Art. 3.
  I  vigneti denunciati  ai sensi  del  precedente art.  2, solo  per
l'annata  1999,   possono  essere  iscritti  a   titolo  provvisorio,
nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
se, a giudizio degli organi  tecnici della regione Toscana, risultino
sufficientemente   documentati,   pur   non  essendo   ancora   stati
effettuati, per impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita'
previsti dalla normativa vigente.