ALLEGATO Art. 12. Il rettore 1. Il rettore rappresenta l'Universita' e svolge funzioni generali di impulso, di indirizzo e coordinamento. 2. In particolare il rettore: a) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, curando l'attuazione delle rispettive deliberazioni ferme restando le attribuzioni e le responsabilita' dirigenziali; b) garantisce l'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti; c) emana con proprio decreto lo statuto ed i regolamenti di Ateneo. Emana inoltre con proprio decreto i regolamenti delle singole strutture, secondo le procedure di cui all'art. 4, commi 4 e seguenti; d) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi, anche al fine di assicurare il buon andamento delle attivita' e l'individuazione delle responsabilita'; e) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori; f) stipula le convenzioni di sua competenza tra universita' e amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati; g) stipula gli accordi di cooperazione interuniversitaria ed internazionale; h) esercita, secondo le vigenti disposizioni, l'autorita' disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori; i) presenta all'inizio di ogni anno accademico una relazione pubblica sullo stato dell'universita'; l) presenta al Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica le relazioni previste dalla legge; m) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal seguente statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle leggi previste dall'art. 33 della Costituzione. 3. Il rettore adotta gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione degli specifici motivi, riferendone al consiglio di amministrazione e senato accademico, per la ratifica, nell'adunanza immediatamente successiva. 4. Il rettore e' eletto fra i professori di ruolo di prima fascia, a tempo pieno, in servizio presso l'Universita', che presentano la propria candidatura ai sensi del successivo comma sesto. Il rettore dura in carica tre anni e puo' essere rieletto una sola volta consecutivamente. 5. Il rettore e' eletto da un corpo elettorale composto da: i professori di ruolo e fuori ruolo; i ricercatori; i rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione, nel senato accademico, nei consigli di facolta'; il personale tecnicoamministrativo e dirigente, i cui voti saranno computati nella misura del 10% di quelli espressi per ciascun candidato, arrotondati per eccesso. 6. Le elezioni si svolgono tra il 1 ed il 30 giugno dell'anno di scadenza, e sono indette dal decano dei professori ordinari almeno tre mesi prima della data prevista per la prima votazione. Tra il sessantesimo e il trentesimo giorno anteriore a tale data, sono presentate le candidature, che devono essere sottoscritte da almeno 30 membri del corpo elettorale. Ciascun candidato deve indicare le linee programmatiche, che intende perseguire nel governo dell'universita'. Le candidature corredate delle linee programmatiche sono rese note al personale docente e tecnico- amministrativo, agli studenti facenti parte del corpo elettorale e agli organi di informazione locali. 7. Nel caso di anticipata cessazione del rettore in carica, le elezioni sono indette per una data tra il novantesimo e il centoventesimo giorno successivo alla data di cessazione, ferme restando le scadenze e le modalita' per la presentazione delle candidature. 8. Il rettore nelle prime due votazioni e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti. Per la validita' delle prime due votazioni e' prescritta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto, determinata calcolando il numero degli aventi diritto appartenenti alla categoria del personale tecnico amministrativo e dirigente nella misura del 10%. In caso di mancata elezione si procedera' con il sistema del ballottaggio fra i primi due candidati che nell'ultima votazione valida abbiano riportato il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio e' valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto; in caso contrario si procedera' ad indire nuove elezioni, ai sensi del precedente comma 6. E' eletto chi riporta un maggior numero di voti. In caso di parita', risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' di nomina in ruolo e, in caso di ulteriore parita', quello piu' anziano di eta'. 9. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza e' nominata dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed entra in carico all'inizio dell'anno accademico successivo. Nel caso di anticipata cessazione, il neoeletto resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del terzo anno. 10. Il rettore nomina un prorettore vicario, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia. Il prorettore vicario sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento. Il prorettore vicario e' membro di diritto del consiglio di amministrazione e del senato accademico. In quest'ultimo organo il prorettore ha diritto di voto solo in caso di assenza del rettore. Il rettore puo' altresi' nominare, fra i professori di ruolo, altri prorettori che lo coadiuvano nell'assolvimento di specifiche funzioni e compiti. Art. 13. Il senato accademico 1. Il senato accademico e' l'organo di indirizzo e di governo dell'universita' in materia di programmazione e di coordinamento dell'attivita' didattica e di ricerca. In particolare il