruzione dei consumi non correttamente misurati. Verifica del livello di pressione Vengono indicate le condizioni alle quali l'utente puo' richiedere la verifica del livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna. I gestori indicano il tempo massimo entro il quale provvedono ad effettuare tale verifica, a partire dalla richiesta dell'utente. Qualora sia necessaria la presenza dell'utente, tale tempo coincide invece con il periodo massimo entro il quale i gestori sono tenuti a concordare l'appuntamento con l'utente. Continuita' del servizio (Scheda n. 4) Continuita' e servizio di emergenza Il gestore fornisce un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. La mancanza del servizio puo' essere imputabile solo a eventi di forza maggiore, a guasti o a manutenzioni necessarie per il corretto funzionam0to degli impianti utilizzati e per la garanzia di qualita' e di sicurezza del servizio, fornendo adeguate e tempestive informazioni all'utenza. Comunque, il gestore si impegna qualora cio' si dovesse verificare a limitare al minimo necessario i tempi di disservizio, sempre compatibilmente con i problemi tecnici insorti. Qualora, per i motivi sopra esposti, si dovessero verificare carenze o sospensioni del servizio idropotabile per un tempo limite da indicare non superiore alle 48 ore, il gestore e tenuto ad attivare un servizio sostitutivo di emergenza, nel rispetto delle disposizioni della competente Autorita' sanitaria. Tempi di preavviso per interventi programmati Vengono indicate, con un periodo di tempo indicato dal gestore non inferiore a due giorni di anticipo, le modalita' di preavviso di lavori da effettuare sulla rete ove non sia possibile adottare accorgimenti per evitare sospensioni dell'erogazione del servizio. Durata delle sospensioni programmate I gestori indicano i tempi di durata massima delle interruzioni programmate, che comunque non devono essere superiori a 24 ore. Pronto intervento I gestori comunicano la disponibilita' di servizi di pronto intervento e relative modalita' di accesso in tutti i periodi dell'anno e del giorno. Vengono inoltre indicati sia per servizio di acquedotto che di fognatura: - il tempo massimo per primo intervento in caso di situazioni di pericolo, connesse anche al determinarsi di situazioni di qualita' dell'acqua nocive per la salute umana; - le prime indicazioni comportamentali fornite dai tecnici, nel caso di piu' segnalazioni contemporanee di pericolo e di un conseguente aumento del tempo di intervento; - il tempo massimo, dalla segnalazione, per primo intervento in caso di guasto del contatore o di altri apparecchi accessori di proprieta' del gestore installati fuori terra; - il tempo massimo, dalla segnalazione, per primo intervento in caso di guasto o occlusione di tubazione o canalizzazione interrata; - il tempo massimo per il ripristino del servizio interrotto a seguito di guasto; - il tempo massimo per avvio interventi di pulizia e spurgo a seguito di esondazioni e rigurgiti. Vene, altresi', indicato il numero telefonico, attraverso il quale l'utente puo' accedere al servizio. Crisi idrica da scarsita' In caso di scarsita', prevedibile o in atto, dovuta a fenomeni naturali o a fattori antropici comunque non dipendenti dall'attivita' di gestione, il gestore, con adeguato preavviso, deve informare l'utenza, proponendo all'Autorita' concedente le misure da adottare per coprire il periodo di crisi. Tali misure possono comprendere: - invito al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali; - utilizzo di risorse destinate ad altri usi; - limitazione dei consumi mediante riduzione della pressione in rete; - turnazione delle utenze. Servizio preventivo di ricerca programmata delle perdite Le aziende effettuano, secondo propri piani di intervento, un servizio di ricerca programmata delle perdite sulle reti di acqua potabile e reflua, indicando nella relazione annuale al Comitato i risultati della ricerca. INFORMAZIONE ALL'UTENZA Per garantire all'utente la costante informazione sulle procedure e sulle iniziative aziendali che possono interessarlo, i gestori definiscono gli strumenti da utilizzare. I gestori individuano, inoltre, idonee modalita' di comunicazione per informare gli utenti sui principali aspetti normativi, contrattuali e tariffari, e loro modificazioni, che caratterizzano la