Art. 2.
                     Adempimenti dei responsabili
     degli uffici scolastici provinciali e dei capi di istituto
  1. I  capi di  istituto -  o i loro  delegati, o,  in caso  di loro
mancanza, assenza  o impedimento,  un ispettore  tecnico, un  capo di
istituto o un docente designati dai provveditori agli studi, o da chi
li sostituisce,  in base alle  disposizioni vigenti, in caso  di loro
mancanza,  assenza o  impedimento -  provvedono, alle  date previste,
alla  convocazione dei  consigli  di classe  invitando formalmente  i
docenti a prendervi parte, anche per gli effetti di cui agli articoli
4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146.
  2. Qualora le operazioni di scrutini finali propedeutici agli esami
conclusivi  dei  cicli di  istruzione  non  possano essere  iniziate,
effettuate  o completate  alle  date previste  dal citato  calendario
scolastico,  a  causa  dell'astensione  dei  docenti  dalle  relative
attivita',  ovvero per  comportamenti non  rientranti nella  consueta
esplicazione delle attivita' medesime, i  provveditori agli studi - o
chi li sostituisce, in caso di loro mancanza, assenza o impedimento -
ed i capi di istituto - o chi li sostituisce ai sensi del comma 1 del
presente   articolo  -   provvedono,  nell'ambito   delle  rispettive
competenze,  alla   sostituzione  dei  docenti  che,   comunque,  non
partecipano alle  operazioni predette,  ovvero che, non  prestando la
consueta  attivita', ne  impediscono l'inizio  e la  conclusione alle
date previste  dal richiamato  calendario scolastico. In  tale ultima
ipotesi  alla sostituzione  dei docenti  inadempienti si  provvede in
tempo utile a garantire comunque la conclusione di tutti gli scrutini
finali  propedeutici agli  esami conclusivi  dei cicli  di istruzione
alle date fissate  in tutte le scuole ed istituti  scolastici di ogni
ordine e grado di istruzione del territorio nazionale.
  3. I capi di  istituto - o chi li sostituisce ai  sensi del comma 1
del  presente  articolo  -  in  relazione  alle  esigenze  di  natura
amministrativa,  tecnica  ed   ausiliaria  collegate  direttamente  o
immediatamente strumentali alle consuete  attivita' necessarie per il
regolare inizio, effettuazione e  conclusione, nelle date fissate dal
citato   calendario  scolastico,   di  tutti   gli  scrutini   finali
propedeutici  agli   esami  conclusivi   dei  cicli   di  istruzione,
assicurano che siano effettuate le  predette prestazioni da parte del
relativo necessario personale.
  4. I capi di  istituto - o chi li sostituisce ai  sensi del comma 1
del presente articolo  - sono tenuti, in armonia  con quanto previsto
dall'art. 14, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel caso
in cui  il personale  docente, amministrativo, tecnico  ed ausiliario
non ottemperi alle disposizioni della presente ordinanza, a procedere
nei  confronti  dell'indicato   personale  alla  contestazione  della
violazione   delle   ricordate  disposizioni,   immediatamente,   ove
possibile, ovvero a mezzo  di notificazione, redigendone, in entrambi
i casi, apposito processo verbale, ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art.
14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  5. A  conclusione delle  programmate azioni di  sciopero i  capi di
istituto -  o chi li  sostituisce ai sensi  del comma 1  del presente
articolo - comunicano ai competenti  provveditori agli studi e questi
-  o  chi  li  sostituisce  in  caso  di  loro  mancanza,  assenza  o
impedimento - al Ministro della  pubblica istruzione i nominativi del
personale docente, amministrativo tecnico ed ausiliario che non abbia
svolto le  prestazioni richieste, ovvero abbia  assunto comportamenti
non  rientranti  nel  consueto  svolgimento delle  funzioni  ad  esso
attribuite ai sensi delle  vigenti disposizioni normative. Unitamente
ai  predetti nominativi  sono trasmessi  altresi' i  processi verbali
relativi  alle  contestazioni  indicate  nel  comma  4  del  presente
articolo.
  6. I provveditori agli studi - o chi li sostituisce in caso di loro
mancanza, assenza o impedimento - sono tenuti agli stessi adempimenti
previsti nei commi 4  e 5 del presente articolo, nel  caso in cui non
ottemperino  alle disposizioni  della  presente ordinanza  i capi  di
istituto -  o chi li  sostituisce ai sensi  del comma 1  del medesimo
presente articolo.