senato accademico: a) delibera il regolamento didattico di Ateneo, nonche', per quanto di sua competenza le norma regolamentari di cui al precedente art. 4; b) delibera il piano pluriennale di sviluppo delle attivita' didattiche e di ricerca, tenendo conto delle valutazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 5, delle indicazioni avanzate dalle strutture didattiche e scientifiche e di quelle del consiglio di amministrazione sulle risorse complessive disponibili; c) delibera le richieste al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica inerenti i piani pluriennali di sviluppo, sentiti per gli aspetti di propria competenza il consiglio di amministrazione e le facolta'; d) formula al consiglio di amministrazione proposte sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie e di personale tecnicoamministrativo tra le strutture didattiche e di ricerca; e) esprime parere obbligatorio sui bilanci annuali e pluriennali di previsione dell'Ateneo predisposti dal rettore ed esaminati dal consiglio di amministrazione, in particolare per quanto riguarda la rispondenza dei medesimi al piano pluriennale di sviluppo di cui alla lettera b); f) coordina le attivita' didattiche e scientifiche, determina i criteri per la ripartizione dei posti di ruolo del personale docente e ricercatore e ne delibera la ripartizione tra le facolta', nell'ambito della programmazione didattica annuale di Ateneo; g) valuta l'efficienza e l'efficacia nell'organizzazione della didattica e della ricerca secondo quanto previsto dall'art. 5, commi 3 e 4; h) delibera un regolamento per le attivita' formative autogestite dagli studenti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), della legge 19 novembre 1990, n. 341; i) esprime il proprio parere sulle convenzioni ed i contratti attinenti la costituzione di organismi associativi per l'organizzazione dei sevizi didattici e di ricerca; l) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente statuto, dai regolamenti di Ateneo e delle leggi previste dall'art. 33 della Costituzione. 2. Il senato accademico e' composto da: il rettore che lo presiede; il prorettore vicario con funzioni di vicepresidente; i presidi di facolta'; un rappresentante per ogni area di ricerca di cui all'art. 8, eletto fra i professori di ruolo e ricercatori a tempo pieno, afferenti ai dipartimenti compresi nell'elenco relativo a ciascun area; tre rappresentanti degli studenti; il direttore amministrativo con voto consultivo e con funzioni di segretario. Il prorettore ha diritto di voto solo in caso di assenza del rettore. 3. I rappresentanti delle aree di ricerca sono eletti per ciascuna area esclusivamente dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti ai dipartimenti compresi nell'elenco di quell'area. Essi convocano almeno una volta l'anno i direttori dei dipartimenti compresi in ciascuna area di ricerca, ai quali riferiscono sull'attivita' svolta. I rappresentanti degli studenti sono eletti dagli e tra gli studenti presenti nei consigli di facolta'; non puo' essere eletto piu' di uno studente per facolta'. 4. I rappresentanti delle aree di ricerca durano in carica tre anni accademici e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente, mentre i rappresentanti degli studenti cessano al momento in cui decadono da membri del consiglio di facolta'. 5. Le elezioni sono indette con decreto del rettore che ne fissa tempi e modalita'. 6. I rappresentanti, membri elettivi del consiglio di amministrazione, non possono far parte del senato accademico. 7. Il senato accademico e' costituito con decreto del rettore. 8. Al fine di confrontare le opzioni dell'Ateneo con le dinamiche culturali, sociali, economiche e urbanistiche del territorio metropolitano e regionale in cui opera l'universita' di Firenze e con gli orientamenti degli enti pubblici e privati che ne condizionano maggiormente lo sviluppo, il rettore, su richiesta di almeno un terzo dei componenti il senato accademico, invita gli esponenti di tali enti alle adunanze dell'organo collegiale perche' vengano consultati su questioni di loro competenza. Art. 14. Il consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' organo di indirizzo e di governo dell'universita' in materia finanziaria ed economicopatrimoniale. Il consiglio di amministrazione puo' essere convocato, oltre che dal rettore, su richiesta della meta' dei suoi componenti. In particolare il consiglio di amministrazione: a) delibera il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e, per quanto di sua competenza, le altre norme regolamentari di cui al precedente art. 4; b) delibera i bilanci di previsione annuale e pluriennali, acquisito il parere del senato accademico di cui all'art. 13, comma 1, lettera e), e le relative variazioni ed approva il rendiconto consuntivo; c) delibera le piante organiche del personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo; d) delibera i criteri per l'assegnazione delle unita' di personale tecnico e amministrativo alle varie unita' amministrative e la ripartizione tra queste delle risorse finanziarie tenuto conto delle proposte motivate del senato accademico di cui all'art. 13, comma 1, lettera d), delle piante organiche, delle risorse disponibili, dei risultati della valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle singole strutture nonche' delle esigenze