(all. 1 - art. 1)
                                                              Annesso
                 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
               A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
                             "CAPALBIO"
                               Art. 1.
  La denominazione di origine  controllata "Capalbio" e' riservata ai
vini che  rispondono alle  condizioni ed  ai requisiti  stabiliti dal
presente disciplinare di produzione  per le seguenti tipologie: rosso
(anche   nella  tipologia   riserva),  bianco,   rosato,  Vermentino,
Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Vin Santo.
                               Art. 2.
  I vini di cui all'art. 1  devono essere ottenuti dalle uve prodotte
dai vigneti  aventi, nell'ambito aziendale, la  seguente composizione
ampelografica:
   "Capalbio" rosso, rosato e rosso riserva:
    Sangiovese minimo 50%.
  Per il complessivo  rimanente possono concorrere uve  a bacca nera,
non  aromatiche, ottenute  da  vitigni  raccomandati e/o  autorizzati
nella provincia di Grosseto.
   "Capalbio" bianco e Vin Santo:
    Trebbiano Toscano minimo 50%.
  Per il complessivo rimanente possono concorrere alla produzione uve
a bacca bianca, non aromatiche, ottenute dai vitigni raccomandati e/o
autorizzati nella provincia di Grosseto.
   "Capalbio" Vermentino:
  il vino deve  essere ottenuto da uve prodotte  dai vigneti composti
dal vitigno Vermentino per almeno l'85%.
  Possono  concorrere  alla produzione  di  detto  vino, fino  ad  un
massimo del 15%, le uve a  bacca bianca, non aromatiche, ottenute dai
vitigni raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Grosseto.
   "Capalbio" Sangiovese:
  il vino deve  essere ottenuto da uve prodotte  dai vigneti composti
dal vitigno Sangiovese per almeno l'85%.
  Possono  concorrere  alla produzione  di  detto  vino, fino  ad  un
massimo del  15%, le uve  a bacca  nera, non aromatiche,  ottenute da
vitigni raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Grosseto.
   "Capalbio" Cabernet Sauvignon:
  il vino deve  essere ottenuto da uve prodotte  dai vigneti composti
dal vitigno Cabernet Sauvignon per almeno l'85%.
  Possono  concorrere  alla produzione  di  detto  vino, fino  ad  un
massimo del  15%, le uve  a bacca  nera, non aromatiche,  ottenute da
vitigni raccomandati e/o autorizzati nella provincia di Grosseto.
                               Art. 3.
  La zona  di produzione delle  uve atte  alla produzione dei  vini a
denominazione di  origine controllata  "Capalbio", ricade  nella zona
collinare e pedecollinare dell'area sud della provincia di Grosseto e
comprende parte dei territori  amministrativi dei comuni di Capalbio,
Manciano, Magliano e Orbetello.
  La linea  di delimitazione  inizia a Sud  dal punto  d'incontro del
confine comunale del comune di Capalbio con la ferrovia Grosseto-Roma
e risale (in  senso anti orario) ad  Est e quindi a  Nord lungo detto
confine comunale, entra poi nel comune di Manciano seguendo la strada
di bonifica n. 28 fino  ad immettersi, in localita' Sgrillozzo, sulla
strada statale  n. 74, che  percorre fino  alla curva di  casa Poggio
Lepraio; prosegue poi con la strada  di bonifica n. 19, che passa per
Casalnuovo e casa  Pinzuto e quindi con la strada  di bonifica n. 17,
passante per casa del Lasco fino  al fiume Albegna. Da qui il confine
segue il  corso del  fiume Albegna fino  al guado  della Marianaccia,
deviando ad Ovest, entra nel  comune di Magliano in Toscana, percorre
la strada di Colle Lupo fino al Molino Vecchio, risale a Nord-Est per
la strada  di S.  Andrea al  Civilesco, discende  verso Sud  lungo la
strada Magliano  in Toscana-Barca  del Grazi, devia  ad Ovest  per la
strada dell'Osa  e prosegue lungo  il limite comunale di  Magliano in
Toscana fino  ad incontrare la ferrovia  Grosseto-Roma in prossimita'
della Fattoria del Collecchio, segue detta ferrovia verso Sud fino ad
incontrare la SP  81 in prossimita' del fiume Osa  e la percorre sino
ad oltrepassare il podere n. 39 e devia a Sud-Est lungo la strada che
porta  a S.  Donato centro.  Aggira parte  del centro  in senso  anti
orario  e  prosegue  in  direzione  Sud-Ovest  lungo  la  strada  che
costeggia i poderi n.  23, n. 24 e n. 20 e si  immette sulla SP 56 in
prossimita' del  podere n. 26  passando per  S. Donato e  la percorre
sino al ponte sul fiume Albegna in prossimita' della Barca del Grazi;
segue quindi il  corso del fiume risalendolo fino  al centro agricolo
dell'Alberone,  scende verso  Sud lungo  la strada  interpoderale che
conduce alla SS 74 maremmana, si immette su di essa dirigendosi verso
la  costa   tirrenica  fino   ad  incrociare  la   linea  ferroviaria
Grosseto-Roma che percorre sino al punto di partenza.