fornitura del servizio. In particolare, ciascun gestore: - assicura l'utente della corrispondenza dell'acqua erogata ai vigenti standard di legge; in particolare, e' tenuto a fornire, su richiesta di questo, i valori caratteristici indicativi dei seguenti parametri relativi all'acqua distribuita per ambiti il piu' possibile omogenei: - durezza totale in gradi idrotimetrici (F) ovvero in mg/l di Ca - concentrazione ioni idrogeno in unita e decimi di pH - residuo fisso a 180 C in mg/l - nitrati in mg/l di NO in base 3 - nitriti in mg/l di NO in base 2 - ammoniaca in mg/l di NH in base 4, - fluoro in micron/l di F - cloruri in mg/l di Cl - rende note agli utenti, tramite appositi opuscoli le condizioni di somministrazione del servizio e le regole del rapporto intercorrente fra le due parti: - informa sulle procedure di pagamento delle bollette sulle modalita' di lettura contatori, nonche' sulle agevolazioni esistenti per ogni eventuale iniziativa promozionale. Al fine di agevolare la pianificazione delle spese familiari il gestore informa annualmente e di volta in volta sul calendario delle scadenze delle bollette; - informa l'utenza circa il meccanismo di composizione e variazione della tariffa nonche' di ogni variazione della medesima e degli elementi che l'hanno determinata; - informa l'utenza circa l'andamento del servizio di fognatura e depurazione; in particolare e' tenuto a fornire informazioni in merito ai fattori di utili degli impianti di depurazione, ai limiti allo scarico, alle caratteristiche di qualita' degli effluenti depurati, alla qualita' e destinazione finale dei fanghi di depurazione; - informa l'utenza, su specifica richiesta, sugli effetti a carico del corpo idrico recettore determinato dagli effluenti depurati, anche in considerazione dei fattori di utilizzo degli impianti; - rende note, nei locali accessibili agli utenti o nelle comunicazioni periodiche, le procedure per la presentazione di eventuali reclami; - predispone procedure per la rilevazione e la segnalazione di consumi anomali onde suggerire agli utenti miglioramenti sull'utilizzo tecnico/contrattuale del servizio; - predispone servizi telefonici adatti a soddisfare le esigenze informative relativamente a tutto quanto attiene il rapporto commerciale (contratti, volture, informazioni, bollette, allacciamenti, ecc.); - assicura inoltre un servizio di informazioni relative al gestore ed alla generalita' dei servizi; - si impegna ad assicurare chiarezza e comprensibilita' di tutto cio' che viene segnalato all'utente adottando un linguaggio facile ed accessibile; - effettua periodici sondaggi per accertare l'efficacia delle informazioni e comunicazioni effettuate e per recepire eventuali ulteriori esigenze dell'utente in questo campo. I gestori, inoltre, si impegnano: - a curare la funzionalita' degli uffici per le relazioni con il pubblico, prevedendo, in particolare, l'accesso dell'utenza per via telefonica. - a riportare nella carta, in sintesi, le modalita' di accesso agli atti, in conformita' alle norme vigenti. I gestori, infine, rendono noti agli utenti i contenuti della relazione annuale sui risultati conseguiti nel precedente esercizio. LA TUTELA La gestione dei reclami I gestori definiscono, nelle carte aziendali, una procedura di reclamo. A tale scopo, si attengono alle segu0ti indicazioni: a) qualsiasi violazione dei principi indicati nella carta puo' essere segnalata al gestore dall'utente attraverso un reclamo in forma scritta o verbalmente di persona presso l'ufficio indicato dal gestore ed il cui indirizzo e numero telefonico e' riportato nei documenti contrattuali. Nel caso di reclamo fatto di persona, e' compito dell'addetto redigere verbale da far sottoscrivere all'utente; b) al momento della presentazione del reclamo, l'utente deve fornire tutti gli estremi in suo possesso (nome del funzionario che aveva seguito la pratica, eventuali fotocopie della medesima, ecc.) relativamente a quanto si ritiene oggetto di violazione affinche' l'ufficio stesso possa provvedere ad una ricostruzione dell'iter seguito; c) entro il termine di 30 giorni che decorrono dalla presentazione del reclamo sulla presunta violazione, d gestore riferisce all'utente l'esito degli accertamenti compiuti e si impegna anche a fornire i tempi entro i quali provvedera' alla rimozione delle