(all. 3 - art. 1)
ALLEGATI ALLO SCHEMA GENERALE
 Livelli minimi dei servizi
 Il gestore si impegna ad assicurare alle utenze i livelli minimi  di
servizio  stabiliti  dal  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri 4 marzo 1996 emanato  d  sensi  dell'articolo  4,  comma  1,
lettera g), della legge n.36/94, entro i tempi indicati nel programma
di  interventi  di cui all'art. 11, comma 3, della stessa legge, resi
noti all'utenza.
 In particolare, si citano i seguenti livelli minimi.  per le  utenze
domestiche:
 a)  una dotazione pro-capite giornaliera alla consegna non inferiore
a 150 l/ab/giorno, intesa come volume attingibile  dall'utente  nelle
24 ore;
 b)  una  portata minima erogata al punto di consegna non inferiore a
0,10 l/s per ogni unita abitativa in  corrispondenza  con  il  carico
idraulico di cui alla successiva lettera c);
 c)  un  carico  idraulico  di  5  m,  misurato al punto di consegna,
relativo al solaio di copertura del  piano  abitabile  piu'  elevato.
Sono  ammesse  deroghe  in  casi  particolari  per i quali il gestore
dovra' dichiarare in contratto la quota minima piezometria che e'  in
grado di assicurare nel punto di consegna. Per tali casi, nonche' per
gli   edifici  aventi  altezza  maggiore  di  quella  prevista  dagli
strumenti urbanistici i sollevamenti eventualmente necessari  saranno
a carico degli utenti;
 d)  un  carico  massimo  riferito al punto di consegna rapportato al
piano stradale non superiore  a  70  m.,  salvo  indicazione  diversa
stabilita in sede di contratto di utenza.
 Per  le  utenze  civili non domestiche e per gli altri usi i livelli
minimi di cui alle lettere  a)  e  b)  sono  definiti  nel  contratto
d'utenza, mentre rimangono validi i livelli minimi di cui ape lettere
c) e d).
 Le  indicazioni  sul  contratto  di  fornitura  utenza,  di  livelli
piezometrici eccedenti rispetto ai limiti di cui ai precedenti  punti
c)  e  d),  vanno  previste  per  tutti i nuovi contratti stipulati a
decorrere dall'inizio di validita' delle rispettive "carte", nonche',
per i contratti stipulati in precedenza, in occasione di modifiche od
aggiornamenti contrattuali.
 Il gestore e' comunque tenuto  a  garantire  i  livelli  qualitativi
dettati dalla normativa vigente.
 L'azienda si impegna, inoltre, ad assicurare all'utenza piu' elevati
livelli  di  servizio rispetto a quelli minimi sulla scorta di quanto
stabilito nelle convenzioni fra Enti Locali e gestori.  L'azienda  si
impegna  ad  effettuare  indagini  a  campione al fine di valutare il
consenso o il dissenso e le aspettative  degli  utenti  sul  servizio
erogato e sui progetti in corso.
 L'azienda  si  impegna  ad  effettuare  gli  interventi in base alla
segnalazione  di  guasti  entro  i  tempi  che  sono   stabiliti   in
corrispondenza  ai livelli di guasto e di rischio descritti nei punti
successivi.
 Continuita' del servizio
 Il servizio dovra' essere effettuato con continuita' 24 ore su 24  e
in  ogni  giorno  dell'anno, salvo i casi di forza maggiore e durante
gli interventi di riparazione  o  di  manutenzione  programmata  come
sotto disciplinati.
 Il  gestore  deve  organizzarsi  per fronteggiare adeguatamente tali
situazioni assicurando in ogni caso  i  seguenti  livelli  minimi  di
servizi:
 -  reperibilita' 24 ore su 24 per recepire tempestivamente allarmi o
segnalazioni;
 - riparazione di guasti ordinari entro 12 ore dalla segnalazione per
gli impianti, entro 12 ore per le tubazioni sino a 300 mm  di  DN,  e
entro 24 ore per le tubazioni di diametro superiore;
 -  controllo  dell'evoluzione quantitativa e qualitativa delle fonti
di approvvigionamento;
 - adozione di un piano di gestione delle interruzioni  del  servizio
approvato  dal  soggetto  affidante,  che disciplina, tra l'altro, le
modalita'  di  informativa  agli  Enti   competenti   ed   all'utenza
interessata,  nonche'  l'assicurazione della fornitura alternativa di
una dotazione minima per il consumo alimentare.
 Crisi qualitativa
 Ove non sia  possibile  mantenere  i  livelli  qualitativi  entro  i
requisiti  previsti  dalla  legge,  il gestore puo' erogare acqua non
potabile purche' ne dia preventiva e  tempestiva  comunicazione  alle
autorita'  competenti  ed  all'utenza  e comunque subordinatamente al
nulla osta dell'Autorita' Sanitaria Locale.
 Il gestore comunica altresi' all'Ente, affidatario responsabile  del
coordinamento  individuato  ai  sensi dell'articolo 9, comma 3, della
legge n.36/94, nonche' alle Province e ai  Comuni  che  detengono  il
potere  di controllo sull'attivita' del gestore, le azioni intraprese
per superare la situazione di  crisi  ed  i  tempi  previsti  per  il
ripristino  della  normalita',  ai  fini dell'esercizio dei poteri di
controllo e dell'adozione di eventuali misure alternative.
