(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                              Art. 12.
                              Il rettore
  1. Il rettore rappresenta  l'Universita' e svolge funzioni generali
di impulso, di indirizzo e coordinamento.
   2. In particolare il rettore:
  a)  convoca e  presiede  il  senato accademico  e  il consiglio  di
amministrazione, curando l'attuazione  delle rispettive deliberazioni
ferme restando le attribuzioni e le responsabilita' dirigenziali;
  b)  garantisce  l'osservanza  della  legge,  dello  statuto  e  dei
regolamenti;
  c) emana con proprio decreto lo statuto ed i regolamenti di Ateneo.
Emana  inoltre  con  proprio  decreto  i  regolamenti  delle  singole
strutture,  secondo  le  procedure  di  cui all'art.  4,  commi  4  e
seguenti;
  d) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi, anche al
fine   di   assicurare   il   buon  andamento   delle   attivita'   e
l'individuazione delle responsabilita';
  e) garantisce l'autonomia  didattica e di ricerca  dei professori e
dei ricercatori;
  f)  stipula le  convenzioni  di sua  competenza  tra universita'  e
amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati;
  g)  stipula  gli  accordi  di  cooperazione  interuniversitaria  ed
internazionale;
  h)   esercita,  secondo   le   vigenti  disposizioni,   l'autorita'
disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori;
  i)  presenta  all'inizio  di  ogni anno  accademico  una  relazione
pubblica sullo stato dell'universita';
  l) presenta al Ministro per  l'universita' e la ricerca scientifica
e tecnologica le relazioni previste dalla legge;
  m)  esercita ogni  altra  attribuzione che  gli  sia demandata  dal
seguente statuto,  dai regolamenti di  Ateneo e dalle  leggi previste
dall'art. 33 della Costituzione.
  3.  Il  rettore  adotta  gli  atti  urgenti  ed  indifferibili  con
indicazione  degli  specifici  motivi, riferendone  al  consiglio  di
amministrazione e  senato accademico, per la  ratifica, nell'adunanza
immediatamente successiva.
  4. Il rettore e' eletto fra  i professori di ruolo di prima fascia,
a tempo  pieno, in servizio  presso l'Universita', che  presentano la
propria candidatura ai  sensi del successivo comma  sesto. Il rettore
dura  in carica  tre  anni  e puo'  essere  rieletto  una sola  volta
consecutivamente.
  5. Il rettore e' eletto da un corpo elettorale composto da:
    i professori di ruolo e fuori ruolo;
    i ricercatori;
  i rappresentanti  degli studenti nel consiglio  di amministrazione,
nel senato accademico, nei consigli di facolta';
  il personale tecnicoamministrativo e  dirigente, i cui voti saranno
computati  nella  misura  del  10% di  quelli  espressi  per  ciascun
candidato, arrotondati per eccesso.
  6. Le elezioni  si svolgono tra il  1 ed il 30  giugno dell'anno di
scadenza, e  sono indette dal  decano dei professori  ordinari almeno
tre mesi prima della data prevista per la prima votazione.
  Tra il sessantesimo  e il trentesimo giorno anteriore  a tale data,
sono  presentate le  candidature, che  devono essere  sottoscritte da
almeno 30 membri del corpo elettorale.
  Ciascun  candidato  deve  indicare  le  linee  programmatiche,  che
intende  perseguire  nel  governo  dell'universita'.  Le  candidature
corredate  delle linee  programmatiche  sono rese  note al  personale
docente e  tecnico- amministrativo,  agli studenti facenti  parte del
corpo elettorale e agli organi di informazione locali.
  7.  Nel caso  di anticipata  cessazione del  rettore in  carica, le
elezioni  sono  indette  per  una   data  tra  il  novantesimo  e  il
centoventesimo  giorno  successivo  alla data  di  cessazione,  ferme
restando  le  scadenze e  le  modalita'  per la  presentazione  delle
candidature.
  8. Il  rettore nelle  prime due votazioni  e' eletto  a maggioranza
assoluta dei votanti.
