Art. 7.
  1.  Il termine  di cui  all'art. 4  dell'ordinanza n.  2794 del  27
giugno 1998  e' prorogato al 30  giugno 2000 ed il  conseguente onere
valutato  in  lire   150  milioni  e'  posto   a  carico  dell'unita'
previsionale di  base 6.2.1.2. "Fondo della  protezione civile" dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  2. L'autorizzazione di  cui all'art. 8, comma  2, dell'ordinanza n.
2947  in data  24  febbraio  1999, e'  ulteriormente  aumentata di  5
unita'.