(parte 2)
all'autofinanziamento.
ART. 34 - IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
1.  Contestualmente con la piena attuazione dell'autonomia scolastica
e con la ridefinizione delle funzioni dei dirigenti  scolastici,  dal
1-9-  2000 e' definito, nel quadro dell'unita' di conduzione affidata
al dirigente scolastico, il profilo professionale  di  direttore  dei
servizi  generali  ed amministrativi nelle scuole ed istituti di ogni
ordine e grado, di cui alla tabella A.
2. A tale profilo si accede con i titoli di cui alla tabella B.    In
prima  applicazione,  vi  accede  il  personale con contratto a tempo
indeterminato   del    profilo    professionale    di    responsabile
amministrativo  in  servizio nell'a.s. 1999-2000 nelle scuole di ogni
ordine e grado e delle Istituzioni educative e  nei  Conservatori  ed
Accademie,  previa  regolare  frequenza di apposito corso modulare di
formazione con valutazione finale. E' ammesso, altresi', al corso  il
personale   di   cui   all'art.  21  della  legge  463/1978,  purche'
contestualmente all'ammissione opti  per  il  passaggio  nel  profilo
professionale  di  cui  al  presente  articolo.   Per il personale in
possesso di esperienza professionale almeno decennale in qualita'  di
responsabile amministrativo, coordinatore amministrativo o segretario
ragioniere  economo,  negli  istituti  secondari  superiori  e  nelle
istituzioni     educative,     gia'     dotati      di      autonomia
amministrativo-contabile,  possono essere previsti percorsi formativi
abbreviati ferma restando la valutazione finale.
Si applica, in proposito, la disciplina di cui all'articolo  25  ter,
comma  5,  del  decreto  legislativo  n.  29/1993, come integrato dal
decreto legislativo n. 59/1998, per i lavoratori che si trovano nella
situazione indicata nello stesso articolo.
3. Contenuti, modalita' operative e crediti culturali  dei  corsi  di
formazione   sono   definiti  attraverso  contrattazione  integrativa
nazionale. Sono del  pari  definiti  con  contrattazione  integrativa
nazionale, i criteri e le modalita' di sostituzione del direttore dei
servizi generali ed amministrativi, che sara' affidata o per incarico
a  personale  in servizio nella stessa o in altre scuole, in possesso
dei necessari titoli professionali o, in subordine, per reggenza.
LEGGE 463/1978 ARTICOLO 21
(insegnanti elementari  in  servizio  nelle  segreterie  dei  circoli
didattici)
Gli  insegnanti  elementari che siano gia' stati inquadrati o saranno
inquadrati nei ruoli provinciali dei segretari ai sensi dell'articolo
28, comma terzo, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
maggio   1974,  n.420,  ferma  restando  la  loro  assegnazione  alle
segreterie dei circoli didattici, possono optare, entro il termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
tra il collocamento permanente fuori ruolo, ai sensi dell'articolo  8
della  legge  2  dicembre  1967, n. 1213, e l'inquadramento nei ruoli
provinciali dei segretari.
DECRETO  LEGISLATIVO  29/1993, come integrato dal DECRETO LEGISLATIVO
59/1998
ART. 25-TER
(inquadramento nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici dei  capi
d'istituto in servizio).
1.  I  capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
ivi compresi i rettori e i vicerettori  dei  convitti  nazionali,  le
direttrici  e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica
di dirigente, previa  frequenza  di  appositi  corsi  di  formazione,
all'atto  della  preposizione  alle istituzioni scolastiche dotate di
autonomia e della personalita' giuridica  a  norma  dell'articolo  21
della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  salvaguardando,  per  quanto
possibile, la titolarita' della sede di servizio.
2. Il  Ministro  della  pubblica  istruzione,  con  proprio  decreto,
definisce  gli  obiettivi, i contenuti e la durata della formazione;.
determina le modalita' di partecipazione ai diversi moduli  formativi
e  delle  connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di
certificazione della qualita' di ciascun corso; individua gli  organi
dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del
coordinamento  dei  corsi  sul  territorio,  definendone  i  criteri;
stabilisce  le  modalita'  di  svolgimento  dei  corsi  con  il  loro
affidamento  ad  universita' agenzie specializzate ed enti pubblici e
privati anche tra loro associati o consorziati.
3. La, direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle
arti, degli istituti superiori per le industrie  artistiche  e  delle
accademie nazionali di arte drammatica e di danza, e' equiparata alla
dirigenza dei capi d'istituto con decreto del ministro della pubblica
istruzione  sono  disciplinate  le  modalita'  di  designazione  e di
conferimento e la durata dell'incarico, facendo  salve  le  posizioni
degli attuali direttori di ruolo.
4.  Contestualmente  all'attribuzione della qualifica dirigenziale ai
vice-rettori dei  convitti  nazionali  e  alle  vicedirettrici  degli
educandati  sono  soppressi  i corrispondenti posti, alla conclusione
delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.
5.  I  capi  d'istituto  che  rivestano  l'incarico  di  Ministro   o
Sottosegretario  di  stato,  ovvero  siano in aspettativa per mandato
parlamentare  o  amministrativo  o  siano   in   esonero   sindacale,
distaccati,  comandati,  utilizzati  o  collocati fuori ruolo possono
assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi
moduli nell'ambito della formazione prevista dal  presente  articolo,
ovvero  della  formazione  di cui all'articolo 28 bis. In tale ultimo
caso  l'inquadramento  decorre  ai   fini   giuridici   dalla   prima
applicazione  degli  inquadramenti  di  cui  al  comma  1  ed ai fini
economici dalla data di assegnazione ad  una  istituzione  scolastica
autonoma.
ART. 35 - INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE
Nel  primo  biennio  contrattuale  ai  direttori amministrativi delle
Accademie e dei Conservatori ed ai responsabili amministrativi  delle
scuole  ed  istituti  di  ogni  ordine  e  grado  e'  corrisposta una
indennita' di amministrazione, determinata in sede di  contrattazione
integrativa  nazionale,  avuto riguardo anche della tipologia e della
dimensione dell'istituzione scolastica.  La  predetta  indennita'  di
amministrazione  sara'  corrisposta al direttore dei servizi generali
ed amministrativi in  luogo  del  responsabile  amministrativo  delle
scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  allorche' avra' piena attuazione
l'autonomia  scolastica   e   la   operativita'   di   tale   profilo
professionale,  nonche'  al  personale  che,  in  base alla normativa
vigente, sostituisce le suddette figure professionali o ne svolge  le
funzioni.    Gli oneri derivanti dal presente articolo incidono sulle
risorse di cui all'articolo 42, comma 4.
ART. 36 - VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE ATA
1.  La  complessita'  della   scuola   dell'autonomia   richiede   un
particolare    impegno    e   specifiche   competenze   professionali
relativamente alla gestione amministrativa, contabile e  dei  servizi
tecnici e ausiliari.
2.  Al  fine  di  corrispondere  alle esigenze indicate al comma 1 si
rende necessario l'esercizio delle  funzioni  previste  dall'articolo
32, comma 1 lettera b), che saranno assegnate a tempo determinato.
Possono, pertanto, prevedersi, a titolo esemplificativo:
a)  per gli assistenti amministrativi, sostituzione del direttore dei
servizi   generali   ed   amministrativi   e/o    del    responsabile
amministrativo,  funzioni  di coordinamento di piu' addetti a settori
operativi  omogenei,  con  riguardo  anche   all'impiego   di   nuove
tecnologie di tipo informatico;
b)  per  gli  assistenti  tecnici,  compiti  di  partecipazione  agli
organismi preposti all'acquisto e collaudo di attrezzature tecniche e
scientifiche, nonche' di coordinamento di piu'  addetti  operanti  in
aree professionali della medesima specializzazione;
c)  per i cuochi, mansioni complesse di organizzazione dei servizi di
cucina, con  rilievo  anche  esterno,  e  di  coordinamento  di  piu'
operatori in detti servizi;
d)   per   i   collaboratori   scolastici,  mansioni  che  richiedono
particolare professionalita', come l'assistenza agli alunni portatori
di handicap, il supporto all'attivita' amministrativa e didattica, la
manutenzione  di  beni  mobili  e  immobili,  l'attivita'  di  pronto
soccorso e primo intervento in caso di necessita';
e)   per   i   restanti  profili  professionali,  mansioni  complesse
necessarie  per  la  riorganizzazione  dei   servizi   nella   scuola
dell'autonomia.
3.  Per  il personale sopra indicato, al quale e' richiesta specifica
esperienza  e  competenza  professionale,  vanno  previsti   adeguati
percorsi  formativi. Le conseguenti attivita' danno titolo a compensi
accessori e alla costituzione di crediti professionali valutabili  ai
fini della mobilita'.
4.  In  sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definiti
criteri e modalita'  per  la  individuazione  delle  professionalita'
funzionali  e  del  personale  cui  assegnare  tali  funzioni, per la
verifica di efficienza ed efficacia dell'attivita' svolta, oltre  che
la misura della retribuzione accessoria e gli ambiti di fruizione dei
crediti  professionali acquisiti. Ai fini previsti dal presente comma
sono destinate le risorse indicate nel successivo articolo 42,  comma
4.
5. Per corrispondere adeguatamente alle esigenze indicate al comma 1,
gli  organici  del  personale ATA di cui al presente articolo possono
essere rideterminati  funzionalmente  dal  Ministero  della  Pubblica
istruzione,  nei modi del vigente articolo 31, comma 1, lettera c del
decreto legislativo n. 29/1993, in base a modelli organizzativi anche
di carattere innovativo, a livello di singola scuola  o  provinciale,
purche'  senza oneri aggiuntivi della spesa complessiva. Rientrano in
tali ipotesi, a titolo esemplificativo:
-la ridistribuzione del personale fra le  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, nonche' da e verso i conservatori e le accademie;
-  la  possibilita' di destinare unita' di personale ATA a consorzi o
reti di scuole;
- la modifica dei contingenti e/o delle tipologie di posto.
La  contrattazione  integrativa  nazionale  determinera'  i   criteri
generali  per  la  definizione  delle  procedure  di assegnazione del
personale previsto dal presente comma.
Al fine di verificare gli elementi di corrispondenza tra gli  attuali
profili  professionali,  il  loro arricchimento interno ed il modello
organizzativo dei servizi amministrativi tecnici ausiliari  derivante
dall'autonomia,  le  parti  concordano  di  individuare una specifica
sequenza contrattuale da aprire entro il 30 gennaio 2000.
DECRETO LEGISLATIVO N. 29/1993
ARTICOLO 31, comma 1, lettera c
(vedi pag. 16)
ART. 37 - NORME DI PRIMA APPLICAZIONE
1. I contingenti del personale ATA sono attribuiti, senza  incrementi
di  spesa,  con i medesimi criteri di cui al precedente art.36, comma
5, e alle nuove aree in base all'allegata tabella C.
2.  Sono  portate  a  compimento  tutte  le  procedure  selettive   o
concorsuali  interne  alle  singole  amministrazioni  indette  per la
copertura di posti vacanti, in corso ovvero gia' programmate, in base
alle vigenti  disposizioni,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  CCNL. I vincitori sono automaticamente inquadrati nel nuovo
sistema di classificazione, nella  posizione  ove  risulta  confluita
quella  cui  si  riferisce  la  procedura selettiva o concorsuale con
effetto dalla data stabilita nel contratto individuale.
3. Il profilo di aiutante cuoco e' soppresso. Il personale  ATA  gia'
appartenente  alla  soppressa  qualifica e' inquadrato nel profilo di
cuoco ed i relativi posti in organico  sono  portati  in  aggiunta  a
quelli del profilo di cuoco.
4.  I  posti  in organico da assegnarsi ai nuovi profili di direttore
dei servizi generali ed amministrativi e di assistente di  biblioteca
sono  determinati  nei  modi  previsti  dall'art.  36,  comma  5, del
presente contratto.
5. All'assistente di biblioteca spetta  la  stessa  retribuzione  del
responsabile amministrativo.
ART.38 - COLLABORAZIONI PLURIME PER IL PERSONALE ATA
Il personale ATA, con esclusione del responsabile amministrativo, del
direttore  dei  servizi  generali  ed  amministrativi e del direttore
amministrativo, puo' prestare  la  propria  collaborazione  ad  altra
scuola per realizzare specifiche attivita' che richiedano particolari
competenze professionali non presenti in quella scuola.
Tale  collaborazione non comporta esoneri anche parziali nella scuola
di servizio ed  e'  autorizzata  dal  capo  di  istituto  sentito  il
responsabile  amministrativo  o  il direttore dei servizi generali ed
amministrativi o il direttore amministrativo.
                Capo V Particolari tipologie di corsi
ART. 39 - PERSONALE IMPEGNATO IN ATTIVITA' DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
ED IN ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' DIDATTICA
Sono destinatari del presente articolo  i  docenti  che  operano  nei
centri   territoriali  permanenti,  nei  corsi  serali  della  scuola
secondaria superiore, nelle scuole presso gli ospedali e gli istituti
penitenziari.     Considerata  la  specificita'   professionale   che
contraddistingue   il   settore   dell'educazione  degli  adulti,  si
stabilisce che:
a)deve essere assicurata la precedenza nelle operazioni di  mobilita'
a  domanda  o  d'ufficio per analoga tipologia per chi abbia maturato
esperienza nel settore o  abbia  frequentato  specifici  percorsi  di
formazione in ingresso;
b)  in  sede  di piano nazionale di aggiornamento saranno annualmente
definiti le risorse e  interventi  formativi  mirati  agli  obiettivi
dell'educazione degli adulti;
c)  nell'ambito  dei  compiti  dell'Osservatorio  saranno definite le
tipologie formative valide ai fini dell'insegnamento nel settore;
d) secondo cadenze determinate in sede locale puo' essere prevista la
convocazione  di  conferenze  di  servizio  che  devono   vedere   il
coinvolgimento  dei docenti del settore quale sede di proposta per la
definizione  del  piano  di  formazione  in  servizio,   nonche'   di
specifiche  iniziative  per  i docenti assegnati per la prima volta a
questo settore;
e) l'articolazione dell'orario di rapporto con l'utenza  dei  docenti
in  servizio  presso  i centri territoriali permanenti e' definita in
base alla programmazione annuale dell'attivita'  e  all'articolazione
flessibile  su base annuale. Nelle funzioni di competenza dei docenti
all'interno  dell'orario  di  rapporto  con   l'utenza   si   debbono
considerare  le attivita' di accoglienza e ascolto, nonche' quelle di
analisi dei bisogni dei singoli utenti. Per le  attivita'  funzionali
alla   prestazione  dell'insegnamento  si  fa  riferimento  a  quanto
stabilito dall'art. 25;
f) la contrattazione  integrativa  nazionale  sull'utilizzazione  del
personale   disciplina   le  possibili  utilizzazioni  sia  in  corsi
ospedalieri sia in classi ordinarie  anche  al  fine  di  individuare
scuole  polo  che assicurino l'attivita' educativa in un certo numero
di ospedali. Al personale e' garantita la tutela sanitaria a  livello
di  informazione, di prevenzione e controllo sulla base di intese con
l'autorita' sanitaria promosse dall'autorita' scolastica;
g) nelle scuole carcerarie e' garantita la tutela sanitaria a livello
di  informazione,  di  prevenzione  e  controllo,  ivi  compresa   la
possibilita' per docenti di accedere ai presidi medici, sulla base di
intese   con   le   autorita'   competenti   promosse  dall'autorita'
scolastica;
h) la  contrattazione  integrativa  nazionale  riguardera'  anche  il
personale  di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla
specificita'  delle  tematiche  relative   al   settore,   anche   in
riferimento  ai  processi di innovazione in corso e in considerazione
dell'espansione quantitativa e qualitativa del settore.  In  sede  di
contrattazione  integrativa  sara' prevista una specifica ed autonoma
destinazione di risorse per il personale impegnato nel settore;
i) quanto sopra definito si applica anche al personale  operante  nei
corsi  di  alfabetizzazione  e  nei corsi sperimentali per lavoratori
(150 ore), fino al completo riassorbimento  nei  centri  territoriali
permanenti.
          Capo VI - Aspetti economico-retributivi generali
Art.  40  -  AUMENTI  DELLA  RETRIBUZIONE  BASE  ED EFFETTI DEI NUOVI
STIPENDI
1. Gli stipendi tabellari derivanti dall'art. 1 del CCNL stipulato in
data 17.4.96 sono  incrementati  degli  importi  mensili  lordi,  per
tredici mensilita', indicati nelle tabelle DI e D2, alle scadenze ivi
indicate.
