Art. 3.
                 Affissioni di propaganda elettorale
  1. Nei Paesi che consentono  la propaganda elettorale per pubbliche
affissioni, le  richieste di  spazi per le  affissioni dei  partiti o
gruppi  politici  di  cui  al  comma  1  dell'art.  2  devono  essere
sottoscritte  da  uno  dei  loro  rappresentanti  designati  a  norma
dell'art. 31, primo comma, n. 1), della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
ovvero da un loro mandatario.
  2. Nessun onere finanziario derivante direttamente o indirettamente
dalla concessione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale
puo' essere posto a carico dello Stato italiano.
  3. Gli stampati destinati  alle affissioni di propaganda elettorale
di cui al presente articolo  devono essere redatti in lingua italiana
e  devono indicare  il nome  del committente  responsabile, ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
  4. Sono vietati  gli scambi e le cessioni  delle superfici comunque
assegnate.
  5.  Nel caso  in cui  le autorita'  del Paese  ospitante pongano  a
disposizione di tutti  i partiti o gruppi politici di  cui al comma 1
spazi  indivisi per  le  affissioni di  propaganda elettorale,  detti
spazi sono ripartiti tra tutti i  partiti o gruppi che ne hanno fatto
richiesta,  a  cura del  capo  dell'ufficio  consolare  o di  un  suo
delegato, in superfici eguali. Qualora  il numero delle richieste non
consenta di assegnare a ciascun  richiedente uno spazio non inferiore
a metri 0,70 di  base per metri uno di altezza,  tra i richiedenti e'
stabilito un turno per l'affissione mediante unico sorteggio valevole
per   tutto  il   territorio  della   circoscrizione  consolare,   da
effettuarsi, alla  presenza degli interessati, dal  capo dell'ufficio
consolare o  da un suo delegato,  in maniera che tutti  i richiedenti
possano usufruire di eguale spazio, per eguale durata.