  Per  la  validita'  delle  prime due  votazioni  e'  prescritta  la
partecipazione  al  voto  della  maggioranza  degli  aventi  diritto,
determinata calcolando  il numero  degli aventi  diritto appartenenti
alla categoria del personale tecnico amministrativo e dirigente nella
misura del 10%.
  In  caso di  mancata  elezione  si procedera'  con  il sistema  del
ballottaggio  fra i  primi  due candidati  che nell'ultima  votazione
valida abbiano riportato  il maggior numero di voti.  La votazione di
ballottaggio e' valida se vi abbia  preso parte almeno un terzo degli
aventi  diritto; in  caso  contrario si  procedera'  ad indire  nuove
elezioni, ai sensi  del precedente comma 6. E' eletto  chi riporta un
maggior  numero  di voti.  In  caso  di  parita', risulta  eletto  il
candidato con  maggiore anzianita' di nomina  in ruolo e, in  caso di
ulteriore parita', quello piu' anziano di eta'.
  9. Il  candidato che  abbia ottenuto  la prescritta  maggioranza e'
nominata dal Ministro dell'universita'  e della ricerca scientifica e
tecnologica  ed  entra  in  carico  all'inizio  dell'anno  accademico
successivo.
  Nel caso  di anticipata  cessazione, il  neoeletto resta  in carica
fino  all'inizio dell'anno  accademico successivo  al compimento  del
terzo anno.
  10.  Il  rettore  nomina  un   prorettore  vicario,  scelto  fra  i
professori di ruolo di prima fascia.
  Il prorettore vicario  sostituisce il rettore in  ogni sua funzione
in caso di assenza o impedimento.  Il prorettore vicario e' membro di
diritto del consiglio di amministrazione  e del senato accademico. In
quest'ultimo organo il prorettore ha diritto  di voto solo in caso di
assenza del rettore.
  Il rettore puo' altresi' nominare, fra i professori di ruolo, altri
prorettori che lo coadiuvano nell'assolvimento di specifiche funzioni
e compiti.
                              Art. 13.
                         Il senato accademico
  1.  Il senato  accademico e'  l'organo  di indirizzo  e di  governo
dell'universita'  in materia  di  programmazione  e di  coordinamento
dell'attivita' didattica e di ricerca.
   In particolare il senato accademico:
  a) delibera il regolamento didattico di Ateneo, nonche', per quanto
di sua competenza le norma regolamentari di cui al precedente art. 4;
  b)  delibera  il  piano  pluriennale di  sviluppo  delle  attivita'
didattiche e  di ricerca, tenendo  conto delle valutazioni di  cui ai
commi 3 e  4 dell'art. 5, delle indicazioni  avanzate dalle strutture
didattiche   e   scientifiche   e   di  quelle   del   consiglio   di
amministrazione sulle risorse complessive disponibili;
  c)  delibera le  richieste  al Ministero  dell'universita' e  della
ricerca  scientifica e  tecnologica inerenti  i piani  pluriennali di
sviluppo, sentiti per gli aspetti  di propria competenza il consiglio
di amministrazione e le facolta';
  d) formula al consiglio di amministrazione proposte sui criteri per
la   ripartizione   delle   risorse  finanziarie   e   di   personale
tecnicoamministrativo tra le strutture didattiche e di ricerca;
  e) esprime parere obbligatorio sui bilanci annuali e pluriennali di
previsione  dell'Ateneo  predisposti  dal rettore  ed  esaminati  dal
consiglio di  amministrazione, in particolare per  quanto riguarda la
rispondenza dei medesimi al piano pluriennale di sviluppo di cui alla
lettera b);
  f)  coordina le  attivita' didattiche  e scientifiche,  determina i
criteri per la ripartizione dei  posti di ruolo del personale docente
e  ricercatore  e  ne  delibera  la  ripartizione  tra  le  facolta',
nell'ambito della programmazione didattica annuale di Ateneo;
  g)  valuta  l'efficienza  e l'efficacia  nell'organizzazione  della
didattica e della ricerca secondo  quanto previsto dall'art. 5, commi
3 e 4;
  h) delibera  un regolamento per le  attivita' formative autogestite
dagli studenti, di  cui all'art. 6, comma 1, lettera  c), della legge
19 novembre 1990, n. 341;
  i)  esprime il  proprio  parere sulle  convenzioni  ed i  contratti
attinenti    la   costituzione    di   organismi    associativi   per
l'organizzazione dei sevizi didattici e di ricerca;
  l)  esercita ogni  altra  attribuzione che  gli  sia demandata  dal
presente statuto,  dai regolamenti di  Ateneo e delle  leggi previste
dall'art. 33 della Costituzione.
