Art. 6.
                         Efficacia temporale
  1.  Le   disposizioni  della   presente  ordinanza   hanno  effetto
immediatamente, a  decorrere dalla data  della sua emanazione  e fino
alla conclusione, in  ciascuna scuola ed istituto  scolastico di ogni
ordine  e  grado  di   istruzione  del  territorio  nazionale,  delle
operazioni  di  tutti gli  scrutini  finali  propedeutici agli  esami
conclusivi dei  cicli di istruzione per  l'anno scolastico 1998/1999.
Dell'avvenuta conclusione delle operazioni i capi di istituto - o chi
li  sostituisce  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  della  presente
ordinanza  - daranno  comunicazione ai  competenti provveditori  agli
studi,  i quali  - o  chi li  sostituisce in  caso di  loro mancanza,
assenza  o impedimento  -,  a loro  volta,  daranno comunicazione  al
Ministro della pubblica istruzione.