Art. 4. Norme per viticoltura 4.1 Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Cortona" devono essere quelle normali della zona ed atte a conferire alle uve specifiche caratteristiche di qualita'. Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati. 4.2 Densita' d'impianto. Per i nuovi impianti e reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.300 ceppi. 4.3 Forme di allevamento e sesti di impianto. Le forme di allevamento consentiti sono l'alberello, il guyot, il cordone speronato, il capovolto ed in genere le forme di allevamento gia' usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse. I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. 4.4 Sistemi di potatura. La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere lunga, corta, mista. 4.5 Irrigazione, forzatura. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 4.6 Resa a ettaro e gradazione minima naturale. La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti: Titolo alcolometrico Produzione uva volumico naturale Tipologia tonn/ettaro minimo % vol. ____ ____ ____ Cardonnay 10 10,50 Grechetto 10 10,50 Pinot bianco 10 10,50 Riesling Italico 10 10,50 Sauvignon 10 10,50 Cabernet Sauvignon 9 11,50 Gamay 9 11,50 Merlot 9 11,50 Pinot nero 9 11,50 Sangiovese 9 11,50 Syrah 9 11,50 Rosato 9 10,50 Vin Santo e Vin Santo riserva 10 10,50 Vin Santo occhio di pernice 9 11,00 A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.