Art. 2.
  Gli  articoli  da 202  a  209  sono  sostituiti dai  seguenti,  con
conseguente scorrimento nella numerazione degli articoli successivi:
              Scuola di specializzazione in nefrologia
  Art.  202  (Istituzione,  finalita',  titolo  conseguibile).  -  E'
istituita la scuola di specializzazione in nefrologia.
  Il corpo docente  della scuola deve prevedere  almeno un professore
universitario di nefrologia.  La direzione della scuola  spetta ad un
professore universitario  di nefrologia, di  ruolo o fuori  ruolo, di
prima o, in mancanza, di seconda fascia.
  La  scuola  ha   lo  scopo  di  formare   specialisti  nel  settore
professionale  della nefrologia,  comprensiva degli  aspetti connessi
alla terapia sostitutiva della funzione renale.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.
  Conseguito il  titolo di  specialista, e' possibile  frequentare la
scuola  per  un  ulteriore  anno di  perfezionamento,  indirizzato  a
settori subspecialistici.
  La scuola puo' anche organizzare corsi di aggiornamento, ai sensi e
con le modalita' previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali
corsi  si applicano  le norme  attuative della  direttiva CEE  92/98,
recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.
  Art. 203 (Organizzazione,  durata, norme d'accesso). -  Il corso di
specializzazione  ha la  durata di  5 anni,  con sede  amministrativa
presso il dipartimento di medicina sperimentale e applicata.
  Ciascun anno di corso prevede  indicativamente 300 ore di didattica
formale e seminariale  ed inoltre attivita' di  tirocinio guidate, da
effettuare  frequentando  strutture   nefrologiche  universitarie  ed
ospedaliere sino  a raggiungere  l'orario annuo  complessivo previsto
per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario
nazionale.
  Ai  sensi della  normativa  generale,  concorrono al  funzionamento
della scuola  le strutture  della facolta'  di medicina  e chirurgia,
quelle del dipartimento di medicina  sperimentale e applicata e della
cattedra di nefrologia, quelle  del S.S.N. individuate nei protocolli
diintesa  di cui  all'art.  6 del  decreto  legislativo n.  502/1992e
dotate  dei requisiti  di idoneita'  di  cui all'art.  7 del  decreto
legislativo  n.  257/1991,  ed il  relativo  personale  universitario
appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A
e quello dirigente del S.S.N.  delle corrispondenti aree funzionali e
discipline.
  Le  strutture ospedaliere  convenzionabili  debbono rispondere  nel
loro  insieme   a  requisiti  di  idoneita'   per  disponibilita'  di
attrezzature  e dotazioni  strumentali, per  tipologie dei  servizi e
delle prestazioni  eseguite, secondo  gli standards stabiliti  con le
procedure di cui all'art. 7 del  decreto legislativo n. 257/1991 e al
decreto ministeriale 17 dicembre 1997.
  Rispondono  automaticamente  a  tali   requisiti  gli  istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti
con quello proprio della scuola di specializzazione.
  Le  predette strutture  non  universitarie sono  individuate con  i
protocolli di intesa di cui allo  stesso art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  La didattica  formale viene  svolta nelle  strutture universitarie.
L'addestramento pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita
dalla normativa comunitaria, avviene nelle strutture universitarie ed
in quelle ospedaliere convenzionate. Al  fine di garantire un congruo
addestramento  in   tutti  i  campi  della   nefrologia  clinica,  la
formazione  dello studente  potra'  compiersi anche  in  piu' di  una
struttura,   secondo   i  piani   di   studio   e  di   addestramento
professionalizzante previsti nei due successivi articoli.
  Tenendo presenti  i criteri generali per  la regolamentazione degli
accessi, di cui al comma 4 dell'art.  9 della legge n. 341/1990 ed in
base alle risorse  ed alle strutture ed  attrezzature disponibili, la
scuola  e'  in grado  di  accettare  un  numero massimo  di  iscritti
determinato  in 6  per ciascun  anno di  corso, per  un totale  di 30
specializzandi.
