Art. 2.
  Il medicinale  di cui all'art. 1  e' erogabile a totale  carico del
Servizio  sanitario nazionale  ai soggetti  affetti da  trombocitemia
essenziale   che  non   possono  avvalersi   di  valida   alternativa
terapeutica,  nel   rispetto  delle  condizioni  per   esso  indicate
nell'allegato 1 al presente provvedimento.
  Il relativo  onere di  spesa viene,  in via  presuntiva ed  a mente
della  precitata normativa,  quantificato  in  L. 784.770.000  circa,
nell'ambito del  tetto di spesa  programmato di lire 30  miliardi per
anno per l'assistenza farmaceutica ai sensi dell'art. 1, comma 4, del
decreto-legge  21 ottobre  1996, n.  536, convertito  dalla legge  23
dicembre 1996, n. 648.
  Il presente provvedimento sara' trasmesso  alla Corte dei conti per
la  registrazione   e  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 aprile 1999
                                                Il Ministro
                                        Presidente della Commissione
                                                    Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1999
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 107