IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616;
  Visto l'art. 55 del regolamento  per la sicurezza della navigazione
e  della vita  umana in  mare, approvato  con decreto  del Presidente
della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 347  del 18
aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili,  pubblicato nel supplemento ordinario n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994;
  Vista la regola V/12 (r), (g), (h),  (i), e (j) della Solas 74 come
emendata, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;
  Viste le norme CEI 80-2, IEC 945 e IEC 872;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art.  3 del legge 28  gennaio 1994, n. 84,  come modificata
dall'art. 2, decreto-legge  21 ottobre 1996, n.  535, convertito, con
modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996;
  Vista  l'istanza,  in data  12  aprile  1999, della  Societa'  Alfa
S.a.s., con sede a Genova, via A. Robino n. 107/6, intesa ad ottenere
il riconoscimento  di "Tipo  approvato" per  il radar  di navigazione
"Nucleus 2-6000 Radar/Arpa System", prodotti dalla Kelvin Hughes Ltd,
Ilford, Essex 1G6 2UR (Inghilterra);
  Considerato che gli accertamenti effettuati dal R.I.Na. - Direzione
generale  di Genova,  hanno dato  esito positivo,  come da  relazione
tecnica trasmessa con foglio ELE/002393/APA  in data 13 gennaio 1998,
allegata all'istanza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' dichiarato di "Tipo approvato"  il radar di navigazione "Nucleus
2- 6000 Radar/Arpa System", prodotto dalla Kelvin Hughes Ltd, Ilford,
Essex 1G6 2UR (Inghilterra) sopracitata.
  Il predetto  apparecchio dovra' essere costruito  in conformita' al
prototipo sottoposto  agli accertamenti  tecnici citati  in premessa;
nessuna  modifica   potra'  essere  apportata  senza   la  preventiva
autorizzazione di questo Comando generale.
  Su  ciascun  esemplare  dovranno  essere marcati  in  modo  chiaro,
indelebile e permanente i seguenti elementi di individuazione:
  marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore
in Italia;
   denominazione commerciale dell'apparecchio;
  marchio   "Tipo  approvato   Ministero   dei   trasporti  e   della
navigazione";
   numero e data del presente decreto di approvazione.