2.  Per  effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli
stipendi annui sono rideterminati  nelle  misure  e  alle  decorrenze
stabilite nella tabella E.
3. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
articolo hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sui compensi per
le   attivita'  aggiuntive,  sulle  ore  eccedenti,  sul  trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,  sull'indennita'  di
buonuscita, sull'indennita' di cui all'art. 62, comma 6, del CCNL del
4/8/1995, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare.
4.  I  benefici  economici  risultanti dall'applicazione del presente
articolo sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi
previsti dal comma 1 al personale comunque cessato dal servizio,  con
diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti
dell'indennita'  di buonuscita e di licenziamento si considerano solo
gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Art.  41  -  DISPONIBILITA'   FINANZIARIE   PER   LA   CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA
1.  Alla  contrattazione integrativa sono destinate quote parti delle
risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 9,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 450, e dell'articolo 2, commi 8 e 9, della legge 23
dicembre  1998,  n.  449,  nonche' le risorse finanziarie individuate
specificatamente per il personale del comparto scuola rinvenienti  da
altre fonti normative. Vanno, inoltre, aggiunte a tali risorse quelle
derivanti   dal   passaggio  dalla  struttura  retributiva  tabellare
prevista  dal  D.P.R  n.  399/1998  a  quella  stabilita   dal   CCNL
sottoscritto  in  data 4 agosto 1995, in coerenza con quanto previsto
dagli articoli 27, comma 4, e 77 del citato contratto.
2.  Piu'  particolarmente  e  per  una  maggiore  specificazione,  si
elencano,  qui  di  seguito,  le  risorse  finanziarie destinate alla
contrattazione integrativa:
a.  l'importo  di  lire  198  miliardi  corrispondenti  al   recupero
dell'inflazione    programmata    sull'accessorio   disponibile   con
decorrenza 31.12.1999, ed a  valere  sulle  disponibilita'  dell'anno
2000,  quale  quota parte delle risorse destinate alla contrattazione
collettiva dall'art.2, comma 9, della legge 450/97;
b. le risorse indicate dall'art.2, comma 9,  della  legge  n.  449/98
(0,8%  della  massa  salariale)  per  la  quota parte da destinare al
personale del comparto scuola  ammontante  a  lire  97  miliardi  per
l'anno 1999 ed a lire 508 miliardi per l'anno 2000;
c.  gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione, per l'anno 1999 e successivi, relativi  al
fondo   per   il   miglioramento  dell'offerta  formativa  e  per  le
prestazioni aggiuntive di cui alle pertinenti Unita' Previsionali  di
Base (U.P.B.  3.1.1.2 - Cap. 1051; U.P.B. 4.1.1.2 - Cap. 5963; U.P.B.
5.1.1.2  - Cap.   5964; U.P.B. 6.1.1.2 - Cap. 5965; U.P.B. 7.1.1.27 -
Cap. 5966; U.P.B.  10.1.1.2 - Cap. 5967; U.P.B. 11.1.1.2 - Cap 5968).
Per l'anno 1999 sono  utilizzabili  le  somme  residue  sui  predetti
capitoli di bilancio;
d.  le  somme iscritte nello stato, di previsione del Ministero della
pubblica istruzione, per l'anno 1999 e successivi, al  capitolo  1294
(U.P.B.  2.1.3.3.)  ai sensi dell'articolo 40 della legge 27 dicembre
1997, n.449. Dette somme sono quantificate in lire 185  miliardi  per
l'anno 1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000;
e.  ulteriori  economie rispetto a quelle previste dall'art.40, comma
1, della legge 27 dicembre 1997, n.449,  fatte  salve  le  quote  che
disposizioni   di   legge   riservano   a  risparmio  del  fabbisogno
complessivo,  nonche'  ogni  altra  risorsa  finanziaria  diretta   a
remunerare le prestazioni lavorative del personale;
f. le somme di lire 800 miliardi, di lire 900 miliardi e di lire 1000
miliardi, rispettivamente, per gli anni 1999, 2000 e 2001 da imputare
allo  stanziamento  iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 1999 -
2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte  corrente
"Fondo  speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio  e  della  programmazione  economica  per  l'anno  1999,
mediante   parziale  utilizzazione  dell'accantonamento  relativo  al
Ministero della pubblica istruzione;
g. le risorse derivanti dal  passaggio  dalla  struttura  retributiva
tabellare  prevista  dal  D.P.R.  n.  399/1998  a  quella vigente, in
coerenza con quanto previsto dagli artt.27, comma 4, e  77  del  CCNL
sottoscritto il 4 agosto del 1995, quantificate in lire 130 miliardi,
in  lire  260  miliardi ed in lire 425 miliardi, rispettivamente, per
gli  anni  1999,  2000  e  2001,  fermo  restando  che   le   risorse
eventualmente  non  utilizzate  in  ciascuno  degli  anni 1999 e 2000
possono essere utilizzate, nel limite massimo di lire  260  miliardi,
nell'anno  successivo, giusta nota Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione  economica  -  Dipartimento  della  Ragioneria
Generale dello Stato del 23 dicembre 1998, Prot. n. 218904.
LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 450
ART. 2
1.  Per  ciascuno  degli anni 1998, 1999 e 2000, l'eventuale maggiore
gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente e'
interamente  utilizzato  per  la  riduzione  del   saldo   netto   da
finanziare,   salvo   che   si  tratti  di  assicurare  la  copertura
finanziaria  di  interventi  urgenti  ed  imprevisti  necessari   per
fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse con
la  tutela  della  sicurezza del paese ovvero situazioni di emergenza
economico- finanziaria.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali  di  cui  all'articolo
11- bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6
della  legge  23  agosto  1988,  n.  362,  per  il  finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel
triennio 1998-2000, restano  determinati  per  l'anno  1998  in  lire
17.395.069  milioni  per  il  fondo  speciale  destinato  alle  spese
correnti, secondo il dettaglio di cui alla tabella  a  allegata  alla
presente  legge,  e  in  lire 3.878.300 milioni per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio  di  cui
alla tabella b allegata alla presente legge.
3.  Le  dotazioni  da  iscrivere  nei singoli stati di previsione del
bilancio 1998 e triennale 1998-2000, in relazione a  leggi  di  spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella tabella c allegata alla presente legge.
4.  E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle
integrazioni da disporre in  forza  dell'articolo  7  della  legge  5
agosto  1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui ai comma
3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato
di  previsione  del  ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica.
5.  Ai  termini  dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della  legge  23
agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento
di   norme   che   prevedono  interventi  di  sostegno  dell'economia
classificati  fra le spese in conto capitale restano determinati, per
l'anno 1998, in lire 1.236,500 miliardi, secondo il dettaglio di  cui
alla tabella d allegata alla presente legge.
6.  Ai  termini  dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della  legge  23
agosto  1988,  n.  362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate nella tabella e allegata alla presente  legge  sono  ridotte
degli importi determinati nella medesima tabella.
7.   Gli   importi   da  iscrivere  in  bilancio  in  relazione  alle
autorizzazioni di spesa  recate  da  leggi  a  carattere  pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, nelle
misure  indicate nella tabella f allegata alla presente legge al fine
di   favorirne   il   processo   di   razionalizzazione   produttiva,
riorganizzazione   e   ammodernamento,   tenuto   conto   anche   del
completamento dei piani di investimento gia' autorizzati, gli apporti
dello stato al capitale sociale delle ferrovie  dello  stato  s.p.a.,
ivi  compreso l'ulteriore apporto di lire 12.800 miliardi a decorrere
dal 2001, sono rideterminati con la medesima tabella f.
8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da
leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma
7, le amministrazioni e gli enti pubblici  possono  assumere  impegni
nell'anno  1998,  a  carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di
impegnabilita' indicati  per  ciascuna  disposizione  legislativa  in
apposita  colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni gia'
assunti  nei  precedenti  esercizi  a  valere  sulle   autorizzazioni
medesime.
9.  A  i  fini  di  quanto  disposto  dall'articolo  52  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  la
spesa per gli anni 1998, 1999 e 2000 relativa ai rinnovi contrattuali
del personale dipendente del comparto dei ministeri, delle aziende ed
amministrazioni dello stato ad ordinamento  autonomo, della scuola e'
determinata,  rispettivamente,  in  lire  345  miliardi, in lire 1600
miliardi ed in lire 2.865 miliardi.
10. Le somme occorrenti per corrispondere i  miglioramenti  economici
al  personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993,  n.  29,  per  gli  anni  1998,  1999  e  2000  sono
determinate,  rispettivamente,  in  lire  148  miliardi,  in lire 598
miliardi ed in lire 1. 053 miliardi, ivi compresi i 23 miliardi annui
per l'applicazione dell'articolo 3, comma 2,  della  legge  28  marzo
1997, n. 85.
11.  Le  somme  di  cui  ai  commi  9  e  10  costituiscono l'importo
complessivo massimo di cui all'articolo  11,  comma  3,  lettera  h),
della  legge  5  agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5
della legge 23 agosto 1988, n. 362.
12. La spesa per gli anni 1998, 1999  e  2000,  relativa  ai  rinnovi
contrattuali  del  personale  dei  comparti  degli  enti pubblici non
economici, delle regioni  e  delle  autonomie  locali,  del  servizio
sanitario  nazionale,  delle  istituzioni  e  degli enti di ricerca e
sperimentazione e delle universita', ivi compreso il personale  degli
osservatori   astronomici,   astrofisici   e   vesuviano,   ed   alla
corresponsione  dei  miglioramenti  economici  al  personale  di  cui
all'articolo  2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1493, n.
29, e successive modificazioni, e' determinata,  rispettivamente,  in
lire  390 miliardi, in lire 1.775 miliardi ed in lire 3.185 miliardi,
le competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito  delle
disponibilita'  dei rispettivi bilanci; per il personale del servizio
sanitario nazionale la quota capitaria che verra' determinata in sede
di riparto alle regioni del fondo sanitario nazionale e' da intendere
comprensiva degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.
13. Le somme di cui ai commi 9, 10 e 12 sono comprensive degli  oneri
contributivi  per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni.
14. La quota delle risorse da riassegnare, con le  modalita'  di  cui
all'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, allo
stato  di  previsione  del  ministero  della  difesa  derivanti dalle
procedure di alienazione e gestione degli immobili dismessi ai  sensi
del  comma  112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e' stabilita  per  l'anno  1998  nella  misura  massima  di  lire  80
miliardi,   da   destinare   al  finanziamento  di  un  programma  di
costruzione di caserme nelle regioni  del  mezzogiorno  in  cui  piu'
squilibrato  e'  il  rapporto tra gettito della leva e infrastrutture
militari esistenti.
LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N.449
ART. 2
1. Per ciascuno degli anni 1999, 2000 e  2001,  l'eventuale  maggiore
gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente e'
interamente   utilizzato   per   la  riduzione  del  saldo  netto  da
finanziare,  salvo  che  si  tratti  di   assicurare   la   copertura
finanziaria   di  interventi  urgenti  ed  imprevisti  necessari  per
fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse con
la tutela della sicurezza del paese ovvero  situazioni  di  emergenza
economico- finanziaria.
2.  Gli  importi  da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo
11- bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6
della legge  23  agosto  1988,  n.  362,  per  il  finanziamento  dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel
triennio  1999-2001,  restano  determinati  per  l'anno  1999 in lire
18.384.164  milioni  per  il  fondo  speciale  destinato  alle  spese
correnti,  secondo  il  dettaglio di cui alla tabella a allegata alla
presente legge, e in lire 4.387.132 milioni  per  il  fondo  speciale
destinato  alle  spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui
alla tabella B allegata alla presente legge.
3. Le dotazioni da iscrivere nei  singoli  stati  di  previsione  del
bilancio  1999  e  triennale 1999-2001, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella tabella c allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f),  della  legge  5
agosto  1978,  n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23
agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento
di  norme  che  prevedono  interventi   di   sostegno   dell'economia
classificati  fra le spese in conto capitale restano determinati, per
l'anno 1999, in lire 2.796,8 miliardi, secondo il  dettaglio  di  cui
alla tabella d allegata alla presente legge.
5.  Ai  termini  dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5
agosto 1978, n. 468 come sostituito dall'articolo 5 della.  legge  23
agosto  1988,  n.  362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate nella tabella e allegata alla presente  legge  sono  ridotte
degli importi determinati nella medesima tabella.
6.   Gli   importi   da  iscrivere  in  bilancio  in  relazione  alle
autorizzazioni di spesa  recate  da  leggi  a  carattere  pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nelle
misure indicate nella tabella f allegata alla presente legge.
7. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da
leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma
6,  le  amministrazioni  e gli enti pubblici possono assumere impegni
nell'anno 1999, a carico di esercizi futuri, nei  limiti  massimi  di
impegnabilita'  indicati  per  ciascuna  disposizione  legislativa in
apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni  gia'
assunti   nei  precedenti  esercizi  a  valere  sulle  autorizzazioni
medesime.
8. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52, comma 1, del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni, la
spesa di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 27  dicembre  1997,
n.    450, relativa ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali del
personale dipendente del comparto dei  ministeri,  delle  aziende  ed
amministrazioni  dello  stato ad ordinamento autonomo e della scuola,
nonche' alla determinazione del trattamento economico  dei  dirigenti
incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale
o  comunque di funzioni di analogo livello ai sensi dell'articolo 24,
comma 2, del citato decreto legislativo,  e'  rideterminata  in  lire
2.092  miliardi  per l'anno 1999 ed in lire 2.867 miliardi per l'anno
2000.
9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 45, comma 4, del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni, la
spesa  relativa  alla  contrattazione  collettiva   integrativa   del
personale  dipendente  del  comparto  dei ministeri, delle aziende ed
amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo e  della  scuola,
e'  autorizzata nel limite massimo di 173 miliardi di lire per l'anno
1999 e di lire 665 miliardi per l'anno. 2000.
10. La spesa di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 27 dicembre
1997, n. 450, e' rideterminata in lire 837 miliardi per  l'anno  1999
ed in lire 1.291 miliardi per l'anno 2000.
LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449 ART. 40
Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine
dell'anno  1999  inferiore del 3 per cento rispetto a quello rilevato
alla fine dell'anno 1997. Tale numero costituisce il  limite  massimo
del  personale  in  servizio.  Tra  i  dipendenti che dovranno essere
considerati per i fini della programmazione sono inclusi i  supplenti
annuali  e  i  supplenti  temporanei  con  la esclusione dei soggetti
chiamati a svolgere supplenze brevi. La spesa per le supplenze  brevi
non potra' essere nell'anno 1998 superiore a quella resasi necessaria
per  soddisfare  le esigenze dell'anno 1997. Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,
del  bilancio  e della programmazione economica e con il Ministro per
la funzione pubblica, previo parere  delle  commissioni  parlamentari
competenti   per   materia,   da   esprimere   entro   trenta  giorni
dall'avvenuta trasmissione, si  provvede  alla  determinazione  della
consistenza  numerica  del personale, alla data del 31 dicembre 1999.
Con decreti del Ministro della  pubblica  istruzione,  previo  parere
delle  commissioni  parlamentari competenti per materia, da esprimere
entro  trenta  giorni  dall'avvenuta trasmissione, sono individuati i
criteri e le modalita' per il raggiungimento delle finalita' predette
mediante disposizioni, sugli organici funzionali di  istituto,  sulla
formazione  delle  cattedre  e  delle  classi, sul contenimento delle
supplenze  temporanee  di  breve  durata  assicurando   comunque   il
perseguimento  dell'obiettivo  tendenziale della riduzione del numero
massimo di alunni per classe con priorita' per le zone  svantaggiate,
per  le  piccole  isole, per le zone di montagna, nonche' per le aree
metropolitane a forte rischio di devianza minorile  e  giovanile.  In
attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992,
n.   104,   e'  assicurata  l'integrazione  scolastica  degli  alunni
handicappati  con  interventi  adeguati  al  tipo  e  alla   gravita'
dell'handicap,    compreso   il   ricorso   all'ampia   flessibilita'
organizzativa e funzionale delle classi  prevista  dall'articolo  21,
commi  8  e  9,  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  nonche'  la
possibilita' di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti
di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3,
in presenza di handicap  particolarmente  gravi,  fermo  restando  il
vincolo  di  cui  al primo periodo del presente comma 1 sono abrogati
gli articoli 72, 315, comma 3, 319, commi da 1 a 3, e 443  del  testo
unico   delle   disposizioni   legislative   vigenti  in  materia  di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine  e  grado,  approvato
con  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297. Anche in vista
dell'attribuzione della personalita' giuridica  e  dell'autonomia  di
cui  all'articolo  21,  commi da 1 a 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59,  e'  consentita,  altresi'  alle   istituzioni   scolastiche   la
stipulazione  di  contratti  di  prestazione  d'opera con esperti per
particolari attivita' ed insegnamenti,  purche'  non  sostitutivi  di
quelli  curricolari,  per sperimentazioni didattiche e ordinamentali,
per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia
delle  istituzioni  scolastiche.   Al   fine   di   incrementare   la
preparazione tecnico-professionale dei giovani, dopo il conseguimento
del diploma finale di istruzione secondaria superiore, nel quadro del
sistema   formativo   integrato   e  della  programmazione  regionale
dell'offerta formativa, lo stato e le regioni concordano modalita' di
intese per la realizzazione, anche nelle istituzioni scolastiche,  di
corsi  di  formazione  superiore non universitaria, anche mediante la
costituzione di forme associative con altri soggetti  del  territorio
ed  utilizzando  le  risorse  messe  a disposizione anche dall'unione
europea, dalle regioni, dagli enti  locali  e  da  altre  istituzioni
pubbliche e private.
