Art. 2. 1. Per favorire la rapida attuazione degli interventi di ricostruzione e riparazione dei danni sugli immobili privati interessati dalla crisi sismica, le regioni Marche ed Umbria sono autorizzate a costituire, utilizzando le risorse di cui alla legge n. 61/1998 e n. 448/1998 e nel limite massimo dello 0,5 per cento, appositi fondi regionali di garanzia per agevolare l'accesso al credito da parte dei soggetti individuati dall'art. 13, comma 4, della legge n. 61/1998. Tali fondi sono finalizzati alla prestazione delle garanzie a favore del sistema degli istituti di credito, a fronte di finanziamenti erogati per la copertura finanziaria delle anticipazioni accordate all'impresa per l'esecuzione anticipata dei lavori di ricostruzione o riparazione rispetto alla concessione contributiva.