Art. 2.
                   Tariffe del corriere prioritario
  1. Le tariffe  del servizio di corriere  prioritario sono stabilite
nell'allegato 2 al presente decreto  secondo cinque scaglioni fino al
peso massimo di chilogrammi 2.
  2. Le tariffe  del corriere prioritario sono  rideterminate per gli
anni  2000  e  2001,  in  relazione al  numero  di  invii  effettuati
nell'anno precedente secondo il parere  citato in premessa del nucleo
di   consulenza   per  l'attuazione   delle   linee   guida  per   la
regolamentazione  dei servizi  di pubblica  utilita', sulla  base dei
seguenti importi:
  a) L.  1.150 ove  gli invii  rilevati siano  stati superiori  a 700
milioni e non superiori a 900 milioni di pezzi annui;
  b) L.  1.100 ove  gli invii  rilevati siano  stati superiori  a 900
milioni di pezzi annui.
  Sono fatte  salve eventuali revisioni a  seguito della applicazione
della contabilita' analitica del prodotto.