Art. 3. Affissioni di propaganda elettorale 1. Nei Paesi che consentono la propaganda elettorale per pubbliche affissioni, le richieste di spazi per le affissioni dei partiti o gruppi politici di cui al comma 1 dell'art. 2 devono essere sottoscritte da uno dei loro rappresentanti designati a norma dell'art. 31, primo comma, n. 1), della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ovvero da un loro mandatario. 2. Nessun onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dalla concessione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale puo' essere posto a carico dello Stato italiano. 3. Gli stampati destinati alle affissioni di propaganda elettorale di cui al presente articolo devono essere redatti in lingua italiana e devono indicare il nome del committente responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515. 4. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici comunque assegnate. 5. Nel caso in cui le autorita' del Paese ospitante pongano a disposizione di tutti i partiti o gruppi politici di cui al comma 1 spazi indivisi per le affissioni di propaganda elettorale, detti spazi sono ripartiti tra tutti i partiti o gruppi che ne hanno fatto richiesta, a cura del capo dell'ufficio consolare o di un suo delegato, in superfici eguali. Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri uno di altezza, tra i richiedenti e' stabilito un turno per l'affissione mediante unico sorteggio valevole per tutto il territorio della circoscrizione consolare, da effettuarsi, alla presenza degli interessati, dal capo dell'ufficio consolare o da un suo delegato, in maniera che tutti i richiedenti possano usufruire di eguale spazio, per eguale durata.