2.  I  docenti  compresi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed
esami ed aventi titolo alla nomina in ruolo sulle  cattedre  o  posti
accantonati al 1 settembre 1992 secondo quanto previsto dall'articolo
3,  comma  22,  quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
hanno diritto,  a  decorrere  dall'anno  scolastico  1997-1998,  alla
precedenza  assoluta  nel  conferimento  delle  supplenze  annuali  e
temporanee del personale docente nella provincia per cui e, valida la
graduatoria  del  concorso.  La  precedenza  opera  prima  di  quella
prevista dall'articolo 522, comma 5, del testo unico. di cui al comma
1.
3. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione
degli  alunni  handicappati  e' fissata nella misura di un insegnante
per ogni gruppo  di  138  alunni  complessivamente  frequentanti  gli
istituti  scolastici  statali della provincia, assicurando, comunque,
il graduale consolidamento, in misura non superiore all'80 per cento,
della  dotazione  di posti di organico e di fatto esistenti nell'anno
scolastico 1997-1998, fermo restando  il  vincolo  di  cui  al  primo
periodo  del  comma  1. I criteri di ripartizione degli insegnanti di
sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree
disciplinari dell'istruzione secondaria, nonche' di  assegnazione  ai
singoli  istituti  scolastici  sono stabiliti con i decreti di cui al
comma 1, assicurando la continuita'  educativa  degli  insegnanti  di
sostegno  in  ciascun  grado di scuola. Progetti volti a sperimentare
modelli efficaci  di  integrazione,  nelle  classi  ordinarie,  e  ad
assicurare  il  successo formativo di alunni con particolari forme di
handicap sono approvati dai  provveditori  agli  studi,  che  possono
disporre  l'assegnazione  delle  risorse umane necessarie e dei mezzi
finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici
funzionali allo sviluppo delle potenzialita' esistenti  nei  medesimi
alunni,  nonche'    per  l'aggiornamento del personale. Le esperienze
acquisite sono messe a disposizione di altre scuole.
4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, si
procede, altresi, alla revisione dei criteri di determinazione  degli
organici  del  personale  amministrativo,  tecnico,  ausiliario della
scuola, ivi compresi gli istituti di educazione, nelle forme previste
dall'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  e
successive  modificazioni  ed integrazioni, tenendo conto dei compiti
connessi all'esercizio dell'autonomia delle  istituzioni  scolastiche
ed   evitando   duplicazioni   di   competenze  tra  aree  e  profili
professionali.
5.  In  coerenza  con  i  poteri  di  organizzazione  e  di  gestione
attribuiti  sono  rimesse  alle  singole  istituzioni  scolastiche le
decisioni organizzative, amministrative e gestionali  che  assicurano
efficacia  e funzionalita' alla prestazione dei servizi, consentendo,
tra l'altro, alle stesse istituzioni, anche consorziate fra loro,  di
deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali
scolastici  e delle loro pertinenze, previa riduzione della dotazione
organica di istituto, approvata dal  provveditore  agli  studi  sulla
base di' criteri predeterminati idonei anche ad evitare situazioni di
soprannumero  del  personale,  in  misura tale da consentire economie
nella spesa. Con decreto del Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
della  programmazione  economica,  su  Proposta  del  Ministro  della
pubblica istruzione, previo accertamento delle  economie  realizzate,
sono  effettuate  le  occorrenti  variazioni  di bilancio. In sede di
contrattazione decentrata a livello provinciale  sono  ridefinite  le
modalita'  di  organizzazione del lavoro del personale ausiliario che
non svolga attivita' di pulizia.
6. Dall'attuazione  dei  commi  1,  3,  4  e  12  devono  conseguirsi
complessivamente risparmi pari a lire 442 miliardi per l'anno 1998, a
lire 1.232 miliardi per l'anno 1999 ed a lire 977 miliardi per l'anno
2000. Le predette somme sono calcolate al netto dei risparmi di spesa
destinati alla costituzione del fondo di cui al comma 7.
7. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1, con esclusione
delle  economie  derivanti  dalla  riduzione  di  spesa relativa alle
supplenze brevi, stimati, in ragione d'anno in  lire  1.110  miliardi
per il 1999 e in lire 1.260 miliardi a decorrere dall'anno 2000, sono
destinati,  dall'anno  scolastico  1999-2000,  nel  limite del 50 Per
cento,  quantificato  in lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed in lire
630 miliardi a decorrere dall'anno  2000,  alla  costituzione  di  un
apposito  fondo  da iscrivere nello stato di previsione del ministero
della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro  del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, su proposta
del Ministro della pubblica istruzione, da  destinare  all'incremento
dei  fondi  di istituto per la retribuzione accessoria del personale,
finalizzata al sostegno delle attivita' e delle  iniziative  connesse
all'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche.  Le  risorse  che  si
rendono  disponibili  sono  ripartite  su  base  provinciale.  Previa
verifica  delle  economie derivanti dall'applicazione del comma 5, il
predetto fondo viene integrato, a decorrere dall'anno  2000,  di  una
ulteriore  quota  pari  al  60 per cento da calcolarsi sulle economie
riscontrate,  al  netto  delle  somme  da  riassegnare  alle  singole
istituzioni  scolastiche  per  la stipula dei contratti di appalto di
cui al medesimo comma 5.
8. Con periodicita' annuale, si provvede alla verifica  dei  risparmi
effettivamente  realizzati  in  applicazione  del comma 1, al fine di
accertarne la corrispondenza con lo stanziamento del fondo di cui  al
comma 7.
9.  Fermo  restando  quanto disposto dall'articolo 1, comma 24, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1,  comma  77,  della
legge  23 dicembre 1996, n. 662, e' attribuita agli uffici periferici
del  ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  la competenza all'ordinazione dei pagamenti, a mezzo ruoli
di spesa fissa,  delle  retribuzioni  spettanti  al  personale  della
scuola  con nomina del capo d'istituito su posti di supplenze annuali
e supplenze fino al termine delle  attivita'  didattiche,  in  attesa
dell'assunzione degli aventi diritto.
10.  I concorsi per titoli ed esami a cattedre e posti d'insegnamento
nelle scuole secondarie possono essere indetti al fine  di  reclutare
docenti  per  gli  insegnamenti  che presentano maggiore fabbisogno e
per, ambiti disciplinari comprensivi  di  insegnamenti  impartiti  in
piu'  scuole  e  istituti anche di diverso ordine e grado ai quali si
puo' accedere con il medesimo titolo di studio.
11.  E'  estesa  all'anno  scolastico  1998-99  la  validita'   delle
graduatorie  dei concorsi per titoli ed esami del personale docente e
a posti di coordinatore amministrativo, nonche' delle graduatorie  di
conferimento  delle  supplenze  del personale docente e del personale
amministrativo tecnico ed ausiliario.
12.  Con  effetto  dall'anno  scolastico  1997-1998  sono  aboliti  i
compensi  giornalieri  ai  componenti  delle  commissioni di esami di
licenza media.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla
regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano
che disciplinano la materia nell'ambito  delle  competenze  derivanti
dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.
Art.   42   -   FINALIZZAZIONE   DELLE   RISORSE  DA  DESTINARE  ALLA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
1.  Le  risorse  destinate  alla  contrattazione   integrativa   sono
finalizzate   a   riconoscere  lo  specifico  impegno  del  personale
scolastico per la efficace attuazione dell'autonomia  e  degli  altri
processi   innovatori  in  atto  nella  scuola,  che  richiedono  una
professionalita' arricchita in relazione alla  maggiore  complessita'
della  nuova  organizzazione  del  lavoro.  Tuttavia, considerato che
talune delle risorse di cui al precedente articolo 41, ancorche' gia'
determinate nelle singole entita', potranno  essere  rese  spendibili
solo  dopo  il perfezionamento dei provvedimenti che ne presuppongono
l'utilizzazione,   e'   indispensabile   destinare   le   stesse   al
finanziamento  degli istituti contrattuali, puntualmente definiti nei
commi seguenti, al fine di dare indirizzi certi  alla  contrattazione
integrativa.
2.  Per  compensare lo specifico impegno di tutto il personale per la
completa realizzazione del processo dell'autonomia scolastica,  sara'
corrisposto  un  compenso individuale accessorio, indifferenziato per
il personale docente e, relativamente al personale ATA (ad esclusione
del direttore amministrativo e del responsabile  amministrativo),  in
base  ai  profili  professionali,  con  decorrenza  luglio 1999. Alla
predetta finalita' sono destinate,  oltre  alle  somme  di  lire  100
miliardi,   di   lire   500   miliardi   e   di  lire  400  miliardi,
rispettivamente per gli  anni  1999,  2000  e  2001,  da  portare  in
diminuzione  delle  disponibilita' iscritte nello stato di previsione
del Ministero della Pubblica Istruzione di cui all'articolo 41, comma
2, lettera c), le risorse finanziarie di cui all'articolo  41,  comma
2,   lettera  f),  previa  avvenuta  approvazione  del  provvedimento
legislativo che ne autorizza l'utilizzazione. Queste ultime  risorse,
riferite  all'anno 1999, sono utilizzabili per la finalita' di cui al
presente comma per lire 700 miliardi.
3. Sara' erogata una maggiorazione retributiva connessa allo sviluppo
della professionalita'  docente  nelle  misure  e  con  le  modalita'
stabilite   dall'articolo   29.   All'attivazione  di  tale  istituto
contrattuale si provvede per l'anno 2000 mediante l'utilizzazione  di
quota  parte delle risorse indicate all'art. 41, comma 2, lettera g).
A decorrere dall'anno 2001, le predette risorse  sono  integrate  con
quelle  indicate  all'art. 41, comma 2, lettera d), nonche' con quota
parte delle risorse indicate alla lettera c) del citato articolo  41,
comma  2.  In  sede  di  contrattazione  integrativa, al fine di dare
attuazione all'istituto, sara' determinato il numero dei beneficiari,
entro il limite stabilito al citato articolo 29  (in  relazione  alla
effettiva disponibilita' delle risorse indicate all'art. 41, comma 2,
lettera d).).
4.  Nell'ambito delle disponibilita' finanziarie complessive indicate
all'art. 41 sono, poi, destinate, agli istituti di seguito riportati,
le somme indicate per ciascuno degli istituti medesimi:
- lire 234 miliardi, in ragione d'anno, a decorrere dal  1  settembre
1999,  per  corrispondere  compensi  accessori  per l'espletamento di
funzioni connesse allo svolgimento di funzioni strumentali  al  piano
dell'offerta formativa di cui all'art. 28;
-  lire  160  miliardi,  a decorrere dall'anno 1999, per la copertura
degli  oneri  derivanti  da  tutte  le   modifiche   degli   istituti
contrattuali  preesistenti, ivi compresi quelli relativi al personale
delle scuole italiane all'estero. La eventuale somma  non  utilizzata
per  le  predette finalita' costituisce ulteriore dotazione del fondo
per il miglioramento dell'offerta formativa;
- lire 80 miliardi, in ragione d'anno, a decorrere  dal  1  settembre
1999,  per  rivalutare l'indennita' di direzione ai capi d'istituto e
le indennita' di amministrazione ai direttori  amministrativi  ed  ai
responsabili amministrativi;
- lire 100 miliardi, in ragione d'anno a decorrere dall'1/9/1999, per
corrispondere  compensi accessori per la valorizzazione professionale
al personale ATA secondo quanto previsto dall'articolo 36;
- lire 93 miliardi, in ragione d'anno, a decorrere  dal  1  settembre
1999,   per  corrispondere  particolare  compensi  per  il  personale
impiegato in scuole di aree a rischio sociale;
- lire 322 miliardi, in ragione d'anno, a decorrere dal  1  settembre
1999,  da  destinare  ai  compensi  per  il personale impegnato negli
interventi didattici educativi.
5. A decorrere dall'anno 1999, tutte le risorse di  cui  all'art.  41
non utilizzate per compensare gli istituti indicati ai commi 2, 3 e 4
costituiscono  la  dotazione  finanziaria  del fondo di scuola per il
miglioramento dell'offerta formativa  e  per  la  retribuzione  delle
prestazioni aggiuntive. La contrattazione integrativa ne definira' la
finalizzazione,   nonche'   le   modalita'   di   ripartizione  e  di
attribuzione  alle  singole  istituzioni   scolastiche,   prevedendo,
altresi',  che  le  somme  eventualmente  non utilizzate alla fine di
ciascun anno siano utilizzate per le stesse finalita'  nell'esercizio
successivo.
ART. 43 - CONTRATTUALIZZAZIONE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE
E'  garantita la piena contrattualizzazione dei criteri di erogazione
di qualsiasi ulteriore somma destinata dallo Stato o da enti pubblici
o privati a compensare  attivita'  del  personale  della  scuola,  da
realizzare in sede di contrattazione integrativa nazionale.
             Capo VII Disposizioni finali ed integrative
ART. 44 - SEQUENZE CONTRATTUALI
1. Con apposite, successive sequenze contrattuali le parti firmatarie
del  presente  CCNL definiranno gli istituti specifici e le modalita'
applicativa relativi a:
a) entro il 30 giugno 1999:
- personale delle Accademie e Conservatori;
- personale delle scuole italiane all'estero;
- personale delle istituzioni educative;
- personale comandato degli IRRSAE, CEDE, BDP.
- procedure di conciliazione e arbitrato;
- procedure di cui all'articolo 14.
b) entro il 31 dicembre 1999:
completamento della contrattualizzazione degli istituti del  rapporto
di   lavoro  ed  eventuale  revisione  delle  norme  contrattuali  da
attualizzare, ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo n. 29 del
1993 e successive modificazioni e integrazioni. Nelle more  le  norme
di  legge  e  contrattuali  non  espressamente  abrogate rimangono in
vigore.
2. Le parti firmatarie si impegnano ad adeguare entro il 30. 6.  2000
le  norme  del  presente  CCNL,  in  relazione  alla piena attuazione
dell'autonomia  scolastica  e  ad  ulteriori  modifiche   legislative
eventualmente intervenute.
DECRETO LEGISLATIVO N. 29/1993
ART. 72
Norma transitoria
1.  Salvo  che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
c), della legge 23  ottobre  1992,  n.  421,  gli  accordi  sindacali
recepiti  in  decreti  del  Presidente  della Repubblica in base alla
legge 29 marzo 1983, n. 93,  e  le  norme  generali  e  speciali  del
pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto  e  non  abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti
del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma  2
tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei
contratti  collettivi  disciplinati dal presente decreto in relazione
ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati  le  disposizioni
vigenti  cessano  in  ogni caso di produrre effetti dal momento della
sottoscrizione,  per  ciascun  ambito  di  riferimento,  del  secondo
contratto collettivo previsto dal presente decreto.
2. (comma abrogato)
3. (comma abrogato)
4.  In  attesa  di  una  nuova  regolamentazione  contrattuale  della
materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.
5. Resta ferma, per quanto non modificato dal  presente  decreto,  la
disciplina  dell'accordo  sindacale  riguardante  tutto  il personale
delle istituzioni e degli enti di  ricerca  e  sperimentazione,  reso
esecutivo  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171, fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo
previsto dal titolo III nell'ambito di riferimento di esso.
