Art. 7. 1. Il termine di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 2794 del 27 giugno 1998 e' prorogato al 30 giugno 2000 ed il conseguente onere valutato in lire 150 milioni e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. L'autorizzazione di cui all'art. 8, comma 2, dell'ordinanza n. 2947 in data 24 febbraio 1999, e' ulteriormente aumentata di 5 unita'.