Art. 5.
                            Comunicazioni
  1. Ai  sensi dell'art. 8, comma  4, della legge 12  giugno 1990, n.
146, la presente ordinanza e' comunicata:
  a)   al   Ministro   della  pubblica   istruzione,   che   provvede
immediatamente  a   trasmettere  copia  dell'ordinanza   medesima  ai
responsabili degli uffici scolastici provinciali,  i quali - o chi li
sostituisce in caso di loro mancanza,  assenza o impedimento - a loro
volta, ne curano  l'inoltro a tutte le scuole  ed istituti scolastici
di ogni ordine e grado  di istruzione dipendenti, per l'affissione ai
rispettivi  albi,  a  cura  dei  capi  di istituto  -  o  di  chi  li
sostituisce ai sensi dell'art. 2, comma 1, della presente ordinanza;
  b)   al  sindacato   nazionale   precari   della  scuola   italiana
(Si.Na.P.S.I.), nella persona del legale rappresentante;
  c) all'Ente RAI, nella  persona del legale rappresentante affinche'
provveda, ai sensi dell'art. 8, comma  4, della legge 12 giugno 1990,
n.  146,  a  dare  notizia del  contenuto  della  presente  ordinanza
mediante diffusione nei giornali radio e nei telegiornali.
  2.  La Polizia  di  Stato  o l'Arma  dei  carabinieri cureranno  la
comunicazione  della presente  ordinanza mediante  consegna di  copia
conforme di  essa ai  destinatari indicati nel  comma 1  del presente
articolo.