Art. 5.
              Polizia dell'adunanza dei seggi elettorali
  1.  Nelle sezioni  elettorali  istituite nel  territorio dei  Paesi
dell'Unione europea, a norma dell'art.  3 del decreto-legge 24 giugno
1994, n.  408, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  3 agosto
1994, n. 483, il presidente della sezione e' incaricato della polizia
dell'adunanza. Egli  puo' richiedere l'intervento degli  agenti della
forza pubblica  posti a disposizione  dalle autorita' locali  per far
espellere e, se  del caso, fermare o arrestare  coloro che disturbino
il  regolare procedimento  delle operazioni  elettorali o  commettano
reato, ovvero, se necessario, per sedare tumulti o disordini.
  2.  I presidenti  delle sezioni  elettorali hanno  obbligo di  fare
rapporto,  tramite  l'ufficio  consolare competente,  al  procuratore
della Repubblica di Roma, per  ogni infrazione, da chiunque commessa,
alle norme penali contenute nella legge 24 gennaio 1979, n. 18, e nel
testo unico  delle leggi  per la elezione  della Camera  dei deputati
approvato con decreto del Presidente  della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361.
  3.  I consoli  concordano con  le competenti  autorita' di  polizia
locale le  modalita' necessarie  per assicurare  il libero  e spedito
accesso  degli  elettori  nei   locali  di  votazione,  per  impedire
assembramenti nelle vicinanze  del seggio ed impedire  che durante la
votazione sia  svolta qualsiasi forma di  propaganda elettorale entro
il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.
  4. Al fine  di agevolare lo svolgimento dei  compiti dei presidenti
di  seggio e  delle  autorita'  di polizia  dei  Paesi ospitanti,  le
rappresentanze consolari  di cui all'art.  29 della legge  24 gennaio
1979, n. 18,  come modificato dall'art. 6 della legge  9 aprile 1984,
n. 61, provvedono:
  a) a comunicare a coloro che sono nominati presidenti di seggio una
attestazione  della nomina  redatta  in lingua  italiana e  corredata
della traduzione nella lingua ufficiale del luogo della votazione;
  b) a comunicare alle competenti autorita' di polizia le generalita'
dei presidenti di sezione, compresi quelli nominati in sostituzione a
norma dell'ultimo comma dell'art. 32  della legge 24 gennaio 1979, n.
18;
  c) alla consegna alle locali  autorita' di polizia ed al presidente
di seggio di stampati recanti il testo del presente articolo, redatto
in  lingua  italiana  e  nella   lingua  ufficiale  del  luogo  della
votazione.