all'autofinanziamento. ART. 34 - IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 1. Contestualmente con la piena attuazione dell'autonomia scolastica e con la ridefinizione delle funzioni dei dirigenti scolastici, dal 1-9- 2000 e' definito, nel quadro dell'unita' di conduzione affidata al dirigente scolastico, il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, di cui alla tabella A. 2. A tale profilo si accede con i titoli di cui alla tabella B. In prima applicazione, vi accede il personale con contratto a tempo indeterminato del profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell'a.s. 1999-2000 nelle scuole di ogni ordine e grado e delle Istituzioni educative e nei Conservatori ed Accademie, previa regolare frequenza di apposito corso modulare di formazione con valutazione finale. E' ammesso, altresi', al corso il personale di cui all'art. 21 della legge 463/1978, purche' contestualmente all'ammissione opti per il passaggio nel profilo professionale di cui al presente articolo. Per il personale in possesso di esperienza professionale almeno decennale in qualita' di responsabile amministrativo, coordinatore amministrativo o segretario ragioniere economo, negli istituti secondari superiori e nelle istituzioni educative, gia' dotati di autonomia amministrativo-contabile, possono essere previsti percorsi formativi abbreviati ferma restando la valutazione finale. Si applica, in proposito, la disciplina di cui all'articolo 25 ter, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993, come integrato dal decreto legislativo n. 59/1998, per i lavoratori che si trovano nella situazione indicata nello stesso articolo. 3. Contenuti, modalita' operative e crediti culturali dei corsi di formazione sono definiti attraverso contrattazione integrativa nazionale. Sono del pari definiti con contrattazione integrativa nazionale, i criteri e le modalita' di sostituzione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, che sara' affidata o per incarico a personale in servizio nella stessa o in altre scuole, in possesso dei necessari titoli professionali o, in subordine, per reggenza. LEGGE 463/1978 ARTICOLO 21 (insegnanti elementari in servizio nelle segreterie dei circoli didattici) Gli insegnanti elementari che siano gia' stati inquadrati o saranno inquadrati nei ruoli provinciali dei segretari ai sensi dell'articolo 28, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.420, ferma restando la loro assegnazione alle segreterie dei circoli didattici, possono optare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il collocamento permanente fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e l'inquadramento nei ruoli provinciali dei segretari. DECRETO LEGISLATIVO 29/1993, come integrato dal DECRETO LEGISLATIVO 59/1998 ART. 25-TER (inquadramento nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici dei capi d'istituto in servizio). 1. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalita' giuridica a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarita' della sede di servizio. 2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione;. determina le modalita' di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualita' di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalita' di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad universita' agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati. 3. La, direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, e' equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto con decreto del ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalita' di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo. 4. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale ai vice-rettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti, alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli. 5. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui all'articolo 28 bis. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 1 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma. ART. 35 - INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE Nel primo biennio contrattuale ai direttori amministrativi delle Accademie e dei Conservatori ed ai responsabili amministrativi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e' corrisposta una indennita' di amministrazione, determinata in sede di contrattazione integrativa nazionale, avuto riguardo anche della tipologia e della dimensione dell'istituzione scolastica. La predetta indennita' di amministrazione sara' corrisposta al direttore dei servizi generali ed amministrativi in luogo del responsabile amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado, allorche' avra' piena attuazione l'autonomia scolastica e la operativita' di tale profilo professionale, nonche' al personale che, in base alla normativa vigente, sostituisce le suddette figure professionali o ne svolge le funzioni. Gli oneri derivanti dal presente articolo incidono sulle risorse di cui all'articolo 42, comma 4. ART. 36 - VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE ATA 1. La complessita' della scuola dell'autonomia richiede un particolare impegno e specifiche competenze professionali relativamente alla gestione amministrativa, contabile e dei servizi tecnici e ausiliari. 2. Al fine di corrispondere alle esigenze indicate al comma 1 si rende necessario l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 32, comma 1 lettera b), che saranno assegnate a tempo determinato. Possono, pertanto, prevedersi, a titolo esemplificativo: a) per gli assistenti amministrativi, sostituzione del direttore dei servizi generali ed amministrativi e/o del responsabile amministrativo, funzioni di coordinamento di piu' addetti a settori operativi omogenei, con riguardo anche all'impiego di nuove tecnologie di tipo informatico; b) per gli assistenti tecnici, compiti di partecipazione agli organismi preposti all'acquisto e collaudo di attrezzature tecniche e scientifiche, nonche' di coordinamento di piu' addetti operanti in aree professionali della medesima specializzazione; c) per i cuochi, mansioni complesse di organizzazione dei servizi di cucina, con rilievo anche esterno, e di coordinamento di piu' operatori in detti servizi; d) per i collaboratori scolastici, mansioni che richiedono particolare professionalita', come l'assistenza agli alunni portatori di handicap, il supporto all'attivita' amministrativa e didattica, la manutenzione di beni mobili e immobili, l'attivita' di pronto soccorso e primo intervento in caso di necessita'; e) per i restanti profili professionali, mansioni complesse necessarie per la riorganizzazione dei servizi nella scuola dell'autonomia. 3. Per il personale sopra indicato, al quale e' richiesta specifica esperienza e competenza professionale, vanno previsti adeguati percorsi formativi. Le conseguenti attivita' danno titolo a compensi accessori e alla costituzione di crediti professionali valutabili ai fini della mobilita'. 4. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti criteri e modalita' per la individuazione delle professionalita' funzionali e del personale cui assegnare tali funzioni, per la verifica di efficienza ed efficacia dell'attivita' svolta, oltre che la misura della retribuzione accessoria e gli ambiti di fruizione dei crediti professionali acquisiti. Ai fini previsti dal presente comma sono destinate le risorse indicate nel successivo articolo 42, comma 4. 5. Per corrispondere adeguatamente alle esigenze indicate al comma 1, gli organici del personale ATA di cui al presente articolo possono essere rideterminati funzionalmente dal Ministero della Pubblica istruzione, nei modi del vigente articolo 31, comma 1, lettera c del decreto legislativo n. 29/1993, in base a modelli organizzativi anche di carattere innovativo, a livello di singola scuola o provinciale, purche' senza oneri aggiuntivi della spesa complessiva. Rientrano in tali ipotesi, a titolo esemplificativo: -la ridistribuzione del personale fra le scuole di ogni ordine e grado, nonche' da e verso i conservatori e le accademie; - la possibilita' di destinare unita' di personale ATA a consorzi o reti di scuole; - la modifica dei contingenti e/o delle tipologie di posto. La contrattazione integrativa nazionale determinera' i criteri generali per la definizione delle procedure di assegnazione del personale previsto dal presente comma. Al fine di verificare gli elementi di corrispondenza tra gli attuali profili professionali, il loro arricchimento interno ed il modello organizzativo dei servizi amministrativi tecnici ausiliari derivante dall'autonomia, le parti concordano di individuare una specifica sequenza contrattuale da aprire entro il 30 gennaio 2000. DECRETO LEGISLATIVO N. 29/1993 ARTICOLO 31, comma 1, lettera c (vedi pag. 16) ART. 37 - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE 1. I contingenti del personale ATA sono attribuiti, senza incrementi di spesa, con i medesimi criteri di cui al precedente art.36, comma 5, e alle nuove aree in base all'allegata tabella C. 2. Sono portate a compimento tutte le procedure selettive o concorsuali interne alle singole amministrazioni indette per la copertura di posti vacanti, in corso ovvero gia' programmate, in base alle vigenti disposizioni, alla data di entrata in vigore del presente CCNL. I vincitori sono automaticamente inquadrati nel nuovo sistema di classificazione, nella posizione ove risulta confluita quella cui si riferisce la procedura selettiva o concorsuale con effetto dalla data stabilita nel contratto individuale. 3. Il profilo di aiutante cuoco e' soppresso. Il personale ATA gia' appartenente alla soppressa qualifica e' inquadrato nel profilo di cuoco ed i relativi posti in organico sono portati in aggiunta a quelli del profilo di cuoco. 4. I posti in organico da assegnarsi ai nuovi profili di direttore dei servizi generali ed amministrativi e di assistente di biblioteca sono determinati nei modi previsti dall'art. 36, comma 5, del presente contratto. 5. All'assistente di biblioteca spetta la stessa retribuzione del responsabile amministrativo. ART.38 - COLLABORAZIONI PLURIME PER IL PERSONALE ATA Il personale ATA, con esclusione del responsabile amministrativo, del direttore dei servizi generali ed amministrativi e del direttore amministrativo, puo' prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attivita' che richiedano particolari competenze professionali non presenti in quella scuola. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali nella scuola di servizio ed e' autorizzata dal capo di istituto sentito il responsabile amministrativo o il direttore dei servizi generali ed amministrativi o il direttore amministrativo. Capo V Particolari tipologie di corsi ART. 39 - PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI ED IN ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' DIDATTICA Sono destinatari del presente articolo i docenti che operano nei centri territoriali permanenti, nei corsi serali della scuola secondaria superiore, nelle scuole presso gli ospedali e gli istituti penitenziari. Considerata la specificita' professionale che contraddistingue il settore dell'educazione degli adulti, si stabilisce che: a)deve essere assicurata la precedenza nelle operazioni di mobilita' a domanda o d'ufficio per analoga tipologia per chi abbia maturato esperienza nel settore o abbia frequentato specifici percorsi di formazione in ingresso; b) in sede di piano nazionale di aggiornamento saranno annualmente definiti le risorse e interventi formativi mirati agli obiettivi dell'educazione degli adulti; c) nell'ambito dei compiti dell'Osservatorio saranno definite le tipologie formative valide ai fini dell'insegnamento nel settore; d) secondo cadenze determinate in sede locale puo' essere prevista la convocazione di conferenze di servizio che devono vedere il coinvolgimento dei docenti del settore quale sede di proposta per la definizione del piano di formazione in servizio, nonche' di specifiche iniziative per i docenti assegnati per la prima volta a questo settore; e) l'articolazione dell'orario di rapporto con l'utenza dei docenti in servizio presso i centri territoriali permanenti e' definita in base alla programmazione annuale dell'attivita' e all'articolazione flessibile su base annuale. Nelle funzioni di competenza dei docenti all'interno dell'orario di rapporto con l'utenza si debbono considerare le attivita' di accoglienza e ascolto, nonche' quelle di analisi dei bisogni dei singoli utenti. Per le attivita' funzionali alla prestazione dell'insegnamento si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 25; f) la contrattazione integrativa nazionale sull'utilizzazione del personale disciplina le possibili utilizzazioni sia in corsi ospedalieri sia in classi ordinarie anche al fine di individuare scuole polo che assicurino l'attivita' educativa in un certo numero di ospedali. Al personale e' garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo sulla base di intese con l'autorita' sanitaria promosse dall'autorita' scolastica; g) nelle scuole carcerarie e' garantita la tutela sanitaria a livello di informazione, di prevenzione e controllo, ivi compresa la possibilita' per docenti di accedere ai presidi medici, sulla base di intese con le autorita' competenti promosse dall'autorita' scolastica; h) la contrattazione integrativa nazionale riguardera' anche il personale di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla specificita' delle tematiche relative al settore, anche in riferimento ai processi di innovazione in corso e in considerazione dell'espansione quantitativa e qualitativa del settore. In sede di contrattazione integrativa sara' prevista una specifica ed autonoma destinazione di risorse per il personale impegnato nel settore; i) quanto sopra definito si applica anche al personale operante nei corsi di alfabetizzazione e nei corsi sperimentali per lavoratori (150 ore), fino al completo riassorbimento nei centri territoriali permanenti. Capo VI - Aspetti economico-retributivi generali Art. 40 - AUMENTI DELLA RETRIBUZIONE BASE ED EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI 1. Gli stipendi tabellari derivanti dall'art. 1 del CCNL stipulato in data 17.4.96 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nelle tabelle DI e D2, alle scadenze ivi indicate. 