Art. 8.
  1.  Per le  esigenze  operative del  Dipartimento della  protezione
civile  connesse  alle  emergenze  in atto  l'autorizzazione  di  cui
all'art. 17, dell'ordinanza n. 2706/1997 e all'art. 8, dell'ordinanza
n. 2908/1997 e' prorogata al 31 dicembre 2000.