Art. 2.
            Locali per attivita' di propaganda elettorale
  1. I capi degli uffici consolari  di cui all'art. 29 della legge 24
gennaio  1979, n.  18, modificato  dall'art. 6  della legge  9 aprile
1984,  n.   61,  si  adoperano   per  reperire  -  a   richiesta  del
rappresentante effettivo o supplente di  un partito o gruppo politico
di cui all'art. 31, primo comma,  della predetta legge n. 18 - locali
adeguati per l'attivita' di propaganda elettorale.
  2. Nel caso in cui i locali di cui trattasi appartengano allo Stato
italiano od ai suoi organismi pubblici ovvero allo Stato ospitante ed
a suoi enti  pubblici territoriali, le domande  devono essere rivolte
ai capi degli uffici consolari di cui  al comma 1, i quali curano che
le concessioni dei suddetti locali seguano l'ordine cronologico della
presentazione delle domande stesse  e che nessuna discriminazione sia
fatta tra i partiti o gruppi politici interessati.
  3.  L'onere  finanziario  derivante direttamente  o  indirettamente
dalla  concessione  a  qualsiasi  titolo dei  predetti  locali  grava
eslcusivamente sui partiti o gruppi politici che ne fruiscono.