2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella tabella E. 3. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente articolo hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sui compensi per le attivita' aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'indennita' di cui all'art. 62, comma 6, del CCNL del 4/8/1995, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare. 4. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente articolo sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal comma 1 al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. Art. 41 - DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 1. Alla contrattazione integrativa sono destinate quote parti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, e dell'articolo 2, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, nonche' le risorse finanziarie individuate specificatamente per il personale del comparto scuola rinvenienti da altre fonti normative. Vanno, inoltre, aggiunte a tali risorse quelle derivanti dal passaggio dalla struttura retributiva tabellare prevista dal D.P.R n. 399/1998 a quella stabilita dal CCNL sottoscritto in data 4 agosto 1995, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 27, comma 4, e 77 del citato contratto. 2. Piu' particolarmente e per una maggiore specificazione, si elencano, qui di seguito, le risorse finanziarie destinate alla contrattazione integrativa: a. l'importo di lire 198 miliardi corrispondenti al recupero dell'inflazione programmata sull'accessorio disponibile con decorrenza 31.12.1999, ed a valere sulle disponibilita' dell'anno 2000, quale quota parte delle risorse destinate alla contrattazione collettiva dall'art.2, comma 9, della legge 450/97; b. le risorse indicate dall'art.2, comma 9, della legge n. 449/98 (0,8% della massa salariale) per la quota parte da destinare al personale del comparto scuola ammontante a lire 97 miliardi per l'anno 1999 ed a lire 508 miliardi per l'anno 2000; c. gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno 1999 e successivi, relativi al fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive di cui alle pertinenti Unita' Previsionali di Base (U.P.B. 3.1.1.2 - Cap. 1051; U.P.B. 4.1.1.2 - Cap. 5963; U.P.B. 5.1.1.2 - Cap. 5964; U.P.B. 6.1.1.2 - Cap. 5965; U.P.B. 7.1.1.27 - Cap. 5966; U.P.B. 10.1.1.2 - Cap. 5967; U.P.B. 11.1.1.2 - Cap 5968). Per l'anno 1999 sono utilizzabili le somme residue sui predetti capitoli di bilancio; d. le somme iscritte nello stato, di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno 1999 e successivi, al capitolo 1294 (U.P.B. 2.1.3.3.) ai sensi dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n.449. Dette somme sono quantificate in lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000; e. ulteriori economie rispetto a quelle previste dall'art.40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo, nonche' ogni altra risorsa finanziaria diretta a remunerare le prestazioni lavorative del personale; f. le somme di lire 800 miliardi, di lire 900 miliardi e di lire 1000 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1999, 2000 e 2001 da imputare allo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999 - 2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, mediante parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; g. le risorse derivanti dal passaggio dalla struttura retributiva tabellare prevista dal D.P.R. n. 399/1998 a quella vigente, in coerenza con quanto previsto dagli artt.27, comma 4, e 77 del CCNL sottoscritto il 4 agosto del 1995, quantificate in lire 130 miliardi, in lire 260 miliardi ed in lire 425 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1999, 2000 e 2001, fermo restando che le risorse eventualmente non utilizzate in ciascuno degli anni 1999 e 2000 possono essere utilizzate, nel limite massimo di lire 260 miliardi, nell'anno successivo, giusta nota Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 23 dicembre 1998, Prot. n. 218904. LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 450 ART. 2 1. Per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente e' interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del paese ovvero situazioni di emergenza economico- finanziaria. 2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11- bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1998-2000, restano determinati per l'anno 1998 in lire 17.395.069 milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla tabella a allegata alla presente legge, e in lire 3.878.300 milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla tabella b allegata alla presente legge. 3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1998 e triennale 1998-2000, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella tabella c allegata alla presente legge. 4. E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui ai comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1998, in lire 1.236,500 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla tabella d allegata alla presente legge. 6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella tabella e allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella. 7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, nelle misure indicate nella tabella f allegata alla presente legge al fine di favorirne il processo di razionalizzazione produttiva, riorganizzazione e ammodernamento, tenuto conto anche del completamento dei piani di investimento gia' autorizzati, gli apporti dello stato al capitale sociale delle ferrovie dello stato s.p.a., ivi compreso l'ulteriore apporto di lire 12.800 miliardi a decorrere dal 2001, sono rideterminati con la medesima tabella f. 8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 7, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1998, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime. 9. A i fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa per gli anni 1998, 1999 e 2000 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto dei ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, della scuola e' determinata, rispettivamente, in lire 345 miliardi, in lire 1600 miliardi ed in lire 2.865 miliardi. 10. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 1998, 1999 e 2000 sono determinate, rispettivamente, in lire 148 miliardi, in lire 598 miliardi ed in lire 1. 053 miliardi, ivi compresi i 23 miliardi annui per l'applicazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85. 11. Le somme di cui ai commi 9 e 10 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. 12. La spesa per gli anni 1998, 1999 e 2000, relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle universita', ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1493, n. 29, e successive modificazioni, e' determinata, rispettivamente, in lire 390 miliardi, in lire 1.775 miliardi ed in lire 3.185 miliardi, le competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci; per il personale del servizio sanitario nazionale la quota capitaria che verra' determinata in sede di riparto alle regioni del fondo sanitario nazionale e' da intendere comprensiva degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali. 13. Le somme di cui ai commi 9, 10 e 12 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni. 14. La quota delle risorse da riassegnare, con le modalita' di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, allo stato di previsione del ministero della difesa derivanti dalle procedure di alienazione e gestione degli immobili dismessi ai sensi del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' stabilita per l'anno 1998 nella misura massima di lire 80 miliardi, da destinare al finanziamento di un programma di costruzione di caserme nelle regioni del mezzogiorno in cui piu' squilibrato e' il rapporto tra gettito della leva e infrastrutture militari esistenti. LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N.449 ART. 2 1. Per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente e' interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del paese ovvero situazioni di emergenza economico- finanziaria. 2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11- bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1999-2001, restano determinati per l'anno 1999 in lire 18.384.164 milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla tabella a allegata alla presente legge, e in lire 4.387.132 milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla tabella B allegata alla presente legge. 3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1999 e triennale 1999-2001, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella tabella c allegata alla presente legge. 4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1999, in lire 2.796,8 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla tabella d allegata alla presente legge. 5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468 come sostituito dall'articolo 5 della. legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella tabella e allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella. 6. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nelle misure indicate nella tabella f allegata alla presente legge. 7. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 6, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1999, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime. 8. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, relativa ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali del personale dipendente del comparto dei ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo e della scuola, nonche' alla determinazione del trattamento economico dei dirigenti incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale o comunque di funzioni di analogo livello ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo, e' rideterminata in lire 2.092 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 2.867 miliardi per l'anno 2000. 9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa alla contrattazione collettiva integrativa del personale dipendente del comparto dei ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo e della scuola, e' autorizzata nel limite massimo di 173 miliardi di lire per l'anno 1999 e di lire 665 miliardi per l'anno. 2000. 10. La spesa di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, e' rideterminata in lire 837 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 1.291 miliardi per l'anno 2000. LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449 ART. 40 Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello rilevato alla fine dell'anno 1997. Tale numero costituisce il limite massimo del personale in servizio. Tra i dipendenti che dovranno essere considerati per i fini della programmazione sono inclusi i supplenti annuali e i supplenti temporanei con la esclusione dei soggetti chiamati a svolgere supplenze brevi. La spesa per le supplenze brevi non potra' essere nell'anno 1998 superiore a quella resasi necessaria per soddisfare le esigenze dell'anno 1997. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, si provvede alla determinazione della consistenza numerica del personale, alla data del 31 dicembre 1999. Con decreti del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, sono individuati i criteri e le modalita' per il raggiungimento delle finalita' predette mediante disposizioni, sugli organici funzionali di istituto, sulla formazione delle cattedre e delle classi, sul contenimento delle supplenze temporanee di breve durata assicurando comunque il perseguimento dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero massimo di alunni per classe con priorita' per le zone svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di montagna, nonche' per le aree metropolitane a forte rischio di devianza minorile e giovanile. In attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravita' dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilita' organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' la possibilita' di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del presente comma 1 sono abrogati gli articoli 72, 315, comma 3, 319, commi da 1 a 3, e 443 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Anche in vista dell'attribuzione della personalita' giuridica e dell'autonomia di cui all'articolo 21, commi da 1 a 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' consentita, altresi' alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attivita' ed insegnamenti, purche' non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Al fine di incrementare la preparazione tecnico-professionale dei giovani, dopo il conseguimento del diploma finale di istruzione secondaria superiore, nel quadro del sistema formativo integrato e della programmazione regionale dell'offerta formativa, lo stato e le regioni concordano modalita' di intese per la realizzazione, anche nelle istituzioni scolastiche, di corsi di formazione superiore non universitaria, anche mediante la costituzione di forme associative con altri soggetti del territorio ed utilizzando le risorse messe a disposizione anche dall'unione europea, dalle regioni, dagli enti locali e da altre istituzioni pubbliche e private. 