ART. 45 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1. Le parti convengono di procedere alla  costituzione  di  un  Fondo
nazionale  pensione  complementare  per  i lavoratori del comparto ai
sensi del decreto legislativo n. 124/1993, della legge  n.  335/1995,
della legge n. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
2.  Al fine di garantire un numero di iscritti piu ampio che consenta
di minimizzare l'incidenza delle spese di gestione, le parti potranno
definire l'istituzione  di  un  Fondo  pensione  unico  anche  con  i
lavoratori appartenenti ad altri comparti.
3.  La misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle
amministrazioni  e  di  quella  dovuta  dal  lavoratore,  nonche'  la
retribuzione  utile  alla  determinazione delle quote stesse, saranno
definite dalle parti successivamente alla stipula dell'Accordo quadro
Governo-Confederazioni e dell'emanazione dell'apposito DPCM.
4.  Nello  stesso  ambito  contrattuale  saranno  definite  anche  le
modalita'   di  trasformazione  della  buonuscita  in  TFR,  le  voci
retributive utili per gli accantonamenti del TFR, nonche' la quota di
TFR da destinare a previdenza complementare.
5. Destinatari del Fondo  pensioni  sono  i  lavoratori  che  avranno
liberamente  aderito  al Fondo stesso secondo quanto prescritto dalla
legge, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Ai fini del presente articolo le parti concordano di realizzare  i
seguenti   impegni:   pervenire   alla   sottoscrizione  dell'accordo
istitutivo del Fondo pensione complementare, definire lo statuto,  il
regolamento  e  la  scheda di adesione; costituire il Fondo pensione;
procedere alle elezioni dei rappresentanti  dei  soci  del  Fondo  al
raggiungimento delle adesioni che saranno previste in sede di accordo
istitutivo.
7.   Le  parti  procederanno  alla  calendarizzazione  degli  impegni
suddetti, convenendo a questi fini che una prima  verifica  circa  lo
stato  dell'attivita'  normativa  e il contenuto di eventuali atti di
indirizzo si realizzera' entro il 30 giugno 1999.
ART. 46 - INDIVIDUAZIONE DEL  PERSONALE  DOCENTE  AVENTE  DIRITTO  DI
MENSA GRATUITA
1.  Il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuita riguarda
il personale docente in servizio in ciascuna classe o sezione durante
la refezione.
2. Nelle sezioni  di  scuola  materna  funzionanti  secondo  l'orario
giornaliero  previsto  dall'art. 104, 1 comma del decreto legislativo
n. 297/94, ha diritto l'insegnante in servizio  in  ciascuna  sezione
durante   la   refezione.   Laddove,   per   effetto  dell'orario  di
funzionamento adottato dalle singole scuole, nella sezione  risultino
contemporaneamente  due  insegnanti,  ha diritto al servizio di mensa
gratuita l'insegnante assegnato al turno pomeridiano.
3. Nella scuola elementare hanno diritto gli insegnanti  assegnati  a
classi  funzionanti  a  tempo pieno e a classi che svolgano un orario
settimanale  delle   attivita'   didattiche   che   prevede   rientri
pomeridiani,   i   quali  siano  tenuti  ad  effettuare  l'assistenza
educativa alla mensa nell'ambito dell'orario di insegnamento.
4. Nella scuola media hanno  diritto  i  docenti  in  servizio  nelle
classi  a  tempo  prolungato,  che  prevedono  l'organizzazione della
mensa, assegnati sulla base dell'orario scolastico alle attivita'  di
interscuola  e  i  docenti  incaricati  dei  compiti  di assistenza e
vigilanza  sugli  alunni   per   ciascuna   classe   che   attui   la
sperimentazione  ai  sensi  dell'art. 278, del decreto legislativo n.
297/94.
5. Ulteriori, eventuali modalita' attuative possono  essere  definite
in  sede  di  contrattazione integrativa nazionale, ferme restando le
competenze  del  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  per   quanto
concerne le modalita' di erogazione dei contributi ai comuni.
LEGGE 14/1/1999, N. 4
ARTICOLO 3
(servizio di mensa nelle scuole)
1.  Per  l'anno  scolastico  1995-1996  e  per  i  mesi di settembre,
ottobre, novembre e dicembre 1996, il ministero dell'interno provvede
ad erogare un contributo agli enti locali per le spese  sostenute  in
relazione  al  servizio  di  mensa  scolastica  offerto  al personale
insegnante, dipendente dallo stato o da altri enti.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1,  pari  a  lire
26.000  milioni  per  il 1995 e a lire 90.000 milioni per il 1996, si
provvede a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 1601  dello
stato   di   previsione  del  ministero  dell'interno  per  gli  anni
finanziari medesimi.
3. Il ministero dell'interno provvede anche ad erogare un  contributo
agli   enti  locali  per  l'anno  1997,  al  fine  di  assicurare  la
continuita' del  servizio  di  mensa  per  il  personale  insegnante,
dipendente dallo stato, impegnato nella vigilanza ed assistenza degli
alunni durante la refezione scolastica al relativo onere, determinato
nell'importo  massimo  di  lire  90.000 milioni, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del ministero del tesoro per  l'anno  1997,
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al ministero del
tesoro.
4.  I  criteri  per  la  individuazione  del personale docente avente
diritto al servizio di mensa gratuito e le  modalita'  di  erogazione
del contributo statale a favore degli enti locali che abbiano fornito
il  predetto  servizio  sono quelli previsti dal decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri  del  tesoro  e
dell'interno, del 16 maggio 1996, pubblicato nella gazzetta ufficiale
n. 224 del 24 settembre 1996.
5.  A  decorrere dall'anno 1998, agli oneri derivanti dal servizio di
mensa  di  cui  al  comma  3,  si  provvede  con  le   disponibilita'
finanziarie  destinate alla contrattazione collettiva per il comparto
del personale della scuola a tal fine le predette disponibilita' sono
incrementate della somma annua di lire  90.000  milioni  al  relativo
onere  si  provvede,  per  ciascuno  degli  anni  1998,  1999 e 2000,
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini   del  bilancio  triennale  1998-2000,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "fondo speciale"  dello  stato
di  previsione  del  ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica per  l'anno  finanziario  1998,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  ministero
medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti  variazioni  di  bilancio.  La  presente legge, munita del
sigillo dello stato, sara' inserita nella  raccolta  ufficiale  degli
atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
ART. 47 - AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO
Nelle  istituzioni  scolastiche  con  consistente  presenza di alunni
provenienti da famiglie di recente immigrazione e/o  nomadi,  saranno
realizzati:
-  uno specifico piano di formazione del personale, nell'ambito e con
le risorse destinate alla formazione del personale della scuola;
- mediante adeguate forme  contrattuali,  la  presenza  di  mediatori
linguistici   da   utilizzare   nelle  sedi  scolastiche,  attraverso
convenzioni con gli enti locali.
In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno  definiti  la
misura  ed  i  criteri  di  erogazione delle risorse per sostenere il
maggior impegno del personale delle scuole interessate.
ART. 48 - NORMA DI SALVAGUARDIA
Le   norme   legislative,   amministrative   o    contrattuali    non
esplicitamente  abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in
vigore in quanto compatibili.
ART. 49 - ASSENZE PER FERIE, MALATTIE, PERMESSI ED ASPETTATIVE
A - Il comma 10 dell'art. 19 del CCNL 4-8-1995 e' cosi' sostituito:
10. In caso di particolari esigenze di servizio  ovvero  in  caso  di
motivate  esigenze  di carattere personale e di malattia, che abbiano
impedito il godimento in tutto o  in  parte  delle  ferie  nel  corso
dell'anno  scolastico  di competenza, le ferie stesse potranno essere
fruite dal personale docente entro l'anno scolastico  successivo  nei
periodi  di  sospensione dell'attivita' didattica. I capi di istituto
possono fruire delle ferie non godute nell'anno di  competenza  anche
nei periodi di normale attivita', con esclusione del periodo di avvio
dell'anno  scolastico e di quelli riservati agli scrutini periodici e
finali ed agli esami.   In analoga situazione,  il  personale  A.T.A.
puo' fruire delle ferie non godute nell'anno successivo, non oltre il
mese di aprile.
B - Il comma 1 dell'art. 21 e' cosi' sostituito:
1.  Al  dipendente  della  scuola  con  contratto  di  lavoro a tempo
indeterminato sono concessi  sulla  base  di  idonea  documentazione,
permessi retribuiti per i seguenti casi:
-  partecipazione  a concorsi od esami: giorni 8 complessivi per anno
scolastico,  ivi  compresi  quelli  eventualmente  richiesti  per  il
viaggio;
- lutti per la perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado
e di affini di primo grado: giorni 3 per evento;
I  permessi sono concessi a domanda da presentarsi al capo d'istituto
da parte del personale docente ed ATA ed al provveditore agli  studi,
da parte dei capi d'Istituto.
C - Il comma 2 dell'art.21 del CCNL 4-8-1995 e' cosi' sostituito:
2.  A  domanda  del  dipendente  sono,  inoltre,  concessi  nell'anno
scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi  personali  o
familiari  documentati,  anche al rientro, od autocertificati in base
alle leggi vigenti. Per gli stessi motivi sono fruibili i sei  giorni
di  ferie durante i periodi di attivita' didattica di cui all'art.19,
comma  9,  del  CCNL  4-8-1995  indipendentemente  dalle   condizioni
previste in tale norma.
D - Il comma 8 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 e' cosi' sostituito:
8.  Il  trattamento  economico  spettante  al dipendente, nel caso di
assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, e' il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso
accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza.
Nell'ambito di tale periodo  per  le  malattie  superiori  a  15  gg.
lavorativi  o  in  caso  di  ricovero ospedaliero e per il successivo
periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente  compete  anche
l'eventuale  trattamento  economico  accessorio  a  carattere fisso e
continuativo, come determinato ai sensi dell'art. 61 comma  1,  lett.
e), f).
b)  90%  della  retribuzione  di cui alla lett. a) per i successivi 3
mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per  gli  ulteriori  6
mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.
E  - Al comma 8 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 e' aggiunto il seguente
comma 8 bis:
8  bis.  In  caso  di  gravi   patologie   che   richiedano   terapie
temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo
dei  giorni  di  assenza  per  malattia,  di  cui ai commi 1 ed 8 del
presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di  day-
hospital  anche  quelli  di  assenza dovuti alle terapie, certificate
dalla competente ASL. Pertanto per  i  giorni  anzidetti  di  assenza
spetta l'intera retribuzione.
F - Il comma 10 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 e' cosi' sostituito:
10.   Il  dipendente,  salvo  comprovato  impedimento,  e'  tenuto  a
recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso  di  ricevimento
il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione
della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della
malattia  o  alla  eventuale  prosecuzione della stessa. Qualora tale
termine scada in giorno festivo esso e'  prorogato  al  primo  giorno
lavorativo successivo.
G - Il comma 11 dell'art.23 del CCNL 4-8-1995 e' cosi' sostituito:
11. L'istituzione scolastica o l'amministrazione di appartenenza puo'
disporre   il   controllo  della  malattia  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni di legge  attraverso  la  competente  Azienda  Sanitaria
Locale. Tale disposizione puo' avvenire fin dal primo giorno.
Il  controllo  non  e'  disposto  se  il  dipendente e' ricoverato in
ospedali pubblici o convenzionati.
H - Al comma 1 dell'art.24 del CCNL 4-8-1995 e' aggiunto il  seguente
comma 1 bis:
1  bis.  L'aspettativa spetta anche ai docenti di religione cattolica
di cui all'art.3, comma 6 e 7, del DPR n. 399/1988, ed  al  personale
di  cui  al  comma 3 dell'art.25 del CCNL 4-8-1995 limitatamente alla
durata dell'incarico.
I - Il comma 5 dell'art.25 del CCNL 4-8-1995 e' cosi' sostituito:
1. Ai fini di cui ai precedenti commi  3  e  4,  la  continuita'  del
servizio  si intende realizzata nel caso in cui, nell'anno scolastico
immediatamente precedente, il personale  interessato  abbia  prestato
servizio  per  almeno 180 giorni, anche con contratti stipulati nelle
scuole statali per diverse tipologie di lavoro.
L - Il comma 18 dell'art. 25 del CCNL 4/8/95 e' cosi' sostituito:
Il personale di cui al comma  8  ha  lo  stesso  trattamento  per  le
assenze del personale di cui al comma 6.
M  -  In  sede  di  contrattazione integrativa nazionale, le parti si
riservano di verificare il costo delle modificazioni normative di cui
al presente articolo, tenendo conto delle risorse  stanziate  a  tale
proposito.  Cio'  al  fine  di  valutare  l'introduzione di ulteriori
miglioramenti agli istituti contrattuali di cui al presente articolo.
DPR 399/1988
ART.3
1. Al personale di cui all'articolo 1 competono, nelle misure e con l
decorrenze sottoindicate, gli stipendi annui iniziali lordi sotto
indicati:
Area dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi:
a) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi:
dal 1 luglio 1988: L. 6.031.000
dal 1 gennaio 1989: L. 6.325.000
dal 1 maggio 1990: L. 6.564.000
a1) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi, con sei anni di
anzianita' giuridica di servizio:
dal 1 luglio 1988: L. 6.759.000
dal 1 gennaio 1989: L. 7.306.000
dal 1 maggio 1990: L. 7.752.000
b) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi, infermieri e
cuochi:
dal 1 luglio 1988: L. 7.247.000
dal 1 gennaio 1989: L. 7.962.000
dal 1 maggio 1990: L. 8.544.000
b1) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi, infermieri
cuochi, con sei anni di anzianita' giuridica di
servizio:
dal 1 luglio 1988: L. 8.161.000
dal 1 gennaio 1989: L. 9.212.000
dal 1 maggio 1990: L. 10.068.000
c) coordinatori amministrativi:
dal 1 luglio 1988: L. 9.104.000
dal 1 gennaio 1989: L. 10.224.000
dal 1 maggio 1990: L. 11.136.000.
Gli stipendi annui lordi del personale appartenente ai profili di
guardarobiere e aiutante-cuoco sono incrementati, in ciascuna
posizione stipendiale, dell'importo pari a due aumenti biennali
convenzionali nelle misure indicate in calce alla tabella A allegata
al presente decreto.
Area della funzione docente:
a) docenti della scuola materna; docenti della scuola elementare;
accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori; docenti
diplomati della scuola secondaria superiore; personale
educativo dei convitti e degli educandati femminili; assistenti delle
scuole speciali statali:
dal 1 luglio 1988: L. 9.143.000
dal 1 gennaio 1989: L. 10.242.000
dal 1 maggio 1990: L. 11.136.000
b) docenti della scuola media; vice rettori aggiunti dei convitti,
docenti laureati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di
secondo grado ed artistica; assistenti delle accademie di belle arti
dei licei artistici:
dal 1 luglio 1988: L. 10.628.000
dal 1 gennaio 1989: L. 11.894.000
dal 1 maggio 1990: L. 12.924.000
c) docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti
dell'accademia nazionale di danza:
dal 1 luglio 1988: L. 12.519.000
dal 1 gennaio 1989: L. 14.548.000
dal 1 maggio 1990: L. 16.200.000
d) docenti confermati dei conservatori di musica, delle accademie di
belle arti e dell'accademia nazionale di danza:
dal 1 luglio 1988: L. 14.163.000
dal 1 gennaio 1989: L. 16.278.000
dal 1 maggio 1990: L. 18.000.000.
Area della funzione direttiva ed ispettiva:
a) direttori didattici; presidi delle scuole medie; presidi delle
scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo
grado ed artistica; direttori dei conservatori di musica; direttori
delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza; rettori e
vice rettori dei convitti nazionali; direttrici e vice direttrici
degli educandati femminili; direttori e vice direttori delle scuole
speciali dello Stato:
dal 1 luglio 1988: L. 14.991.000
dal 1 gennaio 1989: L. 17.748.000
dal 1 maggio 1990: L. 19.992.000
b) ispettori tecnici periferici:
dal 1 luglio 1988: L. 15.789.000
dal 1 gennaio 1989: L. 18.933.000
dal 1 maggio 1990: L. 21.492.000.
2. Al personale supplente competono, oltre all'indennita' integrativa
speciale  prevista dalle norme vigenti, gli stipendi annui iniziali
lordi previsti nel comma 1.
3. La progressione economica per tutto il personale di ruolo di cui
all'art. 1 si sviluppa secondo le posizioni stipendiali indicate nell
tabella A allegata al presente decreto.
