Art. 2.
  E'  fatto  obbligo  all'azienda   interessata  di  comunicare  ogni
variazione di prezzo  o nuovo prezzo della  specialita' praticato nei
Paesi in cui  viene commercializzata e di  trasmettere mensilmente al
Ministero della sanita'  i dati di consumo e di  spesa, anche al fine
di correlare i  consumi alla frequenza con cui  vengono segnalati gli
eventi avversi e le interazioni sfavorevoli.