Art. 6.
  1.  Ferma restando  la disposizione  dell'art. 12,  comma 1,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, il contributo a fondo perduto, di cui
all'art.  4,  comma 3,  del  decreto-legge  30  gennaio 1998,  n.  6,
convertito, con modificazioni,  dalla legge 30 marzo 1998,  n. 61, e'
da ritenersi  riferito al  costo effettivo  per la  riparazione delle
strutture ed il miglioramento sismico con esclusione dell'IVA, il cui
ammontare va sommato al contributo medesimo.