Art. 3. 1. Le deliberazioni di cui all'art. 1 sono adottate dal Senato accademico su proposta delle strutture didattiche competenti in base allo statuto dell'ateneo. 2. Le universita' assicurano adeguate forme di pubblicita' delle predette deliberazioni specificando nel bando annuale il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni a ciascun corso di studio. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per i successivi adempimenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 aprile 1999 p. Il Ministro: Guerzoni Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1999 Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 35