Art. 2. E' fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere mensilmente al Ministero della sanita' i dati di consumo e di spesa, anche al fine di correlare i consumi alla frequenza con cui vengono segnalati gli eventi avversi e le interazioni sfavorevoli.