Art. 2.
  1.  Per   favorire  la   rapida  attuazione  degli   interventi  di
ricostruzione  e   riparazione  dei  danni  sugli   immobili  privati
interessati dalla  crisi sismica,  le regioni  Marche ed  Umbria sono
autorizzate a costituire, utilizzando le risorse di cui alla legge n.
61/1998  e n.  448/1998 e  nel limite  massimo dello  0,5 per  cento,
appositi  fondi  regionali di  garanzia  per  agevolare l'accesso  al
credito  da parte  dei soggetti  individuati dall'art.  13, comma  4,
della legge n. 61/1998. Tali  fondi sono finalizzati alla prestazione
delle  garanzie a  favore del  sistema degli  istituti di  credito, a
fronte di  finanziamenti erogati  per la copertura  finanziaria delle
anticipazioni accordate  all'impresa per l'esecuzione  anticipata dei
lavori  di  ricostruzione  o riparazione  rispetto  alla  concessione
contributiva.