4. Nel periodo di permanenza in ciascuna posizione stipendiale sono
altresi' attribuiti, per nascita di figli o altre situazioni previste
dalle disposizioni vigenti, aumenti biennali convenzionali, nella
misura indicata per ciascuna qualifica in calce alla tabella di cui a
comma 3. Detti aumenti biennali convenzionali, maturati in ciascuna
posizione stipendiale, salvo che la norma attributiva non disponga
diversamente, sono riassorbiti al conseguimento delle posizioni
stipendiali successive. L'anzianita', riconosciuta ai soli fini
economici, e' considerata utile per l'attribuzione di aumenti biennal
convenzionali nella posizione stipendiale di primo inquadramento ed i
quelle successive.
5. Al Personale docente preposto alla direzione delle accademie di
belle arti, limitatamente ai periodi di effettiva preposizione alla
predetta direzione, compete la differenza, non pensionabile tra
l'importo dello stipendio iniziale spettante ai direttori dei
conservatori di musica e quello iniziale della qualifica di
appartenenza.
6. Il personale docente di cui all'ultimo comma dell'art. 53 della
legge 11 luglio 1980, n. 312, che si trovi nelle condizioni previste
dal comma stesso ha titolo ad un trattamento economico
corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio,
quello spettante ai docenti laureati della scuola
secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola materna o
elementare. Il posto orario di insegnamento con trattamento economico
intero e' costituito nelle scuole materne con ventisette ore
settimanali a decorrere dal 1 settembre 1988 e con venticinque
ore settimanali dal 1 settembre 1990.
7. Nei confronti del personale che maturi i requisiti previsti
dall'ultimo comma dell'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312,
successivamente al 30 giugno 1988, i periodi commutati ai sensi della
normativa concernente l'attribuzione degli aumenti periodici di
stipendio sono utili, nei limiti previsti per il personale docente di
ruolo, per l'inquadramento economico di cui all'art.4. Le predette
disposizioni si applicano anche al personale con
orario settimanale di attivita' educativa o di insegnamento non
inferiore a dodici ore nelle scuole materne ed elementari, nonche',
qualora sia stato imposto da ragioni strutturali, nelle scuole
secondarie. Il relativo trattamento economico e' corrisposto in misur
proporzionale all'orario settimanale di attivita' educativa o di
insegnamento rispetto a quello previsto per la costituzione del posto
orario.
8. Il personale docente di cui al comma 6, in servizio nelle scuole d
ogni ordine e grado, ha diritto ad assentarsi dal servizio per gravi
motivi per un periodo non superiore a nove mesi in un
triennio scolastico. Fermo restando tale limite, in ciascun anno
scolastico la retribuzione spettante e' corrisposta per
intero nel primo mese e nella misura del cinquanta per cento nel
secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto
ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano al personale docent
supplente annuale, nominato ai sensi dell'art. 15, commi primo e
terzo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, il quale si
trovi almeno nel secondo anno di servizio scolastico continuativo.
10. Il personale docente della scuola secondaria, ivi compreso quello
dei licei artistici e degli istituti di arte, puo'
prestare, a domanda, limitatamente agli anni scolastici 1988-89 e
1989-90, servizio di insegnamento, in eccedenza all'orario d'obbligo
fino a ventiquattro ore settimanali. Le ore eccedenti
prestate per la sostituzione dei docenti assenti sono retribuite nell
misura prevista dal comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, aumentata del venti per
cento; per le ore eccedenti prestate in classi
collaterali, in quanto disponibili per l'intero anno scolastico, ferm
restando la struttura delle singole cattedre funzionanti, i compensi
sono stabiliti nella misura prevista dal comma 2 del medesimo art. 6
11. I nuovi stipendi di cui al presente articolo rappresentano l'avvi
del ripristino del rapporto, da definire contrattualmente nel trienni
1991-93, fra i livelli retributivi del personale
dell'area docente ed i livelli retributivi previsti per i docenti
universitari.
ART.50 - PERSONALE IN PARTICOLARI POSIZIONI DI STATO
Il periodo trascorso dal  personale  della  scuola  in  posizione  di
comando,  distacco,  esonero,  aspettativa sindacale, utilizzazione e
collocamento    fuori    ruolo,    con    retribuzione    a    carico
dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione, e' valido a tutti gli
effetti  come  servizio  di  istituto  nella  scuola,  anche  ai fini
dell'accesso al trattamento economico previsto dagli articoli 16, 21,
29, 35 e  42,  comma  2.    In  sede  di  contrattazione  integrativa
nazionale  saranno  definiti criteri, modalita' e misure dei compensi
accessori da destinare al personale  di  cui  al  presente  articolo.
Restano  ferme  le  disposizioni in vigore che prevedono la validita'
del periodo trascorso dal personale scolastico in altre situazioni di
stato che comportano assenza dalla scuola.
Tabella A - Profili professionali
1. I profili professionali del personale ATA sono  individuati  dalla
presente  tabella  secondo quanto previsto dall'art.32.  Le modalita'
di accesso  restano  disciplinate  dalle  disposizioni  di  legge  in
vigore,  tranne  che  per  i requisiti culturali che sono individuati
dalla tabella B.
D/1: Profilo: Direttore  amministrativo  (per  i  Conservatori  e  le
Accademie) E' responsabile dell'osservanza delle leggi e regolamenti.
Nell'ambito delle direttive ricevute dal Direttore e dal Consiglio di
Amministrazione  sovrintende,  con  autonomia  operativa,  ai servizi
generali  e  amministrativo-contabili  e  ne  cura   l'organizzazione
svolgendo  funzioni  di  coordinamento,  promozione delle attivita' e
verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi  assegnati
ed  agli  indirizzi  impartiti,  dal  personale  ATA,  posto alle sue
dirette dipendenze.
Svolge attivita'  lavorativa  di  rilevante  complessita'  ed  avente
rilevanza esterna. E' funzionario delegato.
Provvede     all'esecuzione     delle    delibere    del    Consiglio
d'Amministrazione e firma, congiuntamente al Presidente del Consiglio
d'Amministrazione,  tutti  i  documenti  contabili   concernenti   la
gestione  autonoma  dell'istituzione;  e' segretario del Consiglio di
Amministrazione e in tale ambito puo' formulare pareri.
Firma tutti gli atti di sua competenza.  Puo' svolgere  attivita'  di
studio  e  di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica
specializzazione  professionale,  con  autonoma  determinazione   dei
processi formativi ed attuativi. Puo' svolgere incarichi di attivita'
tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale.
Possono  essergli  affidati  incarichi  ispettivi  nell'ambito  degli
Istituti di istruzione artistica.
D/2: Profilo: Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Svolge attivita'  lavorativa  di  rilevante  complessita'  ed  avente
rilevanza  esterna.  Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi
generali  amministrativo-contabili   e   ne   cura   l'organizzazione
svolgendo  funzioni  di  coordinamento,  promozione delle attivita' e
verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi  assegnati
ed  agli  indirizzi  impartiti,  dal  personale  ATA,  posto alle sue
dirette dipendenze. Ha autonomia operativa e responsabilita'  diretta
nella   definizione   e   nell'esecuzione   degli  atti  a  carattere
amministrativo- contabile, di ragioneria e di economato, che assumono
nei casi previsti rilevanza anche esterna.
Firma tutti gli atti di sua competenza.
L'espletamento delle funzioni sara' volto ad assicurare l'unitarieta'
della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola  in
coerenza  e  strumentalmente  rispetto  alle  finalita'  ed obiettivi
dell'istituzione scolastica, in particolare  del  piano  dell'offerta
formativa.
Puo'  svolgere  attivita'  di  studio  e  di  elaborazione di piani e
programmi richiedenti specifica specializzazione  professionale,  con
autonoma  determinazione  dei  processi  formativi ed attuativi. Puo'
svolgere  incarichi  di  attivita'  tutoriale,  di  aggiornamento   e
formazione  nel  confronti  del  personale. Possono essergli affidati
incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
C/1: Profilo: Responsabile amministrativo
Svolge attivita' lavorativa complessa, che richiede conoscenza  della
normativa  vigente  nonche' delle procedure amministrativo contabili.
Organizza i servizi amministrativi dell'unita' scolastica o educativa
ed e' responsabile  del  funzionamento  degli  stessi.  Ha  autonomia
operativa    e    responsabilita'   diretta   nella   definizione   e
nell'esecuzione degli atti a carattere  amministrativo  contabile  di
ragioneria  e  di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza
anche esterna. Sovrintende, nell'ambito delle  direttive  di  massima
impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai
servizi  generali dell'istituzione scolastica ed educativa e coordina
il  relativo  personale.  Provvede  direttamente   al   rilascio   di
certificazioni,  nonche'  di  estratti  e copie di documenti, che non
comportino valutazioni discrezionali. Provvede,  nel  rispetto  delle
competenze  degli  organi  di gestione dell'istituzione scolastica ed
educativa, all'esecuzione  delle  delibere  degli  organi  collegiali
aventi  carattere  esclusivamente  contabile e di quelle sottoposte a
procedimento vincolato. Esprime  pareri  sugli  atti  riguardanti  la
gestione amministrativa e contabile del personale, elabora progetti e
proposte  inerenti  il miglioramento organizzativo e la funzionalita'
dei servizi di competenza, anche in relazione  all'uso  di  procedure
informatiche.  Cura l'attivita' istruttoria diretta alla stipulazione
di accordi, contratti  e  convenzioni  con  soggetti  esterni.  Nelle
Accademie  e  nei  Conservatori  svolge  attivita'  di collaborazione
diretta  con  il  direttore  amministrativo,  per  le   funzioni   di
coordinamento dei servizi amministrativi e generali; e' consegnatario
dei   beni  mobili;  sostituisce  il  direttore  amministrativo,  con
esclusione dell'esercizio delle competenze di  funzionario  delegato.
Puo'  svolgere  attivita'  di formazione e aggiornamento ed attivita'
tutorie nei confronti di personale neo assunto.
(detto profilo rimane in vigore sino al 31-8-2000  nelle  istituzioni
scolastiche  di  ogni  ordine  e  grado, con eccezione di Accademie e
Conservatori) .
C/2  Profilo:  Assistente  di  Biblioteca  nelle  Accademie   e   nei
Conservatori di musica
E'  addetto  ai  servizi  di  biblioteca,  all'inventariazione,  alla
classificazione ed allo studio dei fondi (raccolta di materiali e  di
documentazioni)   esistenti,  cura  la  conservazione  del  materiale
affidato. E' responsabile dell'integrita' del materiale bibliotecario
affidatogli.
B/1: Profilo: Assistente amministrativo
Esegue   attivita'   lavorativa  richiedente  specifica  preparazione
professionale e capacita' di esecuzione  delle  procedure  anche  con
l'utilizzazione  di  strumenti  di  tipo  informatico.  Ha  autonomia
operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione  e
redazione   degli  atti  amministrativo-contabili  della  istituzione
scolastica  ed  educativa,  nell'ambito  delle  direttive   e   delle
istruzioni   ricevute.   Svolge  attivita'  di  diretta  e  immediata
collaborazione con il responsabile amministrativo coadiuvandolo nelle
attivita' e sostituendolo nei casi di assenza. Ha competenza  diretta
della tenuta dell'archivio e del protocollo. Ha rapporti con l'utenza
ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.
Nelle  istituzioni  scolastiche  ed  educative dotate di magazzino e'
addetto, con responsabilita' diretta, alla custodia,  alla  verifica,
alla registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle
derrate in giacenza.
In  relazione  alla  introduzione  di nuove tecnologie, anche di tipo
informatico, partecipa alle iniziative  specifiche  di  formazione  e
aggiornamento.
Puo'  essere  addetto  ai  servizi di biblioteca e al controllo delle
relative giacenze, nonche' dello stato di conservazione del materiale
librario. Puo' svolgere attivita' di coordinamento  di  piu'  addetti
inseriti  in  settori  o aree omogenee, nonche' attivita' di supporto
amministrativo  alla  progettazione  e  realizzazione  di  iniziative
didattiche, decise dagli organi collegiali.
B/2 Profilo: Assistente tecnico
Esegue   attivita'  lavorativa,  richiedente  specifica  preparazione
professionale, conoscenza di strumenti e tecnologie anche  complessi,
con capacita' di utilizzazione degli stessi, nonche' di esecuzione di
procedure  tecniche  e  informatiche.  Svolge  attivita'  di supporto
tecnico  alla  funzione   docente   relativamente   delle   attivita'
didattiche  ed alle connesse relazioni con gli studenti. Ha autonomia
e  responsabilita'  nello  svolgimento   del   lavoro   con   margini
valutativi,  nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute.
E' addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, officine o reparti
di  lavorazione  garantendone  l'efficienza  e  la  funzionalita'  in
relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica, oppure alla
conduzione e alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli utilizzati
dall'istituzione  scolastica per lo svolgimento di attivita' connesse
alle finalita' formative. In questi ambiti provvede:
- alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze
didattiche e per le esercitazioni pratiche nei laboratori, officine e
reparti di lavorazione o nelle  aziende  agrarie  cui  e'  assegnato,
garantendo, l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse;
- al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature
tecniche, garantendo la verifica e l'approvvigionamento periodico del
materiale  utile  alle  esercitazioni  didattiche, in rapporto con il
magazzino. Svolge attivita' di diretta e immediata collaborazione con
l'Ufficio tecnico  o  analoghi  organismi  anche  in  relazione  agli
acquisti  di attrezzature tecnico-scientifiche e al loro collaudo. In
relazione all'introduzione di nuove tecnologie, nuove  strumentazioni
didattiche   e   progetti   sperimentali  partecipa  alle  iniziative
specifiche  di formazione e aggiornamento. Puo' svolgere attivita' di
coordinamento  di  piu'  addetti  operanti  in  settori,   indirizzi,
specializzazioni ed aree omogenee.
B/3: Profilo: Cuoco
Esegue   attivita'   lavorativa   richiedente   specifica  formazione
professionale, conoscenza di strumenti e procedure  anche  complesse,
con  autonomia,  margini  di valutazione e capacita' di utilizzazione
degli stessi nonche' di esecuzione  di  procedure  tecniche.  Esegue,
nell'ambito   delle   istruzioni  ricevute,  procedimenti  manuali  e
tecniche specifiche a tutte  le  operazioni  preliminari  connesse  e
conseguenti  alla  preparazione,  al  confezionamento dei pasti, alla
conservazione delle vivande della istituzione  scolastica  a  cui  e'
addetto,   impiegando   macchinari,   strumentazioni   e  utensileria
specifica  di  cui  cura  l'ordinaria  manutenzione.  In  particolare
provvede:
-   alla   preparazione   dei  pasti  quotidiani  e  delle  quantita'
individuali sulla base delle tabelle dietetiche;
- alla conservazione  dei  generi  alimentari,  osservando  le  norme
igieniche del trattamento alimenti;
-  allo  svolgimento  di  altri  servizi,  anche esterni, connessi al
funzionamento della cucina.
Provvede, inoltre:
- al trasporto ed alla predisposizione degli alimenti  necessari  per
la preparazione dei pasti;
-  alla  conservazione,  pulizia  ed  utilizzazione delle stoviglie e
delle attrezzature, utilizzando apparecchi anche automatici;
- all'ordinaria manutenzione ed alla pulizia degli utensili;
- alle attivita' materiali, anche esterne,  connesse  ai  servizi  di
cucina  e  mensa.  Puo'  svolgere  attivita' di coordinamento di piu'
addetti nell'ambito dei servizi di cucina.
B/4: Profilo: Infermiere
Nell'ambito di quanto previsto dal D.P.R. 14 marzo  1974,  n.  225  e
successive   modificazioni,   dalla   normativa  vigente  in  materia
sanitaria e dall'ordinamento dell'attivita'  paramedica,  svolge,  in
relazione alla specificita' delle istituzioni convittuali del sistema
scolastico  pubblico,  attivita'  di  carattere professionale di tipo
specialistico.  E' addetto alla organizzazione  ed  al  funzionamento
dell'infermeria  garantendone  l'efficienza  e  la  funzionalita'. In
particolare:
-  provvede  con  responsabilita'  diretta  alla  conservazione   del
materiale di pronto soccorso e dei medicinali di uso comune;
-  pratica  le  terapie  prescritte e adotta le misure di prevenzione
eventualmente necessarie;
A/1: Profilo: Collaboratore scolastico tecnico
Esegue nell'ambito di specifiche istruzioni,  attivita'  e  procedure
operative   a   carattere   tecnico   che   richiedono   preparazione
professionale  non  specialistica,  con  autonomia  di  esecuzione  e
margini  valutativi  nella  applicazione  delle  procedure stabilite.
Articolazioni del profilo:
a) - guardarobiere:
esegue  procedimenti  manuali  e  tecniche  specifiche  inerenti   la
custodia,  la  conservazione e la cura del corredo degli alunni e del
convitto.
