Art. 4. 1. All'art. 8, comma 1, lettera b) dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2947 del 24 febbraio 1999 le parole "l'onere e' posto a carico delle disponibilita' di cui all'art. 6, comma 3, della presente ordinanza;" sono sostituite con le parole: "Al relativo onere stimato in lire 1.600 milioni, di cui lire 600 milioni per la regione Marche e lire 1.000 milioni per la regione Umbria, ivi compresa la spesa di coordinamento delle suddette attivita', si provvede nell'ambito delle risorse rinvenienti dai mutui contratti dalle regioni stesse ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d) della legge 23 dicembre 1998, n. 448";