   2. Il senato accademico e' composto da:
    il rettore che lo presiede;
    il prorettore vicario con funzioni di vicepresidente;
    i presidi di facolta';
  un  rappresentante per  ogni area  di  ricerca di  cui all'art.  8,
eletto  fra  i professori  di  ruolo  e  ricercatori a  tempo  pieno,
afferenti  ai dipartimenti  compresi nell'elenco  relativo a  ciascun
area;
    tre rappresentanti degli studenti;
  il direttore amministrativo  con voto consultivo e  con funzioni di
segretario.
  Il  prorettore ha  diritto  di voto  solo in  caso  di assenza  del
rettore.
  3. I rappresentanti delle aree  di ricerca sono eletti per ciascuna
area  esclusivamente  dai  professori  di  ruolo  e  dai  ricercatori
afferenti ai  dipartimenti compresi  nell'elenco di  quell'area. Essi
convocano  almeno  una  volta  l'anno i  direttori  dei  dipartimenti
compresi  in   ciascuna  area   di  ricerca,  ai   quali  riferiscono
sull'attivita' svolta.
  I  rappresentanti  degli  studenti  sono eletti  dagli  e  tra  gli
studenti presenti  nei consigli di  facolta'; non puo'  essere eletto
piu' di uno studente per facolta'.
  4. I rappresentanti delle aree di ricerca durano in carica tre anni
accademici e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente,
mentre  i rappresentanti  degli studenti  cessano al  momento in  cui
decadono da membri del consiglio di facolta'.
  5. Le  elezioni sono indette con  decreto del rettore che  ne fissa
tempi e modalita'.
  6.   I   rappresentanti,   membri   elettivi   del   consiglio   di
amministrazione, non possono far parte del senato accademico.
  7. Il senato accademico e' costituito con decreto del rettore.
  8. Al fine  di confrontare le opzioni dell'Ateneo  con le dinamiche
culturali,   sociali,  economiche   e  urbanistiche   del  territorio
metropolitano e regionale in cui opera l'universita' di Firenze e con
gli orientamenti  degli enti pubblici  e privati che  ne condizionano
maggiormente lo sviluppo, il rettore, su richiesta di almeno un terzo
dei componenti  il senato  accademico, invita  gli esponenti  di tali
enti alle adunanze dell'organo  collegiale perche' vengano consultati
su questioni di loro competenza.
                              Art. 14.
                   Il consiglio di amministrazione
  1.  Il consiglio  di amministrazione  e' organo  di indirizzo  e di
governo     dell'universita'     in    materia     finanziaria     ed
economicopatrimoniale.
  Il consiglio  di amministrazione  puo' essere convocato,  oltre che
dal rettore, su richiesta della meta' dei suoi componenti.
