Art. 3.
  1.  Le deliberazioni  di cui  all'art. 1  sono adottate  dal Senato
accademico su proposta delle  strutture didattiche competenti in base
allo statuto dell'ateneo.
  2. Le  universita' assicurano  adeguate forme di  pubblicita' delle
predette deliberazioni  specificando nel bando annuale  il numero dei
posti disponibili per le immatricolazioni a ciascun corso di studio.
  Il presente  decreto e'  trasmesso agli organi  di controllo  per i
successivi  adempimenti ed  e'  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 23 aprile 1999
                                             p. Il Ministro: Guerzoni
Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1999
Registro  n.  1  Universita'  e ricerca  scientifica  e  tecnologica,
  foglio n. 35