 Segnalazioni guasti
 Il servizio telefonico per la raccolta delle segnalazioni di  guasto
deve essere assicurato 24 ore su 24 ogni giorno dell'anno.
 Servizio informazioni
 Il  gestore assicura un servizio informazioni per via telefonica con
operatore per un orario di almeno 10 ore al giorno nei giorni feriali
e di 5 il sabato.
 Il servizio pub  essere  integrato  con  un  servizio  telefonico  a
risposta  automatica,  pur  che  sia consentito all'utente il ricorso
all'operatore.
 Accesso agli sportelli
 Gli sportelli del gestore debbono essere  adeguatamente  distribuiti
in  relazione  alle esigenze dell'utenza nel territorio.  Deve essere
assicurato  un  orario  di  apertura  non  inferiore   alle   8   ore
giornaliere,  nell'intervallo  8,00  - 18,00 nei giorni feriali e non
inferiore alle 4 ore nell'intervallo 8,00 - 13,00 il sabato.
 Pagamenti
 Per il pagamento delle bollette deve essere garantito il pagamento a
mezzo:
 - contanti;
 - assegni circolari o bancari,
 - carta bancaria o carta di credito;
 - domicili azione bancaria;
 - conto corrente postale.
 Per   il  pagamento  desti  oneri  di  contratto  o  di  prestazioni
accessorie deve essere consentito il pagamento anche a mezzo bonifico
bancario.
 Il gestore, previa diffida a norma di legge,  sospende  l'erogazione
in  caso  di  morosita'  dell'utente  e  la riprende entro due giorni
lavorativi   dal   pagamento   ovvero   a   seguito   di   intervento
dell'autorita' competente.
 Informazione agli utenti
 Il   gestore  rende  pubblici  periodicamente,  con  cadenza  almeno
semestrale, i principali dati quali-quantitativi relativi ad servizio
erogato.
 Reclami
 Il gestore assicura, in tempi da definire in  convenzione,  risposta
scritta ai reclami degli utenti pervenuti per iscritto.
 Penali
 La  convenzione  prevede i criteri per la determinazione di penali o
rimborsi all'utente da parte del gestore per i disservizi  imputabili
a quest'ultimo.
 Lettura e fatturazione
 La  lettura  dei  contatori e' effettuata almeno due volte all'anno,
prima e dopo il periodo estivo o di massimo consumo.
 La scadenza di fatturazione non puo' essere superiore al semestre.
 E' assicurata all'utente la possibilita' di auto lettura.
 Sistema di Qualita'
 Il soggetto gestore deve  adottare  un  Sistema  di  Qualita  quando
l'utenza  servita  superi  i 100.000 abitanti.   Il Sistema, allegato
alla Convenzione, e' redatto conformemente alle norme della serie UNI
29000, relativamente a tutte  le  fasi  -  dalla  progettazione  alla
gestione  delle  utenze  -  e  a  tutte  le  componenti  materiali  e
immateriali del servizio.
 Il  Sistema  di  Quadita'  deve  essere  dotato  di  un   inventario
informatizzato delle componenti fisiche del sistema, appoggiato ad un
idoneo Sistema Informativo Territoriale, e atto a consentire nel modo
piu'  efficace le manovre sul sistema, gli interventi di riparazione,
la  manutenzione  programmata  e  l'aggiornamento  della   situazione
patrimoniale dei cespiti.
 Il  sistema  di  Qualita'  deve  inoltre  comprendere  un  piano  di
manutenzione programmata e di rinnovi tali da garantire  il  continuo
mantenimento in efficienza del sistema affidato al gestore.
 Ulteriori impegni dei gestori
 Il gestore si impegna ad assicurare il rispetto di tutte le norme di
legge  vigenti  in  materia  di  acque potabili e reflue ed i livelli
minimi di sicurezza e qualita' stabiliti dal decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 emanato ai sensi dell'art. 4,
comma 1, lettera g) della legge n. 36/94.
 In particolare. sono garantiti i seguenti servizi:
 -  servizio di controllo interno dell'acqua potabile distribuita per
il quale il gestore deve mettere in opera dispositivi di controllo in
rete; i prelievi e le analisi di laboratorio  debbono  garantire,  al
punto  di consegna all'utente, il rispetto dei limiti minimi indicati
dalle vigenti disposizioni di legge;
 - servizio di controllo interno sulle acque immesse nella fognatura,
con  prelievi  e  analisi  di  laboratorio  verificando  altresi'  la
compatibilita' tecnica degli scarichi con la capacita del sistema;
 -  servizio  di  controllo  interno  della  qualita' degli affluenti
all'impianto di depurazione  nonche'  dei  reflui  della  depurazione
attraverso prelievi e analisi di laboratorio.
 I  gestori  indicano nella relazione annuale al Comitato l'entita' e
la tipologia dei controlli effettuati.
 In tale relazione, il gestore fornisce informazioni in  merito  alle
problematiche  ambientali  affrontate  durante  l'esercizio  annuale,
comprensive dell'impatto ambientale prodotto dalle infrastrutture  di
approvvigionamento, trattamento, colletta mento e depurazione e delle
misure adottate per mitigare gli effetti negativi per l'ambiente.