Provvede inoltre:
- alla organizzazione e alla conduzione del guardaroba;
-  alla  custodia,  al  lavaggio  meccanizzato,  alla stiratura, alla
conservazione e al mantenimento in efficienza del materiale;
- alla rilevazione periodica  delle  giacenze  e  alla  registrazione
dell'entrata e dell'uscita del materiale che gli e' affidato;
-  allo  svolgimento  di altri servizi, eccezionalmente anche esterni
connessi al funzionamento del guardaroba.  Puo' svolgere attivita' di
coordinamento di piu' addetti nell'ambito dei servizi di guardaroba.
b) - addetto alle aziende agrarie:
esegue  attivita'  di  supporto  alle   professionalita'   specifiche
dell'azienda  agraria,  compiendo  nel  settore  agrario, forestale e
zootecnico,  operazioni  semplici  caratterizzate  da  procedure  ben
definite.
In particolare, e' addetto:
-  alla  preparazione  materiale del terreno, alla semina e trapianto
delle colture, alla raccolta dei prodotti;
- al supporto  materiale  connesso  e  conseguente  alle  analisi  di
laboratorio  e  alla  movimentazione  di  apparecchiature, macchine e
strumenti in dotazione;
-  alla  protezione,  ricovero,  conservazione  e  magazzinaggio   di
attrezzature, materiale e prodotti, secondo le modalita' prescritte;
-  al  carico  e  scarico, trasporto dei materiali in dotazione e dei
prodotti dell'azienda, anche con  l'uso  di  mezzi  elettromeccanici,
alla  sistemazione  e  pulizia  del  posto  di  lavoro e dell'area di
impiego, ovvero del laboratorio,  serra,  stalla  o  altra  struttura
tecnico- scientifica;
-  alla  conduzione  di  macchinari  agricoli,  purche'  provvisto di
apposita patente, se necessaria;
- ad ogni  altra  attivita'  di  carattere  materiale  inerente  alla
conduzione dell'azienda.
A/2: Profilo: Collaboratore scolastico
Esegue,  nell'ambito  di  specifiche istruzioni e con responsabilita'
connessa alla  corretta  esecuzione  del  proprio  lavoro,  attivita'
caratterizzata  da procedure ben definite che richiedono preparazione
professionale non specialistica. E' addetto ai servizi generali della
scuola con compiti di accoglienza e  di  sorveglianza  nei  confronti
degli  alunni  e  del  pubblico;  di pulizia e di carattere materiale
inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;  di
vigilanza  sugli  alunni,  di  custodia  e  sorveglianza generica sui
locali scolastici, di collaborazione con i docenti.
In particolare svolge le seguenti mansioni:
-  sorveglianza  degli  alunni  nelle  aule,  nei  laboratori,  nelle
officine  e  negli  spazi  comuni, in occasione di momentanea assenza
degli insegnanti;
- concorso in accompagnamento degli  alunni  in  occasione  del  loro
trasferimento  dai  locali  della  scuola  ad  altre  sedi  anche non
scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione;
- sorveglianza, anche notturna, con  servizio  di  portineria,  degli
ingressi  delle  istituzioni  scolastiche ed educative con apertura e
chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attivita' scolastiche
e delle altre connesse al funzionamento della  scuola,  limitatamente
ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e convittori;
-  svolgimento  delle mansioni di custode con concessione gratuita di
idonei locali abitativi;
- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e
relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
- riassetto e pulizia delle camerate dei convittori:
- compiti di carattere materiale inerenti al  servizio,  compreso  lo
spostamento   delle   suppellettili,   nonche',   nelle   istituzioni
convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo  svolgimento  di
tutte le attivita' connesse con i servizi di mensa e cucina;
-  lavaggio  delle  stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le
esercitazioni comportino l'uso della cucina e della sala bar;
- servizi esterni inerenti la qualifica;
- ausilio materiale agli alunni portatori  di  handicap  nell'accesso
dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse.
In  relazione  alle  esigenze  emergenti  nel  sistema formativo, con
riguardo anche all'integrazione di alunni  portatori  di  handicap  e
alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche
iniziative di formazione e aggiornamento.
Puo', infine, svolgere:
-  attivita'  inerenti  alla  piccola  manutenzione dei beni mobili e
immobili, giardinaggio e simili;
- attivita' di supporto all'attivita' amministrativa e alla attivita'
didattica nonche' ai servizi di mensa;
- assistenza agli alunni  portatori  di  handicap  all'interno  delle
strutture  scolastiche,  nell'uso  dei  servizi igienici e nella cura
dell'igiene personale;
- compiti di centralinista telefonico, di conduttore di  impianti  di
riscaldamento  purche'  provvisto di apposita patente, di manovratore
di montacarichi e ascensori.
Tabella  B  -  Requisiti   culturali   per   l'accesso   ai   profili
professionali del personale ATA.
Direttore  amministrativo  nelle  Accademie  e  nei  Conservatori  di
musica:
- diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e
amministrative; in economia e commercio  o  in  scienze  coloniali  e
marittime, titoli equipollenti.
Direttore dei servizi generali ed amministrativi:
- diploma di laurea in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e
amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti.
Responsabile amministrativo:
-  a)  diploma  di ragioniere o perito commerciale (anche con sezione
commercio con l'estero); diploma di ragioniere, perito commerciale  e
programmatore; rilasciati dagli istituti tecnici commerciali;
b)  diploma  di analista contabile, diploma di operatore commerciale;
rilasciati dagli istituti professionali per i servizi commerciali;
c) diploma di maturita' di tecnico della gestione aziendale e diploma
di maturita'  di  tecnico  dell'impresa  turistica  rilasciati  dagli
istituti professionali per i servizi commerciali e turistici.
I   titoli   elencati   sono  validi  purche'  congiunti  a  uno  dei
corrispondenti titoli di specializzazione:
- diploma conseguito al termine di corsi statali di perfezionamento e
specializzazione (post secondario);
- corsi di formazione  professionale  regionali  di  secondo  livello
(riservati  ai  diplomati)  rilasciato  al termine di corsi svolti in
regime di convenzione ed  attinenti  alle  discipline  amministrativo
contabili;
- diploma universitario relativo a corsi specifici.
In  caso di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a), b) e
c)  e'  valida  la  laurea  specifica  (giurisprudenza;  economia   e
commercio;   economia  bancaria;  laurea  attinente  alle  scienze  e
tecniche  amministrative  o  commerciali  o   economico-aziendali   o
finanziarie).
In  caso di mancato possesso del diploma o attestato post-secondario,
e' valida, in aggiunta del diploma di cui alle lettere a), b)  e  c),
la laurea anche in discipline non specifiche.
Assistente  di  biblioteca  nelle  Accademie  e  nei  Conservatori di
musica:
- diploma finale di istituto  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado   congiunto   ad  attestato  professionale  in  archivistica  o
biblioteconomia  e,  limitatamente  ai   Conservatori,   diploma   di
Conservatorio.
Assistente amministrativo:
-  a)  diploma  di  qualifica  professionale  ad  indirizzo specifico
(addetto alla segreteria  d'azienda;  addetto  alla  contabilita'  di
aziende;  operatore  della gestione aziendale; operatore dell'impresa
turistica);
- b) diploma di scuola media  integrato  da  attestato  di  qualifica
specifica   per   i   servizi   del  campo  amministrativo-contabile,
rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art. 14  della
legge n. 845 del 1978.
In  caso  di mancato possesso dei diplomi di cui alle lettere a) e b)
e' valido un diploma di maturita' che consenta l'accesso  agli  studi
universitari.
Assistente tecnico:
-  a)  diploma  di  qualifica  di  istituto professionale a indirizzo
specifico;
- b) diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;
- c) diploma di scuola media  integrato  da  attestato  di  qualifica
specifica,   rilasciato  al  termine  di  corsi  regionali  ai  sensi
dell'art.  14 della legge n. 845 del 1978.
In caso di mancato  possesso  dei  diplomi  di  cui  alle  precedenti
lettere  a),  b),  c),  e'  valido  qualsiasi  diploma  di maturita',
corrispondente  alle  specifiche  aree  professionali,  che  consenta
l'accesso agli studi universitari.
Cuoco:
-  a)  diploma  di  qualifica  specifica  rilasciato  da  un istituto
professionale alberghiero;
- b) diploma di scuola media  integrato  da  attestato  di  qualifica
specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art.
14 della legge n. 845 del 1978.
Infermiere:
- diploma di infermiere professionale.
Collaboratore scolastico:
- diploma di scuola media.
Guardarobiere:
-  a)  diploma  di  qualifica  specifica  rilasciato  da  un istituto
professionale alberghiero;
-  b)  diploma  di  scuola  media integrato da attestato di qualifica
specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell'art.
14 della legge n. 845 del 1978.
Addetto alle aziende agrarie:
- a) diploma di scuola media.
b) attestato di qualifica specifica.
Per il  personale  ATA  che,  in  ragione  dei  titoli  previsti  dal
precedente  ordinamento,  sia  titolare, prima dell'entrata in vigore
del presente contratto, di un rapporto di lavoro a tempo  determinato
o sia comunque iscritto nelle graduatorie provinciali degli aspiranti
a supplenze, rimangono comunque validi i titoli medesimi.
LEGGE N. 845 DEL 1978
ART. 14
Attestato di qualifica
Al   termine   dei   corsi   di  formazione  professionale  volti  al
conseguimento  di  una  qualifica,  gli  allievi   che   vi   abbiano
regolarmente   partecipato   sono   ammessi  alle  prove  finali  per
l'accertamento dell'idoneita'  conseguita.  Tali  prove  finali,  che
devono  essere  conformi  a  quanto  previsto dall'articolo 18, primo
comma, lettera a), sono svolte di fronte a commissioni  esaminatrici,
composte  nei  modi  previsti  dalle  leggi  regionali,  delle  quali
dovranno comunque far parte esperti designati  dalle  amministrazioni
periferiche  del  ministero della pubblica istruzione e del ministero
del lavoro e della  previdenza  sociale,  nonche'  esperti  designati
dalle  organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
con  il  superamento  delle  prove  finali  gli  allievi   conseguono
attestati,  rilasciati  dalle regioni, in base ai quali gli uffici di
collocamento assegnano le qualifiche valide ai  fini  dell'avviamento
al  lavoro e dell'inquadramento aziendale. Gli attestati di cui sopra
costituiscono titolo per la ammissione ai pubblici concorsi.
Tabella C - Corrispondenza tra aree e profili professionali del
personale ATA
===================================================================
Nuove              Profili professionali previsti dal
Aree               CCNL 4-8-1995
-------------------------------------------------------------------
                   Direttore amministrativo
D                  Direttore dei servizi generali ed amministrativi
-------------------------------------------------------------------
C                  Responsabile amministrativo
                   Assistente di biblioteca
-------------------------------------------------------------------
                   Assistente amministrativo
B                  Assistente tecnico
                   Cuoco
                   Infermiere
-------------------------------------------------------------------
                   Guardarobiere
A                  Addetto alle aziende agrarie
                   Collaboratore scolastico
-------------------------------------------------------------------
Tabella D1
AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI IN VIGORE DAL 1.11.1998
===================================================================
Anni     Collaboratore   Guarda-  Assistenti  Respons-  Docente
           scolastico    robieri  amm.vi ed   abili     scuola
                                  equiparati  amm.vi    materna e
                                                        elementare
===================================================================
da  0 a  2   34.000      35.000     38.000     43.000     43.000
-------------------------------------------------------------------
da  3 a  8   35.000      36.000     39.000     44.000     44.000
-------------------------------------------------------------------
da  9 a 14   37.000      38.000     42.000     48.000     48.000
-------------------------------------------------------------------
da 15 a 20   39.000      40.000     45.000     52.000     52.000
-------------------------------------------------------------------
da 21 a 27   41.000      42.000     47.000     56.000     56.000
-------------------------------------------------------------------
da 28 a 34   43.000      44.000     50.000     60.000     60.000
-------------------------------------------------------------------
da 35        44.000      45.000     51.000     63.000     63.000
-------------------------------------------------------------------
===================================================================
   Anni        Docente             Docente      Docente
               diplomato           scuola       laureato
               Istituti            media        Istituti
               sec.II grado(1)                  sec.II grado(2)
===================================================================
da 0 a 2        43.000             47.000        47.000
da 3 a 8        44.000             48.000        50.000
da 9 a 14       48.000             52.000        54.000
da 15 a 20      52.000             57.000        59.000
da 21 a 27      58.000             62.000        66.000
da 28 a 34      62.000             67.000        70.000
da 35           65.000             70.000        74.000
===================================================================
   Anni        Docente           Direttore         Capi d'Istituto
               Accademie         amm.Cons.         ed equiparati
               Conservatori      ed accademici
===================================================================
da 0 a 2        57.000             50.000        66.000
da 3 a 8        59.000             52.000        68.000
da 9 a 14       66.000             56.000        74.000
da 15 a 20      72.000             61.000        80.000
da 21 a 27      76.000             67.000        87.000
da 28 a 34      81.000             73.000        95.000
da 35           86.000             78.000       102.000
-------------------------------------------------------------------
NOTA (1): anche accompagnatori di pianoforte e pianisti
          accompagnatori.
NOTA (2): anche assistenti delle Accademie di belle arti
Tabella D2
AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI IN VIGORE DAL 1.6.1999
===================================================================
Anni     Collaboratore   Guarda-  Assistenti  Respons-  Docente
           scolastico    robieri  amm.vi ed   abili     scuola
                                  equiparati  amm.vi    materna e
                                                        elementare
===================================================================
da  0 a  2   28.000      29.000     32.000     36.000     36.000
-------------------------------------------------------------------
da  3 a  8   29.000      30.000     33.000     37.000     37.000
-------------------------------------------------------------------
da  9 a 14   31.000      31.000     35.000     40.000     40.000
-------------------------------------------------------------------
da 15 a 20   32.000      33.000     37.000     44.000     44.000
-------------------------------------------------------------------
da 21 a 27   34.000      35.000     40.000     47.000     47.000
-------------------------------------------------------------------
da 28 a 34   36.000      36.000     41.000     50.000     50.000
-------------------------------------------------------------------
da 35        37.000      37.000     43.000     53.000     53.000
-------------------------------------------------------------------
===================================================================
   Anni        Docente             Docente      Docente
               diplomato           scuola       laureato
               Istituti            media        Istituti
               sec.II grado(1)                  sec.II grado(2)
===================================================================
da 0 a 2        36.000             39.000        39.000
da 3 a 8        37.000             40.000        41.000
da 9 a 14       40.000             44.000        45.000
da 15 a 20      44.000             48.000        49.000
da 21 a 27      49.000             52.000        55.000
da 28 a 34      52.000             56.000        59.000
da 35           54.000             59.000        61.000
===================================================================
   Anni        Docente           Direttore         Capi d'Istituto
               Accademie e       amm.Cons.         ed equiparati
               Conservatori      ed accademici
===================================================================
da 0 a 2        48.000             42.000        55.000
da 3 a 8        49.000             43.000        56.000
da 9 a 14       55.000             47.000        62.000
da 15 a 20      60.000             51.000        67.000
da 21 a 27      64.000             56.000        72.000
da 28 a 34      68.000             61.000        79.000
da 35           72.000             65.000        85.000
-------------------------------------------------------------------
NOTA (1): anche accompagnatori di pianoforte e pianisti
          accompagnatori.