   In particolare il consiglio di amministrazione:
  a)  delibera il  regolamento  di Ateneo  per l'amministrazione,  la
finanza e la  contabilita' e, per quanto di sua  competenza, le altre
norme regolamentari di cui al precedente art. 4;
  b)  delibera  i  bilanci   di  previsione  annuale  e  pluriennali,
acquisito il parere  del senato accademico di cui  all'art. 13, comma
1,  lettera e),  e le  relative variazioni  ed approva  il rendiconto
consuntivo;
  c)   delibera  le   piante  organiche   del  personale   tecnico  e
amministrativo dell'Ateneo;
  d) delibera i criteri per  l'assegnazione delle unita' di personale
tecnico  e  amministrativo  alle  varie unita'  amministrative  e  la
ripartizione tra queste delle  risorse finanziarie tenuto conto delle
proposte motivate del senato accademico  di cui all'art. 13, comma 1,
lettera d),  delle piante  organiche, delle risorse  disponibili, dei
risultati  della valutazione  dell'efficacia e  dell'efficienza delle
singole strutture nonche' delle esigenze dalle stesse prospettate;
  e)  esercita  il  controllo   sulla  funzionalita'  della  gestione
tecnicoamministrativa  dell'Ateneo,  anche  avvalendosi  di  appositi
organi   che   dovranno   essere   previsti   dal   regolamento   per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
  f)  delibera   in  conformita'  ai  criteri   formulati  dal  piano
pluriennale di  cui all'art.  13, comma  1, lettera  b), il  piano di
sviluppo  edilizio  dell'Ateneo  ed  approva  i  relativi  interventi
attuativi;
  g) attribuisce  le funzioni  di direttore amministrativo,  ai sensi
dell'art. 34, comma 1, ed esercita ogni altra attribuzione in materia
di organizzazione amministrativa che ad esso sia conferita dal titolo
VI del presente statuto;
  h) determina, sentito il senato accademico, l'importo delle tasse e
dei contributi dovuti dagli studenti;
  i)  esercita ogni  altra  attribuzione che  gli  sia demandata  dal
presente statuto, dai  regolamenti di Ateneo, e  dalle leggi previste
dall'art. 33 della Costituzione.
   2. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
    il rettore che lo presiede;
    il prorettore vicario con funzioni di vicepresidente;
  il direttore amministrativo anche con funzioni di segretario;
  un    rappresentante   di    Governo   designato    dal   Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  due  rappresentanti  per  ciascuna   delle  seguenti  categorie  di
personale:  professori ordinari,  professori associati,  ricercatori,
personale tecnicoamministrativo;  l'elettorato passivo per  i docenti
ed i ricercatori e' riconosciuto solo a coloro che abbiano optato per
il regime di impegno a tempo pieno.
   Fanno parte altresi' del consiglio:
    due rappresentanti degli studenti;
  Per la  validita' delle elezioni studentesche  e' necessaria almeno
la partecipazione del 10% degli studenti.
  3. Il consiglio  ad ogni rinnovo puo' altresi'  individuare, con il
voto  favorevole di  almeno due  terzi dei  suoi membri,  fino ad  un
massimo  di  due enti  pubblici  o  privati  che avranno  diritto  di
designare ciascuno  un proprio rappresentante in  consiglio. I membri
di  cui al  presente  comma  non possono  essere  individuati tra  il
personale universitario.  I membri  esterni ed il  rappresentante del
Governo  non   possono  partecipare  alle  riunioni   concernenti  le
modifiche di statuto.
  4.  Le  elezioni  sono  indette  con decreto  del  rettore  che  ne
stabilisce tempi  e modalita';  per quanto  riguarda gli  studenti le
modalita' sono quelle indicate da apposito regolamento, approvato dal
senato accademico, che prevede  la presentazione di liste concorrenti
con sistema proporzionale.
  5.  Il consiglio  di amministrazione  e' nominato  con decreto  del
rettore e  dura in carica tre  anni solari. Ogni membro  elettivo del
consiglio di  amministrazione non  puo' essere  rieletto piu'  di una
volta consecutivamente. I rappresentanti degli enti di cui al comma 3
decadono insieme ai membri elettivi.
  6. Al fine  di confrontare le opzioni dell'Ateneo  con le dinamiche
culturali,   sociali,  economiche   e  urbanistiche   del  territorio
metropolitano e regionale in cui opera l'universita' di Firenze e con
gli orientamenti  degli enti pubblici  e privati che  ne condizionano
maggiormente lo sviluppo, il rettore, su richiesta di almeno un terzo
dei componenti il consiglio  di amministrazione, invita gli esponenti
di  tali enti  alle adunanze  dell'organo collegiale  perche' vengano
consultati su questioni di loro competenza.
                              Art. 17.
                             La facolta'
  1.  La  facolta' e'  la  struttura  organizzativa fondamentale  per
l'esercizio dell'attivita' didattica; i  posti di professore di ruolo
e  quelli di  ricercatore  sono assegnati  alle facolta'  nell'ambito
della programmazione didattica annuale di Ateneo.
  Sono organi necessari della facolta',  il consiglio, la giunta e il
preside. Tutte  le componenti  del consiglio  di facolta'  hanno voto
deliberativo.
