Art. 3. Obblighi del personale scolastico 1. I capi di istituto - o chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1 - sono tenuti, oltre a svolgere gli adempimenti di cui al citato art. 2, a prestare la propria consueta attivita' per assicurare il regolare inizio, effettuazione e conclusione nelle date fissate dal citato calendario relativo all'anno scolastico 1998/1999 di tutti gli scrutini finali propedeutici agli esami conclusivi dei cicli di istruzione. 2. I docenti, ai sensi della vigente normativa in materia, sono tenuti alle attivita' necessarie per il regolare inizio, effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal calendario scolastico 1998/1999, di tutti gli scrutini finali propedeutici agli esami conclusivi dei cicli di istruzione, attivita' che costituiscono, per i docenti medesimi, obbligo di servizio. Dette prestazioni di lavoro devono realizzarsi mediante lo svolgimento della consueta attivita', che, anche in riferimento al richiamo espressamente contenuto nell'art. 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, non puo' esternarsi in comportamenti meramente dilatori o, comunque, non corrispondenti al normale andamento delle attivita' che solitamente si svolgono nel corso delle operazioni di scrutini finali propedeutici agli esami conclusivi dei cicli di istruzione con l'intento di protrarre surrettiziamente, rispetto alle date previste dal calendario scolastico, la conclusione degli stessi scrutini e di conseguenza l'inizio, l'effettuazione e la conclusione degli esami riferiti. 3. Il necessario personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e' tenuto allo svolgimento delle consuete prestazioni collegate direttamente, o immediatamente strumentali, alle attivita' necessarie per il regolare inizio, effettuazione e conclusione, nelle date fissate dal citato calendario scolastico, di tutti gli scrutini finali propedeutici agli esami conclusivi dei cicli di istruzione.