Art. 5. Norme per la vinificazione 5.1 Zona di vinificazione e imbottigliamento. Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, l'appassimento delle uve, l'affinamento in bottiglia obbligatorio e le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nel territorio amministrativo del comune di Cortona. Tuttavia e' consentito che le suddette operazioni di vinificazione e imbottigliamento siano effettuate in cantine situate fuori della zona di produzione delle uve, ma a non piu' di 2 km in linea d'aria dal confine della stessa e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui all'art. 1. In deroga e' consentito che le operazioni di vinificazione e imbottigliamento siano effettuate in cantine situate fuori della zona di produzione delle uve, purche' nelle provincie di Arezzo e Siena, se producevano vini con uve della zona di produzione di cui all'art. 3 prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare. La derogha come sopra prevista e' concessa dal Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione interessata e comunicata all'Ispettorato repressioni frodi e alle competenti camere di commercio I.A.A. 5.2 Produzione di varie tipologie da uno stesso vigneto. Qualora le uve di un determinato vigneto vengano utilizzate per la produzione di diverse tipologie previste dall'art. l e' consentito destinare una parte delle uve di tale vigneto alla produzione della tipologia specifica purche' risultino rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare sia per le uve destinate separatamente a una data tipologia sia per le rimanenti uve dello stesso vigneto destinate ad altra tipologia. 5.3 Correzioni. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. l nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali con mosto concentrato, oppure con mosto concentrato rettificato, con crioconcentrazione od osmosi inversa. 5.4 Elaborazione. Le diverse tipologie previste dall'art. l devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali. La tipologia "rosato" deve essere ottenuta con la vinificazione "in rosato" delle uve rosse. Le tipologie "Vin Santo" devono essere ottenute da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino del 28% per il vino a denominazione di origine controllata "Cortona" Vin Santo e "Cortona" Vin Santo riserva e del 35% per il vino a denominazione di origine controllata "Cortona" Vin Santo occhio di pernice. L'uva dovra' essere ammostata non prima del 15 dicembre dell'anno di raccolta per il "Cortona" Vin Santo e "Cortona" Vin Santo riserva e, del 28 febbraio dell'anno successivo per il "Cortona" Vin Santo occhio di pernice. L'uva dopo il periodo di appassimento minimo deve essere ammostata comunque non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve. E' ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata. 5.5 Resa uva/vino e vino/ettaro. La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti: Produzione massima di vino Tipologia Resa uva/vino hl/ettaro ____ ____ ____ Cardonnay 65% 65 Grechetto 65% 65 Pinot bianco 65% 65 Riesling Italico 65% 65 Sauvignon 65% 65 Cabernet Sauvignon 70% 63 Gamay 70% 63 Merlot 70% 63 Pinot nero 70% 63 Sangiovese 70% 63 Syrah 70% 63 Cortona rosato 70% 63 Vin Santo, Vin Santo riserva, Vin Santo occhio di pernice 35% con riferimento all'uva 35 al giusto grado di matura- zione ed al vino giunto al terzo anno di invecchiamento Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 70% per le tipologie bianche, il 75% per le tipologie rosse e rosato ed il 38% per le tipologie Vin Santo, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre i detti limiti decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita. 5.6 Immissione al consumo. Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata: Data (anno successivo Tipologia alla vendemmia) ____ ____ "Cortona" Chardonnay 01/02 "Cortona" Grechetto 01/02 "Cortona" Pinot bianco 01/02 "Cortona" Riesling Italico 01/02 "Cortona" Sauvignon 01/02 "Cortona" Cabernet Sauvignon 31/03 "Cortona" Gamay 31/03 "Cortona" Merlot 31/03 "Cortona" Pinot nero 31/03 "Cortona" Sangiovese 31/03 "Cortona" Syrah 31/03 "Cortona" rosato 31/03 L'immissione al consumo della tipologia "Cortona" Vin Santo puo' avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno tre anni di cui almeno tre mesi di affinamento in bottiglia a partire dalla data del 15 dicembre dell'anno di produzione delle uve. L'immissione al consumo della tipologia "Cortona" Vin Santo riserva puo' avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno cinque anni di cui almeno sei mesi di affinamento in bottiglia a decorrere dalla data del 15 dicembre dell'anno di produzione delle uve. L'immissione al consumo della tipologia "Cortona" Vin Santo occhio di pernice puo' avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno otto anni di cui almeno sei mesi di affinamento in bottiglia a decorrere dalla data del 28 febbraio successivo a quello di produzione delle uve. 5.7 Invecchiamento. La conservazione e l'invecchiamento delle tipologie "Vin Santo" devono avvenire in recipienti di legno della capacita' non superiore a 100 litri per il "Cortona" Vin Santo e "Cortona" Vin Santo riserva, ed in caratelli non superiore a 75 litri per il "Cortona" Vin Santo occhio di pernice.