IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, ed in particolare gli articoli 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12 e 13; Visto il C.C.N.L. "1998-2001" del personale del comparto scuola, sottoscritto il 26 maggio 1999, e specificamente l'allegato concernente la disciplina pattizia per l'attuazione della legge n. 146/1990, che agli articoli 1, 2 e 3 stabilisce, rispettavamente, che: 1) "i servizi pubblici da considerare essenziali .... sono a) l'istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, comma 2, lettera d)"; 2) sono da considerarsi prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero ".... a) attivita', dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonche' degli esami di idoneita'"; 3) "gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali e' prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attivita' valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione"; Vista la deliberazione n. 99/284 del 22 aprile 1999 con la quale la Commissione di garanzia, ex art. 12 della legge n. 146/1990, ha valutato idonea, "ai sensi e con le precisazioni di cui in motivazione, e in particolare di quelle espresse in considerato n. 14 e n. 16", la riferita normativa, dopo aver dato atto che fra tutte le organizzazioni degli utenti consultate hanno inviato il parere sulla normativa medesima il Movimento federativo democratico e l'Unione nazionale consumatori; Visto il telefax del 26 maggio 1999, del sindacato nazionale precari della scuola italiana (Si.Na.P.S.I.), con il quale e' stata comunicata, per il personale del comparto scuola, la proclamazione dell'astensione "dalle operazioni di scrutinio finale in tutte le classi e nei giorni 8 e 9 giugno in tutti gli IPSIA; 15 e 16 giugno in tutte le scuole medie di primo grado; 14 e 16 giugno in tutte le scuole medie di secondo grado"; Vista la nota n. 38954/BL del 1 giugno 1999, con la quale il Ministro della pubblica istruzione ha chiesto al Ministro per la funzione pubblica l'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, nella considerazione che le agitazioni in atto comportano anche l'astensione dall'effettuazione delle operazioni di scrutini finali propedeutici agli esami finali, pur essendo state tali operazioni individuate quali prestazioni indispensabili dal C.C.N.L. sottoscritto il 26 maggio 1999 e valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con la deliberazione n. 99/284 del 22 aprile 1999; Considerato che le agitazioni in atto nel comparto scuola e le relative modalita' e periodo di attuazione, per le motivazioni espresse dal Ministro della pubblica istruzione, costituiscono un fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente al diritto all'istruzione, negli ambiti definiti dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 1, comma 2, lettera d), in quanto le azioni di sciopero in precedenza indicate incidono, rispetto alle date fissate dagli istituti scolastici, direttamente sul regolare inizio, prosecuzione e conclusione di tutti gli scrutini finali propedeutici agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nelle scuole e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado; Vista la sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 12822 del 29 novembre 1991, con la quale - in riferimento ad analoga vicenda di sciopero relativa alle attivita' conclusive dell'anno scolastico 1982/1983 - e' stato sancito che: "non costituisce attivita' antisindacale la sostituzione di docenti scioperanti durante gli scrutini finali e gli esami finali con altri docenti non scioperanti e con supplenti, atteso che tale condotta e' volta non ad impedire l'esercizio della liberta' sindacale e del diritto di sciopero, ma a contenere gli effetti pregiudizievoli nella insussistenza di un obbligo della P.A. di subire passivamente l'interruzione del proprio servizio"; "ne' puo' sostenersi che le operazioni degli esami e degli scrutini costituiscono, nell'ambito della pubblica istruzione, prestazioni di minore importanza e che la P.A. non accusava nessuna sollecita lesione del pubblico servizio, in quanto scrutini ed esami integrano oggettivamente il momento conclusivo della didattica ed, attraverso la verifica dell'apprendimento e la certificazione abilitante, costituiscono il necessario e logico epilogo di tutta la programmazione annuale che impegna la massima responsabilita' dei docenti e degli studenti (ed indirettamente le attese della vita e della economia delle famiglie, non certo estranee al servizio)"; Atteso che, nonostante che alla citata organizzazione sindacale Si.Na.P.S.I., promotrice delle azioni di sciopero, in precedenza riportate, sia stato ritualmente rivolto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 146/1990, l'invito a desistere dai comportamenti determinanti la indicata situazione di pericolo, non e' pervenuta alcuna comunicazione in merito al citato invito; Preso atto dell'impossibilita' di esperire il tentativo di conciliazione di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 146/1990, fissato per le ore 10 del giorno 3 giugno 1999, per la mancata comparizione del rappresentante dell'organizzazione indicata; Constatato che la Commissione di garanzia non ha, allo stato, fatto pervenire alcuna proposta, pur se formalmente richiesta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 146/1990; Attesa, altresi', l'urgenza di provvedere, che - in relazione alle date, fissate come sopra, per l'inizio, la conclusione e la pubblicazione degli scrutini finali propedeutici agli esami conclusivi dei cicli di istruzione ed alla data di inizio delle prove degli esami riferiti nelle scuole ed istituti scolastici in precedenza indicati - impedisce ulteriori tentativi di conciliazione del conflitto insorto con l'organizzazione sindacale che ha promosso le azioni di sciopero sopra riportate; Considerato che, conseguentemente, permane la situazione di pericolo anzidetta; Considerata la necessita' di assicurare la salvaguardia dell'interesse alla regolare effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal calendario relativo all'anno scolastico 1998/1999, delle operazioni di tutti gli scrutini finali propedeutici agli esami conclusivi dei cicli di istruzione: interesse risalente a diritto costituzionalmente garantito, che resterebbe gravemente pregiudicato dalla prosecuzione delle azioni di sciopero, cosi' sbilanciandosi in misura rilevante ed irreparabile il necessario equilibrio tra l'interesse stesso e gli interessi di categoria espressi nell'esercizio delle citate azioni di sciopero; Considerato oltretutto che l'attuazione delle suindicate azioni di sciopero con le modalita' indicate in precedenza si traduce anche in lesione del principio costituzionale di eguaglianza, trattandosi di agitazioni che potrebbero risolversi in grave pregiudizio degli alunni per i quali restano impediti la regolare conclusione dell'anno scolastico per i casi di scrutini propedeutici agli esami conclusivi dei cicli di istruzione, atteso il conseguente mancato regolare svolgimento degli esami in parola; Considerato, infine, che anche le attivita' inerenti a tutti gli scrutini finali propedeutici agli esami conclusivi dei cicli di istruzione - ritenute, come sopra detto, prestazioni indispensabili, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, nonche' ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, del citato C.C.N.L. sottoscritto il 26 maggio 1999 - rientrano negli obblighi di servizio come individuati dalla vigente normativa in materia e che le stesse consuete attivita', per la loro regolare esplicazione, richiedono prestazioni, oltre che del personale docente, del necessario personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1998, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, dott. Angelo Piazza, e' stato delegato, tra l'altro, a provvedere alla "attuazione... della legge 12 giugno 1990, n. 146"; Ordina: Art. 1. Adempimenti del Ministro della pubblica istruzione 1. Il Ministro della pubblica istruzione e' tenuto ad adottare le misure di cui agli articoli seguenti, idonee ad assicurare il regolare inizio, effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal calendario relativo all'anno scolastico 1998/1999, delle operazioni di tutti gli scrutini finali propedeutici agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nelle scuole e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado di istruzione del territorio nazionale. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione vigila sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.