Art. 7.
                     Disciplina delle operazioni
                 degli uffici elettorali di sezione
  1. Per  il compimento delle operazioni  attinenti alla costituzione
dei  seggi  elettorali,  alla   preparazione  della  votazione,  alla
votazione,  ed  al  trasferimento  degli  atti  della  votazione,  il
Ministero dell'interno e il  Ministero degli affari esteri emaneranno
istruzioni agli organi previsti dalla legge  24 gennaio 1979, n. 18 e
dal   decreto-legge  24   giugno  1994,   n.  408,   convertito,  con
modificazioni, dalla  legge 3 agosto  1994, n. 483,  per l'attuazione
delle disposizioni contenute  nelle leggi stesse e di  quelle in esse
richiamate.
   Roma, 26 maggio 1999
                                           Il Ministro dell'interno
                                               Russo Jervolino
Il Ministro degli affari esteri
            Dini