NOTA (2): anche assistenti delle Accademie di belle arti
Tabella E
POSIZIONI STIPENDIALI A REGIME DAL 1.6.1999
===================================================================
Anni     Collaboratore   Guarda-  Assistenti  Respons-   Docente
           scolastico    robieri  amm.vi ed   abili      scuola
                                  equiparati  amm.vi     materna e
                                                         elementare
===================================================================
da  0 a  2  11.240.000 11.831.000 13.889.000 17.446.000 17.446.000
-------------------------------------------------------------------
da  3 a  8  11.682.000 12.273.000 14.469.000 18.241.000 18.241.000
-------------------------------------------------------------------
da  9 a 14  13.324.000 13.891.000 16.567.000 20.729.000 20.729.000
-------------------------------------------------------------------
da 15 a 20  14.853.000 15.432.000 18.539.000 23.623.000 23.623.000
-------------------------------------------------------------------
da 21 a 27  16.358.000 16.973.000 20.535.000 26.441.000 26.441.000
-------------------------------------------------------------------
da 28 a 34  17.481.000 18.071.000 21.963.000 29.208.000 29.208.000
-------------------------------------------------------------------
da 35       18.290.000 18.894.000 23.049.000 31.280.000 31.280.000
-------------------------------------------------------------------
===================================================================
   Anni        Docente               Docente        Docente
               diplomato             scuola         laureato
               Istituti              media          Istituti
               sec.II grado(1)                      sec.II grado(2)
===================================================================
da 0 a 2       17.446.000          19.853.000        19.835.000
-------------------------------------------------------------------
da 3 a 8       18.241.000          20.739.000        21.673.000
-------------------------------------------------------------------
da 9 a 14      20.729.000          23.656.000        24.616.000
-------------------------------------------------------------------
da 15 a 20     23.623.000          27.005.000        28.218.000
-------------------------------------------------------------------
da 21 a 27     27.818.000          30.277.000        32.842.000
-------------------------------------------------------------------
da 28 a 34     30.573.000          33.485.000        35.862.000
-------------------------------------------------------------------
da 35          32.658.000          35.862.000        38.262.000
-------------------------------------------------------------------
===================================================================
   Anni        Docente           Direttore         Capi d'Istituto
               Accademie e       amm.Cons.         ed equiparati
               Conservatori      ed accademici
===================================================================
da 0 a 2       26.664.000          21.567.000        32.147.000
-------------------------------------------------------------------
da 3 a 8       28.072.000          22.566.000        33.625.000
-------------------------------------------------------------------
da 9 a 14      32.380.000          25.677.000        38.022.000
-------------------------------------------------------------------
da 15 a 20     36.676.000          29.312.000        42.407.000
-------------------------------------------------------------------
da 21 a 27     39.772.000          33.184.000        46.828.000
-------------------------------------------------------------------
da 28 a 34     43.132.000          37.178.000        52.678.000
-------------------------------------------------------------------
da 35          46.468.000          41.048.000        57.099.000
-------------------------------------------------------------------
NOTA (1): anche accompagnatori di pianoforte e pianisti
          accompagnatori.
NOTA (2): anche assistenti delle Accademie di belle arti
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
In conformita' a quanto previsto dal Protocollo d'intesa  sul  lavoro
pubblico  del  12  marzo  1997, che destina alla formazione una quota
pari all'1% della spesa per il personale, e dal Patto sociale per  lo
sviluppo  e  l'occupazione del 22 dicembre 1998, allegato 5, le parti
convengono sull'opportunita' di favorire un significativo  incremento
dei  finanziamenti  da  destinare  alla  formazione,  anche  ai  fini
dell'attivazione di periodi sabatici.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Con riferimento all'articolo 29 (Trattamento economico connesso  allo
sviluppo della professione docente), a partire dal mese di giugno del
2000,  a  cadenza  semestrale, il Ministero della Pubblica Istruzione
fornira'  una  esauriente  informazione  sullo  stato  di  attuazione
dell'istituto   nel   corso   di'   un  apposito  incontro  convocato
dall'A.RA.N.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti impegnano il Ministero della Pubblica Istruzione ad assumere
le opportune, urgenti iniziative  volte  ad  estendere  al  personale
della scuola, sulla base di apposite risorse, la normativa in materia
di erogazione dei buoni pasto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti concordano sull'opportunita' che il Ministero della Pubblica
Istruzione   ricerchi   le   soluzioni  e  la  copertura  finanziaria
necessarie a dare attuazione agli impegni assunti dal Governo per:
- la defiscalizzazione delle spese sostenute per l'acquisto di  libri
e riviste;
- la gratuita' dell'ingresso ai musei ed alle pinacoteche.
                       DICHIARAZIONE A VERBALE
                           SNALS - CONFSAL
Lo  SNALS  ribadisce  tutte  le  censure  svolte nel ricorso pendente
presso la Pretura del lavoro di Roma, avverso  il  nuovo  sistema  di
rappresentanza  sindacale  fondato sulla costituzione di R.S.U.  Alla
sottoscrizione del presente  contratto  non  puo'  essere,  pertanto,
attribuito  il  valore di accettazione, anche implicito, delle R.S.U.
ovvero di rinunzia al ricorso  giurisdizionale  proposto  avverso  il
nuovo sistema di rappresentanza predetto. Lo SNALS esprime riserva in
merito  alla  normativa  contrattuale  di  cui  al  titolo  1, capo 2
(relazioni sindacali)  con  particolare  riferimento  all'articolo  6
(relazioni  a  livello  di  istituzione  scolastica) e all'articolo 9
(composizione delle delegazioni).
              Allegato - ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/90
ART. 1 - SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
1. Ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, i servizi pubblici da
considerare essenziali nel comparto del personale della Scuola sono:
a)  l'istruzione  scolastica,  in   particolare   per   gli   aspetti
contemplati  dall'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, comma 2,
lettera d);
b) igiene, sanita' e attivita' assistenziali a tutela dell'integrita'
fisica delle persone;
c) attivita' relative alla produzione e alla distribuzione di energia
e  beni  di  prima  necessita',  nonche'  gestione e manutenzione dei
relativi impianti; sicurezza  e  salvaguardia  degli  edifici,  delle
strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;
d)   erogazione   di   assegni   e  di  indennita'  con  funzione  di
sostentamento.
I servizi di cui alle lettere b), c) e d) sono  considerati  per  gli
aspetti  strettamente  connessi  e  collegati al servizio di cui alla
lettera a).
LEGGE 12 GIUGNO 1990, N. 146
ART. 1
1. Ai fini della presente legge  sono  considerati  servizi  pubblici
essenziali,  indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di
lavoro,  anche  se  svolti  in  regime  di  concessione  o   mediante
convenzione,  quelli volti a garantire il godimento dei diritti della
persona, costituzionalmente tutelati, alla vita,  alla  salute,  alla
liberta'  ed  alla  sicurezza,  alla  liberta'  di circolazione, alla
assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla  liberta'  di
comunicazione.
2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con
il  godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati,
di cui al comma  primo,  la  presente  legge  dispone  le  regole  da
rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo,
per  assicurare  l'effettivita',  nel  loro contenuto essenziale, dei
diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente
all'insieme delle  prestazioni  individuate  come  indispensabili  ai
sensi dell'articolo 2:
a)  per  quanto  concerne  la  tutela della vita, della salute, della
liberta'  e  della  sicurezza  della  persona,  dell'ambiente  e  del
patrimonio  storico-artistico:  la  sanita';  l'igiene  pubblica;  la
protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani  e
di  quelli  speciali,  tossici  e nocivi; le dogane, limitatamente al
controllo su animali e su merci deperibili;  l'approvvigionamento  di
energie,  prodotti  energetici,  risorse  naturali  e  beni  di prima
necessita,  nonche'  la  gestione  e  la  manutenzione  dei  relativi
impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
l'amministrazione  della  giustizia,  con  particolare riferimento ai
provvedimenti  restrittivi  della  liberta'  personale  ed  a  quelli
cautelari  ed  urgenti,  nonche'  ai  processi penali con imputati in
stato  di  detenzione;  i  servizi  di  protezione  ambientale  e  di
vigilanza sui beni culturali;
b)  per  quanto  concerne la tutela della liberta' di circolazione: i
trasporti  pubblici   urbani   ed   extraurbani   autoferrotranviari,
ferroviari,  aerei,  aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al
collegamento con le isole;
c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale,  nonche'
gli   emolumenti   retributivi   o   comunque  quanto  economicamente
necessario al soddisfacimento delle necessita' della vita attinenti a
diritti della persona  costituzionalmente  garantiti:  i  servizi  di
erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio
bancario;
d)  per  quanto  riguarda  l'istruzione:  l'istruzione  pubblica, con
particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuita' dei
servizi degli  asili  nido,  delle  scuole  materne  e  delle  scuole
elementari,  nonche'  lo  svolgimento  degli  scrutini finali e degli
esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli
esami conclusivi dei cicli di istruzione;
e)  per  quanto  riguarda  la liberta' di comunicazione: le poste, le
telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.
ART. 2 - PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE
1. Nell'ambito dei  servizi  pubblici  essenziali  di  cui  all'art.1
dovra'   essere   assicurata,  con  le  modalita'  di  cui  ai  commi
successivi,  l'effettivita'  del  loro  contenuto  essenziale  e   la
continuita',  per  gli  aspetti  contemplati  nella lett. d), comma 2
dell'art. 1 della legge  12  giugno  1990,  n.  146,  delle  seguenti
prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine
di  contemperare  l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia
del  diritto  all'istruzione  e  degli   altri   valori   e   diritti
costituzionalmente tutelati:
a) attivita', dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli
scrutini e degli esami finali nonche' degli esami di idoneita';
b) attivita', dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli
esami  finali,  con particolare riferimento agli esami conclusivi dei
cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico
(esami di licenza  elementare,  esami  di  licenza  media,  esami  di
qualifica  professionale  e  di licenza d'arte, esami di abilitazione
all'insegnamento del grado preparatorio, esami di stato);
c)  vigilanza  sui  minori  durante  i  servizi  di  refezione,   ove
funzionanti,   nei  casi  in  cui  non  sia  possibile  una  adeguata
sostituzione del servizio;
d)  vigilanza  degli  impianti  e  delle   apparecchiature,   laddove
l'interruzione  del  funzionamento comporti danni alle persone o alle
apparecchiature stesse;
e) attivita' riguardanti la  conduzione  dei  servizi  nelle  aziende
agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame;
f) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi
e radioattivi;
g) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e
delle   pensioni,   secondo   modalita'   da   definire  in  sede  di
contrattazione  decentrata  e  comunque  per  il  periodo  di   tempo
strettamente  necessario  in  base  alla organizzazione delle singole
istituzioni scolastiche;
h) servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come  indicati
nelle  precedenti  lettere  c) e d), con particolare riferimento alla
cucina ed alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi anche nelle  ore
notturne.
2.  In  sede  di  contrattazione  integrativa  a livello nazionale di
Ministero, entro 30 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  accordo,  saranno  individuati  i  criteri  generali per la
determinazione dei contingenti  del  personale  educativo  ed  A.T.A.
necessari  ad  assicurare  le  prestazioni  indispensabili  di cui al
precedente comma 1.  L'accordo integrativo di cui al  presente  comma
ha  validita'  quadriennale; nelle more della sua definizione restano
in vigore le norme derivanti  dai  precedenti  accordi  nella  stessa
materia.
3.  In  occasione  di ogni sciopero, i capi d'istituto inviteranno in
forma scritta il personale a rendere comunicazione  volontaria  circa
l'adesione  allo  sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione
della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo
sciopero sia proclamato per piu' comparti.
Decorso  tale  termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i
capi d'istituto valuteranno l'entita' della  riduzione  del  servizio
scolastico  e,  almeno  cinque  giorni prima dell'effettuazione dello
sciopero,  comunicheranno  le  modalita'  di   funzionamento   o   la
sospensione  del  servizio alle famiglie nonche' al provveditore agli
studi. Dalla comunicazione al provveditore dovra' altresi'  risultare
se  il  capo  d'istituto  aderira'  allo  sciopero  per consentire al
medesimo provveditore di designare l'eventuale sostituto.
L'astensione individuale dallo sciopero che  eventualmente  segua  la
comunicazione  dell'astensione  dal  lavoro,  equivale  ad un'offerta
tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal  capo
d'istituto o dal provveditore agli studi.
4.  I Capi d'istituto, in occasione di ciascuno sciopero, individuano
sulla base anche della  comunicazione  volontaria  del  personale  in
questione  circa  i propri comportamenti sindacali - i nominativi del
personale da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2 ,
in servizio presso le medesime istituzioni scolastiche ed  educative,
tenuti  alle  prestazioni  indispensabili ed esonerati dallo sciopero
stesso per garantire la continuita' delle prestazioni  indispensabili
di cui al precedente 1 comma.
I  nominativi  inclusi  nei contingenti saranno comunicati ai singoli
interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.
Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro  il  giorno
successivo  alla  ricezione della predetta comunicazione, la volonta'
di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente  sostituzione,  nel
caso sia possibile.
In  caso  di  adesione allo sciopero del capo d'istituto, le relative
funzioni aventi carattere  di  essenzialita'  e  di  urgenza  saranno
svolte,  nell'ordine,  dal  vicario,  da  uno dei collaboratori o dal
docente piu' anziano d'eta' in servizio.
I capi d'istituto e gli organi dell' Amministrazione  scolastica,  ai
relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati
relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione.
ART. 3 - NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO
La  comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero
relativa  al  solo  comparto  scuola,  da  parte  delle  strutture  e
rappresentanze   sindacali,   deve  avvenire  con  un  preavviso  non
inferiore a giorni 15 e deve contenere l'indicazione se  lo  sciopero
sia  indetto  per  l'intera  giornata  oppure  se  sia indetto per un
periodo piu' breve.  Il preavviso non puo' essere inferiore a  giorni
10, nel caso di azioni di sciopero che interessino piu' comparti.  In
caso  di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e
le rappresentanze sindacali  devono  darne  tempestiva  comunicazione
alle amministrazioni, al fine di garantire la regolarita' al servizio
per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.
2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze
nazionali  di  comparto  deve  essere  comunicata alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  e  al
Ministero  della  Pubblica  Istruzione  Gabinetto  del  Ministro;  la
proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di  livello
territoriale   o  di  singolo  istituto  deve  essere  comunicata  al
Provveditorato agli Studi di appartenenza.   In caso di  sciopero  il
Ministero  della  Pubblica  Istruzione  e i Provveditorati agli Studi
sono tenuti  a  trasmettere  agli  organi  di  stampa  ed  alle  reti
radiotelevisive  di  maggiore  diffusione nell'area interessata dallo
sciopero una comunicazione circa i tempi, le modalita' e  l'eventuale
revoca  dell'azione  di  sciopero.  Le  Amministrazioni  predette  si
assicurano che gli organi di informazione garantiscano all'utenza una
informazione chiara, esauriente e tempestiva  dello  sciopero,  anche
relativamente  alla frequenza e alle fasce orarie di trasmissione dei
messaggi.
3.  Al  fine  di  garantire  i  servizi  essenziali  e  le   relative
prestazioni indispensabili indicati nell'articolo 2:
a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b)  atteso  che  l'effettiva  garanzia  del  diritto all'istruzione e
all'attivita' educativa  delle  relative  prestazioni  indispensabili
indicate  nell'articolo  2  si  ottiene solo se non viene compromessa
l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni,  gli  scioperi,
anche  brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare
per le attivita' di insegnamento e per le attivita' connesse  con  il
funzionamento  della  scuola  nel corso di ciascun anno scolastico il
limite di 40  ore  individuali  (equivalenti  a  8  giorni  per  anno
scolastico)  nelle  scuole  materne  ed  elementari e di 60 ore annue
individuali (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli  altri
ordini e gradi di istruzione;
c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o
di  sciopero  generale, non puo' superare, per ciascun ordine e grado
di scuola i due giorni consecutivi; tra  un'azione  e  la  successiva
deve  intercorrere  un  intervallo  di  tempo  non  inferiore a sette
giorni;
d) gli scioperi brevi che sono  alternativi  rispetto  agli  scioperi
indetti  per  l'intera  giornata  possono  essere effettuati soltanto
nella  prima  oppure  nell'ultima  ora  di  lezione  o  di  attivita'
educative,  o  di  servizio per i capi di istituto e per il personale
ATA.
In gaso di organizzazione delle attivita' su piu' turni, gli scioperi
possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima  ora  di
ciascun  turno;  se le attivita' si protraggono in orario pomeridiano
gli  scioperi  saranno  effettuati  nella   prima   ora   del   turno
antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano.
La  proclamazione  dello  sciopero  breve  deve essere puntuale. Deve
essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora
di lezione,  non  essendo  consentita  la  formula  alternativa.  Gli
scioperi  brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti
di cui  alla  lettera  b);  a  tal  fine  5  ore  di  sciopero  breve
corrispondono  ad  una giornata di sciopero. La durata degli scioperi
brevi  per  le  attivita'  funzionali  all'insegnamento  deve  essere
stabilita  con  riferimento  all'orario  predeterminato  in  sede  di
programmazione;
e) gli scioperi effettuati in concomitanza con  le  iscrizioni  degli
alunni  dovranno  garantire  comunque  l'efficace  svolgimento  e non
potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno  successivo
alle  date  previste  come  terminali  delle operazioni relative alle
disposizioni ministeriali;
f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali
e'    prevista   l'effettuazione   degli   scrutini   trimestrali   o
quadrimestrali  non  finali  non  devono   comunque   comportare   un
differimento  della  conclusione  delle  operazioni di detti scrutini
superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze  fissate  dal  calendario
scolastico;
g) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali
e'   prevista   l'effettuazione  degli  scrutini  finali  non  devono
differirne  la  conclusione  nel  soli  casi  in  cui  il  compimento
dell'attivita'  valutativa  sia  propedeutico  allo svolgimento degli
esami conclusivi  dei  cicli  di  istruzione.  Negli  altri  casi,  i
predetti  scioperi  non  devono  comunque  comportare un differimento
delle operazioni di scrutinio superiore  a  5  giorni  rispetto  alla
scadenza programmata della conclusione;
h)  gli  scioperi  di  qualsiasi  genere  dichiarati  o  in  corso di
effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso  di  avvenimenti
eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturale;
i)  le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo
e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione
dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale  o  di  protesta  per
gravi   eventi   lesivi   dell'incolumita'   e  della  sicurezza  dei
lavoratori.