  Il   numero  effettivo   degli   iscritti   e'  determinato   dalla
programmazione  nazionale, stabilita  di  concerto  tra il  Ministero
della  sanita'  ed  il  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, e  dalla successiva ripartizione dei posti
tra le  universita'. Il numero  degli iscritti a ciascuna  scuola non
puo' superare quello totale previsto nello statuto.
  Sono  ammessi al  concorso  per ottenere  l'iscrizione alla  scuola
coloro che  siano in possesso  della laurea in medicina  e chirurgia.
Sono altresi'  ammessi al  concorso coloro che  siano in  possesso di
titolo di  studio conseguito presso universita'  straniere e ritenuto
equipollente dalle autorita' accademiche italiane.
  L'abilitazione  alla professione  di  medico  chirurgo deve  essere
conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno.
  Il concorso e' effettuato mediante  prove e valutazione dei titoli.
Il punteggio finale massimo di 100 punti e' cosi' suddiviso:
  a) 50  punti da  prova scritta  con quiz a  risposta multipla  + 10
punti da prova orale;
  b) 20  punti dalla media  di 5  esami propedeutici e/o  inerenti la
specialita', stabiliti con delibera del consiglio di facolta';
  d) 10 punti  per internato universitario coerente con  la scuola di
specializzazione su delibera del consiglio della scuola.
  La  commissione  del concorso  sara'  formata  dal direttore  della
scuola e da 4 docenti nominati dal preside di facolta'.
  Art. 204 (Piani di  studio e di addestramento professionalizzante).
- Il consiglio  della scuola stabilisce l'articolazione  del corso di
specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei
presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati.
  Il consiglio stabilisce pertanto:
  a)  le opportune  attivita'  didattiche, comprese  le attivita'  di
laboratorio, pratiche e di tirocinio;
  b) la  suddivisione nei periodi temporali  dell'attivita' didattica
teorica e  seminariale, e  la sede di  quella di  tirocinio, compreso
quello   relativo  all'area   specialistica   comune  a   specialita'
propedeutiche o affini.
  Il  piano  di  studi  e  di  addestramento  professionalizzante  e'
determinato dal  consiglio della  scuola, sulla base  degli obiettivi
generali  e  di  quelli  da raggiungere  nelle  diverse  aree,  degli
obiettivi specifici e dei relativi settori scientificodisciplinari.
  Costituiscono aree obbligatorie  (propedeutiche, di approfondimento
scientificoculturale,  di professionalizzazione)  quelle relative  ai
settori seguenti:
   E13X Biologia applicata;
   E05A Biochimica;
   E06A Fisiologia umana;
   F04A Patologia generale;
   E07X Farmacologia;
   F07A Anatomia patologica;
   F07A Medicina interna;
   F18X Diagnostica per immagini e radioterapia;
   F10X Urologia;
   F19A Pediatria generale e specialistica.
  Nei primi  due anni di  formazione lo specializzando  deve dedicare
almeno  il  50% del  tempo  della  sua  attivita' di  tirocinio  alla
formazione professionale nei settori  della medicina interna generale
e specialistica (F07).
  In ottemperanza  al decreto interministeriale 21  febbraio 1997, le
attivita' teorico pratiche relative al settore F18X - Diagnostica per
immagini   e   radioterapia   comprenderanno  anche   le   conoscenze
radioprotezionistiche  che possano  riguardare  lo svolgimento  delle
attivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico.
  Il piano dettagliato delle attivita' formative dell'intero corso di
formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, e' deliberato
dal  consiglio della  scuola e  reso pubblico  nel manifesto  annuale
degli studi.
  Art.  205 (Programmazione  annuale  delle attivita'  e verifica  di
tirocinio). - All'inizio di ciascun  anno di corso il consiglio della
scuola programma  le attivita' comuni per  gli specializzandi, quelle
specifiche relative  al tirocinio  e concorda con  gli specializzandi
stessi  la  scelta  di   eventuali  aree  elettive  d'approfondimento
opzionale,  pari  a  non  oltre  il  25%  dell'orario  annuo,  e  che
costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.
  Il tirocinio  e' svolto nelle  strutture universitarie e  in quelle
ospedaliere  idonee convenzionate.  Lo svolgimento  dell'attivita' di
tirocinio e l'esito positivo del  medesimo sono attestati dai docenti
ai quali sia affidata la responsabilita' didattica, in servizio nelle
strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.
