Art. 3.
             Rideterminazione degli obiettivi di qualita'
               e delle tariffe del corriere ordinario
  1. Le tariffe del servizio di corriere ordinario sono rideterminate
come  nell'allegato 3  al presente  decreto secondo  cinque scaglioni
fino al peso massimo di chilogrammi 2.
  2. Il porto da chilogrammi 2 a chilogrammi 20 e' abolito.
  3.  La rideterminazione  di cui  al comma  1 del  presente articolo
decorre  dalla   data  di  attivazione  del   servizio  del  corriere
prioritario.
  4.  Gli  obiettivi  di  qualita'  del  corriere  ordinario  vengono
rideterminati,  per  il  triennio 1999-2001,  nella  misura  prevista
dall'allegato 1 al presente decreto.
  5. Poste Italiane S.p.a. e'  tenuta a relazionare periodicamente al
Ministero delle comunicazioni circa  il conseguimento degli obiettivi
di qualita' e  a tenere a disposizione del medesimo  Ministero i dati
relativi alla contabilita' analitica del prodotto.
  6. Il Ministero delle comunicazioni ha facolta' di avviare autonome
verifiche  circa  il  conseguimento  degli  obiettivi  stabiliti  nel
presente articolo.