Art. 2. 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) merci pericolose: le materie ed i prodotti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 4 novembre 1996; b) trasporto: qualsiasi operazione di trasporto su strada, secondo la definizione di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 4 novembre 1996.