                               Art. 4.
  Le  condizioni ambientali  e colturali  dei vigneti  destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Capalbio"
devono  essere quelle  tradizionali  della zona  e  comunque tali  da
conferire alle uve ed ai  vini derivati le specifiche caratteristiche
di  qualita'. Sono  esclusi  i  vigneti di  fondo  valle, in  argille
plioceniche,  in zone  golenali o  comunque  in terreni  umidi o  che
difettano di adeguata sistemazione idraulicoagraria. Sono pertanto da
considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art.
15  della  legge 10  febbraio  1992,  n.  164, unicamente  i  vigneti
compresi nella fascia collinare e pedecollinare.
  Per i  nuovi impianti ed i  reimpianti la densita' media  dei ceppi
non puo' essere inferiore a 3.300 piante per ettaro.
  Le uve provenienti da vigneti iscritti all'albo della denominazione
di  origine  controllata  "Capalbio" possono  essere  destinate  alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Capalbio"
Vin  Santo,   qualora  i  produttori  interessati   optino  per  tale
rivendicazioni  in sede  di  denuncia annuale  delle  uve fatta  alla
competente camera di commercio.
  I  sesti di  impianto,  le  forme di  allevamento  e  i sistemi  di
potatura  devono essere  quelle  tradizionali  della zona  (spalliera
semplice e cordone  speronato) e, comunque, atte a  non modificare le
caratteristiche  delle uve  e  del  vino. I  sesti  di impianto  sono
adeguati alle forme di allevamento.  La regione puo' consentire altre
forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei
vigneti  senza  determinare  effetti negativi  sulle  caratteristiche
delle uve.
  E' vietata  ogni pratica di forzatura.  E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
  La produzione  massima di uva  ad ettaro e il  titolo alcolometrico
volumico minimo naturale sono le seguenti:
                                              Titolo alcolometrico
  Tipologia               Produzione           volumico naturale
                           uva T./Ha            minimo % vol.
    ____                    ____                    ____
Rosso . . . . . . . . . .   11,0                  10,50% vol.
Rosso Riserva . . . . . .   11,0                  11,50% vol.
Sangiovese  . . . . . . .   11,0                  11,50% vol.
Cabernet Sauvignon  . . .   11,0                  11,50% vol.
Rosato  . . . . . . . . .   11,0                  11,00% vol.
Bianco  . . . . . . . . .   11,5                  10,00% vol.
VinSanto (prima . . . . .   11,5                  10,00% vol.
  dell'appassimento)
Vermentino  . . . . . . .   11,5                  10,50% vol.
  A tali limiti, anche in  annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti
resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
  Fermi restando  i limiti  di cui  sopra, la  resa per  ettaro della
coltura   promiscua  deve   essere  calcolata,   rispetto  a   quella
specializzata, in  rapporto alla  effettiva superficie  coperta dalla
vite.
                               Art. 5.
  Le operazioni  di vinificazione,  e di  invecchiamento obbligatorio
dei  vini a  denominazione di  origine controllata  "Capalbio" devono
essere  effettuate  nell'ambito  della  zona  di  produzione  di  cui
all'art. 3.
  L'imbottigliamento   deve   essere   effettuato   nell'ambito   del
territorio amministrativo della provincia di Grosseto.
  E' consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art. l,
nei limiti stabiliti  dalle norme comunitarie e  nazionali, con mosti
concentrati  ottenuti  da uve  dei  vigneti  iscritti all'Albo  della
stessa  denominazione   di  origine  controllata  oppure   con  mosto
concentrato rettificato  e a  mezzo concentrazione  a freddo  o altre
tecnologie consentite.
  La  tipologia  "Capalbio"  rosato   deve  essere  ottenuta  con  la
vinificazione "in rosato" delle uve rosse.
  Nella  vinificazione  dei vini  a  D.O.C.  "Capalbio" sono  ammesse
soltanto  le pratiche  enologiche  locali, leali  e  costanti atte  a
conferire ai vini medesinii le loro peculiari caratteristiche.
  La resa massima  dell'uva in vino non deve essere  superiore, per i
vini  a  denominazione  di   origine  controllata  "Capalbio"  rosso,
"Capalbio" rosso riserva,  "Capalbio" Sangiovese, "Capalbio" Cabernet
Sauvignon,   "Capalbio"  rosato,   "Capalbio"  bianco   e  "Capalbio"
Vermentino  al 70%,  qualora tale  resa superi  la percentuale  sopra
indicata  ma non  oltre il  75%, l'eccedenza  non avra'  diritto alla
denominazione di  origine controllata "Capalbio"; oltre  detto limite
percentuale decade il diritto alla D.O.C. per tutto il prodotto.
  Per  la   tipologia  "Capalbio"   rosso  riserva   e'  obbligatorio
l'invecchiamento di almeno  2 anni, di cui 6 mesi  minimo in botti di
legno e  l'immissione al  consumo non  puo' avvenire  prima del  1 di
giugno del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.