irregolarita' riscontrate; d) semestralmente il gestore e' tenuto a riferire al Comitato circa il numero e il tipo di reclami ed il seguito dato ad essi; e) almeno una volta all'anno, d gestore predispone un resoconto, a disposizione degli utenti che ne fanno richiesta, contenente, oltre alle informazioni di cui al punto d), indici sui tassi di reclamo, confronto con i dati precedentemente riscontrati, eventuali suggerimenti e segnalazioni di disfunzioni; Per la definizione delle procedure di reclamo, puo' farsi riferimento alla norma UNI 10600; in particolare, il gestore deve prevedere una apposita funzione o procedura che garantisca lo svolgimento di tutta l'attivita' in materia di reclami, finalizzandola anche al miglioramento continuo della qualita' del servizio. Controlli esterni L'utente, nel caso di mancata o insufficiente risposta entro il termine previsto dal punto precedente, puo' rivolgere reclamo, con la relativa documentazione, al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, presso il Ministero dei Lavori pubblici. Il reclamo stesso e' invece rivolto all'organo di vigilanza o di garanzia a livello regionale o di ambito, qualora questo sia stato costituito, con atto notificato al pubblico, ai sensi dell'art. 21, comma. 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. L'utente, prima di attivare la procedura prevista dal comma precedente, puo' rivolgersi ad altri eventuali organi di tutela, indicati nella carta dei servizi nelle forme e nei modi dalla stessa previsti. VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL'UTENTE I gestori effettuano rilevazioni periodiche sul grado di soddisfazione dell'utenza, al fine di migliorare i livelli di qualita' del servizio erogato. I gestori indicano, inoltre, con quali mezzi gli utenti possono far pervenire i propri suggerimenti. Sulla base delle rilevazioni effettuate, i gestori si impegnano a pubblicare annualmente un rapporto sulla qualita' del servizio e sulla valutazione del grado di soddisfazione dell'utente ed a renderlo disponibile agli utenti e alle Associazioni dei consumatori. SERVIZI DI CONSULENZA AGLI UTENTI I gestori indicano i settori per i quali viene offerto agli utenti un servizio di consulenza e le modalita' di accesso al servizio. RIMBORSO PER IL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI I gestori individuano ed indicano gli standard specifici da assoggettare a rimborso, nel caso in cui la mancata o ritardata prestazione dipenda dal soggetto erogatore. I gestori riconoscono agli utenti che ne fanno richiesta, sulla base di documentazione comprovarlo il mancato rispetto di tali standard, un rimborso forfetario unico per ogni contratto d'utenza, la cui entita' deve essere preventivamente stabilita per ciascuno di essi e riportata nelle carte. Le richieste, corredate dalle informazioni e dei documenti che possano servire alle aziende per ricostruire ed accertare l'accaduto, sono inviate per iscritto all'indirizzo indicato entro trenta giorni dalla scadenza del termine garantito (fa fede la data di spedizione o del protocollo dei gestori in caso di recapito diretto). Riconosciuta la validita' della richiesta, i gestori accreditano l'importo sulla prima bolletta utile, o adottano altra forma di accredito ritenuta opportuna; in caso negativo ne danno comunicazione scritta e motivata all'utente. VALIDITA' DELLA CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Gli utenti sono portati a conoscenza di eventuali revisioni delle carte tramite gli strumenti informativi indicati al paragrafo Informazione all'utenza. Gli standard di continuita', regolarita' di erogazione e di tenmpestivita' del ripristino del servizio sono da considerarsi validi in condizioni normali di esercizio, con esclusione delle situazioni straordinarie dovute a eventi naturali eccezionali eventi causati da terzi, scioperi diretti o indiretti, atti dell'Autorita' pubblica. PRIMA ATTUAZIONE In attesa della realizzazione del servizio idrico integrato di ambito, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, i gestori che operano su singoli o multipli segmenti del ciclo integrato delle acque (acquedotto, fognatura e depurazione) provvedono in ogni caso alla predisposizione di carte dei servizi riferite ai singoli servizi gestiti, ricercando il massimo livello di coordinamento all'interno del ciclo.