IL DIRIGENTE
capo  della sezione  amministrativa del  Comitato nazionale  per la
  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
  indicazioni  geografiche tipiche  dei vini e responsabile  del
  procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visti  i  decreti di  attuazione,  finora  emanati, della  predetta
legge;
  Vista la legge  16 giugno 1998, n. 193 recante  modifica all'art. 7
della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Vista  la  domanda  intesa  ad  ottenere  il  riconoscimento  della
denominazione  di origine  controllata  "Capalbio", presentata  dalla
Federazione provinciale Coldiretti  di Grosseto, dalla Confederazione
italiana  agricoltori  di  Grosseto e  dalla  Confagricoltura  unione
provinciale     agricoltori     di    Grosseto,     fatta     propria
dall'amministrazione provinciale  di Grosseto e corredata  dal parere
della regione Toscana;
  Visti il parere  favorevole del Comitato nazionale per  la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini  sulla  sopra  indicata domanda  e  la
proposta  del   relativo  disciplinare  di  produzione   dei  vini  a
denominazione  di origine  controllata  "Capalbio", pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1999;
  Ritenuto  pertanto necessario  doversi procedere  al riconoscimento
della   denominazione    di   origine   controllata    "Capalbio"   e
all'approvazione del relativo disciplinare  di produzione dei vini in
argomento,  in  conformita'  al   parere  espresso  e  alla  proposta
formulata dal sopracitato Comitato;
  Considerato che  1'art. 4 del  regolamento 20 aprile 1994,  n. 348,
concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di
origine e l'approvazione dei  disciplinari di produzione, prevede che
i  disciplinari di  produzione vengano  approvati e  riconosciuti con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta la denominazione  di origine controllata "Capalbio"
ed e' approvato,  nel testo annesso al presente  decreto, il relativo
disciplinare di produzione.
  La denominazione di origine  controllata "Capalbio" e' riservata ai
vini che  rispondono alle  condizioni ed  ai requisiti  stabiliti nel
disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le
cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1999.