2. I docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami ed aventi titolo alla nomina in ruolo sulle cattedre o posti accantonati al 1 settembre 1992 secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, hanno diritto, a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente nella provincia per cui e, valida la graduatoria del concorso. La precedenza opera prima di quella prevista dall'articolo 522, comma 5, del testo unico. di cui al comma 1. 3. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati e' fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all'80 per cento, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-1998, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del comma 1. I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria, nonche' di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al comma 1, assicurando la continuita' educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di handicap sono approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialita' esistenti nei medesimi alunni, nonche' per l'aggiornamento del personale. Le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre scuole. 4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, si procede, altresi, alla revisione dei criteri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola, ivi compresi gli istituti di educazione, nelle forme previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto dei compiti connessi all'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed evitando duplicazioni di competenze tra aree e profili professionali. 5. In coerenza con i poteri di organizzazione e di gestione attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni scolastiche le decisioni organizzative, amministrative e gestionali che assicurano efficacia e funzionalita' alla prestazione dei servizi, consentendo, tra l'altro, alle stesse istituzioni, anche consorziate fra loro, di deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, previa riduzione della dotazione organica di istituto, approvata dal provveditore agli studi sulla base di' criteri predeterminati idonei anche ad evitare situazioni di soprannumero del personale, in misura tale da consentire economie nella spesa. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su Proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo accertamento delle economie realizzate, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio. In sede di contrattazione decentrata a livello provinciale sono ridefinite le modalita' di organizzazione del lavoro del personale ausiliario che non svolga attivita' di pulizia. 6. Dall'attuazione dei commi 1, 3, 4 e 12 devono conseguirsi complessivamente risparmi pari a lire 442 miliardi per l'anno 1998, a lire 1.232 miliardi per l'anno 1999 ed a lire 977 miliardi per l'anno 2000. Le predette somme sono calcolate al netto dei risparmi di spesa destinati alla costituzione del fondo di cui al comma 7. 7. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1, con esclusione delle economie derivanti dalla riduzione di spesa relativa alle supplenze brevi, stimati, in ragione d'anno in lire 1.110 miliardi per il 1999 e in lire 1.260 miliardi a decorrere dall'anno 2000, sono destinati, dall'anno scolastico 1999-2000, nel limite del 50 Per cento, quantificato in lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000, alla costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, da destinare all'incremento dei fondi di istituto per la retribuzione accessoria del personale, finalizzata al sostegno delle attivita' e delle iniziative connesse all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Le risorse che si rendono disponibili sono ripartite su base provinciale. Previa verifica delle economie derivanti dall'applicazione del comma 5, il predetto fondo viene integrato, a decorrere dall'anno 2000, di una ulteriore quota pari al 60 per cento da calcolarsi sulle economie riscontrate, al netto delle somme da riassegnare alle singole istituzioni scolastiche per la stipula dei contratti di appalto di cui al medesimo comma 5. 8. Con periodicita' annuale, si provvede alla verifica dei risparmi effettivamente realizzati in applicazione del comma 1, al fine di accertarne la corrispondenza con lo stanziamento del fondo di cui al comma 7. 9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' attribuita agli uffici periferici del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la competenza all'ordinazione dei pagamenti, a mezzo ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al personale della scuola con nomina del capo d'istituito su posti di supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attivita' didattiche, in attesa dell'assunzione degli aventi diritto. 10. I concorsi per titoli ed esami a cattedre e posti d'insegnamento nelle scuole secondarie possono essere indetti al fine di reclutare docenti per gli insegnamenti che presentano maggiore fabbisogno e per, ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in piu' scuole e istituti anche di diverso ordine e grado ai quali si puo' accedere con il medesimo titolo di studio. 11. E' estesa all'anno scolastico 1998-99 la validita' delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente e a posti di coordinatore amministrativo, nonche' delle graduatorie di conferimento delle supplenze del personale docente e del personale amministrativo tecnico ed ausiliario. 12. Con effetto dall'anno scolastico 1997-1998 sono aboliti i compensi giornalieri ai componenti delle commissioni di esami di licenza media. 13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione. Art. 42 - FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 1. Le risorse destinate alla contrattazione integrativa sono finalizzate a riconoscere lo specifico impegno del personale scolastico per la efficace attuazione dell'autonomia e degli altri processi innovatori in atto nella scuola, che richiedono una professionalita' arricchita in relazione alla maggiore complessita' della nuova organizzazione del lavoro. Tuttavia, considerato che talune delle risorse di cui al precedente articolo 41, ancorche' gia' determinate nelle singole entita', potranno essere rese spendibili solo dopo il perfezionamento dei provvedimenti che ne presuppongono l'utilizzazione, e' indispensabile destinare le stesse al finanziamento degli istituti contrattuali, puntualmente definiti nei commi seguenti, al fine di dare indirizzi certi alla contrattazione integrativa. 2. Per compensare lo specifico impegno di tutto il personale per la completa realizzazione del processo dell'autonomia scolastica, sara' corrisposto un compenso individuale accessorio, indifferenziato per il personale docente e, relativamente al personale ATA (ad esclusione del direttore amministrativo e del responsabile amministrativo), in base ai profili professionali, con decorrenza luglio 1999. Alla predetta finalita' sono destinate, oltre alle somme di lire 100 miliardi, di lire 500 miliardi e di lire 400 miliardi, rispettivamente per gli anni 1999, 2000 e 2001, da portare in diminuzione delle disponibilita' iscritte nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), le risorse finanziarie di cui all'articolo 41, comma 2, lettera f), previa avvenuta approvazione del provvedimento legislativo che ne autorizza l'utilizzazione. Queste ultime risorse, riferite all'anno 1999, sono utilizzabili per la finalita' di cui al presente comma per lire 700 miliardi. 3. Sara' erogata una maggiorazione retributiva connessa allo sviluppo della professionalita' docente nelle misure e con le modalita' stabilite dall'articolo 29. All'attivazione di tale istituto contrattuale si provvede per l'anno 2000 mediante l'utilizzazione di quota parte delle risorse indicate all'art. 41, comma 2, lettera g). A decorrere dall'anno 2001, le predette risorse sono integrate con quelle indicate all'art. 41, comma 2, lettera d), nonche' con quota parte delle risorse indicate alla lettera c) del citato articolo 41, comma 2. In sede di contrattazione integrativa, al fine di dare attuazione all'istituto, sara' determinato il numero dei beneficiari, entro il limite stabilito al citato articolo 29 (in relazione alla effettiva disponibilita' delle risorse indicate all'art. 41, comma 2, lettera d).). 4. Nell'ambito delle disponibilita' finanziarie complessive indicate all'art. 41 sono, poi, destinate, agli istituti di seguito riportati, le somme indicate per ciascuno degli istituti medesimi: - lire 234 miliardi, in ragione d'anno, a decorrere dal 1 settembre 1999, per corrispondere compensi accessori per l'espletamento di funzioni connesse allo svolgimento di funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa di cui all'art. 28; - lire 160 miliardi, a decorrere dall'anno 1999, per la copertura degli oneri derivanti da tutte le modifiche degli istituti contrattuali preesistenti, ivi compresi quelli relativi al personale delle scuole italiane all'estero. La eventuale somma non utilizzata per le predette finalita' costituisce ulteriore dotazione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa; - lire 80 miliardi, in ragione d'anno, a decorrere dal 1 settembre 1999, per rivalutare l'indennita' di direzione ai capi d'istituto e le indennita' di amministrazione ai direttori amministrativi ed ai responsabili amministrativi; - lire 100 miliardi, in ragione d'anno a decorrere dall'1/9/1999, per corrispondere compensi accessori per la valorizzazione professionale al personale ATA secondo quanto previsto dall'articolo 36; - lire 93 miliardi, in ragione d'anno, a decorrere dal 1 settembre 1999, per corrispondere particolare compensi per il personale impiegato in scuole di aree a rischio sociale; - lire 322 miliardi, in ragione d'anno, a decorrere dal 1 settembre 1999, da destinare ai compensi per il personale impegnato negli interventi didattici educativi. 5. A decorrere dall'anno 1999, tutte le risorse di cui all'art. 41 non utilizzate per compensare gli istituti indicati ai commi 2, 3 e 4 costituiscono la dotazione finanziaria del fondo di scuola per il miglioramento dell'offerta formativa e per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive. La contrattazione integrativa ne definira' la finalizzazione, nonche' le modalita' di ripartizione e di attribuzione alle singole istituzioni scolastiche, prevedendo, altresi', che le somme eventualmente non utilizzate alla fine di ciascun anno siano utilizzate per le stesse finalita' nell'esercizio successivo. ART. 43 - CONTRATTUALIZZAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE E' garantita la piena contrattualizzazione dei criteri di erogazione di qualsiasi ulteriore somma destinata dallo Stato o da enti pubblici o privati a compensare attivita' del personale della scuola, da realizzare in sede di contrattazione integrativa nazionale. Capo VII Disposizioni finali ed integrative ART. 44 - SEQUENZE CONTRATTUALI 1. Con apposite, successive sequenze contrattuali le parti firmatarie del presente CCNL definiranno gli istituti specifici e le modalita' applicativa relativi a: a) entro il 30 giugno 1999: - personale delle Accademie e Conservatori; - personale delle scuole italiane all'estero; - personale delle istituzioni educative; - personale comandato degli IRRSAE, CEDE, BDP. - procedure di conciliazione e arbitrato; - procedure di cui all'articolo 14. b) entro il 31 dicembre 1999: completamento della contrattualizzazione degli istituti del rapporto di lavoro ed eventuale revisione delle norme contrattuali da attualizzare, ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni. Nelle more le norme di legge e contrattuali non espressamente abrogate rimangono in vigore. 2. Le parti firmatarie si impegnano ad adeguare entro il 30. 6. 2000 le norme del presente CCNL, in relazione alla piena attuazione dell'autonomia scolastica e ad ulteriori modifiche legislative eventualmente intervenute. DECRETO LEGISLATIVO N. 29/1993 ART. 72 Norma transitoria 1. Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 2 tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi disciplinati dal presente decreto in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati le disposizioni vigenti cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal presente decreto. 2. (comma abrogato) 3. (comma abrogato) 4. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto. 5. Resta ferma, per quanto non modificato dal presente decreto, la disciplina dell'accordo sindacale riguardante tutto il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo previsto dal titolo III nell'ambito di riferimento di esso. ART. 45 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE 1. Le parti convengono di procedere alla costituzione di un Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori del comparto ai sensi del decreto legislativo n. 124/1993, della legge n. 335/1995, della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Al fine di garantire un numero di iscritti piu ampio che consenta di minimizzare l'incidenza delle spese di gestione, le parti potranno definire l'istituzione di un Fondo pensione unico anche con i lavoratori appartenenti ad altri comparti. 