Art. 6. 1. Ferma restando la disposizione dell'art. 12, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il contributo a fondo perduto, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e' da ritenersi riferito al costo effettivo per la riparazione delle strutture ed il miglioramento sismico con esclusione dell'IVA, il cui ammontare va sommato al contributo medesimo.