  Per  le  tipologie  "Capalbio" Sangiovese,  e  "Capalbio"  Cabernet
Sauvignon l'immissione al consumo non puo' avvenire prima del 1 marzo
dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
  Per le tipologie "Capalbio"  rosato, "Capalbio" bianco e "Capalbio"
Vermentino l'immissione  al consumo  non puo'  avvenire prima  del 31
dicembre dell'anno di produzione delle uve.
  Per la produzione della tipologia "Capalbio" Vin Santo il metodo di
vinificazione prevede quanto segue:
  l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta
ad  appassimento e  puo' essere  ammostata non  prima del  1 dicembre
dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
  il parziale appassimento delle uve  deve avvenire in locali idonei,
ed e' ammessa  anche una parziale disidratazione  con aria ventilata,
fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%;
  la  conservazione e  l'invecchiamento devono  essere effettuate  in
recipienti di legno (caratelli) di capacita' non superiore a 3 Hl per
un periodo di almeno due anni;
  per il vino  a denominazione di origine  controllata "Capalbio" Vin
Santo la resa  massima dell'uva in vino non deve  essere superiore al
35% dell'uva fresca al terzo anno di invecchiamento del vino;
  l'immissione al consumo non puo'  avvenire prima del 1 novembre del
terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.
                               Art. 6.
  I vini  a denominazione di origine  controllata "Capalbio" all'atto
dell'immissione   al   consumo   devono  rispondere   alle   seguenti
caratteristiche:
   "Capalbio" rosso:
    colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
    odore: vinoso caratteristico;
    sapore: armonico, asciutto, giustamente tannico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
   "Capalbio" Sangiovese:
    colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
    odore: ampio, vinoso;
    sapore: pieno, secco, giustamente tannico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.
   "Capalbio" rosato:
    colore: rosa piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, fruttato, fresco;
    sapore: asciutto, fruttato, caratteristico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
   "Capalbio" Cabernet Sauvignon:
    colore: rosso talvolta con riflessi violacei;
    odore: vinoso con note speziate tipiche;
    sapore: corposo, asciutto, sapido, giustamente tannico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto mimmo: 22,0 g/l.
   "Capalbio" rosso riserva:
  colore: rosso  rubino piu' o  meno intenso tendente al  granato con
l'invecchiamento;
    odore: ampio, vinoso;
  sapore: armonico, asciutto, sapido, giustamente tannico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.
   "Capalbio" bianco:
    colore: giallo paglierino scarico;
    odore: delicato, fresco, fruttato;
    sapore: asciutto;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
   "Capalbio" Vermentino:
  colore:  giallo  paglierino  piu'  o  meno  intenso,  talvolta  con
riflessi verdognoli;
    odore: delicato, caratteristico e fruttato;
    sapore: asciutto, sapido;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
    acidita' totale minima: 5,00 g/l;
    estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
   "Capalbio" Vin Santo:
    colore: dal giallo dorato fino all'ambrato intenso;
    profumo: etereo, intenso e caratteristico;
    sapore: armonico, vellutato, rotondo;
  titolo  alcolometrico volumico  totale  minimo per  il tipo  secco:
16,00% vol. di cui massimo 2 da svolgere;
  titolo alcolometrico  volumico totale  minimo per il  tipo amabile:
gradi 16,00% vol. di cui da 3 a 6 da svolgere;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco minimo: 21,0 g/l;
    acidita' volatile massima: 1,60 g/l.
  E'  facolta' del  Ministero per  le politiche  agricole -  Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare,
con proprio  decreto, i  limiti dell'acidita' totale  e dell'estratto
secco netto.
  In relazione  all'eventuale conservazione  in recipienti  di legno,
ove consentita,  il sapore  dei vini puo'  rilevare lieve  sentore di
legno.
                               Art. 7.
  Nella etichettatura,  designazione e presentazione dei  vini di cui
all'art. 1 e' vietata  l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da  quelle  previste  dal  presente disciplinare  di  produzione  ivi
compresi gli  aggettivi extra, fine, scelto,  selezionato e similari.
E' tuttavia consentito l'uso  di indicazioni che facciano riferimento
a  nomi, ragioni  sociali  e marchi  privati  non aventi  significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
  Le   indicazioni  tendenti   a  specificare   l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore  quali  viticoltore, fattoria,  tenuta,  podere,
cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle
disposizioni UE e nazionali in materia.
  E'   consentito  altresi'   l'uso  di   indicazioni  che   facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita' comprese nella
zona delimitata  nel precedente art.  3 e dalle  quali effettivamente
provengono  le  uve da  cui  il  vino,  cosi' qualificato,  e'  stato
ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile
1992 e da successive modifiche od integrazioni.
  Per le  tipologie "Capalbio"  riserva, e  "Capalbio" Vin  Santo, in
etichetta, deve figurare  obbligatoriamente l'indicazione dell'annata
di produzione delle uve.
                               Art. 8.
  I vini di cui all'art. l possono essere immessi al consumo soltanto
in recipienti di vetro di volume nominale fino a 5 litri ad eccezione
delle tipologie "Capalbio" Vin Santo  e "Capalbio" rosso riserva, per
le quali  sono consentite  solo bottiglie  di capacita'  nominale non
superiori a 0,750 lt.