Art. 2. Locali per attivita' di propaganda elettorale 1. I capi degli uffici consolari di cui all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, modificato dall'art. 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61, si adoperano per reperire - a richiesta del rappresentante effettivo o supplente di un partito o gruppo politico di cui all'art. 31, primo comma, della predetta legge n. 18 - locali adeguati per l'attivita' di propaganda elettorale. 2. Nel caso in cui i locali di cui trattasi appartengano allo Stato italiano od ai suoi organismi pubblici ovvero allo Stato ospitante ed a suoi enti pubblici territoriali, le domande devono essere rivolte ai capi degli uffici consolari di cui al comma 1, i quali curano che le concessioni dei suddetti locali seguano l'ordine cronologico della presentazione delle domande stesse e che nessuna discriminazione sia fatta tra i partiti o gruppi politici interessati. 3. L'onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dalla concessione a qualsiasi titolo dei predetti locali grava eslcusivamente sui partiti o gruppi politici che ne fruiscono.