Art. 5.
  1.  Per la  realizzazione  di alloggi  provvisori prefabbricati  da
utilizzare temporaneamente  per nuclei familiari ospitati  nei moduli
abitativi  mobili, sono  autorizzate le  deroghe alle  norme indicate
agli articoli 5 e 9, dell'ordinanza  n. 2668 del 28 settembre 1997, e
successive modifiche  e integrazioni,  all'art. 20  dell'ordinanza n.
2694 del 13  ottobre 1997, nonche' agli  articoli 5, 6, 7, 8  e 9 del
decreto del Presidente della Repubblica  18 aprile 1994, n. 573, agli
articoli 7 e  8 della legge 18  novembre 1998, n. 415,  ed alla legge
regionale 5 novembre 1992, n. 49 e successive modificazioni.
  2.  In attuazione  del disposto  di cui  all'art. 3,  comma 1,  del
decreto-legge 13 maggio 1999, n.  132, i termini previsti dal decreto
del  Presidente della  Repubblica  28 settembre  1998,  n. 499,  sono
prorogati  di dodici  mesi.  Il  comma 2,  dell'art.  5 del  medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 499/1998 e' soppresso.