Art. 2. Tariffe del corriere prioritario 1. Le tariffe del servizio di corriere prioritario sono stabilite nell'allegato 2 al presente decreto secondo cinque scaglioni fino al peso massimo di chilogrammi 2. 2. Le tariffe del corriere prioritario sono rideterminate per gli anni 2000 e 2001, in relazione al numero di invii effettuati nell'anno precedente secondo il parere citato in premessa del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolamentazione dei servizi di pubblica utilita', sulla base dei seguenti importi: a) L. 1.150 ove gli invii rilevati siano stati superiori a 700 milioni e non superiori a 900 milioni di pezzi annui; b) L. 1.100 ove gli invii rilevati siano stati superiori a 900 milioni di pezzi annui. Sono fatte salve eventuali revisioni a seguito della applicazione della contabilita' analitica del prodotto.