Art. 7. Disciplina delle operazioni degli uffici elettorali di sezione 1. Per il compimento delle operazioni attinenti alla costituzione dei seggi elettorali, alla preparazione della votazione, alla votazione, ed al trasferimento degli atti della votazione, il Ministero dell'interno e il Ministero degli affari esteri emaneranno istruzioni agli organi previsti dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 e dal decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, per l'attuazione delle disposizioni contenute nelle leggi stesse e di quelle in esse richiamate. Roma, 26 maggio 1999 Il Ministro dell'interno Russo Jervolino Il Ministro degli affari esteri Dini