dalle stesse prospettate; e) esercita il controllo sulla funzionalita' della gestione tecnicoamministrativa dell'Ateneo, anche avvalendosi di appositi organi che dovranno essere previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; f) delibera in conformita' ai criteri formulati dal piano pluriennale di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), il piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo ed approva i relativi interventi attuativi; g) attribuisce le funzioni di direttore amministrativo, ai sensi dell'art. 34, comma 1, ed esercita ogni altra attribuzione in materia di organizzazione amministrativa che ad esso sia conferita dal titolo VI del presente statuto; h) determina, sentito il senato accademico, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti; i) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente statuto, dai regolamenti di Ateneo, e dalle leggi previste dall'art. 33 della Costituzione. 2. Il consiglio di amministrazione e' composto da: il rettore che lo presiede; il prorettore vicario con funzioni di vicepresidente; il direttore amministrativo anche con funzioni di segretario; un rappresentante di Governo designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; due rappresentanti per ciascuna delle seguenti categorie di personale: professori ordinari, professori associati, ricercatori, personale tecnicoamministrativo; l'elettorato passivo per i docenti ed i ricercatori e' riconosciuto solo a coloro che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno. Fanno parte altresi' del consiglio: due rappresentanti degli studenti; Per la validita' delle elezioni studentesche e' necessaria almeno la partecipazione del 10% degli studenti. 3. Il consiglio ad ogni rinnovo puo' altresi' individuare, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri, fino ad un massimo di due enti pubblici o privati che avranno diritto di designare ciascuno un proprio rappresentante in consiglio. I membri di cui al presente comma non possono essere individuati tra il personale universitario. I membri esterni ed il rappresentante del Governo non possono partecipare alle riunioni concernenti le modifiche di statuto. 4. Le elezioni sono indette con decreto del rettore che ne stabilisce tempi e modalita'; per quanto riguarda gli studenti le modalita' sono quelle indicate da apposito regolamento, approvato dal senato accademico, che prevede la presentazione di liste concorrenti con sistema proporzionale. 5. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni solari. Ogni membro elettivo del consiglio di amministrazione non puo' essere rieletto piu' di una volta consecutivamente. I rappresentanti degli enti di cui al comma 3 decadono insieme ai membri elettivi. 6. Al fine di confrontare le opzioni dell'Ateneo con le dinamiche culturali, sociali, economiche e urbanistiche del territorio metropolitano e regionale in cui opera l'universita' di Firenze e con gli orientamenti degli enti pubblici e privati che ne condizionano maggiormente lo sviluppo, il rettore, su richiesta di almeno un terzo dei componenti il consiglio di amministrazione, invita gli esponenti di tali enti alle adunanze dell'organo collegiale perche' vengano consultati su questioni di loro competenza. Art. 17. La facolta' 1. La facolta' e' la struttura organizzativa fondamentale per l'esercizio dell'attivita' didattica; i posti di professore di ruolo e quelli di ricercatore sono assegnati alle facolta' nell'ambito della programmazione didattica annuale di Ateneo. Sono organi necessari della facolta', il consiglio, la giunta e il preside. Tutte le componenti del consiglio di facolta' hanno voto deliberativo. 2. Il consiglio di facolta' si compone: del preside che lo convoca e lo presiede; dei professori di ruolo e fuori ruolo della facolta'; di tutti i ricercatori della facolta'; di una rappresentanza di studenti eletta per un biennio nel numero previsto dal decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 525, e secondo le modalita' indicate nel regolamento di cui all'art. 14, comma 4. Salvo che per le questioni di cui ai successivi commi 4 e 5, i docenti ed i ricercatori che svolgono corsi di insegnamento in corsi di laurea e di diploma della facolta', ma sono inquadrati in altre facolta' dell'Ateneo, partecipano al consiglio di facolta'. 3. Spettano al consiglio di facolta': a) la destinazione dei posti di professore e ricercatore nell'ambito della programmazione didattica annuale; b) l'approvazione e coordinamento dei piani annuali di cui all'art. 18, comma 1, lettera c), secondo le modalita' ivi previste; c) l'elaborazione e la presentazione al senato accademico del piano di sviluppo della facolta', sentite le strutture didattiche e di ricerca interessate; d) le questioni attinenti lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori per i quali e' richiesta dalla legge la deliberazione della facolta'; e) la predisposizione della relazione biennale sulla attivita' didattica elaborata sulla base delle relazioni svolte dalle strutture didattiche interessate; f) la formulazione di proposte al senato accademico in ordine al regolamento didattico di Ateneo, anche su iniziativa delle strutture didattiche interessate; g) l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori; h) il coordinamento dei corsi di laurea; i) le deliberazioni di cui ai successivi articoli 38 e 39; l) ogni altra questione che sia ad esso demandata dal presente statuto, dai regolamenti di Ateneo, dalle leggi previste dall'art. 33 della Costituzione e dal regolamento di facolta' di cui all'art. 11, comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. 