Art. 4.
  1.  All'art. 8,  comma 1,  lettera b)  dell'ordinanza del  Ministro
dell'interno n. 2947 del 24 febbraio 1999 le parole "l'onere e' posto
a  carico delle  disponibilita' di  cui  all'art. 6,  comma 3,  della
presente  ordinanza;" sono  sostituite  con le  parole: "Al  relativo
onere stimato in  lire 1.600 milioni, di cui lire  600 milioni per la
regione  Marche e  lire  1.000  milioni per  la  regione Umbria,  ivi
compresa  la  spesa di  coordinamento  delle  suddette attivita',  si
provvede nell'ambito  delle risorse  rinvenienti dai  mutui contratti
dalle regioni stesse ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d) della
legge 23 dicembre 1998, n. 448";