Art. 5. Polizia dell'adunanza dei seggi elettorali 1. Nelle sezioni elettorali istituite nel territorio dei Paesi dell'Unione europea, a norma dell'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, il presidente della sezione e' incaricato della polizia dell'adunanza. Egli puo' richiedere l'intervento degli agenti della forza pubblica posti a disposizione dalle autorita' locali per far espellere e, se del caso, fermare o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato, ovvero, se necessario, per sedare tumulti o disordini. 2. I presidenti delle sezioni elettorali hanno obbligo di fare rapporto, tramite l'ufficio consolare competente, al procuratore della Repubblica di Roma, per ogni infrazione, da chiunque commessa, alle norme penali contenute nella legge 24 gennaio 1979, n. 18, e nel testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. 3. I consoli concordano con le competenti autorita' di polizia locale le modalita' necessarie per assicurare il libero e spedito accesso degli elettori nei locali di votazione, per impedire assembramenti nelle vicinanze del seggio ed impedire che durante la votazione sia svolta qualsiasi forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. 4. Al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti dei presidenti di seggio e delle autorita' di polizia dei Paesi ospitanti, le rappresentanze consolari di cui all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dall'art. 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61, provvedono: a) a comunicare a coloro che sono nominati presidenti di seggio una attestazione della nomina redatta in lingua italiana e corredata della traduzione nella lingua ufficiale del luogo della votazione; b) a comunicare alle competenti autorita' di polizia le generalita' dei presidenti di sezione, compresi quelli nominati in sostituzione a norma dell'ultimo comma dell'art. 32 della legge 24 gennaio 1979, n. 18; c) alla consegna alle locali autorita' di polizia ed al presidente di seggio di stampati recanti il testo del presente articolo, redatto in lingua italiana e nella lingua ufficiale del luogo della votazione.