Art. 5.
  Chiunque produce,  vende, pone  in vendita o  comunque distribuisce
per  il consumo  vini  con la  denominazione  di origine  controllata
"Capalbio"  e'  tenuto,  a   norma  di  legge,  all'osservanza  delle
condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 maggio 1999
                                                Il dirigente: Camilla