Art. 6. Relazioni al Ministero degli affari esteri 1. I capi degli uffici consolari sono tenuti a segnalare al piu' presto alla competente ambasciata ed al Ministero degli affari esteri ogni caso di violazione dei principi di cui all'art. 25, comma secondo, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e di cui agli articoli da 1 a 6 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, riferendo al tempo stesso sui rimedi adottati da parte loro.