3. La misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore, nonche' la retribuzione utile alla determinazione delle quote stesse, saranno definite dalle parti successivamente alla stipula dell'Accordo quadro Governo-Confederazioni e dell'emanazione dell'apposito DPCM. 4. Nello stesso ambito contrattuale saranno definite anche le modalita' di trasformazione della buonuscita in TFR, le voci retributive utili per gli accantonamenti del TFR, nonche' la quota di TFR da destinare a previdenza complementare. 5. Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che avranno liberamente aderito al Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. 6. Ai fini del presente articolo le parti concordano di realizzare i seguenti impegni: pervenire alla sottoscrizione dell'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare, definire lo statuto, il regolamento e la scheda di adesione; costituire il Fondo pensione; procedere alle elezioni dei rappresentanti dei soci del Fondo al raggiungimento delle adesioni che saranno previste in sede di accordo istitutivo. 7. Le parti procederanno alla calendarizzazione degli impegni suddetti, convenendo a questi fini che una prima verifica circa lo stato dell'attivita' normativa e il contenuto di eventuali atti di indirizzo si realizzera' entro il 30 giugno 1999. ART. 46 - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE AVENTE DIRITTO DI MENSA GRATUITA 1. Il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita riguarda il personale docente in servizio in ciascuna classe o sezione durante la refezione. 2. Nelle sezioni di scuola materna funzionanti secondo l'orario giornaliero previsto dall'art. 104, 1 comma del decreto legislativo n. 297/94, ha diritto l'insegnante in servizio in ciascuna sezione durante la refezione. Laddove, per effetto dell'orario di funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione risultino contemporaneamente due insegnanti, ha diritto al servizio di mensa gratuita l'insegnante assegnato al turno pomeridiano. 3. Nella scuola elementare hanno diritto gli insegnanti assegnati a classi funzionanti a tempo pieno e a classi che svolgano un orario settimanale delle attivita' didattiche che prevede rientri pomeridiani, i quali siano tenuti ad effettuare l'assistenza educativa alla mensa nell'ambito dell'orario di insegnamento. 4. Nella scuola media hanno diritto i docenti in servizio nelle classi a tempo prolungato, che prevedono l'organizzazione della mensa, assegnati sulla base dell'orario scolastico alle attivita' di interscuola e i docenti incaricati dei compiti di assistenza e vigilanza sugli alunni per ciascuna classe che attui la sperimentazione ai sensi dell'art. 278, del decreto legislativo n. 297/94. 5. Ulteriori, eventuali modalita' attuative possono essere definite in sede di contrattazione integrativa nazionale, ferme restando le competenze del Ministero della Pubblica Istruzione per quanto concerne le modalita' di erogazione dei contributi ai comuni. LEGGE 14/1/1999, N. 4 ARTICOLO 3 (servizio di mensa nelle scuole) 1. Per l'anno scolastico 1995-1996 e per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1996, il ministero dell'interno provvede ad erogare un contributo agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante, dipendente dallo stato o da altri enti. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a lire 26.000 milioni per il 1995 e a lire 90.000 milioni per il 1996, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 1601 dello stato di previsione del ministero dell'interno per gli anni finanziari medesimi. 3. Il ministero dell'interno provvede anche ad erogare un contributo agli enti locali per l'anno 1997, al fine di assicurare la continuita' del servizio di mensa per il personale insegnante, dipendente dallo stato, impegnato nella vigilanza ed assistenza degli alunni durante la refezione scolastica al relativo onere, determinato nell'importo massimo di lire 90.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del tesoro. 4. I criteri per la individuazione del personale docente avente diritto al servizio di mensa gratuito e le modalita' di erogazione del contributo statale a favore degli enti locali che abbiano fornito il predetto servizio sono quelli previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, del 16 maggio 1996, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 224 del 24 settembre 1996. 5. A decorrere dall'anno 1998, agli oneri derivanti dal servizio di mensa di cui al comma 3, si provvede con le disponibilita' finanziarie destinate alla contrattazione collettiva per il comparto del personale della scuola a tal fine le predette disponibilita' sono incrementate della somma annua di lire 90.000 milioni al relativo onere si provvede, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato. ART. 47 - AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO Nelle istituzioni scolastiche con consistente presenza di alunni provenienti da famiglie di recente immigrazione e/o nomadi, saranno realizzati: - uno specifico piano di formazione del personale, nell'ambito e con le risorse destinate alla formazione del personale della scuola; - mediante adeguate forme contrattuali, la presenza di mediatori linguistici da utilizzare nelle sedi scolastiche, attraverso convenzioni con gli enti locali. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti la misura ed i criteri di erogazione delle risorse per sostenere il maggior impegno del personale delle scuole interessate. ART. 48 - NORMA DI SALVAGUARDIA Le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili. ART. 49 - ASSENZE PER FERIE, MALATTIE, PERMESSI ED ASPETTATIVE A - Il comma 10 dell'art. 19 del CCNL 4-8-1995 e' cosi' sostituito: 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di competenza, le ferie stesse potranno essere fruite dal personale docente entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attivita' didattica. I capi di istituto possono fruire delle ferie non godute nell'anno di competenza anche nei periodi di normale attivita', con esclusione del periodo di avvio dell'anno scolastico e di quelli riservati agli scrutini periodici e finali ed agli esami. In analoga situazione, il personale A.T.A. puo' fruire delle ferie non godute nell'anno successivo, non oltre il mese di aprile. B - Il comma 1 dell'art. 21 e' cosi' sostituito: 1. Al dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi sulla base di idonea documentazione, permessi retribuiti per i seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami: giorni 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; - lutti per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado: giorni 3 per evento; I permessi sono concessi a domanda da presentarsi al capo d'istituto da parte del personale docente ed ATA ed al provveditore agli studi, da parte dei capi d'Istituto. C - Il comma 2 dell'art.21 del CCNL 4-8-1995 e' cosi' sostituito: 2. A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati, anche al rientro, od autocertificati in base alle leggi vigenti. Per gli stessi motivi sono fruibili i sei giorni di ferie durante i periodi di attivita' didattica di cui all'art.19, comma 9, del CCNL 4-8-1995 indipendentemente dalle condizioni previste in tale norma. D - Il comma 8 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 e' cosi' sostituito: 8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, e' il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche l'eventuale trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo, come determinato ai sensi dell'art. 61 comma 1, lett. e), f). b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1. E - Al comma 8 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 e' aggiunto il seguente comma 8 bis: 8 bis. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 ed 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie, certificate dalla competente ASL. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione. F - Il comma 10 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 e' cosi' sostituito: 10. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, e' tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso e' prorogato al primo giorno lavorativo successivo. G - Il comma 11 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 e' cosi' sostituito: 11. L'istituzione scolastica o l'amministrazione di appartenenza puo' disporre il controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge attraverso la competente Azienda Sanitaria Locale. Tale disposizione puo' avvenire fin dal primo giorno. Il controllo non e' disposto se il dipendente e' ricoverato in ospedali pubblici o convenzionati. H - Al comma 1 dell'art.24 del CCNL 4-8-1995 e' aggiunto il seguente comma 1 bis: 1 bis. L'aspettativa spetta anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art.3, comma 6 e 7, del DPR n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art.25 del CCNL 4-8-1995 limitatamente alla durata dell'incarico. I - Il comma 5 dell'art.25 del CCNL 4-8-1995 e' cosi' sostituito: 1. Ai fini di cui ai precedenti commi 3 e 4, la continuita' del servizio si intende realizzata nel caso in cui, nell'anno scolastico immediatamente precedente, il personale interessato abbia prestato servizio per almeno 180 giorni, anche con contratti stipulati nelle scuole statali per diverse tipologie di lavoro. L - Il comma 18 dell'art. 25 del CCNL 4/8/95 e' cosi' sostituito: Il personale di cui al comma 8 ha lo stesso trattamento per le assenze del personale di cui al comma 6. M - In sede di contrattazione integrativa nazionale, le parti si riservano di verificare il costo delle modificazioni normative di cui al presente articolo, tenendo conto delle risorse stanziate a tale proposito. Cio' al fine di valutare l'introduzione di ulteriori miglioramenti agli istituti contrattuali di cui al presente articolo. DPR 399/1988 ART.3 1. Al personale di cui all'articolo 1 competono, nelle misure e con l decorrenze sottoindicate, gli stipendi annui iniziali lordi sotto indicati: Area dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi: a) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi: dal 1 luglio 1988: L. 6.031.000 dal 1 gennaio 1989: L. 6.325.000 dal 1 maggio 1990: L. 6.564.000 a1) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi, con sei anni di anzianita' giuridica di servizio: dal 1 luglio 1988: L. 6.759.000 dal 1 gennaio 1989: L. 7.306.000 dal 1 maggio 1990: L. 7.752.000 b) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi, infermieri e cuochi: dal 1 luglio 1988: L. 7.247.000 dal 1 gennaio 1989: L. 7.962.000 dal 1 maggio 1990: L. 8.544.000 b1) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi, infermieri cuochi, con sei anni di anzianita' giuridica di servizio: dal 1 luglio 1988: L. 8.161.000 dal 1 gennaio 1989: L. 9.212.000 dal 1 maggio 1990: L. 10.068.000 c) coordinatori amministrativi: dal 1 luglio 1988: L. 9.104.000 dal 1 gennaio 1989: L. 10.224.000 dal 1 maggio 1990: L. 11.136.000. Gli stipendi annui lordi del personale appartenente ai profili di guardarobiere e aiutante-cuoco sono incrementati, in ciascuna posizione stipendiale, dell'importo pari a due aumenti biennali convenzionali nelle misure indicate in calce alla tabella A allegata al presente decreto. Area della funzione docente: a) docenti della scuola materna; docenti della scuola elementare; accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori; docenti diplomati della scuola secondaria superiore; personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; assistenti delle scuole speciali statali: dal 1 luglio 1988: L. 9.143.000 dal 1 gennaio 1989: L. 10.242.000 dal 1 maggio 1990: L. 11.136.000 b) docenti della scuola media; vice rettori aggiunti dei convitti, docenti laureati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica; assistenti delle accademie di belle arti dei licei artistici: dal 1 luglio 1988: L. 10.628.000 dal 1 gennaio 1989: L. 11.894.000 dal 1 maggio 1990: L. 12.924.000 c) docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti dell'accademia nazionale di danza: dal 1 luglio 1988: L. 12.519.000 dal 1 gennaio 1989: L. 14.548.000 dal 1 maggio 1990: L. 16.200.000 d) docenti confermati dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza: dal 1 luglio 1988: L. 14.163.000 dal 1 gennaio 1989: L. 16.278.000 dal 1 maggio 1990: L. 18.000.000. Area della funzione direttiva ed ispettiva: a) direttori didattici; presidi delle scuole medie; presidi delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica; direttori dei conservatori di musica; direttori delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza; rettori e vice rettori dei convitti nazionali; direttrici e vice direttrici degli educandati femminili; direttori e vice direttori delle scuole speciali dello Stato: dal 1 luglio 1988: L. 14.991.000 dal 1 gennaio 1989: L. 17.748.000 dal 1 maggio 1990: L. 19.992.000 b) ispettori tecnici periferici: dal 1 luglio 1988: L. 15.789.000 dal 1 gennaio 1989: L. 18.933.000 dal 1 maggio 1990: L. 21.492.000. 2. Al personale supplente competono, oltre all'indennita' integrativa speciale prevista dalle norme vigenti, gli stipendi annui iniziali lordi previsti nel comma 1. 3. La progressione economica per tutto il personale di ruolo di cui all'art. 1 si sviluppa secondo le posizioni stipendiali indicate nell tabella A allegata al presente decreto. 