Art. 2.
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
  a) merci pericolose: le materie ed i prodotti di cui all'art. 2 del
decreto ministeriale 4 novembre 1996;
  b) trasporto: qualsiasi operazione  di trasporto su strada, secondo
la definizione di cui all'art.  2 del decreto ministeriale 4 novembre
1996.