IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, emanato con decreto rettorale n. 577 del 20 giugno 1995, ed in particolare l'art. 55 laddove si prevede che un organo straordinario di revisione - con la stessa composizione del senato accademico integrato determinata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 168/1989 - abbia il compito di rivedere ed eventualmente modificare le norme relative agli organi di governo dell'Ateneo, comprese nel titolo II dello statuto stesso; Visti gli atti di costituzione dell'organo di revisione dello statuto (decreto rettorale n. 1087 del 22 dicembre 1997); Vista la delibera del 2 febbraio 1999 con la quale il suddetto organo ha approvato le modifiche agli articoli 12, 13, 14 e 17 del titolo II dello statuto dell'Universita' degli studi di Firenze; Vista la nota rettorale prot. n. 2355 del 2 marzo 1999 di trasmissione degli atti al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, per il prescritto parere di legittimita' e di merito sulle modifiche apportate allo statuto; Vista la comunicazione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 405 del 30 aprile 1999, con la quale il rettore e' stato autorizzato, in assenza di rilievi del Ministero stesso, ad emanare il provvedimento di modifica dello statuto; Decreta: Agli articoli 12, 13, 14 e 17 del titolo II dello statuto dell'Universita' degli studi di Firenze - emanato con decreto rettorale n. 577 del 20 giugno 1995 - sono apportate le seguenti modifiche: Art. 12, comma 3: la frase "con specifica indicazione dei motivi di indifferibilita' ed urgenza", e' sostituita da: "con indicazione degli specifici motivi". Art. 12, comma 5, seconda alinea: le parole "i ricercatori confermati", sono sostituite da "i ricercatori". Art. 12, comma 6, secondo capoverso: i termini "10 membri" sono sostituiti da "30 membri". Art. 12, comma 8: il primo capoverso e' cassato e sostituito dal seguente: "Il rettore nelle prime due votazioni e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti. Per la validita' delle prime due votazioni e' prescritta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto, determinata calcolando il numero degli aventi diritto appartenenti alla categoria del personale tecnico amministrativo e dirigente nella misura del 10%". Art. 12, comma 8, secondo capoverso: i termini "ultima votazione", sono sostituiti con "ultima votazione valida". Art. 13, comma 1, lettera e): la frase "per l'approvazione del consiglio di amministrazione" e' sostituita da: "ed esaminati dal consiglio di amministrazione". Art. 13, comma 3, primo capoverso: il primo capoverso e' sostituito dal seguente: "I rappresentanti delle aree di ricerca sono eletti per ciascuna area esclusivamente dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti ai dipartimenti compresi nell'elenco di quell'area. Essi convocano almeno una volta l'anno i direttori dei dipartimenti compresi in ciascuna area di ricerca, ai quali riferiscono sull'attivita' svolta". Art. 13: alla fine dell'articolo e' aggiunto il seguente nuovo comma: 8) Al fine di confrontare le opzioni dell'Ateneo con le dinamiche culturali, sociali, economiche e urbanistiche del territorio metropolitano e regionale in cui opera l'universita' di Firenze e con gli orientamenti degli enti pubblici e privati che ne condizionano maggiormente lo sviluppo, il rettore, su richiesta di almeno un terzo dei componenti il senato accademico, invita gli esponenti di tali enti alle adunanze dell'organo collegiale perche' vengano consultati su questioni di loro competenza. Art. 14, comma 1: alla fine del primo periodo e' aggiunta la seguente frase: "Il consiglio di amministrazione puo' essere convocato, oltre che dal rettore, su richiesta della meta' dei suoi componenti". Art. 14, comma 1, lettera b): dopo la parola "pluriennali" viene aggiunta una virgola. Art. 14, comma 5: alla fine del primo periodo i termini "tre anni accademici" sono sostituiti con "tre anni solari". Art. 14: alla fine dell'articolo e' aggiunto il seguente nuovo comma: 6) al fine di confrontare le opzioni dell'Ateneo con le dinamiche culturali, sociali, economiche e urbanistiche del territorio metropolitano