Art. 2.
  Al   titolo   5   viene    inserito   l'articolo   5.2.2   relativo
all'ordinamento  del  corso  di  diploma  universitario  in  tecniche
erboristiche  di  cui  al  decreto ministeriale  del  6  giugno  1995
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996.
  Art.  5.2.2 (Diploma  universitario  in  tecniche erboristiche).  -
5.2.2.1.  Presso la  facolta' di  agraria  e' istituito  il corso  di
diploma universitario in tecniche erboristiche.
  Il corso di  diploma ha lo scopo di fornire  agli studenti adeguata
conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al
conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale
di tecnico erborista.
  In  particolare,  il  corso   di  diploma  fornira'  le  competenze
necessarie  alla  gestione,  al   controllo  e  allo  sviluppo  delle
attivita' di  produzione, trasformazione, commercializzazione  ed uso
delle piante officinali e dei loro derivati.
  Il corso degli studi ha durata triennale.
  L'iscrizione  al corso  e' regolata  in conformita'  alle leggi  di
accesso agli studi universitari e  le modalita' delle eventuali prove
di ammissione sono stabilite dal regolamento didattico di facolta'.
  Il  numero degli  iscritti sara'  stabilito annualmente  dal senato
accademico,  sentito  il consiglio  di  facolta'  in base  a  criteri
generali  fissati  dal  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, ai sensi  dell'art. 9, quarto comma, della
legge n. 341/1990.
  5.2.2.2. Ai fini del proseguimento  degli studi il corso di diploma
universitario di cui  all'art. 5.2.2.1 e' dichiarato  affine al corso
di laurea  in farmacia e al  corso di laurea in  scienze e tecnologie
agrarie.  Per  il  riconoscimento  degli  insegnamenti  ai  fini  del
passaggio  dai corsi  di  diploma universitario  ai  corsi di  laurea
sopracitati ed a  quelli di altre facolta', il  consiglio di facolta'
adottera'  il  criterio  generale   della  loro  validita'  culturale
(propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta
per il conseguimento del diploma di laurea.
  Conseguentemente  la facolta'  potra' riconoscere  gli insegnamenti
seguiti  con  esito  positivo  nei corsi  di  diploma  universitario,
indicando   le  singole   corrispondenze  anche   parziali  con   gli
insegnamenti dei  corsi di  laurea; la facolta'  indichera', inoltre,
sia gli  eventuali insegnamenti integrativi,  appositamente istituiti
ed attivati  per completare  la formazione per  accedere ai  corsi di
laurea, che gli insegnamenti specifici  dei corsi di laurea necessari
per conseguire i diplomi di  laurea. Gli insegnamenti integrativi non
sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.
  Il consiglio  di facolta'  indichera' inoltre  l'anno di  corso del
corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere.
  Nei  trasferimenti  degli studenti  tra  diversi  corsi di  diploma
universitario o da  un corso di laurea anche di  altre facolta' ad un
corso di diploma universitario, il consiglio di facolta' riconoscera'
gli insegnamenti sempre  con il criterio della loro  utilita' al fine
della formazione necessaria per il  conseguimento del nuovo titolo ed
indicheranno il  piano degli  studi da  completare per  conseguire il
titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi.
  Particolare attenzione  sara' rivolta dalla facolta'  agli studenti
iscritti  come fuori  corso  ad  un corso  di  laurea  o che  abbiano
interrotto  gli  studi,  nel  caso  volessero  completare  gli  studi
nell'ambito dei corsi di diploma.
 5.2.2.3. Articolazione del corso degli studi.
  Ciascuno dei tre anni di  corso potra' essere articolato in periodi
didattici piu' brevi, specificandoli  nel regolamento didattico della
facolta'.
  L'attivita' didattica complessiva e' di 1500 ore.
  L'attivita'  di laboratorio  o  di tirocinio  potra' essere  svolta
all'interno o  all'esterno dell'Universita' anche in  relazione ad un
elaborato finale, presso qualificate istituzione italiane o straniere
con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.
  L'attivita'  didattica  e'  di  norma  organizzata  sulla  base  di
annualita'   costituite  da   corsi   ufficiali  monodisciplinari   o
integrati. Il  corso di insegnamento  integrato e' costituito  da non
piu'  di  tre  moduli  coordinati, eventualmente  impartiti  da  piu'
docenti.
  Il numero delle annualita' e dei rispettivi esami non potra' essere
superiore a 15.
  La frequenza dei corsi e' obbligatoria.
  Durante il  primo biennio del  corso di diploma lo  studente dovra'
dimostrare  la conoscenza  pratica e  la comprensione  di almeno  una
lingua   straniera.    La   lingua    straniera   e    le   modalita'
dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facolta'.
  Per  essere ammessi  a sostenere  l'esame di  diploma universitario
occorre aver  superato l'accertamento,  con esito  positivo, relativo
agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalita' di esami
stabilite dal consiglio di facolta'.