4. Nel periodo di permanenza in ciascuna posizione stipendiale sono altresi' attribuiti, per nascita di figli o altre situazioni previste dalle disposizioni vigenti, aumenti biennali convenzionali, nella misura indicata per ciascuna qualifica in calce alla tabella di cui a comma 3. Detti aumenti biennali convenzionali, maturati in ciascuna posizione stipendiale, salvo che la norma attributiva non disponga diversamente, sono riassorbiti al conseguimento delle posizioni stipendiali successive. L'anzianita', riconosciuta ai soli fini economici, e' considerata utile per l'attribuzione di aumenti biennal convenzionali nella posizione stipendiale di primo inquadramento ed i quelle successive. 5. Al Personale docente preposto alla direzione delle accademie di belle arti, limitatamente ai periodi di effettiva preposizione alla predetta direzione, compete la differenza, non pensionabile tra l'importo dello stipendio iniziale spettante ai direttori dei conservatori di musica e quello iniziale della qualifica di appartenenza. 6. Il personale docente di cui all'ultimo comma dell'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso ha titolo ad un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola materna o elementare. Il posto orario di insegnamento con trattamento economico intero e' costituito nelle scuole materne con ventisette ore settimanali a decorrere dal 1 settembre 1988 e con venticinque ore settimanali dal 1 settembre 1990. 7. Nei confronti del personale che maturi i requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, successivamente al 30 giugno 1988, i periodi commutati ai sensi della normativa concernente l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sono utili, nei limiti previsti per il personale docente di ruolo, per l'inquadramento economico di cui all'art.4. Le predette disposizioni si applicano anche al personale con orario settimanale di attivita' educativa o di insegnamento non inferiore a dodici ore nelle scuole materne ed elementari, nonche', qualora sia stato imposto da ragioni strutturali, nelle scuole secondarie. Il relativo trattamento economico e' corrisposto in misur proporzionale all'orario settimanale di attivita' educativa o di insegnamento rispetto a quello previsto per la costituzione del posto orario. 8. Il personale docente di cui al comma 6, in servizio nelle scuole d ogni ordine e grado, ha diritto ad assentarsi dal servizio per gravi motivi per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante e' corrisposta per intero nel primo mese e nella misura del cinquanta per cento nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni. 9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano al personale docent supplente annuale, nominato ai sensi dell'art. 15, commi primo e terzo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, il quale si trovi almeno nel secondo anno di servizio scolastico continuativo. 10. Il personale docente della scuola secondaria, ivi compreso quello dei licei artistici e degli istituti di arte, puo' prestare, a domanda, limitatamente agli anni scolastici 1988-89 e 1989-90, servizio di insegnamento, in eccedenza all'orario d'obbligo fino a ventiquattro ore settimanali. Le ore eccedenti prestate per la sostituzione dei docenti assenti sono retribuite nell misura prevista dal comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, aumentata del venti per cento; per le ore eccedenti prestate in classi collaterali, in quanto disponibili per l'intero anno scolastico, ferm restando la struttura delle singole cattedre funzionanti, i compensi sono stabiliti nella misura prevista dal comma 2 del medesimo art. 6 11. I nuovi stipendi di cui al presente articolo rappresentano l'avvi del ripristino del rapporto, da definire contrattualmente nel trienni 1991-93, fra i livelli retributivi del personale dell'area docente ed i livelli retributivi previsti per i docenti universitari. ART.50 - PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO Il periodo trascorso dal personale della scuola in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione, e' valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico previsto dagli articoli 16, 21, 29, 35 e 42, comma 2. In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti criteri, modalita' e misure dei compensi accessori da destinare al personale di cui al presente articolo. Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono la validita' del periodo trascorso dal personale scolastico in altre situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola. Tabella A - Profili professionali 1. I profili professionali del personale ATA sono individuati dalla presente tabella secondo quanto previsto dall'art.32. Le modalita' di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne che per i requisiti culturali che sono individuati dalla tabella B. D/1: Profilo: Direttore amministrativo (per i Conservatori e le Accademie) E' responsabile dell'osservanza delle leggi e regolamenti. Nell'ambito delle direttive ricevute dal Direttore e dal Consiglio di Amministrazione sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali e amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attivita' e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Svolge attivita' lavorativa di rilevante complessita' ed avente rilevanza esterna. E' funzionario delegato. Provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione e firma, congiuntamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell'istituzione; e' segretario del Consiglio di Amministrazione e in tale ambito puo' formulare pareri. Firma tutti gli atti di sua competenza. Puo' svolgere attivita' di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Puo' svolgere incarichi di attivita' tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito degli Istituti di istruzione artistica. D/2: Profilo: Direttore dei servizi generali ed amministrativi Svolge attivita' lavorativa di rilevante complessita' ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attivita' e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Ha autonomia operativa e responsabilita' diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo- contabile, di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna. Firma tutti gli atti di sua competenza. L'espletamento delle funzioni sara' volto ad assicurare l'unitarieta' della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalita' ed obiettivi dell'istituzione scolastica, in particolare del piano dell'offerta formativa. Puo' svolgere attivita' di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Puo' svolgere incarichi di attivita' tutoriale, di aggiornamento e formazione nel confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche. C/1: Profilo: Responsabile amministrativo Svolge attivita' lavorativa complessa, che richiede conoscenza della normativa vigente nonche' delle procedure amministrativo contabili. Organizza i servizi amministrativi dell'unita' scolastica o educativa ed e' responsabile del funzionamento degli stessi. Ha autonomia operativa e responsabilita' diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche esterna. Sovrintende, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione scolastica ed educativa e coordina il relativo personale. Provvede direttamente al rilascio di certificazioni, nonche' di estratti e copie di documenti, che non comportino valutazioni discrezionali. Provvede, nel rispetto delle competenze degli organi di gestione dell'istituzione scolastica ed educativa, all'esecuzione delle delibere degli organi collegiali aventi carattere esclusivamente contabile e di quelle sottoposte a procedimento vincolato. Esprime pareri sugli atti riguardanti la gestione amministrativa e contabile del personale, elabora progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalita' dei servizi di competenza, anche in relazione all'uso di procedure informatiche. Cura l'attivita' istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con soggetti esterni. Nelle Accademie e nei Conservatori svolge attivita' di collaborazione diretta con il direttore amministrativo, per le funzioni di coordinamento dei servizi amministrativi e generali; e' consegnatario dei beni mobili; sostituisce il direttore amministrativo, con esclusione dell'esercizio delle competenze di funzionario delegato. Puo' svolgere attivita' di formazione e aggiornamento ed attivita' tutorie nei confronti di personale neo assunto. (detto profilo rimane in vigore sino al 31-8-2000 nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con eccezione di Accademie e Conservatori) . C/2 Profilo: Assistente di Biblioteca nelle Accademie e nei Conservatori di musica E' addetto ai servizi di biblioteca, all'inventariazione, alla classificazione ed allo studio dei fondi (raccolta di materiali e di documentazioni) esistenti, cura la conservazione del materiale affidato. E' responsabile dell'integrita' del materiale bibliotecario affidatogli. B/1: Profilo: Assistente amministrativo Esegue attivita' lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacita' di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico. Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativo-contabili della istituzione scolastica ed educativa, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. Svolge attivita' di diretta e immediata collaborazione con il responsabile amministrativo coadiuvandolo nelle attivita' e sostituendolo nei casi di assenza. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo. Ha rapporti con l'utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro. Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino e' addetto, con responsabilita' diretta, alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza. In relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento. Puo' essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze, nonche' dello stato di conservazione del materiale librario. Puo' svolgere attivita' di coordinamento di piu' addetti inseriti in settori o aree omogenee, nonche' attivita' di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche, decise dagli organi collegiali. B/2 Profilo: Assistente tecnico Esegue attivita' lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza di strumenti e tecnologie anche complessi, con capacita' di utilizzazione degli stessi, nonche' di esecuzione di procedure tecniche e informatiche. Svolge attivita' di supporto tecnico alla funzione docente relativamente delle attivita' didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilita' nello svolgimento del lavoro con margini valutativi, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. E' addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti di lavorazione garantendone l'efficienza e la funzionalita' in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica, oppure alla conduzione e alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli utilizzati dall'istituzione scolastica per lo svolgimento di attivita' connesse alle finalita' formative. In questi ambiti provvede: - alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le esercitazioni pratiche nei laboratori, officine e reparti di lavorazione o nelle aziende agrarie cui e' assegnato, garantendo, l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse; - al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle esercitazioni didattiche, in rapporto con il magazzino. Svolge attivita' di diretta e immediata collaborazione con l'Ufficio tecnico o analoghi organismi anche in relazione agli acquisti di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo. In relazione all'introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti sperimentali partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento. Puo' svolgere attivita' di coordinamento di piu' addetti operanti in settori, indirizzi, specializzazioni ed aree omogenee. B/3: Profilo: Cuoco Esegue attivita' lavorativa richiedente specifica formazione professionale, conoscenza di strumenti e procedure anche complesse, con autonomia, margini di valutazione e capacita' di utilizzazione degli stessi nonche' di esecuzione di procedure tecniche. Esegue, nell'ambito delle istruzioni ricevute, procedimenti manuali e tecniche specifiche a tutte le operazioni preliminari connesse e conseguenti alla preparazione, al confezionamento dei pasti, alla conservazione delle vivande della istituzione scolastica a cui e' addetto, impiegando macchinari, strumentazioni e utensileria specifica di cui cura l'ordinaria manutenzione. In particolare provvede: - alla preparazione dei pasti quotidiani e delle quantita' individuali sulla base delle tabelle dietetiche; - alla conservazione dei generi alimentari, osservando le norme igieniche del trattamento alimenti; - allo svolgimento di altri servizi, anche esterni, connessi al funzionamento della cucina. Provvede, inoltre: - al trasporto ed alla predisposizione degli alimenti necessari per la preparazione dei pasti; - alla conservazione, pulizia ed utilizzazione delle stoviglie e delle attrezzature, utilizzando apparecchi anche automatici; - all'ordinaria manutenzione ed alla pulizia degli utensili; - alle attivita' materiali, anche esterne, connesse ai servizi di cucina e mensa. Puo' svolgere attivita' di coordinamento di piu' addetti nell'ambito dei servizi di cucina. B/4: Profilo: Infermiere Nell'ambito di quanto previsto dal D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 e successive modificazioni, dalla normativa vigente in materia sanitaria e dall'ordinamento dell'attivita' paramedica, svolge, in