e regionale in cui opera l'universita' di Firenze e con gli orientamenti degli enti pubblici e privati che ne condizionano maggiormente lo sviluppo, il rettore, su richiesta di almeno un terzo dei componenti il consiglio di amministrazione, invita gli esponenti di tali enti alle adunanze dell'organo collegiale perche' vengano consultati su questioni di loro competenza". Art. 17, comma 2: il contenuto della terza alinea e' cassato e sostituito da: "- di tutti i ricercatori della facolta'". Art. 17, comma 2: il comma e' integrato con l'aggiunta della seguente frase finale: "Salvo che per le questioni di cui ai successivi commi 4 e 5, i docenti ed i ricercatori che svolgono corsi di insegnamento in corsi di laurea e di diploma della facolta', ma sono inquadrati in altre facolta' dell'Ateneo, partecipano al consiglio di facolta'". Art. 17, comma 4: il comma e' cassato e sostituito dal seguente: "Ad eccezione delle questioni di cui ai punti a) e d) del comma 3 nonche' quanto previsto al successivo comma 5, le altre materie di cui al comma 3 potranno essere delegate dal consiglio di facolta' ai consigli di corso di laurea e di diploma. In tal caso il consiglio di facolta' indichera' quali materie intende delegare". Art. 17, comma 5, primo periodo: dopo la frase: "relative alle persone dei professori di ruolo" sono aggiunti i seguenti termini "e dei ricercatori". Art. 17, comma 5: la frase "la destinazione e le modalita' di copertura dei posti di ricercatore nonche' le questioni relative alle persone dei ricercatori sono deliberate dal consiglio di facolta' nella composizione di cui al comma 2" e' cassata. Al comma 5 e' aggiunto il seguente nuovo capoverso: "Le proposte motivate di chiamata diretta di studiosi italiani o stranieri di chiara fama in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 25 luglio 1997 sono deliberate con la maggioranza dei due terzi dei professori ordinari del consiglio". Art. 17, dopo il comma 6 - con il conseguente scorrimento della numerazione dei commi successivi - viene aggiunto il seguente nuovo comma: "7. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, il consiglio di facolta' puo' deliberare a maggioranza assoluta dei membri l'istituzione di una giunta elettiva su proposta del preside ovvero di un decimo dei componenti del consiglio. Nella stessa seduta il consiglio di facolta', a maggioranza dei suoi componenti, definira' il numero dei membri e i criteri di composizione della giunta, che deve comunque avere la rappresentanza di tutte le componenti del consiglio stesso. Agli studenti e' garantita una presenza proporzionale a quella che hanno in facolta'. La giunta, oltre dal preside che la presiede, non potra' essere composta da un numero di membri inferiore a 6 e superiore a 30. I membri della giunta durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente. I rappresentanti degli studenti, membri della giunta, durano in carica due anni accademici e decadono contemporaneamente all'elezione delle rappresentanze studentesche in consiglio di facolta'. Il consiglio di facolta' dovra' indicare le materie che intende delegare alla giunta elettiva, fermo restando che non potranno essere oggetto di delega le materie riguardanti lo stato giuridico dei professori e ricercatori, di cui alle lettere a) e d), comma 3, per i quali la legge richieda la deliberazione del consiglio di facolta', e le dichiarazioni di vacanza, le modalita' di copertura e le chiamate di cui al comma 5. Il preside convochera' il consiglio di facolta' almeno due volte per ogni anno accademico per discutere le materie, che hanno costituito oggetto di delega alla giunta elettiva". Art. 17, comma 14 (ex comma 13): alla fine del comma viene aggiunta la seguente frase: "Il consiglio di facolta' o la giunta qualora delegata dal consiglio sono gli organi competenti all'assunzione, delle responsabilita' collegiali previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.". Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale degli articoli 12, 13, 14 e 17 con le modifiche apportate e' contenuto nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante. Firenze, 18 maggio 1999 Il rettore: Blasi