   2. Il consiglio di facolta' si compone:
    del preside che lo convoca e lo presiede;
    dei professori di ruolo e fuori ruolo della facolta';
    di tutti i ricercatori della facolta';
  di una rappresentanza di studenti  eletta per un biennio nel numero
previsto  dal decreto-legge  1 ottobre  1973, n.  580, convertito  in
legge 30 novembre 1973, n. 766,  e dall'art. 2 della legge 14 ottobre
1974, n. 525, e secondo le  modalita' indicate nel regolamento di cui
all'art. 14, comma 4.
  Salvo che  per le  questioni di cui  ai successivi commi  4 e  5, i
docenti ed i ricercatori che  svolgono corsi di insegnamento in corsi
di laurea  e di diploma della  facolta', ma sono inquadrati  in altre
facolta' dell'Ateneo, partecipano al consiglio di facolta'.
   3. Spettano al consiglio di facolta':
  a)  la   destinazione  dei   posti  di  professore   e  ricercatore
nell'ambito della programmazione didattica annuale;
  b) l'approvazione e coordinamento dei piani annuali di cui all'art.
18, comma 1, lettera c), secondo le modalita' ivi previste;
  c) l'elaborazione e la presentazione al senato accademico del piano
di  sviluppo della  facolta', sentite  le strutture  didattiche e  di
ricerca interessate;
  d) le questioni  attinenti lo stato giuridico dei  professori e dei
ricercatori per  i quali  e' richiesta  dalla legge  la deliberazione
della facolta';
  e)  la predisposizione  della  relazione  biennale sulla  attivita'
didattica elaborata sulla base delle relazioni svolte dalle strutture
didattiche interessate;
  f) la  formulazione di proposte  al senato accademico in  ordine al
regolamento didattico di Ateneo,  anche su iniziativa delle strutture
didattiche interessate;
  g)  l'attribuzione  dei  compiti   didattici  ai  professori  e  ai
ricercatori;
     h) il coordinamento dei corsi di laurea;
  i) le deliberazioni di cui ai successivi articoli 38 e 39;
  l)  ogni altra  questione che  sia ad  esso demandata  dal presente
statuto, dai regolamenti di Ateneo, dalle leggi previste dall'art. 33
della Costituzione e dal regolamento  di facolta' di cui all'art. 11,
comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
  4. Ad eccezione delle questioni di cui ai punti a) e d) del comma 3
nonche' quanto  previsto al successivo  comma 5, le altre  materie di
cui al comma 3 potranno essere  delegate dal consiglio di facolta' ai
consigli di corso di laurea e di diploma. In tal caso il consiglio di
facolta' indichera' quali materie intende delegare.
  5.  Le dichiarazioni  di vacanza,  le modalita'  di copertura  e le
chiamate, nonche'  le questioni relative alle  persone dei professori
di ruolo e dei ricercatori  sono deliberate dal consiglio di facolta'
nella composizione  limitata alla  fascia corrispondente ed  a quella
superiore.
  Le proposte  motivate di  chiamata diretta  di studiosi  italiani o
stranieri  di chiara  fama  in possesso  dei  requisiti previsti  dal
decreto del Ministero dell'universita'  e della ricerca scientifica e
tecnologica 25 luglio 1997 sono deliberate con la maggioranza dei due
terzi dei professori ordinari del consiglio.
  6. La  giunta coadiuva  il preside  ed e'  competente per  tutte le
materie non espressamente riservate al consiglio di facolta' ai sensi
dei precedenti commi  tre e cinque del presente articolo;  ad essa il
consiglio  di facolta'  puo' delegare  le materie  di sua  competenza
relative al  punto 1) del  comma 3; essa  e' composta, oltre  che dal
preside  che la  presiede  e  la convoca,  da  un  numero di  membri,
nominati dal  preside, non inferiore a  tre e non superiore  a dodici
tenuto anche  conto delle  rappresentanze elettive e,  ove esistente,
dell'articolazione della facolta' in corsi di laurea.
  7.  In  alternativa a  quanto  previsto  dal comma  precedente,  il
consiglio  di facolta'  puo'  deliberare a  maggioranza assoluta  dei
membri l'istituzione di  una giunta elettiva su  proposta del preside
ovvero di un decimo dei componenti del consiglio.
