Art. 2.
  1. La  programmazione degli accessi ai  corsi di cui all'art.  1 e'
definita  dagli  organi  accademici sulla  base  delle  potenzialita'
formative  delle strutture  universitarie, valutate  in relazione  ai
seguenti criteri e parametri:
  a) conseguimento di prescritti  standars formativi in ossequio alle
direttive dell'U.E.  e agli obiettivi  didatticoformativi individuati
negli ordinamenti dei singoli corsi di studio;
  b) disponibilita', anche a seguito di convenzioni, di posti aula in
relazione ai programmi di insegnamento teorico;
  c) utilizzo  di attrezzature e laboratori  didattici e scientifici,
anche a seguito di convenzioni, per la formazione teoricopratica;
  d) disponibilita' di personale docente, ricercatore e tecnico.
  2.  In  particolare,  per  i  corsi  di  studio  per  i  quali  gli
ordinamenti didattici prevedono l'obbligo  di tirocinio, di attivita'
tecnicopratiche e di laboratorio,  la programmazione degli accessi e'
correlata al  numero dei tirocini  attivabili e ai  posti disponibili
nei laboratori  e nelle  aule attrezzate  per le  attivita' pratiche,
acquisiti anche in convenzione.
  3. La  valutazione dei posti  disponibili e' definita  tenuto conto
delle modalita'  di partecipazione alle  attivita' di cui al  comma 2
richieste agli  studenti, sia  a livello  individuale che  di gruppo,
nonche'  delle  possibilita'  di   organizzare,  in  piu'  turni,  le
attivita' stesse nei laboratori e nelle aule attrezzate.
  4.   Per  i   corsi  di   studio,   ivi  comprese   le  scuole   di
specializzazione,  finalizzati alla  formazione di  specifiche figure
professionali  per   le  pubbliche  amministrazioni,  i   posti  sono
determinati  dalle universita',  previa  intesa in  sede di  comitato
regionale di coordinamento, tenendo conto, oltre che dei parametri di
cui ai commi 1, 2 e 3, delle previsioni di fabbisogno formulate dalle
amministrazioni  interessate,  anche   con  riferimento  al  contesto
regionale,   formalmente  comunicate   agli   atenei  dal   Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
  5. La  programmazione degli accessi ai  corsi di cui all'art.  1 e'
determinata  in considerazione  anche degli  sbocchi occupazionali  e
delle esigenze del mercato del lavoro.