Art. 6.
              Relazioni al Ministero degli affari esteri
  1. I  capi degli uffici consolari  sono tenuti a segnalare  al piu'
presto alla competente ambasciata ed al Ministero degli affari esteri
ogni  caso di  violazione  dei  principi di  cui  all'art. 25,  comma
secondo, della legge  24 gennaio 1979, n. 18, e  di cui agli articoli
da 1  a 6 della  legge 10 dicembre 1993,  n. 515, riferendo  al tempo
stesso sui rimedi adottati da parte loro.