  Nella stessa  seduta il  consiglio di  facolta', a  maggioranza dei
suoi  componenti, definira'  il  numero  dei membri  e  i criteri  di
composizione della giunta, che  deve comunque avere la rappresentanza
di  tutte  le  componenti  del consiglio  stesso.  Agli  studenti  e'
garantita una presenza proporzionale a quella che hanno in facolta'.
  La giunta,  oltre dal  preside che la  presiede, non  potra' essere
composta da un numero di membri inferiore a 6 e superiore a 30.
  I membri della  giunta durano in carica tre anni  accademici e sono
rieleggibili una sola volta  consecutivamente. I rappresentanti degli
studenti, membri della giunta, durano in carica due anni accademici e
decadono   contemporaneamente   all'elezione   delle   rappresentanze
studentesche in consiglio di facolta'.
  Il consiglio  di facolta'  dovra' indicare  le materie  che intende
delegare alla giunta elettiva, fermo restando che non potranno essere
oggetto  di delega  le  materie riguardanti  lo  stato giuridico  dei
professori e ricercatori, di cui alle lettere a) e d), comma 3, per i
quali la legge richieda la deliberazione del consiglio di facolta', e
le dichiarazioni di vacanza, le  modalita' di copertura e le chiamate
di cui al comma 5.
  Il preside  convochera' il consiglio  di facolta' almeno  due volte
per  ogni  anno  accademico  per  discutere  le  materie,  che  hanno
costituito oggetto di delega alla giunta elettiva.
  8. Il preside, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto
dei  componenti,  convoca  il   consiglio  per  trattare  ogni  altra
questione non prevista dai commi precedenti.
  9. Il preside e' eletto tra  i professori ordinari e straordinari a
tempo pieno della facolta', da un corpo elettorale composto:
    da tutti professori di ruolo e fuori ruolo;
    da tutti i ricercatori confermati della facolta';
    dai rappresentanti degli studenti eletti in consiglio.
  Per l'elezione  e' necessaria la maggioranza  assoluta degli aventi
diritto nelle prime due votazioni.
  Ove tale maggioranza non sia  raggiunta, si procede al ballottaggio
tra  i due  candidati che  nell'ultima votazione  hanno riportato  il
maggior numero dei voti. E' eletto chi riporta il numero piu' alto di
voti, fermo restando  il requisito previsto dal comma  3 dell'art. 40
per la validita' della votazione. Le elezioni sono indette dal decano
dei professori  ordinari della facolta' almeno  quaranta giorni prima
della scadenza;  lo stesso  decano provvedera' alla  costituzione del
seggio elettorale.
  10.  Il preside  presiede il  consiglio e  cura l'esecuzione  delle
relative deliberazioni. Sovraintende all'andamento di tutti i servizi
facenti capo alla facolta'. Esercita  tutte le altre funzioni che gli
sono attribuite dalla  legge, dal presente statuto  e dai regolamenti
dell'Ateneo.
  11.  Il preside  puo' designare  tra i  professori di  ruolo membri
della giunta,  il vicepreside,  che lo coadiuva  e lo  sostituisce in
caso di assenza o impedimento.
  12. Il preside e' nominato con  decreto del rettore, dura in carica
tre   anni   accademici   ed   e'   rieleggibile   una   sola   volta
consecutivamente.
  13. La carica  di preside e' incompatibile con  quella di direttore
di dipartimento,  di membro  del consiglio  di amministrazione  e con
ogni altra carica elettiva in organi dell'universita'.
  14.  Alle  facolta' e'  attribuita,  su  loro richiesta,  autonomia
contabile,  amministrativa  e  di  spesa secondo  le  previsioni  del
regolamento  per l'amministrazione,  la  finanza  e la  contabilita',
anche  relativamente   alle  strutture  didattiche   considerate  dal
consiglio di amministrazione ad essa afferenti esclusivamente ai fini
di cui al presente comma.
  Il consiglio di facolta' o la giunta qualora delegata dal consiglio
sono  gli  organi  competenti  all'assunzione  delle  responsabilita'
collegiali previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza
e la contabilita'.