Art. 3.
  1. Per quanto attiene ai  convertitori catalitici di ricambio nuovi
destinati ad  essere montati  su veicoli omologati  CE non  dotati di
sistemi di diagnostica a bordo  (OBD), non e' consentito, a decorrere
dal 1 gennaio  1999, rifiutarne l'omologazione CE  ai sensi dell'art.
4, paragrafo  1, della direttiva  70/156/CEE e vietarne la  vendita o
l'installazione   su  un   veicolo,  se   essi  sono   conformi  alle
prescrizioni  della  direttiva   70/220/CEE,  come  modificata  dalla
direttiva recepita  dal presente decreto;  a decorrere dal  1 ottobre
1999,  fatte  salve  le  disposizioni dell'art.  7,  comma  2,  della
direttiva 70/156/CEE, e'  vietata la vendita o  l'installazione su un
veicolo di  uno o  piu' convertitori catalitici  di ricambio  che non
appartengono, a  un tipo  omologato in conformita'  alle prescrizioni
della direttiva 70/156/CEE, come  modificata dalla direttiva recepita
dal presente decreto.
  2. Per  quanto attiene l'inquinamento atmosferico  da emissioni dei
veicoli nuovi a  GPL o GN, o  alimentabili sia a benzina che  a GPL o
GN,  non e'  consentito, a  decorrere dal  1 gennaio  1999, rifiutare
l'omologazione CE ai sensi dell'art.  4, paragrafo 1, della direttiva
70/156/CEE,  ovvero rifiutare  l'omologazione  di portata  nazionale,
ovvero rifiutare  l'immatricolazione, vietarne la vendita  o la messa
in  circolazione,  se  essi  sono conformi  alle  prescrizioni  della
direttiva  70/220/CEE,   modificata  dalla  direttiva   recepita  dal
presente  decreto; a  decorrere dal  1  ottobre 1999,  e' vietata  la
immatricolazione, la  vendita o la  messa in circolazione  di veicoli
nuovi  che  non  siano  conformi alle  disposizioni  della  direttiva
70/220/CEE,  come modificata  dalla direttiva  recepita dal  presente
decreto.
   Roma, 13 maggio 1999
                                                    Il Ministro: Treu