Art. 3. 1. Per quanto attiene ai convertitori catalitici di ricambio nuovi destinati ad essere montati su veicoli omologati CE non dotati di sistemi di diagnostica a bordo (OBD), non e' consentito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, rifiutarne l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE e vietarne la vendita o l'installazione su un veicolo, se essi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/220/CEE, come modificata dalla direttiva recepita dal presente decreto; a decorrere dal 1 ottobre 1999, fatte salve le disposizioni dell'art. 7, comma 2, della direttiva 70/156/CEE, e' vietata la vendita o l'installazione su un veicolo di uno o piu' convertitori catalitici di ricambio che non appartengono, a un tipo omologato in conformita' alle prescrizioni della direttiva 70/156/CEE, come modificata dalla direttiva recepita dal presente decreto. 2. Per quanto attiene l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli nuovi a GPL o GN, o alimentabili sia a benzina che a GPL o GN, non e' consentito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, ovvero rifiutare l'omologazione di portata nazionale, ovvero rifiutare l'immatricolazione, vietarne la vendita o la messa in circolazione, se essi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva recepita dal presente decreto; a decorrere dal 1 ottobre 1999, e' vietata la immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano conformi alle disposizioni della direttiva 70/220/CEE, come modificata dalla direttiva recepita dal presente decreto. Roma, 13 maggio 1999 Il Ministro: Treu