Art. 5.
  L'organismo  autorizzato  "I.N.O.Q."  comunica con  immediatezza  e
comunque con  termine non  superiore a  trenta giorni  lavorativi, le
attestazioni  di  conformita'  all'utilizzo  della  denominazione  di
origine  protetta "Robiola  di Roccaverano"  mediante immissione  nel
sistema  informatico del  Ministero per  le politiche  agricole delle
quantita' certificate e degli aventi diritto.