  L'esame  di  diploma  consiste   in  una  discussione  tendente  ad
accertare  la preparazione  di  base e  professionale del  candidato,
durante  la  quale  potra'  essere discusso  un  eventuale  elaborato
finale.
  I  contenuti didatticoformativi  minimi  obbligatori  del corso  di
studi  sono  articolati  nelle  aree  didattiche  indicate  nell'art.
5.2.2.6.
 5.2.2.4. Manifesto degli studi.
  All'atto della  predisposizione del manifesto annuale  di studi, il
consiglio di facolta' definisce il piano di studi ufficiale del corso
di  diploma  comprendente  le  denominazioni  degli  insegnamenti  da
attivare,  in  applicazione  di  quanto disposto  dal  secondo  comma
dell'art. 11 della legge n. 341/1990.
  In particolare il consiglio di facolta':
  a) delibera  il numero dei  posti a disposizione degli  iscritti al
primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 5.2.2.1;
  b) stabilisce  i corsi ufficiali di  insegnamento (monodisciplinari
od integrati) che  costituiscono le singole annualita'  e le relative
denominazioni facendo  riferimento ai  contenuti didatticoscientifici
dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico;
  c) ripartisce il  monte ore di ciascuna area fra  le annualita' che
vi aderiscono, precisando  per ogni corso la  frazione destinata alle
attivita' teoricopratiche;
  d) fissa  la frazione temporale  delle discipline afferenti  ad una
medesima annualita' integrata;
  e) indica  le annualita' di  cui lo studente dovra'  avere ottenuto
l'attestazione di frequenza  e superato il relativo esame  al fine di
ottenere  l'iscrizione  all'anno  di   corso  successivo  e  precisa,
altresi', le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto.
 5.2.2.5. Docenza.
  La  copertura  dei  moduli  didattici  attivati  e'  affidata,  nel
rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facolta' ai professori
di ruolo dello stesso gruppo  disciplinare o di gruppo ritenuto dalla
facolta' affine, ovvero per affidamento  o supplenza, a professore di
ruolo o ricercatore. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e
professionalita' esterne, il corso di insegnamento potra' comprendere
moduli da affidare a professori a contratto con le modalita' previste
dallo statuto  dell'Universita' degli  studi di Ancona,  ovvero nelle
more dell'approvazione di tale  statuto secondo quanto previsto dalla
legge n. 382/1980 e successive modificazioni.
  5.2.2.6.      Aree      didattiche     e      relativi      settori
scientificodisciplinari.
  1) Area chimica (160 ore):
  settori  scientificodisciplinari:  C01A (Chimica  analitica),  C03X
(Chimica  generale  ed  inorganica), C05X  (Chimica  organica),  C07X
(Chimica farmaceutica), E08X (Biologia farmaceutica).
  2) Area botanica generale e sistematica (120 ore):
  settori scientificodisciplinari: E08X (Biologia farmaceutica), E01A
(Botanica),  E01B  (Botanica  sistematica), E01C  (Biologia  vegetale
applicata).
  3) Area biochimica e fisiologia vegetale (80 ore):
  settori    scientificodisciplinari:    E05A   (Biochimica),    E01E
(Fisiologia vegetale), G07A (Chimica agraria).
  4) Area coltivazione e difesa delle piante officinali (160 ore):
  settori scientificodisciplinari: E08X (Biologia farmaceutica), G02A
(Agronomia   e    coltivazioni   erbacee),   G02C    (Orticoltura   e
floricoltura), G04X  (Genetica agraria), G06A  (Entomologia agraria),
G06B (Patologia vegetale).
  5) Area tecnologie di conservazione e trasformazione (40 ore):
  settori  scientificodisciplinari: G08A  (Scienza  e tecnologia  dei
prodotti agroalimentari).
  6) Area analisi delle piante officinali e loro derivati (160 ore):
  settori scientificodisciplinari: C07X  (Chimica farmaceutica), C09X
(Chimica bromatologica), E08X  (Biologia farmaceutica), G07A (Chimica
agraria), G08A (Scienza e tecnologia dei prodotti agroalimentari).
  7) Area farmacognosia (200 ore):
  settori   scientificodisciplinari:    E07X   (Farmacologia),   E08X
(Biologia farmaceutica).
  8)  Area  uso  delle  piante   officinali  nella  cosmesi  e  nella
alimentazione (80 ore):
  settori  scientificodisciplinari:  C08X  (Farmaceutico  tecnologico
applicativo),   C09X   (Chimica    bromatologica),   E08X   (Biologia
farmaceutica).
  9) Area economia, organizzazione aziendale e marketing (80 ore):
  settori scientificodisciplinari: G01X  (Economia ed estimo rurale),
P02B (Economia e gestione delle imprese).
  10) Area legislazione (40 ore):
  settori  scientificodisciplinari:  C08X  (Farmaceutico  tecnologico
applicativo).