4. Ad eccezione delle questioni di cui ai punti a) e d) del comma 3 nonche' quanto previsto al successivo comma 5, le altre materie di cui al comma 3 potranno essere delegate dal consiglio di facolta' ai consigli di corso di laurea e di diploma. In tal caso il consiglio di facolta' indichera' quali materie intende delegare. 5. Le dichiarazioni di vacanza, le modalita' di copertura e le chiamate, nonche' le questioni relative alle persone dei professori di ruolo e dei ricercatori sono deliberate dal consiglio di facolta' nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quella superiore. Le proposte motivate di chiamata diretta di studiosi italiani o stranieri di chiara fama in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 25 luglio 1997 sono deliberate con la maggioranza dei due terzi dei professori ordinari del consiglio. 6. La giunta coadiuva il preside ed e' competente per tutte le materie non espressamente riservate al consiglio di facolta' ai sensi dei precedenti commi tre e cinque del presente articolo; ad essa il consiglio di facolta' puo' delegare le materie di sua competenza relative al punto 1) del comma 3; essa e' composta, oltre che dal preside che la presiede e la convoca, da un numero di membri, nominati dal preside, non inferiore a tre e non superiore a dodici tenuto anche conto delle rappresentanze elettive e, ove esistente, dell'articolazione della facolta' in corsi di laurea. 7. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, il consiglio di facolta' puo' deliberare a maggioranza assoluta dei membri l'istituzione di una giunta elettiva su proposta del preside ovvero di un decimo dei componenti del consiglio. Nella stessa seduta il consiglio di facolta', a maggioranza dei suoi componenti, definira' il numero dei membri e i criteri di composizione della giunta, che deve comunque avere la rappresentanza di tutte le componenti del consiglio stesso. Agli studenti e' garantita una presenza proporzionale a quella che hanno in facolta'. La giunta, oltre dal preside che la presiede, non potra' essere composta da un numero di membri inferiore a 6 e superiore a 30. I membri della giunta durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente. I rappresentanti degli studenti, membri della giunta, durano in carica due anni accademici e decadono contemporaneamente all'elezione delle rappresentanze studentesche in consiglio di facolta'. Il consiglio di facolta' dovra' indicare le materie che intende delegare alla giunta elettiva, fermo restando che non potranno essere oggetto di delega le materie riguardanti lo stato giuridico dei professori e ricercatori, di cui alle lettere a) e d), comma 3, per i quali la legge richieda la deliberazione del consiglio di facolta', e le dichiarazioni di vacanza, le modalita' di copertura e le chiamate di cui al comma 5. Il preside convochera' il consiglio di facolta' almeno due volte per ogni anno accademico per discutere le materie, che hanno costituito oggetto di delega alla giunta elettiva. 8. Il preside, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei componenti, convoca il consiglio per trattare ogni altra questione non prevista dai commi precedenti. 9. Il preside e' eletto tra i professori ordinari e straordinari a tempo pieno della facolta', da un corpo elettorale composto: da tutti professori di ruolo e fuori ruolo; da tutti i ricercatori confermati della facolta'; dai rappresentanti degli studenti eletti in consiglio. Per l'elezione e' necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. E' eletto chi riporta il numero piu' alto di voti, fermo restando il requisito previsto dal comma 3 dell'art. 40 per la validita' della votazione. Le elezioni sono indette dal decano dei professori ordinari della facolta' almeno quaranta giorni prima della scadenza; lo stesso decano provvedera' alla costituzione del seggio elettorale. 10. Il preside presiede il consiglio e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Sovraintende all'andamento di tutti i servizi facenti capo alla facolta'. Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Ateneo. 11. Il preside puo' designare tra i professori di ruolo membri della giunta, il vicepreside, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 12. Il preside e' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile una sola volta consecutivamente. 13. La carica di preside e' incompatibile con quella di direttore di dipartimento, di membro del consiglio di amministrazione e con ogni altra carica elettiva in organi dell'universita'. 14. Alle facolta' e' attribuita, su loro richiesta, autonomia contabile, amministrativa e di spesa secondo le previsioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', anche relativamente alle strutture didattiche considerate dal consiglio di amministrazione ad essa afferenti esclusivamente ai fini di cui al presente comma. Il consiglio di facolta' o la giunta qualora delegata dal consiglio sono gli organi competenti all'assunzione delle responsabilita' collegiali previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.