Art. 4.
                        Norme per viticoltura
4.1 Condizioni naturali dell'ambiente.
  Le condizioni ambientali dei  vigneti destinati alla produzione dei
vini a  denominazione di origine controllata  "Cortona" devono essere
quelle normali  della zona  ed atte a  conferire alle  uve specifiche
caratteristiche di qualita'.
  Sono   da    escludere   i    terreni   eccessivamente    umidi   o
insufficientemente soleggiati.
4.2 Densita' d'impianto.
  Per i nuovi impianti e reimpianti  la densita' dei ceppi per ettaro
non puo' essere inferiore a 3.300 ceppi.
4.3 Forme di allevamento e sesti di impianto.
  Le forme di  allevamento consentiti sono l'alberello,  il guyot, il
cordone speronato, il capovolto ed  in genere le forme di allevamento
gia'  usate nella  zona, con  esclusione delle  forme di  allevamento
espanse.
  I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.
4.4 Sistemi di potatura.
  La potatura, in relazione ai  suddetti sistemi di allevamento della
vite, deve essere lunga, corta, mista.
4.5 Irrigazione, forzatura.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4.6 Resa a ettaro e gradazione minima naturale.
  La  produzione massima  di  uva  a ettaro  e  la gradazione  minima
naturale sono le seguenti:
                                                 Titolo alcolometrico
                              Produzione uva      volumico naturale
        Tipologia              tonn/ettaro          minimo % vol.
           ____                     ____                ____
Cardonnay                            10                 10,50
Grechetto                            10                 10,50
Pinot bianco                         10                 10,50
Riesling Italico                     10                 10,50
Sauvignon                            10                 10,50
Cabernet Sauvignon                    9                 11,50
Gamay                                 9                 11,50
Merlot                                9                 11,50
Pinot nero                            9                 11,50
Sangiovese                            9                 11,50
Syrah                                 9                 11,50
Rosato                                9                 10,50
Vin Santo e Vin Santo riserva        10                 10,50
Vin Santo occhio di pernice           9                 11,00
  A tali limiti, anche in  annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti
resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
  Per i vigneti  in coltura promiscua la produzione massima  di uva a
ettaro   deve  essere   rapportata  alla   superficie  effettivamente
impegnata dalla vite.