  Ai fini  dell'attestazione di  frequenza il consiglio  della scuola
potra'  riconoscere  utile,  sulla  base  di  idonea  documentazione,
l'attivita'   svolta  all'estero   in   strutture  universitarie   ed
extrauniversitarie  coerenti  con le  finalita'  della  scuola e  per
periodi non superiori ad un anno.
  Per tutta  la durata della  scuola gli specializzandi  sono guidati
nel  loro  percorso formativo  da  tutori  designati annualmente  dal
consiglio della scuola.
  Art.  206  (Esame  di  diploma).  -  L'esame  finale  consta  nella
presentazione  di un  elaborato scritto  su di  una tematica  clinica
assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso.
  La commissione finale e' nominata dal rettore di questa Universita'
secondo la vigente normativa.
  Lo specializzando,  per essere  ammesso all'esame finale  deve aver
superato  gli esami  annuali  ed  i tirocini  ed  aver condotto,  con
progressiva  assunzione  di   autonomia  professionale,  atti  medici
specialistici  stabiliti  secondo  uno standard  nazionale  specifico
della  scuola,  volto ad  assicurare  il  conseguimento di  capacita'
professionali adeguate agli standards europei.
  Art. 207  (Norme finali).  - Le  tabelle riguardanti  gli standards
nazionali (sugli  obiettivi formativi e relativi  settori scientifico
disciplinari    di    pertinenza,   sull'attivita'    minima    dello
specializzando  per adire  l'esame  finale,  nonche' sulle  strutture
minime necessarie  per le  istituzioni convenzionabili)  sono fissate
con  le  procedure di  cui  all'art.  7  del decreto  legislativo  n.
257/1991. Gli  aggiornamenti periodici sono disposti  con le medesime
procedure,   sentiti  i   direttori   delle   specifiche  scuole   di
specializzazione.
Tabella  A  - Aree  di addestramento  professionalizzante e  relativi
settori scientificodisciplinari.
A. Area propedeutica.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve  apprendere   le  conoscenze
fondamentali  di  anatomofisiologia  renale,  biochimica  e  genetica
pertinenti alla nefrologia allo scopo di stabilire le basi biologiche
per l'apprendimento  delle tecniche  di laboratorio, della  clinica e
della terapia.
  Settori:
   E09A Anatomia;
   E09B Istologia;
   E05A Biochimica;
   E06A Fisiologia umana;
   F03X Genetica medica;
   F07F Nefrologia.
B. Area di fisiopatologia nefrologica.
  Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei
meccanismi eziopatogenici che determinano  lo sviluppo delle malattie
renali.
  Settori:
   E13X Biologia applicata;
   F03X Genetica medica;
   F04A Patologia generale;
   F04B Patologia clinica;
   F07A Medicina interna;
   F07F Nefrologia.
C. Area di laboratorio e diagnostica nefrologica.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze  teoriche e  tecniche in  tutti i  settori di  laboratorio
applicati  alla nefrologia,  comprese citomorfologia,  istopatologia,
immunopatologia e diagnostica per immagini.
  Settori:
   F04B Patologia clinica;
   F06A Anatomia patologica;
   F07A Medicina interna;
   F07F Nefrologia;
   F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.
D. Area di nefrologia clinica.
  Obiettivo:  lo   specializzando  deve  acquisire   le  fondamentali
conoscenze  teoriche   e  tecniche  necessarie  per   la  valutazione
epidemiologica  e  per  la  prevenzione,  diagnosi  e  terapia  delle
malattie  del rene,  dei  disordini del  metabolismo elettrolitico  e
dell'equilibrio  acido  base,  e  dell'ipertensione  arteriosa.  Deve
infine saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme
di buona pratica clinica.
  Settori:
   F07F Nefrologia;
   F07A Medicina interna;
   E07X Farmacologia;
   F05X Microbiologia e microbiologia clinica;
   F18X Diagnostica per immagini e radioterapia;
   F01X Statistica medica;
   F10X Urologia;
   F19A Pediatria generale e specialistica;
   F04A Patologia generale.
