Art. 5.
                      Norme per la vinificazione
5.1 Zona di vinificazione e imbottigliamento.
  Le  operazioni  di  vinificazione,  ivi  compresi  l'invecchiamento
obbligatorio,  l'appassimento delle  uve, l'affinamento  in bottiglia
obbligatorio  e  le  operazioni  di  imbottigliamento  devono  essere
effettuate nel territorio amministrativo del comune di Cortona.
  Tuttavia e' consentito che  le suddette operazioni di vinificazione
e imbottigliamento  siano effettuate  in cantine situate  fuori della
zona di produzione delle  uve, ma a non piu' di 2  km in linea d'aria
dal confine della  stessa e siano pertinenti a  conduttori di vigneti
ammessi alla produzione dei vini di cui all'art. 1.
  In  deroga  e' consentito  che  le  operazioni di  vinificazione  e
imbottigliamento siano effettuate in cantine situate fuori della zona
di produzione delle  uve, purche' nelle provincie di  Arezzo e Siena,
se producevano vini con uve della  zona di produzione di cui all'art.
3 prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.
  La derogha  come sopra  prevista e' concessa  dal Ministero  per le
politiche  agricole  -   Comitato  nazionale  per  la   tutela  e  la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini,  sentita la  regione  interessata  e
comunicata all'Ispettorato repressioni frodi e alle competenti camere
di commercio I.A.A.
5.2 Produzione di varie tipologie da uno stesso vigneto.
  Qualora le uve di un  determinato vigneto vengano utilizzate per la
produzione di  diverse tipologie  previste dall'art. l  e' consentito
destinare una parte  delle uve di tale vigneto  alla produzione della
tipologia specifica  purche' risultino  rispettati tutti  i requisiti
posti   dal  presente   disciplinare   sia  per   le  uve   destinate
separatamente a  una data  tipologia sia per  le rimanenti  uve dello
stesso vigneto destinate ad altra tipologia.
5.3 Correzioni.
  E' consentito l'arricchimento dei mosti  e dei vini di cui all'art.
l nei limiti stabiliti dalle  norme comunitarie e nazionali con mosto
concentrato,   oppure   con   mosto  concentrato   rettificato,   con
crioconcentrazione od osmosi inversa.
5.4 Elaborazione.
  Le diverse  tipologie previste dall'art. l  devono essere elaborate
in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
  La tipologia "rosato" deve essere ottenuta con la vinificazione "in
rosato" delle uve rosse.
  Le   tipologie  "Vin   Santo"   devono  essere   ottenute  da   uve
appositamente  scelte  e fatte  appassire  in  locali idonei  fino  a
raggiungere  un   contenuto  zuccherino  del   28%  per  il   vino  a
denominazione di origine controllata  "Cortona" Vin Santo e "Cortona"
Vin Santo  riserva e del 35%  per il vino a  denominazione di origine
controllata "Cortona" Vin Santo occhio di pernice.
  L'uva dovra' essere  ammostata non prima del  15 dicembre dell'anno
di raccolta per il "Cortona" Vin  Santo e "Cortona" Vin Santo riserva
e, del  28 febbraio dell'anno  successivo per il "Cortona"  Vin Santo
occhio di pernice.
  L'uva dopo il periodo di  appassimento minimo deve essere ammostata
comunque  non oltre  il 30  aprile dell'anno  successivo a  quello di
raccolta delle uve.
  E' ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata.
  5.5 Resa uva/vino e vino/ettaro.
  La  resa massima  dell'uva in  vino, compresa  l'eventuale aggiunta
correttiva  e la  produzione  massima  di vino  per  ettaro, sono  le
seguenti:
                                                       Produzione
                                                         massima
                                                         di vino
        Tipologia             Resa uva/vino             hl/ettaro
           ____                  ____                  ____ Cardonnay
65%                                65 Grechetto                   65%
65 Pinot bianco              65%                          65 Riesling
Italico            65%                                  65  Sauvignon
65%                                 65 Cabernet Sauvignon         70%
63 Gamay                      70%                           63 Merlot
70%                               63 Pinot nero                   70%
63 Sangiovese                 70%                            63 Syrah
70%                                63 Cortona rosato              70%
63 Vin  Santo,  Vin  Santo  riserva,  Vin  Santo  occhio  di  pernice
35% con riferimento  all'uva    35
                               al giusto grado di matura-
                               zione ed al vino giunto al
                               terzo anno di invecchiamento
  Qualora la  resa uva/vino superi i  limiti di cui sopra,  ma non il
70% per le tipologie bianche, il  75% per le tipologie rosse e rosato
ed  il 38%  per le  tipologie Vin  Santo, anche  se la  produzione ad
ettaro resta al  di sotto del massimo consentito,  l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione d'origine. Oltre  i detti limiti decade il
diritto  alla  denominazione  d'origine   controllata  per  tutta  la
partita.
5.6 Immissione al consumo.
  Per i seguenti vini l'immissione  al consumo e' consentita soltanto
a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:
                                                      Data
                                                 (anno successivo
            Tipologia                             alla vendemmia)
              ____                                      ____
"Cortona" Chardonnay                                    01/02
"Cortona" Grechetto                                     01/02
"Cortona" Pinot bianco                                  01/02
"Cortona" Riesling Italico                              01/02
"Cortona" Sauvignon                                     01/02
"Cortona" Cabernet Sauvignon                            31/03
"Cortona" Gamay                                         31/03
"Cortona" Merlot                                        31/03
"Cortona" Pinot nero                                    31/03
"Cortona" Sangiovese                                    31/03
"Cortona" Syrah                                         31/03
"Cortona" rosato                                        31/03
  L'immissione al  consumo della  tipologia "Cortona" Vin  Santo puo'
avvenire  solo  dopo un  periodo  di  invecchiamento obbligatorio  di
almeno tre anni di cui almeno  tre mesi di affinamento in bottiglia a
partire dalla data del 15 dicembre dell'anno di produzione delle uve.
  L'immissione al consumo della tipologia "Cortona" Vin Santo riserva
puo' avvenire solo dopo un  periodo di invecchiamento obbligatorio di
almeno cinque anni di cui almeno sei mesi di affinamento in bottiglia
a decorrere dalla data del  15 dicembre dell'anno di produzione delle
uve.
  L'immissione al consumo della  tipologia "Cortona" Vin Santo occhio
di  pernice puo'  avvenire  solo dopo  un  periodo di  invecchiamento
obbligatorio  di  almeno  otto  anni   di  cui  almeno  sei  mesi  di
affinamento  in bottiglia  a  decorrere dalla  data  del 28  febbraio
successivo a quello di produzione delle uve.
5.7 Invecchiamento.
  La  conservazione e  l'invecchiamento delle  tipologie "Vin  Santo"
devono avvenire in recipienti di  legno della capacita' non superiore
a 100 litri per il "Cortona" Vin Santo e "Cortona" Vin Santo riserva,
ed in caratelli  non superiore a 75 litri per  il "Cortona" Vin Santo
occhio di pernice.