Art. 3. Rideterminazione degli obiettivi di qualita' e delle tariffe del corriere ordinario 1. Le tariffe del servizio di corriere ordinario sono rideterminate come nell'allegato 3 al presente decreto secondo cinque scaglioni fino al peso massimo di chilogrammi 2. 2. Il porto da chilogrammi 2 a chilogrammi 20 e' abolito. 3. La rideterminazione di cui al comma 1 del presente articolo decorre dalla data di attivazione del servizio del corriere prioritario. 4. Gli obiettivi di qualita' del corriere ordinario vengono rideterminati, per il triennio 1999-2001, nella misura prevista dall'allegato 1 al presente decreto. 5. Poste Italiane S.p.a. e' tenuta a relazionare periodicamente al Ministero delle comunicazioni circa il conseguimento degli obiettivi di qualita' e a tenere a disposizione del medesimo Ministero i dati relativi alla contabilita' analitica del prodotto. 6. Il Ministero delle comunicazioni ha facolta' di avviare autonome verifiche circa il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente articolo.