relazione alla specificita' delle istituzioni convittuali del sistema scolastico pubblico, attivita' di carattere professionale di tipo specialistico. E' addetto alla organizzazione ed al funzionamento dell'infermeria garantendone l'efficienza e la funzionalita'. In particolare: - provvede con responsabilita' diretta alla conservazione del materiale di pronto soccorso e dei medicinali di uso comune; - pratica le terapie prescritte e adotta le misure di prevenzione eventualmente necessarie; A/1: Profilo: Collaboratore scolastico tecnico Esegue nell'ambito di specifiche istruzioni, attivita' e procedure operative a carattere tecnico che richiedono preparazione professionale non specialistica, con autonomia di esecuzione e margini valutativi nella applicazione delle procedure stabilite. Articolazioni del profilo: a) - guardarobiere: esegue procedimenti manuali e tecniche specifiche inerenti la custodia, la conservazione e la cura del corredo degli alunni e del convitto. Provvede inoltre: - alla organizzazione e alla conduzione del guardaroba; - alla custodia, al lavaggio meccanizzato, alla stiratura, alla conservazione e al mantenimento in efficienza del materiale; - alla rilevazione periodica delle giacenze e alla registrazione dell'entrata e dell'uscita del materiale che gli e' affidato; - allo svolgimento di altri servizi, eccezionalmente anche esterni connessi al funzionamento del guardaroba. Puo' svolgere attivita' di coordinamento di piu' addetti nell'ambito dei servizi di guardaroba. b) - addetto alle aziende agrarie: esegue attivita' di supporto alle professionalita' specifiche dell'azienda agraria, compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico, operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite. In particolare, e' addetto: - alla preparazione materiale del terreno, alla semina e trapianto delle colture, alla raccolta dei prodotti; - al supporto materiale connesso e conseguente alle analisi di laboratorio e alla movimentazione di apparecchiature, macchine e strumenti in dotazione; - alla protezione, ricovero, conservazione e magazzinaggio di attrezzature, materiale e prodotti, secondo le modalita' prescritte; - al carico e scarico, trasporto dei materiali in dotazione e dei prodotti dell'azienda, anche con l'uso di mezzi elettromeccanici, alla sistemazione e pulizia del posto di lavoro e dell'area di impiego, ovvero del laboratorio, serra, stalla o altra struttura tecnico- scientifica; - alla conduzione di macchinari agricoli, purche' provvisto di apposita patente, se necessaria; - ad ogni altra attivita' di carattere materiale inerente alla conduzione dell'azienda. A/2: Profilo: Collaboratore scolastico Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilita' connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attivita' caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. In particolare svolge le seguenti mansioni: - sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti; - concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione; - sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attivita' scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e convittori; - svolgimento delle mansioni di custode con concessione gratuita di idonei locali abitativi; - pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici; - riassetto e pulizia delle camerate dei convittori: - compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili, nonche', nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte le attivita' connesse con i servizi di mensa e cucina; - lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni comportino l'uso della cucina e della sala bar; - servizi esterni inerenti la qualifica; - ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento. Puo', infine, svolgere: - attivita' inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio e simili; - attivita' di supporto all'attivita' amministrativa e alla attivita' didattica nonche' ai servizi di mensa; - assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale; - compiti di centralinista telefonico, di conduttore di impianti di riscaldamento purche' provvisto di apposita patente, di manovratore di montacarichi e ascensori. Tabella B - Requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA. Direttore amministrativo nelle Accademie e nei Conservatori di musica: - diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o in scienze coloniali e marittime, titoli equipollenti. Direttore dei servizi generali ed amministrativi: - diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti. Responsabile amministrativo: - a) diploma di ragioniere o perito commerciale (anche con sezione commercio con l'estero); diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore; rilasciati dagli istituti tecnici commerciali; b) diploma di analista contabile, diploma di operatore commerciale; rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali; c) diploma di maturita' di tecnico della gestione aziendale e diploma di maturita' di tecnico dell'impresa turistica rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali e turistici. I titoli elencati sono validi purche' congiunti a uno dei corrispondenti titoli di specializzazione: - diploma conseguito al termine di corsi statali di perfezionamento e specializzazione (post secondario); - corsi di formazione professionale regionali di secondo livello (riservati ai diplomati) rilasciato al termine di corsi svolti in regime di convenzione ed attinenti alle discipline amministrativo contabili; - diploma universitario relativo a corsi specifici. In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a), b) e c) e' valida la laurea specifica (giurisprudenza; economia e commercio; economia bancaria; laurea attinente alle scienze e tecniche amministrative o commerciali o economico-aziendali o finanziarie). In caso di mancato possesso del diploma o attestato post-secondario, e' valida, in aggiunta del diploma di cui alle lettere a), b) e c), la laurea anche in discipline non specifiche. Assistente di biblioteca nelle Accademie e nei Conservatori di musica: - diploma finale di istituto di istruzione secondaria di secondo grado congiunto ad attestato professionale in archivistica o biblioteconomia e, limitatamente ai Conservatori, diploma di Conservatorio. Assistente amministrativo: - a) diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilita' di aziende; operatore della gestione aziendale; operatore dell'impresa turistica); - b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo-contabile, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978. In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b) e' valido un diploma di maturita' che consenta l'accesso agli studi universitari. Assistente tecnico: - a) diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico; - b) diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico; - c) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978. In caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle precedenti lettere a), b), c), e' valido qualsiasi diploma di maturita', corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli studi universitari. Cuoco: - a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero; - b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978. Infermiere: - diploma di infermiere professionale. Collaboratore scolastico: - diploma di scuola media. Guardarobiere: - a) diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero; - b) diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 1978. Addetto alle aziende agrarie: - a) diploma di scuola media. b) attestato di qualifica specifica. Per il personale ATA che, in ragione dei titoli previsti dal precedente ordinamento, sia titolare, prima dell'entrata in vigore del presente contratto, di un rapporto di lavoro a tempo determinato o sia comunque iscritto nelle graduatorie provinciali degli aspiranti a supplenze, rimangono comunque validi i titoli medesimi. LEGGE N. 845 DEL 1978 ART. 14 Attestato di qualifica Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneita' conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera a), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del ministero della pubblica istruzione e del ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche' esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per la ammissione ai pubblici concorsi. Tabella C - Corrispondenza tra aree e profili professionali del personale ATA =================================================================== Nuove Profili professionali previsti dal Aree CCNL 4-8-1995 ------------------------------------------------------------------- Direttore amministrativo D Direttore dei servizi generali ed amministrativi ------------------------------------------------------------------- C Responsabile amministrativo Assistente di biblioteca ------------------------------------------------------------------- Assistente amministrativo B Assistente tecnico Cuoco Infermiere ------------------------------------------------------------------- Guardarobiere A Addetto alle aziende agrarie Collaboratore scolastico ------------------------------------------------------------------- Tabella D1 AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI IN VIGORE DAL 1.11.1998 =================================================================== Anni Collaboratore Guarda- Assistenti Respons- Docente scolastico robieri amm.vi ed abili scuola equiparati amm.vi materna e elementare =================================================================== da 0 a 2 34.000 35.000 38.000 43.000 43.000 ------------------------------------------------------------------- da 3 a 8 35.000 36.000 39.000 44.000 44.000 ------------------------------------------------------------------- da 9 a 14 37.000 38.000 42.000 48.000 48.000 ------------------------------------------------------------------- da 15 a 20 39.000 40.000 45.000 52.000 52.000 ------------------------------------------------------------------- da 21 a 27 41.000 42.000 47.000 56.000 56.000 ------------------------------------------------------------------- da 28 a 34 43.000 44.000 50.000 60.000 60.000 ------------------------------------------------------------------- da 35 44.000 45.000 51.000 63.000 63.000 ------------------------------------------------------------------- =================================================================== Anni Docente Docente Docente diplomato scuola laureato Istituti media Istituti sec.II grado(1) sec.II grado(2) =================================================================== da 0 a 2 43.000 47.000 47.000 da 3 a 8 44.000 48.000 50.000 da 9 a 14 48.000 52.000 54.000 da 15 a 20 52.000 57.000 59.000 da 21 a 27 58.000 62.000 66.000 da 28 a 34 62.000 67.000 70.000 da 35 65.000 70.000 74.000 =================================================================== Anni Docente Direttore Capi d'Istituto Accademie amm.Cons. ed equiparati Conservatori ed accademici =================================================================== da 0 a 2 57.000 50.000 66.000 da 3 a 8 59.000 52.000 68.000 da 9 a 14 66.000 56.000 74.000 da 15 a 20 72.000 61.000 80.000 da 21 a 27 76.000 67.000 87.000 da 28 a 34 81.000 73.000 95.000 da 35 86.000 78.000 102.000 ------------------------------------------------------------------- NOTA (1): anche accompagnatori di pianoforte e pianisti accompagnatori. NOTA (2): anche assistenti delle Accademie di belle arti Tabella D2 AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI IN VIGORE DAL 1.6.1999 =================================================================== Anni Collaboratore Guarda- Assistenti Respons- Docente scolastico robieri amm.vi ed abili scuola equiparati amm.vi materna e elementare =================================================================== da 0 a 2 28.000 29.000 32.000 36.000 36.000 ------------------------------------------------------------------- da 3 a 8 29.000 30.000 33.000 37.000 37.000 ------------------------------------------------------------------- da 9 a 14 31.000 31.000 35.000 40.000 40.000 ------------------------------------------------------------------- da 15 a 20 32.000 33.000 37.000 44.000 44.000 ------------------------------------------------------------------- da 21 a 27 34.000 35.000 40.000 47.000 47.000 ------------------------------------------------------------------- da 28 a 34 36.000 36.000 41.000 50.000 50.000 ------------------------------------------------------------------- da 35 37.000 37.000 43.000 53.000 53.000 ------------------------------------------------------------------- =================================================================== Anni Docente Docente Docente diplomato scuola laureato Istituti media Istituti sec.II grado(1) sec.II grado(2) =================================================================== da 0 a 2 36.000 39.000 39.000 da 3 a 8 37.000 40.000 41.000 da 9 a 14 40.000 44.000 45.000 da 15 a 20 44.000 48.000 49.000 da 21 a 27 49.000 52.000 55.000 da 28 a 34 52.000 56.000 59.000 da 35 54.000 59.000 61.000 =================================================================== Anni Docente Direttore Capi d'Istituto Accademie e amm.Cons. ed equiparati Conservatori ed accademici =================================================================== da 0 a 2 48.000 42.000 55.000 da 3 a 8 49.000 43.000 56.000 da 9 a 14 55.000 47.000 62.000 da 15 a 20 60.000 51.000 67.000 da 21 a 27 64.000 56.000 72.000 da 28 a 34 68.000 61.000 79.000 da 35 72.000 65.000 