Art. 5. 1. Per la realizzazione di alloggi provvisori prefabbricati da utilizzare temporaneamente per nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi mobili, sono autorizzate le deroghe alle norme indicate agli articoli 5 e 9, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e successive modifiche e integrazioni, all'art. 20 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, nonche' agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, agli articoli 7 e 8 della legge 18 novembre 1998, n. 415, ed alla legge regionale 5 novembre 1992, n. 49 e successive modificazioni. 2. In attuazione del disposto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1998, n. 499, sono prorogati di dodici mesi. Il comma 2, dell'art. 5 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 499/1998 e' soppresso.