E. Area di terapia sostitutiva della funzione renale.
  Obiettivo: lo specializzando deve  acquisire le conoscenze teoriche
e  la   pratica  clinica  correlate  con   l'emodialisi,  la  dialisi
peritoneale e il trapianto di rene.
  Settori:
   F07F Nefrologia;
   F08A Chirurgia generale.
F. Area dell'emergenza nefrologica.
  Obiettivi: lo specializzando deve  acquisire le conoscenze teoriche
e la pratica  clinica necessarie a prevenire,  riconoscere e trattare
le  principali patologie  che costituiscono  condizioni di  emergenza
nefrologica.
  Settori:
   F07F Nefrologia;
   F07C Medicina interna;
   F21X Anestesiologia.
Tabella  B - Standards necessari alle strutture non universitarie per
contribuire alla  formazione specialistica  mediante convenzionamento
con l'Universita' per la scuola di specializzazione in nefrologia.
  Il  presidio  ospedaliero non  universitario  deve  avere, oltre  a
strutture  didattiche e  di aggiornamento  generali, una  qualificata
specifica attivita' media annuale, dimostrata per almeno un triennio,
tale  da   garantire  allo  specializzando  il   conseguimento  degli
obiettivi  formativi assegnatigli  riguardo al  periodo di  frequenza
della struttura medesima.
  Tali attivita' sono:
  a)  attivita'  ambulatoriale  e  di day  hospital  per  almeno  300
pazienti annui, anche con specifica attivita' per pazienti in dialisi
peritoneale ambulatoriale continua e trapianti;
  b) attivita' di degenza per almeno 200 ricoveri annui per patologia
nefrologica;
  c) attivita'  diagnostica di  istopatologia renale  comprendente il
prelievo bioptico percutaneo e la lettura diagnostica delle biopsie;
  d) attivita' di terapia sostitutiva  acuta e cronica della funzione
renale, con almeno 8 posti dialisi.
  TabellaC     -     Standard    complessivo     di     addestramento
professionalizzante.
  Lo specializzando  per essere  ammesso all'esame finale  di diploma
deve:
  1) aver  eseguito personalmente  almeno 10  biopsie renali  ed aver
partecipato  alla  fase  di  definizione diagnostica  di  almeno  100
pazienti;
  2)  aver  eseguito  personalmente almeno  15  procedure  dialitiche
d'urgenza;
  3)  saper  gestire   le  metodiche  di  emodialisi   e  di  dialisi
peritoneale,  partecipando attivamente  ad almeno  10 interventi  per
allestimento  di fistola  arterovenosa e  ad almeno  5 interventi  di
impianto di catetere peritoneale;
  4) saper  impostare una corretta  diagnosi di nefropatia e  la piu'
adeguata  terapia  per  pazienti con  malattie  renali,  ipertensione
arteriosa,   alterazioni   del    metabolismo   idroelettrolitico   e
dell'equilibrio  acidobase, insufficienza  renale,  con trapianto  di
rene.
  Con riferimento al punto 4  dell'art. 1, costituiscono attivita' di
perfezionamento   opzionali  (obbligatorie   almeno  due   sulle  tre
previste):
    a) immunopatologia e morfologia delle nefropatie:
  aver acquisito  conoscenze teoriche ed esperienza  pratica relative
alla diagnosi immunologica diretta  e morfologica (microscopia ottica
ed elettronica) delle principali nefropatie;
  aver   acquisito  esperienza   pratica  di   terapia  con   farmaci
immunodepressivi e con plasmaferesi;
    b) terapia sostitutiva della funzione renale:
  aver acquisito  conoscenze teoriche ed esperienza  pratica dei vari
tipi di dialisi extracorporea e di dialisi peritoneale;
  saper impostare al piu' corretto trattamento dialitico per pazienti
con insufficienza renale acuta e cronica;
    c) clinica e terapia del trapianto di rene:
  aver   acquisito  le   conoscenze  teoriche   dell'immunologia  dei
trapianti;
  aver acquisito esperienza pratica  sulla selezione dei candidati al
trapianto di rene e sulle principali terapie antirigetto;
  saper gestire correttamente  l'attivita' ambulatoriale per pazienti
trapiantati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Brescia, 22 aprile 1999
                                                    Il rettore: Preti