ART. 4 - PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE
1. Allo scopo di prevenire e di comporre i  conflitti  collettivi  di
lavoro  nel  comparto  Scuola,  le  parti di comune intesa convengono
sulla necessita' che la effettuazione di azioni  di  sciopero  ovvero
l'emanazione  di  provvedimenti  riguardanti  conflitti  in  atto  di
particolare  rilevanza   siano   preceduti   da   un   tentativo   di
conciliazione  davanti  ad  appositi organismi di conciliazione. Tali
organismi devono essere istituiti entro  60  giorni  dall'entrata  in
vigore  del  presente contratto, d'intesa tra le parti stesse, presso
il Ministero della Pubblica Istruzione  per  i  conflitti  a  livello
nazionale  e  presso i Provveditorati agli studi per quelli a livello
locale.
2. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione e nei periodi
di esclusione dello sciopero di cui all'art. 3, le amministrazioni si
astengono dall'adottare iniziative pregiudizievoli nei confronti  dei
lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.
                                                           ALLEGATO 1
Data: 3 maggio 1999
Pagine n: 6 (compresa la presente)
Mittente: Commissione Garanzia Legge 146/1990 (Segreteria)
      fax 06/85982095 - 85982096 (e-mail:
      segreteria¹commgarasciopero.it)
Destinatari:Presidente del Consiglio dei Ministri
            Ministro per la Funzione Pubblica
            Ministro della Pubblica Istruzione
            ARAN
            CGIL
            CISL
            UIL
            CONFSAL
            CGIL SNS
            CISL Scuola
            UIL Scuola
            CONFSAL SNALS
            GILDA UNAMS
            Movimento Federativo Democratico
            Unione Nazionale Consumatori
Messaggio: trasmissione delibera n. 99/284) del 22.4.1999
                  Deliberazione: ARAN - Comparto "Scuola"
                          AVVERTENZE
- Le delibere della Commissione di Garanzia sono pubblicate nel
"Bollettino Ufficiale" edito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato (Info: 06/85082149-85082221 - fax 06/85082520).
- L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e' aperto tutti i giorni,
ad eccezione del giovedi e del sabato, dalle ore 9 alle ore 13 (Tel.
06/8559673 - 85982120 - fax 06/85982095 - 85982096)
(e-mail: urp¹commgarasciopero.it).
- E' stato attivato un sito Internet della Cominissione di Garanzia,
il cui indirizzo e' il seguente: www.commgarasciopero.it
 COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione:  99/284-8.1)  ARAN  -  Comparto  "Scuola"  (pos. 6094)
(Seduta del 22.4.1999)
FATTO: valutazione accordo nazionale comparto scuola.
DELIBERAZIONE: dichiarazione idoneita';
MOTIVAZIONE: l'accordo, con le precisazioni indicate in  motivazione,
e'  idoneo  a  contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con i
diritti  costituzionalmente   tutelati   dell'utenza   del   servizio
scolastico.
                           LA COMMISSIONE
  nella  valutazione  dell'accordo nazionale del settore Scuola (pos.
6094), su proposta  dei  Proff.  Galantino  e  Santoni,  ha  adottato
all'unanimita' la seguente delibera.
                              PREMESSO
1.  che,  con  nota dell'ARAN in data 8 marzo 1999, prot. n. 1675, e'
stato trasmesso il testo  dell'accordo  nazionale  sulle  prestazioni
indispensabili  da garantire in caso di sciopero nel comparto Scuola,
siglato il 3 marzo 1999 con le Confederazioni sindacali  CGIL,  CISL,
UIL e CONFSAL e con le Organizzazioni sindacali CGILSNS, CISL Scuola,
UIL Scuola, CONFSAL SNALS e GILDA-UNAMS;
2.  che,  con  nota  del 13 marzo 1999, prot. 1449, la Commissione ha
trasmesso  l'accordo  suddetto  alle   Segreterie   nazionali   delle
Organizzazioni  degli  utenti,  al  fine di acquisire sullo stesso il
parere ai sensi dell'art. 2, comma 2, della l. n. 146/1990;
3. che, fra tutte le organizzazioni degli utenti consultate in merito
all'accordo, hanno inviato il  parere  richiesto  solo  il  Movimento
Federativo  Democratico (nota del 1 aprile 1999) e l'Unione Nazionale
Consumatori ( nota del 19 marzo 1999);
CONSIDERATO
1.  che,  la  l.  n.  146/1990, all'art. 1.1, individua come servizio
pubblico essenziale quello  volto  ad  assicurare  il  godimento  del
diritto costituzionalmente tutelato all'istruzione;
2.  che,  in  particolare, fra le prestazioni connesse all'istruzione
pubblica  normativamente   definite   indispensabili   rientrano   le
attivita'  connesse  allo  svolgimento  degli scrutini finali e degli
esami (art.  1.2, lett. d);
3.  che  con  riferimento  al  personale  del  comparto  Scuola,   la
disciplina   di   riferimento,   ai  fini  dell'individuazione  delle
prestazioni indispensabili, e' contenuta nel Protocollo d'intesa  del
25  luglio  1991,  valutato  idoneo  in  data 10 ottobre 1991, la cui
attuale vigenza a seguito  della  mancata  valutazione  di  idoneita'
delle  norme  in materia di garanzia delle prestazioni indispensabili
contenute nel Ccnl per il comparto scuola del 4 agosto 1995, e' stata
confermata dalla Commissione con delibera del 25 gennaio 1996;
4. che, l'accordo sottoscritto, per il comparto del  personale  della
scuola  definisce  essenziali  ai sensi della l. 146/1990 il servizio
pubblico  d'istruzione  scolastica  (con  particolare  riguardo  agli
aspetti contemplati dall'art. 1 comma 2, lett. d), nonche' i seguenti
ulteriori  servizi,  limitatamente  agli aspetti ad esso strettamente
connessi, e collegati:
1)   igiene,   sanita'   e   attivita'   assistenziali   a,    tutela
dell'integrita' fisica delle persone;
2)  attivita'  relative  alla produzione e distribuzione di energia e
beni  di  prima  necessita',  nonche'  gestione  e  manutenzione  dei
relativi impianti;
3)  sicurezza  e  salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli
impianti connessi con il servizio scolastico;
4) erogazione di assegni e indennita' con funzione di sostentamento);
5. che, nell'ambito di tali, servizi, e' prevista in caso di sciopero
la garanzia delle seguenti prestazioni indispensabili (art. 1,  comma
1):
a)  attivita'',  dirette  e  strumentali,  riguardanti lo svolgimento
degli  scrutini  e  degli  esami  finali,  nonche'  degli  esami   di
idoneita';
b) attivita', dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli
esami  finali,  con particolare riferimento agli esami conclusivi dei
cicli d'istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema  scolastico
(esami  di  licenza  elementare,  esami  di  licenza  media, esami di
qualifica professionale e di licenza d'arte,  esami  di  abilitazione
all'insegnamento del grado preparatorio, esami di stato);
c)   vigilanza  sui  minori  durante  i  servizi  di  refezione,  ove
funzionanti,  nei  casi  in  cui  non  sia  possibile  una   adeguata
sostituzione del servizio;
d)   vigilanza   degli  impianti  e  delle  apparecchiature,  laddove
l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone  o  alle
apparecchiature stesse;
e)  attivita'  riguardanti  la  conduzione  di  servizi nelle aziende
agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame;
f) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi
e radioattivi;
g) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e
delle      pensioni,  secondo,  modalita'  da  definire  in  sede  di
contrattazione  decentrata  e  comunque  per  il  periodo  di   tempo
strettamente  necessario  in  base  alla organizzazione delle singole
istituzioni scolastiche;
h) servizi indispensabili nelle istituzioni educative, come  indicati
nelle  precedenti  lettere  c) e d), con particolare riferimento alla
cucina, alla mensa ed alla vigilanza sugli allievi  anche  nelle  ore
notturne;
6.  che,  l'individuazione dei criteri generali per la determinazione
dei  contingenti  del  personale  educativo  ed  ATA   necessari   ad
assicurare  le  prestazioni  indispensabili e' demandata dall'accordo
alla contrattazione integrativa a livello nazionale  (art.  2,  comma
2);
7.  che,  per  la  garanzia delle prestazioni indispensabili, vengono
dettate le seguenti norme da rispettare in caso di sciopero (art.  3,
comma 3):
a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b)  atteso  che  l'effettiva  garanzia  del diritto all'istituzione e
all'attivita' educativa delle relative prestazioni indispensabili  si
ottiene   solo   se   non  viene  compromessa  l'efficacia  dell'anno
scolastico, espressa  in  giorni,  gli  scioperi,  anche  brevi,  non
possono  superare per le attivita' di insegnamento e per le attivita'
connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun  anno
scolastico  il  limite  di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni
per anno scolastico) nelle scuole materne ed elementari e di  60  ore
annue  individuali (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli
altri ordini e gradi di istruzione;
c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o
di sciopero generale, non puo' superare, per ciascun ordine  e  grado
di  scuola,  i  due giorni consecutivi; tra un'azione e la successiva
deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni
;
d) gli scioperi brevi che sono  alternativi  rispetto  agli  scioperi
indetti  per  l'intera  giornata  possono  essere effettuati soltanto
nella prima o nell'ultima ora di lezione o di attivita' educative,  o
di  servizio  per  i  capi  di  istituto  e  per  il  personale  ATA.
Omissis....
e) gli scioperi effettuati in concomitanza con  le  iscrizione  degli
alunni  dovranno  garantire,  comunque,  l'efficace svolgimento e non
potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno  successivo
alle  date  previste  come  terminali  delle operazioni relative alle
disposizioni ministeriali;
f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali
e'   prevista   l'effettuazione   degli   scrutini   trimestrali    o
quadrimestrali  non  finali  non  devono,  comunque,  comportare,  un
differimento della conclusione delle  operazioni  di  detti  scrutini
superiore  a  5  giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario
scolastico;
g) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali
e'  prevista  l'effettuazione  degli  scrutini  finali   non   devono
differirne  la  conclusione  nei  soli  casi  in  cui  il  compimento
dell'attivita' valutativa sia  propedeutico  allo  svolgimento  degli
esami conclusivi dei cicli d'istruzione. Negli altri casi, i predetti
scioperi   non  devono  comunque  comportare  un  differimento  delle
operazioni  di  scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza
programmata della conclusione;
h) gli  scioperi  di  qualsiasi  genere  dichiarati  o  in  corso  di
effettuazione  saranno tempestivamente sospesi in caso di avvenimenti
eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturale;
8. che per  quanto  attiene  alla  individuazione  delle  prestazioni
indispensabili  l'accordo risulta migliorativo rispetto al Protocollo
del 1991, in quanto include nel novero  delle  attivita'  di  cui  e'
garantito  il  regolare  svolgimento  anche  gli "esami di idoneita'"
(art.2, comma 1, lett. a);
9. che, tuttavia, le regole introdotte si discostano dall'antecedente
normativo del 1991 nella parte relativa alla  durata  dell'intervallo
fra  le azioni di sciopero, che viene ridotto da dieci a sette giorni
(art.3, comma 3, lett.c);
10. che, per altro, la riduzione  della  durata  dell'intervallo  nel
settore  della  scuola non sembra di per se' potenzialmente idonea ad
incidere negativamente sulla regolarita' del  servizio,  che  risulta
comunque ampiamente garantito dall'insieme delle regole introdotte,
11.  che,  si  rilevano inoltre differenze fra l'accordo ed il citato
Protocollo anche per quanto riguarda le  modalita'  di  effettuazione
degli  scioperi  in  concomitanza  con  le operazioni di scrutinio ed
esame finali.
12. che, in particolare, la possibilita' di differire  le  operazioni
di  scrutinio    per piu' di 5 giorni rispetto, alle scadenze fissate
dal calendario scolastico gia' prevista per gli scrutini  trimestrali
o  quadrimestrali non finali, viene estesa anche agli scrutini finali
"non propedeutici" allo svolgimento degli esami conclusivi dei  cicli
d'istruzione (art. 3, comma 3, lett. f e g);
13.  che,  pertanto, anche nel caso degli esami finali deve ritenersi
applicabile la  regola  dell'inammissibilita'  di  ogni  differimento
delle date fissate dalle autorita' scolastiche,
14.  che,  inoltre,  l'attenuazione della regola sullo svolgimento di
scioperi concomitanti con le operazioni  di  scrutinio  finale,  gia'
contenuta  nel Protocollo del 1991 (che prevedeva l'indifferibilita',
senza  eccezioni,  di  tali  operazioni),  non   sembra   del   tutto
irragionevole  o,  comunque  tale  da   compromettere l'insieme delle
prestazioni indispensabili, nella misura in cui il  differimento  sia
compatibile con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami;
15.  che,  anche  in  relazione al, termine di preavviso l'accordo si
discosta dalla previsione  contenute  nel  Protocollo  del  1991,  in
quanto  fissa  termini  di  comunicazione  della  proclamazione dello
sciopero differenziati a seconda che l'astensione  riguardi  il  solo
Comparto  della  Scuola  (per il quale viene ribadito il termine "non
inferiore" a 15 giorni gia' previsto) ovvero "piu' comparti" (in  tal
caso il preavviso minimo viene ridotto a 10 giorni);
16. che, la previsione di un preavviso minimo di dieci giorni per gli
scioperi   indetti   in   "piu'  comparti"  puo'  ritenersi  tuttavia
ammissibile nell'ipotesi di uno sciopero generale esteso  a  tutti  i
comparti del pubblico impiego;
17.  che,  infine, per quanto riguarda gli adempimenti posti a carico
delle Ammnistrazioni destinatarie  della  comunicazione  di  sciopero
(tenute   in  base  all'accordo  ad  assicurarsi  anche  all'avvenuta
informazione "chiara, esauriente e tempestiva"  all'utenza  da  parte
degli  organi  d'informazione,  anche relativamente alla frequenza ed
alle  fasce  orarie di trasmissione dei messaggi), si ritiene assolto
l'obbligo di comunicazione all'utenza con la  trasmissione  almeno  5
giorni  prima  dello  sciopero  della comunicazione circa i tempi, le
modalita' e l'eventuale revoca dell'astensione agli organi di  stampa
ed   alle  reti  radiotelevisive  di  maggiore  diffusione  nell'area
interessata dallo sciopero, atteso  che  l'obbligo  della  tempestiva
diffusione  di tali comunicazioni e' ad essi normativamente demandata
(art. 2, comma 6, della l. n. 146/1990);
18. che e' stato  acquisito  il  parere  delle  Organizzazioni  degli
utenti;
                            VALUTA IDONEO
  ai  sensi  e  con  le  precisazioni  di  cui  in  motivazione, e in
particolare di quelle  espresse  nei  considerato  n.  14  e  n.  16,
l'accordo in esame;
                               DISPONE
- la trasmissione della presente delibera:
1)  ai  Presidenti  delle  Camere  e  al Presidente del Consiglio dei
Ministri;
2)  al  Ministro  della  Funzione  Pubblica,  anche  ai  fini   della
pubblicazione  della  presente  delibera,  in  allegato  al contratto
collettivo  del  comparto  Scuola,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana.
2)  al  Ministro  della  pubblica  istruzione  e, per suo tramite, ai
Provveditorati agli Studi, e a tutti i soggetti erogatori di  servizi
pubblici  essenziali  di  carattere  scolastico  anche se operanti in
regime di diritto privato;
3)  all'ARAN  ed  alle  Organizzazioni  sindacali   e   professionali
stipulanti  l'accordo  di  comparto,  con  invito  a  queste ultime a
trasmettere   la   delibera   medesima   alle   strutture   sindacali
territoriali e periferiche.