85.000 ------------------------------------------------------------------- NOTA (1): anche accompagnatori di pianoforte e pianisti accompagnatori. NOTA (2): anche assistenti delle Accademie di belle arti Tabella E POSIZIONI STIPENDIALI A REGIME DAL 1.6.1999 =================================================================== Anni Collaboratore Guarda- Assistenti Respons- Docente scolastico robieri amm.vi ed abili scuola equiparati amm.vi materna e elementare =================================================================== da 0 a 2 11.240.000 11.831.000 13.889.000 17.446.000 17.446.000 ------------------------------------------------------------------- da 3 a 8 11.682.000 12.273.000 14.469.000 18.241.000 18.241.000 ------------------------------------------------------------------- da 9 a 14 13.324.000 13.891.000 16.567.000 20.729.000 20.729.000 ------------------------------------------------------------------- da 15 a 20 14.853.000 15.432.000 18.539.000 23.623.000 23.623.000 ------------------------------------------------------------------- da 21 a 27 16.358.000 16.973.000 20.535.000 26.441.000 26.441.000 ------------------------------------------------------------------- da 28 a 34 17.481.000 18.071.000 21.963.000 29.208.000 29.208.000 ------------------------------------------------------------------- da 35 18.290.000 18.894.000 23.049.000 31.280.000 31.280.000 ------------------------------------------------------------------- =================================================================== Anni Docente Docente Docente diplomato scuola laureato Istituti media Istituti sec.II grado(1) sec.II grado(2) =================================================================== da 0 a 2 17.446.000 19.853.000 19.835.000 ------------------------------------------------------------------- da 3 a 8 18.241.000 20.739.000 21.673.000 ------------------------------------------------------------------- da 9 a 14 20.729.000 23.656.000 24.616.000 ------------------------------------------------------------------- da 15 a 20 23.623.000 27.005.000 28.218.000 ------------------------------------------------------------------- da 21 a 27 27.818.000 30.277.000 32.842.000 ------------------------------------------------------------------- da 28 a 34 30.573.000 33.485.000 35.862.000 ------------------------------------------------------------------- da 35 32.658.000 35.862.000 38.262.000 ------------------------------------------------------------------- =================================================================== Anni Docente Direttore Capi d'Istituto Accademie e amm.Cons. ed equiparati Conservatori ed accademici =================================================================== da 0 a 2 26.664.000 21.567.000 32.147.000 ------------------------------------------------------------------- da 3 a 8 28.072.000 22.566.000 33.625.000 ------------------------------------------------------------------- da 9 a 14 32.380.000 25.677.000 38.022.000 ------------------------------------------------------------------- da 15 a 20 36.676.000 29.312.000 42.407.000 ------------------------------------------------------------------- da 21 a 27 39.772.000 33.184.000 46.828.000 ------------------------------------------------------------------- da 28 a 34 43.132.000 37.178.000 52.678.000 ------------------------------------------------------------------- da 35 46.468.000 41.048.000 57.099.000 ------------------------------------------------------------------- NOTA (1): anche accompagnatori di pianoforte e pianisti accompagnatori. NOTA (2): anche assistenti delle Accademie di belle arti DICHIARAZIONE CONGIUNTA In conformita' a quanto previsto dal Protocollo d'intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997, che destina alla formazione una quota pari all'1% della spesa per il personale, e dal Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre 1998, allegato 5, le parti convengono sull'opportunita' di favorire un significativo incremento dei finanziamenti da destinare alla formazione, anche ai fini dell'attivazione di periodi sabatici. DICHIARAZIONE CONGIUNTA Con riferimento all'articolo 29 (Trattamento economico connesso allo sviluppo della professione docente), a partire dal mese di giugno del 2000, a cadenza semestrale, il Ministero della Pubblica Istruzione fornira' una esauriente informazione sullo stato di attuazione dell'istituto nel corso di' un apposito incontro convocato dall'A.RA.N. DICHIARAZIONE CONGIUNTA Le parti impegnano il Ministero della Pubblica Istruzione ad assumere le opportune, urgenti iniziative volte ad estendere al personale della scuola, sulla base di apposite risorse, la normativa in materia di erogazione dei buoni pasto. DICHIARAZIONE CONGIUNTA Le parti concordano sull'opportunita' che il Ministero della Pubblica Istruzione ricerchi le soluzioni e la copertura finanziaria necessarie a dare attuazione agli impegni assunti dal Governo per: - la defiscalizzazione delle spese sostenute per l'acquisto di libri e riviste; - la gratuita' dell'ingresso ai musei ed alle pinacoteche. DICHIARAZIONE A VERBALE SNALS - CONFSAL Lo SNALS ribadisce tutte le censure svolte nel ricorso pendente presso la Pretura del lavoro di Roma, avverso il nuovo sistema di rappresentanza sindacale fondato sulla costituzione di R.S.U. Alla sottoscrizione del presente contratto non puo' essere, pertanto, attribuito il valore di accettazione, anche implicito, delle R.S.U. ovvero di rinunzia al ricorso giurisdizionale proposto avverso il nuovo sistema di rappresentanza predetto. Lo SNALS esprime riserva in merito alla normativa contrattuale di cui al titolo 1, capo 2 (relazioni sindacali) con particolare riferimento all'articolo 6 (relazioni a livello di istituzione scolastica) e all'articolo 9 (composizione delle delegazioni). Allegato - ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/90 ART. 1 - SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI 1. Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale della Scuola sono: a) l'istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, comma 2, lettera d); b) igiene, sanita' e attivita' assistenziali a tutela dell'integrita' fisica delle persone; c) attivita' relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessita', nonche' gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico; d) erogazione di assegni e di indennita' con funzione di sostentamento. I servizi di cui alle lettere b), c) e d) sono considerati per gli aspetti strettamente connessi e collegati al servizio di cui alla lettera a). LEGGE 12 GIUGNO 1990, N. 146 ART. 1 1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla liberta' ed alla sicurezza, alla liberta' di circolazione, alla assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla liberta' di comunicazione. 2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma primo, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettivita', nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2: a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della liberta' e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico: la sanita'; l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessita, nonche' la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della liberta' personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonche' ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali; b) per quanto concerne la tutela della liberta' di circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole; c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonche' gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessita' della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario; d) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuita' dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonche' lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione; e) per quanto riguarda la liberta' di comunicazione: le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica. ART. 2 - PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE 1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali di cui all'art.1 dovra' essere assicurata, con le modalita' di cui ai commi successivi, l'effettivita' del loro contenuto essenziale e la continuita', per gli aspetti contemplati nella lett. d), comma 2 dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati: a) attivita', dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonche' degli esami di idoneita'; b) attivita', dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d'arte, esami di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio, esami di stato); c) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio; d) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse; e) attivita' riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame; f) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi; g) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo modalita' da definire in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche; h) servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come indicati nelle precedenti lettere c) e d), con particolare riferimento alla cucina ed alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne. 2. In sede di contrattazione integrativa a livello nazionale di Ministero, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, saranno individuati i criteri generali per la determinazione dei contingenti del personale educativo ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui al precedente comma 1. L'accordo integrativo di cui al presente comma ha validita' quadriennale; nelle more della sua definizione restano in vigore le norme derivanti dai precedenti accordi nella stessa materia. 3. In occasione di ogni sciopero, i capi d'istituto inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per piu' comparti. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi d'istituto valuteranno l'entita' della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalita' di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie nonche' al provveditore agli studi. Dalla comunicazione al provveditore dovra' altresi' risultare se il capo d'istituto aderira' allo sciopero per consentire al medesimo provveditore di designare l'eventuale sostituto. L'astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione dell'astensione dal lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal capo d'istituto o dal provveditore agli studi. 4. I Capi d'istituto, in occasione di ciascuno sciopero, individuano sulla base anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportamenti sindacali - i nominativi del personale da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2 , in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative, tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili di cui al precedente 1 comma. I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile. In caso di adesione allo sciopero del capo d'istituto, le relative funzioni aventi carattere di essenzialita' e di urgenza saranno svolte, nell'ordine, dal vicario, da uno dei collaboratori o dal docente piu' anziano d'eta' in servizio. I capi d'istituto e gli organi dell' Amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione. ART. 3 - NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero relativa al solo comparto scuola, da parte delle strutture e rappresentanze sindacali, deve avvenire con un preavviso non inferiore a giorni 15 e deve contenere l'indicazione se lo sciopero sia indetto per l'intera giornata oppure se sia indetto per un periodo piu' breve. Il preavviso non puo' essere inferiore a giorni 10, nel caso di azioni di sciopero che interessino piu' comparti. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni, al fine di garantire la regolarita' al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso. 2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione Gabinetto del Ministro; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di singolo istituto deve essere comunicata al Provveditorato agli Studi di appartenenza. In caso di sciopero il Ministero della Pubblica Istruzione e i Provveditorati agli Studi sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi, le modalita' e l'eventuale revoca dell'azione di sciopero. Le Amministrazioni predette si assicurano che gli organi di informazione garantiscano all'utenza una informazione chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla frequenza e alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi. 3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nell'articolo 2: a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato; b) atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attivita' educativa delle relative prestazioni indispensabili indicate nell'articolo 2 si ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare per le attivita' di insegnamento e per le attivita' connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione; c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non puo' superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi; tra un'azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni; d) gli scioperi brevi che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attivita' educative, o di servizio per i capi di istituto e per il personale ATA. In gaso di organizzazione delle attivita' su piu' turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attivita' si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attivita' funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione; e) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantire comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali; f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali e' prevista l'effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico; g) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali e' prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nel soli casi in cui il compimento dell'attivita' valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione; h) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturale; i) le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori. ART. 4 - PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE 1. Allo scopo di prevenire e di comporre i conflitti collettivi di lavoro nel comparto Scuola, le parti di comune intesa convengono sulla necessita' che la effettuazione di azioni di sciopero ovvero l'emanazione di provvedimenti riguardanti conflitti in atto di particolare rilevanza siano preceduti da un tentativo di conciliazione davanti ad appositi organismi di conciliazione. Tali organismi devono essere istituiti entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, d'intesa tra le parti stesse, presso il Ministero della Pubblica Istruzione per i conflitti a livello nazionale e presso i Provveditorati agli studi per quelli a livello locale. 2. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione e nei periodi di esclusione dello sciopero di cui all'art. 3, le amministrazioni si astengono dall'adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto. ALLEGATO 1 Data: 3 maggio 1999 Pagine n: 6 (compresa la presente) Mittente: Commissione Garanzia Legge 146/1990 (Segreteria) fax 06/85982095 - 85982096 (e-mail: segreteria¹commgarasciopero.it) Destinatari:Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro per la Funzione Pubblica Ministro della Pubblica Istruzione ARAN CGIL CISL UIL CONFSAL CGIL SNS CISL Scuola UIL Scuola CONFSAL SNALS GILDA UNAMS Movimento Federativo Democratico Unione Nazionale Consumatori Messaggio: trasmissione delibera n. 99/284) del 22.4.1999 Deliberazione: ARAN - Comparto "Scuola" AVVERTENZE - Le delibere della Commissione di Garanzia sono pubblicate nel "Bollettino Ufficiale" edito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Info: 06/85082149-85082221 - fax 06/85082520). - L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e' aperto tutti i giorni, ad eccezione del giovedi e del sabato, dalle ore 9 alle ore 13 (Tel. 06/8559673 - 85982120 - fax 06/85982095 - 85982096) (e-mail: urp¹commgarasciopero.it). - E' stato attivato un sito Internet della Cominissione di Garanzia, il cui indirizzo e' il seguente: www.commgarasciopero.it COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI Deliberazione: 99/284-8.1) ARAN - Comparto "Scuola" (pos. 6094) (Seduta del 22.4.1999) FATTO: valutazione accordo nazionale comparto scuola. DELIBERAZIONE: dichiarazione idoneita'; MOTIVAZIONE: l'accordo, con le precisazioni indicate in motivazione, e' idoneo a contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con i diritti costituzionalmente tutelati dell'utenza del servizio scolastico. LA COMMISSIONE nella valutazione dell'accordo nazionale del settore Scuola (pos. 6094), su proposta dei Proff. Galantino e Santoni, ha adottato all'unanimita' la seguente delibera. PREMESSO 1. che, con nota dell'ARAN in data 8 marzo 1999, prot. n. 1675, e' stato trasmesso il testo dell'accordo nazionale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel comparto Scuola, siglato il 3 marzo 1999 con le Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e CONFSAL e con le Organizzazioni sindacali CGILSNS, CISL Scuola, UIL Scuola, CONFSAL SNALS e GILDA-UNAMS; 2. che, con nota del 13 marzo 1999, prot. 1449, la Commissione ha trasmesso l'accordo suddetto alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni degli utenti, al fine di acquisire sullo stesso il parere ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l. n. 146/1990; 3. che, fra tutte le organizzazioni degli utenti consultate in merito all'accordo, hanno inviato il parere richiesto solo il Movimento Federativo Democratico (nota del 1 aprile 1999) e l'Unione Nazionale Consumatori ( nota del 19 marzo 1999); CONSIDERATO 1. che, la l. n. 146/1990, all'art. 1.1, individua come servizio pubblico essenziale quello volto ad assicurare il godimento del diritto costituzionalmente tutelato all'istruzione; 2. che, in particolare, fra le prestazioni connesse all'istruzione pubblica normativamente definite indispensabili rientrano le attivita' connesse allo svolgimento degli scrutini finali e degli esami (art. 1.2, lett. d); 3. che con riferimento al personale del comparto Scuola, la disciplina di riferimento, ai fini dell'individuazione delle prestazioni indispensabili, e' contenuta nel Protocollo d'intesa del 25 luglio 1991, valutato idoneo in data 10 ottobre 1991, la cui attuale vigenza a seguito della mancata valutazione di idoneita' delle norme in materia di garanzia delle prestazioni indispensabili contenute nel Ccnl per il comparto scuola del 4 agosto 1995, e' stata confermata dalla Commissione con delibera del 25 gennaio 1996; 4. che, l'accordo sottoscritto, per il comparto del personale della scuola definisce essenziali ai sensi della l. 146/1990 il servizio pubblico d'istruzione scolastica (con particolare riguardo agli aspetti contemplati dall'art. 1 comma 2, lett. d), nonche' i seguenti ulteriori servizi, limitatamente agli aspetti ad esso strettamente connessi, e collegati: 1) igiene, sanita' e attivita' assistenziali a, tutela dell'integrita' fisica delle persone; 2) attivita' relative alla produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessita', nonche' gestione e manutenzione dei relativi impianti; 3) sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico; 4) erogazione di assegni e indennita' con funzione di sostentamento); 5. che, nell'ambito di tali, servizi, e' prevista in caso di sciopero la garanzia delle seguenti prestazioni indispensabili (art. 1, comma 1): a) attivita'', dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali, nonche' degli esami di idoneita'; b) attivita', dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli d'istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d'arte, esami di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio, esami di stato); c) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio; d) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse; e) attivita' riguardanti la conduzione di servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame; f) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi; g) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, secondo, modalita' da definire in sede di contrattazione decentrata e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche; h) servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come indicati nelle precedenti lettere c) e d), con particolare riferimento alla cucina, alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche nelle ore notturne; 6. che, l'individuazione dei criteri generali per la determinazione dei contingenti del personale educativo ed ATA necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili e' demandata dall'accordo alla contrattazione integrativa a livello nazionale (art. 2, comma 2); 7. che, per la garanzia delle prestazioni indispensabili, vengono dettate le seguenti norme da rispettare in caso di sciopero (art. 3, comma 3): a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato; b) atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istituzione e all'attivita' educativa delle relative prestazioni indispensabili si ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi, non possono superare per le attivita' di insegnamento e per le attivita' connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione; c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non puo' superare, per ciascun ordine e grado di scuola, i due giorni consecutivi; tra un'azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni ; d) gli scioperi brevi che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di lezione o di attivita' educative, o di servizio per i capi di istituto e per il personale ATA. Omissis.... e) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizione degli alunni dovranno garantire, comunque, l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali; f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali e' prevista l'effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono, comunque, comportare, un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico; g) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali e' prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attivita' valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli d'istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione; h) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno tempestivamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturale; 8. che per quanto attiene alla individuazione delle prestazioni indispensabili l'accordo risulta migliorativo rispetto al Protocollo del 1991, in quanto include nel novero delle attivita' di cui e' garantito il regolare svolgimento anche gli "esami di idoneita'" (art.2, comma 1, lett. a); 9. che, tuttavia, le regole introdotte si discostano dall'antecedente normativo del 1991 nella parte relativa alla durata dell'intervallo fra le azioni di sciopero, che viene ridotto da dieci a sette giorni (art.3, comma 3, lett.c); 10. che, per altro, la riduzione della durata dell'intervallo nel settore della scuola non sembra di per se' potenzialmente idonea ad incidere negativamente sulla regolarita' del servizio, che risulta comunque ampiamente garantito dall'insieme delle regole introdotte, 11. che, si rilevano inoltre differenze fra l'accordo ed il citato Protocollo anche per quanto riguarda le modalita' di effettuazione degli scioperi in concomitanza con le operazioni di scrutinio ed esame finali. 12. che, in particolare, la possibilita' di differire le operazioni di scrutinio per piu' di 5 giorni rispetto, alle scadenze fissate dal calendario scolastico gia' prevista per gli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali, viene estesa anche agli scrutini finali "non propedeutici" allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli d'istruzione (art. 3, comma 3, lett. f e g); 13. che, pertanto, anche nel caso degli esami finali deve ritenersi applicabile la regola dell'inammissibilita' di ogni differimento delle date fissate dalle autorita' scolastiche, 14. che, inoltre, l'attenuazione della regola sullo svolgimento di scioperi concomitanti con le operazioni di scrutinio finale, gia' contenuta nel Protocollo del 1991 (che prevedeva l'indifferibilita', senza eccezioni, di tali operazioni), non sembra del tutto irragionevole o, comunque tale da compromettere l'insieme delle prestazioni indispensabili, nella misura in cui il differimento sia compatibile con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami; 15. che, anche in relazione al, termine di preavviso l'accordo si discosta dalla previsione contenute nel Protocollo del 1991, in quanto fissa termini di comunicazione della proclamazione dello sciopero differenziati a seconda che l'astensione riguardi il solo Comparto della Scuola (per il quale viene ribadito il termine "non inferiore" a 15 giorni gia' previsto) ovvero "piu' comparti" (in tal caso il preavviso minimo viene ridotto a 10 giorni); 16. che, la previsione di un preavviso minimo di dieci giorni per gli scioperi indetti in "piu' comparti" puo' ritenersi tuttavia ammissibile nell'ipotesi di uno sciopero generale esteso a tutti i comparti del pubblico impiego; 17. che, infine, per quanto riguarda gli adempimenti posti a carico delle Ammnistrazioni destinatarie della comunicazione di sciopero (tenute in base all'accordo ad assicurarsi anche all'avvenuta informazione "chiara, esauriente e tempestiva" all'utenza da parte degli organi d'informazione, anche relativamente alla frequenza ed alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi), si ritiene assolto l'obbligo di comunicazione all'utenza con la trasmissione almeno 5 giorni prima dello sciopero della comunicazione circa i tempi, le modalita' e l'eventuale revoca dell'astensione agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero, atteso che l'obbligo della tempestiva diffusione di tali comunicazioni e' ad essi normativamente demandata (art. 2, comma 6, della l. n. 146/1990); 18. che e' stato acquisito il parere delle Organizzazioni degli utenti; VALUTA IDONEO ai sensi e con le precisazioni di cui in motivazione, e in particolare di quelle espresse nei considerato n. 14 e n. 16, l'accordo in esame; DISPONE - la trasmissione della presente delibera: 1) ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; 2) al Ministro della Funzione Pubblica, anche ai fini della pubblicazione della presente delibera, in allegato al contratto collettivo del comparto Scuola, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 2) al Ministro della pubblica istruzione e, per suo tramite, ai Provveditorati agli Studi, e a tutti i soggetti erogatori di servizi pubblici essenziali di carattere scolastico anche se operanti in regime di diritto privato; 3) all'ARAN ed alle Organizzazioni sindacali e professionali stipulanti l'accordo di comparto, con invito a queste ultime a trasmettere la delibera medesima alle strutture sindacali territoriali e periferiche.