Art. 4.
               Accesso a trasmissioni radio televisive
  1.  Le norme  del presente  articolo disciplinano  le richieste  di
accesso a  trasmissioni radiotelevisive di propaganda  elettorale dei
partiti  o gruppi  politici di  cui all'art.  31, primo  comma, della
legge 24  gennaio 1979, n.  18, dirette ad  organismi radiotelevisivi
appartenenti   allo  Stato   ospitante  od   a  suoi   enti  pubblici
territoriali  o  che, comunque,  sono  tenuti  a riservare  orari  di
trasmissione a richiesta del governo centrale o locale.
  2.   Le   richieste  devono   essere   sottoscritte   da  uno   dei
rappresentanti dei partiti  o gruppi designati a  norma dell'art. 31,
primo comma,  n. 1), della  citata legge n.  18 del 1979,  ovvero dal
loro  mandatario  e  devono  essere  prodotte  al  capo  dell'ufficio
consolare  se  dirette  ad  emittenti  locali  ovvero  all'ambasciata
d'Italia competente, se dirette ad emittenti a carattere nazionale.
  3. Le modalita' per  l'accesso alle trasmissioni radiotelevisive ed
i  conseguenti   oneri  contrattuali   ed  extra   contrattuali  sono
disciplinati dall'ente al quale la richiesta e' diretta.
  4. Le autorita'  diplomatiche o consolari di cui al  comma 2 curano
che, nella concessione dell'accesso alle trasmissioni siano attuati i
principi di  cui all'art. 25,  comma secondo, della legge  24 gennaio
1979, n. 18, e di cui agli articoli  da 1 a 6 della legge 10 dicembre
1993, n. 515, in modo che siano assicurate la parita' di trattamento,
la  completezza e  l'imparzialita' rispetto  a  tutti i  partiti e  i
movimenti politici presenti nella campagna elettorale.
  5. Le trasmissioni di propaganda  elettorale fatte su richiesta dei
partiti o gruppi politici di cui al comma 1 devono essere eseguite in
lingua italiana.
  6. Nessun onere finanziario derivante direttamente o indirettamente
dall'accoglimento delle domande di accesso a trasmissioni puo' essere
posto a carico dello Stato italiano.