Art. 3.
                  Obblighi del personale scolastico
  1. I capi di istituto - o  chi li sostituisce ai sensi dell'art. 2,
comma 1  - sono tenuti,  oltre a svolgere  gli adempimenti di  cui al
citato  art.  2,  a  prestare   la  propria  consueta  attivita'  per
assicurare il regolare inizio, effettuazione e conclusione nelle date
fissate dal citato calendario  relativo all'anno scolastico 1998/1999
di tutti gli  scrutini finali propedeutici agli  esami conclusivi dei
cicli di istruzione.
  2. I  docenti, ai  sensi della vigente  normativa in  materia, sono
tenuti   alle   attivita'   necessarie  per   il   regolare   inizio,
effettuazione  e  conclusione,  nelle  date  fissate  dal  calendario
scolastico 1998/1999, di tutti  gli scrutini finali propedeutici agli
esami   conclusivi   dei   cicli   di   istruzione,   attivita'   che
costituiscono,  per i  docenti medesimi,  obbligo di  servizio. Dette
prestazioni  di lavoro  devono  realizzarsi  mediante lo  svolgimento
della  consueta  attivita', che,  anche  in  riferimento al  richiamo
espressamente contenuto nell'art.  4, comma 1, della  legge 12 giugno
1990, n. 146, non puo' esternarsi in comportamenti meramente dilatori
o, comunque, non corrispondenti  al normale andamento delle attivita'
che solitamente  si svolgono nel  corso delle operazioni  di scrutini
finali propedeutici agli esami conclusivi dei cicli di istruzione con
l'intento di protrarre surrettiziamente,  rispetto alle date previste
dal calendario scolastico, la conclusione  degli stessi scrutini e di
conseguenza l'inizio,  l'effettuazione e  la conclusione  degli esami
riferiti.
  3. Il necessario personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e'
tenuto   allo  svolgimento   delle  consuete   prestazioni  collegate
direttamente, o immediatamente strumentali, alle attivita' necessarie
per  il  regolare inizio,  effettuazione  e  conclusione, nelle  date
fissate  dal  citato calendario  scolastico,  di  tutti gli  scrutini
finali propedeutici agli esami conclusivi dei cicli di istruzione.