Art. 2.
  I  soggetti  che intendono  porre  in  commercio, a  partire  dalla
vendemmia 1999,  i vini con  la denominazione di  origine controllata
"Capalbio",  sono tenuti  ad  effettuare la  denuncia dei  rispettivi
terreni vitati, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge
10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti
ed alla denuncia delle uve.