IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto l'art. 11 della legge 5 giugno 1962, n. 616; Visto l'art. 55 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994; Vista la regola 4 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313; Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti, quale la soluzione MSC 54 (66) del 30 maggio 1996; Visto il capitolo 4 del LSA Code (Risoluzione MSC 48(66) del 4 giugno 1996); Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996; Vista l'istanza, in data 19 marzo 1999, della ditta Adrianaval, con sede a Trieste in via Murat, 8, intesa ad ottenere il riconoscimento di "Tipo approvato" per la zattera di salvataggio ammainabile di tipo autoraddrizzante denominata "39 DKFS", fabbricata dalla ditta Viking Lifesaving Equipment AS di Esbjerg (Danimarca); Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 98-DG-69-TA in data 23 febbraio 1999, trasmesso in allegato alla suddetta istanza; Decreta: Art. 1. La zattera di salvataggio ammainabile di tipo autoraddrizzante, denominata "39 DKFS", fabbricata dalla ditta Viking Lifesaving Equipment AS di Esbjerg (Danimarca), rappresentata in Italia dalla ditta Adrianaval sopracitata, e dichiarata di "Tipo approvato". La zattera dovra' essere costruita in conformita' al prototipo sottoposto agli accertamenti citati in premessa; nessuna modifica potra' essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Comando generale. Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente, i seguenti elementi di identificazione: Contenitore: marchio nominativo del fabbricante; numero di serie; marchio "Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione" - Portata massima: 39 persone; sigla SOLAS; pacco dotazioni previsto: tipo A e B; data dell'ultima revisione; lunghezza della barbetta; altezza massima d'installazione: 25 m; istruzioni per la messa a mare; Zattera: marchio nominativo del fabbricante; numero di serie; data (mese e anno) di fabbricazione; marchio "Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione"; nome e luogo della stazione di servizio che ha effettuato l'ultima revisione; portata massima: 39 persone.