Art. 4. Accesso a trasmissioni radio televisive 1. Le norme del presente articolo disciplinano le richieste di accesso a trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici di cui all'art. 31, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dirette ad organismi radiotelevisivi appartenenti allo Stato ospitante od a suoi enti pubblici territoriali o che, comunque, sono tenuti a riservare orari di trasmissione a richiesta del governo centrale o locale. 2. Le richieste devono essere sottoscritte da uno dei rappresentanti dei partiti o gruppi designati a norma dell'art. 31, primo comma, n. 1), della citata legge n. 18 del 1979, ovvero dal loro mandatario e devono essere prodotte al capo dell'ufficio consolare se dirette ad emittenti locali ovvero all'ambasciata d'Italia competente, se dirette ad emittenti a carattere nazionale. 3. Le modalita' per l'accesso alle trasmissioni radiotelevisive ed i conseguenti oneri contrattuali ed extra contrattuali sono disciplinati dall'ente al quale la richiesta e' diretta. 4. Le autorita' diplomatiche o consolari di cui al comma 2 curano che, nella concessione dell'accesso alle trasmissioni siano attuati i principi di cui all'art. 25, comma secondo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e di cui agli articoli da 1 a 6 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, in modo che siano assicurate la parita' di trattamento, la completezza e l'imparzialita' rispetto a tutti i partiti e i movimenti politici presenti nella campagna elettorale. 5. Le trasmissioni di propaganda elettorale fatte su richiesta dei partiti o gruppi politici di cui al comma 1 devono essere eseguite in lingua italiana. 6. Nessun onere finanziario derivante direttamente o indirettamente dall'accoglimento delle domande di accesso a trasmissioni puo' essere posto a carico dello Stato italiano.